Contratto collettivo assicurazione di responsabilità civile per istruttori subacquei nell'ambito di
Contratto collettivo assicurazione di responsabilità civile per istruttori subacquei nell'ambito di
“dive card professional”
Edizione 15/1/2019
1. | PARTE GENERALE | 2 |
1.01 | Contraente/persone assicurate | 2 |
1.02 | Descrizione dell'attività | 2 |
1.03 | Oggetto dell'assicurazione | 3 |
1.04 | Incarichi a imprese terze | 4 |
1.05 | Accordi arbitrali | 4 |
1.06 | Massimali assicurativi | 4 |
1.07 | Clausola di cumulo | 5 |
1.08 | Calcolo del premio assicurativo | 5 |
2. | LIMITAZIONI ED ESTENSIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RISPETTO ALLE AHB | 6 |
2.01 | Richieste di risarcimento reciproche delle persone assicurate | 6 |
2.02 | Richieste di risarcimento reciproche di persone fisiche coassicurate | 6 |
2.03 | Richieste di risarcimento di rappresentanti legali delle persone assicurate | 6 |
2.04 | Danni all'estero | 6 |
2.05 | Danni di carico e scarico | 8 |
2.06 | Violazione delle leggi sulla tutela dei dati | 8 |
2.07 | Danni di lavorazione | 8 |
2.08 | Danni alle condotte | 9 |
2.09 | Autoveicoli, macchine da lavoro comprese | 9 |
2.10 | Danni da smarrimento delle chiavi | 10 |
3. | LIMITAZIONI DEI RISCHI | 10 |
4. | ASSICURAZIONE DI BASE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AMBIENTAL | 13 |
4.01 | Oggetto dell'assicurazion | 13 |
4.02 | Limitazioni dei rischi | 13 |
4.03 | Estensioni della copertura assicurativa | 14 |
4.04 | Evento assicurato | 14 |
4.05 | Oneri precedenti al verificarsi dell'evento assicurato | 14 |
4.06 | Situazioni non assicurate | 16 |
4.07 | Clausola relativa ai danni in serie / franchigia / clausola di cumulo | 18 |
4.08 | Responsabilità civile dopo la cessazione del rapporto assicurativo | 19 |
4.09 | Eventi assicurati che si verificano all'estero | 19 |
1. PARTE GENERALE
1.01 Contraente/persone assicurate
1. Contraente:
Medical Helpline Worldwide GmbH, Xx Xxxxxxxx XX 00, 00000 Xxxxxx (Xxxxxxxx).
Non sono assicurate le richieste di risarcimento per responsabilità civile derivanti dall'attività aziendale del contraente. Il contraente rappresenta tutte le persone assicurate conformemente al punto 1.1.2 esclusivamente nel fare e ricevere dichiarazioni di volontà ed è l'unico debitore del premio della polizza nei confronti dell'assicuratore.
2. Persone assicurate:
Tutte le persone fisiche elencate nella banca dati interna di Medical Helpline Worldwide GmbH, titolari di una dive card professional valida e nominativa.
1.02 Descrizione dell'attività
A seconda del contratto assicurativo stipulato nell'ambito e nei limiti del presente contratto di assicurazione di gruppo si ha copertura assicurativa per
a) istruttori/istruttrici subacquei/e, in possesso di qualifica dimostrabile e operanti secondo gli standard di associazioni e istituzioni riconosciute a livello nazionale o internazionale;
b) i relativi assistenti, laddove essi agiscano su diretto incarico della persona assicurata e sotto la sua supervisione diretta;
c) archeologi/he subacquei/e;
d) guide subacquee (i cosiddetti dive guides);
e) biologi/ghe subacquei/e;
f) fotografi/e subacquei/e;
g) scienziati subacquei (i cosiddetti scientific diver) se in possesso di un attestato di formazione rilasciato da un’associazione subacquea riconosciuta e se l'attività consiste sostanzialmente nella realizzazione di cartografie, esecuzione di misurazioni, prelievo di campioni nonché facili lavori di recupero e riparazione
con un corrispondente certificato di formazione e abilitazione, incluso il training in acqua libera.
Si ha inoltre copertura assicurativa per
˗ insegnanti subacquei che operano come istruttori di fitness in acqua se in possesso di un attestato di formazione come istruttore aquafitness PADI e se questi ultimi in conformità alle “Regole PADI per la partecipazione ad aquafitness” hanno chiesto a priori a ogni partecipante mediante il modulo di registrazione di soddisfare i requisiti per la partecipazione a tale attività e ne hanno avuto conferma scritta (nello specifico capacità natatorie e condizioni di salute).
˗ l’attività di istruttori subacquei in qualità di istruttore di stand up paddling (dall’8/2/2018);
˗ l’attività di cameraman subacqueo (dal 7/5/2018);
˗ l’organizzazione dei seguenti corsi specifici per le immersioni:
˗ pronto soccorso per subacquei vittime di incidenti,
˗ animali marini pericolosi
Presupposto per l’organizzazione dei corsi di pronto soccorso è che l’istruttore (istruttore subacqueo) o l’ente di formazione siano riconosciuti idonei dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni tedesca (DGUV) o che la formazione dell’istruttore soddisfi i requisiti richiesti per il riconoscimento.
Dal 29/07/2016, ai sensi del comma 1.01, punto 2 del contratto di assicurazione collettiva sono assicurate non solo le persone che operano autonomamente, ma anche coloro che lavorano in una scuola subacquea. La copertura assicurativa riguarda esclusivamente l’attività svolta nell’adempimento degli obblighi contrattuali in qualità di istruttore della scuola subacquea, ai sensi delle direttive e norme di cui al comma 1.02 del contratto di assicurazione collettiva. La copertura assicurativa non contempla l’assicurazione di responsabilità civile aziendale per la scuola stessa.
La copertura assicurativa non include:
Richieste di risarcimento reciproche dei singoli dipendenti (inclusi tirocinanti, uditori, dipendenti con qualifica di quadro) di una scuola subacquea e delle persone che operano per essa in qualità di liberi professionisti;
Danni alle persone, qualora si tratti di infortuni sul lavoro e/o malattie professionali nell’ambito dell’attività della scuola subacquea ai sensi del libro VII del codice sociale (SGB);
Richieste di risarcimento danni subiti dalla scuola subacquea stessa.
La copertura assicurativa per un istruttore impiegato nella scuola subacquea è sussidiaria rispetto alla copertura prevista da un’assicurazione di responsabilità civile aziendale della scuola stessa.
1.03 Oggetto dell'assicurazione
1. Sulla base delle Condizioni Assicurative Generali per l'Assicurazione di Responsabilità Civile (AHB) e dei seguenti accordi si assicura la responsabilità civile legale privata delle persone assicurate conformemente al punto 1.01.2 derivante dalle funzioni, dai rapporti giuridici e dalle attività risultanti dalla descrizione dell'oggetto dell'attività conformemente al punto 1.02 (si vedano tuttavia i punti 3 e 4.06).
La responsabilità civile legale connessa alla gestione di centri per immersioni subacquee è esclusa dalla copertura assicurativa.
