ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART.54 DEL D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA/PRONTO INTERVENTO VERDE PUBBLICO ANNUALITA’ 2021 – 2022 - 2023.
AREA 4 – LL.PP.
U.O. VIABILITA' P.ILLUMINAZIONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART.54 DEL D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA/PRONTO INTERVENTO VERDE PUBBLICO ANNUALITA’ 2021 – 2022 - 2023.
SCHEMA DI CONTRATTO - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
L'ISTRUTTORE TECNICO
(Xxxx.xx Xxxx Xxxxxx)
FINALE LIGURE – Marzo 2021
SCHEMA DI CONTRATTO
Art. 1) OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente documento ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro, da stipularsi con un solo operatore economico , ai sensi dell’Art.54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le annualità 2021-2022-2023.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi, delle prestazioni e somministrazioni occorrenti per la manutenzione ordinaria del verde pubblico comprendendo prati, tappeti erbosi, alberi, arbusti, sie- pi, rampicanti, tappezzanti, aiuole, fiori, secondo le attività dettagliate nell'Art.2.
Con il soggetto risultato aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto con il quale verrà regolamentata la disciplina generale dell’appalto e l’operatore economico sarà obbligato ad effettuare la conseguente attività conformemente agli ordini inoltrati dall’ufficio tecnico comunale competente.
Gli interventi saranno definiti in modo puntuale, preferibilmente ogni mensilità, secondo le esigenze della Stazione Appaltante, come richiesti e precisati all’atto esecutivo dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
I servizi oggetto dell’appalto, contemplati nel presente Disciplinare sono da considerare
ad ogni effetto servizi pubblici e, costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata qualità e protezione dell’ambiente.
Le prestazioni da eseguire saranno indicate all'Appaltatore di volta in volta, in corrispondenza di ciascun intervento a seguito di ordini come stabilito all'Art. 10 del presente capitolato, secondo le categorie delle prestazioni e secondo le priorità e le urgenze della Stazione Appaltante, e potranno interessare l'intero territorio comunale.
Le prestazioni effettuate saranno contabilizzate a misura e/o in economia secondo quanto previsto dall'Art.3 e sulla base della tipologia delle lavorazioni secondo quanto meglio dettagliato negli
O.D.I. Di cui all'Art.10.
Il prezzario di riferimento assunto è il prezzario Assoverde edizione 2019/2021 e/o il prezziario Regionale Opere Edili ediz..2021 che s'intendendono riportatati integralmente anche se non materialmente allegati alla perizia. Nell'elenco delle prestazioni di cui all'Art.2 si è riportato, con riferimento ad alcune attività, il codice della relativa voce di elenco prezzi.
Art. 2) PRESTAZIONI RICHIESTE E LUOGHI DI INTERVENTO
In via esemplificativa, gli interventi da eseguire potranno essere ascritti alle fattispecie riportate nei punti seguenti.
1. Interventi urgenti/programmati di messa in sicurezza alberature compromesse; le modalità di esecuzione dei suddetti interventi saranno definiti secondo le necessità del caso valutate dal DEC.
2. Interventi di abbattimento alberature compromesse sia dal punto di vista vegetativo che di stabilità. Tale interventi saranno richiesti dalla Direzione dei Lavori quando necessario.
3. Interventi che si rendessero necessari con carattere di urgenza, allerta meteorologica o determinati da cause di forza maggiore e/o seguito di pubbliche calamità per rimozione eventuali alberature pericolanti e/o rami e tronchi caduti al suolo. Tali interventi potranno essere eseguiti anche fuori dell’orario normale di lavoro (e quindi in anche in orario notturno e/o in giorni
festivi). A tal proposito dovrà essere assicurata reperibilità attiva 24h/24h secondo le modalità dell’Art.9
4. Interventi di potatura alberature e palme (prezzi di listino Assoverde 2019/2021 )
5. Taglio tappeti erbosi con tosaerba a lama rotante, dotate di impianto irriguo con raccolta immediata del materiale di risulta escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (25/35 tagli /anno = per superfici singole da 500 a 2000 ( Codice prezzo 30010022 ) preferibilmente nelle aree sotto elencate:
- Porta Testa aree verdi per un tot di circa mq 1240;
- Sp490 comprese due rotatorie per un tot di circa mq 1000;
- Rotatoria di Finalpia circa mq 130
- RTA la Perla circa mq 600
- Giardini Parco Gatti via X.Xxxxxxxxx circa mq 1300
- Lungomare Marina circa mq 2000
- Plessi scolastici:
o Infanzia e primaria Calvisio circa mq 650
o Infanzia e primaria Marina Via X.Xxxxxxxxx circa mq 2100
o Medie Aycardi Ghiglieri scarpate mq 120 aiuole mq 100(pulizia scarpata ad h 2 ml per 50 ml )
6. Potatura siepi sui tre lati in forma obbligata (compresa raccolta e conferimento in discarica del materiale ) preferibilmente nelle seguenti aree comunali :
- Via Calice, Largo Volpi, Piazza Toscana Finalpia, Via X.Xxxxxxxxx e via Manzoni Codice prezzo 30020002 Assoverde 2015/2017
7 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione del feltro, passaggio con rete metallica , semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione per singole superfici da 300 a 500 mq Codice prezzo30010101 Assoverde 2019/2021.
8 Spollonatura al piede ( tiglio –platano –olmo etc ) codice prezzo 30030158 Prezziario Assoverde 2019/2021Interventi sostitutivi in caso di inottemperanza ordinanze sindacali e/o dirigenziali la
cui tipologia sarà definita negli O.D.I.
Composizione tipo squadre operative:
La squadra che si occuperà della manutenzione delle aree a verde deve essere composta da almeno tre operatori, ciascuno dotato delle necessarie attrezzature manuali e/o meccaniche e/o mezzi e/o prodotti. L’Appaltatore è tenuto a utilizzare personale dotato di adeguata capacità professionale in relazione alla natura e all’importanza delle operazioni alle quali è adibito; inoltre il personale deve essere di assoluta fi- ducia.
Importo prestazioni di contratto e prestazioni aggiuntive.
Qualora se ne ravvisi la necessità potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la predispo- sizione di apposite e singole perizie da parte dell'ufficio tecnico comunale, ulteriori e specifici interventi inquadrabili sempre nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 1),2),3),4), 5),6),7),8),9).
Parimenti, qualora in funzione dell'esecuzione degli interventi richiesti si determini un esaurimento dell'importo contrattuale, si potrà procedere ad ulteriore integrazione.
