CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE AI SENSI DELLA DGR N. 1474/2017
MARCA DA BOLLO
(Ai sensi del D.P.R. n. 642/72 e s.m.i.)
“Esente, per l’anno 2021,
ai sensi dell’art 10bis della L. 69 del 21.5.21 (“Decreto Sostegni”).
Nota Dirigente n. 23046812 del 26.5.21”
CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE
AI SENSI DELLA DGR N. 1474/2017
n. ___ del __/___/_____
TRA
SOGGETTO PROMOTORE: REGIONE MARCHE – Centro per l’Impiego di Fermo
(D'ora in poi denominato “soggetto promotore”)
Codice Fiscale 80008630420
Sede legale Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, 0 – 60125 Ancona e Sede Operativa in Via Sapri, 65 – Fermo,
Rappresentato dalla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Macerata il 06/02/1974
E
SOGGETTO OSPITANTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………...,
(D'ora in poi denominato "soggetto ospitante")
Codice Fiscale.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..,
Partita IVA……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………,
Sede legale in (INDIRIZZO) – (COMUNE) – (PROVINCIA)...……………………………………………………………………………………,
Sede operativa (luogo di svolgimento del tirocinio)
(INDIRIZZO) – (COMUNE) – (PROVINCIA) ………………….....………………………………………………………….…………………………,
Rappresentato da …...…………………….………….……......................................................................................................,
Nato/a in ………………………………………il……………………………………………………………………………………………………………………,
PREMESSO CHE:
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione e che non si configura come rapporto di lavoro.
I soggetti coinvolti nella presente Convenzione hanno preso visione della Deliberazione di Giunta n. 1474 del 11 dicembre 2017, contenente le Linee guida in materia di tirocini, in recepimento e attuazione dell’Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017.
si conviene quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della Convenzione
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nonché gli atti e i documenti (comprensivi degli allegati) richiamati dalla Convenzione stessa.
Il soggetto ospitante ai sensi dell’art. 10 della DGR n. 1474/2017, si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. …………… tirocinante/i su proposta del soggetto promotore. Alla presente Convenzione è allegato un Progetto Formativo Individuale (PFI) per ciascun tirocinio, nel quale sono definiti gli obiettivi e le modalità di attuazione del tirocinio. Il PFI costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 – Modalità di attivazione del tirocinio
I tirocini sono svolti sulla base della presente Convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante, secondo le condizioni e le modalità di attivazione definiti rispettivamente dagli articoli 9 e 11 della DGR n. 1474/2017.
Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore
Il soggetto promotore si impegna a promuovere tirocini di qualità, a tal fine presiede e monitora l’esperienza di tirocinio. Il soggetto promotore è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nell’art. 13 della DGR n. 1474/2017, a conservare agli atti, tutta la documentazione inerente i tirocini promossi e inviare semestralmente (mesi di luglio e dicembre) alla Regione Marche l’elenco degli stessi (art. 6, comma 5 DGR n. 1474/2017).
Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante garantisce lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti nel PFI.
Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nell’art. 14 della DGR n. 1474/2017.
Art. 5 – Tutoraggio
Il soggetto promotore indica un proprio tutor che svolge le funzioni indicate all’art. 16, comma 1) della DGR n. 1474/2017.
Il soggetto ospitante indica un proprio tutor, responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, che possiede esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e che svolge le funzioni indicate all’art. 16, commi 4) e 5) della DGR n. 1474/2017.
Art. 6 – Diritti e doveri del tirocinante
Il/la tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate (art. 15 della DGR n. 1474/2017).
Art. 7 – Comunicazioni obbligatorie e Garanzie assicurative
Il soggetto ospitante deve provvedere alle Comunicazioni obbligatorie (D.L. n. 510/1996) di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente, pena una sanzione amministrativa pecuniaria. Il soggetto ospitante deve inoltre garantire il rispetto dell’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice (art. 12, comma 1 della DGR n. 1474/2017).
Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dei suddetti obblighi.
Art. 8 – Indennità di partecipazione
Al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio, è corrisposta un’indennità mensile, minima, di euro 400,00. In caso di orario settimanale pari o superiore alle 30 ore, l’indennità minima di partecipazione è pari ad euro 500,00. L’indennità è erogata dal soggetto ospitante, o dal soggetto promotore, secondo quanto indicato nel PFI, a fronte di una partecipazione al tirocinio pari o superiore al 75% del monte ore mensile o frazione di mese previsto dal progetto.
L’ erogazione dell’indennità avviene secondo le modalità prevista dall’ art. 18 della DGR 1474/2017.
Art. 9 – Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha durata dal ___/___/_____ al ___/___/_____, nel rispetto del limite di tempo di cui all’art. 11, comma 2 della DGR n. 1474/2017 (trentasei mesi).
Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini dalla stessa previsti e poi attivati e delle loro eventuali successive proroghe.
Art. 10– Recesso
Sono cause di recesso per ciascuna delle parti:
Perdita da parte del soggetto ospitante dei requisiti richiamati dalla DGR n. 1474/2017.
Perdita da parte del soggetto promotore dei requisiti richiamati dalla DGR n. 1474/2017.
Il recesso, riferito al singolo tirocinio, è comunicato a tutti gli interessati mediante comunicazione scritta.
Art. 11 – Monitoraggio
Le finalità e modalità del monitoraggio dei tirocini sono definite dall’articolo 19 della DGR n. 1474/2017.
Art. 12 – Attestazione dell’attività svolta
Al termine del tirocinio, sulla base del PFI, è rilasciata al tirocinante un’Attestazione finale secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 della DGR n. 1474/2017.
Art. 13 – Trattamento dati personali - Privacy
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
Art. 14 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Fermo, …… / …… / …………
Firma per il soggetto promotore Centro per l’Impiego di Fermo Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx
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Firma per il soggetto ospitante (Timbro e Firma)
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(La copia dei documenti di riconoscimento dei firmatari è conservata agli atti del soggetto promotore)