CITTA’ DI BOJANO
CITTA’ DI BOJANO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato disciplina il servizio triennale di ricovero e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio comunale di Bojano.
Le prestazioni oggetto del presente affidamento sono:
prelievo dei cani c/o la struttura di prima accoglienza degli animali;
trasporto degli animali c/o la struttura di ricovero, nel pieno rispetto della salute e della dignità;
custodia,mantenimento quotidiano e rieducazione dei cani ricoverati, in attesa dell’affidamento;
gestione sanitaria e veterinaria degli animali ospitati, con somministrazione di eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia della loro salute;
eventuale trasporto degli animali presso strutture veterinarie;
pulizia e igienizzazione dei luoghi di lavoro e di ricovero;
gestione trasporto e smaltimento delle carcasse degli animali deceduti;
istituzione di numero verde per informazioni e segnalazioni;
campagna di sensibilizzazione finalizzata alle adozioni degli animali.
Prima del trasporto dal canile alla struttura di ricovero, la ditta, in accordo con le associazioni di tutela e benessere dei cani presenti sul territorio, dovrà vagliare ogni possibilità di adozione degli animali.
La struttura di ricovero, dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni nazionali e regionali contemplate dalle leggi e dovrà essere in grado di garantire il totale benessere degli animali.
ARTICOLO 2 DURATA DEL SERVIZIO
L’affidamento del presente servizio avrà una durata pari ad anni 3 (tre consecutivi), fatto salvo eventuali proroghe consentite dalla legge.
ARTICOLO 3 – PAGAMENTI
L’importo giornaliero posto a base d’asta è da intendersi per animale/giorno ed è comprensivo di ogni onere, spesa e contributo per le attività elencate nel precedente art.1. Null’altro potrà essere preteso dall’aggiudicatario.
La liquidazione del canone, sarà disposta con cadenza mensile, calcolata moltiplicando il nuero delle effettive presenze per l’importo giornaliero offerto in sede di gara da parte dell’aggiudicatario, previa trasmissione di specifica relazione mensile contenente la documentazione relativa al resoconto del mese di riferimento e riguardante i movimenti in entrata e uscita degli animali.
La relazione mensile dovrà contenere:
- numero degli animali presenti nella struttura, riportando nell’elenco in formato digitale il numero di microchip, il nome assegnato, il numero di box, la data di ingresso;
- numero di ingressi nel corso del mese;
- numero di adozioni effettuate nel mese;
- numero di decessi, con relativo certificato;
- l’elenco dei cani ospitati presso la struttura con il numero di microchip;
- la data di entrata;
- la data di uscita ed i giorni di presenza.
ARTICOLO 4 – RESPONSABILE DEL CANILE E RESPONSABILE SANITARIO
Prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire le generalità del responsabile del canile e del responsabile sanitario.
Il responsabile del canile - rifugio, si rapporta operativamente con la ASL di competenza e con l’ufficio di Polizia Municipale della stazione appaltante. Egli è il responsabile della custodia dei medicinali e delle attrezzature deve fornire supporto logistico al responsabile sanitario e garantire l’esecuzione delle prestazioni ad esso impartite.
Il responsabile sanitario del canile – rifugio, provveda alla vista degli animali, almeno con cadenza mensile, alla compilazione ed all’aggiornamento delle schede sanitarie, all’organizzazione dei programmi di disinfezione e profilassi antiparassitaria, alla notifica del riscontro di malattie infettive alla competente autorità sanitaria.
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’aggiudicatario, si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni che potessero derivare, durante lo svolgimento del servizio, nei confronti del veterinario, degli addetti, dei volontari e dei cittadini, da aggressioni o morsicature nell’ambito del perimetro della struttura, così come si assume la responsabilità per eventuali danni a terzi per le cause sopra indicate, causate da cani sotto la propria custodia, internamente e/o esternamente alla struttura di pertinenza.
L’aggiudicatario è responsabile verso la stazione appaltante del buon andamento dei servizi assunti, dell’opera e della disciplina dei propri dipendenti. Xxxxxxx all’aggiudicatario ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell’esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti.
Nella conduzione e nella gestione dei servizi affidati, l’aggiudicatario deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone e alle cose, con espresso impegno di provvedere con l’onere di vigilare, affinchè gli impianti, le apparecchiature ed i messi a servizio della struttura di ricovero, siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro e altre norme vigenti.
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di provvedere all’assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi (RCT) e di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto.
L’aggiudicatario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la stazione appaltante e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle persone, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto. Egli risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi alla stessa affidati, e, rimane a suo carico, il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, ivi compresi i danni derivanti da incendio, di attrezzature, arredi, apparecchiature e danni da inquinamento.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione appaltante.
ARTICOLO 6 – VIGILANZA CONTROLLI E VERIFICHE
I servizi previsti dal presente affidamento sono sottoposti a verifica, vigilanza e controllo sull’esecuzione da parte della stazione appaltante, per mezzo del proprio personale di Polizia Urbana.
La vigilanza sull’adeguatezza delle strutture, gestione sanitaria e controllo sull’autorizzazione della struttura, spetta al competente servizio veterinario ASL
Sarà cura dell’aggiudicatario fornire tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti, ivi compresa la relazione mensile di cui al precedente art.3.
ARTICOLO 7 - PENALITA’
Qualora il Comune di Bojano accerti inadempienze da parte della ditta aggiudicataria, si diffiderà quest’ultima, attraverso nota scritta ad adempiere con immediatezza e, in mancanza, si procederà senza indugio all’applicazione delle seguenti penali:
1) € 50,00/die per ogni giorno di ritardo rispetto al mancato prelevamento dei cani entro 24 ore dalla richiesta di intervento inoltrata dal Comune, dal Servizio Veterinario Regionale o da altra Pubblica Amministrazione;
2) € 200,00 per inadempienze inerenti le prestazioni indicate come obbligatorie nel presente capitolato;
Se l’importo delle penali complessivamente pagate raggiungerà un’entità pari al 10% dell’importo contrattuale netto, l’Amministrazione si riserva il diritto di sciogliere il contratto.
ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si intende automaticamente risolto prima del termine previsto, nei seguenti casi:
- non veridicità delle dichiarazioni fornite;
- mancata costituzione delle garanzie;
- mancata ed ingiustificata prestazione del servizio, alla data stabilita nel contratto;
- sospensione, anche parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore;
- cessione parziale o totale del contratto, o presenza di subappalto non autorizzato;
-applicazioni di penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore contrattuale;
- perdite delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento dell’attività;
- altri casi specificatamente contemplati dalle leggi vigenti.
Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, la stazione appaltante notifica all’aggiudicatario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.
ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO
Il subappalto, nelle forme e nei limiti previsti dall’art.105 x.xx. n. 50/2016, è consentito esclusivamente per le attività accessorie con esclusione del servizio di custodia e mantenimento. Le attività che l’offerente intende affidare in subappalto, devono essere espressamente indicate in sede di offerta.
ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE
I casi di controversia, verranno trattati sulla base di quanto stabilito nell’art.204 (ricorsi giurisdizionali) e artt.205 e seguenti del D. Lvo n. 50/2016.
Per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del servizio, non definibile in accordo tra le parti, è competente il Foro di Campobasso.
ARTICOLO 11 – STIPULA DEL CONTRATTO
Le parti contraenti, saranno chiamate a sottoscrivere l’atto con firma digitale, alla presenza dell’ufficiale rogante e dovranno essere dotate della casella di posta elettronica certificata.
La ditta aggiudicataria, dovrà produrre entro 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, la documentazione che verrà eventualmente richiesta , relativamente al possesso dei requisiti previsti e prestare la cauzione definitiva, oltre le spese contrattuali.
ARTICOLO 12 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al contratto (xxxxx, copie, registrazioni, diritti ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.
ARTICOLO 13 – PIANO DELLA SICUREZZA
L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori, oltre ad assumersi l’obbligo dell’osservanza delle norme di sicurezza verso persone terze e della predisposizione a sue spese di tutte le misure ritenute necessarie per la prevenzione e protezione nei loro confronti.
Rientrando l’appalto nell’ambito di applicazione del decreto Legislativo n. 81/2008, l’impresa appaltatrice dovrà fornire contestualmente alla consegna del servizio, copia del proprio documento di valutazione del rischio.
ARTICOLO 14 – PERSONALE IN SERVIZIO
Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’impresa dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Il personale, che dipenderà a tutti gli effetti dall’impresa appaltatrice dovrà essere capace e fisicamente idoneo.
L’impresa appaltatrice sarà obbligatoriamente tenuta a :
- applicare quanto previsto nel CCNL di categoria in vigore;
- riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dal CCNL di categoria in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici.
ARTICOLO 15 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente capitolato sarà affidato attraverso espletamento di procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio del prezzo piu’ basso, ai sensi dell’art.95, comma 4° del Codice dei Contratti. L’importo base giornaliero del servizio, su cui dovrà essere presentato il ribasso, è fissato in euro 2,70/cane al netto dell’IVA. L’importo complessivo del contratto è pari presuntivamente ad euro 141.000,00 al netto dell’IVA. L’affidamento avrà la durata di anni 3, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
ARTICOLO 16 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale si rimanda alle vigenti norme di legge europee, nazionali e regionali, nonché ai regolamenti comunali.