PER LA REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO CAPUT MUNDI - NEXT GENERATION EU IN ROME
MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo Interno - 5. PROTOCOLLO - SEGRETARIATO GENERALE
Prot. n.0008214/22 del 27/06/2022
PIANO NAZIONALE RESILIENZA E RECUPERO (PNRR)
Missione 1 Componente C3
ACCORDO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 422, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021,
N. 234 ss.mm.ii. M1C3 – 35
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO CAPUT MUNDI - NEXT GENERATION EU IN ROME
TRA
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, in qualità di delegato del Ministero del Turismo giusta nota prot. n. 6971 del 27 maggio 2022, con sede legale presso Roma Capitale, Piazza del Campidoglio (di seguito “Commissario Straordinario”)
E, in qualità di Soggetto attuatore,
Il MINISTERO DEL TURISMO, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx in qualità di legale rappresentante del Ministero del Turismo, CF 96480590585, con sede legale a Xxxx, Xxx xx Xxxxx Xxx 00;
Di seguito indicate anche come “Parti”
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTA la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’Approvazione della valutazione del Piano di Ripresa e Resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 514/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con cui sono state individuate la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
VISTO in particolare, l’art. 1, comma 4, lettera l), del predetto decreto-legge n. 77/2021, che definisce quali
«amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», i Ministeri e le strutture della Presidenza
del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR, mentre la lettera o) qualifica «soggetti attuatori» i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
VISTO l’articolo 6 del citato decreto-legge n. 77/2021, recante “Monitoraggio e rendicontazione del PNRR”, con il quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
VISTO l’art. 10 del citato decreto legge n. 77/2021, recante “Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici”, che prevede che per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, le Amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche per le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi nonché per azioni di rafforzamento della capacità amministrativa;
VISTO l’art. 12, comma 5, del predetto decreto legge n. 77/2021, il quale prevede che l’Amministrazione responsabile degli interventi previsti dal PNRR, nei casi di inadempimento, ritardo o inerzia, ove strettamente indispensabile, per garantire il rispetto del cronoprogramma del programma provvede alla “adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. [..] Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale”;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
VISTO il Decreto Ministeriale dell’Economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che disciplina l’assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, come da Allegato A al citato decreto;
VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
RITENUTO di poter conseguire le finalità progettuali mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;
VISTO l’Investimento M1C3I4.3 “Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici” incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di 500 mln di euro, articolato in 6 (sei) sub- investimenti denominati, rispettivamente, “Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation”, “Giubileo 2025 – Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana”, “#La Città Condivisa”, “#Mitingodiverde”, “#Roma4.0” e “#Amanotesa”;
RILEVATA la necessità di svolgere le attività relative all’attuazione dell’intervento: M1C3 Investimento 4.3 “Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici” meglio specificato nell’allegato 1 al presente Accordo;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare, l’articolo 15 regolante gli accordi fra pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTA la delibera CIPE del 26 novembre 2020, n. 63, recante “Attuazione dell’articolo 11, commi 2 -bis, 2 -
ter, 2 -quater e 2 -quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;
CONSIDERATO l’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste.