Per il triennio 2021/2022/2023 l'importo annuale degli ulteriori interventi (sia mediante predisposizione di apposite e singole perizie, sia attraverso integrazione all'importo contrattuale) è valutato, in via pre- sunta, non superiore a € 45.000 oltre Iva. AL 22%.
Il suddetto importo annuale indicato potrà essere raggiunto mediante l’esecuzione di un intervento sin- golo o più interventi indipendenti, in funzione delle necessità.
Le conseguenti prestazioni, valutate sulla base dell’elenco prezzi di riferimento (o con la formulazione di nuovi prezzi concordati) e con applicazione dello stesso ribasso praticato in sede di gara, saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti - con i quali saranno approvate le singole perizie o disposta l'integrazione - all’appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista in sede di gara ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione.
Con la partecipazione alla gara, l’appaltatore assume l’obbligo e l’impegno ad eseguire tutti gli interventi aggiuntivi secondo le modalità ed i tempi previsti nelle rispettive perizie e nei limiti d’importo annui indi- cati.
In ogni caso, l’indicazione dei suddetti importi non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’esecu- zione degli interventi aggiuntivi, i quali potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qua- lora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti senza che l'appaltatore principale abbia nulla a pretendere.
Il prospetto seguente riporta, per il periodo di riferimento 2021/2022/2023 l'ammontare delle prestazioni di perizia e l'importo massimo delle prestazioni aggiuntive (oggetto di eventuale affi- damento secondo quanto meglio specificato nei punti precedenti):
PRESTAZIONI | 2021 | 2022 | 2023 |
PRESTAZIONI DI PERIZIA | € 30.000,00 | € 20.500,00 | € 20.500,00 |
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
€ 45.000,00 | € 35.500,00 | € 35.500,00 | |
IMPORTO TOTALE TRIENNIO PERIZIA | € 71.000,00 | ||
IMPORTO TOTALE TRIENNIO PREST. AGG. | € 45.000,00 |
Art.2) AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto, per le annualità 2021/2022/2023, è definito come segue:
Importo prestazioni triennio | € 71.000,00 |
Di cui oneri della sicurezza | € 1.500,00 |
Somme a disposizione dell'Amministrazione IVA 22% | € 15.620,00 |
Totale complessivo | € 86.620,00 |
Ai fini della qualificazione richiesta per l'assunzione dei servizi oggetto di appalto, è necessaria la dimostrazione di aver eseguito servizi analoghi per un totale complessivo pari a € 71.000.
La perizia non contempla la redazione del DUVRI in quanto – trattandosi di manutenzione ordinaria sul verde pubblico relativa ad accordo quadro triennale , non avendo un elenco dei servizi definito a priori non sussisterebbero i presupposti. Nell'ipotesi quindi di una conduzione dell'appalto con la sola impresa Aggiudicataria , ogni singolo O.D.I conterrà per ogni micro-cantiere un'analisi preventiva degli ipotetici e/o conosciuti rischi interferenti. L'Impresa, che sarà tenuta a reinviare l'O.D.I controfirmato, sarà quindi ufficialmente informata sulle possibili interferenze e adotterà eventualmente le cautele del caso.
Art.3) MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto d’appalto di cui al presente capitolato verrà stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis e secondo la definizione di cui all’Art.3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
I prezzi utilizzati per la contabilizzazione delle prestazioni eseguite saranno desunti dal Prezzario Assoverde edizione 2019/2021; nel caso in cui i prezzi elementari non fossero disponibili si farà riferimento ad altri prezzari di riferimento (Regione Liguria 2021) o si procederà ad eseguire apposita analisi dei prezzi utilizzando i prezzi dei suddetti prezzari di riferimento eventualmente integrati da indagini di mercato qualora necessario.
I prezzi dei prezzari di riferimento tengono conto di tutti gli oneri a carico dell’impresa per l’esecuzione a perfetta regola d’arte le prestazioni oggetto di appalto, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato.
Il D.L. potrà ordinare, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione in economia di quelle prestazioni che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari di riferimentoe per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l’eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso, non conveniente o non congruo provvedere alla formazione di nuovi prezzi.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del contrat- to, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nei prezzari di riferimento ed a quelli eventualmen- te concordati; i prezzi, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni ef- fettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia.
Gli operai incaricati dell’esecuzione delle prestazioni in economia non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri interventio in aiuto di operai che eseguano prestazioni diverse a misura.
Gli interventi che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotti in modo che non abbia principio la prestazioni in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.
La contabilizzazione delle prestazioni in economia è effettuata con le seguenti modalità:
• per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari dell’elenco prezzi di progetto;
• per quanto riguarda i trasporti, i xxxx e la mano d’opera, secondo i prezzi dei prezzari di riferimento, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei suddetti prezzi) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di eventuale giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento).
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione esecuzione del contratto.
Art.4) REQUISITI RICHIESTI PER LE PRESTAZIONI - DURATA DEL CONTRATTO
Sulla base di quanto disposto dall'AVCP (ora ANAC) con successive Deliberazioni n°87/02 e n°72/07, la manutenzione del verde pubblico rientra nell’ambito dei servizi e non in quello dei lavori, tutte le volte in cui l’attività non comporti una modificazione della realtà fisica con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cd. “quid novi”): così, ad esempio, la mondatura, rasatura, irrigazione, concimazione, potatura, pulizia, trattamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle scarpate, ecc., non configurano “lavori” ma servizi.
Tenuto conto delle fattispecie individuate all'Art.2, le prestazioni sono previste nell'ambito dei servizi di manutenzione del verde pubblico attivi sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Relativamente ai requisiti di cui all'Art.83 del Dlgs.50/16 (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnico-professionale) è richiesto quanto di seguito specificato.
Idoneità professionale (Art.83 comma 1 lett.a Dlgs.50/16).
Iscrizione al registro della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura; iscrizione – in corso di validità
[Parte Iv – Sezione A – Punto 1 del DGUE]
Capacità economica e finanziaria (Art.83 comma 1 lett.b Dlgs.50/16).
I soggetti partecipanti devono fornire apposita dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente un fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2018-2019-2020 non inferiore a € 71.000. Il suddetto requisito è richiesto a comprova della solidità aziendale e dell'esperienza maturata. La comprova del suddetto requisito dovrà essere fornita (ai sensi dell'Art.86 comma 4 e allegato XVII parte I del Dlgs.50/16 mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati.
