CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE CUP B53G2000257004 – CIG 841378288C
L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di settembre, con la presente scrittura privata avente forza di legge tra le parti, redatta in modalità elettronica firmata digitalmente e disgiuntamente dalle parti, da registrarsi in caso d’uso,
tra
a) il COMUNE DI BUSNAGO con sede in Busnago (MB) – Xxxxxxxxx Xxxxxxx x. 0 – C.F.
02843410156 – P.IVA 00738640960, rappresentato dal geom. Xxxxxxxx Xxxxx nato a Marano di Napoli (NA) il 21/09/1971, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene al presente atto nella propria qualità di Responsabile del Settore LL.PP. ed Ecologia, con attribuzione delle funzioni di stipula dei contratti rientranti nei servizi inclusi nel Settore e interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., di seguito denominato per brevità “Comune” oppure “l’Affidante”,
e
b) l’Azienda Territoriale Energia e Servizi - A.T.E.S. S.r.l. con sede legale in Trezzo sull’Adda (MI) – Xxx X. Xxxxxxx x. 0/0 – C.F./PIVA 05064840969, rappresentata dal Xxxx. Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx nato a Milano il 16/06/1962 – C.F. ZNLGTV62H16F205Y, che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico della predetta società, di seguito denominata per brevità “la Società” oppure anche “l’Affidataria ”;
PREMESSO
- che Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l. è una Società “in house”
a totale capitale pubblico locale, della quale il Comune è socio;
- che A.T.E.S. S.r.l. è una società operante nell’ambito dei servizi di gestione dell’efficienza energetica come ESCO, per i propri comuni soci, ed ha stipulato con essi contratti con o senza garanzia di risultato;
- che , nell’espletamento del presente contratto, opera in applicazione del proprio sistema di gestione della Compliance in accordo alle norme internazionali ISO9001 - revisioni vigenti e della norma italiana UNICEI 11352 - versione vigente. In particolare, rispetto a quest’ultimo punto, dichiara che il presente contratto è redatto prendendo come riferimento l’allegato XIII, direttiva 2012/27/EU e l’appendice B della norma UNICEI 11352 : 2014 “Contenuti minimi dell’offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica”, attraverso la quale si obbliga a dare piena attuazione alle misure previste dal presente contratto;
- che A.T.E.S. S.r.l., nell’esecuzione del presente contratto, in riferimento alle attività di diagnosi energetica utilizza i criteri definiti nelle norme XXXXXX XX 00000-0 e UNICEI/TR 11428;
- che il presente contratto viene redatto nel rispetto dei CRITRERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), redatto ai sensi della legge 296/2006 – articolo 1 commi 1126, 1127, 1128- adottato con decreto interministeriale dell’11
aprile 2008 (GU n. 107 del 8 maggio 2008);
- che A.T.E.S. S.r.l. ha svolto attività preliminare di diagnosi energetica allegata al presente Contratto, nonché la valutazione della baseline con i consumi di riferimento relativi alla situazione esistente;
- che è intenzione dell’Affidante provvedere nel corso della durata del presente contratto alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico, finalizzati alla messa a norma e alla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione di sua proprietà individuati sul territorio comunale, al fine di ridurre i consumi, migliorare l’efficienza energetica degli impianti e contestualmente valorizzare maggiormente il contesto urbano ed i beni artistici ed architettonici nel rispetto delle normative vigenti.
Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue.
Premesse
Le premesse sono da intendersi parte integrante del presente contratto.
Articolo 1 - (Oggetto del contratto)
Il presente contratto ha per oggetto:
- la conduzione degli impianti di illuminazione pubblica comunale, così come
descritta nel successivo paragrafo 1.1 (“Conduzione degli impianti)”;
- la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, unitamente al controllo periodico dei medesimi, attività descritta nel successivo paragrafo 1.2.(“Manutenzione ordinaria”);
- l’eventuale manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 1.3.(“Manutenzione straordinaria”);
- la fornitura del vettore energetico per gli impianti di illuminazione appartenenti al patrimonio comunale oltre ad eventuali impianti semaforici o segnaletici, qualora inseriti nelle consistenze;
- la realizzazione, qualora non presente, di un censimento aggiornato di almeno livello 2 degli impianti di pubblica illuminazione esistenti oltre al
mantenimento del suo aggiornamento per l’intera durata contrattuale. Il censimento di livello 2 prevede la rilevazione di informazioni necessarie a conoscere in modo puntuale ed esaustivo lo stato dell'impianto in rapporto a quadri di alimentazione, punti luce, linee di alimentazione e ambiti illuminati, a consentire la valutazione esaustiva del rispetto delle leggi e delle norme tecniche applicabili. Sulla base di tali informazioni possono essere redatti, se necessario, eventuali progetti definitivi o esecutivi;
- la realizzazione di interventi non previsti nel presente contratto, ma richiesti dall’amministrazione nel corso della durata del rapporto contrattuale, che dovranno essere affidati ad A.T.E.S. S.r.l. con successivo provvedimento amministrativo comunale.
Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, A.T.E.S. S.r.l. provvederà a ad effettuare la voltura a proprio nome di tutti i punti di distribuzione di Energia Elettrica (POD) attualmente in carico al Comune asserviti agli impianti di pubblica illuminazione, qualora non già intestati e di cui Allegato C (Elenco POD), da intendersi parte integrante del presente contratto.
1.1 (Conduzione degli impianti)
Per “conduzione” degli impianti si intende:
a) l’insieme di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e regolazione atte a garantire l’accensione e lo spegnimento degli impianti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e pertanto il mantenimento del servizio;
b) le attività informative e formative iniziali atte ad istruire il personale comunale sulla gestione e sulle modalità di svolgimento del servizio;
c) la redazione di specifico Piano di Intervento per tutta la durata del Contratto;
d) la verifica semestrale dei quadri e di tutti i componenti, con particolare
controllo delle serrature;
e) la verifica periodica e comunque annuale delle cassette di derivazione e di smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare l’isolamento delle apparecchiature elettriche, l’isolamento dei cavi e l’efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;
f) l’assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli impianti, alla Società fornitrice l’energia elettrica e al Comune nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche degli impianti esistenti;
g) l’accesso e la reperibilità saranno garantiti attraverso numeri telefonici operativi nei giorni di funzionamento previsti dal Comune, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 oltre ad un indirizzo e-mail ed un numero di fax attivi 365 giorni l’anno dalle ore 0:00 alle ore 24:00.
Nel rispetto dei CAM l’intervento dovrà essere garantito con le seguenti condizioni:
- singolo punto luce spento: entro 48 ore dalla segnalazione;
- almeno tre punti luce consecutivi spenti: entro 24 ore dalla segnalazione;
- cabina/zona spenta: entro 4 ore dalla segnalazione;
- pronto intervento reperibilità: entro 3 ore dalla chiamata;
h) la regolazione dell’accensione e dello spegnimento dei Punti Luce verrà svolta nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera dell’AEEG del 01/04/2004 - n. 52/04 e
s.m.i. e di quanto altro definito in eventuali Delibere Comunali in vigore, laddove queste risultino più restrittive rispetto a quanto previsto dall’AEEG.
La società verificherà e modificherà, dove necessario, l’impostazione dei tempi di
accensione e spegnimento degli armadi di comando e protezione provvisti di
orologio astronomico, in considerazione del regime di alba e tramonto civile.
La società, al fine di garantire l’accensione, lo spegnimento e il monitoraggio degli
impianti, è autorizzata ad installare sistemi di telecontrollo e supervisione.
Il calcolo del canone contrattuale viene stabilito considerando un monte ore di accensione degli impianti pari a 4200 l’anno.
i) la reportistica annuale relativa al riepilogo dello stato di applicazione e verifica del contratto, con particolare riferimento ai valori di risparmio conseguiti, agli interventi ordinari e straordinari eseguiti, alle eventuali variazioni introdotte rispetto agli accordi contrattuali, come da piano di Intervento.
l) la reportistica periodica mensile, con indicazione delle attività di manutenzione ordinaria eseguite.
1.2 (Manutenzione ordinaria)
Per “manutenzione ordinaria” si intende il complesso delle prestazioni necessarie a mantenere in continua efficienza gli impianti di pubblica illuminazione. In particolare la società dovrà effettuare:
a) la sostituzione delle lampade esaurite o rotte e/o dei relativi accessori (reattore, portalampada, rifasatore, accenditore);
b) la sostituzione, quando sia necessaria per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante, nei casi di usura e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al portalampada: cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavallotto, salvacorda, fascette e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio, portafusibili, fusibili, portalampada e materiali di consumo. Sono esclusi i casi in cui tali danni siano generati da eventi atmosferici e danneggiamenti da parte di terzi;
c) la pulizia dei quadri elettrici e dei loro componenti almeno una volta ogni sei
mesi;
d) la pulizia interna ed esterna dei corpi illuminanti, quando necessaria e verifica delle condizioni di funzionamento degli impianti su tutto il territorio Comunale. La pulizia deve intendersi limitata al solo corpo illuminante ed esclude eventuali parti di edifici, manufatti ed il manto stradale in corrispondenza o vicinanza di punti luce;
e) la ricerca dei guasti e la loro riparazione, ovvero l’esecuzione di tutti gli interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità degli impianti, in modo particolare nelle situazioni che possano portare pregiudizio per la pubblica incolumità e, comunque, necessari a rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo, a seguito della perlustrazione diurna e notturna prevista nell’esercizio degli impianti.
