Delibera n. 321/2013 del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2013
Delibera n. 321/2013 del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2013
Oggetto: Collaboratori ed esperti linguisitci - CEL - Esiti contrattazione collettiva integrativa - Determinazioni. | |||
N. o.d.g.: 11/01 | Rep. n. 321/2013 | Prot. n. 50867 | UOR: Ufficio sviluppo risorse UMANE E RELAZIONI SINDACALI |
Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As | |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx | X | Sig. Xxxxxxx Xxxxxx | X | |||||||
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx | X | Sig. Xxxxx Xxxxxxxxxx | X | |||||||
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx | X | Sig. Xxxxxxxxx Xxxx | X | |||||||
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx | X | |||||||||
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | X | Avv. Xxxxxxx Xx Xxxxxx | == | == | == |
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Membri del Collegio dei Revisori | ||
Nome | Pres. | Ass. |
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx | X | |
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx | X | |
Dott.ssa Xxxxx Xxxx | X | |
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx | X | |
Dott. Xxxxx Xx Xxxxx | X |
Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 179 del 23/10/2012, ha conferito delega all’allora Rettore ai fini dell’applicazione dell’art. 26 della L. 30/12/2010, n. 240 agli ex Lettori di madre lingua straniera che non avevano il trattamento fondamentale definito in virtù di sentenza passata in giudicato. Con la stessa delibera, prosegue il Rettore, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, a far data dal 31/12/2012, la disdetta del contratto collettivo decen- trato per i Collaboratori ed esperti linguistici sottoscritto dall’Ateneo nel 2009, dando mandato allo stesso Rettore ed al Direttore Generale di avviare le trattative per la sottoscrizione di un nuovo con- tratto collettivo decentrato per il personale CEL in servizio presso l’Ateneo, sulla base di alcuni pa- rametri che sono stati individuati dallo stesso Consiglio di Amministrazione con successiva delibera n. 201 del 20/11/2012.
Il Rettore fa presente poi che con D.R. n. 68 del 25/1/2013, ratificato e confermato dal C.d.A. con deliberazione n. 30 del 29/1/2013, si è provveduto, quindi, fino all’1 marzo 2013, sulle materie dell’accordo non ancora oggetto di intesa, applicando in via provvisoria alcune disposizioni specifi- catamente individuate del precedente contratto oggetto di disdetta. Il Rettore ricorda, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, con la deliberazione n. 100 del 12/4/2013, nel prendere atto del mancato raggiungimento dell’accordo in sede di contrattazione integrativa per la stipulazione di un nuovo “contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori”, ha deciso di adottare, per 4 mesi, a partire dal mese di marzo e sino al 30 giugno 2013, quale atto unilaterale, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del D. Lgs. 165/2001, le condizioni contrattuali contenute nell’ultima proposta di accordo integrativo trasmessa dall’Università alle Organizzazioni sindacali il 7 aprile 2013. L’esecuzione della predetta delibera è stata subordinata al controllo di compatibilità economico-finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti previsto dall’art. 40-bis dello stesso D. Lgs. 165/2001. Con la predetta delibera è stato quanti- ficato, altresì, il Fondo per il trattamento accessorio dei CEL e CEL/Ex lettori per l’anno 2013 in
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misura pari a quello determinato per il medesimo personale per l’anno 2010, ridotto ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010.
Il Rettore fa presente che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 7 del 22/4/2013, non ha avuto nulla da osservare con riguardo:
• “all’osservanza dei vincoli derivanti dall’applicazione di norme di legge”, atteso che esiste nel
B.U. per il 2013 apposito stanziamento per la corresponsione del trattamento integrativo ai CEL e CEL/Ex lettori, in considerazione anche del fatto che “l’attribuzione del trattamento ac- cessorio è conforme alle sopravvenute disposizioni della Legge 240/2010 e del Decreto Legi- slativo n. 150/2011”;
• all’ “osservanza delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsio- ne dei trattamenti accessori”: a questo fine il Collegio, nel citato verbale n. 7, ha osservato che “con riguardo ai CEL, viene in evidenza esclusivamente la norma di cui all’art. 9, comma 2- bis del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella L. 122/2010, secondo cui l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, an- che di livello dirigenziale (…..) non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Anche tale disposizione viene rispettata, in quanto il Fondo è stato determinato in € 532.913,71, e, quindi, con una riduzione di € 16.142,24 rispetto a quello stanziato nel 2010 (€ 549.055,95), pari ad una percentuale di decremento del 2,94%, corrispondente, a sua volta, al numero di unità cessate medio tempore …”.