[Parte Iv – Sezione B – Punto 1b del DGUE]
I soggetti partecipanti devono fornire apposita dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente un fatturato specifico minimo annuo (relativo a servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto) degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2018-2019-2020 per un importo non inferiore a complessivi € 40.000 escluso Iva. Dovrà essere fornito elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
[Parte Iv – Sezione B – Punto 2a del DGUE]
se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati :
• da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
• copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
• dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto
• se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
se trattasi di servizi prestati a favore di committenti privati, essi sono provati:
• originale o copia autenticata dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione
• originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto
Capacità tecnica/professionale (Art.83 comma 1 lett. c) Dlgs.50/16)
Richiesta una dotazione di idonea attrezzatura tecnica ( anche a noleggio certificato prima della manifestazione di interesse )costituita da almeno:
• N° 1 cestello elevatore
• Tosaerba a lama rotante, decespugliatori, soffioni, sega elettrica/a scoppio, tagliasiepi
• Autocarro munito di gru 40 ql
• Moderna segnaletica stradale secondo le vigenti norme del Codice Della Strada per l'indicazione dei lavori in corso sia diurni che notturni
• Utensileria necessaria per l'esecuzione degli interventi
• Attrezzature e mezzi atti a garantire l'incolumità, la sicurezza e la salute dei lavoratori (DPI)
• Personale in possesso di specifica formazione per lavorazioni in quota e per il posizionamento della segnaletica stradale sulla base dei disposti del Decreto Interministreriale 4.3.2013.
[Parte Iv – Sezione C – Punto 9 del DGUE]
In osservanza ai disposti dell’Art.35 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore dell’appalto da prendere in considerazione (ai fini della qualificazione richiesta e dell'individuazione della procedura di gara) è quello massimo stimato, al netto di I.V.A., del complesso degli affidamenti (anche eventuali) previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro.
La durata del contratto per ogni annualità di riferimento è la seguente : Anno 2021 dalla data di avvio dei servizi fino al 31/12/2021 ;
Anno 2022 dal 1° gennaio al 31/12/2022;
Anno 2023 dal 1° gennaio al 31/12/2023.
Art.5) DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche ai sensi dell’Art.32 comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ancorché non materialmente allegati:
- Il Capitolato Generale d’Appalto (D.M.145/00 e s.m.i.) per le parti non abrogate;
- Lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d’Appalto;
- Gli elenchi prezzi unitari ( prezzario Assoverde 2019/2021 e Regione Liguria 2021);
- Le polizze di garanzia previste.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- Il Codice dei contratti X.Xxx. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.p.r. 207/10 e s.m.i. per le parti non abrogate;
- Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con i relativi allegati per le parti di competenza;
- I regolamenti comunali vigenti disciplinanti materie attinenti all’attività connessa all’esecuzione delle lavorazioni da eseguire;
- Il vigente protocollo del “protocollo per lo sviluppo della legalità e trasparenza degli appalti pubblici” sottoscritto dal Comune di Finale Ligure.
Art.6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del la perizia per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Art.7) RAPPRESENTATE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi stabilito dalla legislazione vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, xxxxxx comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione del direttore tecnico deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
Art.8) NORME GENERALI SUGLI INTERVENTI
Le operazioni di taglio dei tappeti erbosi dovranno essere effettuate mediante l'impiego di tosaerba a lama rotante con raccolta immediata del materiale, utilizzo di rifilatore e soffiatore e di qualsiasi altra attrezzatura ritenuta idonea per la perfetta esecuzione delle lavorazioni.
L'erba tagliata dovrà essere immediatamente raccolta, salvo diverse disposizioni della stazione appaltan- te.
La squadra dovrà essere dotata di almeno:
- un operatore munito di rasaerba semovente con raccoglitore;
- un operatore munito di rifilatore;
- un operatore munito di soffiatore;
- un operatore per prestazioni accessorie.
L'Impresa dovrà provvedere alle rasature dei tappeti erbosi che dovranno avere, a operazione di sfalcio ultimata, un'altezza compresa fra i 5 e i 7 cm.
Tra gli oneri posti a carico dell'Impresa rientrano anche la raccolta dei rifiuti di ogni genere depositati sui tappeti erbosi e l'eliminazione di qualsiasi oggetto e residuo vegetale (rami, foglie ecc.) che possano osta- colare le operazioni di sfalcio e rasatura o costituire intralcio per i fruitori dei parchi, nonché la spollona- tura basale delle piante pollonifere a dimora nelle aree a verde sottoposte a taglio dell’erba.
Dopo lo sfalcio i tappeti erbosi dovranno presentarsi uniformemente rasato senza ciuffi, creste, scortica- ture e prive di qualsiasi rifiuto (cartacce, frammenti di rifiuti vari...) o residuo vegetale (erba, foglie, rami...).
L’impresa dovrà effettuare la rimozione manuale delle erbe infestanti cresciute su aiuole, fra piante erba- cee e arbustive ornamentali, anche con l’ausilio di attrezzi manuali e meccanici e compreso la raccolta e lo smaltimento del materiale raccolto.
Tutte le attrezzature, il personale, i prodotti e quant’altro occorrente per la perfetta e regolare esecuzio- ne di ciascun intervento oggetto del presente capitolato dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicataria per l’intera durata del contratto.
L’Appaltatore dovrà essere dotato di adeguata struttura operativa per lo svolgimento del servizio, profes- sionalmente qualificata sia a livello della struttura direttiva che di quella operativa.
Art.9) SERVIZIO DI REPERIBILITA’
Al fine di assicurare un servizio continuo di pronto intervento, per casi di emergenza, l'Appaltatore ha l'obbligo di istituire e prestare il servizio di reperibilità attivo 24h/24h anche nei giorni festivi e prefestivi non lavorativi.
A questo scopo , è fatto obbligo all’Appaltatore – prima della consegna generale di cui al successivo Art.10 - di comunicare alla direzione dell'esecuzione del contratto:
• un indirizzo pec dove ricevere le comunicazioni ordinarie e urgenti;
• il numero del telefono fisso e/o del cellulare di un tecnico /responsabile reperibile da poter contattare a qualunque ora del giorno e della notte, feriale e festivo, diurno o notturno, 24h/24h.
Allo scopo di poter intervenire in breve tempo ed in qualsiasi momento, il servizio di reperibilità prevede l’attivazione di adeguate squadre operative costituite da operai e mezzi d’opera per fronteggiare l’emergenza verificatasi secondo le modalità indicate all’Art.11 – Interventi urgenti.
