Guida
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Il rinnovo del CCNL multiservizi e imprese di pulizia coinvolge circa 500.000 lavoratori su 40.000 imprese; è un settore da sempre caratterizzato da una crescente flessibilità e bassi salari, un settore che è si è sviluppa- to e continua a svilupparsi tramite appalti e esternalizzazioni.
Oggi il contratto del settore multiservizi e pulizie è diventato il contratto principale utilizzato da cooperative e imprese per i lavoratori gestiti in appalto, i settori dove viene impiegato sono i più vari e in crescita (industria, trasporti, scuola, sanità, cultura, ecc…): non si tratta più solo del contratto nazionale dei pulitori ma del con- tratto per eccellenza degli esternalizzati sia della pubblica amministrazione che del settore privato (siano essi pulitori, custodi, ospedalieri, bigliettai, manutentori, bidelli, verniciatori, ecc…).
La vertenza per il rinnovo contrattuale è durata 31 mesi e con 4 scioperi solo nell’ultimo anno, e si è con- clusa con un accordo più che pessimo, anche facendo confronti con gli altri contratti bidone rinnovati negli altri settori negli ultimi anni.
Basti pensare che il contratto era scaduto a maggio del 2005 e l’accordo di rinnovo cancella tutto il periodo trascorso senza contratto (2 anni e mezzo), facendo così ripartire i 4 anni dal gennaio 2008 con scadenza fine 2011 con un enorme perdita salariale e senza riconoscimento di veri arretrati o “una tantum” (un periodo con- trattuale di sei anni e mezzo è una anomalia gravissima che non ha precedenti nella contrattazione).
Il risultato è che alla fine dei 49 mesi, dopo la scadenza dell’ultimo contratto, l’aumento medio al 2 livello è di 115 euro a regime (cioè solo a giugno 2009 per il primo biennio economico), di cui 95 effettivi e 20 come EDAR (elemento distinto aggiuntivo della retribuzione) che sostituisce il recupero relativo al periodo di “buco” contrattuale ma come “elemento distinto” non è computabile per Tfr, Ferie, malattia, ecc…
Questa “svendita salariale” si accompagna ad un peggioramento delle condizioni normative e di diritto già drammatiche considerando l’attuale massiccio uso di contratti part-time flessibili, turni spezzati, mansioni non riconosciute, aumento dei carichi di lavoro, cambi di appalto sempre più difficili.
LE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE
Campo di applicazione del CCNL e classificazione del personale: il contratto multiservizi e pulizie diventa il contratto principe dei servizi esternalizzati e in appalto dei servizi delle pubbliche amministrazioni (dalle scuole, biblioteche, mense, musei, manutenzione, parcheggi, scuola, ospedali, ecc… e per una varietà di mansioni e professionalità ampissima), si tratta di un megacontratto fatto ad uso e consumo per la gestione dei lavoratori utilizzati in appalti che nascondono spesso l’intermediazione di manodopera
Contratti di apprendistato: sono previsti dai 24 ai 48 mesi (prima era da 18 a 36 mesi) di retribuzione ai livelli inferiori, è ammissibile che un lavoratore abbia bisogno di “apprendere” per 2 anni con precarie- tà pagata a un livello inferiore (1° Liv.) per diventare un operaio comune di 2º Livello?
Contratti a part-time: siamo oltre le clausole elastiche con, ad esempio, l’orario minimo giornaliero che può es- sere di 2 ore al giorno, con turno spezzato e senza il riconoscimento del percorso tra i due posti di lavoro.
Contratti a tempo determinato, lavoro in affitto, contratti di inserimento: fino al 30% dell’organico con de- roga per i nuovi servizi e per le sostituzioni.
Orario di lavoro: deroga sul riposo giornaliero di 11 ore per i lavoratori con turno spezzato (garantite solo 8 ore consecutive), deroghe anche sul riposo settimanale.
