PROCEDURA NEGOZIATA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO
PROCEDURA NEGOZIATA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI IN ACCIAIO PER TERAPIA INTENSIVA – FASE 3
SCHEMA DEL CONTRATTO D’APPALTO
INDICE
PREMESSE
PARTE I – NORME GENERALI
ART. 1. VALORE DELLE PREMESSE ART. 2. DEFINIZIONI
ART. 3. OGGETTO DELL’APPALTO ART. 4. AMMONTARE DELL’APPALTO
ART. 5. TEMPO DI REALIZZAZIONE – DATE OBIETTIVO ART. 6. DOCUMENTI CONTRATTUALI
ART. 7. RESPONSABILITA’ DELLE IMPRESE RIUNITE
ART. 8. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI ART. 9. LINGUA UFFICIALE
ART. 10. LEGGE APPLICABILE ART. 11. RISERVATEZZA
ART. 12. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE ART. 13. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO ART. 14. NON CEDIBILITA’ DEL CREDITO
ART. 15. NOTIFICHE E COMUNICAZIONI ART. 16. CONTROVERSIE
ART. 17. CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 18. MODIFICHE DEL CONTRATTO ART. 19. SPESE DEL CONTRATTO
PARTE II – IL COMMITTENTE
ART. 20. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE ART. 21. ISTRUZIONI DEL COMMITTENTE
PARTE III – L’APPALTATORE
ART. 22. OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’APPALTATORE ART. 23. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
ART. 24. DIREZIONE TECNICA - DIREZIONE LAVORI - SICUREZZA - PERSONALE ART. 25. SUBAPPALTI – FORNITURE IN OPERA
ART. 26. ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PARTE IV – ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
ART. 27. REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ART. 28. DISEGNI COSTRUTTIVI
ART. 29. CONFORMITA’ DEI PRODOTTI AGLI ELABORATI PROGETTUALI
ART. 30. DISEGNI “COME COSTRUITO” (AS BUILT DRAWINGS) PARTE V – ESECUZIONE DELLE OPERE
ART. 31. PROGRAMMA OPERATIVO
ART. 32. MODIFICHE AL PROGRAMMA OPERATIVO
ART. 33. INIZIO DEI LAVORI
ART. 34. DATE DI RITARDO MASSIMO ART. 35. PENALI PER RITARDO
ART. 36. RITARDI PER FATTO DEL COMMITTENTE
ART. 37. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI SU RICHIESTA DEL COMMITTENTE
ART 38. VARIANTI
ART. 39. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO ART. 40. RISERVE DELL’APPALTATORE
PARTE VI - GARANZIE
ART. 41. POLIZZE ASSICURATIVE
ART. 42. CAUZIONE – RITENUTE DI GARANZIA PARTE VII – VERIFICHE ED ACCETTAZIONE DEI LAVORI
ART. 43. ULTIMAZIONE DEI LAVORI ART. 44. CONSEGNA DEI LAVORI
ART. 45. ACCETTAZIONE PROVVISORIA – GARANZIE ART. 46. ACCETTAZIONE DEFINITIVA
ART. 47. COLLAUDI
PARTE VIII – SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
ART. 48. RECESSO DAL CONTRATTO ART. 49. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 50. CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE ART. 51. FORZA MAGGIORE
ART. 52. INTERESSI DI MORA
CONTRATTO DI APPALTO TRA
Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, con sede in Milano, Largo Domodossola n.1, cod. fiscale e P. IVA n. 00842900151, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero 03192510968, in persona del Direttore Generale dottor Xxxxx Xxxxxxxx, munito degli occorrenti poteri
(di seguito, per brevità, “FFM” o “Committente”)
E
[•], con sede legale in [•] [•] Registro Imprese [•] n. [•], cod. fiscale [•] e P. IVA n. [•], in persona del signor [•], in qualità di [•],
(di seguito, per brevità, “Appaltatore”) (di seguito, congiuntamente le Parti, o, singolarmente, la Parte)
PREMESSO CHE
A. in data 9 ottobre 2020 FFM ha indetto una Procedura Negoziata Privata, con il criterio del minor prezzo per l’affidamento della progettazione esecutiva e fornitura in opera di moduli prefabbricati in acciaio per terapia intensiva – FASE 3, da realizzare presso il Padiglione Policlinico Fieramilano, ubicato a Milano, in viale Scarampo”;
B. a seguito delle offerte pervenute entro il termine del 23 ottobre 2020 la Commissione ha dato inizio, a partire dal [•] alla fase di valutazione delle offerte;
C. Il presente Contratto ed i Documenti Contrattuali sono stati integrati al fine di tener conto dell’Offerta Economica di [•] e dei chiarimenti forniti ai Concorrenti;
D. l’Appaltatore, ai fini della costituzione della garanzia definitiva, si impegna a consegnare, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il Performance Bond, garanzia autonoma definitiva a prima richiesta, rilasciata da primaria impresa bancaria, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, ivi compreso il pagamento delle penali, e di importo pari a euro [•] ([•]), corrispondente al 15% (quindici per cento) del valore delle Opere
Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
PARTE I - NORME GENERALI
ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse e gli allegati devono intendersi quale patto e formano parte integrante e sostanziale del Contratto.
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI
Accettazione Provvisoria: si intende l’accettazione provvisoria delle Opere da parte del Committente a seguito dell’esito positivo del Collaudo Finale.
Appaltatore: si intende [•] con sede in [•] [•], quale parte che ha sottoscritto il Contratto.
Appalto: si intendono tutte le attività stabilite dal Contratto:
Avviso di Risoluzione: si intende la comunicazione del Committente, ai sensi dell’articolo 51.1.2, di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Certificato di Accettazione Provvisoria: si intende il certificato emesso ai sensi dell’articolo 47.1.
Accettazione definitiva: si intende l’accettazione definitiva dei Lavori da parte del Committente che avverrà ai sensi del successivo art. 48.
Certificato di Ultimazione Lavori: si intende il certificato controfirmato dall’Appaltatore, dal Committente e dal Direttore dei Lavori attestante il completamento delle attività di costruzione oggetto del presente appalto e di ogni altra attività prevista nel Programma Operativo, di cui all’articolo 32.
Collaudo Finale: si intende le operazioni di collaudo previste all’articolo 49.3.
Commissione: si intende la commissione di gara nominata dal Committente incaricata della selezione dei Candidati e della valutazione dell’offerta più bassa.
Committente: si intende Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (FFM), con sede in Milano, Largo Domodossola n.1, quale parte che ha sottoscritto il Contratto.
Concorrente: si intende il soggetto invitato dal Committente per la partecipazione alla Procedura Negoziata Privata per l’affidamento della realizzazione “chiavi in mano” della progettazione esecutiva e fornitura in opera di moduli prefabbricati in acciaio per terapia intensiva – FASE 3
Consegna dei Lavori: si intende la consegna dei lavori eseguiti dall’Appaltatore a favore del Committente ai sensi dell’articolo 46.1.
Contratto: si intende il Contratto di appalto sottoscritto tra il Committente e l’Appaltatore.
Diffida ad Adempiere: si intende la Diffida ad Adempiere inoltrata ai sensi dell’articolo 51.1.3.
Disegni Costruttivi: si intendono gli elaborati progettuali che l’Appaltatore dovrà trasmettere al Committente prima di dar corso all’esecuzione delle Opere.
Documentazione: si intende la documentazione inviata dal Committente a ciascun Concorrente per la formulazione dell’Offerta.
Documenti Contrattuali: si intendono i documenti indicati all’articolo 6 e che restano allo stesso allegati per costituirne parte integrante e sostanziale.
Esecuzione in Danno: si intende il completamento dell’Appalto in danno dell’Appaltatore
in ipotesi di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore.
Inizio Anticipato Parziale: si intende l’atto con il quale il Committente potrà ordinare, prima dell’Inizio delle Opere, prestazioni e/o Opere da eseguirsi a cura dell’Appaltatore, regolato dall’articolo 33.2.
Inizio delle Opere: si intende il Verbale di Inizio delle Opere da parte del Committente, così come descritto all’articolo 33.1.
Lavori: con il termine “lavori” così come con il termine “opere” si intendono tutti i lavori e tutte le attività fino al Collaudo Finale previsti in Contratto, per l’esecuzione “chiavi in mano” degli interventi oggetto del presente appalto.
Note di Servizio: si intendono tutte le comunicazioni/avvisi/disposizioni/ordini trasmesse dal Committente all’Appaltatore.
Offerta: si intende l’offerta economica elaborata dall’Appaltatore con le modifiche intervenute in fase di Negoziazione Diretta.
Opere: con il termine “opere” così come con il termine “lavori” si intendono tutti i lavori e tutte le attività fino al Collaudo Finale previsti in Contratto, per l’esecuzione “chiavi in mano” degli interventi oggetto del presente appalto.
Prezzo Contrattuale: si intende il corrispettivo a forfait, “chiavi in mano” per la progettazione esecutiva e l’esecuzione completa dell’oggetto del Contratto.
Prezzo Contrattuale delle Opere: si intende il corrispettivo a forfait, “chiavi in mano” per l’esecuzione completa degli interventi oggetto del presente appalto.
Prezzo Contrattuale Pagato: si intende la quota del Prezzo Contrattuale già corrisposta.
Prezzo Contrattuale Residuo: si intende la quota del Prezzo Contrattuale relativa alle opere non eseguite alla data di scioglimento del Contratto.
Progettazione Esecutiva: si intendono tutti i documenti predisposti dal Committente e che L’Appaltatore dichiara di avere controllato senza riscontrare carenze ostative alla realizzazione di tutte le componenti delle opere cui essi sono destinati.
Programma Operativo: si intende il programma per l’esecuzione delle Opere così come definito all’articolo 31.
Rappresentante dell’Appaltatore: si intende il soggetto abilitato ad impegnare l’Appaltatore, nominato ai sensi dell’articolo 23.
Responsabile dei Lavori: si intende il Responsabile dei Lavori nominato ai sensi dell’articolo 24.9.
Schema di Contratto: si intende lo Schema del Contratto di appalto sottoscritto da ciascun Concorrente per presa visione ed accettazione, rientrante nella Documentazione inviata a ciascun Concorrente per la formazione dell’Offerta.
Settimana: si intende un periodo di sette giorni naturali e consecutivi.
Termine di ultimazione dei lavori: si intende la Data Obiettivo di completamento delle Opere fissata nel Programma Operativo.
Ultimazione dei lavori: si intende il completamento delle attività di costruzione degli interventi oggetto del presente appalto e di ogni altra attività prevista nel Programma Operativo, di cui all’articolo 32.
Valore Contrattuale delle Opere Realizzate: si intende il valore contrattuale delle Opere realizzate alla data di scioglimento del Contratto, valutato sulla base dei prezzi contrattuali desunti dall’Offerta.
Valore di Recesso: si intende il valore determinato ai sensi dell’articolo 48.
Valore Finale di Risoluzione: si intende il valore determinato ai sensi dell’articolo 50.3.
Valore Preliminare di Risoluzione: si intende il valore determinato ai sensi dell’articolo 50.2.
Variante: si intende ogni modifica, aggiunta o diminuzione ai lavori oggetto del Contratto, disposta ai sensi dell’articolo 38.
ARTICOLO 3 OGGETTO DELL’APPALTO
3.1 L’Appalto ha per oggetto “ Progettazione esecutiva e la realizzazione ‘chiavi in mano’ progettazione esecutiva e fornitura in opera di moduli prefabbricati con pareti in acciaio antibatterico idonei ad ospitare ambienti sanitari – fase 3” da realizzare presso il Padiglione 2 di Fieramilanocity, ubicato a Milano, in viale Scarampo, il tutto in conformità al presente Contratto, alla Progettazione Esecutiva, alle regole dell’arte, alla Normativa Applicabile, al presente contratto e relativi allegati, nei termini definiti nel Programma Operativo.
3.2 L’Appalto dovrà essere eseguito dall’Appaltatore in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, della normativa applicabile e delle disposizioni di volta in volta impartite in applicazione del Contratto dalla Struttura di Sorveglianza del Committente.