Nel caso di dichiarate allerte meteorologiche che interessino anche il territorio comunale di Finale Ligure, l’Appaltatore – previa comunicazione del Responsabile del Procedimento o della Direzione dell'esecuzione del contratto – dovrà attivare una o più squadre di pronto intervento e relative attrezzature e mezzi d’opera a disposizione, in grado di intervenire in caso di necessità con le modalità già indicate.
L’appaltatore dovrà avere a disposizione ed indicare un sito, magazzino/ricovero entro un limite max di Km. 60,00 dal confine del territorio comunale, con la presenza dei seguenti mezzi per
interventi urgenti:
▪ cestello elevatore;
▪ moderna segnaletica stradale secondo le vigenti norme del Codice della Strada per l’indicazione degli interventi in corso sia diurni che notturni;
▪ attrezzatura comune di tutti i tipi : tosaerba a lama rotante con raccolta del materiale di risulta , decespugliatori , soffioni, sega elettrica .
Solamente in casi eccezionali, ad esempio a causa di contemporaneità di più interventi da eseguire, potrà essere valutata la possibilità di intervento al giorno successivo, sempre che la problematica non provochi disagi o danni di qualsiasi genere o non ci sia ragione di temere il verificarsi di danni.
Nei casi in cui l’emergenza costituisca pericolo esclusivamente per il transito viario pedonale, ciclabile o veicolare, e la circostanza lo consenta, l’Appaltatore dovrà assicurare l'immediata predisposizione della necessaria segnaletica per delimitare l'area interessata.
Resta inteso che l'eventuale procrastinabilità dell'intervento, nonchè la valutazione che lo stesso non sia urgente, è di esclusiva competenza della direzione dell'esecuzione del contratto.
Art.10) CONSEGNA E INIZIO DELLE PRESTAZIONI – ORDINI D’INTERVENTO (O.D.I.)
L’esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del formale contratto in forma semplificata (ricorrendo la fattispecie di cui all'Art.32 comma 14 del Dlgs.50/16 stante l'affidamento mediante procedura negoziata previa manifestazione di interesse), in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale - da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula - previa convocazione dell’esecutore.
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’aggiudicatario.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento delle prestazioni, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi art.lo 87 comma A del la Legge 120/2020 .
In tali casi il Direttore dell'esecuzione provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio del contratto, nonché le prestazioni da iniziare immediatamente.
L'Appaltatore dovrà produrre tutti i documenti necessari all'avvio dell'esecuzione del contratto entro il termine perentorio di 10 gg decorrenti dalla comunicazione della Stazione Appaltante.
Per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale.
La redazione del verbale di avvio dell'esecuzione consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale è inefficace e le prestazioni non possono essere iniziate.
Dalla data del verbale di avvio decorre l’attivazione del servizio di reperibilità di cui all’Art.9. da parte dell’Appaltatore.
Trattandosi di una successione di prestazioni, la consegna non avverrà contemporaneamente per l’intero complesso , bensì frazionatamente, mediante Ordini di Intervento (O.D.I.) , numerati progressivamente e firmati dal Direttore dell'esecuzione o da un suo delegato, che saranno emessi su base programmata o per fronteggiare eventuali urgenti necessità.
Ogni O.D.I. varrà quale verbale di consegna frazionata, fermo restando che il tempo teorico dell’appalto decorre dalla data del verbale di avvio prestazioni iniziale.
Nei casi di interventi programmati, l’ordine d’intervento sarà sempre inviato via pec e recherà l’indicazione della tempistica d’intervento secondo quanto stabilito dall’Art. 11.
Con la denominazione di interventi programmati vengono indicati tutti i lavori/attività definiti, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, necessari non urgenti ed eseguibili sulla base di una pianificazione preventiva.
Nei casi di urgenza, l'ordine potrà essere emesso - dalla direzione lavori o da suo delegato - anche a mezzo telefonata su cellulare oppure tramite PEC , l’Appaltatore sarà tenuto ad intervenire tempestivamente secondo i tempi stabiliti all’Art. 11 del presente Capitolato, cioè a presentarsi sul luogo dell’intervento con tutti i mezzi, attrezzi, segnaletica e personale necessari all’esecuzione dello stesso, a qualsiasi ora ed in qualunque giorno esso venga avanzato.
Qualora l’intervento sia richiesto per via telefonica, lo stesso andrà confermato – prima possibile
– via PEC indicando l’ora, il giorno, il dettaglio della richiesta formulata, il nominativo del soggetto che ha effettuato l’ordine e quello dell’impresa appaltatrice contattato.
L’O.D.I. a posteriori sarà sempre firmato dalla direzione dell'esecuzione e controfirmato dal soggetto che ha richiesto l’intervento urgente qualora diverso.
Con la denominazione interventi urgenti vengono indicati quelle attività che, a insindacabile giudizio del Dec, potrebbero provocare pregiudizio imminente grave alle prestazioni stesse , danni alle cose ed alle persone, determinino situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
La ricevuta della PEC andata a buon fine relativa ad ogni O.D.I. costituirà attestazione dell’ordine ricevuto da parte dell’Appaltatore.
L’Impresa non potrà vantare diritti di sorta o chiedere risarcimenti di danni per la mancata continuità operativa, tenuto conto che le opere da eseguire sono per loro natura frazionate e che l’intervallo di tempo fra l’ultimazione di un’opera e la consegna di quella successiva potrà essere variabile in funzione delle necessità della Stazione Appaltante.
Entro il quinto giorno di ogni mese l’Appaltatore invierà alla direzione dell'esecuzione un
rapporto di sintesi degli interventi (programmati/urgenti) eseguiti nel mese precedente. Detto rapporto, per ogni intervento, dovrà recare le seguenti informazioni minime:
• N.° O.D.I.;
• Durata delle prestazioni (con indicazione del giorno di inizio e fine);
• Dettaglio giornaliero della manodopera, mezzi e materiali impiegati per ogni giornata lavorativa eseguita;
• Eventuali annotazioni.
Il suddetto rapporto sarà riscontrato dalla direzione dell'esecuzione ai fini della relativa contabilità degli interventi eseguiti.
Il mancato o ritardato invio del rapporto comporterà l’applicazione di apposita penale secondo quanto previsto dall'Art.12
Art.11) TEMPI D’INTERVENTO
Le prestazioni da eseguire consistono in una pluralità di interventi che saranno indicati all'Appaltatore di volta in volta.