CONSIDERATO quanto definito dall’ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che “(…) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 0000, x. 000”, xx particolare, l’articolo 112, comma 4, ai sensi del quale è prevista la stipula di accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154, recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall’accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;
CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del programma che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;
CONSIDERATO, altresì, che il programma è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e know how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l’articolo 6 con cui è stato istituito il Ministero del turismo e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è stato ridenominato Ministero della cultura;
VISTA la Missione 1, Componente3 “Cultura e turismo” che ricomprende il Ministero del turismo come amministrazione centrale titolare del programma “Caput mundi” da attuare, per gli aspetti di competenza, con Roma Capitale, il Ministero della cultura attraverso le sue articolazioni quali la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone, il Parco Archeologico del Colosseo, il Parco Archeologico dell’Appia antica, (…); il Ministero del Turismo, la Regione Lazio e Diocesi di Roma;
VISTO l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH “Do not significant harm”);
VISTA la Comunicazione C(2021)1054 della Commissione europea del 12 febbraio 2021 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Unità di Missione NG EU, n. 32 del 30 dicembre 2021;
PRESO ATTO delle Autovalutazioni DNSH relative a investimenti e riforme del PNRR di competenza del Ministero del turismo;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:
- Xxxxxxxxx X0X0-00 “Firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti attuatori” entro T2 2022: “Devono essere firmati accordi per i sei progetti seguenti: 1) Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU; 2) Dalla Roma pagana alla Roma cristiana - cammini giubilari; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Roma 4.0; 6) #Amanotesa. L'elenco dei beneficiari/enti attuatori deve comprendere: Roma Capitale, il Ministero della cultura attraverso le sue articolazioni quali la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone, il Parco Archeologico del Colosseo, il Parco Archeologico dell’Appia antica, (…);il Ministero del Turismo,
la la Regione Lazio e Diocesi di Roma. Prima del bando di gara devono essere stabiliti i criteri di selezione e di aggiudicazione e le specificità dei progetti, con le relative risorse. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale.”
- Target M1C3-27 “Numero di siti culturali e turistici la cui riqualificazione ha raggiunto, in media, il 50 % dello stato di avanzamento lavori (SAL) (prima parte)” entro T4 2024: “L'investimento deve interessare interventi di: 1. riqualificazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico-architettonico della città di Roma, per la linea di investimento “Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; 2. valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici, per la linea di investimento "Cammini giubilari"; 3. riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche, per la linea di investimento #LaCittàCondivisa; 4. interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane, per la linea di investimento #Mitingodiverde; 5. digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti, per la linea di investimento #Roma 4.0; 6. incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale, per la linea di investimento #Amanotesa. L'investimento deve interessare interventi di riqualificazione in almeno 5 siti archeologici/culturali per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; almeno 125 siti archeologici/culturali per "Cammini giubilari"; almeno
50 siti archeologici/culturali per #Lacittàcondivisa; almeno 15 siti archeologici/culturali per #Mitingodiverde; almeno 5 siti archeologici/culturali per #Roma 4.0. Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche il completamento del 50 % dei progetti della linea di investimento #Amanotesa.”
- Target M1C3-36 “Numero di riqualificazioni di siti culturali e turistici ultimate” entro T2 2026: “L'investimento deve interessare interventi di: ‒ riqualificazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico-architettonico della città di Roma, per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; ‒ valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici, per la linea di investimento "Cammini giubilari"; ‒ riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche, per la linea di investimento #LaCittàCondivisa; ‒ interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane, per la linea di investimento #Mitingodiverde; ‒ digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti, per la linea di investimento #Roma 4.0; ‒ incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale, per la linea di investimento #Amanotesa. L'investimento deve interessare interventi di riqualificazione in almeno 5 siti archeologici/culturali per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; almeno 125 siti archeologici/culturali per "Cammini giubilari"; almeno
50 siti archeologici/culturali per #Lacittàcondivisa; almeno 15 siti archeologici/culturali per #Mitingodiverde; almeno 5 siti archeologici/culturali per #Roma 4.0. Per centrare l'obiettivo saranno necessari anche il completamento di tutti i progetti della linea di investimento #Amanotesa e disponibilità al pubblico dell'applicazione "CaputMundi - Roma4U".