3.3 L’Appalto verrà eseguito con organizzazione e gestione dei mezzi necessari a proprio rischio da parte dell’Appaltatore direttamente ovvero mediante subappalti e subforniture come previsto e consentito dalle previsioni del Contratto, ferma restando comunque la responsabilità dell’Appaltatore per la completa realizzazione, la funzionalità e le prestazioni delle Opere e secondo i termini e nei limiti esplicitamente stabiliti nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, comunque, secondo i migliori standard operativi del settore.
3.4 Le obbligazioni assunte dall’Appaltatore sono concordemente qualificate dalle parti come obbligazioni di risultato.
3.5 Nell’oggetto dell’Appalto sono inclusi a titolo indicativo e non esaustivo:
- le attività connesse alla sicurezza secondo la normativa vigente, compresa la redazione del Piano Operativo della Sicurezza;
- l’esecuzione “chiavi in mano” delle Opere;
- l’assistenza tecnica durante i collaudi tecnici e funzionali, sia in corso d’opera che durante il Collaudo Finale;
- l’assistenza al Committente per la preparazione di tutte le pratiche necessarie
all’ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni o pareri che si rendessero necessari, nonché la produzione di tutti gli elaborati ritenuti necessari nel numero di copie indicate dai vari enti competenti.
ARTICOLO 4 AMMONTARE DELL’APPALTO
4.1 Il Prezzo Contrattuale o Corrispettivo, determinato sulla base dell’Offerta presentata dall’Appaltatore, è così composto:
Prezzo Contrattuale della progettazione esecutiva e delle Opere: Euro [•] ([•]) oltre IVA, di cui Euro [•] [•] per oneri della sicurezza, oltre IVA;
4.2 L’Appaltatore dichiara e accetta che tutti gli oneri previsti nel Contratto e nei Documenti Contrattuali per la esecuzione completa dell’Appalto, compresi quelli da sostenere al fine del rispetto degli adempimenti di cui al Piano di Sicurezza Generale e di Coordinamento e comunque ogni prestazione, fornitura e/o attività occorrente per assicurare l’integrale realizzazione e la completa funzionalità delle Opere secondo i più elevati standard costruttivi ed operativi di settore, sono integralmente compensati dal Prezzo Contrattuale.
4.3 Il Prezzo Contrattuale delle Opere (forfait, chiavi in mano) è fisso ed invariabile; non è soggetto a fluttuazioni, indicizzazioni e non darà luogo in alcun caso, derogando espressamente le parti anche a quanto previsto dall’articolo 1664, primo comma, Cod. Civ. a revisione in aumento o diminuzione, qualunque dovesse essere l'andamento dei prezzi a far data dalla presentazione dell’Offerta e per tutto il periodo di esecuzione delle Opere.
4.4 Le parti espressamente concordano di derogare agli articoli 1664, primo e secondo comma e 1467 Cod. Civ. Pertanto, resta convenuto che L’Appaltatore non potrà richiedere in alcun caso il maggior compenso e/o indennizzo e/o la risoluzione del contratto o la modifica delle relative condizioni, previsti dalle medesime norme.
4.5 Fermo quanto previsto al successivo art. 38 (Varianti), l’Appaltatore non potrà richiedere in nessun caso ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, o risarcimenti, a qualsiasi titolo. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, all’Appaltatore non competono ulteriori compensi ed indennizzi, risarcimenti, rimborsi spese: per problemi legati all’ubicazione dell’Area e delle opere da realizzare, all’attività fieristica o alla viabilità adiacente; per le limitazioni di accesso; per gli eventuali spostamenti di impianti ed attrezzature; per la discontinuità dei Lavori; per le interferenze con l’attività di terzi esecutori di opere o impianti non ricompresi nell’oggetto del presente Contratto; per l’osservanza di prescrizioni impartite dalle Autorità competenti in ordine all’adozione di modalità di esecuzione nel rispetto di vincoli e standard normativi e regolamentari; per l’esecuzione della documentazione progettuale di dettaglio che sarà predisposta da Fondazione Fiera anche in adempimento di prescrizioni impartite dalle Autorità amministrative; nonché per qualsiasi altro motivo inerente alle aree di cantiere; o per quant’altro necessario durante l’esecuzione dei Lavori o disposto insindacabilmente dal Committente.
ARTICOLO 5 TEMPO DI REALIZZAZIONE – DATE OBIETTIVO
5.1 Tempo di Realizzazione
5.1.1. Il Tempo di Realizzazione dei lavori è il tempo contrattuale decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto sino al Termine di ultimazione dei lavori ed è fissato in 28 (ventotto) giorni solari e consecutivi.
5.2. Date Obiettivo
Sono considerate Date Obiettivo, che L’Appaltatore si obbliga a rispettare, i seguenti termini:
⮚ Completamento Lotto 1 entro 21 giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto
⮚ Completamento Lotto 2 entro 24 giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto
⮚ Completamento Lotto 3 entro 28 giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto
⮚ In caso di attivazione da parte del Committente dell’opzione per la fornitura delle travi testaletto : consegna in cantiere di tutte le barre testaletto entro 10 giorni solari e consecutivi dalla data di attivazione dell’opzione da parte del Committente
⮚ Termine di ultimazione dei lavori: entro 28 giorni solari e consecutivi dalla firma del presente contratto.
ARTICOLO 6 DOCUMENTI CONTRATTUALI
6.1 I documenti di seguito indicati restano allegati al presente Contratto per costituirne parte integrante e sostanziale e, unitamente al presente Contratto, individuano lo scopo del lavoro e le opere da realizzare:
• Invito a presentare offerta – Condizioni di presentazione dell’offerta, istruzioni ai concorrenti e criteri per valutazione dell’offerta.
• Progetto esecutivo
• Programma Operativo
• Piano di Sicurezza e Coordinamento
• Lista fornitori e appaltatori (prodotto dai concorrenti)
• Offerta (prodotta in sede di gara dall’Appaltatore)
• Garanzia bancaria definitiva (prodotta dall’Appaltatore)
• Certificato CCIAA
• Elenco Prezzi Unitari
6.2 In caso di contrasto nella documentazione sopra elencata, o all’interno dell’Offerta, L’Appaltatore dovrà dare esecuzione al Contratto secondo l’interpretazione operata dal Committente, fatto salvo la facoltà di formulare riserva ai sensi dell’articolo 40.
ARTICOLO 7 RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE RIUNITE
7.1 Le Parti si danno atto che l’Appaltatore è un operatore economico con idoneità individuale.
ARTICOLO 8 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI
L’Appaltatore nell’esecuzione dell’Appalto è tenuto, sotto la sua esclusiva responsabilità, alla osservanza (ed a far osservare ai propri ausiliari, subappaltatori e fornitori) di tutte le leggi, regolamenti, disposizioni normative in genere, strumenti urbanistici e attuativi (accordi di programma e suoi atti integrativi e/o varianti) dell’autorità nazionale, regionale e/o locale e/o dell’Unione Europea, in quanto applicabili al presente Contratto, anche se emessi e comunque operanti durante il corso del rapporto.
ARTICOLO 9 LINGUA UFFICIALE
La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche, i capitolati, i disegni e quant’altro prodotto dalle parti nell’ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.
ARTICOLO 10 LEGGE APPLICABILE
Il Contratto è soggetto alla legge italiana.
ARTICOLO 11 RISERVATEZZA
11.1 L’Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti ed i disegni riguardanti l’oggetto dell’Appalto e ad astenersi, salvo esplicito benestare del Committente, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all’espletamento dell’Appalto medesimo.
11.2 La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate alla esecuzione delle Opere, dovrà in ogni caso essere preventivamente convenuta nei termini e modalità con il Committente.
11.3 In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza L’Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
11.4 Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del Contratto e per un periodo di tre anni.
ARTICOLO 12 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
12.1 L’Appaltatore garantisce e manleva in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, forniture, materiali, impianti, procedimenti e comunque ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto.
12.2 In ogni caso, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le responsabilità connessi con l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.
12.3 Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari o concessionari di tali opere ed alle eventuali controversie tra di loro.
ARTICOLO 13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
13.1 I Documenti Contrattuali costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono quindi, assieme a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione delle Opere.
13.2 In caso di contrasto nei Documenti Contrattuali o all’interno dell’Offerta Tecnica – Economica, l’Appaltatore dovrà dare esecuzione al Contratto secondo l’interpretazione operata dal Committente, fatto salvo la facoltà di formulare riserva ai sensi dell’articolo 40.
13.3 Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.
ARTICOLO 14 NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO
I crediti dell’Appaltatore nei confronti del Committente, derivanti dalla esecuzione del Contratto, non possono essere ceduti a terzi, a norma dell’art. 1260 II comma del codice civile.
ARTICOLO 15 NOTIFICHE E COMUNICAZIONI
15.1 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle parti del contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite pec alla parte interessata al seguente indirizzo:
• per il Committente: Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano – Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, alla c.a. della responsabile dell’Ufficio Legale, dottoressa Xxxxxxxxx Xxxxxxx pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
• per l’Appaltatore: [•], [•] [•], alla cortese attenzione del [•] pec: [•];
15.2 Ogni eventuale variazione di tali dati sarà rispettivamente inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta nei modi su indicati.
ARTICOLO 16 CONTROVERSIE
16.1 Le controversie fra Committente e Appaltatore, inerenti la interpretazione, esecuzione, validità e/o risoluzione del presente Contratto, che non si siano potute risolvere con l’accordo diretto tra i Contraenti sono deferite ad un Collegio Arbitrale in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.
16.2 Gli arbitri saranno nominati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente sarà nominato di comune accordo dai due arbitri già designati o in mancanza dal Consiglio Arbitrale.
16.3 Gli arbitri giudicheranno in via rituale e secondo diritto. Le Parti danno atto che è ammessa l’impugnazione della decisione del Collegio per violazione delle regole di diritto.
16.4 Il collegio arbitrale ha sede in Milano ed esprime in Milano la sua decisione deliberando a maggioranza, entro centottanta giorni dalla prima udienza di costituzione dell’organo arbitrale, salvo proroga concessa d’accordo tra le parti.
16.5 Nessuna controversia può essere proposta dall’Appaltatore in sede contenziosa prima del rilascio del Certificato di Ultimazione delle Opere e se non abbia, a suo tempo, formato oggetto di specifica riserva secondo quanto prescritto all’articolo 40.
ARTICOLO 17 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del Contratto a pena di nullità.
ARTICOLO 18 MODIFICA DEL CONTRATTO
Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà
intervenire, d’accordo tra le parti, in forma scritta. Nessun comportamento di acquiescenza o tolleranza può modificare l’obbligo della forma scritta.
ARTICOLO 19 SPESE DEL CONTRATTO
Tutte le spese comunque relative al presente Contratto, ivi compresi i bolli, le copie, le spese della registrazione che sarà effettuata a cura del Committente e quant’altro sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
PARTE II - IL COMMITTENTE
ARTICOLO 20 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
Il Committente dovrà:
- rendere disponibile il sito per l’apertura del cantiere e l’esecuzione delle Opere;
- provvedere ai pagamenti di cui all’articolo 39, secondo i termini e le condizioni ivi previsti;
- rilasciare tempestivamente, ove necessario, procura all’Appaltatore per la sottoscrizione delle varie richieste volte all’ottenimento di permessi, autorizzazioni, ecc., nonché delle eventuali comunicazioni relative alle varie autorità o enti di volta in volta competenti.
ARTICOLO 21 ISTRUZIONI DEL COMMITTENTE
21.1 Il Committente inoltrerà le comunicazioni (disposizioni – ordini – ecc.) all’Appaltatore esclusivamente per iscritto mediante Note di Servizio da restituirsi in copia firmata per ricevuta.
21.1 Le osservazioni che l’Appaltatore intendesse avanzare su una Nota di Servizio dovranno essere presentate sotto forma di riserva ai sensi del successivo articolo 40.
PARTE III – L’APPALTATORE
ARTICOLO 22 OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’APPALTATORE
22.1 L’Appaltatore dovrà progettare, realizzare e completare le Opere nel rispetto di tutte le previsioni contenute nel Contratto e nei Documenti Contrattuali e nel rispetto di tutte le autorizzazioni e/o approvazioni, come accettata/e dal Committente. L’Appaltatore dovrà altresì eliminare ogni eventuale vizio presente nelle Opere. Una volta completate, le stesse dovranno essere idonee agli scopi per i quali sono state realizzate sulla base dei Documenti Contrattuali e della Progettazione Esecutiva ed assicurare la funzionalità complessiva di tutte le Opere nessuna esclusa.
