UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV
UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione di UniCredit Allianz Vita S.p.A.
FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI INDIVIDUALI ATTUATE MEDIANTE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
(Art. 13 del Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
REGOLAMENTO
INDICE
PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP
Art.1 - Denominazione
Art.2 - Istituzione del PIP, esercizio dell’attività, sede e recapiti Art.3 - Scopo
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO
Art.4 - Regime del PIP
Art.5 - Destinatari
Art.6 - Scelte di investimento Art.7 - Spese
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art.8 - Contribuzione
Art.9 - Determinazione della posizione individuale Art.10 - Prestazioni pensionistiche
Art.11 - Erogazione della rendita
Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art.13 - Anticipazioni
Art.13-bis - Prestazioni accessorie
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
Art. 14 - Separatezza patrimoniale e contabile Art. 15 - Responsabile
Art. 16 - Conflitti di interesse
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 17 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse
Art. 18 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti e dei beneficiari Art. 19 - Comunicazioni e reclami
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 20 - Modifiche del Regolamento
Art. 21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
Art. 22 - Operazioni di fusione Art. 23 - Rinvio
Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile
PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP
Art. 1 - Denominazione
1. “UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione di UniCredit Allianz Vita S.p.A.” (di seguito “PIP”), è una Forma Pensionistica Complementare individuale istituita ai sensi dell’art.13 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).
Art. 2 - Istituzione del PIP, esercizio dell’attività, sede e recapiti
1. Il PIP è stato istituito dalla impresa di assicurazione “UniCredit Allianz Vita S.p.A.” (di seguito “Impresa”), con provvedimento del 21 febbraio 2013 la COVIP ha approvato il Regolamento del PIP.
2. L’Impresa esercita l’attività di gestione del PIP con effetto dalla medesima data.
3. Il PIP è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 5086.
4. L’attività relativa al PIP è svolta in Milano, presso la sede dell’Impresa.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Impresa è xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxxx.xx Art. 3 - Scopo
1. Il PIP ha lo scopo di consentire agli Aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine l’Impresa provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli Aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime del PIP
1. Il PIP è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 - Destinatari
1. L’adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.
2. Ai PIP non possono aderire coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.
Art. 6 - Scelte di investimento
1. Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Xxxx I e di Xxxx XXX, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati dall’art. 41, comma 1, del Decreto lgs. 7 settembre 2005,
n. 209. Per l’individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all’art. 2 del citato decreto.
2. I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nell’art. 9, la posizione individuale dell’Aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
3. La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una Gestione Interna Separata e/o al valore delle quote di un Fondo Interno detenuto dall’Impresa di assicurazione.
4. L’investimento delle risorse della Gestione Interna Separata e del Fondo Interno è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall’art. 6 comma 5-bis, lettera c) del Decreto e dalle Condizioni Generali di Contratto, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli Aderenti.
5. È prevista la possibilità di aderire ad un profilo di investimento caratterizzato da una combinazione dei comparti predefinita dall’Impresa.
6. La politica di investimento relativa alla Gestione Interna Separata e al Fondo Interno, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle Condizioni Generali di Contratto, è descritta nella Nota informativa. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo di investimento caratterizzato da una combinazione dei comparti predefinita dall’Impresa.
7. L’Aderente, all’atto dell’adesione, sceglie la Gestione Interna Separata ovvero una combinazione tra la Gestione Interna Separata e il Fondo Interno ovvero il profilo di investimento caratterizzato da una combinazione dei comparti predefinita dall’Impresa, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’Aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’Aderente.
Art. 7 - Spese
1. Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle Condizioni Generali di Contratto e nella Nota informativa. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle Condizioni Generali di Contratto e nella Nota informativa sono a carico dell’Impresa.
2. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
a) spese relative alla fase di accumulo:
a. 1) direttamente a carico dell’Aderente: costi in percentuale sui versamenti
a. 2) indirettamente a carico dell’Aderente:
• come prelievo sul rendimento della Gestione Interna Separata
• come commissione di gestione, che incide in percentuale sul patrimonio del Fondo Interno
b) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all’art. 11
c) spese e premi relativi alle prestazioni accessorie di cui all’art. 13-bis
In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.
3. Qualora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione Interna Separata e del Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell’Impresa sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell’OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.
4. Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della Gestione Interna Separata e del Fondo Interno possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti e dei beneficiari, gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse, il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione dell’Impresa.
5. Le Condizioni Generali di Contratto non prevedono clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
1. La misura della contribuzione è determinata liberamente dall’Aderente.
2. I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi con il datore di lavoro, a un contributo datoriale, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi, di contribuire al PIP.