In corrispondenza di ciascun intervento sarà emesso un ordine scritto (O.D.I.) come stabilito all'Art. 10 del presente Capitolato, e secondo le categorie dei lavori previste nell'Art.2 e tenuto conto delle priorità ed urgenze della Stazione Appaltante.
Il suddetto O.D.I. indicherà altresì il termine utile per eseguire le prestazioni commissionate, definito in funzione dell’estensione degli interventi, decorso il quale sarà applicata una penale giornaliera.
L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna gli interventi, ad iniziarli, proseguendoli in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione - decorrenti dalla data indicata nell’O.D.I. - eventualmente prorogati qualora ne ricorrano i presupposti per giustificati motivi.
Le prestazioni relative a ciascun ordine dovranno essere iniziate , entro e non oltre i termini indicati nei rispettivi O.D.I.
Art.12) PENALI
In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale, saranno
applicate le seguenti penali.
Interventi programmati
• Mancato inizio degli interventi entro i termini fissati dall’O.D.I.: € 150,00;
• Mancato completamento degli interventi entro i termini fissati dall’O.D.I. senza giustificati motivi e per colpa dell’Appaltatore: € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
Interventi urgenti
• Mancata risposta entro 30 minuti dalla richiesta d’intervento: € 150,00;
• Inizio intervento dopo 1,5 ore dalla richiesta: € 200,00;
• Irreperibilità dell’Appaltatore (la mancata risposta alla richiesta d’intervento urgente sarà considerata irreperibilità dopo che siano trascorse 2 ore): € 350,00;
• Mancata messa a disposizione, qualora richiesto, di n.° 2 squadre operative per l’esecuzione contemporanea di più interventi: € 200,00.
Rapporto di sintesi mensile degli interventi eseguiti
• Ritardata consegna del rapporto mensile di cui all’Art.10 o incompleta compilazione: € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
• Mancata consegna del rapporto mensile di cui all’Art.10 (s’intenderà mancata consegna l’invio con un ritardo superiore a 15 gg rispetto al termine fissato): € 150,00.
Al ricorrere delle circostanze di cui sopra, la direzione dell'esecuzione provvederà a comunicare l’applicazione della relativa penale - specificandone l’importo – mediante PEC.
L’ammontare della/e penale/i sarà detratto dalla prima fatturazione utile.
L’Appaltatore potrà richiedere la disapplicazione della/e penale/i fornendo apposito riscontro scritto – entro 10 gg dalla contestazione dell’evento - argomentando le proprie ragioni con ogni mezzo ritenuto idoneo a giustificazione del suo operato
Sulla disapplicazione della penale, deciderà il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dell'esecuzione, qualora lo stesso sia soggetto diverso, entro i 10 gg successivi al ricevimento delle memorie dell’Appaltatore.
La disapplicazione sarà possibile qualora il fatto contestato non sia imputabile all’Appaltatore e/o per cause di forza maggiore.
Ai fini dell’applicabilità delle penali saranno considerati eventi diversi o disgiunti gli eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o nello stesso giorno in luoghi diversi, di eventi anche identici o simili tra loro.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa del comportamento dell’Appaltatore.
Nel caso in cui l’Appaltatore non rispetti le tempistiche indicate all’Art.11, a partire dal quinto ritardo nel caso di interventi programmati/urgenti - rendendosi recidivo - saranno applicate le penali sopra esposte raddoppiando gli importi.
A seguito di ulteriore mancato rispetto delle tempistiche previste, sarà facoltà della Stazione Appaltante rescindere il Contratto d’Appalto a danno e spese dell’Appaltatore secondo quanto stabilito dall’Art.15.
Art.13) PROROGHE - SOSPENSIONI
L’Appaltatore - qualora per causa a esso non imputabile - non sia in grado di ultimare gli interventi programmati nel termine indicato dall’O.D.I. potrà chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 gg. prima della scadenza del termine fissato o al ricevimento dell’O.D.I. .
La richiesta è presentata al Direttore dell'esecuzione il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P. (se soggetto diverso), corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dell'esecuzione.
La proroga è concessa o negata con nota scritta del R.U.P. - ed inviata tramite fax - entro 3 gg dal ricevimento della richiesta. La mancata determinazione del R.U.P. entro il termine indicato costituisce rigetto automatico della richiesta.
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dell'esecuzione d’ufficio o su segnalazione dell’impresa esecutrice potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito in ogni caso l’Appaltatore;
Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
• l’indicazione dello stato di avanzamento dei servizi;
• l’adeguata motivazione a cura della direzione dell'esecuzione;
• l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze dell’O.D.I. o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
La sospensione dei servizi è regolata ai sensi dell’articolo 23 del D.M. 49/2018 e smi.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni - e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia - in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. .
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dell'esecuzione redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dell'attività per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dell'esecuzione ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i servizi ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al DEC.
Art.14) INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata, regolare o continuativa conduzione secondo quanto stabilito dall’O.D.I.:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;
c) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle attivitài, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai precedenti punti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori di cui all’articolo , per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del Contratto.
Art.15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI - RECESSO UNILATERALE
Come previsto dall’Art.12, nel caso in cui l’Appaltatore non rispetti le tempistiche indicate all’Art.11, a partire da un numero di ritardi per interventi programmati/urgenti – imputabili all’Appaltatore - superiori a cinque, lo stesso sarà considerato recidivo.
A seguito di ulteriore mancato rispetto delle tempistiche previste, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di ulteriore motivazione, potrà procedere alla risoluzione del contratto previo avvio del procedimento, ed indipendentemente dai lavori eseguiti.
Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata
a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell’Art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
Nel caso di informazioni antimafia interdittive, si procederà all’automatica risoluzione del contratto o alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto qualora la misura interdittiva riguardi il subaffidatario.
Nei suddetti casi, è prevista l’automatica applicazione di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggiore danno.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà – a suo insindacabile giudizio e senza che da tale decisione l’appaltatore possa vantare crediti o pretese risarcitorie di sorta – di procedere al recesso unilaterale del contratto in qualunque momento.
La volontà di avvalersi di tale facoltà sarà comunicata all’Appaltatore con preavviso scritto non inferiore a 20 gg.
In caso di risoluzione o recesso, all’Appaltatore spetterà esclusivamente il compenso relativo ai lavori eseguiti regolarmente.
Nel caso in cui siano in corso dei lavori, gli stessi saranno portati al loro naturale compimento e corrisposti secondo le condizioni contrattuali.
Art.16) CONTABILITA’ DELLE PRESTAZIONI - DIRITTO DI CHIAMATA - PAGAMENTI
Per l'accertamento degli interventi in appalto saranno redatti i seguenti documenti contabili:
a) giornale delle prestazioni
b) libretto delle misure
c) liste settimanali per la contabilizzazione delle prestazioni in economia;
d) il registro di contabilità;
e) gli stati d'avanzamento
f) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
g) il conto finale e la relativa relazione.
E’ previsto inoltre il riconoscimento di un diritto fisso di chiamata pari a € 80,00 (al lordo del ribasso d’asta) per richieste di interventi urgenti esclusivamente in orario festivo o notturno: si considerano notturni gli interventi eseguiti dalle ore 22.00 p.m. alle ore 6.00 a.m. .
Il diritto di chiamata non verrà riconosciuto nel caso in cui si incorra nell’applicazione di penali per interventi urgenti così come disciplinate dall’Art.10.
Per gli interventi eseguiti, è previsto il pagamento con cadenza trimestrale sulla base degli importi contabilizzati relativi agli interventi eseguiti e per i quali sia stato redatto positivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni (qualora previsto) ai sensi di quanto indicato dall’Art.11.
Per led prestazioni aggiuntive di cui all’Art.2, oggetto di specifico affidamento sulla base di apposite perizie, il pagamento sarà eseguito in unica soluzione al termine dell'esecuzione e dietro emissione di regolare certificato di pagamento.
Agli importi risultanti dalle suddette perizie, sarà applicato lo stesso ribasso praticato in sede di gara.
Per il servizio di reperibilità di cui all’Art.11 sarà riconosciuto un compenso fisso di € 150,00 mensili oltre I.V.A. (a cui sarà applicato lo stesso ribasso praticato in sede di gara) da corrispondere con cadenza trimestrale unitamente agli importi contabilizzati relativi agli interventi di manutenzione ordinaria.
A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.°
40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Al termine del servizio (in data 31.12.2023 o prima a seguito dell'esaurimento dell'importo contrattuale), il DEC provvederà alla redazione del conto finale (relazione sull'andamento del servizio e stato finale) entro gg. 45 (quarantacinque) dalla data dell'ultimazione delle prestazioni, accertata con apposito verbale.Tale conto finale sarà trasmesso al R.U.P. se diverso dal DEC.
Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni.
Il conto finale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge , nulla ostando, è pagata entro gg. 90 (novanta) dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 e s.m.i. .
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità dell’articolo 103 comma 6, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. .
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione delle prestazioni riconosciuta e accettata.
L’Appaltatore e il DEC devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art.17) REVISIONE PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
E’ normalmente esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Ai sensi dell’articolo 106 comma 1 a del D. Lgs. 50/16 in deroga a quanto previsto dal punto precedente, le variazioni di prezzo in aumento o diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di riferimento, solo per l’eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi gg. 60 (sessanta), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.
La compensazione dei prezzi deve essere richiesta dall’Appaltatore con apposita istanza.
Art.18) CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto;
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell’art.lo 106 del D.lgs.50/2016 e della legge 2172/1991 n.52.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Art.19) ANTICIPAZIONE - CAUZIONE PROVVISORIA
Sulla base di quanto previsto dall'Art.1 comma 4 della L.120/2020 non viene richiesta la cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è richiesta invece una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n.° 123/2004 e s.m.i., in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con
atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale
ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Ai sensi degli articoli 84 e 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia fideiussoria definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.p.r. n.° 207/2010 e s.m.i. .
In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II.
In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.p.r. n.° 207/2010 e s.m.i. .
Art.20) OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA
A norma dell’art.lo 103 comma 7 del d.Lgs.50/2016 e smi l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna delle prestazioni anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei servizi ( Contractors All Risks ) non inferiore all’importo contrattuale.
L’importo della somma da assicurare è pari all’importo contrattuale.
Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni il cui massimale è pari a 1.500.000.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data del certificato di fine contratto.
Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con D.M. dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Art.21) PREZZI APPLICABILI AI NUOVI SERVIZI E NUOVI PREZZI
Tutte le prestazioni eseguite sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui agli elenchi di riferimento (prezzario Assoverde 2019/2021 e Regione Liguria edizione 2021).
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per particolari lavorazioni, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
I nuovi prezzi delle prestazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dai prezzari di riferimento;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il DEC e l’esecutore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Art.22) ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando il comune di Finale Ligure da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
I servizi che sono oggetto dell’appalto dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché di tutela della salute e dell’ambiente. L’appaltatore rimane pertanto unico responsabile della conformità del servizio alle norme di legge. L’appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza alle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene sul lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.
Tutto il personale dovrà essere formato e informato in materia di salute e sicurezza ed in particolare dovrà essere informato dei rischi relativi a tutte le attività da espletare. Nell’esecuzione del servizio appaltato l’Appaltatore curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano
scaricate nella rete fognaria o in acque superficiali e che ogni rifiuto derivante dall’attività di potatura e abbattimento delle palme, venga asportato e smaltito nel rispetto delle norme in materia.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare mediante la diretta conoscenza soprattutto delle condizioni di viabilità e di accesso i rischi connessi alla sicurezza nelle aree interessate al servizio stesso onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.
E’ responsabilità dell’Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione e controllo siano addestrati e informati sui temi della sicurezza e salute dei lavoratori e dell’xxxxxxxx.Xx personale utilizzato dovrà avere la padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso e dovrà soddisfare i requisiti di idoneità lavorativa specifica del settore.
L’appaltatore dovrà dotare il proprio personale oltre che dei dispositivi di protezione individuale DPI,necessari per l’esecuzione del servizio di cui al contratto,anche di quelli che potranno essere prescritti dalla Stazione Appaltante in relazione a specifiche condizioni di rischio; di tale ulteriore obbligo verrà se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta.
L’appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. E’fatto d’obbligo ai dipendenti di indossare un capo di vestiario o altro segno che identifichi l’Appaltatore.
La stazione appaltante si riserva di pretendere l’allontanamento del personale dell’Appaltatore incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure,regolamenti, ordinanze comunali.
