GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI PERTICA ALTA PROVINCIA DI BRESCIA |
Codice ente 10388 | Protocollo n. |
DELIBERAZIONE N. 39 in data 29.07.2019 Soggetta invio capigruppo Trasmessa al C.R.C. |
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: | indizione procedimento per assunzione a tempo determinato DAL 01 SETTEMBRE 2019 sino al 31 AGOSTO 2020 ( rinnovabile) di n. 1 dipendente categoria C, posizione economica C1 area polizia locale. Inserimento nel fabbisogno triennale di personale. |
L’anno DUEMILADICIANNOVE addi VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX | P |
XXXXXXXX XXXXXXXX | P |
Totale presenti 2
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Reggente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 29.07.2019
OGGETTO: indizione procedimento per assunzione a tempo determinato DAL 01 SETTEMBRE 2019 sino al 31 AGOSTO 2020 ( rinnovabile) di n. 1 dipendente categoria C, posizione economica C1 area polizia locale. Inserimento nel fabbisogno triennale di personale.
VISTO che l'art. 6, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;
PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
VISTO il comma 2 dell’art. 36 D.Lgs n. 165/01, come novellato dal citato D.L. 31 Agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, che introduce i seguenti periodi: " . Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguentidel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”
Visto l’art. 89 commi 5 e 6 del D. lgs. n. 267/2000 a mente del quale: “5. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell' ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
6. Nell' àmbito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro “
Visto l’art. 50 del contratto funzioni locali triennio 2016/2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 alle ore 15,00, relativo alle assunzioni a tempo determinato a mente del quale:
“1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali.(…)
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;(…)
9. L'assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale. (…)
Visto l’art. 51 del contratto funzioni locali triennio 2016/2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 alle ore 15,00 del seguente tenore:
“Art. 51 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato 1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi: a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 28 comma 4; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, stabilito dall’art. 28, commi 2 e 3 a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni;”.
Visto l'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165 del 2001, a mente del quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.
Premesso che l’ente non è tenuto al rispetto delle quote d’obbligo in materia di collocamento obbligatorio di appartenenti alle categorie protette fissate dall’art. 3, L. n. 68 del 1999 (7% per i soggetti con più di 50 dipendenti; 2 lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti; 1 lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti), in quanto trattasi di ente con due dipendenti in dotazione organica piano triennale del fabbisogno del personale. (Direttiva 24 giugno 2019, n. 1, Ministro per la Pubblica Amministrazione)
Visti i limiti 'quantitativi' alla spesa introdotti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, che si inseriscono in un più generale disegno volto ad arginare l’utilizzo indiscriminato di contratti di tipo flessibile in chiave antielusiva rispetto ai vincoli progressivamente introdotti per le spese di personale a tempo indeterminato, evitando, al contempo, l’insorgenza di nuovo precariato, in grado di vanificare le politiche di stabilizzazione.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. (…). Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. (…). A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, (…). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (…). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo
periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007- 2009.”
Visto il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Articoli 1 e 2, in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro.
“Articolo 1
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato Testo in vigore dal 1 gennaio 2019
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni (…)”.
Corte dei Conti|PIEMONTE|Parere|6 giugno 2019| n. 50 Data udienza 27 maggio 2019
Integrale
Enti locali - Personale di polizia municipale - Anno 2016 - Cessazioni di personale intervenute - Spesa - Nuove assunzioni - Vincoli di finanza pubblica - Interpretazione dell'art. 35 bis del D.L. 4 ottobre 2018,
n. 113, convertito con modificazioni in Legge del 1 dicembre 2018, n. 132
Visto che con Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Puglia 15/9/2016 n. 149 che “(…) Nell’ipotesi in cui l’Ente non abbia sostenuto alcuna spesa per lavoro flessibile sia nell’anno 2009 che nel triennio 2007-2009, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che il riferimento alla media del triennio 2007-2009 è stato introdotto dal legislatore per evitare di penalizzare le amministrazioni particolarmente “virtuose” che non hanno sostenuto spese per tali finalità nell’anno 2009 e che, in assenza di spesa anche per il triennio 2007-2009 dovranno reputarsi consentite le assunzioni determinate dalla assoluta necessità di far fronte, in tal modo, a un servizio essenziale per l’Ente e la spesa così determinata costituirà il parametro finanziario per gli anni successivi (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 140/PAR/2014; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 29/PAR/2012). Trattasi di orientamento richiamato anche dalla Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR del 12/06/2012.”
