CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO
CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO
Articolo 1 – Oggetto del contratto
Il presente contratto, secondo lo schema del contratto estimatorio del codice civile che prevede la consegna in conto deposito, ha per oggetto la fornitura, da parte della (di seguito il “Fornitore”) all’AORN SG MOSCATI di Avellino (l’”Azienda Ospedaliera”), di materiale (di seguito, “Dispositivi Medici”) individuato nell’allegato 1 che forma parte integrante del presente contratto.
L‘Azienda Ospedaliera si obbliga a pagare al Fornitore, secondo le modalità di seguito specificate, i Dispositivi Medici, consumati nonché a restituire al medesimo, alla cessazione del contratto, tutti quelli non utilizzati con scadenza superiore al termine indicato ai sensi dell’art. 8 (d) e che siano comunque in condizioni integre e commercializzabili.
Il presente contratto sarà sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti o loro delegati
Articolo 2 – Durata del contratto
La durata del presente contratto è stabilita in mesi 36 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Inoltre il contratto può essere rinnovato o prorogato secondo quanto stabilito nello schema di contratto
Articolo 3- Individuazione del Responsabile del Conto Deposito (“RCD”)
L’Azienda Ospedaliera si impegna ad individuare un responsabile del conto deposito ovvero colui che sarà incaricato dell’esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso.
Tale responsabile, in particolare:
• gestirà la movimentazione del materiale (Artt.4 e 5);
• gestirà le scorte utilizzando prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina (Art. 8);
• gestirà la comunicazione di utilizzo dei beni per permettere l’emissione tempestiva del relativo ordine di fatturazione, secondo le modalità previste al successivo art. 7.
Il nominativo del RCD viene comunicato dall’Azienda Ospedaliera al Fornitore contestualmente alla stipula del presente contratto.
Laddove il conto deposito interessi più unità operative, se necessario, saranno individuati differenti Responsabili del Conto deposito (RCD).
Articolo 4 – Costituzione del conto deposito
Il Fornitore si obbliga entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall’ordinativo emesso ,a seguito della firma del presente contratto, a consegnare al Magazzino Farmaceutico dell’ Azienda Ospedaliera i Dispositivi Medici definiti nell’art. 1 nelle quantità e qualità concordate e con una validità residua superiore a 2/3 della validità complessiva.
Il Fornitore provvederà ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito comprensivo dell’indicazione della quantità consegnata, del codice prodotto del Dispositivo Medico, del numero di lotto di riferimento e dell’eventuale data di scadenza.
Tale documento dovrà essere firmato dal Responsabile della Farmacia o un suo delegato
A seguito della consegna dei prodotti, la UOC Farmacia verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione e ne darà comunicazione allo stesso mediante PEC /Email/FAX al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla consegna. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità , data di invio della comunicazione ai sensi del comma precedente verrà considerata quale “Data di accettazione della fornitura” salvo diverso accordo tra le parti.
I Dispositivi Medici verranno registrati nei sistemi informatici dell’Azienda Ospedaliera da parte della UOC Farmacia con la precisa indicazione della struttura dove è istituito il conto deposito cui saranno materialmente custoditi.
Le consegne dei devices richiesti saranno affidate al Responsabile de conto deposito dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte della Farmacia.
Dopo utilizzo del bene, il Dispositivo Medico verrà scaricato dal conto deposito.
I Dispositivi Medici dovranno essere registrati e custoditi nei locali Azienda Ospedaliera separatamente rispetto ai beni di proprietà dell’Azienda Ospedaliera
Le parti si riservano di apportare congiuntamente modifiche al quantitativo di cui all’Allegato 1.
Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, Il fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.) e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali
Più in particolare, nel caso in cui la UOC Farmacia Ospedaliera verifichi che la quantità dei Dispositivi conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, il Fornitore dovrà entro 2 (due) giorni lavorativi provvedere ad integrare la richiesta in questione: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna , fino al raggiungimento del quantitativo mancante.
Il Fornitore si impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l’AORN Moscati , entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, i Dispositivi che presentino difformità qualitativa.
Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l’Amministrazione Contraente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, le quantità di prodotto consegnate in eccesso.
Articolo 5 – Utilizzo e Ripristino dei materiali
L’R.C.D. comunicherà, non oltre 24 ore dall’utilizzo, alla UOC Farmacia di aver utilizzato il materiale in conto deposito con le indicazioni del codice e del lotto, chiedendo, contemporaneamente, alla stessa di provvedere al ripristino del materiale utilizzato.
La UOC Farmacia appena ricevuta la richiesta da parte dell’RCD provvederà ad inviare comunicazione del codice, del lotto e della quantità dei Dispositivi Medici consumati al Fornitore, il quale reintegrerà il conto deposito del materiale consumato entro, e non oltre, 24 ore lavorative dalla segnalazione.
La UOC Farmacia è obbligata, ricevuta la comunicazione di reintegro da parte dell’RCD, entro il mese fiscale di competenza ad emettere ed inviare l’apposito ordinativo di acquisto, sulla base del quale il Fornitore provvederà ad emettere la relativa fattura.
