CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICHE SU RIFIUTI SPECIALI PER ACCETTAZIONE DEGLI STESSI IN DISCARICA AI SENSI DEL DM 27/09/2010 E PER L’AVVIAMENTO A RECUPERO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DM 05/02/1998 CON LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
CIG: 5820199427
PARTE 1 DESCRIZIONE DELL’APPALTO
ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’individuazione di più operatori economici con i quali stipulare, ex art. 59 comma 6 del D. Lgs. 163/2006, un accordo quadro avente ad oggetto l’esecuzione del servizio di analisi chimiche su campioni di rifiuti speciali non pericolosi per:
• l’accettazione degli stessi in discarica ai sensi del DM 27/09/2010;
• l’avviamento a recupero secondo quanto previsto dal DM 05/02/1998 e s.m.i..
ART. 2. IMPORTO DELL’APPALTO:
L’importo presunto del servizio è stimato in € 150.000,00 (centocinquantamila/00) iva esclusa per ciascun anno; tenuto conto della durata dell’appalto, fissata in tre anni, l’importo complessivo presunto ammonta ad € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), Iva esclusa, comprensivo di tutti gli oneri connessi allo svolgimento delle analisi, compresi i costi di spedizione e/o ritiro al laboratorio di analisi.
Detta stima peraltro, effettuata tenendo conto della incidenza media delle prestazioni negli ultimi anni, non costituisce un importo garantito, ma solo un indicatore di spesa rispetto al quale sussiste un connaturale ambito di alea in capo agli operatori economici che concluderanno l’accordo quadro.
A base di gara viene posto un elenco di analisi contenente le seguenti tipologie di analisi meglio descritte all’art. 7:
- Lista di analisi n. 1 (nel prosieguo “Lista 1”)
- Lista di analisi n. 2 (nel prosieguo “Lista 2”)
- ulteriori parametri meglio specificati nello stesso elenco.
In riferimento a tali prestazioni, il prezzo contrattuale sarà quello indicato dal concorrente che proporrà il maggior ribasso percentuale sul prezzo complessivo messo a gara,
Rimane fermo che, in base a specifiche esigenze e necessità riscontrate, la stazione appaltante potrà richiedere l’analisi rispetto a qualsiasi altro parametro necessario a garantire l’accettazione dei rifiuti in discarica, anche se non compresa nel predetto elenco posto a base di gara, il cui prezzo sarà stabilito in contraddittorio tra le parti.
I nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del d.lgs. 163/2006; se l’operatore aderente all’accordo quadro non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle nuove analisi che saranno in contabilità ammessi, fatto salvo il diritto dell’esecutore di contestarli.
Rimane fermo che, in base a specifiche esigenze e necessità riscontrate, la stazione appaltante potrà richiedere l’analisi rispetto a qualsiasi altro parametro necessario a garantire l’accettazione dei rifiuti in discarica, anche se non compresa nel predetto elenco posto a base di gara; in tal caso sarà inviata una richiesta di prezzo a tutti gli aderenti all’accordo quadro e l’analisi sarà svolta dal soggetto che risulterà aver offerto il prezzo più basso.
Nell’ipotesi di accordo quadro con un solo operatore, il prezzo della nuova analisi sarà stabilito in contraddittorio tra le parti.
In questo caso i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del d.lgs. 163/2006; se l’operatore aderente all’accordo quadro non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle nuove analisi che saranno ammesse in contabilità sulla base dei prezzi indicati dalla stazione appaltante, fatto salvo il diritto dell’esecutore di contestarli nei termini di legge]
Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e smi si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero).
ART. 3. DURATA DELL’ACCORDO
La durata del servizio è pari a tre anni decorrenti dalla data di stipula dell’accordo quadro o dalla diversa data di inizio dell’esecuzione del servizio laddove precedente.
ART. 4. SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, comma 6, D.Lgs. 163/2006, mediante lo strumento dell’accordo quadro.
Detto accordo, nel rispetto della definizione fornita dall’art. 3 comma 13 del D. Lgs. 163/2006, avrà come finalità quella di stabilire le clausole relative alle analisi – lista n.1, lista n. 2 e parametri descritti al successivo art. 7 - da eseguire durante il periodo di vigenza dello stesso.
