COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 84 del 30/10/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE TERZO SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/2000 TRA IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO E SOGGETTI PRIVATI RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C.).
L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di ottobre alle ore 22:00 presso la Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CRESCIMBENI XXXXX XXXXXXXX MARINA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Sindaco
Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Presente Presente
Presenti n. 5 Assenti n. 0
Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA XXXX. XXXXXX.
Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. XXXXXXXXXXX XXXXX nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
OGGETTO: APPROVAZIONE TERZO SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/2000 TRA IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO E SOGGETTI PRIVATI RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C.).
La Giunta Comunale
Premesso che:
- il Comune di San Giorgio di Piano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/10/2011, esecutiva, ha approvato il Piano Strutturale Comunale ai sensi dell’art. 32 della L.R. 20/2000;
- il Comune di San Giorgio di Piano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 26/10/2011, esecutiva, ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell’art. 33 della L.R. 20/2000;
- l’Amministrazione Comunale ha attivato le procedure per l’approvazione del primo Piano Operativo Comunale convocando nell’aprile 2015 un incontro pubblico esteso a tutti i portatori di interesse, avente ad oggetto informazioni di carattere procedimentale (capacità edificatorie, perequazione, accordi);
- la Giunta comunale con deliberazione n. 41 del 18/05/2017 ha approvato l’avviso pubblico per sollecitare le proposte dei singoli soggetti interessati ad intervenire negli ambiti di trasformazione soggetti a P.O.C., al fine di raccogliere le loro manifestazioni d’interesse e di valutarle secondo principi di trasparenza e parità di trattamento;
- tale bando prot. 8100 del 26/05/2017, nel quale risultano articolate le modalità di redazione, presentazione e istruttoria delle manifestazioni d’interesse e delle relative proposte di pianificazione, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 26/05/2017 a tutto il 10/07/2017;
Vista le proposta presentata dai Sig. Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx in data 10/07/2017 al prot. 10656, la quale prevede la realizzazione di 4 fabbricati bifamiliari con destinazione d’uso residenziale nella frazione di Stiatico in Ambito ad alta vocazione produttiva agricola tramite l’utilizzo della “Quota non preventivabile a disposizione dell’Amministrazione comunale” ex art. 21.2.1 lett. c) del P.S.C., nei terreni di loro proprietà distinti al catasto al Foglio 32 mapp. 166-302;
Vista altresì l’istanza dei sig. Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx pervenuta in data 16/10/2017 al prot. 14077 (relativa a tre villette monofamiliare), con la quale si impegnavano ad addivenire ad un accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 al fine di corrispondere all’Amministrazione un contributo perequativo corrispondente ad € 54.000,00 al fine di concorrere economicamente alla realizzazione di opere pubbliche; considerato che l’Amministrazione con tale contributo intende finanziare in parte la pista ciclo pedonale sulla Via Stiatico per il collegamento del centro frazionale di Stiatico alla relativa zona industriale;
Ritenuto per le considerazioni sopra indicate ed i contenuti del medesimo che l’accordo sia di rilevante interesse per la comunità;
Richiamata la propria deliberazione di Giunta n. 78 del 12/10/2017 con la quale è stato adottato il programma delle opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto altresì che:
- la proposta dei Signori Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx risponde agli indirizzi che la Giunta comunale ha fissato a livello programmatico, più specificamente dare avvio a interventi collocati direttamente limitrofi al tessuto consolidato o che comunque prevedano gli opportuni raccordi con il tessuto stesso, e dare avvio altresì ad interventi che contribuiscano concretamente, grazie ai meccanismi perequativi, alla realizzazione di opere pubbliche;
- con tale proposta l’Amministrazione Comunale rispetta in modo esaustivo quanto previsto nell’Accordo di Pianificazione sottoscritto con la Provincia di Bologna, che richiede di non superare l’80 % del dimensionamento del P.S.C. nel primo P.O.C.;
Considerato che con l’approvazione ed attuazione del P.O.C. e dei Piani Urbanistici Attuativi programmati nel POC, il Comune di San Giorgio di Piano può dare coerente attuazione alle linee strategiche dettate dal P.S.C., destinando concretamente le risorse derivanti dalla perequazione verso temi infrastrutturali, di rilevante interesse per la comunità;
Valutato che è interesse del Comune di San Giorgio di Piano:
- dare un impulso, per quanto di propria competenza, alla ripresa dell’attività edilizia a livello locale, volta alla realizzazione di nuove abitazioni realizzate con standard elevati dal punto di vista energetico e sismico;
- dare una piccola risposta alle richieste abitative nella frazione più popolata e adiacente a importanti aree produttive, e posta fra il capoluogo e Bologna;
- ottenere risorse dalla perequazione, al fine di destinarle verso temi infrastrutturali e/o sociali di rilevanza comunale;
- quantificare con ragionevole certezza sia gli importi derivanti dalla perequazione sia i tempi in cui sarà possibile introitare nel bilancio comunale tali risorse, per poterne programmare un uso razionale ed efficiente a favore delle molteplici necessità pubbliche;
- ricercare il giusto equilibrio fra interesse pubblico e privato programmando col massimo sforzo, per quanto difficile, l’utilizzo delle risorse derivanti dalla perequazione verso precisi obiettivi (opere, manutenzioni straordinarie, nuove infrastrutture);
Ritenuto di conseguenza di approvare il testo dell’accordo come risulta nel testo allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’accordo art. 18 dopo la sottoscrizione è condizionato al recepimento con delibera consiliare di approvazione del Piano Operativo Comunale ai sensi dell’art. 18 comma 3° della L.R. 20/2000;
Visti:
- la L.R. 24 marzo 2000 n° 20 “Disciplina Generale sulla tutela e l’uso del territorio“;
- la L.R. 6 luglio 2009 n. 6 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”;
- il Piano Strutturale Comunale approvato dal Comune di San Giorgio di Piano con delibera consiliare n° 50 del 26/10/2011;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio approvato dal Comune di San Giorgio di Piano con delibera consiliare n. 51 del 26/10/2011;
- lo Statuto comunale;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, rispettivamente dal Direttore dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” e dal Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge;
delibera
1) per le motivazioni esposte in premessa, di recepire l’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i. con i sig. Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo in oggetto con la facoltà di apportare, fatta salva la sostanza del negozio, le rettifiche e/o correzioni che si rendessero necessarie;
3) di dare atto che l’accordo art. 18 dopo la sottoscrizione è condizionato al recepimento con delibera consiliare di approvazione del Piano Operativo Comunale ai sensi dell’art. 18 comma 3° della L.R. 20/2000;
4) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Deliberazione Giunta Comunale n. 84/2017 Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
CRESCIMBENI XXXXX XXXXX XXXX. XXXXXX
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
[ ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. il ;
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Provincia di Bologna
Area Programmazione e Gestione del Territorio
SCHEMA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE XX XXX. 00 X.X. XXXXXX XXXXXXX 24 MARZO 2000, N. 20 TRA IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO E SOGGETTI PRIVATI RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C.)
Tra le seguenti parti:
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO, Comune di San Giorgio di Piano, Codice Fiscale 01025510379, pec xxxxxx.xxx-xxxxxxx-xx-xxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, con sede in Xxx xxxxx Xxxxxxx 00, Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx, in persona del Legale Rappresentante Sindaco in carica, Xxxxx Xxxxxxxxxxx,
di seguito definito “Comune”
E
Il sig. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Bologna il 30/12/1976, residente a Pieve di Cento (BO), in xxx Xxxxxxxxx x. 00, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X,
il sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a San Cipriano d’Aversa (CE) il 21/12/1953, residente a Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx (XX), xx xxx Xxxxxxxxx x. 0, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X,
i quali intervengono al presente atto esclusivamente nella loro qualità di comproprietari dell’area identificata al catasto terreni del presente comune al Foglio 32 mappali 166-302
di seguito definiti “soggetti attuatori”
PREMESSO CHE:
1. Con deliberazione Consiliare n. 50 del 26/10/2011 il Comune di San Giorgio di Piano ha approvato il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), nel quale ha definito la propria pianificazione di livello strategico del territorio comunale;
2. la legge regionale L.R. 24/03/2000, n. 20 (e successive modifiche e integrazioni) prevede che la pianificazione comunale si articoli in P.S.C. (Piano Strutturale Comunale), P.O.C. (Piano Operativo Comunale), R.U.E. (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), e P.U.A. (Piani Urbanistici Attuativi);
3. l’art. 18 - Accordi con i privati - della citata L.R. 20/2000 prevede che:
“1. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. La scelta di pianificazione definita con l’accordo deve essere motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3.