3. L’Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
4. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
5. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
6. L’Aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
Art. 9 - Determinazione della Posizione Individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all’art.7 comma 2 lettera a.1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della Gestione Interna Separata riconosciuto all’Aderente e/o in base al rendimento del Fondo Interno nella quale risulta investita.
4. Il rendimento della Gestione Interna Separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dall’Impresa ai sensi dell’art.7 comma 2 lettera a.2).
Il calcolo del rendimento della Gestione Interna Separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà dell’Impresa; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della Gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5. Il rendimento del Fondo Interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota del Fondo Interno le attività che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6. Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella Gestione Interna Separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. In caso di esercizio di prerogative individuali dell’Aderente di cui agli artt. 10, 12 e 13, l’Impresa riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all’ultima rivalutazione.
7. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nel Fondo Interno, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel rispettivo Regolamento e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.
In caso di esercizio di prerogative individuali dell’Aderente, di cui agli artt. 10, 12 e 13, l’Impresa riconosce su questa parte di posizione individuale il valore risultante alla prima data di valorizzazione utile successiva a quella in cui la stessa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
8. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’Aderente.
9. Nei casi, indicati nelle Condizioni Generali di Contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest’ultima viene integrata a tale maggior valore.
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea. L’Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’art. 8, comma 6, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L’Aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (XXXX) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'Aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere Ia rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per Ia pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell’Aderente, nel comparto più prudente individuato dal PIP e indicato nella Nota informativa. L’Aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della XXXX l'Aderente può richiederne Ia revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di XXXX, l'Aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13 ovvero Ia prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L’Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
11. L’Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’art. 12, commi 6 e 7.
Art. 11 - Erogazione della rendita
1. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L’Aderente, può richiedere comunque l’erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:
• una rendita vitalizia reversibile di minor importo: detta rendita è corrisposta all’Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’Aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e);
• una rendita certa e successivamente vitalizia di minor importo: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all’Aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l’Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
3. I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle Condizioni Generali di Contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle imprese di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dall’Impresa facendo riferimento, laddove vi sia l’impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle Condizioni Generali di Contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull’andamento della mortalità della popolazione italiana.
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
2. L’Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3. Nei casi previsti ai punti a) c) e d) del comma 2 l’Aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’Aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l‘Impresa informa l’Aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4. In caso di decesso dell’Aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. L’Impresa, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l’Impresa richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.
Art. 13 - Anticipazioni
1. L’Aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell’art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 0000, x. 000;
c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’Aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L’Impresa provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’Aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l’Impresa richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
Art. 13 - bis - Prestazioni accessorie
1. Il PIP prevede inoltre la seguente prestazione accessoria: in caso di decesso dell’Aderente, in fase di accumulo, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente stesso, l’Impresa corrisponde, ai soggetti designati, il riscatto totale della posizione individuale maggiorato di una percentuale secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Contratto.
2. L’adesione alla suddetta prestazione è obbligatoria e si attiva automaticamente all’atto dell’adesione al PIP. Per maggiori informazioni si rinvia alle Condizioni Generali di Contratto.
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
Art. 14 - Separatezza patrimoniale e contabile
1. Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP (di seguito “patrimonio del PIP”) costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dall’Impresa, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell’Impresa.
2. Il patrimonio del PIP è destinato all’erogazione agli Aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell’Impresa o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli Aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l’Impresa.
3. Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall’IVASS.
4. L’Impresa è dotata di procedure atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.
Art. 15 - Responsabile
1. L’Impresa nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.
Art. 16 - Conflitti di interesse
1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 17 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse
1. L’adesione al PIP avviene mediante sottoscrizione di apposito Modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L’Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all’Impresa.
3. Dell’avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all’Aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all’eventuale versamento effettuato.
4. L’adesione al PIP comporta l’integrale accettazione del Regolamento e del relativo Allegato e, per quanto ivi non previsto, delle Condizioni Generali di Contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento dall’art. 21 del Regolamento.
5. La raccolta delle adesioni al PIP può essere svolta all’interno della sede legale o delle dipendenze dell’Impresa da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero tramite la rete di distribuzione dell’Impresa.
6. Entro il termine di trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto l’Aderente può esercitare il diritto di recesso. Per l'esercizio del diritto di recesso l’Aderente deve inviare comunicazione scritta all’Impresa mediante: apposito Modulo di richiesta da consegnare allo sportello bancario presso cui è stato sottoscritto il Modulo di Adesione ovvero lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero procedura descritta sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - Sezione "Contattaci - Richiesta Informazioni".
Il recesso ha l'effetto di liberare l’Aderente e l’Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di consegna del Modulo di richiesta allo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto, ovvero del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l’Impresa provvede a rimborsare all’Aderente:
- per la parte collegata al Fondo Interno, l’importo maggiorato o diminuito della differenza tra il - controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo;
- per la parte collegata alla Gestione Interna Separata, l’intero importo versato.