L’opzione iniziale è quella di un accordo quadro con più operatori economici, ex art. 59, comma 5 e 6, d.lgs. 163/2006, in cui le analisi saranno commissionate sulla base delle condizioni tecniche ed economiche stabilite nello stesso accordo quadro senza necessità di nuovo confronto competitivo tra i diversi operatori. L’accordo quadro verrà stipulato con i primi n. 3 (tre) operatori che risulteranno dalla graduatoria redatta al termine della gara in ordine decrescente a partire dal prezzo più basso offerto.
L’accordo quadro sarà sottoscritto alle medesime condizioni economiche per tutti gli operatori, condizioni costituite dal prezzo offerto per la Lista n. 1, la Lista n. 2 e gli altri parametri compresi nella lista messa a gara dal concorrente che ha presentato il maggior ribasso sul prezzo complessivo di gara; ne consegue che
gli altri operatori selezionati dovranno accettare di fornire le proprie prestazioni agli stessi prezzi unitari offerti dal primo in graduatoria.
Qualora i concorrenti interpellati non dovessero accettare di praticare detti prezzi unitari, la proposta di aderire all’accordo quadro sarà avanzata nei confronti dei soggetti che seguono in graduatoria, fintanto che non saranno individuati tre operatori o non sarà esaurita la graduatoria; in ogni caso, l’accordo quadro sarà sottoscritto anche nell’ipotesi in cui allo stesso dovessero aderire meno di tre operatori.
Ferma l’ipotesi iniziale di un accordo con più operatori, l’offerta dell’operatore primo in graduatoria all’esito della gara rimarrà in ogni caso vincolante, con la conseguenza che lo stesso sarà comunque obbligato a stipulare l’accordo quadro anche se non vi fossero altri soggetti disposti ad aderire a detto accordo; in tale ipotesi l’accordo quadro sarà con un unico operatore economico e sarà disciplinato ai sensi dell’art. 59, comma 4, d.lgs. 163/2006.
ART. 5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La migliore offerta verrà selezionata, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006, sulla base del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari.
I prezzi unitari offerti dal concorrente in riferimento alle singole liste di analisi (Lista 1 e Lista 2) e ai singoli parametri costituenti l’elenco analisi posto a base di gara, moltiplicati per le quantità di analisi previste nel triennio di vigenza dell’accordo quadro, porteranno al prezzo complessivo offerto dal singolo concorrente. Di seguito si riporta l’elenco delle analisi poste a base di gara con le quantità di analisi presunte nel triennio:
N. | PARAMETRO | QUANTITA’ XXXXXXXX XXXXXXXX |
0 | LISTA 1 | 900 |
2 | PCB | 900 |
3 | DIOSSINE e FURANI | 30 |
4 | PESTICIDI | 900 |
5 | AMIANTO | 15 |
6 | P.C.I. | 900 |
7 | RISERVA ACIDA O ALCALINA | 30 |
8 | LISTA 2 | 150 |
Il prezzo offerto per la Lista n. 1 e n. 2 sarà da intendersi comprensivo di tutti i parametri previsti in dette liste, come puntualmente indicati nel successivo art. 7.
La stazione appaltante si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei concorrenti.
PARTE II PRESCRIZIONI DI SERVIZIO
ART. 6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di analisi chimiche su campioni di rifiuti speciali non pericolosi per:
• l’accettazione degli stessi in discarica ai sensi del DM 27/09/2010 e s.m.i.;
• l’avviamento a recupero secondo quanto previsto dal DM 05/02/1998 e s.m.i..
Tutte le analisi dovranno essere effettuate su indicazione del Responsabile Accettazione di CSAI o da soggetto terzo da quest’ultima incaricato, con richiesta allegata al campione prelevato, con i parametri specificati e secondo le necessità riscontrate.
L’invio delle richieste di analisi sarà effettuato dal Responsabile Accettazione di CSAI sulla base di un Programma settimanale dallo stesso predisposto, fermo restando la facoltà della Committente, di inviare ad un singolo operatore anche più analisi in un’unica richiesta.
Resta ferma in ogni caso la necessità di garantire l’equilibrio tra le prestazioni richieste ai soggetti aderenti all’accordo quadro.
XXXX provvederà ad inserire i campioni all’interno di contenitori in Vetro – PVC della capacità di lt 1, chiusi ermeticamente, nelle quantità indicate dal Laboratorio.
Per ogni verifica in loco e di conformità verrà richiesta l’analisi di tutti i parametri contenuti nella “lista 1” e, in base al tipo di rifiuto, quando necessario, anche degli altri parametri, così come meglio indicato al successivo art. 7.