Corte dei Conti|PUGLIA|Parere|28 settembre 2018| n. 141 Massima redazionale
La possibilità di utilizzare una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada per finanziare le assunzioni di agenti di polizia municipale con contratti a tempo determinato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 208, comma 5-bis, del Dlgs 285/1992, rappresenta una mera modalità di finanziamento delle assunzioni, che non permette di sottrarre la spesa ai vincoli dell'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 convertito dalla legge 122/2010.
RICHIAMATO l'art. 5 del D.lgs. 165/2001 (Poteri di Organizzazione) come modificato dall'art. 34 del D.lgs.27/10/2009 n.150 il quale dispone: 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma I, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.”
ATTESTATO che il Comune di Pertica Alta rispetta i limiti della complessiva spesa del personale di cui all’art. 1 co. 557 e 557-quater della legge n. 296 del 2006;
Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1,
letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.
Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto l’inderogabilità del principio della separazione dei ruoli tra politica e amministrazione, ovvero della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali solo con prescrizioni normative espressamente definite. La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una “riserva di competenza” che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità “in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati” non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l’attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l’attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell’intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l’altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità.
Personale: la "micro-organizzazione" delle strutture dell’amministrazione, è affidata alla responsabilità del competente dirigente, in un’ottica di efficienza e di snellezza dell’azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Xxxx., sez. un., 8.11.2005, n. 21592; Cons. Stato, sez. V, 20.12.2011, n. 6705; Comm. spec., 5.2.2001, n. 471/2001). In materia di approvazione di bando di concorso e di nomina delle commissioni esaminatrici vedi Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza, Sezione 1 Sentenza 29 aprile 2013, n. 195 che richiama in merito all’esercizio nella valutazione della c.d. “discrezionalità mista” TAR Basilicata Sentenze n. 517 del 26.11.2012, n. 325 del 6.7.2012 e n. 158 del 6.4.2012, le quali richiamano le precedenti Sentenze TAR Basilicata nn. 338 e 340 del 13.6.2009.
Vedi altresì la competenza del segretario comunale in applicazione degli articoli 109 comma 2 e 97 comma 4 lettera d) del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 ( circolare del Ministero dell’Interno n. 1 del 15 luglio 1997, T.A.R. Sardegna, 12 maggio 1999, n. 593,Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 21
agosto 2006 n. 4858, TAR Puglia, Bari, sez. II, 16 giugno 2005 n. 2919, TAR Calabria, sentenza 28 luglio 2004 n. 1729, disposizione aperta che permette di attribuire al segretario comunale tutte le funzioni dirigenziali e gestionali; TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, pronuncia n. 1729 del 28 luglio 2004, 4 maggio 2005, n. 715 e 9 maggio 2005 n. 779, T.A.R. Xxxxxx Xxxxxxx Parma 26/7/2006 n. 336 nei procedimenti disciplinari ed irrogazione delle sanzioni -;TAR Napoli, sentenza n. 6081 del 12 giugno 2007, TAR Puglia -Lecce, SEZ. II – Sentenza 7 settembre 2010, n. 1924; Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali, sottoscritto il 22 dicembre 2003 tabella A), lettera H, TAR Puglia – Bari, sez. II, sent. 18 marzo 2005 n. 1200 che affida al segretario la competenza ad adottare atto di gestione del personale sulla base dell’art. 16, comma 1, lett. h) del D. lgs. n. 165/2001; TAR Piemonte sentenza 2739/2008; T.A.R. Sardegna Cagliari, 12 maggio 1999, n. 593, TAR Sardegna 28 maggio 2010 n. 1396, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxx 00 settembre 2007 n. 23 in merito all’affidamento al segretario comunale della presidenza di commissioni di concorso ed appalto). L’elenco delle competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi contenuto nel suddetto articolo 107 ha peraltro solo un valore esemplificativo e non esaustivo.
Visti:
l’art. 107 II° comma lettera e) del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 che affida la competenza ai responsabili del servizio in materia di atti di amministrazione e gestione del personale ( vedi TAR Toscana, sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218); L’art. 4 del d.lgs. 26.3.2001, n. 165 – nell’attribuire agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo – ha conferito ai dirigenti il potere di adottare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli inerenti alla gestione del personale, non escluse eventuali dichiarazioni di decadenza dall’impiego, Cons. Stato, sez. VI, 21.9.2010, n. 7007. È illegittima la delibera con cui la giunta municipale approva i verbali di un concorso pubblico e nomina i vincitori poiché, trattandosi all’evidenza di un atto di gestione amministrativa, e non di indirizzo e di definizione degli obiettivi generali, rientra nella sfera di competenza del dirigente responsabile del settore del
personale comunale, (T.A.R. Toscana, sez. II, 25.7.2006, n. 3218; Consiglio di Stato sez. V 18/2/2013 n. 968). La "micro-organizzazione" delle strutture dell’amministrazione, è affidata alla responsabilità del competente dirigente, in un’ottica di efficienza e di snellezza dell’azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Xxxx., sez. un., 8.11.2005, n. 21592; Cons. Stato, sez. V, 20.12.2011, n. 6705; Comm. spec., 5.2.2001, n. 471/2001).
l’art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l’art. 3 comma 2 lettera
b) della legge 15 marzo 2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l’organizzazione degli uffici in base, tra l’altro a criteri di “ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2”;
l’art. 2 comma 1 lettera a) della legge 4 marzo 2009 n. 15 di modifica dell’art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 a mente del quale la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 1 dell’ or menzionata presente legge, e della relativa contrattazione collettiva mira, tra l’altro, al raggiungimento degli obiettivi di convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato;
l’art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell’art. 6,comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a “(…) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza(…)”;
l’art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo come modificato dall’art. 34 decreto legislativo
n. 150/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, a mente del quale “Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (…). Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto dei principi di opportunità nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”. La predetta norma primaria, relativa ad attività di micro e macro-organizzazione a’ sensi dell’articolo 2, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, ha carattere imperativo ed è inderogabile.( vedi, ad esempio, Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata sez. I 8/10/2010 n. 766 Gestione del personale - Competenza – Dirigenza “Un atto concernente la gestione del personale, quale l’assegnazione della ricorrente all’ufficio tecnico, disposta a causa della carenza del personale di tale ufficio, deve essere adottato dalla
dirigenza. E’ viziato di incompetenza l’atto di gestione del personale adottato dalla Giunta comunale, in base al principio della separazione dell’attività di gestione amministrativa da quella di indirizzo politico.)”;
l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 a mente del quale “2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.”. L'art. 107, co. 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti/responsabili dei servizi degli enti locali, contempla la loro competenza per tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione di atti anche di carattere discrezionale che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con la sola esclusione degli atti espressamente riservati agli organi di governo dell'ente, ai quali spettano invece poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo. L’art. 4 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 165 – nell’attribuire agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo – ha conferito ai dirigenti/responsabili dei servizi il potere di adottare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli inerenti alla gestione del personale, non escluse eventuali dichiarazioni di decadenza dall’impiego, (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7007; TAR Toscana, sez. II, 25 luglio 2006, n. 3218);
l’art. 70 comma 6 del D. lgs. n. 165/2001, a’ sensi del quale “(…) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, s’intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”. Consolidata giurisprudenza in materia - Corte Cost., n. 103 e n. 104 del 23 marzo 2007; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5312 del 2005- e l'art. 45, D.Lgs. n. 80 del 1998 nel precisare che, a decorrere dalla sua entrata in vigore di quest’ultimo d.lgs. "le disposizioni previgenti che attribuiscono agli organi di governo la adozione di atti di gestione, di atti o provvedimenti
amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti". T.A.R. Sardegna, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 968;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile a’ sensi dell’art. 49 e 147-bis comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 ( tuel enti locali) da parte dei competenti Responsabili del Servizio.