Articolo 6 – Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali
In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della Ditta, l’RCD ne autorizzerà l’accesso, salvo giustificato motivo.
Con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, il RCD ed il Responsabile indicato dall’Azienda provvederanno ad effettuare l’inventario dei Dispositivi Medici giacenti mediante redazione di apposito verbale, contenente la verifica dei Dispositivi Medici presenti a tale data, che verrà sottoscritto per accettazione da entrambe le parti.
Qualora emergesse una discrepanza tra i Dispositivi Medici inviati dal Fornitore ed i Dispositivi Medici risultanti nel verbale di cui sopra, il RCD, il Fornitore ed il responsabile indicato dall’Azienda Ospedaliera controlleranno la documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell’incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi.
I Dispositivi Medici che risulteranno ancora mancanti a tale data saranno da considerarsi come acquistati dall’Azienda Ospedaliera, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d’acquisto entro 30 giorni.
Articolo 7– Ordinativi e fatturazioni
L’emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell’Azienda Ospedaliera deve avvenire nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD. L’Azienda Ospedaliera si obbliga a pagare il prezzo al Fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure della UOC Farmacia sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l’avvenuto impianto/utilizzo.
L’ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il Fornitore utilizzerà tale ordine per l’emissione della fattura di pagamento.
Articolo 8- Custodia ed utilizzo dei beni
L’Azienda Ospedaliera si impegna a:
a) provvedere alla tenuta dei separati registri contabili per i Dispositivi Medici in conto deposito in conformità alla vigente normativa fiscale, ad una adeguata custodia e manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione(integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall’atto della produzione, rispetto delle condizioni ambientali di temperatura o umidità ove previste dall’etichettatura del prodotto) e allo stoccaggio in locali e contenitori idonei sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore
b) impiegare il materiale secondo l’uso per cui è progettato.
c) impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza.
d) segnalare al Fornitore i Dispositivi Medici che abbiano una vita residua inferiore ad 1/3 rispetto alla data di scadenza, restituendoli entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso tale termine, i Dispositivi Medici passeranno di proprietà all’Azienda Ospedaliera che, di conseguenza, sarà tenuta ad emettere il relativo ordine di acquisto ed a saldare la corrispondente fattura al Fornitore;
e) informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.
Articolo 9 – Responsabilità
L’Azienda Ospedaliera risponde del rischio e/o deperimento e/o deterioramento ( es. per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) dei Dispositivi Medici a partire dal momento in cui gli stessi sono consegnati dal Fornitore.
Articolo 10 – Disponibilità dei beni
Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l’Azienda Ospedaliera non provveda ad autorizzarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenze da parte dello stesso Fornitore non fosse necessario, sempre nella tutela delle necessità cliniche della struttura sanitaria, prelevare temporaneamente del materiale, fatto salvo, comunque, il successivo reintegro entro, e non oltre,24h lavorative. In ogni caso, tale movimentazione dovrà essere concordata, nonché documentata per Iscritto, con il RCD.
L’effetto traslativo della proprietà in capo all’Azienda Ospedaliera dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna, bensì all’utilizzo del bene, salvo quanto previsto al precedente art. 8 (d).
Articolo 11 – Difetti ed imperfezioni
Il verbale di consegna dei Dispositivi Medici, firmato per accettazione dal RCD, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego.
Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell’Azienda Sanitaria o per qualche vizio di produzione, accertati anche dal Fabbricante, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento.
Articolo 12 – Sostituzione dei prodotti
Nel caso in cui un Dispositivo Medico esca di produzione o in caso di temporanea indisponibilità, previa comunicazione all’Azienda Ospedaliera, il Fornitore potrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.
Tale procedimento implica l’automatica integrazione dell’Allegato 1 al presente contratto.
Articolo 13 – Tracciabilità dei materiali –Richiami dal mercato di prodotto- Avvisi di sicurezza urgenti
Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle Azienda Ospedaliera, permettano di rintracciare i pazienti sui quali è stato impiantato/utilizzato uno dei Dispositivi Medici di cui al presente contratto. In caso di richiami dal mercato o di avvisi di sicurezza urgenti il Fornitore dovrà fornire, senza alcun ritardo, il codice numero di lotto e/o di serie del dispositivo medico coinvolto nelle stesse azioni.
Articolo 14 –Restituzione materiali al termine del contratto
Il Fornitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza dell’Ordinativo Principale di Fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di contratto , dovrà ritirare i Dispositivi non utilizzati e non scaduti, redigendo apposito verbale attestante il buono stato degli stessi che dovrà essere firmato per accettazione dall’Amministrazione Contraente. I Dispositivi che possono essere restituiti al Fornitore dovranno essere integri e in buono stato di conservazione. Le spese relative alla consegna e al ritiro dei Dispositivi non utilizzati sono a carico del Fornitore.
I Dispositivi non restituibili si intenderanno come acquistati e, pertanto, verranno fatturati dal Fornitore e pagati dall’Amministrazione Contraente
, lì
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