Per l’accettazione dei rifiuti a recupero verrà richiesta l’analisi dei parametri contenuti nella “lista 2” secondo le modalità previste dal DM 05/02/1998 e s.m.i..
In base al tipo di rifiuto e ad esigenze particolari la Stazione Appaltante si riserva comunque facoltà di richiedere l’analisi di qualsiasi altro parametro non incluso nell’elenco delle analisi posto a base di gara, il cui prezzo sarà definito secondo le modalità indicate al precedente art. 2.
Si precisa che i campioni saranno spediti a carico del destinatario tramite corriere individuato esclusivamente da parte della Stazione Appaltante, con oneri a carico dell’esecutore delle analisi, oppure ritirati direttamente presso l’ufficio accettazione della discarica Podere Rota, previa comunicazione da parte della stazione appaltante, via fax o via e-mail il giorno, l’ora e il termine in cui i campioni saranno disponibili al ritiro.
Il termine di consegna dei risultati, pertanto, decorrerà dal giorno di ricevimento del campione di rifiuto in caso di spedizione a mezzo corriere; ovvero dal giorno di ritiro da parte dell’incaricato del laboratorio di analisi.
I risultati dovranno essere inviati alla Stazione Appaltante tramite corriere o raccomandata postale o in alternativa consegnati a mano, ma comunque in ogni caso dovranno essere anticipati via fax o via e-mail entro:
• 5 giorni lavorativi per le verifiche in loco;
• 10 giorni naturali e consecutivi per le verifiche di conformità e per le analisi per l’accettazione a recupero ;
• 25 giorni naturali e consecutivi per la determinazione della riserva acida/alcalina, considerata le specificità delle indagini ed i tempi di preparazione dei campioni
ART. 7. DETERMINAZIONI ANALITICHE
Le analisi da effettuare sui campioni di rifiuto per le verifiche di conformità e in loco sono quelle previste dal DM 27/09/2010 e successive modificazioni e integrazioni e dovranno essere eseguite secondo i criteri e le metodologie previste nell’allegato 3 del predetto decreto.
La Stazione appaltante, ferme le analisi di cui alla lista 1 e lista 2, nonché gli ulteriori parametri indicati nell’elenco analisi riportato a base di gara, si riserva la facoltà, in base a specifiche esigenze e necessità riscontrate, di richiedere l’analisi di qualsiasi altro parametro necessario a garantire l’accettazione dei rifiuti in discarica, anche se non compreso nel predetto elenco posto a base di gara.
Le analisi rispetto alle quali si chiede ai concorrenti di formulare la propria offerta sono le seguenti:
1) LISTA 1
• pH
• Residuo a 105° C
• Tutti i metalli (n°18: As, Be, Cd, Cr tot, Cr VI, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn, V, Te, TI)
• Solventi organici
• Solventi organici aromatici
• Solventi organici alogenati
• Idrocarburi totali (THC)
• Idrocarburi leggeri (C<12) e Idrocarburi pesanti (C>12)
• Marker di cancerogenità
• Tutti i parametri della Tab. 5 del D.M. 27/09/2010
2) PCB (SECONDO IL D.LGS. N.209 DEL 22/05/1999)
3) DIOSSINE E FURANI (PCDD –PCDF)
4) PESTICIDI (SECONDO IL REGOLAMENTO CE 850/2004)
5) AMIANTO
6) PCI
7) DETERMINAZIONE DELLA RISERVA ACIDA O ALCALINA (MEDIANTE IL METODO DI J.R. YOUNG XX.XX. E SUI SAGGI IN VITRO PER LA CORROSIONE CUTANEA E L’IRRITAZIONE CUTANEA PER DETERMINARE CARATTERISTICHE DI PERICOLO H4 – H8 – METODO ISS DEL 16/05/2208)