VISTO l’elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, definita dal Commissario Straordinario di Governo in accordo con il Ministro del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 422, come modificato dal decreto-legge n. 36/2022;
CONSIDERATO che saranno redatte le schede intervento di dettaglio dei singoli progetti inseriti nel programma;
VISTE le linee guida operative redatte dal Ministero del turismo, di cui all’allegato 2 del presente Accordo, per la realizzazione degli interventi multimediali e digitali del programma Caput Mundi;
VISTE le linee guida sugli Obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità inerenti agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero del turismo n. 5653 del 27 aprile 2022;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con il quale le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi e in particolare l’allegata Tabella A, dalla quale risulta che per la misura M1C3-investimento 4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici sono state assegnati 500 milioni di euro, da suddividere in sei sub-Investimenti;
CONSIDERATO che, in coerenza con quanto previsto dall’Annex 1 del documento “Operational Arrangments between the European commission and Italy”, relativamente ai milestone e target associati all’M1C3 Investimento 4.3 – Caput Mundi. Next Generation EU for touristic great events” (4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici), l’Investimento deve riguardare interventi di:
- riqualificazione e il restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico architettonico della città di Roma per la linea di azione “Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU”;
- valorizzazione, la messa in sicurezza, il consolidamento antisismico e il restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici per la linea di azione “Giubileo 2025-alla Roma Pagana alla Roma Cristiana”;
- riqualificazione dei siti ubicati nelle periferie per la linea di azione #La città condivisa;
- intervento su parchi, giardini storici, ville e fontane per la linea di azione #Mi tingo di verde;
- digitalizzazione dei servizi culturali e lo sviluppo di app per i turisti per la linea di azione #Roma 4.0;
- incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale per la linea di azione #Amanotesa;
VISTO che l’investimento deve interessare interventi di riqualificazione in almeno:
- 5 siti archeologici culturali per la linea di investimento “Patrimonio culturale di Roma per xxxxxxxxxxxxxx.xx”;
- 125 siti archeologici culturali per “Giubileo 2025-alla Roma Pagana alla Roma Cristiana”;
- 50 siti archeologici culturali per #La città condivisa;
- 15 siti archeologici culturali per #Mi tingo di verde;
- 5 siti archeologici culturali per #Roma 4.0.
CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi è obbligatorio conseguire tutti i milestone e target
previsti nei sopracitati “Operational Arrangments”;
VISTO che tali obiettivi prevedono che prima del bando di gara devono essere stabiliti i criteri di selezione e di aggiudicazione e le specificità dei progetti, con le relative risorse. La selezione dei progetti mediante inviti a presentare proposte concorrenziali e le conseguenti procedure di appalto devono essere conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale;
CONSIDERATO che i soggetti attuatori, in base a quanto stabilito nei sopracitati “Operational Arrangments”, hanno proposto interventi in almeno 200 siti archeologico-culturali per il programma Caput Mundi;
CONSIDERATO che sui luoghi di interesse individuati dal programma Caput Mundi, ai sensi dell’ordinamento giuridico italiano, gli unici soggetti competenti e titolati a intervenire su beni del patrimonio storico, artistico e culturale sono i soggetti attuatori tra cui il Ministero del Turismo chiamato a sottoscrivere il presente Accordo;
CONSIDERATO che la selezione degli interventi del programma Caput Mundi è avvenuto nel rispetto delle regole e dei criteri del PNRR e di quanto previsto nel CID;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, come modificata dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, e in particolare l’articolo 1, comma 421, il quale dispone, al fine di assicurare l’attuazione degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l’attuazione degli interventi di cui alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, che con decreto del Presidente della Repubblica sia nominato un Commissario straordinario del Governo;
VISTI altresì i commi 422, 426, 427, 438 e 441 dell’articolo 1 della citata legge n. 234/2021, come modificati dall’articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, i quali recano la disciplina delle modalità di attuazione dell’Investimento 4.3 della Xxxxxx X0X0 del PNRR;
VISTO in particolare il comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 234/2021, come modificato dall’articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ai sensi del quale in relazione agli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, “la società Giubileo 2025 agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 con cui il Sindaco di Roma pro tempore è stato nominato Commissario Straordinario ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e in particolare l’articolo 40, comma 1, che attribuisce al Ministero del turismo la facoltà di avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all’art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, per la realizzazione degli investimenti in materia di “Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici”, anche delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma;
VISTA la Delega al Commissario Straordinario di Governo per la stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma per la realizzazione dell’investimento Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici, prot. n. 6971 del 27 maggio 2022, trasmessa per la registrazione alla Corte dei conti;
VISTA l’Ordinanza n. 2 del 24/06/2022 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 che approva l’elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR;
VISTO il Decreto del Ministero del Turismo del 24 giugno 2022 che approva il Programma Caput Mundi prot. 8164 del 27 giugno 2022;
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Recepimento delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamate. Fa altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo, quale oggetto dello stesso, l’allegato elenco degli interventi, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei citati
Regolamenti UE, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente Accordo, nonché le linee guida operative di cui all’allegato 2 e il Manuale delle Procedure di cui all’allegato 3.