3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell’art. 11 della legge n. 241/1990”.
4. L’art. 8, comma 3 della L.R. n. 20/2000, prevede che, nell’ambito della formazione degli strumenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti e dei documenti comunque concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle dedizioni dei soggetti intervenuti e l’indicazione delle motivazioni in merito all’accoglimento o meno delle stesse;
5. l'Amministrazione comunale ha proceduto alla consultazione dei soggetti che hanno manifestato interesse all’attuazione degli ambiti indicati nel P.S.C. al fine di redigere il primo P.O.C., ed ha esaminato le proposte pervenute, verificando prioritariamente il rispetto delle previsioni di P.S.C. e delle prescrizioni e condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale indicate nella relativa Valsat;
6. il P.S.C. prevede altresì una quota di edificabilità assegnata al Sindaco, una quota pari a mq.
3.200 di Superficie Utile residenziale, per un totale di 40 alloggi di dimensione media pari a 80 mq/alloggio, per esigenze non preventivabili da utilizzare in ambiti interni al territorio urbanizzato o ad essi strettamente adiacenti (cfr P.S.C. art. 21.2.1);
7. il 1° P.O.C. attuativo del P.S.C, una volta che sarà stato approvato avrà validità per un quinquennio e, quindi, determinerà le linee dello sviluppo urbanistico del territorio comunale nei prossimi 5 anni;
8. il P.O.C. è lo strumento urbanistico, come definito all’art. 30 della L.R. 20/2000, che individua e disciplina, coordinandosi con il bilancio pluriennale, gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare mediante “attuazione indiretta” e che costituisce strumento di indirizzo per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali,
9. dal 26/05/2017 al 10/07/2017, al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra, il Comune ha pubblicato un avviso nel quale ha invitato i soggetti interessati a presentare proposte per l’eventuale inserimento nel 1° P.O.C. di ambiti e comparti di nuovo impianto previsti dal P.S.C.;
VISTI:
10. La Delibera di Giunta Comunale n. del /10/2017 che ha approvato lo schema del presente accordo autorizzandone la sottoscrizione;
11. Che i soggetti attuatori sono proprietari del terreno sito in San Giorgio di Piano nella frazione di Stiatico, censito al Catasto Terreni del Comune di San Giorgio di Piano al foglio 32 mappali 166-302;
11. Che le aree di cui al foglio 32 mappali 166-302 sono classificate nel vigente Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) come Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola ma limitrofe al centro abitato della frazione Stiatico ed in accordo con la Città Metropolitana di Bologna è stato concordato di tramutarle in residenziali di completamento del centro abitato frazionale con procedura di inserimento in Piano Operativo Comunale (P.O.C.) utilizzando la quota edificatoria denominata del Sindaco, di cui al precedente punto 6;
12. Che con richiesta prot. 10656 del 10/07/2017 e prot. 14077 del 16/10/2017 i soggetti attuatori hanno manifestato l’interesse che le aree di loro proprietà siano inserite nel primo P.O.C. di riferimento 2017- 2023;
13. Che l’accordo con soggetti, definito ai sensi dell’art. 18 L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e xx.xx, risulta essere lo strumento amministrativo più idoneo per giungere ad una più celere attuazione delle indicazioni e degli obiettivi espressi dal Comune di San Giorgio di Piano in sede di formazione e approvazione del Piano Operativo Comunale (P.O.C.) in merito al contenuto del presente accordo;
CONSIDERATO