8) LISTA 2: ANALISI RIFIUTI A RECUPERO da eseguire in piena conformità alle indicazioni del DM 05-02- 1998, prevedendo come procedura di idoneità del materiale l’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 (criteri per la determinazione del testi di cessione) al decreto e conseguente verifica delle seguenti concentrazioni limite:
TABELLA
Parametri | Unità di misura | Concentrazioni limite |
Nitrati | Mg/l NO3 | 50 |
Fluoruri | Mg/l F | 1,5 |
Solfati | Mg/l SO4 | 250 |
Cloruri | Mg/1 Cl | 100 |
Cianuri | microngrammi/l Cn | 50 |
Bario | Mg/l Ba | 1 |
Rame | Mg/l Cu | 0.05 |
Zinco | Mg/l Zn | | 3 |
Berillio | microngrammi/l Be | 10 |
Cobalto | microngrammi/l Co | 250 |
Nichel | microngrammi/l Ni | 10 |
Vanadio | microngrammi/l X | 000 |
Xxxxxxxx | microngrammi/l As | 50 |
Cadmio | microngrammi/l Cd | 5 |
Cromo totale | microngrammi/l Cr | 50 |
Piombo | microngrammi/l Xx | 00 |
Selenio | microngrammi/l Se | 10 |
Mercurio | microngrammi/l Hg | 1 |
Amianto | Mg/l | 30 |
COD | Mg/l | 30 |
PH | 5,5 < > 12,0 |
Per la determinazione dei parametri di cui alla LISTA 1 si specifica quanto segue:
1) Per la cancerogenicità dovranno essere ricercati i seguenti marker:
- Benzene
- 1,3-Butadiene
- Dibenzo[a,h]antracene
- Benzo[a]antracene
- Benzo[a]pirene o Benzo[d,e,f]crisene
- Benzo[b]fluorantene o Benzo[e]acefenantrilene
- Benzo[e]pirene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Crisene
2) Per l’attribuzione della classe di pericolo H14 viene richiesta la classificazione in base alla L. 28 del 24/03/2012
3) I Solventi organici da analizzare sono:
- Toluene |
- Etilbenzene |
- Xilene |
- Stirene |
- 1,2,3 - Trimetil benzene |
- 1,2,4 - Trimetil benzene |
- 1,3,5 -Trimetil benzene |
- n - propil benzene |
- n – Butilbenzene |
- sec – Butilbenzene |
- ter – Xxxxxxxxxxxx |
- 0 – Xxxxxxxxxxx |
- 0 – Etiltoluene |
- 4 – Etiltoluene |
- 4 – Isopropiltoluene |
- Esaclorobutadiene |
- Clorometano |
- Diclorometano |
- Triclorometano |
- Tetraclorometano |
- Cloroetano |
- Cloruro di Vinile |
- 1,1 – Dicloroetano |
- 1,2 – Dicloroetano |
- 1,1 – Dicloroetilene |
- 1,2 – Dicloroetilene |
- Tricloroetilene |
- 1,1,1 – Tricloroetano |
- 1,1,2 – Tricloroetano |
- 1,1,1,2 – Tetracloroetano |
- 1,1,2,2 – Tetracloroetano |
- Tetracloroetilene (PCE) |
- 1,1 – Dicloropropene |
- 1,2 – Dicloropropano |
- 1,3 – Dicloropropano |
- 2,2 – Dicloropropano |
- 1,2,3 – Tricloropropano |
- Bromoclorometano |
- Dibromometano |
- Tribromometano |
- Dibromoclorometano |
- Bromodiclorometano |
- 1,2 – Dibromoetano |
- Diclorodifluorometano |
- Triclorofluorometano
Qualora l’analisi del pH di cui alla Lista 1 renda necessaria per la definizione delle caratteristiche di pericolo H4 – H8 la determinazione della riserva acida/alcalina, il laboratorio provvederà a dare comunicazione alla Stazione Appaltante senza emettere il Certificato analitico; solo su specifica indicazione dello stesso il laboratorio procederà alla determinazione analitica secondo i metodi indicati.
ART. 8. SPECIFICHE PER I RAPPORTI DI PROVA
Le certificazioni delle analisi, dovranno essere firmate e timbrate da tecnici laureati iscritti all’Albo Professionale dei Chimici e dei Biologi, ognuno per la parte di competenza.
Il rapporto di prova deve riportare il numero identificativo del campione (Prot. N° /anno), il codice CER, il produttore, il luogo di produzione, lo stato fisico del campione, il tipo di verifica e la data di prelievo.