Articolo 2
(Definizioni)
1 Ai fini dell’Accordo, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 77/2021, si intende per:
a) Piano o PNRR: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
b) Programma: il programma “CAPUT Mundi”, in capo al Ministero del turismo, inserito nella componente M1C3 “Turismo 4.0”;
c) Parti: i soggetti sottoscrittori dell’Accordo;
d) Amministrazione centrale titolare di interventi: il Ministero del turismo, quale soggetto che provvede al monitoraggio, rendicontazione e controllo del programma “CAPUT Mundi”;
e) Commissario Straordinario: il Commissario Straordinario di cui all’articolo 1, comma 421, della legge
n. 234/2021, delegato alla stipula degli accordi con i Soggetti Attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma;
f) Soggetti Attuatori: Soggetti pubblici o privati responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR (coincide con il soggetto titolare del codice unico di progetto – CUP), individuati nell’ambito delle Schede di dettaglio delle Componenti del PNRR; Servizio Centrale per il PNRR: l’ufficio centrale di livello dirigenziale generale istituito presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lett. i), del decreto-legge n. 77/2021, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
g) Unità di missione: l’apposita struttura per il PNRR che, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 77/2021, è individuata all’interno dell’amministrazione centrale titolare per il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
h) Segreteria tecnica: l’organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 77/2021, con funzioni di supporto alla Cabina di Regia e deputato alla proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dei poteri sostitutivi e all’istruzione dei procedimenti per il superamento del dissenso;
i) Tavolo tecnico di coordinamento: l’organismo di concertazione istituzionale tra tutte le Amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo con funzioni di cui all’articolo 8 del presente Accordo;
j) Comitato tecnico-digitale: l’organismo preposto al coordinamento della fruizione omogena dei siti e delle applicazioni digitali;
k) Schede di attuazione degli interventi: le schede descrittive degli interventi stabiliti nel programma “Caput Mundi” con dettaglio tecnico procedurale per l’attuazione fisica e finanziaria degli stessi;
l) Interventi: gli interventi previsti nel programma e meglio specificati nelle Schede di attuazione degli interventi sopracitati;
m) Linee guida: le linee guida in corso di predisposizione che concorrono ad assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e le linee guida operative per la realizzazione degli interventi multimediali e digitali del programma Caput Mundi.
Articolo 3
(Interesse pubblico comune alle Parti)
1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione degli interventi del programma Caput Mundi, di cui all’allegato 1.
2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire le migliori strategie attuative, le metodologie e i migliori strumenti funzionali a supportare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’allegato 1 al presente Accordo.
3. Fermo restando quanto disposto in tema di governance del Piano dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, le Parti si impegnano a:
a) agire per l’attuazione del programma nel rispetto del principio del DNSH (do not significant harm), ossia “non arrecare un danno significativo”, e di quanto previsto nelle autovalutazioni sul DNSH relative a investimenti e riforme del PNRR di competenza del Ministero del Turismo;
b) garantire la massima collaborazione e il miglior coordinamento, mediante l’adozione di strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
c) garantire l’adozione, per quanto di competenza, di tutti gli atti necessari alla realizzazione degli interventi del programma, ivi inclusi, il rilascio dei pareri e nulla osta, anche di carattere paesaggistico;
d) collaborare per la risoluzione degli eventuali ostacoli alla regolare esecuzione degli impegni assunti e a risolvere ogni eventuale interferenza con altri interventi in fase di realizzazione nell’ambito del medesimo programma;
e) sollecitare, ove necessario, gli Organi competenti per la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge n. 241/1990;
f) effettuare i controlli sulla regolarità delle procedure e delle spese effettuate, nonché adottare, prevenire e correggere qualsivoglia indebito utilizzo delle risorse;
g) riconoscere che i cronoprogrammi di attuazione, riportati nelle schede intervento di dettaglio dei singoli progetti del soggetto attuatore, costituiscono gli elementi prioritari ed essenziali per la verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e il conseguente rispetto dei target e milestones del programma nel suo complesso.
Articolo 4
(Oggetto)
1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del programma Caput Mundi, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, M1C3, Investimento 4.3.
2. Il presente Accordo definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento
3. Gli Interventi, da attuare a regia nell’ambito del presente Accordo, sono articolati in 2 (due) linee di investimento denominate, rispettivamente:
“#La Città Condivisa”: riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche;
“#Roma 4.0”: digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti.
Ognuna delle due linee di investimento si attua mediante specifici progetti/interventi di responsabilità del soggetto attuatore;
4. Gli interventi oggetto del presente Accordo sono i seguenti:
Ministero del turismo | Contributo del Soggetto Attuatore al raggiungimento del target | ||
Linea di Intervento | target siti archeologici/culturali | Interventi di competenza | siti archeologici/culturali |
#La Città Condivisa | 50 | 1 | 1 |
#Roma 4.0 | 5 | 1 | 1 |
Totale | 2 | 2 |
Articolo 5
(Obblighi del Commissario straordinario del governo)
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo il Commissario straordinario del Governo si impegna a:
a. assicurare la supervisione complessiva dell’Investimento, in coordinamento con il Ministero del Turismo quale Amministrazione centrale titolare di interventi;
b. assicurare il coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo complessivo dell’Investimento in coordinamento con il Ministero del Turismo quale Amministrazione centrale titolare di interventi;
c. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
d. provvedere alla gestione finanziaria in favore dei soggetti attuatori a valere sulle risorse che il Ministero del turismo metterà a disposizione nell’ambito dello stanziamento previsto per la Misura M1C3, Investimento 4.3. del PNRR;
e. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese nonché del conseguimento di milestone e target e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse a tal fine si dota di una struttura di controllo funzionalmente indipendente dalle attività di gestione dell’Investimento;
f. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi e garantire l’avvio delle procedure di recupero a seguito di apposita decisione comunicata dal Ministero del Turismo quale Amministrazione centrale titolare di interventi.
Articolo 6
(Obblighi in capo al Soggetto attuatore)
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto attuatore si obbliga a:
a. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
b. rispettare il principio del DNSH (do not significant harm), ossia “non arrecare un danno significativo”, e quanto previsto nelle autovalutazioni sul DNSH relative a investimenti e riforme del PNRR di competenza del Ministero del turismo, mediante l’uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale, europea e nazionale. Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i progetti dovranno escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non siano inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti possa causare danni all'ambiente;
c. assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
d. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852;
e. garantire la realizzazione operativa delle attività come descritte nell’allegato 1 per l’importo complessivo previsto, nonché il raggiungimento dei milestone e target riferiti all’intervento di competenza;
f. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
g. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, da rendere disponibili per le attività di controllo e di audit;
x. rendicontare al Commissario Straordinario le spese inerenti gli interventi;
i. conformarsi alle indicazioni fornite dal Commissario Straordinario e dall’Amministrazione centrale titolare/, alle linee guida e alle circolari emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione dell’intervento per il perseguimento dell’obiettivo comune di cui all’art. 3;
j. garantire il rispetto quanto previsto dall’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP.
k. garantire il rispetto dei principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani;
l. garantire il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, articoli 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, producendo i dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
m. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
n. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall’Amministrazione centrale titolare dell’intervento;
o. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l’adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione;
p. alimentare in maniera tempestiva e continuativa il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informatico utilizzato dall’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, purché sia garantita la piena interoperabilità dello stesso con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione centrale titolare;
q. caricare sul sistema informatico i dati e la documentazione utile all’esecuzione dei controlli preliminari di conformità amministrativo-contabile previsti dalla normativa vigente sulle procedure di aggiudicazione da parte del Commissario Straordinario;
r. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti dall’Amministrazione centrale titolare;
s. trasmettere i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti, nonché dell’avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
t. adottare criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
u. presentare, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al programma, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
v. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all’art. 9, comma 4, del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021. Tali fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Commissario Straordinario e dell’Amministrazione centrale titolare, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, della Corte dei conti e dell'EPPO per l’esercizio dei diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
w. garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target e milestone realizzati, così come previsto ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
x. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal Commissario Straordinario e dall’Amministrazione centrale titolare nel rispetto del piano finanziario e del cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell’art. 9 del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
y. garantire le verifiche secondo la normativa vigente per garantire l'assenza di conflitto di interesse e doppio finanziamento, da attestare sul sistema informativo oppure secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Titolare;
z. inoltrare le domande di rimborso al Commissario Straordinario con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al programma nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target e milestone associati alla misura PNRR di riferimento, e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi.
Articolo 7
(Obblighi e responsabilità delle Parti)
1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l’altra Parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si impegnano a garantire per ogni soggetto coinvolto nell'attuazione le verifiche di assenza di conflitto di interesse e doppio finanziamento, da attestare sul sistema informativo oppure secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Titolare.
4. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR del Ministero del Turismo e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all’ammissibilità delle spese del PNRR. A tal riguardo si precisa che nell’ambito della stima dei costi progettuali, l’importo dell’IVA non è incluso ai fini del PNRR.
5. Le Parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.
6. Le Parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Ministero del Turismo e dal Commissario Straordinario, dal Servizio centrale per il PNRR e dall’Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del programma, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
7. Le Parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, indicando nella documentazione progettuale che il programma è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale il logo del Ministero del turismo e l’emblema dell’Unione europea e fornendo
un’adeguata diffusione e promozione del programma, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.
Articolo 8
(Tavolo tecnico di coordinamento)
1. Il Tavolo tecnico di coordinamento, istituito presso il Commissario Straordinario, svolge funzioni di concertazione istituzionale finalizzate alla definizione ed attuazione degli Interventi previsti nel programma ed è presieduto dal Commissario Straordinario o da un suo delegato e dal Ministro del turismo o da un suo delegato.
2. I Soggetti Attuatori comunicano i propri componenti del Tavolo.
3. Il Tavolo, convocato dai suoi Presidenti, anche in modalità telematica, si intende validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
4. Il Tavolo svolge i seguenti compiti:
(a) individuare le priorità di intervento nell’ambito del più ampio contesto del programma per assicurare un’operatività trasversale, funzionale alla realizzazione di tutti gli interventi nel rispetto dei tempi stabiliti, oltre al perseguimento di obiettivi intermedi per singole linee di azione, in modo da garantire una progressiva fruibilità del patrimonio interessato dal programma;
(b) valutare l’andamento delle attività e il rispetto degli impegni previsti dal presente Accordo e dai successivi Accordi attuativi, anche al fine di attivare tempestivamente i provvedimenti necessari per l’esecuzione degli interventi;
(c) verificare la motivazione di eventuali ritardi e inadempienze delle Parti;
5. All’interno del Tavolo potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti tecnici del Commissario Straordinario, dell’Amministrazione centrale titolare e dei singoli Soggetti Attuatori, deputati a:
(a) definire orientamenti e linee guida tecnico-scientifiche per una coerente e sinergica realizzazione degli interventi;
(b) fornire pareri e contributi atti alla risoluzione di criticità di particolare complessità tecnica.
Articolo 9
(Comitato tecnico per il coordinamento digitale)
1. Il Comitato tecnico ha il compito di coordinare l’uniformità della fruizione digitale dei siti e la loro divulgazione via web e via App. Il Comitato agirà attraverso le linee guida di cui all’allegato 2 e potrà rappresentare le migliori soluzioni implementative. Del Comitato fa parte un rappresentante del Commissario Straordinario, un rappresentante del Ministero del turismo e un rappresentante per ogni Soggetto Attuatore.
Articolo 10
(Tempistiche di attuazione)
1. Gli Interventi del programma Caput Mundi, nel rispetto delle milestone e target previsti dall’Annex 1 del documento “Operational Arrangments between the European commission and Italy”, sono da attuare nel rispetto dei seguenti termini:
(a) Interventi in complessivi 200 siti archeologico-culturali la cui riqualificazione ha raggiunto, in media, il 50% dello Stato di avanzamento lavori entro il termine del 31/12/2024;
(b) raggiungimento del 100% del completamento fisico e finanziario di ciascun intervento dei complessivi 200 siti archeologico-culturali entro il termine del 30/06/2026.
Articolo 11
(Monitoraggio di milestone e target e rendicontazione delle spese)
1. I Soggetti Attuatori, secondo le indicazioni fornite dal Commissario Straordinario e dall’Amministrazione centrale titolare, registrano in maniera continua, costante e tempestiva i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo ReGIS, caricando (ove pertinente) la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento delle verifiche previste dal Sistema di gestione e controllo del PNRR del Ministero del Turismo e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
2. Il Commissario Straordinario inoltra all’Amministrazione centrale titolare, almeno bimestralmente, tramite il sistema informativo, le rendicontazione delle spese dei soggetti attuatori che hanno superato con esito positivo i controlli ordinari di gestione amministrativo-contabile su tutte le spese, unitamente alle check-list di controllo definite dal Sistema di gestione e controllo del PNRR del Ministero del Turismo e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
3. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.
Articolo 12
(Oneri finanziari, copertura finanziaria e modalità di erogazione delle risorse)
1. Le attività oggetto del presente Accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle Parti
contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento.
2. Le movimentazioni finanziarie relative all’effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
3. L’importo complessivo dei n. 2 interventi di cui al presente accordo è pari a euro 7.830.000,00 (euro settemilioniottocentotrentamila/00) comprensivo delle attività di consulenza specialistica destinata a realizzare specifiche attività funzionali alla realizzazione dei progetti a valere sulle risorse del PNRR di cui al decreto del Ministero dell’economia e finanze del 6 agosto 2021.
4. Il Commissario dispone in favore dei soggetti attuatori il trasferimento delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’esecuzione degli interventi di competenza.
5. Il Commissario Straordinario, delegato dal Ministero del Turismo in qualità di Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR a gestire la fase di erogazione delle risorse in favore dei soggetti attuatori, provvede, ai sensi del D.M. 11 ottobre 2021, con le seguenti modalità:
- un’anticipazione pari al 10% del totale delle risorse assegnate per l’esecuzione degli interventi, a seguito della stipula del presente Accordo;
- una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico ReGis di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento nonché il raggiungimento dei relativi target e milestone, indicati in premessa, in coerenza con le risultanze di cui al predetto sistema informatico ReGis.
6. Eventuali economie derivanti dai ribassi d’asta potranno essere utilizzate solo dopo il soddisfacente conseguimento dei target finali M1C3-27 e M1C3-36 per la stessa tipologia di interventi prevista nell’investimento Caput Mundi, previo accordo con il Ministero del turismo in qualità di Amministrazione centrale titolare.
7. Le Parti durante l’esecuzione del presente Accordo, si impegnano all’osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo non sono rese nell’esercizio dell’attività d’impresa e che, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione del X.X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 000 xxxxxxx “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.
8. L’eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell’accordo di finanziamento tra Commissione e Stato Membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati.
9. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari ulteriori rispetto alle risorse stanziate per l’Investimento
4.3 “Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici” del PNRR. Nell’ambito del presente Accordo non possono realizzarsi ulteriori attività da cui derivino nuovi oneri di spesa se non preventivamente approvati.
