DIRIGENTI PMI
DIRIGENTI PMI
Aprile 2017
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
16 novembre 2016 | 1° gennaio 2017 | 31 dicembre 2019 | |
Parti stipulanti | Confapi e Federmanager | ||
CCNL | 31 gennaio 2014 | 1° gennaio 2014 | 31 dicembre 2016 |
Parti stipulanti | Confapi e Federmanager | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica ai dirigenti e ai quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi. | ||
Accordi e protocolli aggiuntivi | Accordo 25 marzo 2013 | in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca per i quadri superiori |
DATI RETRIBUTIVI | |
Minimi contrattuali | Dirigenti: - minimo base mensile: euro 5.232 a decorrere dal 1° gennaio 2013; - dirigenti fino a 43 anni di età, neoassunti o promossi a tale qualifica nel corso della vigenza contrattuale: il minimo mensile è di euro 4.300 e viene applicato per un periodo di tre anni dalla data di assunzione o promozione. Al termine del predetto periodo si applica il minimo ordinario; - aumenti sulle retribuzioni mensili di fatto: con decorrenza 1° gennaio 2013 compete sulla retribuzione di fatto un aumento pari a 200 euro; - importi per ex elemento di maggiorazione: - ai dirigenti assunti o nominati dal 26.10.1989, spetta un importo in cifra fissa pari a 226,21 euro/mese; - ai dirigenti assunti o nominati in precedenza, è riconosciuto in cifra un importo corrispondente al 12% degli elementi della retribuzione mensile di fatto percepiti prima del 26.10.1989 e considerati utili per il computo del tfr. Quadri superiori: - minimo base mensile: euro 3.462 a decorrere dal 1° gennaio 2013; - assorbimenti: dal 1° gennaio 2012 i miglioramenti economici ricorrenti sulle retribuzioni mensili, attribuiti aziendalmente dopo la data predetta sono assorbibili o conguagliabili fino a concorrenza con gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale. |
Mensilità aggiuntive | Valgono, in quanto compatibili con la figura del dirigente o del quadro superiore, le norme contrattuali collettive in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall’azienda cui il lavoratore appartiene. |
Compensi legati ad obiettivi | Azienda e dipendente pattuiscono un compenso variabile, collegato al raggiungimento di obiettivi aziendali concordati. La periodicità di erogazione non può essere superiore a 12 mesi. In assenza di pattuizioni viene attribuita un’indennità sostitutiva, costituita: - per i dirigenti, al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio e con effetto dal primo giorno del mese successivo, da un aumento retributivo mensile di euro 129,11. L’importo mensile indicato è elevato a euro 200 a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e a euro 300 a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Gli aumenti retributivi non possono essere superiori a 10 (compresi gli aumenti periodici di anzianità già maturati); - per i quadri superiori, al compimento di ciascun anno di anzianità di servizio e con effetto dal primo giorno del mese successivo, da un aumento retributivo mensile di euro 100,00 per un massimo di 5 aumenti. |
Parametri retributivi | Divisori contrattuali: valgono, in quanto compatibili con la figura del dirigente o del quadro superiore, le norme contrattuali collettive in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall’azienda cui il lavoratore appartiene. Anzianità di servizio. Agli effetti contrattuali l’anzianità del dirigente o del quadro superiore comprende tutto il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell’azienda anche con altre qualifiche. Per il calcolo dell’anzianità le frazioni di anno si computano per dodicesimi considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Qualifica | La qualifica di dirigente è attribuita ai prestatori di lavoro subordinato che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa. La qualifica di quadro superiore è attribuita ai prestatori di lavoro subordinato che: - ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da autonomia di iniziativa e di decisione nei limiti delle direttive generali del proprio settore della cui organizzazione sono responsabili; - sono dotati di elevate competenze e capacità tecnico-professionali, acquisite a seguito di specifici corsi o di una significativa esperienza professionale. |
Periodo di prova | E’ ammesso limitatamente ai dirigenti e ai quadri superiori di nuova assunzione, per una durata non superiore a sei mesi. |
ORARIO DI LAVORO | |
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: valgono, in quanto compatibili con la figura del dirigente o del quadro superiore, le norme contrattuali collettive in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall’azienda cui il lavoratore appartiene. |
Ferie | Maturazione: - Dirigenti 35 giorni per ogni anno di servizio (dal calcolo sono escluse le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali). Resta salvo per il dirigente il diritto di beneficiare dell’eventuale maggior periodo di ferie maturato in azienda come impiegato. – Quadri superiori 32 giorni per ogni anno di servizio (dal calcolo sono esclusi i sabati, le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali). – Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia | Dirigenti. In caso di malattia il periodo di conservazione del posto è pari a 12 mesi durante i quali viene erogata l’intera retribuzione. Superato questo limite viene concesso, a richiesta, un periodo di aspettativa fino a 6 mesi durante il quale non compete retribuzione ma decorre l’anzianità agli effetti del preavviso. Quadri superiori. In caso di malattia il periodo di conservazione del posto è pari: - fino a 6 anni di anzianità, a 8 mesi; - oltre 6 anni, a 12 mesi. Concorrono al raggiungimento del limite le malattie intervenute nell’arco di 36 mesi (1.095 giorni). Durante il periodo di comporto viene erogata l’intera retribuzione. Superato il limite di conservazione del posto viene concesso, a richiesta, un periodo di aspettativa fino a 6 mesi durante il quale non compete retribuzione ma decorre l’anzianità agli effetti del preavviso. |
