PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI FINANZIATI CON FONDI PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC)
PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI FINANZIATI CON FONDI PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC)
DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFIECIENTI (ADA) - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)
L'anno 2017, giorno..........del mese di...............fra il Distretto Socio Sanitario 16, nella persona di Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nella qualità di Direttore della Direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune capofila, e la Società Cooperativa ,
con sede in ….....................................................................................................nella persona
di …....................................................................., nella qualità di Legale Rappresentante, iscritta al n................ dell'Albo Regionale, ex art. n. 26 della L.R. n. 22/86, giusto decreto.......................del........................del competente Assessorato Regionale Enti Locali, per svolgere il Servizio di Cura agli Anziani non autosufficienti, di cui ai fondi PAC.
Art. 1 Oggetto
Il presente documento, nell’ambito della sfera di autonomia organizzativa e funzionale che viene riconosciuta agli Enti Locali, ex art. 118 Cost., commi 1 e 2 art. 13 del TUEL, art. 34 L.R. 10/00, disciplina, all’interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei Comuni del Distretto Socio- Sanitario n. 16 , le linee fondamentali dell’accreditamento dei soggetti erogatori dei Servizi alla Persona.
Art. 2
Finalità del patto di accreditamento
La finalità del presente “patto di accreditamento” è quella di disciplinare il rapporto tra Distretto Socio Sanitario n. 16 ed i soggetti accreditati all’Albo distrettuale per l’erogazione dei servizi ADA e ADI, di cui ai fondi PAC.
Il sistema dell’accreditamento, è fondato sulla libera scelta, del soggetto accreditato, da parte del cittadino, al fine di favorire la permanenza nel proprio habitat familiare e garantire la vita relazionale, evitando/ ritardando l’eventuale ricovero in strutture residenziali.
Con il presente “Patto”, si intende:
□ Garantire al cittadino un elevato standard qualitativo da parte dei soggetti accreditati, nell'ottica della libera concorrenza;
□ Valorizzare la centralità del cittadino-utente e la propria capacità di autonoma e auto- determinazione, sia in ordine all’elaborazione del proprio progetto assistenziale sia alla scelta del soggetto erogatore;
□ Implementare le risorse della comunità locale, attraverso la concertazione con tutti gli Enti del terzo settore, nelle diverse fasi di programmazione, gestione e valutazione degli interventi a carattere domiciliare.
Art. 3
Albo distrettuale dei soggetti accreditati
Possono essere iscritti all’Albo distrettuale dei soggetti accreditati, tutti quei soggetti che, a seguito di avviso da parte del Distretto Socio Sanitario 16 e di presentazione di apposita istanza, risultano in possesso dei requisiti richiesti e del parere favorevole della apposita Commissione.
Tale Albo potrà essere sottoposto a revisione annuale, per la verifica del mantenimento dei requisiti
di accesso degli Enti già accreditati e per l’esame di eventuali nuove istanze di iscrizione.
Art. 4
Ambito territoriale dell’accreditamento
L’ambito territoriale di riferimento dell’accreditamento è il Distretto Socio-Sanitario n. 16, che comprende i Comuni di Catania - Capofila del Distretto- Misterbianco e Motta Santa Anastasia; ciascun Comune ha caratteristiche sue proprie, riguardo al numero potenziale di fruitori del servizio sulla base delle risorse ripartite di cui ai Fondi PAC.
Art. 5 Beneficiari dei servizi
I beneficiari del servizio sono i cittadini, ultrasessantacinquenni, in condizioni di non autosufficienza, che necessitano di azioni sostitutive ed integrative ai compiti di cura svolti dalla famiglia, per una dignitosa vita di relazione al proprio domicilio.
I soggetti, destinatari dei servizi domiciliari, sono chiamati alla quota di compartecipazione al costo del servizio, secondo le disposizioni delle vigenti normative. La quota dovrà essere versata a mezzo
c.c. postale e/o bancario sulle coordinate IBAN, comunicate a mezzo A/R al soggetto beneficiario, entro e non oltre il 10° giorno di ciascun mese. Qualora gli ammessi al servizio di Assistenza domiciliare, non corrispondano la “quota di compartecipazione al costo” si procederà, previo avviso scritto, alla revoca ovvero alla sospensione del servizio fino a quando l’assistito non sanerà la situazione debitoria.