Tutto ciò premesso,
DELIBERA
1) Di inserire nel fabbisogno triennale del personale, a’ sensi dell’art. 6 del d. lgs. N. 165/2001, e conseguentemente nel DUP, l’assunzione a tempo determinato dal 1’ SETTEMBRE 2019 sino al 31 AGOSTO 2020 (rinnovabile), per i motivi in premessa illustrati, di una unità di personale, nel profilo professionale di agente di polizia locale, classificata nel vigente contratto enti locali in posizione C, categoria C1.
2) Di precisare che la presente assunzione a tempo determinato muove dalla necessità di provvedere a far fronte ad una situazione di emergenza in cui versa il servizio di polizia locale gestito in forma associata dall’aggregazione in Valle Sabbia, che impone di provvedere nell’immediato al reperimento di personale nel settore della polizia locale da immettere nella gestione associata del servizio con altri comuni della Valle Sabbia che presenta una ormai insostenibile carenza di personale anche a cagione dell’assenza dal servizio, che va protraendosi nel tempo, di un addetto al servizio di polizia locale del comune di Idro, parimenti conferito all’aggregazione, che necessita di essere rimpiazzato allo scopo di consentire all’aggregazione di far fronte quanto meno alle esigenze più impellenti in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza.
3) indire il procedimento volto a detta assunzione e di nominare responsabile del procedimento, a’ sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990, il segretario comunale del comune di Pertica Alta, competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, al quale competono gli obblighi di segnalazione di situazioni di eventuali conflitti di interessi, anche potenziale, a’ sensi dell’ art. 6-bis legge medesima.
4) Di dare atto che la presente assunzione non importa un sostanziale incremento di spesa di personale in quanto rispetta i limiti in materia di spese di personale assunto a tempo determinato di cui all’art. 1 co. 557 e 557-quater della legge n. 296 del 2006 e all’ art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ed in ogni caso la spesa verrà interamente assorbita dall’esercizio associato del servizio di polizia locale aggregazione Valle Sabbia (art. 14 commi 28 e 27 d.l. n. 78/2010- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale);al quale viene destinata in rapporto di dipendenza funzionale detta unità di personale incardinata nella dotazione organica del comune di Pertica Alta, ma che presta servizio a favore della predetta gestione associata di polizia locale.
5) Di dare atto di aver proceduto ad approvare il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del X.X.xx n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001) con delibera di giunta comunale n. 20 del 21.03.2018;
6) di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’articolo 33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.
7) Di dare atto che l’Amministrazione si riserva in ogni caso di esercitare la più ampia autonomia nella decisione finale di procedere o meno all’assunzione alla luce del vigente quadro normativo e dei vincoli finanziari e di bilancio in materia di spese di personale nonchè di ogni altra valutazione nel merito o sotto il profilo di legittimità, riservandosi sin d’ora di revocare o di ritirare o annullare il presente procedimento, in qualsivoglia stato del medesimo, senza che in capo ai partecipanti alla selezione/concorso abbiano a maturare diritti soggettivi, interessi legittimi o aspettative anche di fatto.
8) Di dare atto che agli adempimenti successivi provvederà il Responsabile di Servizio a’ sensi degli articoli 107 commi 2 e 3 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 comma 2 del testo unico in materia di pubblico impiego d. lgs. n. 165/29001.
9) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000, con separata ed unanime votazione da parte dei presenti aventi diritto.
COMUNE DI PERTICA ALTA PROVINCIA DI BRESCIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: | indizione procedimento per assunzione a tempo determinato DAL 01 SETTEMBRE 2019 sino al 31 AGOSTO 2020 ( rinnovabile) di n. 1 dipendente categoria C, posizione economica C1 area polizia locale. Inserimento nel fabbisogno triennale di personale. |
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
Il Responsabile dei servizi della Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Pertica Alta, 17.07.2019
Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO | IL SEGRETARIO COMUNALE |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx |
copia della presente deliberazione, verrà affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE |
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx |