FOGLIO INFORMATIVO per GARANZIE RILASCIATE su CONTRATTI di LOCAZIONE FINANZIARIA e di FINANZIAMENTO
XXXXXX INFORMATIVO per GARANZIE RILASCIATE su CONTRATTI di LOCAZIONE FINANZIARIA e di FINANZIAMENTO
1. INFORMAZIONI SULLA BANCA: TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB, SUCCURSALE ITALIANA
Denominazione legale: Toyota Material Handling Commercial Finance AB, Succursale Italiana
Sede legale: Xxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Sede amministrativa: Xxx Xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) Numero di telefono: 000 0000000 Numero di fax: 000 0000000
Iscritta nell'elenco generale con il n.8069 e nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia con il n.03654.1, ABI 03654, CAB 36670.
INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
(N.B.: Tali informazioni devono essere inserite nel caso in cui Toyota Material Handling Commercial Finance AB, Succursale Italiana offra fuori sede i propri prodotti e si avvalga a tal fine di soggetti terzi.)
Nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente / Ragione Sociale: Codice Fiscale: Residenza Anagrafica / Sede legale ed amministrativa: _ Qualifica _ Estremi iscrizione in Albi Elenchi/ R.E.A Capitale sociale: (N.B.: indicare dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il Cliente, ad esempio dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria, e iscrizione nell'albo degli agenti in attività finanziaria)
Numero di telefono:
Il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato compensi, costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.
2. CHE COSA E’ UNA GARANZIA
La Garanzia è un atto con il quale un soggetto (“Garante”), eventualmente in solido con altre persone, si impegna a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui nei confronti del creditore.
Le Garanzie possono essere Personali o Reali, e vengono normalmente regolate sulla base di formulari predisposti dall’Intermediario/Banca (“Creditore”), o sulla base di testi negoziati direttamente tra il Creditore ed il Garante e/o il Debitore-Cliente.
La Garanzia Personale è un atto con il quale una persona o una società (detta “Garante”) si obbliga a pagare al Creditore quanto dovuto dal Debitore-Cliente se quest’ultimo non paga.
La Garanzia Reale si realizza, invece, attraverso l’individuazione di beni mobili o immobili che il Garante mette a disposizione del Creditore, il quale - se il Debitore-Cliente non paga - può soddisfare il suo credito attraverso la loro vendita a terzi. Così, se i beni offerti in Garanzia sono mobili si ha il Pegno; se invece si tratta di immobili o di c.d. beni mobili registrati (come le auto, le navi e gli aeromobili) su questi va iscritta l’Ipoteca. Se ad essere concesso in garanzia è un Credito vantato dal Cliente o dal Garante verso terzi, si ha la Cessione del Credito. Poiché le Garanzie vengono prestate a favore di un contratto di Locazione Finanziaria o di Finanziamento (“Contratto Garantito”), è necessario che il Garante prenda visione anche del Foglio Informativo del Contratto Garantito.
I TIPI DI GARANZIE ED I LORO RISCHI
Le Garanzie Personali
Le Garanzie Personali che l’Intermediario/Banca può chiedere a fronte di un Contratto Garantito sono: la Fideiussione, il Patto di Riacquisto, l’Impegno al Subentro e la Lettera di Patronage.
La Fidejussione, attraverso il suo sottoscrittore (ossia il garante dell’operazione) garantisce con tutto il suo patrimonio Toyota Material Handling Commercial Finance AB, Succursale Italiana, fino all’importo predeterminato nella garanzia stessa, per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso Toyota Material Handling Commercial Finance AB, Succursale Italiana dal debitore principale derivanti dal contratto garantito.
Sul piano contrattuale, tra i principali rischi, va tenuto presente il pagamento da parte del fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale garantito in caso di inadempienza di quest’ultimo e la possibilità per il fideiussore di dover rimborsare a Toyota Material Handling Commercial Finance AB, Succursale Italiana le somme che la stessa deve restituire nel caso in cui il pagamento effettuato dal debitore principale garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).
La Fideiussione può assumere la forma della Garanzia Autonoma a prima richiesta se il Garante, rinunciando al diritto di opporre eccezioni, si impegna a pagare una determinata somma di denaro in favore del Creditore per il solo fatto che questi, comunicando l'inadempimento del Debitore-Cliente, ne faccia richiesta per iscritto. Anche in questo caso, il rischio è rappresentato dall’incapacità del Debitore-Cliente e/o degli altri eventuali Garanti sul Contratto Garantito di indennizzare il Garante che ha pagato.
La Lettera di Patronage è una Garanzia, rilasciata da una società che controlla o partecipa anche indirettamente al capitale del Debitore-Cliente; con questa il Garante si impegna a dotare il Debitore-Cliente del capitale necessario per fare fronte alle obbligazioni derivanti dal Contratto Garantito, oppure ad estinguere direttamente il debito, in caso di inadempimento. Al Garante possono essere altresì richiesti ulteriori impegni, quali, a mero titolo esemplificativo: di non ridurre la propria partecipazione nel capitale del Debitore- Cliente, senza il preventivo consenso da parte del Creditore; di prestare un diverso tipo di Garanzia nel caso decida di cedere a terzi la propria quota di partecipazione; di vigilare ed intervenire sulla gestione patrimoniale del Debitore-Cliente, affinché lo stesso mantenga una solvibilità tale da assicurare il buon esito del Contratto Garantito; di fare in modo che il Debitore-Cliente sia in grado di far sempre fronte agli impegni assunti fornendo a questo direttamente i mezzi finanziari necessari; di provvedere al rimborso anticipato del Contratto Garantito, in caso di cessione della partecipazione. Il rischio è rappresentato dal fatto che, in caso di inadempimento da parte del Debitore-Cliente, il Garante debba sopportare integralmente la perdita subita a causa dell’inadempimento della propria controllata o partecipata.
Il Patto di Xxxxxxxxxx (solo per i contratti di Locazione Finanziaria) è un atto unilaterale con cui il Fornitore del bene o un terzo Garante, in caso di scioglimento del contratto di Locazione Finanziaria per l’inadempimento del Debitore-Cliente Utilizzatore, si impegna a riacquisire la titolarità del bene (nel caso del Fornitore) o ad acquistarlo (nel caso di un terzo Garante) pagando un prezzo pattuito. Il prezzo dell’acquisto può essere uguale all’intero debito dell’Utilizzatore o essere determinato sulla base di un’apposita tabella a valori decrescenti del bene in funzione del momento in cui si è avuta la risoluzione del contratto di Locazione Finanziaria. Il rischio per il Garante terzo o Fornitore è che il bene da acquistare non si trovi, sia danneggiato, ovvero sia inservibile.
L'Impegno al Subentro (solo per i contratti di Locazione Finanziaria) è un atto unilaterale con il quale il terzo Garante si impegna a subentrare nel contratto di Locazione Finanziaria a seguito dell'inadempimento del Debitore-Cliente Utilizzatore, accollandosi l’obbligo di pagamento di tutti i debiti scaduti e dei canoni futuri ed accettando di utilizzare il bene così come si trova. Il rischio, in questo caso è rappresentato dall’assunzione di obblighi di natura pecuniaria e non, contemplati dal Contratto Garantito, ma non contemperati dalle perfette condizioni d’uso del bene oggetto del Contratto Garantito.
Information classification: Internal
Le Garanzie Reali
Il Pegno è l'atto con il quale il Debitore-Cliente o un terzo Garante consegna al Creditore o ad una banca custode, che li detiene in nome e per conto del Creditore, dei eni mobili sui quali quest’ultimo potrà soddisfarsi in caso di inadempimento del Debitore-Cliente agli obblighi derivanti dal Contratto Garantito. Tra i beni mobili rientrano sia il denaro contante che i titoli di credito o di partecipazione, come le azioni, le obbligazioni e i titoli di investimenti finanziari sia pubblici che privati.
Un particolare tipo di Pegno è il Deposito Cauzionale (Pegno Irregolare) di una somma di denaro versata dal Debitore-Cliente o da un terzo Garante, a garanzia del’adempimento da parte del Debitore-Cliente agli obblighi nascenti dal Contratto Garantito, oppure da restituire al termine del Contratto Garantito. Il Deposito Cauzionale può essere infruttifero o fruttifero, a seconda che il Creditore alla scadenza, debba restituire il solo il capitale o anche gli interessi.
L'Ipoteca si costituisce attraverso la sua iscrizione nello stesso registro in cui è iscritto il bene immobile o mobile registrato offerto in Garanzia. Come il Pegno, l'Ipoteca consente al Creditore, se il Debitore-Cliente non adempie alle sue obbligazioni, di soddisfare il proprio credito vendendo il bene ipotecato.
La Cessione del Credito, è l’atto mediante il quale il Debitore-Cliente o un terzo Garante (“Cedente”), a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto Garantito nei confronti del Creditore (“Cessionario”), cede a quest’ultimo un credito vantato a sua volta nei confronti di un terzo (“Ceduto”), il quale dovrà, in luogo del Debitore- Cliente, adempiere al Cessionario non appena l’atto di cessione gli verrà notificato.
In tutti questi casi il rischio per il Garante e/o il Debitore-Cliente, è quello della perdita del bene o della definitiva disponibilità del credito concesso in Garanzia, a seguito della vendita del bene o della notifica al terzo ceduto dell’intervenuta cessione del Credito da parte del Creditore, per soddisfare le proprie ragioni creditorie.
3. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Per il rilascio di Xxxxxxxx a favore del Creditore non è previsto alcun corrispettivo, salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute per la loro formalizzazione ai fini dell’opponibilità a terzi; resta inteso che in caso di Pegno, di Ipoteca o di Cessione del credito, essendo previsto l'intervento di altri soggetti (banche, notai, ecc.), è dovuto il pagamento del loro compenso da parte del Garante o del Debitore-Cliente, nella misura di volta in volta definita.
L’Intermediario/Banca fornisce al Garante almeno una volta l’anno, in forma cartacea la comunicazione periodica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del Contratto Garantito.
4. RECLAMI
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (n. tel.: 000 0000000) [modalità d'invio: via posta (Indirizzo: Xxx xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX), c.a. Servizio Clienti), via mail (xxxxxxx.xxxxxxx@xx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx), oppure via fax (n. fax: 000 0000000)]. La Banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, salvi i periodi di sospensione di legge. Se il Cliente non è soddisfatto (perché la risposta è stata - in tutto o in parte - negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, il Cliente può: consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure consultare la Guida contenente le procedure e le condizioni concernenti il ricorso, disponibile sul sito della Banca (xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx ). Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'ABF non priva in ogni caso il Cliente del diritto di investire della controversia in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria o un Organismo Conciliativo: a tal fine, in caso di controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del Contratto, ovvero avente con lo stesso attinenza qualsiasi, potrà essere attivato il procedimento di conciliazione previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 171/2003 n. 5. A questo riguardo, la Banca aderisce al “Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR” con sede in Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xx 00 (telefono 00000000 – Fax 0000000000 – e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Qualora sia previsto per legge quale condizione di procedibilità di una azione giudiziale il preventivo esperimento di una mediazione, la Banca ed il Cliente si danno reciprocamente atto ed accettano che in relazione al contratto di finanziamento, l’esperimento preventivo del procedimento di mediazione avverrà dinanzi al Conciliatore Bancario. Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Legenda
- Debitore-Cliente: è il soggetto sottoscrittore del Contratto Garantito, chiamato ad adempiere in via principale a tutti gli obblighi di natura pecuniaria da questo derivanti.
- Contratto Garantito: contratto di Locazione Finanziaria o di Finanziamento stipulato con l’Intermediario/Banca, e da cui nascono le obbligazioni a carico del Debitore-Cliente e coperte da Garanzia.
- Garante: è il soggetto che rilascia, sull’esatto adempimento da parte del Debitore-Cliente, degli obblighi derivanti dal Contratto Garantito, una Garanzia in favore del Creditore.
- Creditore: l’Intermediario Finanziario/Banca che provvede all’erogazione del finanziamento al Debitore-Cliente mediante la stipula, con quest’ultimo, di un Contratto Garantito.
- Garanzie Personali: si tratta (in xxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx variamente impegnativo, con le quali il Garante offre al Creditore tutti i propri beni presenti e futuri a garanzia di quanto dovuto dal Debitore-Cliente in forza del Contratto Garantito.
- Garanzie Reali: si tratta di vincoli formali, apposti dal Garante o dal Debitore-Cliente su propri beni (mobili o immobili), in favore del Creditore, e che consentono a quest'ultimo di essere preferito rispetto ad altri creditori sul ricavato dell'eventuale vendita forzosa dei beni stessi, in caso di inadempimento alle obbligazioni nascenti dal Contratto Garantito.
- Importo xxxxxxx xxxxxxxxx: è la somma complessiva massima (per capitale, interessi, oneri e spese di qualsivoglia natura) che il Garante si impegna a pagare al Creditore in caso di inadempimento del Debitore-Cliente agli obblighi derivanti dal Contratto Garantito.
- Strumenti finanziari: azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni; titoli di stato; certificati di deposito; quote di fondi comuni di investimento; polizze assicurative, ed altri titoli di debito che possono formare oggetto di vincolo a favore del Creditore in ragione della stipula del Contratto Garantito.
Information classification: Internal