22.2 L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione tutti i beni, il personale, i documenti, i servizi e quant’altro sarà necessario, sia di natura permanente che temporanea, per la progettazione, l’esecuzione, il completamento nei termini contrattuali e l’eliminazione degli eventuali vizi.
22.3 I lavori devono intendersi comprensivi di tutte le attività necessarie per l’esecuzione dell’Appalto previste nei Documenti Contrattuali e di tutte le attività che, sia pur non menzionate nei Documenti Contrattuali, fossero necessarie per l’esatto adempimento dell’oggetto del Contratto, a regola d’arte secondo i più elevati standard operativi di settore.
ARTICOLO 23 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
23.1. L’Appaltatore nomina quale suo Rappresentante, abilitato ad impegnarlo nel corso dell’esecuzione del Contratto [•].
Nella qualità di sostituto del Rappresentante, per le ipotesi di impedimento o di assenza, viene nominato [•].
Qualsivoglia eventuale variazione al riguardo sarà priva di efficacia nei confronti del Committente in carenza di specifica comunicazione da inoltrare allo stesso con le modalità di cui al precedente articolo 15.
23.2. Il Rappresentante (così come il sostituto) dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione delle attività dell’Appaltatore.
23.2.1. Tutte le comunicazioni rivolte al Committente in ordine alla esecuzione del Contratto dovranno essere inviate unicamente da detto Rappresentante e dovranno essere effettuate secondo le previsioni dell’articolo 15; in mancanza, esse non avranno alcuna efficacia contrattuale.
23.2.2. È in facoltà del Committente chiedere all’Appaltatore la sostituzione del Rappresentante.
23.2.3. È in facoltà dell’Appaltatore in relazione alle caratteristiche delle varie fasi di esecuzione del Contratto, sostituire il Rappresentante (od il suo sostituto) con altro soggetto dotato di idonei requisiti. La sostituzione dovrà avvenire con le modalità di cui all’articolo 23.1.
ARTICOLO 24 DIREZIONE TECNICA – DIREZIONE DEI LAVORI - SICUREZZA - PERSONALE
24.1 Le Opere si svolgeranno sotto la direzione tecnica e responsabilità esclusiva dell’Appaltatore.
24.2 L’Appaltatore risponderà della idoneità dei dirigenti destinati alla gestione del cantiere ed in genere della idoneità di tutto il personale tecnico ed amministrativo preposto ad ogni attività connessa all’esecuzione del Contratto, nessuna esclusa e/o eccettuata.
24.3 Il cantiere dovrà sempre essere presidiato da un rappresentante dell’Appaltatore incaricato di ricevere dal Committente comunicati, richieste, disposizioni e Note di Servizio.
24.4 Sarà cura dell’Appaltatore provvedere affinché i nominativi di tutti i soggetti, aventi funzioni di responsabilità tecnica nell’ambito delle Opere, vengano tempestivamente comunicati al Committente, completi degli indirizzi e dei recapiti telefonici per gli eventuali urgenti contatti.
24.5 La nomina del Direttore Lavori è riservata al Committente il quale, prima della Consegna Lavori, comunicherà per iscritto all’Appaltatore il nome del direttore dei Lavori, nonché degli assistenti con funzioni di direttore operativo e di ispettore di cantiere.
24.6 L’ufficio della Direzione dei Lavori è preposto al coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile del presente Contratto ed è costituito dal direttore dei Lavori, unitamente
a uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo ed di ispettore di cantiere.
24.7 L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti della Direzione Lavori l'accesso alla zona dei Lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal Contratto e dai Documenti Contrattuali.
24.8 La presenza del direttore dei Lavori, dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere non libererà l’Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità discendenti da previsioni contrattuali o legislative. In particolare, nessun intervento del direttore dei Lavori potrà essere invocato come causa di interferenza nell’esecuzione delle opere appaltate.
24.9 La responsabilità dei lavori ai fini della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. è a carico dell’Appaltatore. Il Responsabile dei Lavori ex D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. sarà nominato dal Committente, come anche il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
ARTICOLO 25 SUBAPPALTI – FORNITURE IN OPERA
25.1 Le Opere potranno essere affidate in subappalto esclusivamente ai subappaltatori indicati dall’Appaltatore nella Lista dei Subappaltatori presentata in sede di Offerta.
25.3 Almeno 3 giorni prima dell'inizio dei lavori oggetto del subappalto L’Appaltatore dovrà fornire al Committente per le opportune verifiche, la documentazione di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, nonché il relativo certificato camerale. L’Appaltatore dovrà inoltre consegnare al Committente tutta la documentazione che segue, aggiornata e in corso di validità inerente ogni subappalto che intenderà utilizzare; il Committente si riserva il diritto di non accettare il nominativo fornito dall’Appaltatore nel caso il subappaltatore non abbia i requisiti previsti dalle procedure interne del Committente in materia di qualifica fornitori:
• Visura CCIAA aggiornata (con l’indicazione dei soci);
• Certificato carichi pendenti (dei soci, membri Cda, del Direttore Tecnico e del Collegio sindacale) – non sono ammesse autodichiarazioni;
• Certificato casellario giudiziale (dei soci, dei membri Cda del Direttore Tecnico e del Collegio sindacale) – non sono ammesse autodichiarazioni;
• Data eventuale iscrizione white list prefettura;
• Autodichiarazione sostitutiva, su carta intestata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, sull’assenza di cause ostative prevista dall’art 67 del decreto leg. 159/2011 e assenza infiltrazioni mafiose ex art. 84 comma 3 decreto 159/2011;
• Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, sia della Società che di eventuali Società socie;
• Certificato anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art 31 dpr 313/2002), sia della Società che di eventuali Società socie;
Qualsiasi ritardo inerente la consegna dei suddetti documenti nei termini stabiliti dal Committente, comporterà il diniego all’attribuzione del subappalto e ogni responsabilità in merito al ritardo nei lavori sarà attribuibile all’Appaltatore.
25.3.1. Il Committente dovrà effettuare la verifica entro 3 giorni dalla relativa comunicazione, trascorsi i quali la verifica si intenderà effettuata. Qualsiasi ritardo conseguente alla inidoneità del subappaltatore non potrà essere considerato dall’Appaltatore come giusta causa di ritardo nell'esecuzione delle Opere.
25.3.2. Il Committente, in presenza di motivate ragioni, si riserva la facoltà di autorizzare a propria discrezione, ai sensi dell’art. 1656 cod. civ., su richiesta dell’Appaltatore, l’affidamento di lavorazioni a subappaltatori non inclusi nella Lista dei Subappaltatori presentata in sede di offerta purché in possesso dei requisiti richiesti all’articolo 25.1. Il Committente dovrà comunque esprimersi entro 3 giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine la richiesta dell’Appaltatore si intenderà rigettata.
25.3.3. L'esecuzione delle Opere affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto e/o comunque di cessione del Contratto.
25.3.4. Non sono considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre ditte per il solo approvvigionamento dei materiali e componenti impiantistici con esclusione di ogni attività connessa alla relativa posa in opera.
25.3.5. Il Committente rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto tra i subappaltatori ed L’Appaltatore, restando a carico di quest’ultimo l’obbligo di manlevare integralmente il Committente stesso da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta dagli stessi.
ARTICOLO 26 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Fermo restando ogni altro obbligo previsto nel Contratto e nei Documenti Contrattuali e fermo restando l’obbligo di eseguire le Opere a forfait “chiavi in mano”, a regola d’arte, secondo i più elevati standard operativi di settore, restano a carico dell’Appaltatore e si intendono compensati nel Prezzo Contrattuale gli oneri, gli obblighi e le soggezioni di seguito indicati a mero titolo esemplificativo:
26.1 FORMAZIONE DEL CANTIERE
- la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti nel numero e potenzialità necessari per assicurare l’esecuzione dei lavori nel rispetto del Programma Operativo e dei tempi contrattuali nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti suddetti;
- le aree di cantiere dovranno essere recintate in modo da impedire l’accesso di estranei e garantire la corretta circolazione e l'incolumità di persone e mezzi operanti;
- le sistemazioni e gli adattamenti generali occorrenti per l’adeguamento ad eventuali mutate condizioni operative al contorno o per richieste pervenute da soggetti esterni ed approvate dal Committente;
- la realizzazione di una rete di terra provvisoria;
- l'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni con la eventuale messa a disposizione di sorgenti luminose autonome;
- la pulizia quotidiana del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisionale;
- la sistemazione dei percorsi di cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
- le idonee misure individuali di protezione, al fine di prevenire i rischi connessi all'esposizione al rumore degli addetti ai lavori;
- eventuali spostamenti di parte del cantiere in caso di motivata richiesta del Committente;
- il rispetto della normativa vigente in materia e le prescrizioni delle competenti Autorità;
26.2 CONCESSIONI DI PUBBLICITA', VISITE E FOTOGRAFIE
Il divieto di autorizzare visite di estranei alle Opere in corso di esecuzione, ai cantieri di lavoro ed alle proprie installazioni, nonché il divieto di utilizzare rilievi fotografici, cinematografici o televisivi di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione del Committente. Analogamente L’Appaltatore non potrà esporre nel cantiere, né autorizzare ad altri, manifesti propagandistici, reclamistici e politici di qualsiasi genere.
Le eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature, macchinari fissi e mobili saranno di esclusiva competenza del Committente.
26.3 GUARDIANIA E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE, DEI MATERIALI E MEZZI D'OPERA
La guardiania e la sorveglianza del cantiere, ivi compresi gli accessi, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, di tutti i materiali e mezzi d'opera esistenti nel cantiere (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore o del Committente o di altre ditte), delle Opere costruite od in corso di costruzione; tale guardiania e sorveglianza s’intende estesa, fino alla data di emanazione del Certificato di Ultimazione delle Opere.
26.4 LOCALI USO UFFICIO
La costruzione, la manutenzione e l'esercizio di locali ad uso ufficio necessari per il personale dell’Appaltatore.
Sono a completo carico dell’Appaltatore le spese, i contributi, i lavori, le forniture e prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica per illuminazione, energia industriale, forza motrice, telefono e fognature necessarie per il funzionamento degli uffici, nonché i canoni per l'utenza del telefono, per ogni consumo di energia elettrica, per acqua sia potabile che di lavaggio.
Sono altresì a completo carico dell’Appaltatore le spese ed i consumi per la pulizia giornaliera dei locali e per il combustibile occorrente per il riscaldamento.
Gli obblighi suddetti fanno carico all’ Appaltatore fino alla data di emanazione del Certificato di Ultimazione delle Opere.
26.5 ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE
L’assunzione a proprio carico delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture, delle prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi quali ad esempio acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione delle Opere, nonché delle spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi, oltre a tutti gli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti e dalla pulizia delle strade limitrofe al cantiere che si rendessero necessarie a causa delle attività del cantiere stesso.
La costruzione ed il mantenimento delle opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, passaggi, accessi carrai, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del cantiere. La messa a disposizione di gruppi elettrogeni per sopperire a possibili fuori tensione dei padiglioni, indotti da attività di manutenzione a cura di altre imprese.
26.6 TETTOIE, RICOVERI E SERVIZI IGIENICI PER GLI OPERAI
La costruzione di idonee e sufficienti tettoie e ricoveri per gli operai e la costruzione di un
adeguato edificio in muratura o prefabbricato con sufficiente numero di servizi igienici, locali con acqua corrente completi di lavabi e docce; il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
I servizi igienici saranno provvisti di canalizzazione, per il regolare scarico dei liquami. In assenza di fognatura pubblica le predette canalizzazioni addurranno in regolari fosse prefabbricate di capacità sufficiente ed a norma di leggi e regolamenti.
26.7 OPERAI, ATTREZZI, MACCHINARI, STRUMENTI, APPARECCHI, ECC.
La completa responsabilità dell’esattezza dei rilievi ed il carico degli oneri connessi: operai, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, accertamenti, ecc. relativi alle operazioni di Inizio delle Opere, contabilità e collaudo delle Opere che possano occorrere dal giorno dell’Inizio delle Opere fino alla approvazione del Collaudo Finale.