14. Che l’oggetto della presente è in grado di soddisfare un rilevante interesse pubblico per la comunità locale in quanto soddisfa gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale così come individuati nel vigente Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e consistenti nel contributo perequativo necessario alla realizzazione di una pista ciclo-pedonale per il collegamento del centro frazionale di Stiatico alla relativa Zona Industriale ove esistono i collegamenti alla principale viabilità, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX0; che l’oggetto della presente è in grado altresì di dare una piccola risposta alle richieste abitative nella frazione più popolata e adiacente ad importanti aree produttive, e posta tra il capoluogo e Bologna;
15. Che, pertanto, sussistono i presupposti che giustificano la conclusione di un accordo ai sensi dell’art. 18 della legge sopraccitata;
Ritenuto necessario passare alla fase attuativa attraverso la fissazione in forme giuridicamente vincolante degli impegni dei soggetti coinvolti, oggetto del presente atto,
Valutata, quindi, positivamente la compatibilità urbanistica, la sostenibilità ambientale e la fattibilità economica dell’intervento di cui al presente accordo, che perseguirebbe un miglioramento sensibile delle condizioni di sicurezza stradale della frazione di Stiatico, rendendo altresì concreti gli obiettivi del P:O.C., di cui al presente accordo;
TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO , RILEVATO E CONSIDERATO, SI CONVIENE
Art. 1 – Valore della premessa ed oggetto.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.
Art. 2 – Assunzione degli obblighi e riconoscimento dei diritti.
Il comune di San Giorgio di Piano ed i soggetti attuatori assumono gli obblighi di cui al presente accordo per sé e per i loro aventi causa, a qualsiasi titolo, obbligandosi ciascuna parte a rispettare il presente accordo e a far subentrare nei seguenti obblighi i rispettivi eventuali aventi causa.
Art. 3 – Oggetto dell’accordo.
La proposta presentata dai Sig. Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx in data 16/10/2017 al prot. 14077, prevede la realizzazione di 3 villette monofamiliari con destinazione d’uso residenziale nella frazione di Stiatico in Ambito ad alta vocazione produttiva agricola tramite l’utilizzo della “Quota non preventivabile a disposizione dell’Amministrazione comunale” ex art. 21.2.1 lett. c) del P.S.C., nei terreni di loro proprietà distinti al catasto al Foglio 32 mapp. 166-302, a fronte del versamento all’Amministrazione di un contributo perequativo corrispondente ad € 54.000,00 al fine di concorrere economicamente alla realizzazione di opere pubbliche; l’Amministrazione, con tale contributo, intende finanziare in parte la pista ciclo pedonale sulla Via Stiatico per il collegamento del centro frazionale di Stiatico alla relativa zona industriale.
Art. 4 – Xxxxx e obblighi del soggetto attuatore.
Il soggetto attuatore, oltre ad impegnarsi all’attuazione dell’intervento oggetto di inserimento nel Piano Operativo Comunale (P.O.C.), con le obbligazioni che saranno specificate nella relativa scheda tecnico – normativa, si impegna a versare al Comune il contributo relativo alla perequazione urbanistica pari ad euro 150 al mq di Superficie Utile (Su), per complessivi € 54.000,00, entro la data di approvazione in Consiglio Comunale del Piano Operativo Comunale (P.O.C.), oltre al normale contributo di costruzione che sarà corrisposto al rilascio dei titoli edilizi; si precisa che non si procederà alla formale approvazione del Piano Operativo Comunale qualora
non venisse corrisposta la somma di cui sopra e conseguentemente l’areale di riferimento verrà stralciato da detto documento perdendo la relativa capacità edificatoria nel primo P.O.C..
Art. 5 – Impegni del Comune di San Giorgio di Piano.