In ottemperanza a quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione con la citata deliberazione n. 100 e successivamente all’acquisizione della certificazione dei Revisori dei Conti, si è dato corso all’applicazione delle condizioni contrattuali contenute nell’ipotesi di contratto collettivo decentrato per i CEL e per i CEL/ex Xxxxxxx, assunto quale atto unilaterale, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. 165/2001. Detto atto, peraltro, è stato notificato a tutti i CEL e CEL/Ex lettori con nota prot. n. 13541 del 2/5/2013.
Il Rettore informa, inoltre, che in virtù della delega conferita dal C.d.A., con D.R. n. 487 del 9/5/2013 si è provveduto a dare applicazione all’art. 26 della Legge 30/12/2010, n. 240 agli ex letto- ri in servizio presso questo Ateneo nonché ad applicare le condizioni contrattuali contenute nell’ipotesi di contratto collettivo decentrato per i CEL e per i CEL/ex lettori, assunto quale atto unilaterale ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
Il Rettore sottolinea, inoltre, che, successivamente all’adozione dell’atto unilaterale, l’Amministrazione anche in ossequio all’invito del Consiglio di Amministrazione ha proseguito le trattative con la delegazione di parte sindacale al fine di giungere ad un accordo condiviso, tenuto conto anche del fatto che l’atto unilaterale si applicava ad un periodo di tempo limitato (marzo – giugno 2013).
Terminata la disamina il Rettore invita il Direttore Generale a ragguagliare il Consiglio in merito agli ultimi sviluppi della trattativa in sede decentrata.
Il Direttore Generale ricorda preliminarmente che la materia del trattamento giuridico ed economico dei CEL e dei CEL/ex Xxxxxxx ha subito continui interventi da parte della giurisprudenza di merito; sulla stessa si registrano, inoltre, varie iniziative attivate da organizzazioni sindacali a livello nazio- nale volte ad ottenere un intervento da parte del Legislatore italiano oltre che la pronuncia della Commissione Europea. Il Direttore Generale comunica, quindi, che dopo gli incontri di contratta- zione integrativa successivi all’adozione dell’atto unilaterale (svoltisi nei giorni 8, 20 e 27 maggio, 17 giugno, 26 e 30 luglio), anche alla luce di diversi pareri formulati, di volta in volta, dalla locale Avvocatura Distrettuale dello Stato, il giorno 10/12/2013 ha avuto luogo un’ulteriore tornata di con-
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trattazione integrativa che si è conclusa con la sigla dell’ipotesi di “Contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori”, oggetto di esame da parte di questo Consesso. Detta ipotesi definisce, tra l’altro, il trattamento integrativo del personale interessato per il biennio 2013-2014. Con l’ipotesi oggetto di esame si è convenuto di attribuire il trattamento integrativo di Ateneo sulla base della verifica delle prestazioni, secondo un modello di attribuzione proporzionale dei compensi, che tiene conto dei seguenti criteri:
a) verifica positiva dell’attività svolta ai sensi dell’art. 6 dell’Ipotesi di Contratto;
b) risultanze relative ai livelli linguistici raggiunti dagli studenti attraverso le valutazioni elabo- rate dal presidio di qualità di Ateneo. Si sono quindi stabiliti per ogni criterio di verifica due parametri rispondenti a “sufficiente” e “buono”. All’esito della verifica dell’attività svolta da ciascun CEL è stato previsto che il trattamento integrativo spettante a ciascun lavoratore sia determinato nel modo seguente:
⮚ Risultato: 2 parametri “Buono” (100% del trattamento integrativo);
⮚ Risultato: almeno un parametro “Buono” (85% del trattamento integrativo);
⮚ Risultato: 2 parametri “Sufficiente” (70% del trattamento integrativo).