E', inoltre, riservato l'accesso gratuito a tutti coloro che si trovano in condizioni economiche, come da attestazione ISEE con Dichiarazione Sostitutiva Unica, non superiore a quelli fissati dal Decreto dell’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 867/S7 del 15.04.2003 e dalla circolare
n.8 del 27/06/1996 e ss.mm.ii.
Art. 6
Procedure di ammissione ai servizi
Servizio ADA
il soggetto richiedente dovrà presentare istanza, debitamente compilata e firmata dall’interessato o da persona delegata, su apposito modello e presentata al Comune di residenza, con allegata SVAMA sanitaria e attestazione ISEE, in corso di validità.
Il Servizio Sociale Professionale dei Comuni del Distretto, procederà all’esame delle istanze secondo l’ordine cronologico di arrivo o, in casi eccezionali, con procedura d’urgenza, elaborando il Piano Assistenziale Individualizzato, d’intesa con la persona e/o la famiglia e altri servizi del territorio, in relazione al fabbisogno del richiedente.
Qualora il numero dei richiedenti l’ammissione al servizio dovesse essere superiore alle risorse messe a disposizione, a parità di data di presentazione, si terrà conto dell’anzianità del richiedente, della gravità del grado di non autosufficienza, nonché delle condizioni socio-economiche-familiari. Nel caso in cui le condizioni psico-fisiche dell'anziano e/o la sua situazione socio-familiare dovessero modificare il pregresso fabbisogno assistenziale, il Piano Individualizzato potrà essere modificato su proposta del case manager referente.
Servizio ADI
si attiva su segnalazione dell'A.S.P. di competenza al P.U.A., previa richiesta del medico di base del paziente interessato al servizio, la quale, attraverso l'U.V.M. (Unità di valutazione multidimensionale) ha accertato il Piano sanitario per la temporanea assistenza. Il P.U.A. comunica all'Ufficio del Distretto il nominativo da avviare, insieme alla scheda SVAMA del paziente ed al Piano specialistico sanitario, per l'avvio delle prestazioni socio-assistenziali, previa elaborazione del PAI a cura del case-manager territorialmente competente,in ottemperanza alle modalità operative fissate nell'Accordo di programma, sottoscritto dalle parti.
Il servizio di cura, sia in ADA che in ADI, potrà prevedere una sospensione non superiore a 15 giorni, ovvero superiore a 30 giorni, previa documentazione giustificativa, da parte del beneficiario e/o care-giver. Sarà cura dell'Ente erogatore dare tempestiva comunicazione all'Ufficio di gestione del Distretto Socio Sanitario 16, articolando il piano di recupero delle ore non prestate, entro e non oltre i trenta giorni successivi al rientro del beneficiario, previo accordo con il familiare e il case manager.
Il Servizio Sociale del Distretto avvierà periodicamente azioni di controllo e di monitoraggio del servizio, al fine di verificare il grado di rispondenza tra il fabbisogno assistenziale dell’utente ed il piano predisposto ed attuato dall'Ente incaricato.
Art. 7
Libertà di scelta dell’assistito
Al fine di riconoscere all'anziano ed alla propria famiglia un ruolo di “centralità”, l’utente ammesso al servizio (o uno dei suoi familiari e/o l' amministratore di sostegno/tutore, se incapace) eserciterà il “diritto di scelta” nei confronti del soggetto accreditato da cui farsi assistere, sulla base del “Piano Personalizzato di Assistenza” maggiormente rispondente ai propri bisogni.
In relazione al grado di soddisfacimento delle prestazioni ricevute, l’assistito ha la facoltà di revocare il fornitore scelto, se dovessero subentrare reali motivi di insoddisfazione per le prestazioni medesime, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale che ha in carico il soggetto.
A tal fine, l’assistito o un suo delegato, formalizzerà la propria volontà di scelta ad un altro Ente accreditato, all’Ufficio di Servizio Sociale dei Comuni dei Distretto.
Il trasferimento sarà operativo entro il 15° giorno dalla presentazione dell’istanza.
Art. 8
Modalità organizzative dei servizi
L'Ente accreditato, prescelto dal soggetto beneficiario del servizio, presterà le singole prestazioni socio-assistenziali, secondo il Piano individualizzato elaborato dal Servizio Sociale Professionale, nel ruolo di case manager, concordando l'articolazione oraria con l'assistito e/o con il care giver designato.