Maternità | Durante il congedo di maternità l’azienda integra l’indennità a carico Inps fino a raggiungere l’intera retribuzione mensile. |
Infortunio sul lavoro | Il periodo di conservazione del posto spetta fino alla guarigione clinica; il trattamento economico, costituito dall’integrazione dell’indennità Inail fino a raggiungere l’intera retribuzione, viene erogato per un massimo di 30 mesi per i dirigenti e di 20 mesi per i quadri superiori. |
Congedo matrimoniale | Valgono, in quanto compatibili con la figura del dirigente o del quadro superiore, le norme contrattuali collettive in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall’azienda cui il lavoratore appartiene. |
Servizio militare | Valgono, in quanto compatibili con la figura del dirigente o del quadro superiore, le norme contrattuali collettive in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall’azienda cui il lavoratore appartiene. |
Aspettativa | Al dirigente o al quadro superiore che ne faccia richiesta per giustificati motivi può essere concesso un periodo di aspettativa durante il quale non è dovuta retribuzione, ma decorre l’anzianità agli effetti del preavviso. |
Trasferta | Salvo diverse intese aziendali o individuali di miglior favore, al lavoratore inviato in trasferta per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, un importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non documentabili. L’importo è fissato in 85 euro per i dirigenti e 50 euro per i quadri superiori, per ogni giorno di trasferta. Per trasferte di durata superiore a due settimane o missioni all’estero valgono gli accordi diretti tra le parti con riconoscimento, in ogni caso, dell’importo aggiuntivo di cui sopra. Il rimborso spese non documentabili non fa parte della retribuzione ad alcun effetto contrattuale, ivi compreso il tfr. |
Trasferimento | Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese incontrate per sé e famiglia per effetto del trasferimento ed all’eventuale maggior spesa per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine e per un periodo non inferiore a due anni, è dovuta un’indennità commisurata: - a tre mensilità e mezza di retribuzione per il lavoratore con carichi di famiglia; - a due mensilità e mezza per il lavoratore senza carichi di famiglia. Gli importi in questione non sono computabili ai fini del tfr. In caso di licenziamento (non per giusta causa) o di morte entro cinque anni dal trasferimento, l’azienda rimborsa le spese di rientro del lavoratore e/o della sua famiglia alla sede originaria. |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Apprendistato di alta formazione e ricerca | Quadri superiori. La retribuzione è determinata nelle seguenti percentuali, riferite al minimo dei quadri superiori: - primi 12 mesi, 40%; - dal 13° al 24° mese, 60%; - dal 25° mese, 75%. La durata del contratto di apprendistato è stabilita dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative. In assenza di regolamentazione regionale l’attivazione dell’apprendistato è rimessa alle convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici professionali, le istituzioni formative o di ricerca. |
Lavoro a tempo determinato | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Lavoro a tempo parziale | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | I sindacati territoriali dei dirigenti possono istituire rappresentanze sindacali nelle aziende. |
WELFARE CONTRATTUALE | ||||||
Previdenza complementare | Dirigenti. Contribuzione al fondo Previndapi, nei limiti del massimale contributivo di 150.000 euro/anno: - a carico azienda: 4%; - a carico dirigente: 4%. Dal 1° gennaio 2017 il contributo a carico azienda viene elevato al 4,50%. Per i dirigenti con prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 è previsto inoltre il versamento dell’intero accantonamento annuale per il tfr (negli altri casi il versamento riguarda una quota del tfr accantonato). Minimale contributivo: il contributo annuo aziendale non può essere inferiore a 4.800 euro. Quadri superiori. Contribuzione al fondo Previndapi, nei limiti del massimale contributivo di 90.000 euro/anno: - a carico azienda: 3%; - a carico dirigente: 3%. Dal 1° gennaio 2017 il contributo a carico azienda viene elevato al 3,50%. Per i dirigenti con prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 è previsto inoltre il versamento dell’intero accantonamento annuale per il tfr (negli altri casi il versamento riguarda una quota del tfr accantonato). | |||||
Assistenza integrativa | Contribuzione al Fasi per l’assistenza sanitaria (importi in vigore dal 1.1.2015): - a carico azienda, per ciascun dirigente iscritto al fondo 468 euro/trimestre; per ciascun dirigente in servizio (anche se non iscritto) 318 euro/trimestre; - a carico dirigente, 240 euro/trimestre. Presso il Fasdapi è costituita una gestione di sostegno del reddito dei dirigenti e quadri superiori disoccupati, finanziata con contributi a carico delle aziende e dei lavoratori. | |||||
