COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
− consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
− forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti di copertura, ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;
d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Copia Cliente
Allegato 4
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
a) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito “BNL”), con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data 01/10/2007 numero 000201446, sezione D
c) l’impresa assicuratrice di cui sono offerti i prodotti è Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia
d) si segnala che l'IVASS è l’ Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a) La BNL svolge l’attività di intermediazione assicurativa per conto di più imprese di assicurazione e nell’interesse delle esigenze assicurative del cliente; per la denominazione delle imprese di cui la Banca distribuisce i prodotti, si rimanda alla lettera c) della Sezione IV.
Con riferimento al pagamento dei premi:
a) I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
a) BNL, in relazione al contratto di assicurazione distribuito, percepisce una commissione monetaria inclusa nei premi assicurativi pagati dai clienti e calcolata come percentuale sui premi imponibili stessi. L’attività svolta dalla Banca, oltre che attraverso commissioni, può essere inoltre remunerata anche attraverso una ripartizione dei margini tecnici generati a seguito di una sana e prudente gestione assicurativa da parte della Compagnia assicurativa: nello specifico, con cadenza annuale, solo in caso di utile tecnico relativo alla gestione di tutto il portafoglio, BNL percepirà una quota monetaria aggiuntiva rispetto all’introito commissionale. I prodotti assicurativi in determinati periodi dell’anno potranno inoltre essere oggetto di iniziative, finanziate dalle Compagnie Assicurative, che permetteranno al personale della rete di vendita BNL di prendere parte a speciali sessioni formative.
Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi
a) BNL, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas, non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
b) BNP Paribas detiene il gruppo Cardif che controlla le compagnie assicurative di cui sono intermediati i prodotti; BNP Paribas è detentrice di una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale dell’intermediario (la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in quanto suo socio unico) per il quale il soggetto di cui alla Sezione I iscritto alla sezione E opera.
c) Con riguardo al contratto proposto: BNL propone il contratto in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Le imprese di assicurazioni con le quali BNL ha al momento rapporti d’affari sono:
• Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia
• Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l’Italia
• BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
• Cargeas Assicurazioni S.p.A.
• Generali Italia S.p.A.
• AXA Assicurazioni S.p.A.
• Inter Partner Assistance S.A. –Rappresentanza Generale per l’ Italia altresì detta Axa Assistance
• AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo che riguarda:
- il comportamento della Compagnia o la violazione, da parte della stessa Compagnia, di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri), direttamente alla Compagnia tramite:
• posta ordinaria a:
CARDIF - Ufficio Reclami
Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
• fax: 00-00000000
- il comportamento dell’intermediario, o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), tramite:
• posta ordinaria a:
BNL Gruppo BNP Paribas Ufficio Reclami
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
• per e-mail a: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx
• per posta certificata a: xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx
Il reclamo sarà trattato dall’apposita funzione reclami dell’impresa di assicurazione o dell’intermediario che avrà cura di rispondere entro quarantacinque giorni dalla presentazione del reclamo.
Inoltre il contraente, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo ovvero in caso di mancata risposta entro quarantacinque giorni, prima di interessare l’Autorità giudiziaria, può rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx
x. 00 - 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa di assicurazione ovvero può rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Polizza Salute - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.
DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0000/00 (xxxxxx Web)
Edizione Giugno 2020 (ultima edizione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
Il Prodotto “Salute” è una soluzione assicurativa, in forma di Polizza collettiva, che tutela la persona in caso di malattia o infortunio. La polizza ha due versioni: “Opzione Singolo” e “Opzione Nucleo” ed è sottoscrivibile tramite tecniche di comunicazione a distanza.
Che cosa è assicurato?
🗸 Indennità da Infortunio: Indennità fissa e forfettaria prestabilita in base al tipo di lesione tabellarizzata: fino ad un massimo di 100.000 Euro
🗸 Invalidità Permanente da Infortunio pari o superiore a 67% : massimale pari a 100.000 Euro
🗸 Diaria da Infortunio e Malattia per Ricoveri ospedalieri superiori a 2 giorni: indennità pari a 40 Euro al giorno. Prestazione massima: 2.400 Euro (€ 40 al giorno x massimo 60 giorni di Ricovero).
La garanzia è soggetta ad una carenza di 30 giorni.
Che cosa NON è assicurato?
🗴 persone fisiche non titolari di un conto corrente BNL
🗴 cliente con età superiore ai 64 anni al momento dell’adesione
🗴 cliente con età superiore ai 70 anni alla scadenza dell’Anno Assicurativo
🗴 per i soli figli conviventi: un’età al momento dell’adesione non superiore a 24 anni
Ci sono limiti di copertura?
Le coperture sono escluse nei seguenti casi:
! dolo dell'Assicurato o dei soggetti a cui la copertura assicurativa si estende, azioni intenzionali quali: il tentato suicidio; la mutilazione volontaria e sinistri provocati intenzionalmente dall’Assicurato;
! sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile,
l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici se e in quanto l'assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
! infortuni già verificatisi, malattie già in essere alla Data di Decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
! interventi conseguenti ad infortuni occorsi prima della data di effetto della polizza;
! cure ed interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici e malformazioni congenite o comunque preesistenti alla stipula della polizza;
! sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o
dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
! infortuni e malattie conseguenti ad alcolismo acuto o cronico, uso di stupefacenti o di medicinali in dosi non prescritte dal medico, sieropositività HIV, ovvero alle altre patologie ad essa collegate;
! infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
! partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
! infortuni e malattie che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
! infortuni e malattie che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportiva Professionistica; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
! infortuni derivanti dall’espletamento delle seguenti attività: palombaro, sommozzatore, stuntman, attività circense, collaudatore o pilota
di veicoli a motore-mezzi subacquei, speleologo, lavori in miniera x xxxxx, attività sportiva a titolo professionale, attività a contatto con esplosivi o materiale pirotecnico, piloti di deltaplano, paracadutisti;
! infortuni causati dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, rugby, football
americano, hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore, sport equestri in genere;
! infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi. Esempi: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, free climbing, helsnow, jet ski, kitesurfing, torrentismo, snowrafting, skeleton (slittino) bobsleigh (motoslitta) e similari;
! ogni lesione non tabellarizzata;
! interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di infortunio verificatosi in corso di polizza; prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche e fitoterapiche;
! ricoveri dovuti al parto o a patologie connesse alla procreazione; aborto volontario non terapeutico;
! ricoveri dovuti a patologie psichiatriche, checkup di medicina preventiva;
! ricoveri in regime di lungodegenza, convalescenza o riabilitazione (fisica e/o neurologica e/o cardiologica)
Dove vale la copertura?
🗸 La copertura vale in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete.
Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). In particolare, le informazioni richieste al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di Adesione, risultano essenziali per la Compagnia ai fini della conclusione del contratto. Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, la Compagnia evidenziano sin d’ora che non avrebbero consentito alla conclusione del contratto se avessero conosciuto la reale situazione. Pertanto, potrà rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l’informazione inesattamente x xxxxxxxxxxxxxx rappresentata e la causa degli stessi Sinistri. Inoltre, hai l’obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell’Assicurazione, uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è annuale anticipato oppure frazionato mensilmente. In caso di pagamento mensile le 12 rate mensili saranno di pari importo, senza alcuna maggiorazione rispetto al pagamento in un’unica soluzione. Il pagamento del Premio avverrà mediante addebito sul conto corrente dell’Assicurato.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. L’Assicurazione ha una durata annuale e, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo il Contraente non abbia manifestato la propria volontà di disdetta.
Come posso disdire la polizza?