Gli operatori, chiamati all'espletamento del servizio – Assistente Sociale/OSS/OSA/assistente domiciliare – presteranno la loro opera per 55 minuti su ogni ora assegnata dal Servizio Sociale Professionale e riportata nel PAI, utilizzando i rimanenti minuti per coprire i tempi di trasferta dal domicilio di un assistito all’altro. In ogni caso la prestazione domiciliare non potrà essere inferiore a
50 minuti su ogni ora assegnata, indipendentemente dai tempi di trasferimento utilizzati dell’assistente domiciliare.
Il numero delle ore da assegnare a ciascun utente sarà stabilito sulla scorta di valutazioni operate dal Servizio Sociale Professionale di riferimento, avendo riguardo alle condizioni psico-fisiche e socio- familiari, delle prestazioni di seguito elencate:
• Aiuto e cura/igiene della persona L'attività comprende, oltre l'igiene personale, alzata e vestizione, assunzione farmaci, sostegno nella deambulazione, assunzione posture corrette, supporto all'uso di protesi ed ausili;
• Organizzazione della vita domestica L'attività prevede l'igiene della casa, comprensiva di pulizia, riordino dei locali e degli ambienti, igiene della biancheria, comprensiva di bucato, stiratura e rigovernatura;
• Preparazione pasti con somministrazione di cibi e bevande;
• Pulizia straordinaria ed interventi urgenti in presenza, soprattutto, di particolare degrado igienico;
• Disbrigo pratiche presso uffici pubblici, ambulatori medici e specialistici, piccole commissioni.
L'Ente accreditato è tenuto, altresì, a mettere a disposizione dell’utenza un ufficio di segreteria, cui gli utenti potranno rivolgersi anche telefonicamente, sia per ottenere immediati interventi assistenziali che per ricevere informazioni. A tal proposito l'Ente è tenuto a comunicare, sia al Distretto sia agli assistiti, gli orari, il numero telefonico e la disponibilità delle giornate.
Art. 9 Mansionario operatori
Assistente Sociale
oltre a ricoprire il ruolo di Coordinatore del servizio e degli interventi dei vari operatori attraverso piani di lavoro settimanali, è tenuto a:
□ Verificare l’esatta esecuzione dei compiti assegnati a ciascun operatore e controllare la validità, l’efficacia e l'efficienza delle prestazioni erogate;
□ Verificare la rispondenza tra le reali necessità dell’assistito e le prestazioni erogate, mantenendo rapporti costanti con il Servizio Sociale Professionale dei Comuni del Distretto;
□ Rilevazione e monitoraggio costante dei bisogni, verifica delle attività e dei programmi individuali di intervento;
□ ai fini di una attività di programmazione del servizio, sottoporre ai Servizi Sociali le proposte utili al migliore funzionamento del servizio, relazionando mensilmente sull’andamento generale e sull’attività svolta (prestazioni, tempo impiegato, operatori coinvolti), segnalando eventuali modifiche nella situazione assistenziale degli utenti, con particolare riferimento alla presenza di altre forme di assistenza, al fine di evitare sovrapposizioni di prestazioni ed interventi;
Operatori OSS/OSA
figure centrali del servizio, dovranno instaurare con l’assistito un rapporto di piena collaborazione sostenendolo anche psicologicamente evitando, ove possibile, l’instaurarsi di situazioni emarginanti. Esse, tenendo conto delle reali necessità dell’utente, sono tenute a garantirgli le migliori condizioni di vita possibili nell’ambito della realtà abitativa, quali:
□ aiuto nelle attività di cura della persona;
□ aiuto per il governo della casa e di tutte le attività domestiche;
□ segnalare al care giver e/o al medico curante, qualsiasi alterazione delle condizioni di salute dell’assistito;
□ per disbrigo pratiche e piccole commissioni;
□ collaborare con l’Assistente sociale per la predisposizione e la verifica del piano di lavoro. Le prestazioni ADI prevedono e vanno effettuate prevalentemente da operatori OSS.
Assistente domiciliare
assolve al disbrigo di commissioni varie e di semplici pratiche, allo svolgimento di piccole mansioni, quali: il ritiro di pensioni, il pagamento bollette; si occupa della pulizia ordinaria e straordinaria dell’alloggio e di singole prestazioni differenziate, quali il servizio lavanderia e stireria.
Art. 10 Corrispettivo dell'affidamento
Il valore annuale complessivo stimato dei servizi, spese ed IVA compresa, è il seguente: ADA € 2.478.393,81
ADI € 894.963,04
Gli importi sopraindicati verranno suddivisi, sulla base del numero degli assistiti e del numero complessivo delle ore, riconosciute dal Ministero, effettuate per ciascun utente da parte dell'Ente accreditato prescelto.