Articolo 13
(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)
1. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso, in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo, per la durata dell’Accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l’esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo è effettuato dalle Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi dalla vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si precisa che per il Commissario Straordinario il titolare del trattamento dei dati personali, è Xxxxxxx Xxxxxxxxx in persona del Rappresentante legale e il responsabile del trattamento sarà individuato successivamente. Per il Ministero del turismo il titolare del trattamento è il Ministro in persona del legale rappresentante e il responsabile del trattamento è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx.
5. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
Articolo 14
(Ritardi e inadempienze delle Parti)
1. I Soggetti Attuatori sono tenuti a segnalare al Commissario Straordinario ogni ritardo dovuto alla mancata esecuzione di un adempimento o al mancato o tardivo rilascio di nulla osta, pareri o atti comunque denominati, in grado di generare scostamenti, rispetto alle date indicate dal cronoprogramma, superiori ai 30 (trenta giorni) naturali e consecutivi.
2. Il Commissario Straordinario invia una diffida ad adempiere al Soggetto Attuatore responsabile del ritardo, assegnando un termine di 10 (dieci) giorni o, comunque, congruo in relazione alla entità del ritardo e alla tipologia di criticità, dandone notizia al Tavolo di coordinamento.
3. Nei successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, il Soggetto Attuatore deve comunicare al Commissario Straordinario le iniziative assunte per il recupero del ritardo. In caso di inerzia, si procede ai sensi dei successivi articoli 15 e 16.
4. Il Commissario Straordinario informa tempestivamente l’Amministrazione Centrale titolare in ordine alle situazioni di criticità di cui al presente articolo.
Articolo 15
(Riduzione o revoca dei contributi)
1. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non raggiunga i milestone e target di competenza (come indicati nella tabella di cui all’articolo 4) nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR per l’attuazione degli interventi ad esso affidati, l’Amministrazione centrale titolare, sentito il Commissario Straordinario, revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente. In tal caso, i costi relativi agli interventi già realizzati saranno a carico esclusivo del soggetto inadempiente.
Articolo 16
(Poteri straordinari e sostitutivi)
1. Nel caso di perdurante inerzia il Commissario Straordinario e l’Amministrazione centrale titolare, secondo quanto stabilito dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 438, della legge n. 234/2021, informano il Consiglio dei Ministri per l’attivazione dei poteri sostitutivi e l’individuazione del soggetto cui attribuire, in via sostitutiva, l’esecuzione dei progetti, anche per il tramite di una società di cui all’art. 2, D.lgs. 175/2016.
Articolo 17
(Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
Commissario Straordinario: l’indirizzo di posta elettronica certificata sarà comunicato successivamente; Ministero del turismo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx;
Articolo 18
(Durata e proroga)
1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scade con il completamento fisico e finanziario dell’investimento.
2. Le attività, indicate nelle Schede dettagliate di progetto, dovranno essere avviate dal Soggetto Attuatore a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
3. Le azioni del programma dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nella scheda progetto, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e riportata puntualmente nell’eventuale aggiornamento della medesima scheda progetto, con le modalità di cui all’art. 1, comma 2, del presente Accordo.
4. Per la realizzazione delle attività, l’importo ammesso a finanziamento è indicato nella scheda progetto ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all’art. 1, comma 2, del presente Accordo.
5. Le Parti sono comunque obbligate ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell’espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione dell’investimento.
Articolo 19
(Disposizioni finali)
1. Le Parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente Accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsto.
3. Il presente atto si compone di 19 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
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Allegati
- allegato 1 - Elenco degli interventi di competenza del Soggetto attuatore
- allegato 2 - Linee guida operative
- allegato 3 – Manuali e procedure
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Il presente Accordo è formato su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.
[COMMISSARIO STRAORDINARIO]
Documento sottoscritto con firma digitale dal Commissario Straordinario Xxxxxxx Xxxxxxxxx, ai sensi del X.Xxx. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i.
Firmato digitalmente da
[MINISTERO DEL TURISMO]
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Documento sottoscritto con firma digitale dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxx, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i.
Firmato digitalmente da
xxxxxxx xxxxxx
CN = xxxxxxx xxxxxx C = IT
Data e ora della firma: 27/06/2022
18:34:07