2. Per le richieste di risarcimento risultanti dalla responsabilità civile per danni derivanti dall’impatto sull’ambiente e per tutti gli ulteriori danni che ne conseguono (danni ecologici) si ha - in deroga all’art. 4 I 8 AHB - copertura assicurativa esclusivamente in base alle disposizioni di cui al punto 1 “Parte Generale” e al punto 4 “Assicurazione base di responsabilità civile ambientale”, a meno che singoli accordi presi con le presenti condizioni non prevedano una diversa regolamentazione.
Danni da incendio, esplosione e detonazioni vengono equiparati ai danni causati dall’impatto sull'ambiente ai sensi del comma precedente.
3. La copertura assicurativa per i danni rientranti nella responsabilità civile di diritto pubblico ai sensi della “Umweltschadensgesetz” (Legge tedesca sui danni ambientali per la prevenzione e riparazione dei danni ambientali) non si basa – ad eccezione del paragrafo 1.06 (“Massimali assicurativi” Punto 3) – sul presente
contatto, bensì sulle Condizioni Assicurative generali per l'assicurazione base di responsabilità civile ambientale (Assicurazione base di responsabilità civile ambientale – ASSICURAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE – Versione luglio 2008), USV-BASIS. La sottoscrizione del presente contratto comporta per il contraente anche l’accettazione di tutte le presenti condizioni.
1.04 Incarichi a imprese terze
È coassicurata la responsabilità civile legale derivante dall'affidamento di incarichi a imprese terze, anche a imprese di trasporto pesante e trasporto marittimo - a tale riguardo in parziale deroga al punto 3.9.
Non è assicurata la responsabilità civile personale delle imprese terze e del loro personale.
1.05 Accordi arbitrali
L'accordo di procedimenti arbitrali antecedente al verificarsi di un evento assicurato non pregiudica la copertura assicurativa, purché il tribunale arbitrale soddisfi i seguenti requisiti minimi:
1. Il tribunale arbitrale deve essere composto da almeno tre giudici arbitrali. Il presidente deve essere un giurista abilitato alla magistratura. Se le parti intrattengono la loro sede legale in paesi diversi, il presidente non deve appartenere a nessuno dei suddetti paesi.
2. Il tribunale arbitrale decide secondo diritto materiale e non esclusivamente secondo equità (eccetto nel caso di un accordo transattivo, purché all'assicuratore sia stata data la possibilità di prendere parte al procedimento). Il diritto materiale applicabile deve essere stabilito al momento della stipula dell'accordo arbitrale.
3. La sentenza arbitrale deve essere formulata per iscritto e motivata. Nella motivazione devono essere indicate le norme giuridiche su cui si fonda la decisione.
La persona assicurata conformemente al punto 1.01.2 è tenuta a informare immediatamente l'assicuratore dell'avvio del procedimento arbitrale e deve consentire all'assicuratore di prendere parte al procedimento arbitrale nella stessa misura in cui è prevista la partecipazione dell'assicuratore al procedimento in via giuridica ordinaria. Quanto alla scelta del giudice arbitrale da nominarsi dalla persona assicurata conformemente al punto 1.01.2, deve essere concessa all'assicuratore la possibilità di influire in modo decisivo sulla scelta.
1.06 Massimali assicurativi
1. Il massimale per ciascuna persona assicurata conformemente al punto 1.01.2 ammonta per la responsabilità civile professionale - ad esclusione della responsabilità civile ambientale di cui al punto 4 - per ogni evento assicurato a
5.000.000,00 euro - importo forfettario per danni alle persone e alle cose 100.000,00 euro - per danni al patrimonio
e se ne può disporre due volte per tutti gli eventi assicurati che si verificano in un anno assicurativo.
2. Il massimale per ciascuna persona assicurata conformemente al punto 1.01.2 ammonta per la responsabilità civile ambientale (punto 4), per ogni evento assicurato a
5.000.000,00 euro - importo forfettario per danni alle persone e alle cose, nonché per i danni patrimoniali coassicurati
e se ne può disporre una volta per tutti gli eventi assicurati che si verificano in un anno assicurativo.
3. Il massimale per ciascuna persona assicurata conformemente al paragrafo 1.01.2 ammonta per la responsabilità civile di diritto pubblico ai sensi della Legge tedesca sui danni ambientali per la prevenzione e riparazione dei danni ambientali (paragrafo 1.03 punto 2 ASSICURAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE)
per ogni evento assicurato a 5.000.000,00 euro si tratta di un importo forfettario
per danni al patrimonio ed è disponibile un’unica volta per tutti gli eventi assicurati che si verificano in un anno assicurativo.
1.07 Clausola di cumulo
Se più eventi assicurati procedono
- dalla stessa causa
- o dalle stesse cause e tra di esse vi è una correlazione interna, segnatamente materiale e temporale,
e se, per una parte di questi eventi assicurati, si ha copertura assicurativa
- in ragione della presente assicurazione di responsabilità civile professionale e, per l'altra parte di questi eventi assicurati, la copertura assicurativa si ha in ragione dell'assicurazione di responsabilità civile ambientale e/o di un'assicurazione del rischio di danno ambientale,
- in ragione di un'assicurazione di responsabilità civile ambientale e, per l'altra parte di questi eventi assicurati, in ragione di un'assicurazione del rischio di danno ambientale,
per questi eventi assicurati non sarà disponibile l'importo complessivo dato dalla somma dei due massimali bensì, qualora i massimali fossero uguali, al massimo soltanto uno dei due massimali e, qualora fossero diversi, il massimale più elevato.
Se gli eventi assicurati coperti dall'assicurazione di responsabilità civile professionale oppure di responsabilità civile ambientale ovvero ancora del rischio di danno ambientale cadono in anni assicurativi diversi, per determinare il massimale massimo per questi eventi assicurati è decisivo l'anno assicurativo in cui si è verificato il primo evento assicurativo coperto dall'assicurazione di responsabilità civile professionale.
Se il contraente ha in essere presso l'assicuratore o società del gruppo assicurativo più assicurazioni di responsabilità civile (contratti singoli), trovano applicazione le suddette disposizioni.
1.08 Calcolo del premio assicurativo
1. Il premio assicurativo viene calcolato in via provvisoria come importo annuale da versare in anticipo sulla base
- dell’attività assicurata,
- dei rischi supplementari soggetti al pagamento di un premio. Si rinvia all’art. 8 III AHB.
2. LIMITAZIONI ED ESTENSIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RISPETTO ALLE AHB
2.01 Richieste di risarcimento reciproche delle persone assicurate
Sono incluse le richieste di risarcimento reciproche per responsabilità civile legale avanzate dalle persone assicurate conformemente al punto 1.01.2.
2.02 Richieste di risarcimento reciproche di persone fisiche coassicurate
Sono incluse - in parziale deroga all’art. 7, 2 AHB collegato all’art. 4 II 2 AHB - anche le richieste di risarcimento reciproche per responsabilità civile avanzate dalle persone fisiche coassicurate e, segnatamente, per
1. danni alla persona, per i quali non si tratta di infortuni sul lavoro nell'impresa in cui è assunta la persona che ha causato il danno,
2. danni alle cose, purché l'entità del danno sia superiore a 50,00 euro per ogni evento assicurato,
3. danni patrimoniali derivanti dalla violazione delle leggi sulla tutela dei dati (si veda il punto 2.06), purché non si tratti di richieste di risarcimento per responsabilità civile derivante da azioni/omissioni di natura prettamente privata (assicurazione di responsabilità civile privata).