Il Comune di San Giorgio di Piano si impegna a recepire il presente Accordo, dopo la sua sottoscrizione, con delibera di adozione del primo P.O.C.; esso costituisce parte integrante degli strumenti di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.
Art. 6 - Condizioni di efficacia del presente accordo
Il Comune s’impegna ad attribuire efficacia conformativa al presente accordo allegandolo al P.O.C..
L’efficacia conformativa dei suoli del presente accordo è subordinata e condizionata sospensivamente, ai sensi del comma 3 dell’art. 18 L.R. 20/2000, all’approvazione definitiva dello strumento urbanistico attuativo (P.O.C.) a cui il presente accordo accede.
Art. 7 – Condizione sospensiva.
L’efficacia degli impegni assunti dal Comune di San Giorgio di Piano e dal soggetto attuare con la sottoscrizione del presente atto è subordinata all’approvazione del procedimento del P.O.C. ai sensi dell’art. 34 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20. L’esito della determinazione dell’organo consiliare potrà portare anche ad un parziale accoglimento ovvero della necessità di introdurre talune modifiche ai contenuti dell’accordo. In tale caso le parti potranno variare o integrare le presenti clausole negoziali.
Art. 8 – Durata dell’Accordo
Il presente accordo ha durata pari a cinque (5) anni dalla sottoscrizione del medesimo. Scaduto il termine di cui sopra l’Accordo si intenderà risolto di diritto.
Il mancato adempimento degli impegni in esso contenuti nei termini sopra citati potrà essere causa di risoluzione di diritto del presente accordo.
Art. 9 – Spese.
Le spese del presente atto oltre a ogni altra spesa inerente e dipendente, comprese anche eventuali tasse di registro e/o iva per fatturazioni, copie autentiche nessuna esclusa sono a totale a carico del soggetto attuatore.
Art. 10 – Rinuncia.
Il soggetto attuatore in caso di rinuncia all’edificazione assegnata, dichiara di non pretendere nulla in cambio e di rinunciare ad ogni richiesta, anche in sede giurisdizionale, relativa alla liquidazione di ogni compenso (onere compensativo) per quanto convenuto nel presente atto ritenendosi completamente soddisfatto in virtù di quanto pattuito con il presente accordo, astenendosi anche da eventuali azioni rivolte al risarcimento del danno, non avendo più null’altro a pretendere.
Art. 11 – Risoluzione.
Il presente accordo potrà essere risolto per il rifiuto o l’inottemperanza agli obblighi di perequazione ovvero di adempiere agli altri impegni previsti dal presente atto da parte del soggetto attuatore. In tal caso, la risoluzione potrà essere pronunciata, mediante semplice comunicazione raccomandata, con cui il soggetto attuatore comunica al Comune che intende valersi della succitata clausola risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Ogni altra ipotesi di risoluzione del presente accordo è regolata dall’art. 1453 del codice civile. La risoluzione del presente accordo, a qualunque titolo fosse determinata, produrrà la decadenza, de jure e senza necessità di alcun provvedimento che non fosse meramente dichiarativo, della previsioni dell’atto di
pianificazione territoriale e urbanistica ivi pattuite, e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale.
Art. 12 – Recesso.
Il Comune potrà recedere da tale accordo, fino all’approvazione dello strumento urbanistico al quale questi acceda, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o comunque modificarlo in funzione di eventuali condizioni, riserve o integrazioni richieste da Enti gestori di reti infrastrutturali o di altri Enti sovraordinati.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma, nulla è dovuto ai Soggetti Attuatori.
Art. 13– Controversie.
Ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è competente a decidere su ogni controversia relativa al presente atto il Giudice Amministrativo.
Art. 14 – Disposizioni conclusive.
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 18 L.R. n. 20/2000 e successive modifiche e integrazioni; le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell’art. 11 della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
San Giorgio di Piano, lì
Xxxxx, approvato e sottoscritto
p. Il Comune di San Giorgio di Piano Il Sindaco
Xxxxx Xxxxxxxxxxx
p. Il Soggetto attuatore Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx