Direzione Regionale dell’Umbria
Prot. n. 14911 del 21/10/2019
Direzione Regionale dell’Umbria
Ufficio Gestione Risorse
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA REGIONE UMBRIA
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
INDICE
Art. 1 – Oggetto della fornitura
Art. 2 – Informazioni generali sulla RDO
Art. 3 – Importo dell’affidamento e criterio di aggiudicazione Art. 4 – Documentazione amministrativa
Art. 5 – Soccorso istruttorio Art. 6 – Consegna del materiale
Art. 7 –Tipologia e caratteristiche dei prodotti Art. 8 – Controlli e verifiche
Art. 9 – Penali, recesso e risoluzione Art. 10 – Garanzia provvisoria
Art. 11 – Responsabilità civile e cauzione Art. 12 – Divieto di cessione del contratto Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 14 – Cessione del credito
Art. 15 – Modalità di fatturazione e di pagamento
Art. 16 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione Art. 17 – Foro competente
Art. 18 – Oneri fiscali e spese contrattuali Art. 19 – Trattamento dei dati personali
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Umbria – Ufficio Gestione Risorse Via Canali 12 – 06124 Perugia – Tel. 0000000000 – Fax 0000000000
E-mail: xx.xxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxx.xx – Pec: xx.xxxxxx.xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
L’Agenzia delle Entrate (d’ora innanzi, per brevità, semplicemente “Agenzia”) necessita di acquisire la fornitura con consegna al piano di materiale di cancelleria per gli uffici della regione Umbria. La tipologia del materiale, le relative quantità e gli uffici presso cui dovrà avvenire la consegna sono dettagliatamente specificati nell’allegato 1.
Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip “Beni/Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro”, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.
Art. 2 - INFORMAZIONI GENERALI SULLA RDO
Nella Richiesta Di Offerta vengono fornite agli operatori economici le seguenti informazioni:
- codice identificativo gara (CIG) della procedura;
- nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016;
- termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, da inoltrare esclusivamente attraverso il Sistema MePA;
- termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- termine di validità dell’offerta.
Art. 3 - IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’importo a base d’asta per l’intera fornitura è pari ad € 8.000,00 (ottomila/00).
Non sono previsti oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, ai sensi dell’art. 26, del D.lgs. n. 81/2008.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa che avrà presentato il minor prezzo complessivo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016, trattandosi di una fornitura standardizzata, dettagliatamente descritta nel presente documento e nell’allegato 1.
Alla risposta alla RDO andrà allegato, a pena di esclusione, il prospetto allegato 1 con la quotazione del prezzo unitario e del prezzo complessivo di ogni singolo prodotto richiesto.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs.
50/2016. Comunque, l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 4 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla RDO è la seguente:
- dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000;
- documento/i d’identità del/dei sottoscrittore/i;
- eventuali atti relativi a raggruppamenti e consorzi;
- dichiarazione “conflitto di interessi potenziale”.
- garanzia provvisoria.
Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo, ove non disposto diversamente nel presente documento, dovrà essere allegata alla risposta alla RDO.
Art. 5 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, del D.lgs. 50/2016. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Art. 6 - CONSEGNA DEL MATERIALE
Il materiale dovrà essere consegnato entro 20 giorni dalla data di ordinazione, franco locali, presso ciascun ufficio specificato nell’allegato 1.
Ogni confezione e imballo deve presentare all’esterno un’etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:
- esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- nome e indirizzo del produttore/fornitore;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da adottare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto.
L’Agenzia si riserva la facoltà di rifiutare il materiale consegnato e di chiederne la sostituzione con spese a totale carico dell’Aggiudicatario in caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni.
Non saranno riconosciute spese di trasporto, sosta imballaggio, interventi di case di spedizione, né altre ragioni di spesa.
Art. 7 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
Tutti i materiali richiesti nella presente fornitura dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità sia per le caratteristiche tecniche, ed essere in possesso del marchio CE ed a norma CEI.
L’Aggiudicataria si impegna a fornire prodotti che abbiano, al momento della consegna, una validità di utilizzo di almeno 12 (dodici) mesi.
Art. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE
L’Agenzia ha la facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali.
Il controllo consisterà nell’accertamento della corrispondenza del materiale consegnato a quanto richiesto nel presente documento.
Sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, sarà possibile:
- accettare i prodotti;
- rifiutare in tutto o in parte i prodotti.
L’Agenzia ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, anche ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato, e di chiederne la sostituzione con spese a carico dell’Aggiudicatario.