2.03 Richieste di risarcimento di rappresentanti legali delle persone assicurate
Sono incluse - in deroga all’art. 4 II 2 AHB - le richieste di risarcimento per responsabilità civile dei rappresentanti legali delle persone assicurate conformemente al punto 1.01.2 e dei loro familiari, se il danno è causato da una circostanza per la quale il rappresentante legale interessato non è responsabile personalmente.
2.04 Danni all'estero
1. È inclusa - in deroga all’art. 4 I 3 AHB - la responsabilità civile legale delle persone assicurate conformemente al punto 1.01.2 per gli eventi assicurati che si verificano all'estero durante le immersioni e/o lo svolgimento di attività formative subacquee.
Non si ha copertura assicurativa per le richieste di risarcimento per responsabilità civile derivanti da stabilimenti localizzati all'estero come, p.e., filiali commerciali, magazzini, centri per immersioni subacquee e simili.
2. Sono escluse le richieste di risarcimento
a) derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali di persone assunte dalle persone assicurate conformemente al punto 1.01.2 o incaricate in loco dell’espletamento di alcuni lavori.
Rimangono tuttavia incluse le richieste di risarcimento per responsabilità civile avanzate nei confronti delle persone assicurate conformemente al punto 1.01.2, nonché delle persone indicate al punto 1.04.1 a seguito di infortuni sul lavoro e malattie professionali soggetti alle disposizioni del Sozialgesetzbuch VII (SGB - Codice di sicurezza sociale, Volume VII) (si veda l’art. 4 I 3 AHB);
b) volte ad ottenere un indennizzo di natura sanzionatoria, in particolare danni punitivi o esemplari;
c) secondo gli articoli 1792 e ss. e 2270 e i diritti di regresso correlati, secondo l'articolo 1147 del Code Civil francese o analoghe disposizioni nazionali.
3. Agli eventi assicurati verificatisi negli USA/nei territori statunitensi o in Canada o per le richieste di risarcimento avanzate presso tribunali con sede negli USA/nei territori statunitensi o in Canada si applicano in via integrativa le seguenti disposizioni:
a) In deroga all’art. 3 III 4 AHB gli esborsi dell'assicuratore per le spese saranno considerati alla stregua di prestazioni erogate e detratti dal massimale.
Sono considerate spese:
le spese legali, peritali, testimoniali e processuali;
le spese sostenute per evitare o ridurre il danno nel momento in cui si stava verificando o subito dopo il verificarsi dell'evento assicurato, nonché le spese per la quantificazione dei danni, ivi comprese le spese di viaggio non sostenute direttamente dall'assicuratore. Tale clausola si applica anche quando le spese sono insorte per disposizioni impartite dall'assicuratore.
b) Non si ha copertura assicurativa per
- danni causati da prodotti o lavori che sono stati forniti o eseguiti negli USA/nei territori statunitensi o in Canada prima dell'inclusione del rischio relativo a queste aree geografiche, salvo nel caso in cui ciò non fosse stato pattuito a parte in precedenza;
- danni causati direttamente o conseguenti alla formazione di muffa all'interno o all'esterno di edifici o di loro parti, compreso il contenuto dei medesimi, nonché tutti gli ulteriori oneri e spese per i quali si può chiedere un risarcimento in quanto derivanti dai suddetti danni.
Con il termine "muffa" si intende qualsiasi tipo di fungo, nonché suoi componenti e prodotti intermedi, batteri, micotossine e loro composti organici volatili, spore, odori o prodotti secondari di funghi;
- danni alle persone correlati alla produzione, trasformazione e/o distribuzione di lattice (lattice naturale/lattice in gomma naturale).
c) I risarcimenti ammontano per ciascuna persona assicurata conformemente al punto. 1.01.2
5.000.000,00 euro - importo forfettario per danni alle persone e alle cose,
100.000,00 euro - per danni al patrimonio per ogni evento assicurato
e se ne può disporre due volte per tutti i danni verificatisi in un anno assicurativo entro i massimali concordati come dal punto 1.07.
d) La franchigia a carico delle persone assicurate come da punto 1.01 per ogni danno alle persone, alle cose e/o al patrimonio, comprese le spese risultanti è pari a:
10.000,00 euro.
4. Le prestazioni risarcitorie dell'assicuratore vengono erogate in euro.
Se il luogo di pagamento è esterno agli stati che appartengono all'Unione monetaria europea, gli obblighi dell'assicuratore si considerano assolti, allorché l'importo in euro è stato accreditato presso un istituto bancario localizzato nell'Unione monetaria europea.
5. Questa estensione della copertura non si applica all'assicurazione di responsabilità civile ambientale.
2.05 Danni di carico e scarico
1. È inclusa - in deroga all’art. 4 I 6 b) AHB - la responsabilità civile legale per danni a veicoli terrestri ed acquatici, nonché a container causati da e/o durante le attività di carico e scarico e per tutti i danni patrimoniali che ne conseguono.
Si ha parimenti copertura assicurativa per danni causati a container derivanti dal prelievo o scarico da o su veicoli terrestri o acquatici per mezzo di gru o argani per attività di carico e scarico.
Se il container è a sua volta oggetto di contratti di trasporto (contratti di nolo, spedizione o immagazzinamento), viene equiparato al bene trasportato.
Per danni al bene trasportato si ha copertura assicurativa quando
- il carico non è destinato alla persona assicurata,
- non si tratta di prodotti delle persone assicurate conformemente al punto
1.01.2 oppure di beni forniti da loro stessi o da terzi su loro incarico o per loro conto o
- il trasporto del carico non è stato svolto dalle persone assicurate conformemente al punto 1.01.2 oppure da terzi su loro incarico o per loro conto.
2. Il risarcimento per persona assicurata conformemente al punto 1.01 ammonta a 30.000,00 euro per ogni evento assicurato
e se ne può disporre due volte per tutti i danni verificatisi in un anno assicurativo entro i massimali concordati per danni alle cose.
La franchigia a carico della persona assicurata conformemente al punto 1.01.2 ammonta a
250,00 euro per ogni danno.
2.06 Violazione delle leggi sulla tutela dei dati
È inclusa - in deroga all’art. 4 II 6 h) AHB - la responsabilità civile legale per i danni patrimoniali derivanti dalla violazione delle leggi sulla tutela dei dati a seguito dell'abuso di dati personali.
Il risarcimento per persona assicurata conformemente al punto 1.01.2 ammonta a
30.000,00 euro per ogni evento assicurato
e se ne può disporre due volte per tutti i danni verificatisi in un anno assicurativo entro i massimali concordati per danni patrimoniali come dal punto 1.07.1.
2.07 Danni di lavorazione
1. È inclusa - in deroga all’art. 4 I 6 b) AHB - la responsabilità civile legale per i danni arrecati a cose di terzi a seguito dello svolgimento di un'attività commerciale o professionale dalle persone assicurate conformemente al punto 1.01.2 o insorti su o con queste cose e per tutti i danni patrimoniali che ne conseguono.