26.8 CARTELLI INDICATORI
L’installazione e il mantenimento nel sito indicato dal Committente, entro 5 giorni dalle operazioni di Inizio delle Opere, di un apposito cartellone contenente le indicazioni e delle dimensioni previste dalla vigente normativa.
26.9 CARTELLI DI AVVISO E CORPI ILLUMINANTI
La fornitura, l'installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e dei corpi illuminanti per i segnali notturni nei punti ovunque necessari e comunque l'adozione di ogni altra precauzione che, a scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti.
26.10 MODELLI E CAMPIONI
L'esecuzione di tutti i modelli e campioni di opere, di materiali e di forniture che il Committente riterrà necessari. L'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire in tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per commenti ed osservazioni da parte del Committente.
La conservazione fino al Collaudo Finale, in appositi locali, dei campioni muniti di sigilli a firma sia del Committente che dell’Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.
26.11 ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI E VERIFICHE
L'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali che saranno concordati con il Committente, compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dal Committente e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi.
26.12 ATTREZZI, UTENSILI E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE - TRASPORTO E COLLOCAMENTO DEI MATERIALI E DEI MEZZI D'OPERA
L'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione delle Opere, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario.
Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia
in piano, che in ascesa che in discesa, il collocamento in sito o a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie.
26.13 INCOLUMITA' DEGLI OPERAI, DELLE PERSONE ADDETTE ALLE OPERE E DI TERZI
L’adozione nell'esecuzione delle Opere dei provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette all’esecuzione delle Opere e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile in caso di infortunio o di danno, ricadranno esclusivamente sull’Appaltatore, restandone completamente esonerati sia il Committente che il relativo personale preposto alla Struttura di Sorveglianza.
26.14 RESPONSABILITA' DELL'OPERATO DEI DIPENDENTI
Rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, sollevando in ogni caso il Committente da ogni danno e/o molestia causati dai dipendenti medesimi.
26.15 INDENNITA' PER PASSAGGI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Le indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private, eventualmente necessarie per il deposito e la movimentazione dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per alloggi degli operai, per opere provvisionali, per strade di servizio, ecc.
26.16 INDENNITA' PER CAVE E DEPOSITI
Le indennità, le spese e gli oneri per estrazioni, trasporto, deposito e conferimento anche fuori del sito di materiali di risulta nonché di materiale non ritenuto idoneo dall’Appaltatore per l’utilizzo, nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia.
26.17 UTILIZZABILITA' DELLE AREE DI CANTIERE
La presa in consegna delle aree di cantiere nello stato in cui si trovano e l’osservanza delle disposizioni impartitegli dal Committente in merito ad ampiezza e limitazioni inerenti l'utilizzabilità delle aree di lavoro.
Ogni difficoltà e/o maggior onere che potesse derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali limitazioni del traffico stradale e dalla contemporanea esecuzione dei lavori esterni al cantiere.
26.18 PROVE
Tutte le prove, appresso indicate a titolo esemplificativo e non limitativo, che dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di materiali e forniture e secondo quanto il Committente indicherà per verificare la rispondenza di quanto eseguito con le specifiche tecniche e i disegni.
Prove impianti e forniture
Le prove di ogni tipo relative a lavori civili ed impianti, quali ad esempio:
- altre prove richieste dal Committente e necessarie per verificare le rispondenze di quanto eseguito con le specifiche tecniche ed i disegni;
- prove su campioni e modelli.
26.19 PROTEZIONE DELLE OPERE
L'idonea protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Committente ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 37, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle Opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.
26.20 DANNI AI MATERIALI APPROVVIGIONATI E POSTI IN OPERA O PRESENTI IN CANTIERE
La sostituzione dei materiali sottratti o danneggiati e l’esecuzione delle lavorazioni e/o forniture occorrenti per le riparazioni ed i ripristini conseguenti ai danni ed alle sottrazioni che comunque per colpa di chiunque si verificassero ai materiali approvvigionati o posti in opera, fino alla Consegna delle Opere di cui all’articolo 44.
Tale obbligo è assunto dall’Appaltatore in espressa deroga al disposto dell’art. 1780 del codice civile.
26.21 NOTIZIE STATISTICHE E FOTOGRAFIE
La comunicazione al Committente, alla fine di ogni mese, o in qualunque momento nei cinque giorni successivi alla richiesta del Committente, di tutte le notizie statistiche relative all'Appalto.
26.22 PULIZIA DELLE OPERE Pulizia in corso di costruzione
La pulizia delle Opere in corso di costruzione o già eseguite, lo sgombero periodico dei materiali di rifiuto al fine di evitare accumuli di qualsiasi genere ed oneri connessi, con particolare riferimento alle aree operative dell’intera superficie coinvolta dai lavori comprese le strade esterne all’area di cantiere.
Materiali residui da lavorazioni
I materiali qualificabili quali residui di lavorazioni, demolizioni o rimozioni, costituenti rifiuti, dovranno essere conferiti dall’Appaltatore a discarica autorizzata a riceverli, secondo la classificazione e con le modalità previste dalla normativa vigente, nazionale e regionale, con sopportazione dei relativi oneri.
26.23 RICEVIMENTO, SISTEMAZIONE, COLLOCAZIONE, CUSTODIA DEI MATERIALI, PROVVISTE E FORNITURE
Provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico, all'immagazzinaggio di materiali, provviste e forniture (siano esse dell’Appaltatore o del Committente) in aree appropriate o sistemazione negli idonei luoghi di deposito, predisposti dall’Appaltatore medesimo e situati nell'interno del cantiere nella più idonea posizione onde evitare qualsivoglia ostacolo alla progressione dei lavori.
26.24 SGOMBERO DEL CANTIERE
Lo sgombero, entro la data di Ultimazione Opere, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell’Appaltatore esistenti in cantiere ovvero dalla richiesta del Committente; in difetto, e senza necessità di messa in mora, la Committente vi provvederà
direttamente, addebitando all’Appaltatore ogni spesa conseguente.
26.25 PULIZIA FINALE
La perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le Opere in ogni loro parte, degli impianti, delle strade e/o piazzali e degli spazi liberi.
Eseguire la pulizia dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura, provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori; le reti dovranno essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della Consegna delle Opere al Committente; in difetto e senza necessità di messa in mora, il Committente vi provvederà direttamente addebitando all’Appaltatore ogni spesa conseguente.
26.26 ORARIO DI LAVORO
I lavori dovranno essere eseguiti in modo da rispettare il Programma Operativo e le sue eventuali revisioni, secondo l’orario di lavoro normalmente applicato nella prassi dei grandi cantieri, compresa – se necessario – la giornata di sabato. Eventuali estensioni di tale orario (lavoro notturno e domenicale) saranno ammesse nell’ambito delle disposizioni legislative vigenti, soltanto previa autorizzazione del Committente, fermo restando che ogni relativo maggiore costo sarà a carico dell’Appaltatore. Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata entro l’inizio del lavoro notturno e/o domenicale e, comunque, non oltre cinque giorni dalla richiesta. In caso di richiesta da parte del Committente derivante dalla necessità di recuperare ritardi dell’Appaltatore, quest’ultimo, assumendo a proprio carico i relativi maggiori costi, provvederà all’estensione dell’orario di lavoro (notturno e domenicale) nell’ambito delle disposizioni legislative vigenti.
26.27 TUTELA, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
Applicare nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro della categoria, ivi compresi gli eventuali accordi integrativi aziendali, in vigore per il tempo e nella località di svolgimento dei lavori, nonché tutte le norme di legge in materia di assistenza e previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie, ecc.) ed in genere tutte quelle norme vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato.
L’Appaltatore è, altresì, responsabile nei confronti del Committente, manlevandolo in ogni caso da qualsivoglia onere e/o pretesa, dell'osservanza scrupolosa, degli obblighi anzidetti da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. Rispettare tutte le norme e le disposizioni di leggi vigenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, impegnandosi ad adottare, a sua cura e spese, tutte quelle misure e quei provvedimenti all'uopo previsti dalle succitate norme e disposizioni e comunque a garantire al meglio la sicurezza e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle esecuzione delle Opere e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché adeguarsi prontamente a quelle disposizioni che fossero impartite dalle Autorità competenti e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Rispettare le prescrizioni di sicurezza contenute nei piani redatti dal “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” nonché, in collaborazione con il “Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”, provvedere all’eventuale aggiornamento/integrazione dei piani stessi.
L’Appaltatore è responsabile della scrupolosa osservanza delle succitate norme e
disposizioni da parte del proprio personale dipendente, nonché dei subappaltatori, impegnandosi ad adottare, in caso di inosservanza, nei confronti degli uni e/o degli altri, i necessari provvedimenti.
Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sul Appaltatore, restandone completamente esonerato il Committente.
Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la seguente documentazione:
a) Il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al X.Xxx. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
b) Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.
Le gravi e/o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, sono causa di risoluzione del contratto.
Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.
L’Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.
26.28 EVENTUALE LAVORO CONTEMPORANEO CON ALTRE IMPRESE
Accettare a proprio carico tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura, ivi compresa l'esecuzione in più riprese ed in più fasi delle diverse categorie di lavoro, che possano risultare dall'obbligo di dover lavorare contemporaneamente ad altre imprese operanti nella medesima area o nelle aree a contorno.
26.29 CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica, ed in particolare, del D.Lgs. 231/2001, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico di Comportamento e del Modello Organizzativo-Gestionale su cui il Committente impronta la propria attività aziendale.
Il Committente si riserva di recedere unilateralmente dal Contratto in caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore del Codice Etico e del Modello Organizzativo- Gestionale adottati da FFM.
PARTE IV – L’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
ARTICOLO 27 REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
27.1. L’Appaltatore, entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto, dovrà redigere e quindi consegnare al Committente la Progettazione Esecutiva ( in
formato DWG e PDF) secondo le disposizioni contenute nei Documenti Contrattuali e in conformità alle disposizioni normative
Il Committente si riserva di segnalare osservazioni o correzioni entro il giorno successivo alla consegna di cui sopra.
27.2. Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Appaltatore conferma l’accettazione e in ogni caso accetta la progettazione definitiva redatta dal Committente, la fa propria senza alcuna eccezione o riserva, esonerando espressamente il Committente da ogni responsabilità sul contenuto della stessa.
27.3. L’Appaltatore sarà il solo responsabile della Progettazione Esecutiva.
27.4. I tempi per la Progettazione Esecutiva sono inclusi nel Tempo di Realizzazione dei Lavori.
ARTICOLO 28 DISEGNI COSTRUTTIVI
[Omissis]
ARTICOLO 29 CONFORMITA’ DEI PRODOTTI AGLI ELABORATI PROGETTUALI
29.1 Il Committente potrà effettuare a sua discrezione qualsiasi visita ai siti presso i quali vengono sviluppate le progettazioni, le prefabbricazioni e le produzioni per valutare la conformità degli elaborati e dei prodotti preconfezionati e l’idoneità degli stessi rispetto al conseguimento dell’oggetto dell’Appalto.
ARTICOLO 30 DISEGNI “COME COSTRUITO” (AS BUILT DRAWINGS)
30.1 Entro 5 giorni dalla data di emanazione del Certificato di Ultimazione delle Opere, L’Appaltatore dovrà consegnare al Committente n. 1 copia cartacee timbrata e firmata, oltre a n. 1 copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) dei disegni “come costruito” (as built drawings) in formato riproducibile ed editabile (formato dwg – autocad per i disegni, formato .docx per relazioni e formato .xlsx per i fogli di calcolo); n. 1 copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) contenente la scansione dei disegni “come costruito” timbrati e firmati, relativi a tutte le Opere realizzate.
30.2 Xxxx disegni riporteranno le annotazioni relative ad eventuali modifiche e saranno corredati dalla stampigliatura “disegno come costruito”. Nell’eventualità che i collaudi evidenzino la necessità di modifica delle opere realizzate a causa della loro non rispondenza alle previsioni contrattuali, sarà obbligo dell’Appaltatore riportare sui “disegni come costruito” le modifiche richieste.