Ente Bilaterale: rifinanziamento dell’Organismo paritetico nazionale di settore (imprese-sindacati) con una quota di 0.50 euro versata da ogni lavoratore per 12 mesi all’anno, una trattenuta che contestiamo per la finalità e perché fatta senza l’informazione e il consenso dei lavoratori, gli enti bilaterali sono stru- menti di finanziamento concertativo dei sindacati.
Scatti di anzianità: riconfermato il congelamento degli scatti biennali, con una sola e unica quota fissa dal 4° anno.
Ausiliari scolastici e sanitari: in deroga alle qualifiche, e con il fine di “legalizzare contrattualmente” la po- sizione di questi lavoratori (appalti ex LSU ATA e ospedalieri) si riconosce un livello retributivo interme- dio tra il 2º e il 3º livello.
AL NUOVO
MULTISERVIZI
CONTRATTO
/CUB
E
P U L I Z I E
SCHEDA DEL CCNL
PERSONALE DIPENDENTE IMPRESE
“SERVIZI DI PULIZIA
E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI”
RETRIBUZIONI | TREDICESIMA | 1 mensilità da corrispondere al lavoratore entro il 20 dicembre |
QUATTORDICESIMA | 1 mensilità da corrispondere al lavoratore entro il 15 luglio | |
SCATTI ANZIANITÀ | un unico scatto fissato al 4° anno | |
STRAORDINARI | Ammessi nel limite massimo di 150 ore annue 1) 25%, straordinario e per lavoro svolto nel sesto giorno (es. Sabato); 2) 30%, notturno non compreso; 3) 50%, straordinario notturno e lavoro festivo; 4) 65%, straordinario festivo; 5) 75%, straordinario notturno e festivo; 6) 20%, lavoro notturno compreso in turni avvicendati | |
TFR | Così come già previsto con l’accordo siglato a febbraio 2007 su “previdenza complementare”, si in- dicano 3 Fondi complementari per il settore: PREVIAMBIENTE – FONDAPI – COOPERLAVORO; i lavoratori che hanno mantenuto il proprio TFR cosi come stabilito dall’art. 2120 del codice civile, devono ogni cambio appalto comunicare entro 6 mesi dall’assunzione la propria scelta sul TFR | |
ORARIO | FERIE | Con settimanale lavorativa su 5 giorni: 22 giorni lavorativi Con settimanale lavorativa su 6 giorni: 26 giorni |
PERMESSI RETRIBUITI | Riduzione Orario di Lavoro (ROL): 40 ore all’anno Matrimonio: 15 giorni lavorativi con decorrenza della retribuzione. Lutto: 3 giorni per decesso familiare (elevati a 5, di cui solo 3 retribuiti, se l’evento luttuoso si è ve- rificato fuori provincia) Studenti: 2 giorni per ciascun esame universitario; 5 giorni per il conseguimento del diploma di li- cenza elementare; 8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore; 10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore Diritto allo studio: 150 ore pro capite per triennio usufruibili anche in un solo anno Nascita figli: 1 giorno | |
FESTIVITÀ | Sono da considerarsi giorni festivi: tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all’art. 41 (riposo settimanale), nel caso di settimana corta è considerato festivo il 2° giorno di riposo; 1) Capodanno (1° gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Pasqua (mobile); 4) Lunedì dopo Pasqua (mobile); 5) Liberazione (25 aprile) 6) Festa dei lavoratori (1° Maggio) 7) Festa della Repubblica (2 giugno) 8) Assunzione (15 agosto); 9) Ognissanti (1° novembre); 10) Immacolata Concezione (8 dicembre); 11) X. Xxxxxx (25 dicembre); 12) X. Xxxxxxx (26 dicembre); 13) Festa del Patrono nella località in cui il lavoratore presta la sua opera. |
ORARIO | ORARIO DI LAVORO | L’orario è distribuito in 5 giornate lavorative. I giorni di riposo (2) devono comprendere la domenica salvo i casi di attività nei settori di pubblica utilità. La durata dell’orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell’arco dell’anno con limite massimo di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere. Le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non daran- no luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da com- pensare. I riposi di cui sopra potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazio- ne (facendono specifica richiesta con 5 giorni di preavviso). qualora non sia possibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi, l’importo corrispondente verrà liquidato sulla base della retri- buzione oraria. Inoltre, in nuovo CCNL, prevede che la distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni, ed il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. |