Le disposizioni di esclusione dell’art. 4 I 6 comma 3 AHB (diritti di adempimento) e dell’art. 4 II 5 AHB (danni a beni e servizi prodotti o forniti) mantengono la loro validità.
Rimangono escluse le richieste di risarcimento avanzate per danni a cose che si trovano, si sono trovate o sono state prese in consegna dalle persone assicurate per eseguire lavorazioni in conto terzi, riparazioni o ad altri fini.
Per danni di carico e scarico si veda il punto 2.05, per danni alle condotte si veda il punto 2.08.
2. Il risarcimento per ciascuna persona assicurata conformemente al punto 1.01.2 ammonta a
3.000,00 euro per ogni evento assicurato
se ne può disporre due volte per tutti i danni verificatisi in un anno assicurativo entro i massimali concordati per danni alle cose.
La franchigia a carico delle persone assicurate conformemente al punto 1.01.2 ammonta per ogni danno a:
250,00 euro.
2.08 Danni alle condotte
1. Sono incluse le richieste di risarcimento per responsabilità civile derivanti da danni alle condotte di terra (cavi, condotte fognarie sotterranee, tubature dell'acqua, del gas e altre condutture), nonché alle linee e alle condutture aree e da tutti i danni patrimoniali che ne conseguono.
In deroga all’art. 4 I 6 b) AHB la copertura assicurativa di responsabilità civile comprende anche i danni causati da lavori eseguiti su tali condutture.
Le disposizioni di esclusione dell’art. 4 I 6 comma 3 AHB (diritti di adempimento) e dell’art. 4 II 5 AHB (danni a beni e servizi prodotti o forniti) mantengono la loro validità.
2. Il risarcimento per ciascuna persona assicurata conformemente al punto 1.01.2 ammonta a
30.000,00 euro per ogni evento assicurato
e se ne può disporre due volte per tutti i danni verificatisi in un anno assicurativo entro i massimali concordati per danni alle cose.
La franchigia a carico delle persone assicurate conformemente al punto 1.01.2 ammonta per ogni danno a:
250,00 euro.
2.09 Autoveicoli, macchine da lavoro comprese
È inclusa la responsabilità civile legale delle persone assicurate nell’esercizio dell’attività assicurata conformemente alla parte I punto 1.02 derivante dalla messa in funzione e dall’utilizzo dei seguenti autoveicoli, macchine da lavoro comprese, di proprietà, presi a noleggio o in prestito per i quali non sono obbligatori il permesso di circolazione e la stipula di un'assicurazione:
1. Autoveicoli e rimorchi che possono transitare soltanto su strade e piazze non pubbliche, indipendentemente dalla velocità massima consentita;
2. Autoveicoli che non superino i 6 km/h;
3. Macchine da lavoro semoventi e carrelli elevatori e muletti fino ad una velocità massima consentita di 20 km/h.
Per questi autoveicoli non valgono le esclusioni previste all’art. 1, 2 b) e all’art. 2, 3 c) AHB.
Il veicolo deve essere utilizzato soltanto da un conducente autorizzato. È un conducente autorizzato chi può utilizzare il veicolo con coscienza e volontà della persona autorizzata a disporre. La persona assicurata è tenuta a provvedere affinché il veicolo non venga utilizzato da un conducente non autorizzato.
Il conducente del veicolo può utilizzare il veicolo su strade e piazze pubbliche soltanto con una patente di guida valida. La persona assicurata è tenuta a provvedere affinché il veicolo non venga utilizzato da un conducente che non sia in possesso della necessaria patente di guida.
2.10 Danni da smarrimento delle chiavi
(dal 9/3/2017)
È inclusa - ad integrazione dell’art. 1, par. 3 delle condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile (AHB) e in deroga all’art. 4, comma I, punto 6a di dette condizioni - la responsabilità civile obbligatoria per lo smarrimento di chiavi o di tessere con codice di sblocco di proprietà di terzi (ivi comprese le chiavi universali per un impianto di chiusura centralizzata), legalmente cedute in custodia all'assicurato. La presente clausola si applica anche alle chiavi per l’uso professionale degli istruttori subacquei.
La copertura assicurativa è limitata al risarcimento legale dei costi sostenuti per la necessaria sostituzione delle chiavi e degli impianti di chiusura nonché per le temporanee misure di sicurezza adottate (serratura provvisoria) e ai costi di riprogrammazione delle tessere con codice di sblocco e alla protezione della proprietà per un periodo fino a 14 giorni, calcolati a partire dal momento in cui è stato constatato lo smarrimento delle chiavi.
La copertura assicurativa viene offerta come sussidiaria all’assicurazione di responsabilità civile privata esistente.
Il risarcimento per istruttore subacqueo ammonta a EUR 20.000 per evento assicurato
ed è concesso due volte per tutti i danni subiti in un anno assicurativo entro il massimale concordato per i danni di altro tipo (danni alle cose e danni patrimoniali).
La copertura assicurativa non include
1. la responsabilità per lo smarrimento di chiavi di casseforti e mobili e altre chiavi di beni mobili;
2. richieste di risarcimento per danni conseguenti allo smarrimento delle chiavi (ad es., in seguito a effrazione).
Franchigia a carico dell'assicurato per ciascun danno: EUR 100.
3. LIMITAZIONI DEI RISCHI
Non sono assicurate le richieste di risarcimento che risultano dalla responsabilità civile
1. per danni derivanti da rischi che non corrispondono alla descrizione dell'oggetto dell'attività;
2. per danni derivanti dal recupero di relitti, dal sollevamento di imbarcazioni, dall'esecuzione di interventi di riparazione e manutenzione sopra e sott'acqua; resta invariata la copertura assicurativa per facili lavori di recupero e di riparazione nell'ambito dell'esercizio dell'attività di scienziati subacquei (scientific diver) ai sensi del paragrafo 1.02
3. per danni derivanti da attività volte a disinnescare reperti bellici e simili;
4. per danni derivanti dalla gestione di centri per immersioni subacquee, camere iperbariche e simili;
5. per danni derivanti dall'attività di accompagnatore o operatore turistico;
6. per danni causati per mezzo o provenienti da terreni ed edifici di proprietà, in affitto, leasing o locazione;
7. per danni derivanti dall'attività aziendale della ditta Medical Helpline Worldwide GmbH;
8. avanzate da Medical Helpline Worldwide GmbH nei confronti delle persone assicurate conformemente al punto 1.01.2;
9. per danni causati dalle persone assicurate conformemente al punto 1.1, da un coassicurato o da un loro dipendente o incaricato a seguito dell'uso di un autoveicolo o di un rimorchio (vedasi ad ogni modo il punto 2.9) o di un veicolo acquatico o per i quali possano essere considerati responsabili in qualità di detentori o proprietari di un veicolo acquatico.
Se, secondo queste disposizioni, non si ha copertura assicurativa per un assicurato (persone assicurate conformemente al punto 1.01.2 o coassicurati), non si ha copertura assicurativa neanche per tutti gli altri assicurati.