Attesa l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto della consegna, l’Aggiudicatario dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità della merce fornita, entro i termini di validità di utilizzo della stessa.
Gli articoli che non risulteranno perfettamente corrispondenti alle caratteristiche specificate, per i quali si verificassero, anche in sede successiva alla consegna:
- delle difformità di carattere qualitativo: differente marca, modello tra prodotti richiesti e prodotti consegnati oppure prodotti difettosi,
- delle difformità di carattere quantitativo: differenze in eccesso o difetto,
saranno protestati, anche a mezzo e-mail, e non accettati, con invito a sostituirli entro 7 (sette) giorni lavorativi, decorsi i quali, l’Agenzia potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all’inadempiente, trattenendola sui crediti dell’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario dovrà ritirare la merce non idonea e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione dell’Aggiudicatario stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell’Agenzia per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.
Le spese per la sostituzione sono a totale carico dell’Aggiudicatario, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant’altro inerente e conseguente.
Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.
Art. 9 - PENALI, RECESSO E RISOLUZIONE
In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, l’Agenzia, previa contestazione dell’addebito, applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
La penale sarà applicata anche in caso di consegna di prodotto difettoso o difforme rispetto a quello richiesto e in ogni caso di esecuzione del servizio difforme dagli obblighi per l’aggiudicataria previsti dal presente documento.
Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Ditta aggiudicataria, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Nell’ipotesi in cui il ritardo nell’esecuzione della prestazione si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Ditta aggiudicataria, della fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Ditta stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
- stato di inosservanza della Ditta riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione della fornitura da parte della Ditta senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i..
Art. 10 – GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base d’asta salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
In particolare, l’importo della cauzione è pari ad € 160,00 (Euro centosessanta/00),
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari. Il versamento della somma potrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato all’Agenzia
delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, alle seguenti coordinate bancarie: conto di regolamento n. 621; ABI: 01000; CAB: 03228; CIN: R; IBAN: XX00X0000000000000000000000 presso la Banca d’Italia,
nella causale occorrerà indicare la denominazione della procedura;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx
/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004,
n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso la garanzia provvisoria dovrà pervenire, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell’Umbria, Xxx X. Xxxxxx 00 (0x xxxxx) - 00000 - Xxxxxxx, e dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: “RDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - Garanzia provvisoria”. si dà facoltà all’offerente di inserirla anche nella documentazione amministrativa a corredo dell’offerta presentata sul MEPA come scansione in .pdf (si fa presente che l’invio della scansione in formato .pdf della garanzia NON sostituisce l’obbligo di presentarla in originale).
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tal caso la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
L’importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
Le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Art. 11 – RESPONSABILITA’ CIVILE E CAUZIONE
L’aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi.
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all’Agenzia una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.
La garanzia deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo xxxxx, del codice civile;
• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale e deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della società aggiudicataria, l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.
Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.
Art. 13 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l’inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx prima di inviare l’offerta. Il sistema provvederà a comunicare all’Amministrazione i dati del solo aggiudicatario contestualmente alla stipula.
Il fornitore dovrà, inoltre, comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
Il fornitore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, della Legge 136/10.
Il fornitore darà immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 14 - CESSIONE DEL CREDITO
È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Ditta nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Ditta risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Ditta espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Ditta. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Ditta, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
Art. 15 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO
Al pagamento si provvederà a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura redatta secondo le norme in vigore ed emessa a seguito di attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell’esecuzione.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.
In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.
Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Ditta; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.
La fattura dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx 000 - 00000 Xxxx – CF e P.IVA: 06363391001 e inviata alla Direzione Regionale dell’Umbria attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA 6OK5GB oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella RDO.
Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
Il fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.
Art. 16 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE
L’aggiudicataria prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
In particolare, l’Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Ditta stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
L’aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.
Art. 17 - FORO COMPETENTE
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Perugia.
Art. 18 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’aggiudicataria gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.
Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e all’eventuale stipula ed esecuzione contrattuale.
Le Parti si impegnano a dichiarare, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento.
I dati personali, necessari per la stipulazione e l’esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
L’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica inoltre un trattamento di dati personali – in specie riferibili a nome e cognome, codice fiscale, posizione debitoria.
Le Parti si impegnano nel contratto a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
Con la sottoscrizione del contratto e per la durata del medesimo la ditta aggiudicataria assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
Il Responsabile potrà trattare i dati personali di cui sopra soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.
In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato articolo 28 del Regolamento.
IL CAPO UFFICIO
Xxxxxxxx Xxxxxxx (Firmato digitalmente)