Si è convenuto, inoltre, di far svolgere la predetta verifica al Direttore del CLA ad avvenuta ricezione delle risultanze del Presidio di qualità di Ateneo utilizzando l’apposita scheda che verrà firmata per “visione e notifica” dal C.E.L..
Si è convenuto, altresì, prosegue il Direttore Generale, che, limitatamente al primo anno di vigenza del presente Contratto Collettivo Integrativo, sarà utilizzato solo il parametro di cui alla lettera a) del pre- sente articolo con la seguente quantificazione del trattamento integrativo:
⮚ “Buono” (100% del trattamento integrativo)
⮚ “Sufficiente” (85% del trattamento integrativo).
Si rappresenta, inoltre, per completezza di informativa che in data 30 maggio 2013 numerosi CEL hanno proposto ricorso al Giudice del Lavoro di Lecce al fine di: - ottenere l’accertamento della nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia dell’ipotesi di accordo avanzata dall’Università nel corso della procedura di contrattazione decentrata ed imposta unilateralmente come fonte di rego- lamentazione del rapporto di lavoro previa disapplicazione di tutte le delibere del CDA, dei DR e di tutti gli atti che hanno preceduto l’applicazione di tale ipotesi di accordo; - accertare per converso la legittimità e validità e perdurante efficacia del contratto decentrato sottoscritto dall’Università con le locali organizzazioni sindacali in data 29.06.2009; - accertare in ogni caso il diritto dei ricorrenti a godere del diritto alla retribuzione dei ricercatori confermati a tempo definito come retribuzione adeguata ex art. 36 della Cost. nonché ex art. 2099 e 2103 del codice civile e in via subordinata ac- certare e dichiarare comunque l’invalidità degli artt. 2 ultimo comma, 10, 11, 18 e 19 della citata ipotesi di contratto decentrato perché imponenti una regolamentazione peggiorativa della preceden- te.
Il G.L. dott.ssa Xxxxx ha fissato l’udienza di discussione per il giorno 30.10.2014.
Nelle more dell’udienza, in data 16 ottobre 2013 i predetti Collaboratori ed Esperti Linguistici han- no, altresì, notificato a questa Università ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui è stato chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce:
- previa disapplicazione di ogni delibera e/o atto eventualmente posto a fondamento della ri- duzione dello stipendio, ordinare all’Università resistente di ripristinare in favore dei ricorrenti, il trattamento economico previsto dal contratto decentrato del 2009 e goduto sino al mese di giugno 2013;
- accertare l’attuale efficacia del contratto di Ateneo stipulato nel giugno 2009 e la sua validità alla stipula del nuovo contratto decentrato.
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Il Giudice del Lavoro ha fissato l’udienza cautelare per il giorno 7 novembre 2013.
L’Ateneo ha conferito incarico all’Avvocatura Distrettuale dello Stato per la rappresentanza e difesa in giudizio, trasmettendo all’uopo dettagliata relazione illustrava nonché documentazione di riferi- mento.
In data 26.11.2013 è stato depositato in Cancelleria il provvedimento con cui il Giudice del Lavoro adito ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c., rinviando all’udienza già fissata per la trattazione del merito (30.10.2014).
La decisione del Magistrato adito è basata essenzialmente sul presupposto che: - non può ritenersi configurabile il danno per il lavoratore in ogni ipotesi di perdita della retribuzione, tenuto conto che nel caso di specie si tratta di “trattamento accessorio”, per cui non si ravvisa “quali bisogni primari dei ricorrenti, insuscettibili di ristoro, possano essere definitivamente compromessi, in tutto o in parte, nel tempo occorrente al giudizio di merito”; pertanto “riscontrata la carenza dell’elemento del periculum in mora” ha ritenuto del tutto superflua “la valutazione in ordine alla sussistenza dell’ulteriore requisito del fumus boni iuris”.