L’appaltatore dovrà organizzare il servizio coinvolgendo le proprie maestranze nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel piano e nei documenti di valutazione dei rischi, nonché previste da norme di legge, tra le quali:
- è assolutamente vietato eseguire indebitamente interventi che esulino dalla propria competenza;
- durante l’esecuzione dei servizi dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione ;
– è assolutamente vietato consumare alcolici o fare uso di sostanze stupefacenti durante il lavoro;
Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che l’appaltatore intenderà usare nell’esecuzione degli interventi di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte di Enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.
Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione dei servizi oggetti del presente capitolato saranno custoditi a cura dell’Appaltatore e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell’appaltatore di situazioni di pericolo, quest’ultimo , oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regola no la materia, dovrà senza indugio informare la stazione appaltante per metterla eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.
Ai fini della sicurezza tutte le macchine operatrici dovranno essere conformi al DPR 459/96 (direttiva macchine) e ss.mm.ii. e riportare dichiarazioni di conformità e marcatura CE.
In funzione delle attività assunte con l'affidamento dell'appalto in oggetto, l'impresa appaltatrice dovrà procedere all'eventuale aggiornamento del proprio DVR.
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) Documento di valutazione dei rischi di cui all'Art.17 comma 1 lettera a) del Dlgs.50/16
Entro gli stessi termini (15 gg) l’appaltatore deve trasmettere il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i. ;
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i.;
All’impresa esecutrice, per ogni singolo intervento programmato (ad esclusione di interventi urgenti che richiedono un’esecuzione immediata), potrà essere richiesta – ad insindacabile giudizio della direzione esecuzione del contratto eventuali proposte integrative al DUVRI allegato al singolo O.D.I. qualora se ne presenti la necessità.
Dette proposte dovranno essere consegnate alla DEC prima dell’inizio delle prestazioni ordinate entro i termini che saranno indicati nell’apposito O.D.I.
I suddetti adempimenti devono essere assolti:
a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 e s.m.i. è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora l’Appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto 81/2008 e s.m.i. è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di sicurezza, anche nel corso dell'attività ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art.23) NORME DI SICUREZZA GENERALI E DI SICUREZZA NEL CANTIERE temporaneo e/o mobile
Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i. e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n.° 81 del 2008 e s.m.i e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle prestazioni affidate;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore garantisce che le attività, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Art.24) OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. °81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio delle attività e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei servizi.
Il piano sostitutivo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Art.25) SUBAPPALTO
Sulla base di quanto disposto dall'Art.105 del Dlgs.50/16 l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo xxxxxxxxxxxx.Xx rinvia allo stesso Art.105 per le disposizioni di dettaglio.
Art.26) RISERVE- CONTESTAZIONI - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il DEC, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il DEC
omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro entro i termini fissati, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DEC può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei servizi, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.
Rispondono a tale disposizione (atto idoneo a ricevere le riserve), ad esempio, il verbale di avvio dell'esecuzione, i verbali di sospensione e ripresa, gli ordini di servizio, il libretto delle misure, l’atto di sottomissione, il verbale di concordamento prezzi, ed ogni altro atto per il quale sia prevista la sottoscrizione da parte dell’impresa.
Qualora gli atti contabili (es. registro di contabilità) non fossero nella disponibilità dell’appaltatore, dovendo salvaguardare il principio della tempestività delle riserve, le stesse dovranno essere iscritte nel libretto delle misure, o in modo irrituale, anche mediante l’invio di una lettera di diffida (tramite pec). La mancata iscrizione secondo le modalità individuate potrà essere ritenuta causa di decadenza ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art.27) CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, e in particolare:
a) nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di settore
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto.
Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo
In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della Legge 9 agosto 2008, n.° 133 e s.m.i., possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i. .
La violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore.
Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la
sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.° 124.
Art.28) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di subappaltatori. Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza.
La ditta dovrà dimostrare che il proprio personale ha frequentato specifico corso di formazione in materia di sicurezza, salute e tutela del lavoro e di aver provveduto a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Sarà altresì suo obbligo il rispetto delle normative antinfortunistiche e sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.
L’appaltatore è obbligato prima dell'avvio del contratto a presentare la prova di avere, in relazione alle vigenti disposizioni legislative, assicurato i propri operai e dipendenti contro gli infortuni sul lavoro.
Sono a carico della ditta stessa le pratiche e le spese per tale assicurazione, nonché l'obbligo delle relative notifiche in caso di infortunio. Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali infortuni o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza degli interventi, da ogni responsabilità.
L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio delle prestazioni quindi periodicamente a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura , l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
▪ Gli interventi dovranno essere programmati con l’ufficio Ambiente Verde Pubblico e prima di ogni intervento deve essere inviata comunicazione al competente Comando di Polizia Municipale al fine di valutare congiuntamente la cantierabilità dell’area oggetto di intervento e per richiedere apposita autorizzazione al transito dei mezzi.
Art.29) CUSTODIA DEL CANTIERE - CARTELLO DI CANTIERE
Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
A tal proposito l’appaltatore assumerà la qualifica di produttore per tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione delle attività previste/eseguite assumendo tutti i conseguenti obblighi derivanti dalla normativa di settore.
E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante eventuali periodi di sospensione .
L’Appaltatore deve predisporre ed esporre presso il sito d'intervento apposito cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 80 di base e cm. 50 di altezza, secondo il seguente schema tipo.
COMUNE DI FINALE LIGURE Provincia di Savona OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA/PRONTO INTERVENTO VERDE PUBBLICO ANNUALITA’ 2021 – 2022 - 2023. COMMITTENTE: Comune di Finale Ligure – Ufficio Tecnico – Area 4 – LL.PP/Viabilità P.Illuminazione Manutenzione VERDE PUBBLICO IMPORTO CONTRATTO: € …….. , oltre Iva 22%, al netto del ribasso del % FINANZIAMENTO: Fondi propri comunali PROGETTISTA : Xxxx.xx Xxxx Xxxxxx– Ufficio Tecnico – Area 4 – LL.PP/Viabilità P.Illuminazione Manutenzione Verde pubblico |
DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO : Xxxx.xx Xxxxxx Xxxx -Ufficio Tecnico – Area 4 – LL.PP/Viabilità P.Illuminazione Manutenzione Verde pubblico |
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Xxxx.xx Xxxxxx Xxxx -Ufficio Tecnico – Area 4 – LL.PP/Viabilità P.Illuminazione Manutenzione Verde pubblico IMPRESA ESECUTRICE: ……………………. DIRETTORE TECNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE: --------------------------------------------- RESPONSABILE DI CANTIERE:------------------------------------------------------------ DATA INIZIO LAVORI: ............. DURATA APPALTO : Annualità 2021-2022-2023 IMPRESE SUBAPPALTATRICI: AGGIORNAMENTO DATI E COMUNICAZIONI : ………………………….. |
Art.30) TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30;
2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento;
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
4.Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG;
5.Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della Legge n.° 136/2010 e s.m.i.,:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n.° 136/2010 e s.m.i.;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato Speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art.31) SPESE CONTRATTUALI, IMPORTE , TASSE
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
• eventuali spese contrattuali;
• le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni e la messa in funzione degli impianti.
