CENTRO STUDI ANTONIANI (di seguito CSA), P.IVA
CONVENZIONE QUADRO TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede le- gale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, rappresentata dal Magnifico Rettore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente conven- zione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2021
E
CENTRO STUDI ANTONIANI (di seguito CSA), P.IVA
02643240282, con sede legale in Padova, Piazza del Santo 11, 02643, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, rappresentata dal Xxxx. X. Xx- xxxxx Xxxxxxxx, nato a Padova l’8.08.1952, autorizzato alla stipula del presente atto in qualità di direttore del CSA.
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiunta- mente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) Il Centro Studi Antoniani - CSA, fondato nel 1959, è l’Istituto di ricerca scientifica della Provincia Italiana di Sant'Xxxxxxx di Padova dei Frati Minori Conventuali, associazione con lo scopo di predispor- re e coordinare le ricerche scientifiche, gli studi, gli incontri scientifici riguardanti la dottrina, la storia, la tradizione e l'agiografia antoniane nel quadro di riferimento fenomenico e teorico della pietà popolare.
b) Dal 1961 l'attività del CSA, fino a quel momento finalizzata alla
raccolta del materiale bibliografico e documentario, si qualificò con la pubblicazione del quadrimestrale "Il Santo. Rivista antoniana di storia dottrina e arte", diventato nel 1996 "Il Santo. Rivista francescana di storia dottrina arte".
c) In questi anni il CSA ha raccolto e catalogato materiale riguardante la figura del Santo, nato a Lisbona, allo scopo di renderlo facilmente disponibile alla consultazione; ha profuso impegno nella cura e nella pubblicazione della rivista, nell'organizzazione di alcuni fondamentali convegni, facendo compiere un passo in avanti alla conoscenza del "fenomeno antoniano".
d) Il CSA è attualmente diretto da fra Xxxxxxx Xxxxxxxx, opera da an- ni in stretta collaborazione con la Biblioteca dell'Istituto Teologico "X. Xxxxxxx Xxxxxxx" e offre agli studiosi la disponibilità di accedervi.
e) Il CSA organizza e propone, gratuitamente, convegni nazionali e internazionali e seminari di storia, arte, musica inerenti Sant’Xxxxxxx, la Basilica del Santo, il francescanesimo. In molte occasioni il Centro Studi si è fatto promotore di eventi realizzati da altri enti di ricerca e di studio in un’ottica di sinergia e collaborazione.
f) Il CSA pubblica, altresì, le seguenti cinque collane:
i. collana "Centro Studi Antoniani" che raccoglie testi relativi alla storia culturale legata al francescanesimo;
ii. collana "Varia" Libri editi del CSA, a volte in collaborazione con altre realtà culturali e/o case editrici, che raccolgono i molti ambiti di intervento promossi dal Centro Studi Antoniani;
iii. collana "Fonti e Studi Francescani", avviata nel 1989, che dà
spazio a una serie di fonti e studi della famiglia francescana con- ventuale;
iv. collana "Corpus Musicum Franciscanum", che edita testi musi- cali della tradizione francescana conventuale;
v. collana "Quaderni del Museo Antoniano", pubblicazione di ca- taloghi di alcune significative mostre organizzate in collabo- razione con l'"Associazione Museo Antoniano" annesso alla Ba- silica del Santo.
g) A Genova è presente la Biblioteca Centro Studi Francescani per la Liguria, che nasce nel 1947 per cercare di tutelare e conservare nel miglior modo possibile il fondo bibliotecario e archivistico della Pro- vincia ligure dei Frati Minori ed è costituita da libri e manoscritti di argomento prevalentemente, anche se non solo, francescano o di au- tori francescani e da libri rari di tutta la regione Liguria. Essa aderisce nel 2015 al Polo delle Biblioteche Ecclesiastiche, promuove attività di studio e ricerca aperte alla partecipazione di studiosi e ricercatori ita- liani e stranieri e svolge servizi di interesse generale di archi- vio/biblioteca.