ASSENZE | MALATTIA | Conservazione del posto fino a 12 mesi, nell’arco di 36 mesi consecutivi. Per quanto riguarda il trattamento economico, invece: operai: integrazione dell’indennità INPS al 100% dal 1° al 180° giorno e 50% dal 181° al 270° giorno: impiegati: 100% della retribuzione per i primi 5 mesi e 50% per i successivi 7 mesi. |
INFORTUNI | Conservazione del posto fino alla guarigione clinica e corresponsione del 100% della retribuzione dal 2° giorno fino al raggiungimento della guarigione. | |
ASSENZE | Per giustificati motivi, con facoltà per l’azienda di non corrispondere la retribuzione. | |
ASPETTATIVE | Oltre a quelle per motivi personali, 4 mesi, per malattia, al termine del periodo di conservazione del posto (concedibile una sola volta nell’arco dell’attività lavorativa). | |
RAPPORTI DI LAVORO | PREAVVISO | OPERAI: 15 giorni di calendario per gli operai di qualsiasi livello, a prescindere dalla loro anzianità di servizio. La parte che risolve il rapporto senza il rispetto dei giorni di preavviso, deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione globale per il periodo di mancato preavviso. |
APPRENDISTATO | L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal II° al VII°. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti. La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 giorni di lavoro effettivo. La durata massima del contratto di apprendistato è riportata nella seguente tabella: II livello 24 me- si - III livello 24 mesi - IV livello 36 mesi - V livello 36 mesi - VI livello 48 mesi - VII livello 48 mesi | |
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO | Non superiori a 6 mesi, non possono comprendersi in tale norma i lavoratori a tempo indeterminato prove- nienti da cambi di appalto a livello territoriale, le XX.XX. firmatarie del C.C.N.L., potranno concordare assun- zioni con contratto a tempo determinato nelle fase di avvio di una nuova attività anche superiore ai 6 mesi. | |
LAVORATORI IMMIGRATI | Per facilitare il ricongiungimento familiare dei lavoratori stranieri nei paesi d’origine non aderenti al- la UE, le aziende accoglieranno, sempre compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, su richiesta motivata del singolo lavoratore, la richiesta di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal presente C.C.N.L., an- che cumulando quanto maturato oltre l’anno di riferimento. | |
SFERA DI APPLICAZIONE | Il contratto multiservizi e pulizie diventa il contratto principe dei servizi esternalizzati e in appalto dei servizi delle pubbliche amministrazioni e del privato (dalle scuole, biblioteche, mense, musei, manu- tenzione, parcheggi, scuola, ospedali, ecc…e per una varietà di mansioni e professionalità ampissima) |
STIPULA
DECORRENZA
PARTI CONTRAENTI
19 dicembre 2007
1 Gennaio 2008 – 31 Dicembre 2011
(31 Dicembre 2009 la parte economica
)
FISE – ANCST LegaCoop – Federlavoro Confcooperative – Agci PSL – Unionservizi Confapi
Filcams CGIL – Fisascat CISL - UILtrasporti
I peggioramenti evidenti alla parte normativa vengono “giustificati” dal fatto che le aziende hanno rinuncia- to, per il momento, a chiedere l’abolizione della maggiorazione per il lavoro svolto nella sesta giornata e un peg- gioramento sul trattamento di malattia: con la logica del “poteva andare peggio” e dei “se” si possono giustifi- care anche le peggiori scelte.
GLI AUMENTI CONTRATTUALI
In sede di Ministero del Lavoro si è anche concertata una norma sugli appalti, che non è nel testo del con- tratto ma è contenuto nel Decreto Legge n. 250/2007 dove si stabilisce la non applicazione della procedura di licenziamento collettivo e assunzione dalle liste di mobilità in caso di cambi di appalto delle pulizie, sempre se le condizioni della riassunzione dei lavoratori siano pari a quelle precedenti (si stabilisce un principio giusto ma lo si rende applicabile o meno a discrezione delle imprese).