Qualora l’analisi sia volta a determinare l’idoneità allo smaltimento in discarica del rifiuto il certificato deve specificare la non pericolosità dello stesso, riportando in forma esplicita le conclusioni circa:
• La classificazione di pericolosità ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e, con riferimento alle specifiche caratteristiche di pericolo, in conformità:
o alla Legge n. 13 del 27/02/2009 (rif. art.6 – quater “rifiuti contenenti idrocarburi”) e al parere espresso dall’ISS n. 0036565 del 5/07/2006 prot. N° 0036565 e successive integrazioni;
o alla Legge n. 28 del 24/03/2012 (pericolo ecotossico H14);
• La verifica di conformità di cui all’art. 6 del D. Lgs 36/03 e all’art. 6 del D.M. 27/09/2010 ed in particolare la verifica di ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi della tab. 5 del D.M. 27/09/2010;
• La conformità delle metodiche utilizzate per le analisi dei rifiuti rispetto a quanto disposto dall’Allegato 3 del D.M. 27/09/2010.
ART. 9. TRASMISSIONE ESITI DELLE ANALISI
I risultati delle determinazioni analitiche eseguite sui campioni prelevati dovranno essere comunicati tramite fax o e-mail entro:
• 5 giorni lavorativi per le verifiche in loco;
• 10 giorni naturali e consecutivi per le verifiche di conformità e per le analisi per l’accettazione a recupero (Lista 2);
• 25 giorni naturali e consecutivi per la determinazione della riserva acida/alcalina, considerata le specificità delle indagini ed i tempi di preparazione dei campioni
Affinché la prestazione possa dirsi compiuta, è necessario che al suddetto invio a mezzo fax o e-mail, faccia seguito la trasmissione dei risultati a mezzo servizio postale o tramite consegna a mano.
I suddetti termini per l’invio delle analisi tramite fax o e-mail decorreranno:
• dalla data di ricevimento del plico in caso di invio a mezzo corriere;
• dalla data di ritiro presso l’impianto Podere Rota in caso di consegna diretta
ART. 10. PENALI
Per ogni giorno di ritardo sull’invio del fax o delle e-mail contenente dei risultati delle verifiche, per cause imputabili all’appaltatore, sarà applicata una penale pari a €/giorno 50,00 indipendentemente dalla tipologia di richiesta.
Costituisce clausola risolutiva espressa nell’interesse della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., l’ipotesi in cui l’operatore ritardi nell’invio a mezzo fax od e-mail per tre volte, anche non consecutive, rispetto al termine pattuito o anche una sola volta laddove il ritardo superi i 10 giorni; ne consegue che la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto in danno al solo operatore inadempiente - rimanendo quindi valido l’accordo quadro per gli altri operatori - con conseguente diritto alla escussione della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Le penalità suddette saranno fatte valere in sede di liquidazione mediante trattenuta dell’importo relativo dalle rate non ancora liquidate.
ART. 11. CONTROLLI
L’appaltatore si impegna fin da ora a consentire a CSAI S.p.A., o ad un suo incaricato di fiducia, il libero accesso ai locali sede del laboratorio dell’operatore aderente all’accordo quadro, per verificare le modalità operative e le metodiche applicate, nel rispetto delle condizioni contenute nel presente Capitolato.
XXXX si riserva la facoltà di condurre con cadenza annuale o diversa se ritenuto opportuno, a proprie spese e con personale di fiducia dalla medesima incaricato, Audit Iso 9001 di seconda parte, allo scopo di verificare la regolare conformità ai requisiti espressi, le modalità operative e le metodiche applicate. A tale scopo le ditte appaltatrici autorizzano fin da ora il personale espressamente incaricato da XXXX ad accedere liberamente ai locali sede dei singoli laboratori.
La presenza di difformità rispetto agli standard di legge, alla regolare conformità, ai requisiti espressi, le modalità operative e le metodiche applicate riscontrate all’esito delle verifiche ispettive condotte da CSAI e tali da inficiare la buona resa del servizio oggetto del presente accordo, determineranno la risoluzione di diritto dell’appalto, senza alcuna pretesa da parte dell’aggiudicatario con conseguente diritto alla escussione della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ART. 12. CONSEGNA DEL SERVIZIO
Tenuto conto che il servizio oggetto di appalto deve essere svolto con soluzione continuità in quanto strettamente connesso al conferimento dei rifiuti in discarica, la stazione appaltante si riserva, ex art. 11,
comma 9, d.lgs. 163/2006, di dare avvio all’esecuzione dei singoli appalti derivanti dall’accordo quadro prima della stipula dello stesso.