Intervenuta l’intesa sulla predetta bozza di Contratto Integrativo siglata dalla parte sindacale la stes- sa è stata trasmessa, con nota del 13.12.2013, prot. n. 49131, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato perché formulasse eventuali rilievi al fine di poter assumere le determinazioni conclusive.
Il Rettore ringrazia il Direttore Generale e fa presente che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del CCNL del 16/10/2008, l’Organo di Governo è chiamato ad autorizzare la delegazione di parte pubblica alla stipula definitiva del contratto previa acquisizione della certificazione positiva del Collegio dei Re- visori dei Conti. A tal fine il Rettore fa presente che l’ipotesi di accordo in esame è stata inviata all’Organo di controllo con nota prot. 49057 del 12/12/2013 corredata, tra l’altro, della “Relazione illustrativa” e della “Relazione tecnico finanziaria”. Pertanto, con l’intento di accelerare le procedu- re che dovranno portare al perfezionamento dell’Accordo in questione anche al fine di consentire il ripristino del trattamento integrativo al personale CEL la cui erogazione è stata sospesa a far data dal 1°/07/2013, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a voler autorizzare la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto, subordinatamente all’acquisizione della certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti, chiamato a pronunciarsi ai sensi della ci- tata normativa contrattuale nonché ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.
Il Rettore, inoltre, fa presente che successivamente al rilascio dell’autorizzazione alla stipula del contratto collettivo decentrato in esame, si rende necessario da parte di questo Consesso determina- re l’esatto ammontare del “Fondo per il trattamento integrativo del personale CEL”, al fine di indi- viduare le risorse necessarie al finanziamento del medesimo accordo. A tal proposito il Rettore fa presente che, come già precedentemente illustrato, questo Consesso con delibera n. 100/2013 ha in- tegrato quanto già deliberato con delibera n. 201/2012, quantificando il Fondo per il trattamento ac- cessorio dei CEL e CEL/Ex lettori per l’anno 2013 in misura pari a quello determinato per il mede- simo personale per l’anno 2010, ridotto ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010. L’ammontare di detto Fondo risulta, pertanto, pari ad € 527.532,96 (oltre gli oneri a carico dell’Ente), come ampiamente descritto nella “Relazione tecnico-finanziaria”.
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO il Rettore;
UDITO il Direttore Generale;
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VISTO l’art. 51 del CCNL 21/5/1996;
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il CCNL sottoscritto il 13/5/2003 ed, in particolare, l’art. 22 il quale prevede che in sede di contrattazione integrativa di Ateneo venga ad essere data applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/1/2001 nella causa C-212/99, relativa agli “ex lettori di lingua straniera” rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retri- butiva per la categoria dei CEL che riconosca l’esperienza acquisita;
VISTO il D.L. 14/1/2004, n. 2 conv. nella L. 5/3/2004, n. 63 che all’art. 1 dispone: “In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea in data 26/6/2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori, ex lettori di madre lingua straniera…, è attribuito, proporzionalmente all’impegno orario assolto, tenendo conto che l’impegno pie- no corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione…”;
VISTO il CCNL del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008; VISTO il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150;
VISTA la L. 30/12/2010, n. 240;
VISTO il D.L. 31/05/2010, n. 78 conv. nella L. 30/07/2010 n. 122;
VISTA la deliberazione n. 179 del Consiglio di Amministrazione del 23/10/2012; VISTA la deliberazione n. 201 del Consiglio di Amministrazione del 21/11/2012; VISTA la deliberazione n. 30 del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2013; VISTA la deliberazione n. 88 del Consiglio di Amministrazione del 28/3/2013; VISTA la deliberazione n. 100 del Consiglio di Amministrazione del 12/4/2013;
VISTO il ricorso del 30 maggio 2013 con cui numerosi CEL hanno proposto ricorso al Giudice del Lavoro di Lecce al fine di: - ottenere l’accertamento della nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia dell’ipotesi di accordo avanzata dall’Università nel corso della procedura di con- trattazione decentrata ed imposta unilateralmente come fonte di regolamentazione del rap- porto di lavoro previa disapplicazione di tutte le delibere del CDA, dei DR e di tutti gli atti che hanno preceduto l’applicazione di tale ipotesi di accordo; - accertare per converso la le- gittimità e validità e perdurante efficacia del contratto decentrato sottoscritto dall’Università con le locali organizzazioni sindacali in data 29.06.2009; - accertare in ogni caso il diritto dei ricorrenti a godere del diritto alla retribuzione dei ricercatori confermati a tempo defini- to come retribuzione adeguata ex art. 36 della Cost. nonché ex art. 2099 e 2103 del codice civile e in via subordinata accertare e dichiarare comunque l’invalidità degli artt. 2 ultimo comma, 10, 11, 18 e 19 della citata ipotesi di contratto decentrato perché imponenti una re- golamentazione peggiorativa della precedente;
VISTO il decreto del G.L., dott.ssa Xxxxx, con cui è stata fissato per il giorno 30.10.2014 l’udienza di discussione del merito;
VISTO il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui i medesimi CEL che avevano proposto il predetto ricorso al GL hanno chiesto in via d’urgenza allo stesso Giudice del Lavoro di Lecce:
- previa disapplicazione di ogni delibera e/o atto eventualmente posto a fondamento della riduzione dello stipendio, ordinare all’Università resistente di ripristinare in favore dei ricorrenti, il trattamento economico previsto dal contratto decentrato del 2009 e goduto sino al mese di giugno 2013;
- accertare l’attuale efficacia del contratto di Ateneo stipulato nel giugno 2009 e la sua validità alla stipula del nuovo contratto decentrato.
il Giudice del Lavoro ha fissato l’udienza cautelare per il giorno 7 novembre 2013.
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VISTA la sentenza del Giudice del Lavoro di Lecce, Dott.ssa Xxxxx, con cui ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c., rinviando all’udienza già fissata (30.10.2014) la trattazione del merito, sul presupposto che: - non può ritenersi configurabile il danno per il lavoratore in ogni ipotesi di perdita della retribuzione, tenuto conto che nel caso di specie si tratta di “trattamento acces- sorio”, per cui non si ravvisa “quali bisogni primari dei ricorrenti, insuscettibili di ristoro, possano essere definitivamente compromessi, in tutto o in parte, nel tempo occorrente al giudizio di merito”; - “riscontrata la carenza dell’elemento del periculum in mora” ha rite- nuto del tutto superflua “la valutazione in ordine alla sussistenza dell’ulteriore requisito del fumus boni iuris”.
TENUTO CONTO dei pareri resi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con note prot. n. 4259 del 22/01/2013, n. 16042 dell’8/03/2013 e n. 16448 dell’11/03/2013;
VISTA l’ipotesi di “Contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori”, siglata dalle Delegazioni della contrattazione collettiva integrativa in data 10/12/2013;
PRESO ATTO che la predetta ipotesi di contratto si applica sull’esercizio 2013 a far data dall’1/1/2013 con la conseguente rideterminazione del trattamento economico del persona- le CEL e CEL/Ex Lettore interessato, tenuto conto di quanto già percepito nel corrente esercizio finanziario;
VISTA la nota del 13.12.2013, prot. n. 49131, con cui ad intervenuta intesa sull’ipotesi di accordo è stato chiesto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce di formulare eventuali rilie- vi al fine di poter assumere le determinazioni conclusive;
VISTA la nota prot. n. 72564 del 16.12.2013 con cui l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce in relazione all’ipotesi di accordo integrativo non ha formulato alcun rilievo, ritenendo tale ipotesi di accordo conforme agli scopi della contrattazione collettiva decentrata e adegua- tamente attuativa delle prescrizioni di legge;
CONSIDERATO il carattere accessorio delle integrazioni al trattamento fondamentale, rivenienti dall’Accordo integrativo;
TENUTO CONTO che con la citata delibera n. 201/2012 questo Consesso ha stabilito che il Fondo per il trattamento integrativo di ateneo dei CEL/Ex lettori non potrà superare la somma di
€ 505.000,00, oltre oneri a carico dell’Amministrazione, coerentemente con le compatibili- tà finanziarie 2013 deliberate dal Consiglio di Amministrazione del 23/10/2012 (del. n. 154);
CONSIDERATO che la citata delibera n. 201/2012 è stata integrata con la deliberazione n. 100/2013 per quanto attiene alla quantificazione del Fondo, stabilendosi che il Fondo per il trattamento integrativo di ateneo dei CEL/Ex lettori di madre lingua per l’anno 2013, è de- terminato in misura pari a quello previsto per il medesimo personale per l’anno 2010, ri- dotto ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e che le rela- tive risorse, al netto di quelle che sono state già corrisposte al personale CEL a titolo di trattamento integrativo di ateneo nel periodo gennaio/giugno 2013, sono disponibili sull’UPB RIAF.RIAF1-UFFICIO STIPENDI – voce di spesa 10209017 - del bilancio uni- versitario per il corrente esercizio finanziario;
CONSIDERATO che l’ipotesi di accordo in esame è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. 49057 del 12/12/2013 corredata, tra l’altro, della “Relazione illustrativa” e della “Relazione tecnico finanziaria”;
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VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16/12/2013 ed anche la richiesta di chiarimenti inerente l’incremento del fondo sul quale questa Amministrazione renderà le dovute risposte;
RITENUTO necessario autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del “Con- tratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori”, nel testo concordato dalle Delegazioni abilitate alla contratta- zione collettiva integrativa, in data 10/12/2013;
RITENUTO altresì necessario rideterminare in € 527.532,96 (oltre gli oneri a carico dell’Ente) l’ammontare del “Fondo per il trattamento integrativo di ateneo dei CEL/Ex lettori”, relati- vo all’anno 2013, in applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, alla luce della cessazione dal servizio di un’altra unità di personale CEL intervenuta nel corso del corrente anno e conseguentemente impinguare il corrispondente capitolo del bilancio uni- versitario per il corrente esercizio finanziario (UPB RIAF.RIAF1-UFFICIO STIPENDI – voce di spesa 10209017) con un importo di € 22.532,96 (oltre gli oneri a carico dell’ente) fatta salva l’integrazione della documentazione sull’incremento del fondo;
DELIBERA
Art. 1 Autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla stipula del “Contratto collettivo decentra- to per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori” (all. ), nel testo concordato dalle Delegazioni della contrattazione collettiva integrativa, in data 10/12/2013, preso atto dei pareri acquisiti dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 2 Rideterminare in € 527.532,96 (oltre gli oneri a carico dell’Ente) l’ammontare del “Fondo per il trattamento integrativo di ateneo dei CEL/Ex lettori”, relativo all’anno 2013, in appli- cazione dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, a copertura del costo del trattamento accessorio del contratto integrativo che si applica a decorre dall’1/1/2013, con la conseguen- te rideterminazione del trattamento economico del personale CEL e CEL/Ex Lettore interes- sato, tenuto conto di quanto già percepito nel corrente esercizio finanziario e fatta salva l’integrazione della documentazione sull’incremento del fondo in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata nel verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 18 del 16.12.2013.
Art. 3 Impinguare, in considerazione di quanto riportato in premessa, il capitolo del bilancio uni- versitario per il corrente esercizio finanziario (UPB RIAF.RIAF1-UFFICIO STIPENDI – voce di spesa 10209017) con un importo di € 22.532,96 (oltre gli oneri a carico dell’ente)
Art. 4 La spesa annua lorda (oltre gli oneri a carico dell’Ente) necessaria a finanziare il contratto di cui al precedente art. 1 graverà sull’UPB RIAF.RIAF1-UFFICIO STIPENDI – voce di spesa 10209017 - del bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario e per gli esercizi finanziari successivi previsti dal Contratto.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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