La disdetta potrà essere effettuata dal Cliente a mezzo di lettera raccomandata AR, fax o tramite email a Cardif, oppure compilando l’apposito modulo disponibile presso le filiali BNL (farà fede il relativo timbro postale ovvero la data di sottoscrizione apposta sul modulo) almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Xxxxxx potrà esercitare il proprio diritto di disdetta a mezzo di lettera raccomandata AR da inviarsi all’indirizzo indicato dal Cliente sul Modulo di Adesione almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0000/00 (xxxxxx Web) Edizione Giugno 2020 (ultima edizione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
BNP Paribas Cardif, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero X.00000 - Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, x. 0; CAP 00000 Xxxxxx; tel. 02.77.22.41; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Cardif Assurance Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 332,066 Milioni di Euro di cui 21,602 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 310,464 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità Solvency II è pari a 140% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 628 Milioni di Euro ) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 448 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/000000/0000000/0000x-xXXXXxXxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxXxxxxx.xxx
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
INDENNITÀ DA INFORTUNIO Xxxxxx offre una copertura per le Lesioni derivanti da Infortunio, purché si tratti di una delle Lesioni tabellarizzate in Polizza. Cardif liquida una Indennità nella misura fissa e forfettaria prestabilita in base al tipo di Lesione tabellarizzata. INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO Cardif copre il rischio di Invalidità Permanente a seguito di Infortunio in misura pari o superiore a 67%. DIARIA DA INFORTUNIO E MALATTIA Cardif copre il rischio di Ricovero Ospedaliero in Istituto di Cura a seguito di Infortunio e/o Malattia. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Riduzione del Premio | Non sono previste riduzione di premio |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Premio Aggiuntivo | La Polizza prevede la possibilità di scegliere tra due Opzioni: • Opzione “Singolo" • Opzione “Nucleo" che prevede una maggiorazione del premio rispetto all'Opzione "Singolo" |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | • il Cliente non ha il proprio domicilio abituale in Italia; • il Cliente è cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • il Cliente fa parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx); • non è assicurata l'INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA. |
INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
La garanzia prevede la seguente franchigia: non è coperta l’Invalidità Permanente di grado inferiore al 67%. DIARIA DA INFORTUNIO E MALATTIA
La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia relativa di 2 (due) giorni.
Ci sono limiti di copertura?
Per il ricovero a seguito di Xxxxxxxx, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza di 30 (trenta) giorni.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, si raccomanda l'Assicurato di contattare tempestivamente e preventivamente il Servizio Clienti che risponde al numero verde 800.900.780 (dall’estero +39 02.77224686), dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00. I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif a mezzo posta, fax o tramite email, ai seguenti recapiti: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri Xxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx (XX) fax 00.00000000 email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Ai fini della liquidazione dei Sinistri dovrà essere consegnata a Cardif tutta la documentazione richiesta da quest’ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. La Compagnia si riserva la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici e di richiedere tutta la documentazione che ritenga necessaria per la corretta valutazione del Sinistro. In particolare, salvo eventuali integrazioni richieste dall’assicuratore, i documenti necessari per le garanzie assicurate sono i seguenti: • denuncia scritta del Sinistro; • copia del documento di identità dell’Assicurato; • documentazione sanitaria (ad esempio verbale di pronto soccorso) e strumentale (ad esempio: Rx, ecografia, TAC, RMN) comprovante la lesione, completa di indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché di una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento; • lettera di dimissione e copia della cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero; • stato di famiglia (per le coperture riguardanti l’intero nucleo familiare). L’Assicurato deve inoltre: • sciogliere da ogni riserbo i medici curanti; • consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia di Xxxxxx, il costo delle quali sarà a totale carico di Cardif medesima. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. In ogni caso, la Compagnia provvederà alla liquidazione delle prestazioni solo previo incasso dei premi dovuti. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti, relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | Cardif si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione richiesta. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio è indicato nel Modulo di Adesione e comprende l’ imposta di Assicurazione. |
Rimborso | Il rimborso del premio avviene al netto delle imposte nei seguenti casi: • perdita dei requisiti di assicurabilità; • esercizio del diritto di recesso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il Cliente può recedere dalla copertura assicurativa entro 2 (due) mesi dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione a Cardif mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo disponibile presso le filiali della Contraente ovvero con raccomandata A/R, fax o tramite email ai seguenti recapiti indicati: Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx (XX) Fax: 00 00000000 email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Sul sito web della Contraente nella sezione dedicata al prodotto dell’area personale e privata dell’Assicurato, tramite l’inserimento dei codici personali PIN (Personal Identification Number) e OTP (One Time Password) nella relativa procedura di recesso. |
Risoluzione | Cardif può recere dall’assicurazione se l’Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www. xxxxxxxx.xxx). La Compagnia può, inoltre, recedere dall’assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti |
Il prodotto è dedicato a tutti i clienti BNL.
A chi è rivolto questo prodotto?
costi di intermediazione:
• 30% del premio imponibile
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | E’ possibile presentare reclamo a Cardif per iscritto, mediante posta, a mezzo telefax o e-mail all’Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito: Cardif – Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx e-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00 0000 0000 E’ possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All'IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all’IVASS a mezzo PEC, posta o fax direttamente all’IVASS: IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00 0000 0000 Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata ai reclami. L’ Autorità di vigilanza del paese di origine di Cardif Assurances Risques Divers è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi | • L'autorità di vigilanza o al sistema competente dello stato membro in cui ha sede legale la compagnia |
di risoluzione delle controversie | che ha stipulato il contratto (reperibile su: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx); • L'Assicurato avrà facoltà – e, qualora la eserciti, la Compagnia dovrà aderirvi - di rimettere alla decisione di Xxxxxxx le eventuali controversie su natura e valutazione del sinistro denunciato. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL
CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE
TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS - Rappresentanza Generale per l'Italia
POLIZZA COLLETTIVA SALUTE - Web
PROTEZIONE SALUTE
Polizza n. 5258/02
Edizione 06/2020
La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
le Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico di lavoro "Contratti Xxxxxxxx e Xxxxxx"
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indice
La Polizza in sintesi
Condizioni di Assicurazione
Glossario
Norme che regolano l’assicurazione Art.1 Cosa e chi copre l'Assicurazione Art.2 Chi si può assicurare Art.3 A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative Art.4 Come stipulare l'Assicurazione Art.5 Quali sono le prestazioni Art.6 Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative Art.7 Quanto durano le Garanzie Assicurative Art.8 Chi è il bene iciario delle Garanzie Assicurative Art.9 Ci sono limiti a.le prestazioni della Compagnia Art.10 Quali sono i Massimali Art.11 Come si calcola e come si paga il Premio Art.12 Cosa succede in caso di modi ica del Premio e delle Condizioni di Assicurazione Art.13 Dove valgono le Garanzie Assicurative Art.14 Si può recedere dall'Assicurazione Art.15 In quali casi il Premio può essere restituito alla Compagnia Art.16 Quali obblighi ulteriori ha l'Assicurato Art.17 Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete Art.18 Come comunicare con la Compagnia Art.19 Cosa fare in caso di altre Garanzie Assicurative per il medesimo rischio Art.20 E' possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti di polizza Art.21 Oneri Art.22 Quale legge si applica Art.23 Qual è il foro competente in caso di controversia Gestione del Sinistro Art.24 Come si denuncia un Sinistro Art.25 Quando sarà pagato l'Indennizzo Reclami Art.26 A chi inviare un eventuale reclamo Protezione dei dati personali
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La Polizza in sintesi
La Polizza Salute n. 5258/02 offre una protezione a tutela della salute della persona in caso di Infortunio e Malattia. La Polizza ha due versioni: “Opzione Singolo” ed “Opzione Nucleo”.
È sottoscrivibile mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Le garanzie offerte dal prodotto, una per una
Che cos’è
La Polizza Salute n. 5258/02 è composta dalle seguenti garanzie:
1) Indennità da Infortunio: fino ad un massimo di 100.000 €;
2) Invalidità Permanente da Infortunio: fino ad un massimo di 100.000 €;
3) Diaria da Ricovero ospedaliero da Infortunio e Malattia: fino ad un massimo di 2.400 Euro corrispondenti a 40 Euro al giorno per un massimo di 60 giorni di Ricovero.
Chi e cosa copre
AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione
Questa pagina di sintesi illustra l’Assicurazione e le relative garanzie in modo immediato e sintetico, ma non ha valore contrattuale e, quindi, non sostituisce né integra le Condizioni di Assicurazione, che sono solo quelle previste negli articoli di seguito riportati.
Per aiutare la lettura delle Condizioni di Assicurazione, sarà talvolta indicato il simbolo “Da tenere a mente”. Invitiamo a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate con l’iniziale maiuscola le definizioni dei termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione.
Il presente contratto è concluso con Tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto della normativa prevista dal Codice del Consumo. L’adesione al contratto avviene sul sito web della Contraente
Modalità di conclusione del
accedendo all’area personale e privata dell’Aderente/Assicurato e sottoscrivendo in forma elettronica
il Modulo di adesione alla Polizza tramite i codici personali PIN (Personal Identification Number) e
contratto
OTP (One Time Password).
Da tenere a mente
In caso di Sinistro/Informazioni
numero verde 800.900.780 oppure dall'estero +39 02.77224686 dalle 8.30 alle 19.00 (da lunedì a venerdì) dalle 9.00 alle 13.00 (al sabato)
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Condizioni di Assicurazione Glossario
Aderente
La persona fisica che ha aderito alla Polizza.
Assicurato
La persona fisica che ha aderito alla Polizza e per la quale è prestata l’assicurazione, in relazione ad eventi che occorrano a sé ovvero, nel rispetto delle condizioni di estensione della copertura, anche ai componenti del suo Nucleo Familiare.
Assicuratore, Compagnia
Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l’Italia, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
• Sede legale: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000Xxxxxx
• Capitale sociale: 16,876 Milioni dieuro
• P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153
• REA: 1254536
• Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazionee riassicurazione:I.00011
• Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989
Attività Sportiva Professionistica
Attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Beneficiario
Il soggetto che ha diritto alla prestazione.
Carenza
Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l’efficacia delle coperture assicurative è sospesa.
Cartella clinica
Documento redatto sotto la responsabilità della Direzione Sanitaria durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità del paziente, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami effettuati e diario clinico.
Contraente
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., iscritta al n. D000201446 della Sezione D del Registro Unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del
D. Lgs. del 2005 e art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, che stipula la Polizza per conto dei propri clienti titolari di conto corrente e che propone l’adesione alla copertura su incarico della Compagnia.
Data di Decorrenza
La data indicata sul Modulo di Adesione dalla quale la Polizza è efficace.
Firma Elettronica
Utilizzo abbinato di PIN e OTP ossia l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autentificazione informatica. In particolare, l’utilizzo abbinato di PIN e OTP, strumenti sui quali l’utente può conservare un controllo esclusivo, costituisce un’ipotesi di firma elettronica avanzata. Pertanto consente l’identificazione del firmatario del Modulo di adesione alla Polizza con esso sottoscritto, garantisce la connessione univoca del contratto di assicurazione al firmatario medesimo, nonché la possibilità di rilevare se lo stesso contratto sia stato successivamente modificato.
Indennizzo, Indennità, Prestazione
L’importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intervento Chirurgico
Tecnica terapeutica cruenta effettuata mediante l’uso di strumenti operatori, realizzata con dieresi, emostasi, sintesi e sutura dei tessuti, finalizzata a migliorare
lo stato clinico del paziente, dietro espresso parere specialistico.
Invalidità Permanente o IP
La perdita definitiva ed irrimediabile della capacità
di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta.
Istituto di cura
Istituto universitario, ospedale, clinica o casa di cura, autorizzati a prestare assistenza ospedaliera tramite Ricovero o Day Hospital. Sono esclusi stabilimenti termali, centri benessere e strutture con prevalente finalità estetica o dietologica e quelle per convalescenza o Lungodegenza.
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IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di Assicurazione..
Lesione
Alterazione dello stato fisico, quando è generata da energia meccanica configura un trauma nell’organismo.
Malattia
Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale
Somma fino alla cui concorrenza l’Assicuratore presta le garanzie.
Modulo di Adesione
Documento da sottoscrivere ai fini dell’accesso alle coperture assicurative offerte dall’Assicuratore, in relazione ad eventi che occorrano all’Aderente ovvero anche ai componenti del suo Nucleo Familiare. La sottoscrizione avviene con firma elettronica, tramite inserimento sul sito web della Contraente, nell’area personale e privata dell’Aderente dedicata al prodotto, dei codici personali PIN (Personal Identification Number) e OTP (One Time Password).
Nucleo familiare
Il coniuge, il convivente more uxorio o i figli dell’Assicurato presenti nello stato di famiglia al momento del Sinistro, nel rispetto delle condizioni di estensione della copertura.
OTP (One time password)
Password numerica fornita tramite lo strumento token. In abbinamento al PIN è utilizzata per la sottoscrizione in forma elettronica del Modulo di Adesione nella sezione dedicata dell’area personale e privata del titolare del sito web della Contraente.
Pass BNL
Dispositivo che permette di effettuare operazioni di Home Banking mediante la generazione di password non intercettabili.
Periodo di Franchigia
Periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Prestazione. Quando la franchigia è Relativa, in caso di superamento del Periodo di Franchigia, la Prestazione è dovuta per l’intero.
PIN (Personal Identification Number)
Numero di identificazione personale che consente al titolare l’accesso alla propria area personale e privata del sito web della Contraente, nella sezione dedicata di tale area, la sottoscrizione in forma elettronica del Modulo di Adesione alla Polizza. Il PIN è consegnato in busta chiusa e riservata dal Contraente ai propri clienti che abbiano sottoscritto un contratto di conto corrente e un contratto di canalità diretta.
Premio
La somma dovuta all’Assicuratore per le coperture assicurative prestate.
Ricovero Ospedaliero
La degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.
Sinistro
Evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Supporto durevole
Qualsiasi strumento che permetta all’Aderente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Tecnica di comunicazione a distanza
Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’impresa e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le parti.
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Norme che regolano le Garanzie Assicurative
Art. 1. Cosa e chi copre l’Assicurazione?
L’Assicuratore, nei limiti ed alle condizioni di cui
all’art. 5, riconosce all’Assicurato le seguenti coperture:
• “INDENNITÀ DA INFORTUNIO”, ossia una copertura per le Lesioni derivanti daInfortunio;
• “INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO”, ossia una copertura per l’IP derivante da Infortunio;
• “DIARIA DA RICOVERO OSPEDALIERO PER INFORTUNIO EMALATTIA”,ossia
una copertura per le ipotesi di Ricovero Ospedaliero conseguente a Infortunio o Malattia;
Le garanzie sopra elencate sono offerte solo congiuntamente e costituiscono insieme il Pacchetto Assicurativo “Salute”, a cui i clienti della Contraente potranno aderire in relazione ad eventi che occorrano a sé - Copertura “OPZIONE SINGOLO” - ovvero anche al Nucleo Familiare - Copertura “OPZIONE NUCLEO” - mediante un unico atto di adesione.
Art. 2. Chi si può assicurare?
Può aderire alla copertura ed è assicurabile la persona fisica che, all’atto dell’adesione, sia titolare di un conto corrente presso la Contraente ed abbia un’età compresa tra 18 e 64 anni.
In caso di adesione alla Copertura “OPZIONE NUCLEO”, la copertura assicurativa si estende agli eventi
che occorrono ai componenti il Nucleo Familiare dell’Aderente, nel rispetto delle seguenti condizioni:
• per tutti i componenti il nucleo familiare: la presenza, al momento del Sinistro, nello stato di famiglia dell’Aderente stesso;
• per il solo coniuge convivente o il convivente more uxorio: un’età, al momento dell’adesione alla copertura da parte dell’Aderente, compresa tra 18 ed 64 anni;
• per i soli figli conviventi: un’età, al momento dell’adesione alla copertura da parte dell’Aderente, non superiore a 24 anni e un’età, al momento del Sinistro, superiore ad 1 anno compiuto.
Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative?
3.1 Condizioni al momento della stipulazione L’assicurazione può essere conclusa se, al momento dell’adesione:
• l’Assicurato ha il proprio domicilio abituale in Italia
• l’Aderente/Assicurato non è cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi
disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
• l’Aderente/Assicurato non fa parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
• l’Aderente ha la propria residenza inItalia.
3.2 Condizioni in corso di Assicurazione L’assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:
• l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia
• gli Stati di cui l’Aderente/Assicurato era cittadino al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America oppure gli Stati di cui l’Aderente/ Assicurato acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
• l’Aderente mantiene la propria residenza in Italia. L’Aderente/Assicurato si obbliga a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione.
La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà
la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte. Se l’Aderente/Assicurato non ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale
corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della suacessazione.
Si ricorda, quindi, che l’assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale dell’Assicurato o della residenza dell’Aderente, oppure dopo l’acquisizione della cittadinanza o il trasferimento della residenza
in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente/Assicurato).
In nessun caso la Compagnia potrà pagare importi a cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America.
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Art. 4. Come stipulare l’Assicurazione?
(b) Prestazione assicurativa
L’adesione al contratto avviene sul sito web della Contraente accedendo all’area personale e privata dell’Aderente/Assicurato e sottoscrivendo in forma elettronica il Modulo di adesione alla Polizza tramite i codici personali PIN (Personal Identification Number) e OTP (One Time Password).
Art. 5. Quali sono le prestazioni?
Art. 5.1 - Indennità da Infortunio
(a) Rischio assicurato
Salvo quanto previsto nel successivo articolo “Esclusioni”, il rischio coperto è la Lesione derivante da Infortunio, purché si tratti di una delle Lesioni indicate nella tabella allegata alle presenti Condizioni (Allegato A).
(b) Prestazione assicurativa
L’Assicuratore liquida una Indennità nella misura fissa e forfettaria prestabilita in base al tipo di Lesione indicata nella tabella allegata (Allegato A).
Qualora un singolo evento Infortunio determini un politraumatismo, caratterizzato da più Lesioni,
l’Assicuratore liquiderà l’importo risultante dalla somma delle singole voci di Lesione riportate in tabella, nei limiti del Massimale di Euro 100.000,00=.
Con riferimento alla garanzia “INDENNITÀ DA INFORTUNIO”, per ogni annualità assicurativa, la Prestazione complessiva dell’Assicuratore in favore dell’Assicurato, anche in relazione agli eventi che occorrano al Nucleo Familiare di quest’ultimo, è limitata a n. 2 (due) Sinistri e non potrà eccedere l’importo Massimale di Euro 100.000,00=.
In ogni caso, per ogni annualità assicurativa, la prestazione complessiva dell’Assicuratore in relazione alle garanzie “INDENNITÀ DA INFORTUNIO” e “IP
DA INFORTUNIO”, non potrà eccedere l’importo
Massimale di Euro 100.000,00= ed è limitata a n. 2 Sinistri.
Qualora l’Assicuratore abbia già liquidato la prestazione prevista dalla garanzia “INDENNITÀ DA INFORTUNIO” e, successivamente, in conseguenza del medesimo evento che ha dato origine al Sinistro, si accerti che è insorta una Invalidità Permanente in misura pari o superiore a 67%, verrà corrisposta all’Aderente la differenza tra quanto già liquidato nel corso dell’annualità in forza della garanzia “INDENNITÀ DA INFORTUNIO”, e la somma di Euro 100.000,00=.
Tale Sinistro verrà quindi considerato “IP DA INFORTUNIO” e non più “INDENNITÀ DA INFORTUNIO”.
Art. 5.2 - Invalidità Permanente da Infortunio
(a) Rischio assicurato
Salvo quanto previsto nel successivo articolo “Esclusioni”, il rischio coperto è l’Invalidità Permanente a seguito di Infortunio in misura pari o superiore a 67%, da valutarsi in base al DL 38 del 23.02.2000 INAIL e successive modifiche.
L’Assicuratore liquida una Prestazione pari ad Euro 100.000,00=. Tale Prestazione è dovuta solo a seguito dell’accertamento dei postumi permanenti (cioè a stabilizzazione avvenuta del quadro clinico) causati dall’Infortunio verificatosi nel corso di polizza, e comunque entro 18 mesi dalla data di accadimento dall’evento lesivo.
Con riferimento alla garanzia “IP DA INFORTUNIO”, per ogni annualità assicurativa la Prestazione complessiva dell’Assicuratore in favore dell’Assicurato, anche in relazione agli eventi che occorrano al Nucleo Familiare di quest’ultimo, non potrà eccedere l’importo Massimale di Euro 100.000,00=.
In ogni caso, per ogni annualità assicurativa, la prestazione complessiva dell’Assicuratore in relazione alle garanzie “INDENNITÀ DA INFORTUNIO” e “IP
DA INFORTUNIO” non potrà eccedere l’importo
Massimale di Euro 100.000,00= ed è limitata a n. 2 Sinistri.
Per tutta la durata della copertura, ivi comprese le ipotesi di tacito rinnovo, la prestazione assicurativa relativa alla garanzia “IP DA INFORTUNIO” potrà essere liquidata una sola volta per l’Aderente ed una sola volta per ciascuno dei componenti il Nucleo Familiare. L’Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 67% dovrà configurarsi in conseguenza di un singolo evento infortunante e non verrà calcolata sulla base dei postumi complessivi derivati da eventi o Sinistri verificatisi in annualità diverse.
Art. 5.3 - Diaria da Ricovero Ospedaliero per Infortunio e Malattia
(a) Rischio assicurato
Salvo quanto previsto nel successivo articolo “Esclusioni”, il rischio coperto è il Ricovero Ospedaliero in Istituto di Cura a seguito di Infortunio e/o Malattia.
(b) Periodo diFranchigia
La garanzia è soggetta ad un Periodo di Franchigia Relativa pari a 2 (due) giorni.
(c) Periodo diCarenza
Per il ricovero a seguito di Xxxxxxxx, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza di 30 (trenta) giorni.
(d) Prestazioneassicurativa
L’Assicuratore, per il periodo di Ricovero Ospedaliero, liquida una Indennità pari ad Euro 40,00= al giorno. Con riferimento alla garanzia “DIARIA DA RICOVERO OSPEDALIERO PER INFORTUNIO E MALATTIA”, la
Prestazione complessiva dell’Assicuratore in favore dell’Assicurato per ciascuna annualità assicurativa, anche in relazione agli eventi che occorrano al Nucleo Familiare di quest’ultimo, è pari ad un massimo di Euro 2.400,00=, corrispondenti a 60 (sessanta) giorni di Ricovero Ospedaliero.
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Art. 6. Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative?
Le coperture sono escluse nei seguenti casi:
a) dolo dell'Assicurato o dei soggetti a cui la copertura assicurativa siestende;
b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici se e in quanto l'assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
c) azioni intenzionali dell’Assicurato quali: il tentato
suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato;
d) infortuni già verificatisi, malattie già in essere alla Data di Decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
e) interventi conseguenti ad infortuni occorsi prima della data di effetto dellapolizza;
f) cure ed interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici e malformazioni congenite o comunque preesistenti alla stipula dellapolizza;
g) sinistri che siano diretta conseguenza di stati
depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche
o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi ascopoterapeutico;
h) infortuni e malattie conseguenti ad alcolismo
acuto o cronico, uso di stupefacenti o di medicinali in dosi non prescritte dal medico, sieropositività HIV, ovvero alle altre patologie ad essa collegate;
i) infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevettoidoneo;
j) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo amotore;
k) infortuni e malattie che siano conseguenza diretta
o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
l) infortuni e malattie che siano conseguenza diretta
della pratica di Attività Sportiva Professionistica; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
n) infortuni causati dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, rugby, football americano, hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore, sport equestri in genere;
o) infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi. Esempi: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, free
climbing, helsnow, jet ski, kitesurfing, torrentismo, snowrafting, skeleton (slittino) bobsleigh (motoslitta) e similari;
p) ogni lesione non riportatanell’AllegatoA;
q) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di infortunio verificatosi in corso di polizza; prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche e fitoterapiche;
r) ricoveri dovuti al parto o a patologie connesse alla procreazione; abortovolontarionon terapeutico;
s) ricoveri dovuti a patologie psichiatriche, checkup di medicina preventiva;
t) ricoveri in regime di lungodegenza, convalescenza o riabilitazione (fisica e/o neurologica e/o cardiologica).
Si precisa che ai fini dell’operatività della garanzia “IP DA INFORTUNIO” non verranno considerati i postumi permanenti conseguiti a stati patologici pregressi (da Malattia o Infortunio).
Art. 7. Quanto durano le Garanzie Assicurative? 7.1Quando iniziano e quanto durano?
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00
(ventiquattro) della Data di Decorrenza così come riportato nel Modulo di Adesione, a condizione che il primo addebito del Premio (costituito da tre rate di Premio mensili), che avverrà 2 mesi dopo la Data di Decorrenza vada a buon fine; in caso contrario, le garanzie decorreranno dalle ore 24 della data di pagamento di quanto dovuto.
In caso di sinistro denunciato prima della data di addebito del Premio, il pagamento della Prestazione è subordinato all’immediato addebito andato a buon
fine delle rate di Premio scadute. E’ fatto salvo quanto disposto in caso di esercizio del diritto di recesso.
In caso di mancato pagamento delle rate mensili
m) infortuni derivanti dall’espletamento delle seguenti attività: palombaro, sommozzatore, stuntman, attività circense, collaudatore o pilota di veicoli a motore-mezzi subacquei, speleologo, lavori in miniera x xxxxx, attività sportiva a titolo professionale, attività a contatto con esplosivi o materiale pirotecnico, piloti di deltaplano, paracadutisti;
di Premio successive al primo addebito del Premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza dell’ultima rata pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto.
Mancando il pagamento di quanto dovuto, l’assicurazione è risolta di diritto qualora l’Assicuratore, nel termine di 6 (sei) mesi dal giorno in cui il primo addebito o la rata mensile di Premio sono scaduti, non agisce per la riscossione. In tal caso l’Assicuratore ha diritto al pagamento
del Premio nella sua interezza e al rimborso delle spese.
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Art. 7.2 Quando si rinnovano?
Alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta. La disdetta può essere inviata dall’Assicurato almeno 30 giorni prima della scadenza annuale mediante lettera raccomandata A/R con ricevuta di ritorno da inviarsi a:
Cardif - Back Office Protezione - Ufficio Sinistri Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
fax 00 00000000
email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
ovvero compilando l’apposito modulo disponibile presso le filiali della Contraente (farà fede la data di sottoscrizione apposta sul modulo).
Il diritto di disdetta può altresì essere esercitato sul sito web della Contraente nella sezione dedicata al prodotto dell’area personale e privata dell’Aderente, tramite l’inserimento dei codici personali PIN (Personal Identification Number) e OTP (One Time Password) nella relativa procedura di disdetta.
Art. 7.3 Quando cessano?
La copertura assicurativa ha in ogni caso termine, con esclusione di qualsiasi rinnovo:
- alla prima scadenza annuale successiva al compimento del 70° anno di xxxxxxx’Aderente;
- alla prima ricorrenza annuale successiva alla cessazione della Polizza Collettiva stipulata tra la Compagnia e la Contraente;
- in caso di chiusura del conto corrente, alla prima
scadenza mensile successiva fatta salva la modifica di tale conto con altro intrattenuto presso la Contraente;
- in caso di decessodell’Aderente;
- se l’Assicurato perde il domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio;
- se l’Aderente/Assicurato acquisisce la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America con effetto dall’acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente/ Assicurato, con effetto dalla data di applicazione;
- se l’Aderente perde la propria residenza in
Italia, con effetto dalla data del trasferimento della residenza.
Art. 8. Chi è il beneficiario delle Garanzie Assicurative?
Per tutte le coperture assicurative, Beneficiario delle Prestazioni è l’Assicurato.
Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi
disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control
> xxx.xxxxxxxx.xxx).
Art. 9. Ci sono limiti alle prestazioni della Compagnia?
Oltre ai massimali prevsiti all’Art. 5, la Compagnia applica in taluni casi anche Franchigie e Scoperti, secondo quanto indicato per ciascuna Garanzia Assicurativa al suindicato Art. 5.
Art. 10. Quali sono i Massimali?
Alle Garanzie Assicurative si applicano Massimali, limit,i Scoperti e Franchigie, indicati all’Art. 5.
Art. 11. Come si calcola e come si paga il Premio?
Il premio è unico annuale anticipato, ed è indicato sul Modulo di Adesione; si intende comprensivo dell’imposta di assicurazione in misura pari al 2.50% dei premi imponibili. Il premio annuale può essere, a scelta dell’Aderente, frazionato in rate mensili.
Il pagamento del Premio avverrà mediante addebito sul conto corrente dell’Assicurato.
Il primo addebito del premio è effettuato 2 mesi dopo la Data di Decorrenza. In caso di premio frazionato tale addebito avrà ad oggetto 3 rate di premio.
Art. 12. Cosa succede in caso di modifica del Premio e delle Condizioni di Assicurazione?
La Compagnia si riserva il diritto di variare l’importo del premio assicurativo qualora, valutando i dati statistici di riferimento, venga accertato un andamento tecnico negativo della Polizza.
Le variazioni di premio verranno applicate al momento del rinnovo annuale della copertura.
La Compagnia invierà all’Assicurato la comunicazione di variazione del Premio con preavviso di 60 giorni, rispetto alla scadenza annuale della copertura.
L’Assicurato che non accetti tale variazione ha la facoltà di recedere dalla copertura alla scadenza annuale. Il recesso deve essere comunicato all’Assicuratore almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della copertura con le modalità indicate all'art. 7.2.
Art. 12.1 – Bonus rinnovo
Qualora, entro 30 giorni dalla data di scadenza di ciascuna annualità assicurativa, la Compagnia non abbia confermato all’Assicurato
l’accettazione di alcun sinistro durante l’annualità medesima, quest’ultimo, in caso di rinnovo, avrà diritto ad un mese gratuito di copertura.
Ogni conferma posteriore al termine anzidetto verrà computata con riferimento all’annualità successiva.
Art. 13. Dove valgono le Garanzie Assicurative?
Le Garanzie Assicurative valgono in tutto il mondo.
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Art. 14. Si può recedere dall’Assicurazione?
14.1 Recesso dell'Aderente
COME RECEDERE
L’Aderente può recedere dalla Polizza entro 2 mesi dalla Data di Decorrenza telefonando al numero
+39 060.060 oppure dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R, fax
o tramite email ai seguenti recapiti:
Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
Fax: 00 00000000
email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
ovvero compilando l’apposito modulo disponibile presso le filiali della Contraente (farà fede la data di sottoscrizione apposta sul modulo). Il diritto di disdetta può altresì essere esercitato sul sito web della Contraente nella sezione dedicata al prodotto dell’area personale e privata dell’Aderente, tramite l’inserimento dei codici personali PIN (Personal Identification Number) e OTP (One Time Password) nella relativa procedura di disdetta.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione.
Art. 4.2 In caso di sinistro avvenuto durante il periodo in cui è possibile esercitare il diritto di recesso,
il pagamento della Prestazione è subordinato all’addebito andato a buon fine delle rate di Premio relative al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Qualora l’Aderente successivamente al sinistro eserciti il diritto di recesso, fermo il riconoscimento dell’indennizzo, se dovuto, l’Assicuratore tratterrà la parte di Premio comprensivo delle imposte, relativo al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto.
Art. 14.2 Recesso della Compagnia L’Assicuratore può esercitare il proprio diritto di disdetta con l’invio, almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della copertura, di lettera raccomandata all’indirizzo riportato dall’Aderente sul Modulo di Adesione o a quello
eventualmente diverso comunicato nel corso del rapporto. La Compagnia può recedere dall’assicurazione se, dopo l’accesso in copertura, l’Aderente/Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La Compagnia può, inoltre, recedere dall’assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.
Art. 15. In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia?
Fermo quanto previsto all’Art. 3.2, L’Aderente/ Assicurato si obbliga a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione.
La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte.
Art. 16. Quali obblighi ulteriori ha l’Assicurato?
Oltre agli obblighi previsti da altre clausole delle Condizioni di Assicurazione, l’Assicurato deve sottoporsi a eventuali accertamenti e controlli medici chiesti dalla Compagnia, darle ogni relativa
informazione e inviarle la documentazione medica del caso;
Art. 17. Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete?
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato o dell’Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893
e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell’Assicurato, che richieste dalla Compagnia all'atto dell’adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 18. Come comunicare con la Compagnia?
Tranne che per il recesso (art. 14), per i sinistri (art. 24), per i reclami (art. 26) e per la Privacy (art. 27) , tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Assicurato ovvero qualora l’Assicurato abbia concesso l’autorizzazione, all’indirizzo e-mail specificato.
La Compagnia, nella propria Home Page Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area
riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L'area è consultabile tramite l’utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.
COME COMUNICO CON LA COMPAGNIA
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Art. 19. Cosa fare in caso di altre garanzie assicurative per il medesimo rischio?
Le Garanzie Assicurative possono cumularsi con quelle di altre polizze stipulate per gli stessi rischi.
Il Contraente e l’Assicurato possono non comunicare alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per gli stessi rischi, ma in caso di Sinistro devono comunque darne avviso a tutte le imprese di assicurazione interessate, indicando a ciascuna il nome degli altri assicuratori ai sensi dell’art. 1910 del codice civile. Se volontariamente non lo fanno, la Compagnia può rifiutarsi di rendere le prestazioni previste dall’Assicurazione.
da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo arbitro; è esclusa ogni responsabilità solidale.
Le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, senza alcuna formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi contestazione o impugnazione, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione
di patti contrattuali. Viene redatto un verbale in doppia copia, uno per ognuna delle parti, con i risultati delle decisioni arbitrali. Le parti possono comunque rivolgersi al giudice. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norne di legge.]
Art. 20. È possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti di Xxxxxxx?
