DEFINIZIONI
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI BENI ED ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA REGIONE SARDEGNA
Allegato 1.8 – CAPITOLATO TECNICO LOTTO 8 KASKO PER MISSIONI
DEFINIZIONI
Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con:
Contraente: soggetto che stipula l’assicurazione
Impresa: la Compagnia Assicuratrice
Broker: l’ATI Marsh SpA – Taverna Medicea Srl (mandataria Marsh Spa) cui è demandata la gestione della presente polizza
Assicurato: il soggetto a favore del quale è prestata l’assicurazione
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza: il documento che prova l’assicurazione Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società Rischio: la probabilità che si verifichi il danno
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Scoperto: percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato Franchigia: importo fisso del danno che rimane a carico dell’Assicurato Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1) Dichiarazioni e comunicazioni del contraente
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione resta inteso che l'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alle Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 2) Durata della polizza
L’assicurazione ha durata 36 mesi e ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2008 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2011, senza tacita proroga. Si conviene che le parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ricorrano le condizioni previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella originaria, inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza.
Art.3) Pagamento del premio
Premesso che la Società concede il frazionamento del premio di polizza in due rate semestrali, scadenti rispettivamente il 30/06 e il 31/12 di ogni anno, senza applicazione di alcun sovrappremio, si precisa che a parziale deroga dell’art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).
I premi potranno essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Art. 4) Regolazione Premio
Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente/Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della lettera raccomandata.
Se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Art. 5) Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (fax o simili) indirizzata all’altra parte, anche tramite il Broker al quale l’Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 6) Assicurazione per conto di chi spetta
Il presente contratto è stipulato dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e, pertanto, si applica l'art. 1891 del Codice Civile.
Art. 7) Interpretazione del contratto
In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonchè le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretati sempre in senso più favorevole al Contraente /Assicurato
Art. 8) Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 9)Altre assicurazioni
In caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, varrà il disposto dell’art. 1910 c.c.
Art. 10) Limite territoriale
Le coperture assicurative di cui al presente capitolato valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx nonchè per i paesi previsti dalla carta verde.
Art. 11) Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente
Art. 12) Foro Competente
Per controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente.
Art. 13) Rinvio alle norme di legge
Per quanto non regolato dalla polizza (norme dattiloscritte) valgono le norme di legge.
Art. 14) Clausola Broker
Il Contraente incarica la Marsh S.p.a della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni, in qualità di broker ai sensi dell’art.109 comma 2 lettera b), del D.Lgs. 07/09/2005 n.209.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 15) Enti assicurati
La presente garanzia è limitata ai mezzi di trasporto a motore privati (ovvero non intestati al PRA a nome del contraente) usati, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del contraente da:
- Dirigenti che operano a servizio e nell’interesse della Regione Sardegna.
Sono anche compresi in garanzia:
a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo di trasporto è destinato, purchè ad esso incorporati o validamente fissati;
b) gli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al mezzo di trasporto per gli scopi ai quali lo stesso è adibito).
Art. 16) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
La Società non risarcirà per singolo mezzo di trasporto somma superiore a Euro 40.000,00 a Primo Rischio Assoluto.
Art. 17) Copertura automatica
La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante su tutti gli anzidetti veicoli e, pertanto, il Contraente viene esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative del Contraente che, pertanto faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all'Assicuratore a sua semplice richiesta.
Art. 18) Colpa grave dell'Assicurato
La Società è obbligata per i sinistri provocati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il mezzo di trasporto.
Art. 19) Rinuncia alla rivalsa da parte dell'Assicuratore
L'assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione che gli compete, ai sensi dell'Art. 1916 CC, nei confronti del conducente del mezzo di trasporto.
GARANZIA KASKO
Art. 20) Oggetto della garanzia
L'Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo di trasporto assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata, con rinuncia al diritto di surrogazione che potesse competerle, ai sensi dell'Art. 1916 del c.c. nei confronti del conducente.
La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di quotazione.
Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonchè di manovra a spinta o a mano., purchè effettuate al fine di liberare la sede stradale.
Art. 20.1) Danni parziali
La Società rimborsa solo per le parti cosiddette "non usurabili" senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte. L'ammontare del danno se parziale viene calcolato in base al valore dei pezzi di ricambio, relativi al momento del sinistro con l'avvertenza che: il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del mezzo di trasporto dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell'mezzo di trasporto.
L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro.
Art. 20.2) Esclusioni
La garanzia non opera:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di mezzo di trasporto adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo se al suo fianco, ai sensi di legge, non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- nel caso di mezzo di trasporto con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di mezzo di trasporto guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs n. 85 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada)
- nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- durante la partecipazione dell’automezzo a corse, gare e relative prove;
- per i danni verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato e/o del Contraente;
- per danni determinati da vizi di costruzione
- per danni cagionati da operazioni di carico e scarico
- per danni derivanti dal mancato uso del mezzo di trasporto o dal suo deprezzamento;
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo, comunque -insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività.
GARANZIA RISCHI DIVERSI
Art. 21) Oggetto della garanzia
L'assicuratore, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel presente capitolato, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo di trasporto assicurato a causa:
a. Incendio, esplosione, implosione, scoppio ed azione del fulmine;
b. Furto (totale o parziale) o rapina, consumati o tentati, compreso i danni prodotti al mezzo di trasporto nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, nonchè i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina stessi;
c. Inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere;
d. Eventi atmosferici e naturali, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;
e. Eventi socio-politici
f. Atti vandalici
La garanzia è prestata ”a primo rischio assoluto” fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di quotazione.
Art.21.1) Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività e determinati o agevolati da dolo del conducente, verificatisi durante la partecipazione del mezzo di trasporto a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
A) Bagagli
Nel caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale/parziale del mezzo di trasporto assicurato, l'Assicuratore rimborsa, i danni ai bagagli (e loro contenuto) a bordo del mezzo di trasporto di proprietà dell'assicurato, del conducente o dei trasportati.
La garanzia é prestata fino alla concorrenza di euro 2.580,00 per evento e con il limite di euro 10.000,00 per anno assicurativo.
Sono esclusi, comunque denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.
B) Recupero e traino mezzo di trasporto fuoriuscito dalla sede stradale
Qualora il mezzo di trasporto assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente, l'Assicuratore rimborserà, purchè documentate, le spese per recuperare e trainare il mezzo di trasporto fino alla concorrenza per sinistro di Euro 500,00.
C) Recupero mezzo di trasporto rubato e/o rapinato
Limitatamente alla garanzia furto, il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare l'Assicuratore non appena abbia notizia del recupero del mezzo di trasporto rubato e/o rapinato o di parti di esso.
Il valore di quanto recuperato prima dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.
Se quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, fosse superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'assicurato.
Il Contraente potrà inoltre chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato previa restituzione all'assicuratore dell'indennizzo ricevuto.
D) Immatricolazione di mezzo di trasporto sostitutivo
In caso di furto o rapina senza ritrovamento del mezzo di trasporto assicurato, di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale del mezzo di trasporto stesso, l'Assicuratore rimborsa le spese di immatricolazione
E) Reimmatricolazione del mezzo di trasporto
In caso di furto o rapina della sola targa o suo danneggiamento che la renda inutilizzabile anche conseguente a furto del mezzo di trasporto con successivo ritrovamento l'Assicuratore rimborsa le spese di reimmatricolazione del mezzo di trasporto fino alla concorrenza per sinistro, della somma di Euro 258,00 .
F) Rottura cristalli
La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del mezzo di trasporto assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 800,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
G) Soccorso stradale
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto del mezzo di trasporto danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui agli artt. 20) e 21).
PROCEDURA SINISTRI
Art. 22) Denuncia del sinistro
In deroga a quanto disposto dall’Art. 1913 de Codice Civile, il Contraente in caso di sinistro, deve darne avviso scritto al Broker e/o alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l’Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.
Art. 23) Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all’Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici) con riserva della Società di richiedere in restituzione all’Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida.
Art. 24) Perdita totale - Tabelle indennizzi - clausola arbitrale
Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro.
In caso di perdita totale del mezzo di trasporto la Società rimborserà all’Assicurato:
- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax o Quattroruote, successivamente ai primi 6 mesi.
Mancando l’accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli.
Art. 25) Recesso del contratto dopo ogni denuncia di sinistro
Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere, con preavviso di 120 giorni, dalla presente polizza. Nel caso di recesso intimato dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
La Società è tenuta a documentare, contestualmente alla notifica del recesso “l’avvenuto pagamento dell’indennizzo o il rifiuto del medesimo” restando inteso, in caso contrario, che il recesso è inefficace.
Art. 26) Obblighi della Società nella gestione dei sinistri
La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso
:
- sinistri denunciati
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva)
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato)
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso l’Impresa di data di accadimento del sinistro, data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
Art. 27) Gestione danni in franchigia
La Società si impegna a liquidare l’importo del danno, al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.
Alle scadenze semestrali convenute il Contraente/Assicurato, sulla base delle evidenze della Società, si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo, prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.