Sono compresi i soli interventi di messa in sicurezza pregiudizievoli dell’incolumità pubblica o alla circolazione stradale qualunque sia la causa determinante, mentre per la riparazione l’intervento dovrà essere riconosciuto come straordinario.
Inoltre:
f) entro i primi 12 mesi di servizio, ed al termine della realizzazione degli interventi di riqualificazione, affidati con separate autonome procedure, la Società sarà tenuta ad aggiornare o realizzare un’anagrafica tecnica degli impianti con tutte le informazioni relative ad ogni singolo punto luce.
Annualmente, ed a seguito di ogni intervento, è compito della società procedere all’aggiornamento della documentazione sulla consistenza degli impianti. In particolare la società dovrà consegnare al Comune la scheda aggiornata sulla consistenza e sulla tipologia dei corpi illuminanti;
g) annualmente o in qualunque momento, su richiesta del Comune, A.T.E.S. S.r.l.
dovrà fornire una relazione dettagliata dell’andamento del servizio contenente:
- le indicazioni relative ai consumi, espressi in MWhe;
- la valutazione delle emissioni utilizzando i coefficienti IPCC (IPCC 200626);
- le indicazioni sugli orari di utilizzo;
- i valori di alcuni indicatori significativi, come ad esempio il tasso di guasto reale delle singole componenti (sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione, altri componenti);
- il tempo di intervento su chiamata;
- l’aggiornamento degli indici IPEA* e IPEI* in caso di modifiche all’impianto o
nuove progettazioni;
- le prestazioni dei sistemi di telecontrollo e telegestione, se presenti;
- le date e risultati delle verifiche sulla funzionalità degli impianti;
- gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati e le segnalazioni di disservizio ricevute;
- l’eventuale presenza di criticità e conseguenti proposte di efficientamento dell’impianto;
- l’evidenza del risparmio energetico reale ottenuto, attraverso una
contabilizzazione dell’energia con strumenti di misura certificati;
- il conteggio degli incentivi e/o certificati bianchi ottenuti dall’attuazione degli interventi di efficientamento che saranno affidati con separate autonome procedure amministrative.
Al termine di ogni intervento di riqualificazione sarà realizzato un aggiornamento delle consistenze degli impianti di pubblica illuminazione e ridefinizione della quota di gestione a carico del Comune.
1.3 (Manutenzione straordinaria)
Per “Manutenzione straordinaria” si intende qualunque intervento derivante da eventi non previsti e non compresi nella manutenzione ordinaria, quali ad esempio la sostituzione di elementi d'impianto (pali, corpi illuminanti, quadri elettrici, tratti di linea elettrica) che risultano danneggiati da cause esterne, vetustà o non identificate, ma statisticamente prevedibili, quali urti da autoveicoli o simili.
Detti lavori sono da eseguire a misura/economia su richiesta specifica del Comune affidatario. Rientrano in tale categoria di lavori anche la fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti, rispondenti alle prescrizioni della L.R. 17/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
La manutenzione straordinaria degli impianti, non essendo compresa nel canone del servizio, sarà fatturata a parte dalla società. Ogni intervento straordinario potrà essere affidato a seguito di formulazione da parte della società di apposito preventivo e di approvazione formale da parte del Comune mediante atto amministrativo. Il Comune ha la facoltà di affidare interventi straordinari a Terzi. Per la definizione dei costi di manutenzione straordinaria la società farà riferimento nelle offerte ai prezzi dei principali listini o in assenza di voci specifiche ad analisi prezzi di dettaglio applicando uno sconto pari al 15%. Alla società potrà essere altresì affidata la riqualificazione parziale o completa di tratti esistenti oltre che interventi di riqualificazione, efficientamento di impianti di illuminazione di edifici pubblici e di aree a uso pubblico. Dalla richiesta di preventivo, per interventi che non richiedano la redazione di un progetto a cura di professionista abilitato A.T.E.S. S.r.l. si impegna a predisporre la proposta di preventivo entro 5 gg lavorativi.
Articolo 2 - (Durata del contratto)
1. Il presente contratto avrà durata di 120 mesi, (corrispondenti ad anni 10)
decorrenti dal primo giorno del mese successivo all’avvenuta sottoscrizione del Regolamento di Esercizio con E-distribuzione per l’esecuzione di attività su impianti di illuminazione pubblica;
2. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere, al termine di tale periodo e mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 2 mesi, la prosecuzione, alle stesse condizioni economiche, dell’affidamento fino alla data di stipula del nuovo contratto, senza che la Società possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità aggiuntive.
