SCHEMA PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE PROCEDURE BANDITE DALL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ANCONA PER L’AGGIUDICAZIONE DI...
ALLEGATO F
SCHEMA PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE PROCEDURE BANDITE DALL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ANCONA PER L’AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO BENI E SERVIZI
OGGETTO: RIF. 1173 PN PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UNA METODICA PER L’ESECUZIONE DI ESAMI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLA VIREMIA DI HIV HBV E HCV
PREMESSE
VISTI
- L’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”.
- le Determine del Direttore Generale n. 45/DG del 9 febbraio 2015 e n. 288/DG del 10 giugno 2015 con le quali è stato adottato della Stazione appaltante il codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti.
- la delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016, ed i successivi aggiornamenti al medesimo Piano; la delibera n. 831/2016 del 3 agosto 2016, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 [ed i successivi aggiornamenti al medesimo Piano];
VISTI, in particolare, il punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto “Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori”, che dispone che “Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”.
VISTO, altresì, il successivo punto 3.1.9 del PNA che disciplina l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) disponendo che “Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente”.
VISTO, infine, il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti” che dispone che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della
l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per
l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”.
VISTA la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 avente ad oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” e, per quanto di interesse del presente atto, le seguenti misure possibili ivi previste:
- previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità
- sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara
- rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:
a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni
b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del d.lgs. n. 163/2006)
c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), d.lgs. n. 163/2006)
d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del d.lgs. n. 163/2006)
e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali
f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006.
Le dichiarazioni di cui alle lettere a) ed e), sono nel presente patto riferite ai soli commissari esterni.
- per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. Nella modulistica tale dichiarazione si intende ricompresa in quella che viene preventivamente rilasciata in occasione dell’accettazione dell’incarico e quindi con riferimento a tutti i concorrenti, ivi compresi i futuri aggiudicatari e secondi classificati.
- obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta
- individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione
- pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara
- formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
VISTA la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
VISTO l’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale “ 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra
imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”.
PRESO E DATO ATTO CHE
1. Ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:
a) Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, committente;
b) operatore economico ……;
2. il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle precitate “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
3. il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – Disposizioni generali
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica. L’operatore economico si impegna, altresì, a riferire i medesimi eventi che si verifichino nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento che comporta l’esclusione dalla procedura, il diniego dell’aggiudicazione, la mancata stipulazione e anche la risoluzione del contratto. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso quello di denuncia all'Autorità Giudiziaria. L’operatore economico si impegna, infine, a segnalare al committente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione, ivi compresi tentativi di concussione, nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto, da parte di ogni soggetto interessato o addetto a tale svolgimento e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L’impegno si estende anche all’esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l’obbligo di segnalazione degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria. Identico impegno viene assunto dall’operatore economico nei confronti del committente relativamente alla fase di esecuzione del contratto. Il committente accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
3. Il committente si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti del committente comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui
spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.
4. In particolare, il committente si impegna, negli ambiti di rispettiva competenza, ad acquisire idonea dichiarazione
a. resa dai soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara, in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara
b. resa dai componenti, sia dipendenti del committente che esterni, della commissione giudicatrice in cui si attesta:
i. di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta»
ii. di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni
iii. di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi»
iv. l’assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile
v. l’inesistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale
vi. di non avere ricoperto cariche di pubblico amministratore dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione in oggetto.
Inoltre, per i commissari esterni:
vii. l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni
viii. di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali
5. Il committente si impegna a prevedere misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
6. Il committente si impegna a menzionare nei verbali di gara le specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e ad individuare appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. Il committente si impegna altresì a pubblicare le modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.
7. Il committente si impegna a formalizzare e pubblicare una dichiarazione resa dai funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara in cui si attesta l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
8. Il committente si impegna a rendere pubblici i dati riguardanti la procedura secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 831/2016.
ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico
1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’articolo 2, comma 1, del codice di comportamento dei dipendenti Aziendale del committente, adottato con determina n. 288/2015, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice” stesso. A tal fine l’operatore
economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del “Codice”, il committente ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l’accessibilità all’indirizzo web xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/. L’operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell’avvenuta comunicazione su richiesta del committente. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento dei dipendenti Aziendale del committente, adottato con determina n. 288/2015, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
2. L’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del committente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
3. L’operatore economico dichiara che non sub appalterà e non sub affiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura e che è, comunque, consapevole che in caso contrario tali sub appalti e sub affidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
4. L’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell’offerta. In particolare, l’operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che il committente sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
a. intrecci personali tra gli assetti societari
b. valore delle offerte in generale
c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili
d. provenienza territoriale delle offerte
e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura
f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
5. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta del committente, i dati su qualsiasi pagamento eseguito riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
6. L’operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione al committente delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 3 – Violazioni e sanzioni
1. Il committente si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e a fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata.
2. Il committente, verificata l’eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contesta per iscritto all’operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l’esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
3. Il committente, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all’esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all’avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.
4. Il committente si impegna, nell’ipotesi in cui l’applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell’ambito della nuova procedura di affidamento, nei casi in cui la tipologia dell’appalto lo consenta.
5. L’operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli
b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell’offerta e per l’esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli
c. esclusione dalle procedure indette dal committente per un periodo di tre anni
d. penale pari all’importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti direttamente impiegati nell’appalto che dovessero perdere il lavoro a causa dell’applicazione delle predette sanzioni.
6. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di svincolo delle garanzie prestate.
ARTICOLO 4 – Subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti
1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l’esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.
2. L’operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati dall’operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti del committente.