Un'attività svolta dalle persone indicate nel primo comma su un autoveicolo, un rimorchio o un veicolo acquatico non equivale all'uso ai sensi della presente disposizione, se nessuna di queste persone è detentore o proprietario del veicolo e se il veicolo in oggetto non viene messo in funzione durante l’attività;
10. per danni causati dalle persone assicurate conformemente al punto 1.01, da un coassicurato o da un loro dipendente o incaricato a seguito dell'uso di un veicolo aereo o spaziale o per i quali possano essere considerati responsabili in qualità di detentori o proprietari di un veicolo aereo o spaziale.
Se, secondo queste disposizioni, non si ha copertura assicurativa per un assicurato (persone assicurate conformemente al punto 1.01.2 o coassicurati), non si ha copertura assicurativa neanche per tutti gli altri assicurati;
11. per danni derivanti da
a) progettazione o costruzione, produzione o fornitura di veicoli aeronautici o spaziali o parti di veicoli aeronautici o spaziali nella misura in cui è evidente che tali parti erano destinate alla costruzione di veicoli aeronautici o spaziali oppure al montaggio su veicoli aeronautici o spaziali,
b) attività (p.e. montaggio, manutenzione, ispezione, revisione, riparazione, trasporto) su veicoli aeronautici o spaziali o su loro parti,
e, segnatamente, per danni a veicoli aeronautici o spaziali, alle cose trasportate per mezzo di tali veicoli, ai passeggeri, nonché per altri danni causati da veicoli aeronautici o spaziali;
12. per danni dovuti a impatti sull’ambiente e tutti gli altri ulteriori danni che ne conseguono nella misura in cui non si tratta di danni ambientali espressamente coassicurati (si veda il punto 4);
13. per danni alle miniere (ai sensi dell’art. 114 della BBergG, legge federale sulle miniere), nella misura in cui si tratta di danni arrecati a terreni, loro parti e annessi;
per danni durante l'esercizio dell'attività mineraria (ai sensi dell’art. 114 della BBergG, legge federale sulle miniere) a seguito della formazione di sacche di grisou, infiltrazioni d'acqua e di anidride carbonica, nonché di esplosioni causate da accumuli di polvere di carbone;
14. per danni alle persone causate da farmaci forniti a consumatori nel campo di applicazione della Legge sui farmaci (AMG) per i quali le persone assicurate, in qualità di imprenditori farmaceutici, devono provvedere a garantire una copertura supplementare ai sensi dell'AMG;
15. derivanti dalla proprietà ed esercizio di oleodotti, gasdotti o condutture per il trasporto di sostanze infiammabili (cosiddette pipelines);
16. derivanti dalla proprietà ed esercizio di ferrovie per il trasporto di persone;
17. derivanti dall'esercizio di un impianto di ingegneria genetica o dal rilascio di organismi geneticamente modificati ai sensi della Legge sull'ingegneria genetica (GenTG) per danni alle persone e alle cose verificatisi a seguito delle caratteristiche di un organismo e correlate ad attività di ingegneria genetica;
18. derivanti dalla produzione, trasformazione e trasporto di esplosivi o dal loro immagazzinamento per il commercio all’ingresso, nonché dall'organizzazione ed esecuzione di fuochi d'artificio;
19. per danni a merce in conto deposito;;
20. per danni alle cose causati da lavori di abbattimento e demolizione svolti in un'area delimitata da un raggio corrispondente all'altezza dell'edificio da demolire;
21. contro le persone (persone assicurate conformemente al punto 1.01 o ogni coassicurato), che causano il danno infrangendo consapevolmente disposizioni di leggi, direttive o venendo meno ad altri obblighi nella manipolazione di sostanze infiammabili o esplosive.
Per le persone assicurate conformemente al punto 1.01 si ha tuttavia copertura assicurativa se l'infrazione che ha causato il danno è stata commessa dall'incaricato senza coscienza e contro la volontà della persona assicurata e/o dei suoi rappresentanti;
22. per danni che procedono direttamente o indirettamente da eventi bellici, altre ostilità, insurrezioni, disordini interni, scioperi generali o che derivano direttamente da misure e provvedimenti disposti dalla pubblica autorità. Quanto detto si applica anche a danni causati da forza maggiore nella misura in cui siano dovuti a forze elementari della natura,
23. per danni alle persone, laddove si tratti di infortuni sul lavoro e malattie professionali nell’azienda della persona assicurata conformemente al punto 1.01.2 del Sozialgesetzbuch VII (SGB - Codice di sicurezza sociale, Volume VII). Quanto detto si applica anche agli infortuni in servizio ai sensi delle norme di assistenza per il pubblico impiego, arrecati, nell’esercizio o in conseguenza del servizio, agli impiegati dello stesso ufficio. L’assicurazione copre inoltre i diritti di regresso dei titolari di un’assicurazione sociale nei confronti delle persone assicurate conformemente al punto 1.01.2 dell’art. 110 del Sozialgesetzbuch VII (SGB - Codice di sicurezza sociale, Volume VII).
24. per danni causati dagli assistenti che non agiscono su incarico e in presenza di una persona assicurata conformemente al punto 1.01.2.
4. ASSICURAZIONE DI BASE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AMBIENTAL
L'assicurazione di base di responsabilità civile ambientale è inclusa nei termini seguenti:
4.01 Oggetto dell'assicurazione
1. È assicurata - in deroga all’art. 4 I 8 AHB - nell'ambito e nei limiti del contratto, la responsabilità civile legale privata delle persone assicurate conformemente al punto 1.01 per danni alle persone e alle cose conseguenti all’impatto sull'ambiente, se tale impatto ambientale non procede o non è proceduto da impianti o attività che ricadono nel punto 4.02.
Danni da incendio, esplosione e detonazioni vengono equiparati ai danni causati dall’impatto sull'ambiente ai sensi del comma precedente. Si ha copertura assicurativa per detonazioni soltanto nella misura in cui tale tutela sia stata pattuita a parte.
Sono coassicurati ai sensi dell’art. 1, 1 AHB danni patrimoniali derivanti dalla violazione di diritti di appropriazione, del diritto su un’attività commerciale costituita ed esercitata, di diritti o facoltà sull'uso delle risorse idriche. Tali danni vengono trattati come danni alle cose.
2. Sono comprese nella copertura assicurativa come dal punto 4.01.1 - in parziale deroga all’art. 4 I 5 AHB - le richieste di risarcimento che risultano dalla responsabilità civile legale per i danni alle cose provocati dall'azione progressiva di temperatura, gas, vapori, umidità e depositi (fumo, fuliggine, polvere e simili).
3. Si ha copertura assicurativa anche quando le sostanze immagazzinate durante la loro utilizzazione collegata in termini materiali e spaziali agli impianti assicurati pervengono nel terreno, nell'aria o nell'acqua (compresi i corsi d'acqua) senza, per questo, essere state convogliate o immesse nel terreno, nell'aria o nell'acqua.
4. La copertura assicurativa si riferisce anche alla responsabilità civile per i danni arrecati da un terzo a seguito dell'immissione di sostanze nelle acque di scarico e, di qui, nei corsi d'acqua.
4.02 Limitazioni dei rischi
Non è assicurata la responsabilità civile per gli impatti sull’ambiente derivanti da
1. impianti della persona assicurata destinati alla produzione, trattamento, immagazzinamento, deposito, trasporto e ritiro di sostanze pericolose per le acque (impianti conformi alla Legge sulla tutela delle acque - WHG).
2. impianti della persona assicurata conformi all'Allegato 1 della Legge sulla responsabilità ambientale (impianti conformi alla Legge sulla responsabilità ambientale UmweltHG/allegato 1).
3. impianti della persona assicurata soggetti all'obbligo di autorizzazione o notifica in base alle disposizioni per la tutela ambientale (altri impianti soggetti a obbligo di notifica).
4. impianti di smaltimento delle acque di scarico della persona assicurata oppure l'immissione o lo scarico di sostanze nelle acque o interventi sulle acque tali da modificare la composizione fisica, chimica o biologica dell'acqua da parte del contraente (rischi degli impianti di smaltimento delle acque di scarico e dell’impatto sulle acque).
5. impianti della persona assicurata secondo l'Allegato 2 della Legge sulla responsabilità ambientale (impianti ai sensi della Legge sulla responsabilità ambientale UmweltHG/assicurazione obbligatoria).
6. progettazione, costruzione, fornitura, montaggio, smontaggio, manutenzione straordinaria e ordinaria di impianti come dai punti 4.02.1 - 4.02.5 o di parti, nella misura in cui è evidente che tali parti sono destinate agli impianti come dai punti
4.02.1 - 4.02.5, se le persone assicurate conformemente al punto 1.01 non sono proprietarie dei medesimi impianti (azione di regresso della responsabilità civile ambientale).
4.03 Estensioni della copertura assicurativa
1. La copertura assicurativa ai sensi del punto 4.01.1 si estende anche a:
a) mezzi di produzione in autoveicoli e macchine da lavoro semoventi per i quali non sono obbligatori il permesso di circolazione e la stipula di un'assicurazione nel territorio nazionale, purché compresi nella copertura
assicurativa di responsabilità civile professionale, a tal riguardo in deroga al punto 4.06.16;
b) sostanze pericolose per l'ambiente immagazzinate e utilizzate nel territorio nazionale in contenitori con una capienza fino a 205 l/kg (fusti piccoli), nella misura in cui la capienza complessiva dei fusti piccoli disponibili non superi 500 l/kg.
Per a) e b) vale:
rimangono esclusi gli idrocarburi alogenati e parzialmente alogenati (p.e. idrocarburi clorurati, CFC e PCB).
2. Disposizioni sull'assicurazione previdenziale/incrementi ed estensioni:
a) Le disposizioni dell’art. 1, punto 2 c) e dell’art. 2 AHB - Assicurazione previdenziale - non trovano applicazione. La copertura assicurativa per nuovi rischi richiede pertanto un accordo a parte.
b) L’art. 1, punto 2 b) AHB – Incrementi ed estensioni – non trova parimenti applicazione. Ciò non pregiudica in alcun modo variazioni quantitative di sostanze entro i rischi assicurati al punto 4.03.1.
4.04 Evento assicurato
In deroga all’art. 1, 1 e all’art. 5, 1 AHB, un evento assicurato è la prima constatazione comprovabile da parte del soggetto danneggiato, di un altro terzo o della persona assicurata conformemente al punto 1.1 di un danno alla persona (morte, lesione o danni alla salute), di un danno alle cose (danneggiamento o distruzione di cose) o di un danno al patrimonio coassicurato come dal punto 4.01.1. L'evento assicurato deve essersi verificato durante il periodo di validità dell'assicurazione. Al riguardo non è rilevante se in quel momento la causa e l'entità del danno o la possibilità di avanzare richieste di risarcimento erano già individuabili.
4.05 Oneri precedenti al verificarsi dell'evento assicurato
1. L'assicuratore risarcisce, anche senza che si sia verificato un evento assicurato,
- dopo un guasto aziendale, o
- a seguito di un'ordinanza delle autorità
le spese sostenute dalle persone assicurate conformemente al punto 1.01 per misure volte a evitare o ridurre un danno alle persone, alle cose o un danno
patrimoniale coassicurato ai sensi del punto 4.01.1 che diversamente si sarebbe necessariamente verificato. La constatazione del guasto aziendale o il ricevimento dell'ordinanza delle autorità devono rientrare nel periodo di validità dell'assicurazione, a tal fine è rilevante la data anteriore.
2. Le spese sostenute a seguito di ordinanze delle autorità ai sensi del punto 4.05.1 vengono coperte alle condizioni ivi specificate indipendentemente dal fatto che le misure siano state prese dalle persone assicurate conformemente al punto 1.01 o siano state svolte d'ufficio dalle autorità.
3. Entro i limiti pattuiti per l’entità complessiva delle spese di cui al punto 4.05, le spese sostenute vengono risarcite in toto alle persone assicurate conformemente al punto 1.01.2, nel caso in cui la persona assicurata
x. abbia informato immediatamente l'assicuratore dopo aver constatato il guasto aziendale o aver ricevuto un'ordinanza delle autorità
e abbia fatto tutto il necessario per limitare le spese al livello necessario e oggettivamente adeguato a evitare il verificarsi del danno o a ridurne l'entità
e
su richiesta dell'assicuratore abbia presentato ricorso entro i termini in opposizione contro l'ordinanza delle autorità
o
b. si sia consultato con l'assicuratore sulle misure da intraprendere.
Se, per ragioni di tempo, non è stato possibile procedere ad una consultazione in merito alla situazione del caso di specie, l'assicuratore risarcirà le spese che, date le circostanze, la persona assicurata avrebbe dovuto considerare adeguate a far fronte alla situazione.
4. Se non sono soddisfatti i presupposti di cui al punto 4.05.3, le spese sostenute verranno risarcite soltanto nella misura necessaria e oggettivamente adeguata ad adottare i provvedimenti volti a evitare il verificarsi del danno o a ridurne l'entità.
5. l risarcimento per tali spese ammonta per ciascuna persona assicurata conformemente al punto 1.01 a
300.000,00 euro per ogni guasto aziendale o ordinanza delle autorità
e se ne può disporre un'unica volta per tutti i danni verificatisi in un anno assicurativo entro i massimali concordati.
La persona assicurata conformemente al punto 1.01.2 deve assumersi una quota parte delle spese pari a
1.000,00 euro.
Se, nonostante le misure prese, il danno si verifica, le spese risarcite dall'assicuratore vengono detratte dal massimale previsto per quell'evento assicurato, a meno che il risarcimento di tali spese, ricadendo nell'ambito dei risarcimenti massimi annuali dell'anno assicurativo precedente non abbiano ridotto effettivamente la prestazione risarcitoria per gli eventi assicurati.
6. Non sono risarcibili in ogni caso le spese - anche se coincidono con le spese secondo il punto 4.05.1 – sostenute per il mantenimento, la riparazione, il rinnovamento, l'ampliamento, la messa in sicurezza e la ristrutturazione di
infrastrutture aziendali, terreni o cose (anche in affitto, locazione, leasing o simili) del contraente; anche per quelli che erano già in precedenza di proprietà o in possesso del contraente.
Vengono invece risarcite le spese sostenute per evitare o ridurre un danno alle persone, alle cose o un danno patrimoniale coassicurato secondo il punto 4.01.1 che, diversamente, si sarebbe necessariamente verificato, se le misure prese ai fini precedenti recano necessariamente pregiudizio alle infrastrutture aziendali, ai terreni o alle cose del contraente non colpite da un impatto ambientale. Vanno detratti gli aumenti di valore intervenuti.
4.06 Situazioni non assicurate
Non sono assicurate
1. le richieste per danni che si verificano o si sono verificati a causa del fatto che, manipolando sostanze pericolose per le acque, tali sostanze siano state rovesciate, gocciolate, versate, evaporate o polverizzate o penetrate nel terreno o nelle acque attraverso processi analoghi.
Quanto premesso non si applica nel caso in cui tali processi siano riconducibili a un guasto aziendale;
2. le richieste di risarcimento per danni conseguenti a impatti sull'ambiente inevitabili, necessari o preventivati correlati ai processi aziendali.
Quanto detto non si applica se la persona assicurata conformemente al punto
1.01.2 produce la prova che, sulla base delle attuali conoscenze tecniche, al momento in cui si sono verificati gli impatti sull'ambiente che hanno originato il danno e nelle circostanze del caso di specie, ella non poteva prevedere che si verificassero tali danni;
3. le richieste di risarcimento per danni verificatisi prima dell'inizio del contratto;
4. le richieste di risarcimento per danni per i quali sulla base di precedenti contratti assicurativi sussisteva copertura assicurativa o avrebbe potuto essere richiesta;
5. le richieste di risarcimento per danni derivanti dal fatto che le persone assicurate conformemente al punto 1.01.2 hanno acquisito la proprietà o il possesso di terreni già interessati da un impatto ambientale dopo l'inizio del rapporto assicurativo;
6. le richieste di risarcimento per danni derivanti dalla proprietà, possesso o gestione di impianti o infrastrutture per lo stoccaggio dei rifiuti;
7. le richieste di risarcimento per danni riconducibili al fatto che rifiuti o altre sostanze sono state stoccate in via provvisoria o definitiva o smaltite in altro modo
- senza autorizzazione del proprietario della discarica/dell'impianto di smaltimento rifiuti e/o
- non ottemperando alle disposizioni e istruzioni del proprietario della discarica/dell'impianto di smaltimento rifiuti o del suo personale e/o
- in una discarica non autorizzata dalle autorità o in un altro luogo non autorizzato a tal fine dalle autorità e/o
- con una dichiarazione di smaltimento errata o insufficiente;
8. le richieste di risarcimento per danni causati da rifiuti prodotti o forniti dalle persone assicurate conformemente al punto 1.01 dopo la consegna;
9. le richieste di risarcimento per danni causati da prodotti fabbricati o forniti dalle persone assicurate conformemente al punto 1.01, da lavori o altre prestazioni dopo l’erogazione della prestazione o dopo l’esecuzione del lavoro (responsabilità civile prodotti);
10. le richieste di risarcimento contro persone (persone assicurate conformemente al punto 1.01.2 o ogni coassicurato) che provocano il danno derogando consapevolmente da leggi, regolamenti o non ottemperando a ordinanze o disposizioni delle autorità, indirizzate alla persona assicurata, ai fini della tutela ambientale;
11. le richieste di risarcimento contro persone (persone assicurate conformemente al punto 1.01.2 o ogni coassicurato) che provocano il danno omettendo consapevolmente di seguire le direttive impartite dal produttore o imposte dalle attuali conoscenze tecniche in materia o che non seguono le istruzioni d'uso e non eseguono consapevolmente i regolari controlli, ispezioni e manutenzioni e le necessarie riparazioni;
12. le richieste di risarcimento per danni prodotti dalle caratteristiche di un organismo che si basano sulla gestione di un impianto di ingegneria genetica o sul rilascio di organismi geneticamente modificati ai sensi della Legge sull'ingegneria genetica (GenTG);
13. le richieste di risarcimento
- per danni alle miniere (ai sensi dell’art. 114 della BBergG, legge federale sulle miniere) nella misura in cui si tratta di danni arrecati a terreni, loro parti e annessi;
- per danni durante l'esercizio dell'attività mineraria (ai sensi dell’art. 114 della BBergG, legge federale sulle miniere) a seguito della formazione di sacche di grisou, infiltrazioni d'acqua e di anidride carbonica, nonché di esplosioni causate da accumuli di polvere di carbone;
14. le richieste di risarcimento per danni dovuti alla deviazione del letto di scorrimento dell'acqua di falda e del suo comportamento di scorrimento;
15. le richieste di risarcimento per danni che procedono in modo evidente da eventi bellici, altre ostilità, insurrezioni, disordini interni, scioperi generali, scioperi illegali o che derivano direttamente da misure e provvedimenti disposti dalla pubblica autorità. Quanto detto si applica anche a danni causati da forza maggiore nella misura in cui siano dovuti a forze elementari della natura;
16. le richieste di risarcimento per danni causati da persone assicurate conformemente al punto 1.01.2, da un coassicurato o da un loro dipendente o incaricato a seguito dell'uso di un autoveicolo o di un rimorchio.
Non è assicurata la responsabilità civile per danni causati da persone assicurate conformemente al punto 1.01.2, da un coassicurato o da un loro dipendente o incaricato a seguito dell'uso di un veicolo acquatico o per i quali possano essere considerati responsabili in qualità di detentori o proprietari di un veicolo acquatico.
Se, secondo queste disposizioni, non si ha copertura assicurativa per un assicurato (persona assicurata conformemente al punto 1.01.2 o coassicurato), non si ha copertura assicurativa neanche per tutti gli altri assicurati.
Un'attività svolta dalle persone indicate al comma 1 e al comma 2 su un autoveicolo, un rimorchio o un veicolo acquatico non equivale all'uso ai sensi della presente disposizione, se nessuna di queste persone è detentore o proprietario del veicolo e se il veicolo in oggetto non viene messo in funzione.
Se, nell'ambito e nei limiti del presente contratto, è stata pattuita una diversa regolamentazione, la suddetta esclusione non vale a questo riguardo (si veda il punto 2.09);
17. le richieste di risarcimento per danni causati da persone assicurate conformemente al punto 1.0.2, da un coassicurato o da un loro dipendente o incaricato a seguito dell'uso di un veicolo aereo o spaziale o per i quali possano essere considerati responsabili in qualità di detentori o proprietari di un veicolo aereo o spaziale.
Se, secondo queste disposizioni, non si ha copertura assicurativa per un assicurato (persona assicurata conformemente al punto 1.01.2 o coassicurato), non si ha copertura assicurativa neanche per tutti gli altri assicurati.