Articolo 3 - (Aumenti e diminuzioni)
1. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto il Comune chieda di aumentare o diminuire la prestazione previste anche relativamente a lavori di efficientamento, riqualificazione o ampliamento delle reti esistenti, per qualsivoglia motivo, la società è tenuta ad accogliere tale richiesta e le parti stipuleranno idoneo atto aggiuntivo;
2. nel caso di aumento dei punti luce, il relativo canone sarà incrementato facendo riferimento al prezzo per tipologia di punto luce indicato nel presente contratto. Analogamente si procederà in caso di diminuzione dei punti luce interessati al servizio. L’aggiornamento sarà effettuato annualmente prendendo a riferimento la data di effettiva attivazione o dismissione di ogni punto luce. Al termine del censimento iniziale, la Società potrà chiedere al Comune un aggiornamento immediato delle consistenze, qualora si ravvisi una variazione superiore al 5% rispetto a quanto riportato nell’allegato B.
Articolo 4 - (Prezzo contrattuale del servizio)
Il Comune, a remunerazione del servizio ricevuto, della fornitura dell’energia
elettrica, corrisponderà ad A.T.E.S. S.r.l. un canone globale annuo e soggetto a
variazioni ed aggiornamenti, secondo quanto previsto dal presente documento.
Il valore del presente contratto è costituito dal fatturato totale generato dalla Società per tutta la durata del contratto, quale corrispettivo per la fornitura del servizio e l’esecuzione degli interventi previsti ed è quantificato in Euro 1.462.430,00 + iva al netto di eventuali adeguamenti previsti.
Il corrispettivo presunto per il servizio oggetto del presente affidamento è costituito da un canone annuale composto dalle seguenti quote:
a) una quota annua [Xa] destinata a coprire i costi da riconoscere al distributore di energia elettrica. Tale quota, comprendente qualsiasi altro onere a vario titolo preteso dal distributore, è calcolata con le tariffe unitarie correnti che saranno indicizzate ai prezzi di mercato durante la durata del presente affidamento.
b) una quota annua [Xb] quale corrispettivo riconosciuto alla Società per la gestione del servizio, la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva oggetto del Contratto, come meglio dettagliato negli articoli successivi.
Tale quota potrà variare nel corso della durata contrattuale per effetto delle variazioni previste ed individuate negli articoli successivi;
c) una quota annua [Xc] (che sarà definita nel corso del contratto) quale corrispettivo per l’efficientamento e l’adeguamento degli impianti alle normative vigenti. Tale quota annua è fissa per tutta la durata della concessione e non soggetta a variazioni salvo a quelle previste nel presente contratto Art. 4.1.
A.T.E.S. S.r.l. tratterrà a proprio beneficio i Titoli di Efficienza Energetica ottenuti dal GSE in relazione all’intervento di efficientamento proposto, dandone informazione al Comune, che fin d’ora autorizza il Gestore a procedere alla richiesta; tali somme sono già state considerate in favore del Comune in sede di redazione dell’offerta sopra indicata, si applica quanto previsto all’art. 25.
Al termine del primo anno di gestione o al termine del completamento del censimento, il canone Xa ed Xb sarà aggiornato sulla base della reale consistenza dei punti luce individuata, attraverso un’integrazione ed eventuale modifica dell’Allegato B al presente contratto e/o dell’eventuale presenza di carichi esogeni riscontrati.
Il canone indicato per i nuovi corpi illuminanti per quanto riguarda la componente energia Led fa riferimento ad impianti anche in condizioni di non spromiscuamento elettrico con o senza possibilità di contabilizzare in maniera diretta i consumi avendo o non la possibilità fruire i benefici di sistemi di dimmerazione del flusso luminoso e regolazione progressiva dello stesso potendo gestire mediante sistema di telecontrollo gli impianti. Per quanto riguarda la quota manutenzione gli importi indicati considerano anche la presenza di crepuscolari sui corpi illuminanti .
La società si riserva, dopo opportune verifiche sugli effettivi consumi registrati, ove ne sussista la possibilità, di determinare un importo da utilizzare in eventuali ulteriori interventi di efficientamento energetico finalizzati al miglioramento dell’efficienza complessiva, concordati e stabiliti preventivamente con l’amministrazione; tale verifica potrà avvenire dopo un opportuno arco temporale che permetta il monitoraggio e la certezza del corrispettivo determinato e non prima comunque di anni 3.
Il Comune, nel rispetto delle delibere e dei regolamenti interni, nonché delle vigenti disposizioni di legge, sulla base di un progetto concordato e stabilito e per quanto di sua competenza, autorizzerà il passaggio, l'appoggio e la collocazione sul suolo pubblico e sugli edifici comunali, degli impianti, delle linee elettriche di alimentazione e dei circuiti di pubblica illuminazione, derivati a valle dei punti di consegna dell’energia elettrica; per eventuali autorizzazioni di legge o di altri enti
sovracomunali non ricomprese nel precedente paragrafo, A.T.E.S. S.r.l. si impegna a predisporre la documentazione tecnica necessaria in collaborazione con il Comune. L’affidatario esonera altresì la società dal pagamento di ogni eventuale onere connesso all’occupazione di suolo pubblico, temporaneo e permanente da quest’ultimo effettuate attraverso gli impianti di pubblica illuminazione e di tutti gli accessori funzionali all'erogazione del servizio.
4.1 (Aggiornamento del canone – fattori di aggiustamento)
La revisione dei corrispettivi del Servizio Luce e del Servizio di Gestione di Impianti Semaforici è effettuata assumendo convenzionalmente che il singolo prezzo unitario sia composto per il 75% dalla quota relativa all’energia elettrica e per il 25% dalla quota relativa alla manutenzione.
La revisione dei Prezzi Unitari viene effettuata trimestralmente, nei mesi di Gennaio, Aprile, Xxxxxx, Ottobre, attraverso la seguente formula da applicare a ciascun Prezzo Unitario:
PT = P0*(0,75*(1+I1t )+ 0,25*(1+I2t))
Dove:
- Pt = Prezzo Unitario relativo al trimestre “t”, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale luminoso anno;
- P0 = Prezzo Unitario offerto in gara, arrotondato alla seconda cifra decimale,
espresso in €/punto luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale luminoso anno;
- I1t = indice di riferimento adimensionale per l’aggiornamento della quota di energia elettrica, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre “t” ;
- I2t = indice di riferimento adimensionale per l’aggiornamento della quota di
manutenzione, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre
“t”;
L’indice I1t di riferimento per l’aggiornamento della quota di energia elettrica, da applicare nel trimestre “t”, si calcola nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre, come segue:
Media degli ultimi 3 mesi, arrotondata alla 3 cifra decimale, della variazione
percentuale dell’indice ITEC_REF E (indice disponibile sul sito xxxx://xxx.xxx-
x.xxx/xx/xxxx e pubblicato Giornalmente sul Sole24ore.
Media (Variazione Mese x ; Variazione Mese x+1; Variazione mese x+2) * Valore di riferimento indice trimestre precedente;
L’indice I2t di riferimento per l’aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare nel trimestre “t”, si calcola nei mesi di Gennaio, Aprile, Xxxxxx, Ottobre, come segue:
- IGt = media mobile, dei 3 mesi precedenti il trimestre “t”, dell’indice generale
ISTAT (xxx.xxxxx.xx) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- IG0 = indice generale ISTAT (xxx.xxxxx.xx) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli importi indicati nel presente contratto devono intendersi riferiti all’indice ITEC pubblicato con riferimento al mese di Settembre 2020.
4.2 (manutenzione straordinaria costo della manodopera)
Per gli interventi di manutenzione straordinaria si procederà facendo riferimento al prezziario della Camera di Commercio Milano e in alternativa al Listino DEI anno 2019 con sconto garantito pari al 15%.
Articolo 5 – (Pagamento dei corrispettivi)
0.Xx pagamento dei corrispettivi contrattuali viene effettuato previa presentazione di apposita fattura trimestrale posticipata, redatta secondo le norme in vigore, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della medesima da parte del Comune.
Il primo trimestre è decorrente dal primo giorno del mese successivo all’avvenuta sottoscrizione del Regolamento di Esercizio con E-distribuzione per l’esecuzione di attività su impianti di illuminazione pubblica i cui oneri conseguenti sono a carico di A.T.E.S. S.r.l.; Qualora non dovessero essere per allora definite le volture delle utenze I.P. di cui all’allegato C le stesse saranno liquidate dal comune ed integralmente rimborsate da A.T.E.S. S.r.l.
2. L’Affidatario, trattandosi di “società in house providing”, è escluso dall’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nei rapporti con l’Affidante.
Detta esclusione viene pertanto effettuata in accordo con quanto stabilito da ANAC con propria Delibera n. 556 del 31.05.2017 e successivi chiarimenti, al punto n. 2.5.
Articolo 6 – (Obblighi della società: Osservanza delle condizioni di lavoro)
1. La Società è tenuta all’osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore, anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione.
2. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. Il Comune, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione alla Società delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20 per cento
dell’importo contrattuale. Tale somma sarà erogata alla Società senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l’avvenuta regolarizzazione da parte della Società.
4. La Società è tenuta altresì all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi.
5. La Società deve osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; in particolare, in caso di inosservanza da parte della Società delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro trovano applicazione le sanzioni previste dal D.lgs. 81/2008, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 106.2009.
Articolo 7 – (Obblighi della società -Fornitura del materiale)
Sono a totale carico della Società i materiali occorrenti per le attività di esercizio e
di manutenzione ordinaria di cui all’art.1.
Articolo 8 - (Responsabilità della Società)
1. La Società risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 del
codice civile.
Articolo 9 - (Tutela contro azioni di terzi)
1. La Società assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati agli impianti comunali Comune ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali; all’uopo, la Società ha presentato idonea assicurazione RC Impianti dell’importo di € 5.000.000,00.
2. A.T.E.S. S.r.l. si impegna a segnalare tempestivamente al Comune e viceversa, eventuali situazioni di anomalia o di necessità ad eseguire interventi di
adeguamento e/o messa in sicurezza dell’impianto di pubblica illuminazione.
Articolo 10 - (Vigilanza)
1. Il Comune a mezzo di propri rappresentanti, vigila sull’osservanza delle
condizioni previste dal presente contratto e propone al Responsabile del Servizio di
A.T.E.S. S.r.l. l’eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio stesso.
Articolo 11 - (Forme di inadempimento)
1. La Società è formalmente inadempiente quando:
a) - ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio secondo quanto previsto dal presente contratto e dalla Relazione Tecnica – Diagnosi Energetica di cui all’allegato A;
b) - non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente.
Articolo 12 - (Procedimento di contestazione delle inadempienze)
1. L’omissione di servizio è contestata per iscritto dal responsabile del Comune alla società e comunicata ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni di cui all’art. 13 (Sanzioni per le inadempienze).
La società ha sempre facoltà di produrre, entro i 3 gg. lavorativi successivi all’avvenuta contestazione, un’eventuale motivata nota esplicativa, finalizzata alla disapplicazione della sanzione prevista. Trascorso tale termine il Comune potrà richiedere il pagamento da parte del gestore di quanto previsto al successivo art. 13.
2. L’omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico la Società non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, la Società stessa ne risponde a pieno titolo.
3. Il non regolare e soddisfacente espletamento delle prestazioni è contestato per
iscritto dal responsabile del Comune alla Società e comunicato ai fini
dell’applicazione delle previste sanzioni di cui al successivo art. 13.
Articolo 13 - (Sanzioni per le inadempienze)
1. L’omissione, anche parziale, del servizio comporta l’applicazione di penalità.
La rilevazione di almeno tre omissioni gravi nel corso di un’annualità contrattuale fa sorgere nel Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.
2. L’espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta l’applicazione delle penalità. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi continuativi nello stesso anno solare, fa sorgere nel Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto.
Articolo 14 - (Determinazione delle penalità)
Nella seguente tabella si riportano le penali previste
Applicazione delle penali
Descrizione Valore
Ritardo nell’inizio dell’erogazione dei servizi € 150 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini
concordati tra le parti.
Riconsegna degli impianti secondo modalità non conformi a quanto indicato nel Capitolato di Appalto
Interruzione del servizio conseguenti a interventi non con- cordati o dovuto a cause imputabili alla cattiva conduzione degli
Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nell’ambito della gestione del servizio (nel caso siano fissati in termini di ore)
Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa, ecc)
L’importo della penale sarà pari alla quantificazione dei costi per l’esecuzione degli interventi necessari alla riconsegna degli impianti.
€ 150,00 per ogni giorno di disservizio
€ 50 per ogni ora di ritardo
€ 50 per ogni PL non conforme. Con la necessità di comunicare tempi e metodi per la risoluzione della non conformità.
Incuria nel mantenimento degli impianti e/o dei € 100 per ogni inadempimento
Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva gestione da parte dell’appaltatore
L’importodellapenalesaràvalutatoinfunzione del disservizio creato ed agli eventuali danni derivati
Mancato completamento dei lavori entro il termine previsto dal cronoprogramma progetto esecutivo, per cause non giustificate
100 € giorno per ogni giorno dopo 15 gg dalla diffida
scritta
Non è consentito effettuare compensazioni del canone contrattuale a fronte dell’applicazione delle penali. Ogni penalità applicabile sarà corrisposta dalla Società al Comune in maniera distinta.
Articolo 15 - (Oneri a Carico del Comune)
Il Comune si impegna a fornire alla società tutta la documentazione disponibile inerente gli impianti oggetto del presente contratto (es. schemi elettrici dei quadri, schemi elettrici degli impianti esistenti, libretti di uso e manutenzione di apparecchiature installate nei quadri elettrici ecc…).
Articolo 16 - (Sospensione dei pagamenti)
1. Il Comune, al fine di ottenere garanzia rispetto alla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio, fino a che quest’ultima non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Tale previsione esclude la quota energia che dovrà essere puntualmente corrisposta in quanto necessaria per assicurare la continuità del servizio.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa.
3. Il Comune può dichiarare risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma 2, la Società non sia posta in regola.
4. Il Comune si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi
alla Società quando, a seguito di
esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con la Società inadempiente.
Articolo 17 - (Ritardo nei pagamenti)
1. Il Comune è tenuto a provvedere al pagamento entro 30 giorni dall’emissione
della corrispondente fattura da parte di Ates.
2. Il mancato rispetto dei termini fa sorgere nella Società il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute al tasso di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 231/2002.
Articolo 18 - (Recesso e risoluzione del contratto)
1. Il Comune può recedere dal contratto:
a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Società delle spese sostenute, delle prestazioni rese, delle quote relative ai lavori effettuati e del mancato guadagno;
b) per motivi di pubblico interesse;
c) per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o
del mutamento della specie giuridica;
d) in caso di fallimento-liquidazione giudiziale del contraente;
e) In caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società.
2. Il Comune può dichiarare risolto il contratto:
a) in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza da parte di Ates Srl;
b) qualora la Società ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio secondo quanto previsto dal presente contratto e dalla Relazione Tecnica – Diagnosi Energetica di cui all’allegato A;
c) dopo tre gravi contestazioni di omissione del servizio nel corso del contratto;
c) dopo tre mesi consecutivi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
d) nel caso in cui, alla scadenza dei tre mesi di sospensione dei pagamenti, la Società non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
3. La Società ha diritto alla risoluzione del contratto:
a) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla
stessa Società, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile;
b) nel caso in cui il Comune richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del
contratto oltre i limiti previsti dal precedente art. 2;
4. la risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determinazione di cui al successivo art. 25 e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite;
5. il recesso deve essere comunicato alla Società almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto.
Articolo 19 - (Conseguenze del recesso e della risoluzione)
1. In deroga all’art. 1671 del codice civile, la Società ha diritto al corrispettivo fino
al giorno precedente a quello stabilito per il recesso o per la risoluzione.
2. Nelle ipotesi previste al precedente art. 18, comma 1, lettere a) e b), ha diritto anche ad una mensilità, pari all’importo del canone pattuito, a titolo di risarcimento.
Articolo 20 - (Modalità del provvedimento di risoluzione)
1. La risoluzione del contratto o il recesso dallo stesso vengono dichiarati con determinazione a firma del responsabile del servizio che ha sottoscritto il contratto.
2. L’emissione della determinazione viene comunicata a mezzo pec alla Società.
Articolo 21 - (Controversie)
1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, sarà competente il Foro di Monza.
Articolo 22 - (Spese contrattuali)
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché tutte le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, sono a completo ed esclusivo carico della Società. Le parti si danno atto che il presente contratto non richiede registrazione, qualora una delle parti ritenga di registrarlo in caso d’uso dovrà sopportare le relative spese.
Articolo 23 – (Certificati bianchi)
Il Comune, consapevole che nella redazione del presente contratto e nella definizione delle condizioni economiche applicate la società ha considerato i benefici derivanti dal meccanismo incentivante previsto dai DM 20 luglio 2004
e.s.m. Titoli di Efficienza Energetica, autorizza la società o altra società di cui lo stesso volesse avvalersi, a trasmettere la documentazione prodotta all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per ottenere il riconoscimento dei risparmi effettuati, attraverso il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE).
Quanto sopra non costituirà un diritto in capo al Comune nel richiedere né ora né in futuro eventuali riconoscimenti economici derivanti dalla commercializzazione dei predetti Titoli. Inoltre, il Comune autorizza la società all’utilizzo della documentazione attestante l’effettiva realizzazione dei lavori per l’ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica, secondo quanto previsto dai DM 20 luglio 2004.
La società si impegna a rendere pubblici i TEE ottenuti e, compatibilmente con le risorse di Xxxxxxxx, a reinvestire tali contributi (al netto di ogni onere impegnato per l’ottenimento e la gestione degli stessi) in azioni sul territorio comunale per la
sensibilizzazione del risparmio energetico.
Il Comune si impegna ad informare tempestivamente la Società di eventuali contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali, riguardanti i lavori oggetto del presente contratto. La società si impegna a supportare il Comune nella richiesta di eventuali contributi o benefici attinenti il presente Contratto e, quindi, in riduzione del relativo corrispettivo ove possibile.
Art. 24 – (Proprietà degli impianti)
Gli impianti oggetto del presente contratto sono di proprietà del Comune affidante, che ne trasferisce il possesso alla Società per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto fino al termine dello stesso, ovvero alla sua perdita di efficacia per effetto di revoca o risoluzione.
Art. 25 – (Rinvio)
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno espressamente rinvio alla normativa di settore, per quanto applicabile.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
COMUNE DI BUSNAGO
IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP. ED ECOLOGIA
geom. Xxxxxxxx Xxxxx
A.T.E.S. S.r.l.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Xxxx. Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
ALLEGATO A
(Relazione e proposta di Contratto di Pubblica Illuminazione)
ALLEGATO B
(Consistenze)
ALLEGATO B – Consistenze e Canone Energia e manutenzione
CORPO
80W HG
125W HG
250W HG
70W SAP
100W SAP
150W SAP
250W SAP
400W SAP
400W Globo Torri Faro 14W LED
15,5W LED
16W LED
19W LED
20W LED
28W LED
30W LED
37W LED
41W LED
42W LED
53W LED
57W LED
64W LED
65W LED
70W LED
77W LWD
80W LED
101W LED
106W LED
148W LED
250W LED
Tipo HG HG HG SHP SHP SHP SHP SHP SHP LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED
LED LED LED
LED LED LED LED LED
EFF
88
137,5
275
77
110
165
275
473
473
15,4
17,05
17,6
20,9
22
30,8
33
40,7
45,1
46,2
58,3
62,7
70,4
71,5
79,2
84,7
88
111,1
116,6
162,8
275
NR
180
185
15
69
76
246
47
30
18
0
0
60
0
1
0
9
0
0
71
11
0
1
0
11
0
1
4
0
0
0
COSTI UNIT
93,00 €
133,00 €
256,00 €
89,00 €
119,00 €
169,00 €
270,00 €
440,00 €
440,00 €
38,00 €
39,00 €
40,00 €
42,00 €
44,00 €
52,00 €
54,00 €
64,00 €
68,00 €
70,00 €
75,00 €
84,00 €
88,00 €
90,00 €
96,00 €
106,00 €
112,00 €
127,00 €
131,00 €
174,00 €
281,00 €
TOTALE CANONE
16.740,00 €
24.605,00 €
3.840,00 €
6.141,00 €
9.044,00 €
41.574,00 €
12.690,00 €
13.200,00 €
7.920,00 €
- €
- € 2.400,00 €
- € 44,00 €
- € 486,00 €
- €
- € 4.970,00 €
825,00 €
- € 88,00 €
- € 1.056,00 €
- € 112,00 €
508,00 €
- €
- €
- €
1035 146.243,00 €
Ove non presente il prezzo relativo ad una potenza specifica lo stesso sarà calcolato proporzionalmente al prezzo delle potenze esistenti.
ALLEGATO C
(Elenco POD)
- POD IT001E183197541 (traversa di Xxx Xxxxxx)
- XXX XX000X000000000 (Xxx Xxxxxxxx)
- POD IT001E18129768 (Via dei Noci)
- POD IT001E176250721 (Via Carducci)
- POD IT001E17788364 (ex P.L. 12 e 13 Via Buonarroti)
- POD IT001E17216734 (Viale Unità d’Italia)
- POD IT001E17774591 (Via Caravaggio)
- POD XX000X00000000 (Xxxxx Xxxxxxxxx)
- XXX XX000X00000000 (ex P.L. 10 e 00 Xxx Xxxxxx Xxxxxxx)
- XXX XX000X00000000 (ex P.L 7 Via Bellini)
- POD IT001E15602270 (Via Ripamonti)
- POD IT001E17271107 (Via delle Industrie)
- POD IT001E16204982 (Via Piemonte)
- POD IT001E16021057 (ex P.L. 17 Via Santa Chiara)
- POD IT001E16630302 (Via Gramsci/Via Pertini)
- POD IT001E16607804 (Via Europa)
- POD IT001E17296602 (parcheggio Xxx xxx Xxxxx x/x Xxxxxxxxxx)
- XXX XX000X00000000 (ex P.L. 14 e 15 Xxx Xxxxxxxxx)
- XXX XX000X00000000 (xxxxxxxxx Via Manzoni e sottopasso)
- POD IT001E16429280 (P.zza Roma)
- POD IT001E15601758 (Via Libertà civico 2)
- POD IT001E16628602 (ex P.L. 2 Via Libertà civico 29 e 31)
- POD IT001E17161717 (ex P.L. 3 e 4 Via Libertà 22/24)
- POD IT001E16624183 (giardino Chiesetta San Xxxxx)
- POD IT001E17774890 (parcheggio Xxx Xxx Xxxxx)
- XXX XX000X00000000 (xxxxx faro S.P. 2 confine Comune Trezzo)
- POD IT001E17862483 (Via del Commercio)
- POD IT001E15121684 (Via Italia)
- POD IT001E15833766 (capoluogo impianti a forfait)