ART. 13. CRITERIO DI ROTAZIONE
Nell’ipotesi di accordo quadro con più operatori, tenuto conto che ciascun operatore economico che aderirà all’accordo quadro dovrà eseguire le analisi al medesimo prezzo, pari a quello ottenuto applicando i prezzi contrattuali offerti dall’operatore che ha proposto il maggior ribasso di gara, si prevede, a norma dell’art. 59, comma 7, d.lgs. 163/2006, che i singoli appalti aventi ad oggetto le analisi da eseguire saranno assegnati secondo un criterio di rotazione che terrà conto della necessità di garantire un equilibrio tra le prestazioni richieste ai tre operatori nel rispetto della alternanza tra gli stessi.
Al fine di perseguire detti obiettivi, ad ogni operatore saranno richieste n. 10 analisi salvo poi passare all’operatore successivo.
La rotazione seguirà l’ordine di aggiudicazione.
PARTE III CONDIZIONI GENERALI
ART. 14. SUBAPPALTO
Il subappalto potrà essere affidato entro i limiti di legge e comunque solo previa indicazione dei servizi e delle parti di servizi oggetto del subappalto e per esso si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 118 D.Lgs 163/2006, precisando che gli importi corrispondenti ai servizi eseguiti dai subappaltatori saranno pagati dalla stazione appaltante all’impresa aggiudicataria, la quale ultima dovrà ottemperare a quanto stabilito dall’art. 118, comma 3, D.Lgs 163/2006
ART. 15. PAGAMENTI
Il pagamento avverrà entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese ed a seguito di verifica della conformità del servizio erogato rispetto alle previsioni contrattuali.
In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale avanzata da parte della CSAI rispetto all’operato del laboratorio di analisi, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero definizione dell’eccezione di inadempimento. In tal caso il laboratorio non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni né ad altra pretesa. La liquidazione dei corrispettivi sarà alle verifiche in materia di regolarità contributiva.
ART. 16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottemperanza alla L 136/2010 l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
L’aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice.
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L’aggiudicatario si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta.
Laddove l’aggiudicatario sia a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 17. RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI
L’aggiudicatario dovrà disporre o comunque stipulare polizza assicurativa che copra gli eventuali danni subiti da CSAI e verificatisi nel corso della fornitura, con massimale almeno pari all’importo complessivo del contratto di fornitura.
ART. 18. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’appalto e dell’eventuale risarcimento dei
xxxxx, l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento della cauzione definitiva ex art. 113 d.lgs. 163/2006 secondo i termini meglio specificati nel disciplinare di gara. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dovrà essere reintegrata qualora la stazione appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
Resta inteso che la stazione appaltante potrà avvalersi di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.
ART. 19. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà richiesta all’aggiudicatario tutta la documentazione necessaria a riprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
A seguito della verifica di cui sopra la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione efficace (comma 5 articolo 11 del D. Lgs. 163/06).
Tenuto conto che il servizio oggetto del presente appalto non può essere interrotta, la stazione appaltante si riserva, ex art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006, di dare avvio alla consegna con urgenza della fornitura, prima della stipula del contratto; in tale ipotesi l’aggiudicatario rinuncia fin da ora, nel caso di consegna anticipata a cui dovesse seguire un provvedimento giurisdizionale di annullamento della aggiudicazione, di avanzare richieste di risarcimento danni nei confronti della stazione appaltante, fatto salvo il rimborso delle spese previsto dall’art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006.
Se l’affidataria non si presenta alla stipulazione nel termine fissato dalla stazione appaltante, e non concorrano giusti motivi da essere valutati dalla stazione stessa per la stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall’aggiudicazione, di incamerare la garanzia provvisoria e di procedere all’affidamento al concorrente risultante aggiudicatario a seguito dell’esclusione della prima offerta.
Le spese di stipulazione e registrazione del contratto di appalto, così come le spese di pubblicità ex art. 66, comma 7 bis, d.lgs. 163/2006, saranno a carico degli operatori aderenti all’accordo quadro, cui competono anche tutte le spese dipendenti dal medesimo, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.
ART. 20. OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE
L’Affidataria dovrà ottemperare i seguenti obblighi:
▪ Informare, ai sensi dell’art. 24 della LRT 8/2008 immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione ;
▪ applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
▪ continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto;
▪ dimostrare, a semplice richiesta della stazione appaltante, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore de i propri dipendenti.
▪ Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l’affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.
▪ Mantenere per tutta la durata dell’appalto i requisiti necessari per l’esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all’affidamento.
ART. 21. CESSIONE DEL CONTRATTO
A pena di nullità è vietato all’impresa aggiudicataria cedere il contratto di appalto salvo quanto previsto dell’art. 116 del D Lgs 163/2006.