Non è assicurata la responsabilità civile derivante da
- progettazione o costruzione, produzione o fornitura di veicoli aeronautici o spaziali o parti di veicoli aeronautici o spaziali nella misura in cui è evidente che le parti erano destinate alla costruzione di veicoli aeronautici o spaziali oppure al montaggio su veicoli aeronautici o spaziali,
- attività (p.e. montaggio, manutenzione, ispezione, revisione, riparazione, trasporto) su veicoli aeronautici o spaziali o su loro parti,
e, segnatamente, per danni a veicoli aeronautici o spaziali, alle cose trasportate per mezzo di tali veicoli, ai passeggeri, nonché per altri danni causati da veicoli aeronautici o spaziali;
18. le richieste di risarcimento per danni originati da detonazioni o lavori di abbattimento e demolizione, nella misura in cui essi derivino da
- detonazioni su immobili in un raggio inferiore a 150 metri,
- lavori di abbattimento e demolizione svolti in un'area delimitata da un raggio corrispondente all'altezza dell'edificio da demolire;
19. le richieste di risarcimento che risultano dalla responsabilità civile per danni causati per mezzo di e/o provenienti da terreni e/o edifici di proprietà, in affitto, leasing o locazione (si veda tuttavia il punto 4.06.6);
20. le richieste di risarcimento che risultano dalla responsabilità civile per impatti sull’ambiente che siano rivolte contro la ditta Medical Helpline Worldwide GmbH;
21. per danni derivanti dal recupero di relitti, dal sollevamento di imbarcazioni, dall'esecuzione di interventi di riparazione e manutenzione sopra e sott'acqua;
22. per danni derivanti da attività volte a disinnescare reperti bellici e simili;
23. per danni derivanti dalla gestione di centri per immersioni subacquee, camere iperbariche e simili;
24. per danni derivanti dall'attività di accompagnatore o operatore turistico;
25. le richieste di risarcimento avanzate dal contraente contro le persone assicurate conformemente al punto 1.01.2.
4.07 Clausola relativa ai danni in serie / franchigia / clausola di cumulo
1. Per quanto attiene l'entità della prestazione che l'assicuratore è tenuto a fornire, il massimale indicato costituisce il limite massimo per ogni evento assicurato. Ciò vale anche quando la copertura assicurativa si estende a più persone aventi diritto al risarcimento.
Più eventi assicurati verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione
- causati dal medesimo impatto ambientale
- da più impatti ambientali riconducibili direttamente alla stessa causa o alle stesse cause, se tra di esse vi è una correlazione interna, segnatamente materiale e temporale,
vengono considerati come un unico evento assicurato verificatosi nel momento in cui ha avuto luogo il primo di questi eventi assicurati, indipendentemente dal momento effettivo in cui sono avvenuti i diversi eventi assicurati.
L’art. 3 III 2 comma 1 frase 3 AHB si stralcia.
2. La persona assicurata conformemente al punto 1.1.2 deve assumersi per ogni evento assicurato una quota parte della prestazione risarcitoria pari a
1.000,00 euro.
Differentemente da quanto menzionato sopra, la persona assicurata per i casi assicurativi avanzati negli USA/Canada, ossia conformemente al diritto statunitense e/o canadese,deve assumersi una parte della prestazione risarcitoria pari a
10.000 euro.
3. Si rinvia alla clausola di cumulo di cui al punto 1.08.
4.08 Responsabilità civile dopo la cessazione del rapporto assicurativo
1. Se il rapporto contrattuale termina a causa della scomparsa definitiva o duratura del rischio assicurato o a seguito della disdetta del contratto da parte dell'assicuratore o del contraente/della persona assicurata ai sensi del punto 1.01.1 e 1.01.2, la copertura assicurativa continua a sussistere per quei danni alle persone, alle cose o per i danni patrimoniali coassicurati secondo il punto 4.01.1 che si sono verificati durante il periodo di validità dell'assicurazione ma che non erano stati ancora constatati al momento della cessazione del rapporto contrattuale; ciò avviene nei seguenti termini::
- la copertura assicurativa vale per un periodo di 3 anni a decorrere dalla cessazione del rapporto assicurativo.
- la copertura assicurativa sussiste per tutto il periodo di garanzia successivo entro i limiti validi al momento della cessazione del rapporto assicurativo ovvero, più precisamente, per un importo pari alla parte non utilizzata del massimale valido per l'anno assicurativo in cui cessa il rapporto assicurativo.
2. Il punto 4.08.1 vale per il caso in cui, nel corso della durata del rapporto assicurativo un rischio assicurato scompaia parzialmente o venga meno una persona assicurata ai sensi del punto 1.01.2.
4.09 Eventi assicurati che si verificano all'estero
1. Sono compresi nei limiti previsti al punto 4.01 delle condizioni – in deroga all’art 4 I 3 AHB – anche gli eventi assicurati che si verificano all’estero,
a) riconducibili ad un impatto sull’ambiente nel territorio nazionale;
b) riconducibili ad un impatto sull’ambiente derivante dall'attività aziendale come dal punto 1.02 (si vedano comunque le esclusioni previste ai punti 4.06, in particolare i punti 4.06.19 - 4.06.25).
Sono compresi nei limiti previsti al punto 4.01 delle presenti condizioni - in deroga all’art. 4 I 3 AHB - anche gli eventi assicurati che si verificano all'estero.
Le spese sostenute prima del verificarsi dell'evento assicurato ai sensi del punto
4.05 e i danni patrimoniali ai sensi del punto 4.01.1 comma 3 restano esclusi dalla copertura assicurativa.
Non è assicurata la responsabilità civile per impianti o stabilimenti localizzati all'estero come, p.e., filiali commerciali, magazzini, centri per immersioni subacquee e simili.
2. Sono escluse le richieste di risarcimento per responsabilità civile derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali di persone assunte all'estero dalle persone assicurate conformemente al punto 1.01 o incaricate in loco dello svolgimento di mansioni.
Rimangono tuttavia incluse le richieste di risarcimento per responsabilità civile avanzate nei confronti delle persone assicurate conformemente al punto 1.01, nonché delle persone indicate al punto 1.04 a seguito di infortuni sul lavoro e malattie professionali, soggetti alle disposizioni del Sozialgesetzbuch VII (SGB - Codice di sicurezza sociale, Volume VII) (si veda l’art. 4 I 3 AHB).
3. Agli eventi assicurati rivendicati negli USA e in Canada oppure soggetti al diritto statunitense e/o canadese, si applicano le seguenti disposizioni supplementari:
In deroga all’art. 3 III 4 AHB gli esborsi dell'assicuratore per le spese saranno considerati alla stregua di prestazioni erogate e detratti dal massimale.
Sono considerate spese:
le spese legali, peritali, testimoniali e processuali, le spese sostenute per evitare o ridurre il danno al momento del o dopo il subentro dell'evento assicurato, nonché le spese per la quantificazione dei danni, xxx comprese le spese di viaggio non sostenute direttamente dall'assicuratore. Tale clausola si applica anche quando le spese sono insorte per disposizioni impartite dall'assicuratore.
Rimangono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento volte ad ottenere un indennizzo di natura sanzionatoria, in particolare danni punitivi o esemplari.
Il risarcimento per ogni persona assicurata conformemente al punto 1.01 ammonta a
5.000.000,00 euro - importo forfettario per danni alle persone e alle cose 100.000,00 euro - per danni al patrimonio
e se ne può disporre un’unica volta per tutti gli eventi assicurati verificatisi in un anno assicurativo entro i massimali concordati come dal punto 1.07.2.
4. Le prestazioni risarcitorie dell'assicuratore vengono erogate in euro. Se il luogo di pagamento è esterno agli stati che appartengono all'Unione monetaria europea, gli obblighi dell'assicuratore si considerano assolti allorché l'importo in euro è stato accreditato presso un istituto bancario localizzato nell'Unione monetaria europea.
Lo scopo della presente traduzione italiana è puramente informativo, per qualsiasi controversia vale il testo originale tedesco