Qualsiasi modifica in aumento e in diminuzione deve essere autorizzata, per iscritto, dal Distretto. L'importo previsto per l'erogazione del servizio, scaturisce dall'articolazione del PAI, in funzione della somma assegnata e ripartita, correlata al numero dei richiedenti, e prevede il seguente costo orario:
A.D.I. / A.D.A. :
• Coordinatore/Assistente Sociale €. 18,97
• OSS €. 17,41
• OSA €. 16,89
• Assistente domiciliare €. 15,67
• Spese generali 3%
• I.V.A. 5%
Art. 11
Obblighi dell' Ente accreditato
L' Ente dovrà garantire, senza eccezione alcuna, l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente “Patto di Accreditamento”.
Il Servizio sarà svolto dall’Ente mediante propri operatori, che dovranno essere adeguatamente preparati per le specifiche mansioni da svolgere.
Gli operatori dovranno aver assolto l’obbligo scolastico ed essere in possesso del titolo di studio specifico per i compiti da espletare.
Entro 30 giorni dall'affidamento, l'Ente contraente, dovrà inviare all'Ufficio di gestione l'elenco del personale operante, come specificato nella scheda tecnica allegata.
L’elenco sopramenzionato dovrà essere corredato dai relativi titoli di studio, curriculum e rapporti di lavoro.
Ogni variazione del personale, dovrà essere comunicata entro dieci giorni all’Ufficio di Gestione. L'Ente si impegna inoltre:
- a fornire agli operatori un tesserino di riconoscimento;
- a garantire la non interruzione del servizio;
- a sostituire il personale assente per qualsiasi motivo o che dovesse risultare non idoneo a giudizio concorde delle parti (Servizio Sociale/ L’Ente) con tempestività, con altro di pari professionalità, tenuto conto dell'urgenza e della gravità del caso, dandone comunicazione e indicandone le generalità all'Ufficio, al Servizio Sociale Comunale, all'utente ed alla famiglia;
- a dare immediata comunicazione all'Assistente Sociale Comunale e dell'ufficio di gestione di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporti tra Ente/utente/Servizio Sociale;
- a fornire gli operatori di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 626/94;
- a facilitare, in generale, il passaggio delle informazioni riguardanti l'utente e/o il servizio, in
coerenza con gli obiettivi del servizio in oggetto.
- il rispetto degli orari stabiliti e della durata dell'intervento; il tempo di spostamento degli operatori non è compreso nella durata effettiva dell'intervento e dovrà essere a carico dell’ Ente.
- la riservatezza dell'informazione riferita a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio, da qualsiasi fonte provengano.
- assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato. L'Ente si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, ad assolvere ogni obbligo contributivo, previdenziale, assicurativo e similari dalla data dell'affidamento e per tutta la durata del progetto. L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione, sollevando il Comune da ogni obbligo e responsabilità per: retribuzione; contributi previdenziali e assicurativi; assicurazione infortuni; disposizioni in materia sanitaria.
L'Ente gestisce in modo del tutto autonomo il proprio personale che risponde gerarchicamente e funzionalmente ai suoi responsabili, i cui nominativi verranno segnalati tempestivamente all'ufficio di gestione.
L’appaltatore manterrà indenne l’A.C. da ogni qualsivoglia danno diretto o indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente appalto, sollevando l’Amministrazione stessa e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, a riguardo. Le eventuali spese sostenute dall’A.C. per porre rimedio ai danni de quo saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dall' Ente accreditato . A tal fine l’ Ente accreditato è tenuto, entro cinque giorni dalla ricezione della nota con la quale l’Amministrazione comunale comunicherà l’avvenuto affidamento in gestione del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto. Tale polizza (RCT), per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale dell’ Ente accreditato nell’espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro; 3.000.000,00 per danni a persone; 1.000.000.00 per danni a cose.
La polizza dovrà prevedere altresì la copertura per danni alle cose in consegna e custodia all’Impresa, a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione, per danni conseguenti ad incendio e furto e comunque per danni a qualsiasi titolo causati dalla stessa Impresa.
La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi con espressa indicazione che il comune è considerato terzo a tutti gli effetti.
L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’appaltatore si avvalga) impiegato nel servizio, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. A tale riguardo l’impresa dovrà stipulare polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale non inferiore a € 3.000.000 a sinistro e € 3.000.000 per persona.
Tale polizza dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “danno biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “clausola buona fede Inail”.
Le suddette polizze dovranno coprire l’intero periodo del servizio.
In caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione del servizio, l' Ente accreditato sarà comunque obbligato a darne immediata notizia all'Ufficio di Gestione fornendo i necessari dettagli.
Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l’Ufficio di Gestione potrà procedere alla risoluzione del contratto.
L'Ente dovrà provvedere alla copertura assicurativa per i danni subiti o causati dagli utenti nel corso delle attività.
E' altresì necessario che l' Ente provveda alla copertura assicurativa per le ipotesi di responsabilità
civile verso gli utenti e verso terzi, per lesioni personali e danneggiamento di cose comunque verificatesi nello svolgimento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Delle assicurazioni contratte l'Ente dovrà fornire documentazione entro un mese dall'inizio dell'attività all'Ufficio di Gestione.
In caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione del servizio, l' Ente sarà comunque obbligato a darne immediata notizia all'Ufficio di Gestione fornendo i necessari dettagli.
Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l’Ufficio di Gestione potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 12
Modalità di Erogazione dei pagamenti
Il soggetto accreditato emette, mensilmente, regolare fattura al Comune Capofila, riferita alle prestazioni effettuate nel mese precedente, contenente:
- codice identificativo CUP- CIG- ,con indicazione del servizio di riferimento;
- n. ore di servizio espletate dagli operatori, costo orario, qualifiche degli operatori;
- coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio,- Cod. CAB – ABI etc.)
- ogni altra eventuale indicazione e documentazione giustificativa richiesta dal Distretto.
Ai fini del controllo della regolarità contributiva ed assicurativa, allegata ad ogni fattura emessa, per il personale alle proprie dipendenze e comunque incaricato, l’Ente dovrà inoltre produrre:
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.445/00, attestante l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esecuzione del presente progetto, con la relativa qualifica e tipologia del rapporto di lavoro, con la specificazione che ogni obbligo contributivo, previdenziale, assicurativo e antinfortunistico dovuto per legge, relativo a detti rapporti di lavoro, è stato assolto, nonché l’avvenuta regolare retribuzione, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, nel mese precedente del personale impiegato nello svolgimento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL Coop. Soc.
In caso di accertata irregolarità contributiva o assicurativa, il Distretto, salvo quanto previsto dal presente Capitolato, potrà sospendere o ritardare i pagamenti senza che l' affidatario possa opporre eccezioni o aver titolo a risarcimento di danno né ad alcuna altra pretesa.
Il Distretto Socio Sanitario 16 si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni, effettivamente rese dal soggetto accreditato, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura previa verifica della disponibilità di cassa. Nel caso di irregolarità nella fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse.
Il Distretto si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qual volta siano in corso con il soggetto accreditato contestazioni formali previste dal presente patto.
Art. 13
Durata e risoluzione del patto di accreditamento
Il presente Patto ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata del finanziamento dei PAC (tempo previsto non superiore a quello determinato dal Decreto Ministeriale 2° Riparto). È escluso il tacito rinnovo.
Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste all' art. 9, l’Ufficio si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. a tutto rischio e danno dell' Ente se: dopo due diffide scritte, anche riferite ad inadempienze di natura diversa, questa persistesse nella violazione delle norme e degli obblighi previsti dal presente Capitolato.
Tale facoltà potrà essere esercitata in particolare nei seguenti casi: inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell'esecuzione degli interventi; sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di accettare, a qualunque titolo, denaro dall'utente o da altri); reiterate inadempienze agli obblighi previsti dalla convenzione; mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale; elevato turnover del personale; utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l' Ente è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatogli in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal D.lgs 196/2003.
Art. 14 Rifusione danni e spese
Per ottenere la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l’Ufficio potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Ente.
Art. 15 Esecuzione in danno
Considerata la particolare natura del servizio affidato, l’Ufficio si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo, non resi dall’Ente, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli del presente “Patto di Accreditamento”.
Art. 16 Divieto di cessione
E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l'Ente venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione, a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Art. 17 Fallimento
In caso di fallimento, il servizio si intenderà senz'altro revocato e l’Ufficio provvederà a termini di legge.
Art. 18 Foro competente
Le eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Catania.
Art. 19
Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Ente è tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente patto.
Art. 20 Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.
L'Ente contraente Il Distretto Socio Sanitario 16