In caso di adesione mediante sito web, l’Impresa deve acquisire il consenso espresso dell’Aderente all’utilizzo di tale strumento. L’Aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del Modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’Aderente invia una comunicazione scritta all’Impresa con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L’Impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. L’Impresa rende previamente noti all’Aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. L’Aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall’adesione al PIP. In caso di inadempimento, l’Impresa ha facoltà, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all’Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l’Aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
8. Qualora nel corso della partecipazione al PIP l’Aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell’applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l’Impresa ha facoltà, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l’Aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 18 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti e dei beneficiari
1. L’Impresa mette a disposizione la documentazione inerente al PIP e tutte le altre informazioni utili all’Aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web dell’Impresa, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale del PIP. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso i soggetti che effettuano l’attività di raccolta delle adesioni.
2. L’Impresa fornisce agli Aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 19 - Comunicazioni e reclami
1. L’Impresa definisce le modalità con le quali gli Aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.
PARTE VI – NORME FINALI
Art. 20 - Modifiche del Regolamento
1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. L’Impresa stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell’interesse degli Aderenti e fatto salvo quanto disposto dall’art. 21.
Art. 21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l’Aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall’iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di cessione del PIP a società diverse da quelle del gruppo al quale appartiene l’Impresa.
2. L’Impresa comunica a ogni Aderente interessato dalle modifiche di cui al comma 1 l’introduzione delle stesse almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l’Aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l’eventuale scelta di trasferimento. L’Impresa può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l’interesse degli Aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.
Art. 22 - Operazioni di fusione
1. Nel caso in cui il PIP sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro PIP gestito dalla medesima Impresa, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 21 e con le modalità ivi previste.
Art. 23 - Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle Condizioni Generali di Contratto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.
ALLEGATO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE
Art. 1 - Nomina e cessazione dall’incarico
1. La nomina del Responsabile spetta all’organo di amministrazione dell’impresa di assicurazione che esercita l’attività del PIP (di seguito “Impresa”). L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell’organo di controllo dell’Impresa.
4. Le nomine e gli eventuali rinnovi dell’incarico e le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.
Art. 2 - Requisiti e incompatibilità
1. I requisiti per l’assunzione dell’incarico di Responsabile, sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L’incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d’opera continuativa presso l‘Impresa, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
b) l’incarico di amministratore dell’Impresa.
Art. 3 - Decadenza
1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Art. 4 - Retribuzione
1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall’organo di amministrazione all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico; viene definita, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell’Impresa o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell’Impresa o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione dell’Impresa.
Art. 5 - Autonomia del Responsabile
1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall’Impresa riportando direttamente all’organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell’attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell’Impresa di volta in volta necessarie allo svolgimento dell’incarico e all’adempimento dei doveri di cui all’art. 6. L’Impresa gli garantisce l’accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell’organo di amministrazione e di quello di controllo dell’Impresa, per tutte le materie inerenti al PIP.
Art. 6 - Doveri del Responsabile
1. Il Responsabile verifica che la gestione del PIP sia svolta nell’esclusivo interesse degli Aderenti e dei beneficiari e vigila sull’osservanza della normativa tempo per tempo vigente, del Regolamento e delle Condizioni Generali di Contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall’Impresa, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della Gestione Interna Separata e del Fondo Interno in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:
i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti della Gestione Interna Separata e del Fondo Interno avvengano nell’esclusivo interesse degli Aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:
i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dall’Impresa patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell’Impresa;
ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dall’Impresa, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;
c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli Aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:
i) l’adeguatezza dell’organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli Aderenti e dei beneficiari, sia al momento dell’adesione al PIP sia durante il rapporto;
ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli Aderenti e dei beneficiari indicate nelle Condizioni Generali di Contratto e nella Nota informativa, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;
iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli Aderenti e ai beneficiari ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
iv) l’adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
v) la tempestività e la correttezza dell’erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall’Impresa per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli Aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l’erogazione della rendita e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP.
4. Delle irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all’organo di amministrazione e a quello di controllo dell’Impresa indicando gli interventi correttivi da adottare.
Art. 7 - Rapporti con la COVIP
1. Il Responsabile:
a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l’organizzazione adottata per l’adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l’esecuzione dell’incarico, dei risultati dell’attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l’anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all’organo di amministrazione e a quello di controllo dell’Impresa.
b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all’attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all’organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 8 - Responsabilità
1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
2. Egli risponde verso l’Impresa e verso i singoli Aderenti e beneficiari del PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall’inosservanza di tali doveri.
3. All’azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis e 2395 del Codice Civile.
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P. IVA 11931360157 Capitale sociale versato e sottoscritto euro 112.200.000,00 - Iscritta all’Albo imprese di assicurazione n. 1.00121 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.