30.3 I Disegni “come costruito” di cui ai precedenti punti dovranno contenere anche tutta la documentazione relativa ai collaudi in corso d’opera, la documentazione di qualità come ad esempio i piani di controllo qualità durante l’esecuzione delle opere, tutta la documentazione inerente le forniture, i manuali operativi relativi alle forniture, i cataloghi di tutti gli impianti e apparecchiature, i piani di manutenzione.
PARTE V – ESECUZIONE DELLE OPERE
ARTICOLO 31 PROGRAMMA OPERATIVO
31.1. L’Appaltatore, entro 2 giorni dalla sottoscrizione del Contratto dovrà sottoporre all’approvazione del Committente un dettagliato Programma Operativo, nel rispetto delle date previste al precedente art. 5, articolato per fasi, completo dello schema di organizzazione del cantiere che deve contenere risorse dedicate in modo specifico anche alla sicurezza ed al controllo degli avanzamenti e in funzione del Tempo di Realizzazione delle Opere.
31.2. L’Appaltatore deve espressamente garantire che nell’elaborazione del Programma Operativo ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l’esecuzione del Contratto, comprese quelle relative alle condizioni ambientali.
31.2.1. Entro 2 giorni dal ricevimento del Programma Operativo, il Committente procederà all’approvazione. In ipotesi in cui il Committente richieda modifiche, L’Appaltatore dovrà ripresentare il Programma con le modifiche richieste entro il successivo termine di 2 giorni dalla richiesta e, dalla data di tale consegna, decorrerà un nuovo termine di giorni 3 per l’approvazione da parte del Committente.
31.2.2. Il Programma Operativo approvato in via definitiva ha carattere esecutivo ed impegna l’Appaltatore al rispetto di tutti i termini in esso indicati. Resta inteso che le modifiche introdotte su richiesta del Committente in fase di approvazione in nessun caso comporteranno esonero di responsabilità per l’Appaltatore il quale rimarrà il solo ed esclusivo responsabile del rispetto dei tempi previsti.
ARTICOLO 32 MODIFICHE AL PROGRAMMA OPERATIVO
32.1. Modifiche proposte dall’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà costantemente verificare che il Programma Operativo sia in accordo con il reale andamento delle lavorazioni. Qualora emerga un ritardo nello sviluppo delle lavorazioni che possa pregiudicare il rispetto del Tempo di Realizzazione delle Opere, fermo restando l’applicazione dell’articolo 35 e dell’articolo 49, l’Appaltatore dovrà, previa approvazione del Committente, modificare il Programma Operativo in modo da assicurare il rispetto di tale tempo. Ogni modifica del Programma Operativo dovrà essere sottoposta all’approvazione del Committente il quale si esprimerà per iscritto entro 2 giorni dal ricevimento della proposta.
32.2. Modifiche richieste dal Committente
Qualora il Committente ritenga che l’andamento delle lavorazioni non proceda in accordo con il Programma Operativo, fermo restando l’applicazione dell’articolo 35 e dell’articolo 49, inviterà L’Appaltatore ad elaborare le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del Tempo di Realizzazione delle Opere. L’Appaltatore dovrà, previa approvazione del Committente, modificare il Programma Operativo in modo da assicurare il rispetto di tale tempo, indicando le azioni che intende adottare per assicurare il rispetto del Tempo di Realizzazione delle Opere. Entro 2 giorni dalla richiesta, L’Appaltatore sottoporrà all’approvazione del Committente le modifiche elaborate; il Committente si esprimerà per iscritto entro 2 giorni dal ricevimento delle stesse.
32.3. Responsabilità dell’Appaltatore
Le eventuali modifiche del Programma Operativo che a qualsiasi titolo dovessero essere approvate dal Committente, non danno diritto all’ Appaltatore di richiedere maggiori compensi, oneri, indennizzi e/o risarcimento danni e, in nessun caso, comporteranno esonero di responsabilità per L’Appaltatore il quale rimarrà il solo ed esclusivo responsabile del rispetto del Tempo di Realizzazione delle Opere.
ARTICOLO 33 INIZIO DEI LAVORI
33.1. Inizio dei Lavori
33.1.1. Il Committente, con un preavviso di 2 giorni, convocherà l’Appaltatore per l’Inizio dei Lavori, comunicandogli il giorno, il luogo e l’ora in cui deve presentarsi munito del personale idoneo nonché dell’attrezzatura e dei materiali utili per eseguire, tutte le operazioni necessarie.
33.1.2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alle operazioni di Inizio dei Lavori.
33.1.3. Le operazioni di Inizio dei Lavori devono risultare da apposito Verbale redatto in contraddittorio tra le parti.
33.1.4. Qualora L’Appaltatore non si presenti nel giorno, ora e luogo stabiliti, oppure rifiuti di procedere alle operazioni di Inizio dei Lavori, il Committente assegnerà un nuovo termine all’Appaltatore, decorso inutilmente il quale, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del successivo articolo 49.
33.1.5. L’Appaltatore accetta che il Tempo di Realizzazione dei lavori decorre in ogni caso dalla data di Inizio dei lavori.
33.2. Inizio Anticipato Parziale
Il Committente si riserva il diritto di procedere alle operazioni di Inizio dei Lavori, anche in più parti, mediante successivi verbali di Inizio Anticipato Parziale. In tal caso, il verbale di Inizio Anticipato Parziale dovrà indicare i lavori e/o le attività da eseguire ed il tempo assegnato, nel rispetto dei tempi indicati nel Programma di Realizzazione e nel presente Contratto.
I termini indicati quali Date Obiettivo ai sensi dell’articolo 5.2 verranno ridotti del tempo fissato nel verbale di Inizio Anticipato Parziale ovvero del tempo intercorrente tra il Verbale di Inizio Anticipato e il verbale di Inizio dei Lavori, se inferiore.
L’Inizio Anticipato Parziale non darà diritto ad alcuna revisione del corrispettivo, risarcimenti e/o indennizzi a qualsivoglia titolo a favore dell’Appaltatore.
ARTICOLO 34 DATE DI XXXXXXX XXXXXXX
34.1. Per ciascuna delle Date Obiettivo indicate all’articolo 5, fatta salva l’applicazione delle penali previste al successivo articolo 35, è consentito il seguente ritardo massimo:
• Completamento Lotto 1: 2 giorni
• Completamento Lotto 2: 2 giorni
• Completamento Lotto 3: 2 giorni
• Termine finale di completamento dei Lavori: 2 giorni
34.2. Il superamento del ritardo massimo, anche per una sola Data Obiettivo, comporterà l’applicazione dell’articolo 49.
ARTICOLO 35 PENALI PER RITARDO
35.1. Penali per i ritardi nell’esecuzione dei Lavori
35.1.1. In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dal precedente art. 5.2, in relazione all’ultimazione e completamento dei Lavori, per ogni giorno di naturale ritardo si applicherà una penale pari allo 2% del prezzo contrattuale.
35.1.2. In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dal precedente art. 5.2, in relazione alle date obiettivo, per ogni giorno di naturale ritardo si applicherà una penale pari allo 2% del prezzo contrattuale.
35.1.3. Qualora il Committente attivi l’opzione per la fornitura delle travi testa letto, per mancato rispetto dei termini stabiliti dal precedente art. 5.2, in relazione alla data obiettivo prevista per la consegna delle stesse in cantiere, per ogni giorno di naturale ritardo si applicherà una penale pari allo 0,5% del prezzo contrattuale.
35.2. Modalità di applicazione delle penali
35.2.1. Gli importi maturati a titolo di penali ai sensi degli articoli 36.1 e 36.2, potranno essere dedotti dal Committente dalla Cauzione e dalle Ritenute di Garanzia di cui al successivo articolo 44.
35.2.2. L’ammontare complessivo delle penali applicate dal Committente, non potrà superare la percentuale del 20% del Prezzo Contrattuale dei Lavori.
35.2.3. Resta salva la risarcibilità del maggior danno.
ARTICOLO 36 RITARDI PER FATTO DEL COMMITTENTE
36.1. L’Appaltatore non sarà responsabile per ritardi nell’esecuzione del Programma Operativo che siano dovuti a fatto del Committente. Resta inteso che tale eventuale assenza di responsabilità è esclusivamente limitata ai casi in cui il Committente si è reso inadempiente, e tale inadempimento ha causato oggettivo ritardo.
In tal caso graverà sull’Appaltatore l’onere di provare che il ritardo è diretta conseguenza dell’inadempimento/sospensione e che è stato fatto dall’Appaltatore tutto quanto necessario al fine evitare e mitigare il ritardo stesso.
36.2. L’Appaltatore si impegna comunque a comunicare al Committente ogni fatto o circostanza, avvenuta o prevedibile, dovuta a fatto del Committente, che sia suscettibile di causare ritardi nell’esecuzione dei Lavori, entro cinque giorni dalla conoscenza di tale circostanza.
ARTICOLO 37 SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI SU RICHIESTA DEL COMMITTENTE
37.1. Sospensione
00.0.0.Xx Committente, in qualsiasi momento, può disporre la sospensione dell’esecuzione dei Lavori o di parte delle stesse, previa comunicazione delle ragioni poste a fondamento della sospensione, qualora:
- cause di comprovata forza maggiore, xxx comprese quelle dovute a provvedimenti delle Pubbliche Autorità, impediscano che l’esecuzione dei Lavori proceda utilmente;
- cause di qualsiasi natura pregiudichino il buon andamento o l‘esecuzione a regola d’arte dei Lavori.
37.1.2. Nei predetti casi la sospensione non darà diritto ad alcun compenso, indennizzo e/o risarcimento di sorta a favore dell’Appaltatore.
Nel caso in cui la sospensione impartita sia di durata tale da provocare un ritardo che a giudizio del Committente non sia recuperabile ai sensi del Programma Operativo, il Committente determinerà la proroga del Tempo di Realizzazione dei Lavori da accordare all’ Appaltatore.
37.1.3. All’atto della sospensione verrà redatto un verbale sullo stato di consistenza dei lavori nel quale saranno valorizzate ai prezzi contrattuali le lavorazioni correttamente eseguite a quella data, le forniture approntate in cantiere, i pagamenti effettuati dall’Appaltatore relativi ad ordini già disposti alla data della sospensione. Sulla base dello stato di consistenza così redatto, il Committente, ferma l’applicazione di eventuali ritenute ai sensi del Contratto, provvederà a corrispondere all’ Appaltatore il relativo pagamento nei termini di cui all’art. 39.
37.1.4. Qualora la sospensione sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, superi i 180 giorni, L’Appaltatore potrà chiedere di recedere dal Contratto, senza diritto ad alcuna indennità ed alcun compenso per i lavori e le forniture eseguite, stante quanto corrisposto ai sensi del precedente articolo 37.1.3. Qualora il Committente si opponga alla richiesta, L’Appaltatore avrà diritto, a partire dal 30° giorno, ad un compenso forfettario giornaliero pari a € 80,00 (ottanta) (calcolato nell’ipotesi di sospensione totale dei Lavori) a decorrere dalla data in cui è pervenuta al Committente la richiesta di recesso.
37.2.Sospensione discrezionale
37.2.1. Fuori dai casi di cui al precedente comma 37.1, il Committente si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere temporaneamente per fatto proprio e senza obbligo di comunicarne i motivi, l’esecuzione di tutte o di parte dei Lavori. La sospensione avrà effetto a partire dal giorno indicato sulla comunicazione di sospensione.
37.2.2. In tale ipotesi, L’Appaltatore avrà diritto ad un compenso forfetario giornaliero pari a
€ 80,00 (ottanta) (calcolato nell’ipotesi di sospensione totale dei Lavori) a partire dal 20° giorno dalla data della sospensione, escluso ogni altro compenso, indennizzo e/o risarcimento di sorta a favore dell’Appaltatore.
Resta salvo il diritto di chiedere una proroga del Tempo di Realizzazione dei Lavori per un numero di giorni pari alla durata della sospensione.
37.2.3. Qualora la sospensione sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, superi i 180 giorni, si applicherà il disposto del precedente articolo 37.1.4.
37.2.4. Anche nell’ipotesi di sospensione discrezionale di cui al presente articolo 37.2 si applicheranno le disposizioni previste al precedente articolo 37.1.3.