01/01/2008 | Retribuzione tabellare | 2 LIVELLO | 35,00 | EDAR | 10,00 |
01/01/2009 | Retribuzione tabellare | 2 LIVELLO | 30,00 | EDAR | 5,00 |
01/06/2009 | Retribuzione tabellare | 2 LIVELLO | 30,00 | EDAR | 5,00 |
Quadro | 7º livello | 6º livello | 5º livello | 4º livello | 3º livello | 2º livello | 1º livello | |
Parametro | 220 | 201 | 174 | 140 | 128 | 118 | 109 | 100 |
Aumento retribuzione | ||||||||
tabellare a regime | 191,74 | 175,18 | 151,65 | 122,02 | 111,56 | 102,84 | 95,00 | 87,16 |
EDAR | 40,37 | 36,88 | 31,93 | 25,69 | 23,49 | 21,65 | 20,00 | 18,35 |
Totale | 232,11 | 212,06 | 183,58 | 147,71 | 135,05 | 124,50 | 115,00 | 105,50 |
01/01/2008 | 90,83 | 82,98 | 71,83 | 57,80 | 52,84 | 48,72 | 45,00 | 41,28 |
Retribuzione tabellare | 70,64 | 64,54 | 55,87 | 44,95 | 41,10 | 37,89 | 35,00 | 32,11 |
EDAR | 20,18 | 18,44 | 15,96 | 12,84 | 11,74 | 10,83 | 10,00 | 9,17 |
01/01/2009 | 70,64 | 64,54 | 55,87 | 44,95 | 41,10 | 37,89 | 35,00 | 32,11 |
Retribuzione tabellare | 60,55 | 55,32 | 47,89 | 38,53 | 35,23 | 32,48 | 30,00 | 27,52 |
EDAR | 10,09 | 9,22 | 7,98 | 6,42 | 5,87 | 5,41 | 5,00 | 4,59 |
01/06/2009 | 70,64 | 64,54 | 55,87 | 44,95 | 41,10 | 37,89 | 35,00 | 32,11 |
Retribuzione tabellare | 60,55 | 55,32 | 47,89 | 38,53 | 35,23 | 32,48 | 30,00 | 27,52 |
EDAR | 10,09 | 9,22 | 7,98 | 6,42 | 5,87 | 5,41 | 5,00 | 4,59 |
MINIMI TABELLARI DAL 1/01/2008 (escluso gli integrativi territoriali) | ||||||||
Livello | Parametro | Retribuzione tabellare dal 1/1/2008 | E.D.R. | EDAR | Indennità di contingenza | Totale mensile | ||
Q | 220 | 1.068,12 | 10,35 | 20,18 | 532,06 | 1.630,72 | ||
7º | 201 | 975,88 | 10,35 | 18,44 | 532,06 | 1.536,73 | ||
6º | 174 | 844,78 | 10,35 | 15,96 | 524,77 | 1.395,86 | ||
5º | 140 | 679,72 | 10,35 | 12,84 | 518,53 | 1.221,45 | ||
4º | 128 | 621,45 | 10,35 | 11,74 | 517,50 | 1.161,04 | ||
4º | 125 | 606,90 | 10,35 | 11,47 | 517,50 | 1.146,22 | ||
3º | 118 | 572,90 | 10,35 | 10,83 | 515,42 | 1.109,50 | ||
2º | 115 | 558,34 | 10,35 | 10,55 | 515,42 | 1.094,66 | ||
2º | 109 | 529,21 | 10,35 | 10,00 | 513,96 | 1.063,52 | ||
1º | 100 | 485,52 | 10,35 | 9,17 | 512,71 | 1.017,75 | ||
NB: il 2º livello parametro 115 riguarda gli ausiliari scolastici e sanitari |
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