ART. 22. CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DAL CONTRATTO
In merito all’eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto trova applicazione quanto previsto all’art. 117 comma 1 del D.Lgs 163/06 e integrazioni.
ART. 23. IPOTESI DI RISOLUZIONE
Ferma l’applicazione di quanto previsto dall’art. 297 DPR 207/2010, costituiscono clausole risolutive espresse nell’interesse di CSAI, con conseguente diritto per la stessa CSAI di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 cod. civ. , le seguenti fattispecie:
❑ gravi inadempienze da parte dell’aggiudicatario agli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro;
❑ frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo da parte dell’aggiudicatario;
❑ negligenza da parte dell’aggiudicatario nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
❑ cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
❑ in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell’aggiudicatario;
❑ in caso di ritardo nell’invio a mezzo fax od e-mail delle analisi per tre volte, anche non consecutive, rispetto al termine pattuito o anche una sola volta laddove il ritardo superi i 10 giorni;.
Nei suddetti casi l’accordo quadro si risolverà sono nei confronti dell’operatore inadempiente, rimanendo lo stesso in ogni caso valido nei confronti degli altri aderenti all’accordo quadro; nei confronti dell’operatore inadempiente CSAI potrà avanzare formale richiesta di risarcimenti danni rivalendosi sulla cauzione definitiva.
ART. 24. ELEZIONE DI DOMICILIO E SUA VARIAZIONE E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE
L’aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto. Tale domicilio (quello normale dell'Impresa o elettivo), sarà precisato nel contratto. Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del domicilio indicato in contratto. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio dipendente dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno senz'altro a carico dell’aggiudicataria stessa. In caso di cambio di ragione sociale o di trasformazione della società, l’aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. La Committente si riserva la facoltà di proseguire nell’esecuzione del contratto.
ART. 25. NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Per quanto non espressamente previsto dal bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia.
In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole per la committente, parimenti prevarrà l’ipotesi più favorevole per la committente in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.
ART. 26. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Il Committente e l’operatore economico garantiscono reciprocamente che i dati forniti per effetto del presente rapporto saranno trattati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
E' fatto assoluto divieto al concorrente di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dalla partecipazione alla presente gara di appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante la partecipazione alla presente gara di appalto o, comunque, in relazione ad essa.
L'Aggiudicatario ed il proprio personale incaricato saranno tenuti, durante l'esecuzione del contratto, al pieno rispetto ed alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso. A tal proposito ed in relazione alle specifiche competenze ad esso attribuite dal contratto l’Aggiudicatario potrà essere nominato ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 Responsabile esterno del trattamento dei dati
personali trattati per conto del committente, ovvero potrà essere richiesto allo stesso il rilascio di una dichiarazione di riservatezza.
E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dall'esecuzione dell'appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del contratto o, comunque, in relazione ad esso.
L'Aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi formalmente a fornire istruzioni al proprio personale e ai propri collaboratori affinché tutti i dati personali e soprattutto identificativi ed anagrafici, contabili, fiscali e amministrativi, patrimoniali, commerciali e informatici, nonché giudiziari, finanziari, statistici e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza per effetto dello svolgimento del contratto, vengano considerati riservati e come tali trattati.
L'Aggiudicatario sarà obbligato a consegnare al Committente e/o distruggere, al termine del contratto, tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell'ambito del contratto fino ad allora resi.
La violazione degli obblighi di riservatezza da parte dell'Aggiudicatario sarà causa di risoluzione del contratto di appalto, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del presente capitolato.
ART. 27. MANLEVA
Il concorrente si obbliga espressamente a manlevare il Committente da ogni responsabilità alla quale quest’ultimo dovesse andare incontro in relazione a qualsivoglia trattamento dei dati, acquisiti durante la partecipazione alla presente gara di appalto, effettuato in violazione del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Conseguentemente, il concorrente assume a proprio carico l’obbligo di risarcire ogni e qualsivoglia danno subito dal Committente ed in generale da terzi, in relazione a quanto sopra derivante da fatto illecito dell’operatore economico, anche in caso di colpa grave del medesimo.
ART. 28. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente in via esclusiva, con esclusione di qualsiasi foro alternativo, è quello di Arezzo.
Terranuova Bracciolini, 19 settembre 2014
Il Responsabile Unico del Procedimento Xxx. Xxxx Xxxxxx