37.3. Obblighi dell’Appaltatore
37.3.1. Durante il periodo di sospensione l’Appaltatore dovrà, a sue spese, custodire e
mantenere le opere già eventualmente realizzate e qualsiasi altro materiale e bene presente in cantiere, impedendo ogni deterioramento, perdita e/o danneggiamento.
37.3.2. Alla ripresa dei lavori, le parti in contraddittorio verificheranno lo stato delle opere nonché dei beni e dei materiali presenti in cantiere. L’Appaltatore dovrà rimediare a sue spese ad ogni deterioramento, perdita e/o danneggiamento che dovesse risultare a seguito della verifica.
ARTICOLO 38 VARIANTI
38.1. Varianti disposte dal Committente
38.1.1. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire le Varianti ordinate dal Committente durante la esecuzione dei Lavori.
Tali Varianti dovranno essere eseguite agli stessi patti e condizioni previsti per le Opere oggetto del Contratto.
38.1.2. Una volta ricevuto l’ordine di esecuzione delle Varianti, L’Appaltatore dovrà far pervenire al Committente, entro e non oltre il termine di 2 giorni consecutivi, una comunicazione scritta ove vengano dettagliatamente descritte ed argomentate:
- le eventuali ragioni che, a suo avviso, possano comportare un incremento o una riduzione del Prezzo Contrattuale delle Opere;
- le eventuali ragioni che, a suo avviso, possano comportare una dilatazione del Tempo di Realizzazione dei Lavori;
- ogni eventuale influenza che le opere ordinate in Variante possano eventualmente comportare rispetto alla realizzazione dei Lavori previste in Contratto ed al raggiungimento del complessivo scopo dello stesso.
Alla stregua delle argomentazioni esposte dall’Appaltatore, il Committente dovrà a sua volta confermare e/o modificare il proprio ordine.
In ipotesi di disaccordo tra Committente e Appaltatore, fermo restando l’obbligo di eseguire le Varianti ordinategli, quest’ultimo potrà esporre le proprie ragioni di dissenso formulando riserva ai sensi dell’articolo 40.
38.1.3. In mancanza di tempestiva comunicazione da parte dell’Appaltatore, la Variante ordinata si intenderà accettata dallo stesso nei termini ed alle condizioni fissata dal Committente e dovrà quindi essere eseguita, in ogni caso, agli stessi patti e condizioni previsti per le Opere oggetto del Contratto e senza che comporti alcun prolungamento del Tempo di Realizzazione dei Lavori.
38.1.4. Le Varianti ordinate dal Committente saranno da questi valutate agli stessi prezzi del Contratto come esplicitati nell’Elenco Prezzi allegato (Elenco Prezzi del progetto esecutivo del Committente scontato del ribasso % offerto in fase di gara.
38.1.5. Qualora le Varianti ordinate dal Committente superino nel loro complesso il limite del 30% del Prezzo contrattuale delle Opere, le stesse dovranno essere valutate di comune accordo tra le parti, sulla base di una dettagliata relazione che L’Appaltatore avrà obbligo di predisporre, entro il termine di 2 giorni dal ricevimento dell’ordine di Variante, in ordine a tutti gli aspetti tecnici ed economici connessi alla Variante stessa.
Qualora non si pervenga ad un accordo entro il termine di 45 giorni decorrente dall’ordine di Variante, l’importo della stessa verrà determinato dal Committente e l’Appaltatore dovrà comunque darvi immediata esecuzione, ferma restando la possibilità di formulare riserva a norma dell’articolo 40.
Qualora il Committente ordini Varianti in diminuzione eccedenti la misura del 20% del Prezzo contrattuale delle Opere, l’Appaltatore, fermo restando il suo obbligo ad eseguire le minori opere a norma di Contratto, avrà diritto a percepire un indennizzo pari al 10% del valore delle Opere non eseguite eccedenti il limite del 20% sopra indicato.
Per i prezzi unitari relativi a eventuali varianti le cui voci non rientrano nell’ elenco prezzi unitari allegato al presente Contratto, si dovrà fare riferimento ai prezzi unitari riportati nel progetto esecutivo e se assenti al “Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia - 2019”, scontato del 20%; l’Appaltatore avrà obbligo di predisporre, entro il termine di 2 giorni dal ricevimento dell’ordine di Variante, una dettagliata relazione in ordine a tutti gli aspetti tecnici ed economici connessi alla Variante stessa.
Qualora non si pervenga ad un accordo entro il termine di 3 giorni decorrente dall’ordine di Variante, l’importo della stessa verrà determinato dal Committente che formalizzerà l’ordine definitivo, cui l’Appaltatore dovrà comunque dare immediata esecuzione, ferma restando la possibilità di formulare riserva a norma del successivo art. 40.
38.2. Varianti dell’Appaltatore
38.2.1. L’Appaltatore non potrà, senza specifica autorizzazione scritta del Committente, apportare Varianti di qualsiasi natura ed entità alle Opere oggetto dell’Appalto. Qualunque violazione di tale divieto comporterà l’automatico obbligo dell’Appaltatore di rimuovere le Opere eseguite in Variante e di rieseguirle in conformità alle prescrizioni contrattuali, il tutto a propria esclusiva cura e spese.
Qualora il Committente ritenesse invece di accettare le Varianti come innanzi apportate dall’Appaltatore, questi non avrà comunque diritto ad alcun incremento del Prezzo Contrattuale delle Opere e/o proroga del Tempo di Realizzazione dei Lavori; fermo restando il diritto del Committente di operare deduzioni dal Prezzo Contrattuale delle Opere qualora le opere variate siano di minor valore rispetto a quelle contrattualmente previste.
38.2.2. Qualunque Variante resasi necessaria:
- a causa della inadeguatezza dell’Offerta ovvero della Progettazione Esecutiva; o,
- in ogni caso per rendere compiuto il conseguimento della realizzazione e funzionalità delle Opere
dovrà essere eseguita dall’Appaltatore, previa esplicita approvazione del Committente.
In tali ipotesi, l’Appaltatore, anche in deroga al disposto dell’art. 1660 c.c., dovrà eseguire le Varianti esclusivamente a proprie spese, senza diritto ad alcun maggiore compenso e/o proroga del Tempo di Realizzazione dei Lavori e fermo restando il diritto del Committente di detrarre integralmente, dal corrispettivo di Appalto, il valore delle Opere eventualmente non eseguite rispetto al Progetto Esecutivo.
38.3. Varianti necessarie al Progetto per norme sopravvenute
L’Appaltatore è obbligato a dare esecuzione a tutte le Varianti al progetto resesi necessarie a seguito della emanazione di norme sopravvenute applicabili al Contratto. In tal caso le Varianti saranno eseguite e valutate ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente articolo 38.1.
ARTICOLO 39 CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO
39.1. Il Corrispettivo di cui al precedente articolo 4.1 verrà corrisposto dal Committente all’Appaltatore sulla base di stati di avanzamento mensili dei Lavori (SAL).
39.2. Il SAL verrà inviato dall’Appaltatore alla Direzione Lavori che dovrà verificarlo
entro 7 giorni dal ricevimento. Xxx ne constati la conformità alle opere ed alle lavorazioni eseguite, la Direzione Lavori provvederà a vistare il SAL per benestare ed il Committente, a seguito delle proprie verifiche, emetterà il relativo certificato di pagamento.
39.3. L’Appaltatore emetterà quindi fattura contestualmente alla data di emissione del certificato di pagamento da parte del Committente. Le fatture emesse dall’Appaltatore verranno saldate dal Committente entro 60 giorni fine mese data fattura.
39.4. L’Appaltatore non potrà comunque emettere fatture prima dell’approvazione degli stati di avanzamento lavori e dell’emissione dei relativi certificati di pagamento da parte del Committente.
39.5. L’avvenuto pagamento di uno o di tutti i SAL non costituisce riconoscimento di debito, né accettazione dei Lavori ai sensi dell’art. 1666 c.c., facendo fede a tal fine soltanto l’Accettazione Definitiva.
39.6. Su ogni pagamento verrà effettuata una trattenuta pari al 10% a titolo di garanzia per la buona esecuzione dei Lavori oggetto del presente Contratto, che sarà svincolata dal Committente, senza interessi, all’atto della emissione del certificato di Accettazione Provvisoria di cui al successivo art. 45 o della mancata segnalazione di vizi e difetti in sede di Collaudo Finale ai sensi del successivo art. 47.3.
39.7. All’atto della restituzione della trattenuta ai sensi del precedente art. 39.6., resta salvo il diritto del Committente di portare in detrazione gli importi di eventuali penali, interessi di mora, e quanto altro dovuto dall’Appaltatore in dipendenza del Contratto.
39.8. Il Committente può con un preavviso di due giorni lavorativi inviato o a mezzo fax o a mezzo posta certificata o mezzo email - ciò anche tramite la Direzione Lavori - sospendere i pagamenti dei SAL in ogni caso di inadempienza e di ritardo ingiustificato nell’esecuzione dei Lavori, ferma e fatta salva l’applicazione delle penali e della risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo art. 49, senza alcuna necessità di messa in mora. La sospensione dei pagamenti ai sensi del presente articolo non potrà comunque essere protratta qualora l’inadempimento dell’Appaltatore sia cessato o il ritardo recuperato.
39.9. Al termine dei Lavori e prima della restituzione delle trattenute di cui al precedente art. 39.6., nel caso in cui il Committente tema la possibilità di richiesta da parte di terzi di risarcimento di danni provocati dall’Appaltatore o dai suoi incaricati, l’Appaltatore dovrà consegnare una dichiarazione liberatoria dai predetti terzi, o una fideiussione per l’importo dei danni lamentati.
ARTICOLO 40 RISERVE DELL’APPALTATORE
40.1. Le riserve dell’Appaltatore dovranno essere formulate nei modi e nei termini seguenti:
- le riserve riguardanti disposizioni contenute in Note di Servizio dovranno essere iscritte sulla copia dell’ordine stesso che andrà restituita controfirmata al Committente entro 3 giorni dalla consegna della Nota di Servizio;
- le riserve diverse dalle precedenti dovranno essere comunicate al Committente con lettera raccomandata A.R. entro 3 giorni dal verificarsi del fatto che ne ha dato origine.
40.2. In tutti i casi sopra previsti, le riserve iscritte dovranno essere esplicitate in ogni loro elemento tecnico ed economico con precisa indicazione degli eventuali compensi richiesti ovvero degli elementi che compongono le voci di danno. Le riserve formulate senza l’osservanza delle procedure e dei termini di cui sopra saranno considerate nulle e non
potranno essere fatte valere dall’Appaltatore in qualsiasi tempo e modo.
40.3. Il Committente, entro 15 giorni dal ricevimento di ciascuna riserva, comunicherà all’Appaltatore le proprie controdeduzioni, fatto salvo il diritto di richiedere eventuali ulteriori precisazioni sulla riserva e/o di rimandare tali controdeduzioni in sede di Accettazione Provvisoria dei Lavori.
40.3.1. In ogni caso, la formulazione di riserve non darà facoltà all’Appaltatore di sospendere o ritardare l’esecuzione dei lavori e di non ottemperare, in qualsiasi modo, alle prescrizioni ed alle controdeduzioni del Committente.
PARTE VI – GARANZIE
ARTICOLO 41 POLIZZE ASSICURATIVE
41.1. Polizze assicurative
41.1.1. In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie ex lege, l’Appaltatore è tenuto a consegnare al Committente e mantenere operanti, a propria cura e spese, le polizze assicurative a copertura dei danni alle opere esistenti, alle attrezzature e della responsabilità civile, di seguito elencate:
1) Tutti i rischi di costruzione/montaggio di massimale almeno pari ad euro 1.000.000,00;
2) Responsabilità Civile verso Terzi massimale almeno pari a euro 10.000.000 e Dipendenti almeno pari ad euro 2.500.000,00 per persona
3) Responsabilità Civile Professionale pari ad euro 2.000.000,00
Le polizze assicurative sopra elencate dovranno essere consegnate al Committente prima della data di inizio dei lavori.
41.2. Obblighi dell’Appaltatore
41.2.1. Le polizze indicate al precedente art. 41.1 dovranno:
A) riferirsi esclusivamente ai lavori oggetto del Contratto, nel caso quindi di convenzioni o polizze di gruppo dovrà essere espressamente previsto che le garanzie non potranno subire riduzioni o modifiche per fatti estranei ai lavori de quo.
B) essere emesse in lingua italiana, in Italia od in paesi della UE.
C) essere sottoscritte da assicuratori (vale anche per tutti quelli che fossero presenti nel riparto di coassicurazione) aventi rating minimo B + di Standard & Poor's od altra equivalente agenzia di rating, in vigore alla data di emissione, con indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.
D) prevedere come foro competente quello di Milano.
E) prevedere l'impegno dell'assicuratore a notificare al Committente il mancato pagamento del premio entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza.
F) prevedere l'impegno dell'assicuratore a notificare l'eventuale annullamento o recesso anche al Committente, con preavviso di almeno 60 giorni.
G) prevedere l'impegno dell'assicuratore alla rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti del Committente suoi dipendenti od incaricati, salvo il caso di dolo.
41.2.2. La copertura relativa ai danni alle attrezzature di cantiere sarà prestata su base “all risks”. L’Appaltatore manleva esplicitamente il Committente, suoi dipendenti od
incaricati per qualsiasi danno alle attrezzature che non fosse coperto dall'assicurazione in parola.
41.2.3. Eventuali inefficienze delle polizze dei subappaltatori che non fossero coperte dalle polizze stipulate dall’Appaltatore, resteranno a carico dell’Appaltatore stesso che manleva esplicitamente il Committente.
41.2.4. Il Committente, entro la data di inizio dei Lavori, si riserva di stipulare direttamente, in tutto o in parte, le assicurazioni di cui all’articolo 41 che, in tal caso, saranno prestate anche a favore dell’Appaltatore (ai sensi dell’art.1891 c.c.). I costi di dette assicurazioni saranno addebitati all’ Appaltatore.
41.2.5. Qualora l’Appaltatore non consegni al Committente le polizze di cui al precedente art. 41.1 nei termini sopra stabiliti si applicherà una penale pari ad euro 5.00,00 (cinquemila) per ogni giorno di ritardo. Nel caso di mancata consegna delle polizze di cui al precedente art. 41.1. nei termini sopra stabiliti l’Appaltatore avrà comunque diritto di chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 49 e di escutere la cauzione definitiva di cui al successivo art. 42.
41.2.6. In ogni caso le coperture assicurative non liberano in alcun modo ed in alcuna misura l’Appaltatore dalle sue responsabilità ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. e del presente Contratto e all’Appaltatore potrà essere domandato il risarcimento del danno per l’eventuale quota parte di danno non risarcita dalla compagnia di assicurazione.
41.2.7. In ogni caso, l’appaltatore si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne immediatamente il committente, anche con apposito intervento in causa, da ogni danno, costo, spesa (ivi inclusi i corrispettivi di eventuali consulenti legali), onere, passività, responsabilità o perdita subita dal committente quale conseguenza, diretta o indiretta, dell’inesattezza o non veridicità delle dichiarazioni e garanzie prestate ai sensi del presente Contratto, nonché dall’inadempimento delle obbligazioni stabilite dal presente Contratto a proprio carico.
41.2.8. Senza pregiudizio della generalità di quanto precede l’appaltatore si impegna a tenere indenne il committente da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti del committente in relazione ai lavori, all’esecuzione delle Opere.
41.2.9. L’appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalla Normativa Applicabile. Egli è tenuto ad incaricare un proprio tecnico, continuamente presente in cantiere per l’osservanza e le verifiche di tutte le norme antinfortunistiche, che sarà responsabile di tali adempimenti, unitamente al Direttore Tecnico di Cantiere, di fronte alle Autorità e manterrà sollevato ed indenne da ogni responsabilità il committente.
ARTICOLO 42 CAUZIONE – RITENUTE DI GARANZIA
44.1 Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore rilascerà, in favore del Committente, il Performance Bond - garanzia autonoma definitiva a prima richiesta, rilasciata primaria impresa bancaria, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, ivi compreso il pagamento delle penali, e di importo pari a € [•] ([•]), corrispondente al 15% (quindici per cento) del valore delle Opere.
42.2. Il Performance Xxxx rimarrà efficace sino all’Accettazione Definitiva dei Lavori di cui al
successivo art. 46.
42.3. Il Committente opererà su ciascun SAL una trattenuta pari al 10% (dieci per cento) del relativo importo a garanzia dell’adempimento del Contratto.
Tale trattenuta sarà restituita all’Appaltatore all’emanazione del Certificato di Accettazione Provvisoria dei Lavori.
La trattenuta a garanzia potrà essere svincolata dal Committente previa presentazione da parte dell’Appaltatore di una fideiussione bancaria a prima richiesta di pari importo e di durata pari al periodo di valenza della trattenuta.
42.4 Il Committente può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione del Performance Bond ove questo sia venuto meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Appaltatore.
PARTE VII – VERIFICHE ED ACCETTAZIONE DEI LAVORI
ARTICOLO 43 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
43.1. Certificato di Ultimazione dei Lavori
43.1.1. L’emanazione del Certificato di Ultimazione Lavori è subordinata alle seguenti condizioni:
• Completamento di tutti i Lavori, come meglio individuati negli elaborati allegati al presente Contratto e nel progetto esecutivo di cui al precedente art. 27, secondo le disposizioni del Contratto, dei Documenti Contrattuali, del Cronoprogramma e del Programma Operativo;
• Effettuazione, con esito positivo, dei collaudi in corso d’opera previsti dal successivo articolo 47.
43.1.2. L’Appaltatore non appena ritenesse che si sono verificate le condizioni di cui al precedente art. 43.1.1 dovrà inoltrare tempestivamente comunicazione al Committente allegando tutta la documentazione necessaria per dimostrare l’avveramento delle predette condizioni.
43.1.3. Il Committente dovrà svolgere, in contraddittorio con l’Appaltatore, le verifiche per accertare l’avveramento delle condizioni di cui all’art. 43.1.1 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione e, in caso di esito positivo, emetterà il Certificato di Ultimazione dei Lavori che dovrà essere controfirmato dal Committente, dal direttore dei Lavori e dall’Appaltatore.
43.1.4. Nel caso di ultimazioni frazionate e/o parziali dei lavori, previste in Contratto o comunque concordate fra le parti durante il corso dei lavori, si adotterà identica procedura per ogni singola porzione delle Opere, sempre con l'obbligo da parte dell’Appaltatore di attuare lo sgombero delle aree da consegnare al Committente nei termini e secondo le modalità di cui al precedente punto.
ARTICOLO 44 CONSEGNA DELLE OPERE
44.1. Consegna delle opere
Contestualmente all’emanazione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, l’Appaltatore provvederà alla Consegna delle opere a favore del Committente. La Consegna costituisce condizione di emanazione del Certificato di Ultimazione dei Lavori. Il Committente non potrà rifiutare di prendere in consegna le opere se non per ragioni
attribuibili all’Appaltatore.
44.2. La Consegna di cui al precedente articolo 44.1, in deroga all’articolo 1665 c.c., non equivale ad accettazione dei Lavori. Restano a carico dell’Appaltatore tutti i rischi di perdita e danneggiamenti delle Opere, non attribuibili a fatto del Committente.
ARTICOLO 45 ACCETTAZIONE PROVVISORIA – GARANZIE
45.1. Accettazione Provvisoria
45.1.1. L’accettazione Provvisoria dei Lavori è subordinata alle seguenti condizioni:
- integrale pagamento delle penali eventualmente applicate ai sensi dell’articolo 35;
- esecuzione di tutte le prescrizioni impartite in fase di Collaudo;
- consegna al Committente: della documentazione As Built
- emanazione del Certificato di Collaudo Finale con esito positivo.
45.1.2. Al verificarsi delle condizioni indicate il Committente dovrà emettere il Certificato di Accettazione Provvisoria.
45.2. Garanzie
45.2.1. L’Appaltatore risponderà per la difformità ed i vizi delle Opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente entro due anni dalla emanazione del Certificato di Accettazione Provvisoria.
45.2.2. Restano comunque applicabili al Contratto ed ai rapporti in esso dedotti gli articoli 1668 e 1669 del Codice Civile.
ARTICOLO 46 ACCETTAZIONE DEFINITIVA
Decorsi due anni dalla data di emissione del Certificato di Accettazione provvisoria, il Committente rilascerà il Certificato di Accettazione Definitiva.
ARTICOLO 47 COLLAUDI
47.1. Norme Generali
47.1.1. Le Opere oggetto del Contratto saranno sottoposte ai seguenti collaudi:
• Collaudi in corso d’opera;
• Collaudo Finale.
47.1.2. Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere attestate mediante appositi verbali sottoscritti dai collaudatori.
47.1.3. I collaudatori saranno nominati a cura e spese del Committente. Le spese inerenti l’esecuzione dei collaudi saranno sostenute dall’Appaltatore.
48.1.4. Ove in sede di collaudo venissero riscontrati difetti delle Opere realizzate, il Committente assegnerà un termine all’Appaltatore entro il quale porvi rimedio. Alla scadenza del termine verrà effettuato un supplemento di collaudo.
Collaudi in corso d’opera
47.2.1. Norme generali
47.2.1.1. I collaudi in corso d’opera avverranno progressivamente all’avanzamento dei lavori sulla base del Programma Operativo, esclusivamente su richiesta del Committente. L’esito positivo dei Collaudi in corso d’opera costituisce condizione per il raggiungimento di ciascuna Data Obbiettivo prima della quale tali collaudi devono essere eseguiti.
Oggetto dei collaudi in corso d’opera potrà essere una o più categorie di opere nella loro globalità o parti di esse; in ogni caso l’oggetto di ogni singolo collaudo in corso d’opera deve riguardare le opere la cui funzionalità può essere valutata indipendentemente dal resto.
47.2.1.2. L’esito positivo dei collaudi in corso d’opera non comporterà in nessun caso l’accettazione dei Lavori che resta subordinata all’esito positivo del Collaudo Finale.
47.3. Collaudo Finale
47.3.1. Il Committente, entro 30 giorni dall’emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, nominerà il professionista per le operazioni di Collaudo Finale che dovranno essere completate entro 3 mesi dalla nomina.
47.3.2. L’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, prima dell’inizio delle operazioni di collaudo, la documentazione necessaria per l’espletamento del collaudo medesimo secondo gli usi e le disposizioni normative, prodotta in duplice copia e sottoscritta dai tecnici abilitati, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo:
▪ Documentazione ed elaborati grafici aggiornati in base a quanto effettivamente eseguito;
▪ Certificazioni e dichiarazioni di conformità materiali utilizzati;
Resta inteso che la mancata consegna della suddetta documentazione sospenderà i termini per l’inizio delle operazioni di collaudo.
47.3.3. Nel corso delle operazioni di collaudo dovrà essere verificata la conformità dell’edificio alla normativa applicabile, al progetto edilizio, alla Progettazione e ai requisiti quantitativi, qualitativi e funzionali concordati.
47.3.4 Qualora in sede di Collaudo Finale venissero riscontrati difetti nelle Opere e L’Appaltatore non vi ponesse rimedio entro il termine assegnato dal Committente ai sensi del precedente articolo 46.1.4, il Committente assegnerà un nuovo termine decorso il quale il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell’articolo 49.
47.4 Commissioning
[Omissis]
PARTE VIII – SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
ARTICOLO 48 RECESSO DAL CONTRATTO
48.1. Il Committente ha diritto, con decisione motivata, di recedere in qualsiasi momento dal Contratto. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore.
48.2. L’Appaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna delle Opere e di tutti i documenti tecnici e l’immissione nel possesso del cantiere al Committente alla data specificata nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
48.3. L’Appaltatore ha diritto:
- Al pagamento delle Opere correttamente eseguite a regola d’arte secondo i corrispettivi stabiliti nel Contratto come desunti dall’Offerta Tecnica – Economica ed alle condizioni del Contratto stesso. A tal fine, il Committente inoltrerà all’Appaltatore apposito verbale contenente il calcolo dettagliato dell’ammontare del Prezzo Contrattuale già corrisposto (Prezzo Contrattuale Pagato) e dell’ammontare del Prezzo Contrattuale ancora dovuto in base all’avanzamento delle Opere;
- Al ristoro degli eventuali costi supportati da subappaltatori o subfornitori a causa della risoluzione di ordini o di subcontratti sottoscritti e registrati in data antecedente alla data di recesso del Committente.
48.4. A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell’Appaltatore, il Committente corrisponderà all’Appaltatore stesso il 10% del Prezzo Contrattuale, nonché il valore dei materiali utili a giudizio del Committente presenti in cantiere.
48.5. Il Committente ha facoltà di acquisire le opere provvisionali, gli impianti in cantiere in tutto o in parte non asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, corrisponderà all’ Appaltatore, per il valore delle opere provvisionali e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.
48.6. Il Valore di Recesso determinato ai sensi dei punti 48.3, 48.4, 48.5 sarà, una volta accettato dall’Appaltatore, corrisposto secondo le modalità di cui all’articolo 39.2 in caso di mancato accordo, si applicherà l’articolo 16.
48.7. Si applicano altresì, per quanto compatibili, gli articoli 50.4, 50.5 e 50.6.
ARTICOLO 49 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
49.1. Risoluzione per fatto dell’Appaltatore
49.1.1. Il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- Insolvenza della mandataria del Raggruppamento, assoggettamento dello stessa a fallimento od altra procedura concorsuale, ovvero sua messa in liquidazione, salvo quanto previsto all’articolo 7.3;
- Mancata sostituzione, a seguito di richiesta del Committente, dell’impresa mandante fallita e/o sottoposta a procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 7.6;
- Qualora sopravvengano a carico delle imprese costituenti il raggruppamento, dei loro legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa, salvo quanto disposto all’articolo 7.7
- Mancato Inizio dei Lavori o mancata presentazione per l’Inizio dei Lavori ai sensi dell’articolo 33.1.4;
- Conseguimento di un ritardo nella esecuzione delle Opere superiore a 10 giorni rispetto al Termine Finale di Completamento;
- Conseguimento di un ritardo nell’esecuzione dei Lavori superiore a quanto indicato come ritardo massimo all’articolo 34, rispetto a ciascuna delle altre Date Obbiettivo indicate all’articolo 5.2;
- Maturazione, a carico dell’Appaltatore, di penali pari alla misura massima prevista dall’articolo 35;
- Affidamento di lavori in subappalto senza l’autorizzazione espressa o tacita del Committente, ai sensi dell’articolo 25;
- Sospensione dei lavori per ordine dell’Autorità giudiziaria e/o amministrativa per fatto imputabile all’Appaltatore, ai suoi subappaltatori e/o fornitori;
- Sospensione dei lavori senza giustificato motivo per un periodo complessivo eccedente 30 giorni;
- Abbandono del cantiere da parte dell’Appaltatore;
- Mancata concessione, revoca, annullamento o sospensione dei permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni occorrenti per la realizzazione delle Opere, che dovessero dipendere da colpa dell’Appaltatore;
- Accertamento della non veridicità delle autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 44 e 45 DPR n. 445/2000 dall’appaltatore in sede di prequalifica e offerta.
49.1.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il Contratto s’intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato all’Appaltatore, mediante apposito Avviso di Risoluzione da inviarsi entro 15 giorni dall’evento, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del Committente stesso.
49.1.3. Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma 49.1.1, qualora l’Appaltatore non adempia le sue obbligazioni previste nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, il Committente, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, diffiderà l’Appaltatore ad adempiere (Diffida ad Adempiere) assegnandogli un termine per l’adempimento di 15 giorni, o altro termine che il Committente riterrà idoneo, con l’avvertimento che decorso inutilmente tale termine il Contratto s’intenderà senz’altro risolto.
49.2. Risoluzione per fatto del Committente
49.2.1. Nell’ipotesi in cui il Committente non adempia le sue obbligazioni di pagamento previste dall’articolo 39, l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, può intimare per iscritto al Committente di adempiere entro il termine di 30 giorni dall’intimazione, dichiarando che decorso inutilmente detto termine il Contratto s’intenderà senz’altro risolto.
49.2.2. In deroga all’articolo 1460 del codice civile, l’Appaltatore, in pendenza del termine di cui al precedente articolo 49.2.1, dovrà continuare ad adempiere tutte le obbligazioni a suo carico.
ARTICOLO 50 CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE
50.1. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Avviso di Risoluzione, ovvero dalla scadenza del termine assegnato con la Diffida ad Adempiere, il Committente notificherà all’Appaltatore apposito Verbale contenente il calcolo dettagliato dell’ammontare del Prezzo Contrattuale già corrisposto (Prezzo Contrattuale Pagato) e dell’ammontare del Prezzo Contrattuale non ancora corrisposto (Prezzo Contrattuale Residuo).
50.2. Entro 15 giorni dalla comunicazione del Verbale di cui al precedente articolo 50.1, l’Appaltatore dovrà corrispondere al Committente il Valore Preliminare di Risoluzione,
pari al 15% del valore del Prezzo Contrattuale Residuo.
50.3. Entro 9 mesi dall’Avviso di Risoluzione, ovvero dalla scadenza del termine assegnato con la Diffida ad Adempiere, il Committente dovrà valutare tutti i danni diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, causati dalla risoluzione, tenendo conto:
- Dei costi diretti ed indiretti per il completamento dell’Appalto da parte di altre imprese (Esecuzione in Danno), inclusi i costi diretti ed indiretti per demolizioni, ripristini e/o rifacimenti, in relazione alle Opere non accettate;
- Di quanto già pagato dall’Appaltatore a titolo di Valore Preliminare di Risoluzione;
- Del Prezzo Contrattuale Pagato;
- Del Valore Contrattuale delle Opere realizzate;
- Dell’ammontare delle penali eventualmente applicate ai sensi del successivo articolo 50.4;
- Dello Stato di Consistenza di cui al successivo articolo 50.5;
- Di qualsivoglia ulteriore maggior danno causato dalla risoluzione.
L’importo complessivo risultato costituirà il Valore Finale di Risoluzione e sarà comunicato all’Appaltatore con apposito verbale.
L’Appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione del verbale, dovrà corrispondere al Committente il valore Finale di Risoluzione.
50.4. Salvo quanto indicato ai precedenti punti, l’Appaltatore è obbligato ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita lettera raccomandata
R.R. inviata dal Committente, la riconsegna delle Opere e la immissione in possesso dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcunché. In caso di ritardo, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri, l’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera pari a € 1.000, salvo risarcimento del maggior danno. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggior danno.
50.5. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la propria determinazione di risolvere il Contratto, stabilisce con un preavviso che non può essere inferiore a quindici giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza, l’inventario dei materiali, macchine e mezzi di opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione hanno luogo in contraddittorio con l’Appaltatore. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore non si presenti nella data stabilita dal Committente, le operazioni di cui al presente articolo hanno luogo con l’assistenza di due tecnici scelti tra i professionisti iscritti all’albo degli Ingegneri ed Architetti di Milano i cui onorari sono a carico dell’Appaltatore medesimo.
50.6. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e materiali a piè d’opera.
L’Appaltatore, nel termine assegnato dal Committente, ha l’obbligo di ritirare i macchinari ed attrezzature e i mezzi d’opera di sua proprietà che il Committente non intende utilizzare. Il ripiegamento dei cantieri è a carico dell’Appaltatore, che dovrà provvedere, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite dal Committente di volta in volta, previa comunicazione scritta da eseguirsi con anticipo di almeno sessanta giorni.
Qualora l’Appaltatore non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell’Appaltatore.
Il Committente per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo dovrà riconoscere all’Appaltatore un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi
contrattuali indicati nell’Offerta; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per i beni uguali o simili.
50.7. Dal momento in cui il Contratto viene risolto l’Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso fintanto che i lavori non siano completamente ultimati.
ARTICOLO 51 FORZA MAGGIORE
51.1. Per Forza Maggiore si deve intendere un evento eccezionale:
- Che va oltre il controllo della parte;
- Che la parte non poteva prevedere prima della sottoscrizione del Contratto;
- Che non è sostanzialmente attribuibile all’altra parte.
51.2. Nella Forza Maggiore, ricorrendo le condizioni di cui al precedente punto 51.1, si devono includere, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti eventi:
(a) Esplosioni, incendi, radiazioni nucleari, contaminazioni, uragani, terremoti, inondazioni, epidemie, eventi naturali e simili circostanze;
(b) Guerre, rivoluzioni, disordini pubblici, insurrezioni, ribellioni, colpi di stato e guerre civili, sabotaggio o azioni terroristiche, requisizioni ed embarghi;
(c) Ogni atto assunto da Autorità Pubbliche, anche Giurisdizionali, dopo la sottoscrizione del Contratto, che impediscono l’esecuzione dei Lavori;
(d) Xxxxxxxx e controversie di lavoro di carattere nazionale e che comunque non dipendono dalla parte che invoca la Forza Maggiore.
51.3. Nell’ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, la parte il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall’evento dovrà dare comunicazione all’altra entro il termine di 24 ore.
51.4. In pendenza di un evento di Forza Maggiore la parte interessata si impegna a:
- Fornire all’altra parte una stima della durata dell’evento e dell’impatto che lo stesso ha sull’adempimento delle proprie obbligazioni;
- Esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;
- Porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l’evento;
- Porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione del Contratto,
- Informare costantemente l’altra parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l’evento e a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione dello stesso;
- Comunicare senza indugio all’altra parte la cessazione dell’evento.
51.5. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore avrà diritto ad una proroga del Tempo di Realizzazione dei Lavori pari al ritardo effettivamente conseguito.
51.6. Qualora l’evento di Forza maggiore si protragga per un periodo di tempo superiore ai 6 mesi l’Appaltatore avrà diritto al riconoscimento dei soli costi sopportati per la manodopera e per la tenuta del cantiere, per il periodo successivo ai 6 mesi e fino alla cessazione dell’evento di Forza Maggiore.
51.7. Qualora l’evento di Forza Maggiore perduri per un periodo di 18 mesi, ciascuna
delle parti può recedere dal Contratto. In tal caso, l’Appaltatore avrà diritto al esclusivamente al pagamento delle Opere realizzate sino al momento del recesso.
ARTICOLO 52 INTERESSI DI XXXX
Qualsiasi somma dovuta dal Committente ai sensi del Contratto e non corrisposta alla relativa scadenza maturerà interessi al tasso annuo EURIBOR, vigente al momento del relativo pagamento, maggiorato di 1 punto percentuale per il periodo di ritardo calcolato dalla data di scadenza e fino alla data in cui il pagamento viene effettuato. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
Milano, li [•]
Il Committente
L’Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole:
art. 3 (Oggetto dell’Appalto); art. 4 (Ammontare dell’Appalto); art. 5 (Tempo di Realizzazione - Date Obiettivo); art. 6 (Documenti contrattuali; art. 11 (Riservatezza); art. 12 (Diritti di proprietà intellettuale); art. 13 (Interpretazione del Contratto); art. 14 (Non cedibilità del credito); art. 16 (Controversie); art. 17 (Cessione del Contratto); art. 18 (Modifiche del Contratto); art. 22 (Obbligazioni generali dell’Appaltatore); art. 25 (Subappalti – Forniture in opera); art. 26 (Ulteriori oneri ed obblighi dell’Appaltatore); art. 27 (Redazione della Progettazione Esecutiva); art. 31 (Programma Operativo); art. 32 (Modifiche del Programma Operativo); art. 33 (Inizio dei Lavori); art. 34 (Date di ritardo massimo); art. 35 (Penali per ritardo); art. 37 (Sospensioni dell’esecuzione dei Lavori su richiesta del Committente); art. 38 (Varianti); art. 39 (Condizioni e termini di pagamento); art. 40 (Riserve dell’Appaltatore); art. 42 (Cauzione Ritenute di garanzia); art. 43 (Ultimazione dei Lavori); art. 44 (Consegna dei Lavori); art. 45 (Accettazione Provvisoria
- Garanzie); art. 46 (Accettazione Definitiva); art. 47 (Collaudi); art. 48 (Recesso dal Contratto); art. 49 (Risoluzione del Contratto); art. 50 (Conseguenze della risoluzione); art. 51 (Forza maggiore); art. 52 (Interessi di mora).
L’Appaltatore