No, l’Assicurato non può in alcun modo cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dall’Assicurazione.
Art. 21. Oneri
Eventuali imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. Futuri cambiamenti della normativa fiscale applicabile al Premio verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.
Art. 22. Quale legge si applica?
Si applica la legge italiana per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione.
Art. 23. Qual è il foro competente in caso di controversia?
Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione dell’Assicurazione e/o delle Garanzie Assicurative, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Contraente, Assicurato e/o avente diritto.
[Le controversie di natura medica potranno essere sottoposte per la decisione a un collegio arbitrale composto da tre medici.
I membri del collegio arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo tra i primi due, o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente competenza nel luogo ove deve riunirsi il collegio.
Il Collegio Arbitrale risiede e si riunisce nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti paga le proprie spese e l’arbitro
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Gestione del Sinistro
Art. 24. Come si denuncia un Sinistro?
In caso di Xxxxxxxx, si raccomanda all’Assicurato di contattare tempestivamente e preventivamente il Servizio Clienti che risponde al numero verde
800.900.780 oppure dall’estero +39 02.77224686 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00
I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Xxxxxx scrivendo a mezzo posta, fax o tramite email ai seguenti recapiti:
Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri –
Casella Postale 421
fax 00.00000000
00000 Xxxxxx (XX)
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx L’Assicurato dovrà consegnare a Cardif Assurances Risques Divers tutta la documentazione richiesta da quest’ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. La Compagnia si riserva la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici e di richiedere tutta la documentazione che ritenga necessaria per la corretta valutazione del Sinistro.
In particolare, salvo eventuali integrazioni richieste dall’assicuratore, i documenti necessari per le garanzie assicurate sono i seguenti:
• denuncia scritta delsinistro;
• copia del documentod’identitàdell’Assicurato;
• documentazione sanitaria (ad esempio verbale di pronto soccorso) e strumentale (ad esempio: Rx, ecografia, TAC, RMN) comprovante la lesione, completa di indicazione del luogo, giorno ed ora
dell’evento, nonché di una dettagliata descrizione delle modalità diaccadimento;
• lettera di dimissione e copia della cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero;
• stato di famiglia (per le coperture riguardanti l’intero nucleo familiare).
L’Assicurato deve inoltre:
• sciogliere da ogni riserbo imedicicuranti;
• consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Compagnia, il costo delle quali sarà a totale carico della Compagnia stessa.
Le denunce saranno considerate complete solamente
al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. In ogni caso, la Compagnia provvederà alla liquidazione delle prestazioni solo previo incasso dei premi dovuti.
Art. 25. Quando sarà pagato l’Indennizzo?
COME DENUNCIARE UN SINISTRO
La Compagnia, dopo la ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al Sinistro, si impegna a liquidare la Prestazione, in caso di accettazione, entro 30 giorni da tale ricezione. Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono:
• in euro
• versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell’Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un’Agenzia che si trova in uno Stato membro dell’UnioneEuropea.
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Reclami
Art. 26. A chi inviare un eventuale reclamo?
26.1 Reclami alla Compagnia
Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle Garanzie Assicurative o sulla gestione dei Sinistri), devono essere inviati via posta, telefax
o e-mail all’Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente indirizzo:
Cardif – Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 0000.000.000
Inoltre, è possibile inviare reclamo utilizzando il web- form presente sul sito internet della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
La Compagnia deve rispondere entro 45 giorni da quando riceve il reclamo.
Se chi invia il reclamo non si ritiene soddisfatto della risposta ricevuta o se la Compagnia non risponde nel termine di 45 giorni, si può inviare il reclamo all’IVASS, con copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale risposta di quest’ultima, secondo le modalità previste al seguente Art. 26.3.
26.2 Reclami all’intermediario assicurativo
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo che ha distribuito l’Assicurazione o la violazione di norme cui è soggetto l’intermediario (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviata una comunicazione scritta a quest’ultimo con le modalità indicate nel modello “Allegato 4” consegnato dallo stesso intermediario al Contraente.
L’intermediario deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se il reclamante non fosse soddisfatto della risposta, quest’ultimo può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate, allegando il reclamo e l'eventuale risposta dell’intermediario.
26.3 Reclami all’IVASS
I reclami che riguardano la violazione della normativa di settore devono essere inviati, a mezzo PEC, posta o fax direttamente all’IVASS:
IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00.00000000
In ogni caso, per la stesura del reclamo è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - sezione dedicata ai reclami).
Il reclamo deve contenere chiaramente i seguenti elementi:
• il nome, cognome e domicilio del reclamante;
• la Compagnia, l’intermediario o i soggetti di cui ci si lamenta;
• la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a supporto della stessa.
In ogni caso, è possibile ricorrere all’istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è fatto nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese europeo e il reclamante risiede in Italia, si può presentare il reclamo a:
• l’autorità di vigilanza o al sistema competente del paese in cui ha sede legale la compagnia
che ha firmato il contratto (rintracciabile su www. xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx);
• l’IVASS, che lo invierà alla suddetta Autorità estera informandola per conoscenza.
L'autorità di vigilanza del paese di origine della Compagnia è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution), alla quale è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito:
xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx- clientele/comment-contacter-lacp.html.
COME FARE UN RECLAMO
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Protezione dei dati personali
Art. 27. Protezione dei dati personali
A. Base giuridica del trattamento dei dati personali Come parte dell’Assicurazione e in qualità di titolare del trattamento, la Compagnia è tenuta ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Contraente, all’Assicurato ovvero ai soggetti che li rappresentano, o al Titolare Effettivo (di seguito, in generale, il “Cliente”), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia è necessario per il perfezionamento e la gestione dell’Assicurazione e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici. Se il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati. Le informazioni di seguito fornite riguardano anche, per quanto applicabili,
i trattamenti di dati personali eventualmente posti in essere da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, come di seguito specificati, ferma la facoltà per gli stessi di rendere autonoma informativa.
B. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali raccolti dalla Compagnia sono necessari:
(i) Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili
La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, anche tra cui:
• Adempimento di obblighi connessi all’esercizio dell’attività assicurativa;
• Prevenzione delle frodi assicurative;
• Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
• Contrasto all’evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
• Monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l’organizzazione potrebbe incorrere;
• Risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.
• Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici
o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” quali:
• intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione;
• autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede della Compagnia.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
(ii) Per l’esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta
La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:
• la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
• la prestazione dei servizi assicurativi che riguardano il Cliente;
• la gestione dei Sinistri assicurativi, la relativa liquidazione e l’esecuzione delle Garanzie Assicurative;
• fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti della Compagnia;
• l’assistenza e la risposta alle richieste;
• la valutazione della Compagnia della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a
• quali condizioni.
Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” quali:
• soggetti Xxxxx interessati dal contratto di assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, quali:
(i) i titolari del contratto, i sottoscrittori e gli assicurati, nonché i loro rappresentanti;
(ii) gli assegnatari di contratto o i beneficiari di surrogazione;
(iii)i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni.
• alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie.
• Società del Gruppo BNP Paribas.
• intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede della Compagnia.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
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(iii)Per il perseguimento di legittimi interessi della Compagnia
La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:
• prova del pagamento del Premio o del contributo;
• prevenzione delle frodi;
• adesione a contratti di coassicurazione o di riassicurazione;
• gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura
(es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
• elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell’incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
• elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario della Compagnia o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
• lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
• formazione del personale della Compagnia attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
• personalizzazione dell’offerta della Compagnia dedicata al Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso:
- miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
- promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo del Cliente.
Tale obiettivo può essere raggiunto:
- segmentando i potenziali e gli attuali clienti della Compagnia;
- analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che la Compagnia rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web della Compagnia, ecc.);
- condividendo i dati personali dei Clienti con un’altra società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se
il Cliente è – o diventerà – cliente di un’altra società del Gruppo; e
- incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un’offerta, con altri dati che la Compagnia già tratta su di lui (es. la
Compagnia potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un’assicurazione a copertura dell’intero nucleo familiare).
• organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.
I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo
sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l’identità del Cliente stesso.
C. Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” quali:
• intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione;
• altri assicuratori, ai co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e società di gestione del risparmio; società di servizi per il quietanzamento, banche;
• Enti previdenziali se coinvolti in Sinistri assicurativi o quando la Compagnia fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali;
• autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge;
• società del Gruppo BNP Paribas.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede della Compagnia.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
D. Modalità del trattamento
I dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori della Compagnia autorizzati al trattamento e/o da partner di fiducia che svolgono attività tecniche ed organizzative per conto della stessa Compagnia, in qualità di responsabili del trattamento, e saranno conservati
per la durata del contratto e, al suo termine, per i tempi previsti dalle norme in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, ed assicurativi (di norma, 10 anni).
Per le menzionate finalità i dati personali del Cliente potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) solo verso paesi per i quali la Commissione Europea abbia riconosciuto un livello adeguato di protezione dei dati o, in mancanza, sulla base dell’adozione delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o di norme vincolanti d’impresa (per i trasferimenti infragruppo).
Per richiedere una copia di tali garanzie o dettagli su dove siano consultabili, il Cliente può inviare una richiesta scritta ai recapiti di seguito indicati.
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E. Diritti dell’interessato
Il Cliente ha i seguenti diritti:
• diritto di accesso: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
• diritto di rettifica: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
• diritto alla cancellazione: il Cliente può richiedere
la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
• diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
• diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
• diritto di revocare il suo consenso: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
• diritto alla portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, il Cliente ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito alla Compagnia o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a Terzi.
F. Contatti
Se il Cliente desidera ricevere informazioni più dettagliate sul trattamento dei suoi dati personali effettuato alla Compagnia, può consultare il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” disponibile al seguente indirizzo web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Privacy”). Tale Informativa contiene informazioni più specifiche inerenti al trattamento dei dati personali che la Compagnia, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuta a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il “DPO”, responsabile della protezione dei dati della Compagnia) a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
Data Protection Officer xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx X.xx Xxxx Xx Xxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione.
In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.
G. Dati sensibili
In alcuni casi, per esempio quando denuncia un Sinistro, la Compagnia può talvolta richiedere al Cliente di fornire dati riguardanti il proprio stato di salute, rispetto ai quali è altresì richiesto al Cliente il rilascio di un consenso esplicito al trattamento. In tal caso il consenso rilasciato dal Cliente riguarda anche i trattamenti eventualmente posti in essere, quali autonomi titolari, dai soggetti privati esterni alla Compagnia necessariamente coinvolti in relazione alla gestione del rischio assicurato ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” (come intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione altri assicuratori, co-assicuratori, ri- assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio, società di servizi per il quietanzamento, banche, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, soggetti terzi interessati dal contratto di assicurazione - nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, enti previdenziali se coinvolti in Sinistri assicurativi o quando la Compagnia fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali, partners commerciali, assicurativi e bancari, arbitri e mediatori, agenzie, professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie), società del Gruppo BNP Paribas.
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dalla Compagnia e dai soggetti sopra indicati esclusivamente per le finalità di gestione dell’Assicurazione.
Quando il Cliente compila il Questionario sanitario non cartaceo, l’emissione o la non emissione di un’offerta e le relative condizioni - in particolare in termini di coperture, importo del Premio ed eventuali formalità mediche aggiuntive - sono determinate automaticamente, sulla base delle risposte fornite dallo stesso Cliente. Ulteriori domande possono essere rivolte al Cliente ai fini di una valutazione del rischio più accurata che consideri il suo stato di salute (comprese le Malattie che riguardano il Cliente o gli incidenti subiti in passato).
Sulla base delle risposte del Cliente, può essere emessa un'offerta assicurativa. Il Premio e la copertura di questa offerta assicurativa possono essere modificati (aggiunta di alcune esclusioni, revoca di alcune coperture).
Il Cliente ha il diritto di contestare queste decisioni automatizzate rivolgendosi ad un membro del personale della Compagnia, che deve considerare il punto di
vista del Cliente. Tale diritto è esercitato secondo quanto indicato nel presente articolo e nella Sezione 7 dell’Informativa sulla protezione dei dati personali disponibile all’indirizzo web già citato.
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Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento di Polizza Collettiva Salute n.5428/02
GARANZIA “INDENNITA’ DA INFORTUNIO”
L’assicurato viene sottoposto ad intervento chirurgico per Frattura del coccige.
L’Assicuratore corrisponde all’Assicurato 2.500€ (TABELLA INDENNIZZI - Allegato A)
GARANZIA “INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO”
L’Assicurato subisce un Infortunio che gli provoca un’Invalidità Permanente superiore al 67%
L’Assicuratore corrisponde una somma pari a € 100.000,00
GARANZIA “DIARIA DA RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO”
L’Assicurato viene investito e ricoverato per 5 giorni a causa di un Infortunio
All’assicurato sarà corrisposta una Diaria pari a € 200 (diaria giornaliera di 40 € per 5 giorni)
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Tabella indennizzi - Allegato A INDENNITA’ DA INFORTUNIO
TIPOLOGIA DI LESIONE Indennizzi
LESIONI APPARATO SCHELETRICO | |
CRANIO | |
FRATTURA CRANICA SENZA POSTUMI NEUROLOGICI | 1.500 € |
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE | 4.500 € |
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO o MASCELLARE o PALATINO o LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 1.500 € |
FRATTURA XXXXXX I° (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare - non cumulabile con XXXXXX II° 0 III°) | 2.500 € |
FRATTURA XXXXXX II° (non cumulabile con XXXXXX I° 0 III°) | 4.000 € |
FRATTURA XXXXXX III° (non cumulabile con XXXXXX I° 0 II°) | 5.000 € |
FRATTURA ETMOIDE o OSSO LACRIMALE o OSSO JOIDEO o VOMERE o OSSA NASALI PROPRIE | 500 € |
FRATTURA MANDIBOLARE (PER LATO) | 2.000 € |
COLONNA VERTEBRALE | |
TRATTO CERVICALE | |
FRATTURA ARCO ANTERIORE o ARCO POSTERIORE o MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO o PROCESSI ARTICOLARI) I° VERTEBRA (C1) | 7.500 € |
FRATTURA CORPO o PROCESSO TRASVERSO o PROCESSO SPINOSO II° VERTEBRA (C2) | 7.200 € |
FRATTURA CORPO III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER CIASCUNA VERTEBRA) | 7.000 € |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO 0 PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 500 € |
TRATTO DORSALE | |
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO DALLA I° ALLA XI° VERTEBRA (PER CIASCUNA VERTEBRA) | 3.500 € |
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO XII° VERTEBRA | 7.500 € |
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO DALLA I° ALLA XII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 500 € |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO o PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA XII° VERTEBRA (PER CIASCUNA VERTEBRA) | 500 € |
TRATTO LOMBARE | |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO o PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA V° VERTEBRA CON SCHIACCIAMENTO (PER CIASCUNA VERTEBRA) | 7.000 € |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO o PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA V° VERTEBRA SENZA SCHIACCIAMENTO (PER CIASCUNA VERTEBRA) | 3.000 € |
FRATTURA CORPO VERTEBRALE CON SCHIACCIAMENTO (PER CIASCUNA VERTEBRA) | 7.000 € |
FRATTURA CORPO VERTEBRALE SENZA SCHIACCIAMENTO (PER CIASCUNA VERTEBRA) | 500 € |
OSSO SACRO | |
FRATTURA DELLE OSSA DEL SACRO | 3.000 € |
COCCIGE | |
FRATTURA DEL COCCIGE | 2.500 € |
BACINO | |
FRATTURA ALI ILIACHE x XXXXXX ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) o DEL PUBE | 2.500 € |
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FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO) | 6.000 € |
TORACE | |
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO) | 500 € |
FRATTURA SCAPOLA (PER LATO) | 500 € |
FRATTURA STERNO | 2.500 € |
FRATTURA DI UNA COSTA SCOMPOSTA | 500 € |
ARTO SUPERIORE (DESTRO o SINISTRO) | |
BRACCIO | |
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE | 1.000 € |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE o SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO) | 5.000 € |
FRATTURA EPIFISI DISTALE o INFERI0RE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO) | 4.500 € |
AVAMBRACCIO | |
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO E/O ULNA (FACCIA ARTICOLARE CARPICA o PROCESSO STILOIDEO o INCISURA ULNARE) | 4.000 € |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO (FRATTURA TUBEROSITÀ RADIALE o CAPITELLO o COLLO o CIRCONFERENZA ARTICOLARE) | 3.000 € |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO o PROCESSO CORONOIDEO o INCISURA SEMILUNARE E RADIALE) | 3.000 € |
FRATTURA BI0SSEA RADIO E ULNA COMPOSTA | 1.000 € |
FRATTURA BI0SSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA | 7.000 € |
POLSO E MANO | |
FRATTURA SCAFOIDE | 2.000 € |
FRATTURA DEL CARPO (PER CIASCUN OSSO - ESCLUSO LO SCAFOIDE) | 200 € |
FRATTURA I° METACARPALE | 1.500 € |
FRATTURA II° 0 III° 0 IV° 0 V° METACARPALE | 200 € |
FRATTURA DITA | |
POLLICE (FALANGE PROSSIMALE e/o FALANGE DISTALE) | 5.000 € |
INDICE (FALANGE DISTALE e MEDIALE e/o FALANGE PROSSIMALE) | 4.000 € |
MEDIO (FALANGE DISTALE e MEDIALE e/o FALANGE PROSSIMALE) | 1.500 € |
ANULARE (FALANGE DISTALE e MEDIALE e/o FALANGE PROSSIMALE) | 1.500 € |
MIGNOLO (FALANGE DISTALE e MEDIALE e/o FALANGE PROSSIMALE) | 1.000 € |
ARTO INFERIORE (DX o SX) | |
FRATTURA FEMORE | |
DIAFISARIA | 3.000 € |
FRATTURA CONDIZIONANTE IMPIANTO DI PROTESI D'ANCA | 14.000 € |
FRATTURA CONDIZIONANTE IMPIANTO DI PROTESI DI GINOCCHIO | 12.000 € |
FRATTURA CONDIZIONANTE PATELLECTOMIA TOTALE | 3.000 € |
FRATTURA CONDIZIONANTE OSTEOSINTESI e CERCHIAGGIO DI ROTULA | 1.000 € |
PERDITE ED USTIONI | |
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi) | 15.000 € |
CECITA' MONOCULARE | 7.500 € |
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE | 1.500 € |
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PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI | 3.000 € |
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO | 1.500 € |
PERDITA ANATOMICA DI DUE TESTICOLI | 8.000 € |
PERDITA ANATOMICA DEL PENE | 15.000 € |
USTIONI ESTESE A PIÙ DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA | 20.000 € |
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI | 3.500 € |
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE | 2.500 € |
ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE | 2.500 € |
ROTTURA DEI TENDINI DI CIASCUN DITO DELLA MANO | 2.000 € |
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE | 4.000 € |
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata strumentalmente) | 2.000 € |
LUSSAZIONE DEL CERCINE GLENO-OMERALE (Documentata strumentalmente) | 3.500 € |
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (Documentata strumentalmente) | 3.000 € |
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (Documentata strumentalmente) | 3.000 € |
LUSSAZIONE GOMITO (Documentata strumentalmente) | 6.000 € |
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (Documentata strumentalmente) | 3.000 € |
LUSSAZIONE MCF o IF 2° o 3° o 4° o 5° DITO DELLA MANO (evidenziata strumentalmente) | 500 € |
LUSSAZIONE MCF o IF POLLICE (Documentata strumentalmente) | 3.000 € |
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata strumentalmente) | 6.000 € |
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA o IF DELL'ALLUCE (Documentata strumentalmente) | 2.500 € |
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA o IF II° o III° o IV° o V° DITO DEL PIEDE (Documentata strumentalmente) | 200 € |
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (Documentata strumentalmente) | 6.000 € |
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE e/o POSTERIORE e/o DEL PIATTO TIBIALE (Documentata strumentalmente) | 6.000 € |
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA e/o DEI MENISCHI (Documentata strumentalmente) | 500 € |
LESIONE TENDINE ROTULEO (Documentata strumentalmente) | 3.000 € |
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (Documentata strumentalmente) | 4.000 € |
AMPUTAZIONI | |
ARTO SUPERIORE AMPUTAZIONE AL TERZO SUPERIORE o TERZO MEDIO DI BRACCIO | 40.000 € |
AMPUTAZIONE DI UNA MANO o DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | 30.000 € |
AMPUTAZIONE POLLICE + 3 DITA | 25.000 € |
AMPUTAZIONE POLLICE + 2 DITA | 18.000 € |
AMPUTAZIONE 2 DITA | 8.000 € |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE | 9.000 € |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DI INDICE | 5.000 € |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DI MEDIO | 3.000 € |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DI ANULARE o MIGNOLO | 1.500 € |
AMPUTAZIONE ULTIME DUE FALANGI DI INDICE | 4.000 € |
AMPUTAZIONE ULTIME DUE FALANGI DI MEDIO | 2.700 € |
AMPUTAZIONE ULTIME DUE FALANGI DI ANULARE o MIGNOLO | 1.200 € |
AMPUTAZIONE DELLA FALANGE UNGUEALE DI POLLICE | 7.000 € |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DI CIASCUNA DELLE ALTRE DITA | 1.500 € |
ARTO INFERIORE AMPUTAZIONE DI COSCIA (al di sopra della metà di coscia o al di sopra di ginocchio) | 40.000 € |
AMPUTAZIONE TOTALE oppure OLTRE I DUE TERZI PROSSIMALI DI GAMBA (al di sotto del ginocchio) | 35.000 € |
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE DISTALE | 30.000 € |
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PERDITA DI UN PIEDE | 30.000 € |
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE | 15.000 € |
PERDITA DELL'ALLUCE | 8.000 € |
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE | 4.000 € |
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | 200 € |
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MODULO DI ADESIONE (copertura assicurativa facoltativa)
alla Polizza Collettiva n. 5258/02
tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Cardif Assurances Risques Divers
SALUTE SALW POLIZZA COLLETTIVA N° 5258/02 COPERTURA ASSICURATIVA N:
Aderente
Cognome e nome Codice Fiscale
Data di nascita Sesso Luogo di Nascita Prov.
Indirizzo Residenza
Via/Piazza: n° Città Prov. c.a.p.
Stato
Indirizzo Recapito
Via/Piazza N° Città Prov. c.a.p.
Tipo Documento* Numero documento
* 01=carta d’identità; 02=patente di guida; 03=passaporto; 04=porto d’armi; 05=tessera postale; 06=altro
Rilasciato da Data Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
🞏 Opzione Singolo
Data di Decorrenza della Copertura: Data di primo addebito del Premio:
Garanzie:
A) INDENNITÀ DA INFORTUNIO
B) INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO
C) DIARIA DA RICOVERO OSPEDALIERO PER INFORTUNIO E MALATTIA
1) ADESIONE AL CONTRATTO
Dichiarazioni dell’Aderente
Con l'apposizione della firma elettronica in calce l'Aderente conferma:
- di aver ricevuto ed accettato la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti – Allegato 3 del Reg. IVASS n. 40/2018; un documento conforme all’Allegato 4 del Reg. 40/2018 e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (set informativo) relativa alla Polizza Collettiva
n. 5258/02, tutto quanto consegnato in forma cartacea o su altro supporto durevole e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione;
- di sapere che è possibile richiedere alla Compagnia le credenziali per l’accesso all’area riservata;
- di prendere atto che le dichiarazioni non veritiere o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione;
- di ADERIRE alla Polizza suddetta indicando come Assicurato sé stesso/a.
Inoltre in qualità di titolare/cointestatario del conto corrente sotto indicato, di autorizzare la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ad addebitare il premio sul conto IBAN
Premio (Annuale / Annuale frazionato): pari a Euro
Luogo e data Firma Aderente
2) APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE
Con l'apposizione della firma elettronica in calce, l’Aderente dichiara inoltre, di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile le condizioni concernenti la copertura assicurativa ed, in particolare, Art. 1. Cosa e chi copre l’Assicurazione? l’Art. 6 Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative? l’Art. 8. Chi è il beneficiario delle Garanzie Assicurative? Art. 12 Cosa succede in caso di modifica del Premio e delle Condizioni di Assicurazione? Art. 20 È possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti di Xxxxxxx? Art. 24. Come si denuncia un Sinistro?
Luogo e data Firma Aderente
3) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con l'apposizione della firma elettronica in calce, l’Aderente dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornitagli, ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”), da Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale tramite l’art 27 delle Condizioni di Assicurazione e il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” ivi richiamato, che si impegna a rendere nota agli altri interessati. Con la sottoscrizione in calce, esprime dunque il proprio consenso al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR, ove necessario per i servizi richiesti come specificato nell’informativa ricevuta - effettuato da parte della Compagnia e di tutti i soggetti diversi indicati nell’informativa, per le finalità e con le modalità illustrate nell’informativa stessa.
Luogo e data Firma Aderente