• Le tasse e gli altri oneri dovuti a Enti Territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica etc) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto IVA, che è regolata dalla Legge.
Stante il combinato disposto dell’art.32 comma 10 e comma 14 si procederà all’avvio dell’esecuzione del contratto non essendo applicabile il termine dilatorio ed essendo l’affidamento rientrante nel caso di cui all’art.lo 36 comma 2b.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PRESCRIZIONI TECNICHE
Premessa
Gli interventi saranno determinati con metodi geometrici, matematici o a peso, in relazione a quanto previsto negli elenchi prezzi di riferimento Assoverde 2019/2021 e Prezziario Regione Liguria edizione 2021.
Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procede nell’esecuzione delle prestazioni e eventuali forniture.
L’Impresa è tenuta ad eseguire gli interventi a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della tecnica e a fornire materiali rispondenti a standard o norme di unificazione ove esistenti.
Tutte le opere e tutte le forniture che, a giudizio della D.L., non siano state eseguite a perfetta regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell’Impresa che dovrà inoltre rispondere dei danni provocati dal ritardo nella consegna delle prestazioni e della non corretta esecuzione delle stesse.
Relativamente all’inclusione nei prezzi in elenco dell’aliquota relativa alle spese generali e utili dell’impresa si fa riferimento alle indicazioni dei prezzari di riferimento.
Salvo diversa specificazione nelle singole voci di capitolato, i prezzi si intendono sempre comprensivi di degli oneri e delle prestazioni seguenti:
• per la mano d'opera qualsiasi spesa per il trasporto e l'alloggiamento dei propri dipendenti, l'eventuale illuminazione dei posti di lavoro, la fornitura di utensili e attrezzi e quanto altro occorra;
• per i noleggi ogni spesa per l'acquisto di lubrificanti, energia elettrica, pezzi di ricambio ecc., oltre all'assistenza dei meccanici ed alle prestazioni dei conducenti, in modo da dare macchinari e mezzi d'opera pronti per l'uso a piè di lavoro;
• per i materiali ogni spesa per forniture, trasporto, noli, perdite, sprechi, ed ogni altro onere necessario per averli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
• per i prestazioni misura ogni spesa riguardante i mezzi d'opera, le assicurazioni, le spese generali, gli imprevisti, i pedaggi, le spese provvisionali e quanto occorre per dare l'attività compiuta a regola d'arte rispettando in ogni caso quanto specificato nel presente Capitolato.
Norme per l'esecuzione degli interventi Generalità
L’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto altro prescritto nei documenti di progetto.
Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell’appalto, nonché quelle di cui al X.Xxx.81/08 e s.m.i. per le parti di competenza.
L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
Ordine da tenersi nell’avanzamento dei servizi
L’Impresa ha la facoltà di sviluppare i servizi nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
Tuttavia, l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati interventi entro un ragionevole termine, anche in difformità rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l’Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.
L’Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei servizi, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.
Il Disposizioni particolari
Pulizia del cantiere
Mano a mano che procedono i lavori, tutti i materiali di risulta e gli utensili inutilizzati dovranno essere quotidianamente rimossi per mantenere in ordine il luogo in cui si opera.
Al termine dell'attività l’Impresa dovrà eseguire oltre ad un’accurata pulizia finale delle opere interessate dagli interventi e del terreno sottostante, anche al riordino e pulizia delle aree interessate dall’impianto cantiere e dello stoccaggio materiali.
La pulizia delle opere ed il ripristino delle aree di cantiere e stoccaggio, eseguiti a cura e spese dell’Impresa, comporterà il riassetto sia delle zone che delle opere preesistenti, nonché il trasporto a pubblica discarica autorizzata dei materiali di risulta.
Al termine, l’impresa appaltatrice dovrà provvedere al ripristino e pulizia dei luoghi interessati dal cantiere
Interventi diversi non specificati nei precedenti articoli e/o previsti
Tutti gli altri interventi diversi, previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si rendessero necessari saranno parimenti eseguiti a perfetta regola d'arte con la fornitura dei materiali migliori in commercio e osservando tutte le cautele che verranno prescritte.
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore o da terzi.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
Segnalamento temporaneo
Gruppo di segnaletica verticale per segnalamento temporaneo
Si intende la realizzazione di gruppi di segnaletica verticale per segnalamento temporaneo delle modifiche alla viabilità, necessarie per garantire il transito in sicurezza sulle pubbliche vie durante la presenza del cantiere.
I gruppi saranno realizzati come da schemi grafici indicati nelle tavole di progetto od all'interno del PSC.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa dei cartelli stradali, dei necessari supporti, delle lanterne, il mantenimento in efficienza durante il cantiere ed i necessari riposizionamenti durante l'esecuzione delle lavorazioni.
Il gruppo segnaletico si intende posto in opera lungo entrambi i sensi di marcia.
La valutazione sarà eseguita cadauno (cad) per ogni gruppo segnaletico effettivamente messo in servizio.
Delimitazioni
Delimitazione di zone di cantiere o di percorso
Si intendono le delimitazioni di zone di cantiere o di percorso, da realizzarsi secondo le tipologie e le modalità di cui alle voci di elenco od ai disegni di progetto o di PSC.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari, l'esercizio e la manutenzione atta a garantire la perfetta efficienza delle delimitazioni, i necessari riposizionamenti in ambito cantiere. Per delimitazioni di confine quali le recinzioni in rete plastica, il prezzo compensa la presenza dei necessari cancelli da porre in opera in corrispondenza degli accessi di cantiere, sia carrabili che pedonali. La valutazione sarà eseguita a metro lineare (ml) di delimitazione effettivamente realizzata.
- Milano, secondo lo sviluppo risultante dai disegni esecutivi di progetto.
Interventi notturni
Nessuna maggiorazione e/o compensi accessori eccedenti quelli previsti in progetto sarà riconosciuta all’impresa appaltatrice per l’esecuzione di interventi notturni.