Coperture assicurative | Il Fasdapi copre mediante strumenti assicurativi i rischi di invalidità permanente con riduzione superiore a 2/3 della capacità lavorativa specifica o di morte. Se l’evento è determinato da infortunio, l’indennità è pari a: - 6 annualità di retribuzione per l’invalidità permanente; - 5 annualità di retribuzione in caso di morte. Se l’evento è determinato da cause diverse, l’indennità è pari a: - 150.000 euro per il dirigente senza figli a carico né coniuge (90.000 euro per il quadro superiore); - 220.000 euro per il dirigente con figli a carico e/o con il coniuge (130.000 euro per il quadro superiore). Contributi annuali: | |||||
Qualifica/Età | c/impresa | c/dirigente | totale | |||
Dirigenti | ||||||
fino a 50 anni | 1.160,00 | 150,00 | 1.310,00 | |||
da 51 a 55 anni | 1.280,00 | 150,00 | 1.430,00 | |||
da 56 a 60 anni | 1.640,00 | 150,00 | 1.790,00 |
WELFARE CONTRATTUALE | ||||||
Qualifica/Età | c/impresa | c/dirigente | totale | |||
da 61 a 75 anni | 1.830,00 | 150,00 | 1.980,00 | |||
Quadri superiori | ||||||
fino a 50 anni | 690,00 | 100,00 | 790,00 | |||
da 51 a 55 anni | 790,00 | 100,00 | 890,00 | |||
da 56 a 60 anni | 990,00 | 100,00 | 1.090,00 | |||
da 61 a 75 anni | 1.190,00 | 100,00 | 1.290,00 | |||
Contributi contrattuali | Fondazione IDI. Struttura paritetica per la formazione e l’aggiornamento del personale direttivo, finanziata con un contributo da ripartire in parti eguali tra l’azienda e il lavoratore. Misura del contributo (importi in vigore da 1.1.2014): - dirigenti 300 euro/anno; - quadri superiori 200 euro/anno. |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Preavviso | Dirigenti: - In caso di licenziamento la durata del preavviso è di 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni (il preavviso è di 4 mesi per i dirigenti promossi o assunti a tempo indeterminato ai sensi dell’allegato all’art. 19 del c.c.n.l. e licenziati nei primi 30 mesi); di 8 mesi per anzianità da 4 a 6 anni; di 10 mesi per anzianità da 7 a 10 anni; di 12 mesi per anzianità superiori. - In caso di dimissioni la durata del preavviso è pari ad un terzo dei periodi indicati. Computo delle frazioni di anno: ai fini del preavviso non si computa la frazione inferiore a sei mesi e si computa come anno intero la frazione uguale o superiore al semestre. Quadri superiori: - In caso di licenziamento la durata del preavviso è di 4 mesi per anzianità di servizio fino a 5 anni; per anzianità superiori la durata del preavviso è di 8 mesi. - In caso di dimissioni la durata del preavviso è pari alla metà dei periodi indicati. Dimissioni in casi particolari. Le dimissioni rassegnate per i motivi di seguito indicati sono soggette a disciplina specifica che comporta il riconoscimento di un trattamento aggiuntivo all’ordinaria indennità sostitutiva del preavviso. In queste ipotesi, per i dirigenti: - la durata del preavviso è di 15 giorni; - il trattamento aggiuntivo non ha effetto sulla determinazione dell’anzianità né sul computo del tfr. Trasferimento di proprietà dell’azienda: entro 180 giorni dalla data legale dell’avvenuto cambiamento, il lavoratore può recedere senza obbligo di preavviso e con riconoscimento di un trattamento aggiuntivo pari, per i dirigenti a 1/3 dell’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, per i quadri superiori a 1/2 dell’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento. Mancata accettazione del trasferimento: il recesso dal rapporto, entro 60 giorni dalla comunicazione, comporta il riconoscimento: - di un trattamento aggiuntivo pari all’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento; - di un’indennità supplementare pari per i dirigenti ad 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato, per i quadri superiori a 1/2 del corrispettivo del preavviso individuale maturato. Rinvio a giudizio: il dirigente o il quadro superiore che risolva il rapporto a causa di rinvio a giudizio per fatti direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuite ha diritto, purché abbia a suo tempo comunicato al datore di lavoro la notifica dell’avviso di reato, al riconoscimento: - di un trattamento pari all’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento; - di un’indennità supplementare pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato. Questo trattamento non si applica nel caso di dolo del lavoratore, accertato con sentenza passata in giudicato (per le tutele previste in caso di colpa grave il c.c.n.l. rinvia all’accordo 4.5.2010). Mutamento di posizione: il dirigente o il quadro superiore che, entro 60 giorni dal mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolve il rapporto ha diritto ad un trattamento pari all’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, oltre al tfr. |
Trattamento di fine rapporto | Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge ed include espressamente nella base di computo del tfr, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale. Concorrono al computo anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al lavoratore nella misura convenzionalmente concordata, le partecipazioni agli utili, le gratifiche non consuetudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del favorevole andamento aziendale. |