h) All’interno dell’Università degli Studi di Genova è attivo da alcuni anni un ‘Laboratorio di Metodologia Storica’ che prevede il seminario “Dialogo interreligioso tra Pagani e Cristiani”, tenuto dalle Docenti di Storia Romana (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx) e di Storia delle Religioni (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), il quale è aperto alla partecipazione di giovani studiosi e ricercatori.
i) L’Università degli Studi di Genova conviene sulla necessità di:
- rafforzare il proprio coinvolgimento diretto con l’istituzione sum- menzionata, al fine di favorire la promozione sua e delle Parti firma- tarie sotto il profilo culturale delle attività svolte e della conse- guente ricaduta quanto a visibilità, al fine di fare conoscere a un sempre maggior numero di persone il valore culturale, scientifico e didattico rappresentato dalla stipula di questo accordo;
- proseguire e rafforzare il processo di rilancio e valorizzazione della Biblioteca Centro Studi Francescani per la Liguria già avviato grazie alla stipula in data 6.7.2021 di una convenzione tra l’Università, Ar- cidiocesi di Genova e Società Internazionale di Studi Francescani; TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte inte- grante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
1. Le Parti firmatarie si impegnano reciprocamente, nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa vigente, a promuovere, svi- luppare, sostenere e concordare opportunità ed iniziative di collabo- razione nell’attività culturale, didattica e di ricerca ed in particolare:
a) a contribuire al rilancio della Biblioteca Centro Studi Francescani per la Liguria, sita a Genova, attraverso l’organizzazione di conve- gni, conferenze e l’assegnazione di tesi (triennali, magistrali e di Dottorato) che debbano attingere al patrimonio librario e documen- tario della Biblioteca e abbiano, come ricaduta culturale, il rilancio e
la valorizzazione a livello nazionale e internazionale di questo im- portantissimo patrimonio;
b) a contribuire al rilancio della Biblioteca Centro Studi Francescani per la Liguria tramite il restauro, la digitalizzazione e la catalogazio- ne di tutti i manoscritti in essa conservati, nonché a sostenere tutte le iniziative che verranno promosse e avviate per tutta la durata della convenzione, nelle forme e modalità che ciascuna delle Parti riterrà opportuno decidere autonomamente, sia sul piano finanziario che organizzativo;
c) le Parti contraenti si impegnano a cooperare per realizzare insie- me le seguenti attività:
- Cantieri di studio;
- Pubblicazione di libri;
- Presentazioni di libri;
- Lezioni;
- Convegni;
- Seminari;
- Assistenza e consulenza bibliografico-archivistica per tesi;
- Predisposizione di progetti di ricerca.
2. Gli oneri a carico delle Parti citati nel precedente comma e le ri- spettive strutture cui i medesimi saranno imputati verranno de- terminati negli specifici accordi attuativi di cui all’art. 4.
Art. 3 - Comitato di Coordinamento
1. Per l’attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da due
componenti designati da ciascuna Parte ai quali è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di co- mune interesse.
2. Per l’Università i componenti sono: la Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xx- traccia e la Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxx. Per il CSA i componenti sono: il Prof. P. Xxxxxxx Xxxxxxxx e la Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx.
Art. 4 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra l’Università e il CSA, finalizzata al persegui- mento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche trami- te la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at- tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Art. 5 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli oneri economici, citati nell’art. 2 e da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri sa-ranno imputati, pre- via verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di 6 anni, a decorrere dalla da- ta di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono con- giuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 7 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata a.r. ovvero mediante pec.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concorda- no fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti firmatarie coinvolte nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblica- zioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di for- mazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la pro- prietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sa- rà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 9 – Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 10 – Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il da- tore di lavoro di ciascuna delle Parti assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso i locali delle altre Parti.
2. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.
Art. 11 - Coperture assicurative
1. Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività og- getto della presente Convenzione presso i locali a ciò destinati sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normati- va.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza,
ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.
Art. 13 – Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competen- te in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 14 – Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 15 – Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 11 pagine e sarà registrato in ca- so d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registra-
zione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en- trambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università di Genova con nota scritta chiederà al CSA il rimborso della quota di spettanza. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Per l’Università degli Studi di Genova Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per il Centro Studi Antoniani di Padova Prof. P. Xxxxxxx Xxxxxxxx