EFFETTI DEL CONTRATTO FRA LE PARTI - una volta concluso il contratto può sciogliersi solo per:
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(Mappa 1) EFFETTI DEL CONTRATTO FRA LE PARTI E VERSO I TERZI
EFFETTI DEL CONTRATTO FRA LE PARTI - una volta concluso il contratto può sciogliersi solo per:
1) MUTUO DISSENSO (le parti sono entrambe d’accordo)
2) RECESSO (per volontà di una sola parte). Esso può essere:
a) convenzionale (se previsto dal contratto e con pagamento di multa penitenziale per chi recede)
b) legale (se è previsto dalle legge. Quando il contratto è a tempo indeterminato è sempre previsto, se è a tempo determinato è previsto solo per giusta causa).
3) DIRITTO DI RIPENSAMENTO (l’acquirente può ripensarci, di regola entro 10 gg., se il contratto è a distanza
o concluso fuori dai locali dell’azienda). Tale diritto non è derogabile
EFFETTI DEL CONTRATTO VERSO TERZI – sono efficaci verso i terzi :
1) IL CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE (se la persona non viene nominata nel termine previsto dai contraenti la parte rimane il sottoscrittore del contratto)
2) IL CONTRATTO A FAVORE DEL TERZO (il beneficiario non è la parte ma un altro soggetto che può però rifiutare)
EFFETTI DEL CONTRATTO VERSO TERZI - sono efficaci solo tra le parti:
1) il divieto di alienazione entro un certo tempo (il terzo non è obbligato, perciò se un bene è venduto a un terzo l’atto di vendita non è annullabile anche se c’è tale divieto stabilito fra le parti).
Chi ha venduto risarcirà l’altra parte.
2) la promessa di obbligazione di un terzo (se il terzo si rifiuta di eseguire l’obbligazione non lo si può costringere). Chi ha promesso l’obbligazione del terzo risarcirà l’altra parte.
LA CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI
Il cedente trasferisce al cessionario diritti e obblighi che aveva verso il ceduto. Serve il consenso delle parti. Se la cessione è garantita il cedente non è liberato, perciò pagherà al ceduto l’eventuale inadempimento del cessionario.
CEDUTO
CEDENTE
CESSIONARIO
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(Mappa 2)
INVALIDITA’ DEL CONTRATTO PER VIZI ORIGINARI E SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
VIZI ORIGINARI DEL CONTRATTO:
1) NULLITA’
2) ANNULLABILITA’
3) RESCISSIONE
VIZI SUCCESSIVI (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO):
1) INADEMPIMENTO
2) IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA PER CAUSA NON IMPUTABILE
3) ECCESSIVA ONEROSITA’
3) ECCESSIVA ONEROSITA’:
per cause straordinarie e imprevedibili, se autorizzate dal giudice con un provvedimento.
b) Se si tratta di cose generiche o fungibili
il trasferimento del rischio all’acquirente c’è con l’individuazione del bene o con la consegna al vettore o spedizioniere dei beni
3) RESCISSIONE:
Il contratto è stato concluso in:
a) stato di pericolo (a condizioni inique per prevenire un danno grave alla persona).
b) stato di bisogno (un prezzo inferiore alla metà del valore di mercato e per uno stato di bisogno conosciuto dalla controparte).
La domanda di rescissione è soggetta a prescrizione.
a) Se si tratta di beni infungibili o di cose specifiche
il trasferimento del rischio all’acquirente c’è con il consenso.
2) ANNULLABILITA’:
per vizi della voltà (errore , violenza, dolo) o per incapacità legale (minore età) o naturale (temporanea incapacità di intendere e volere) .
Il contratto produce effetti fino a che non è annullato.
La domanda è soggetta a prescrizione
2) IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA PER CAUSA NON IMPUTABILE
la causa dell’inadempimento non è ascrivibile alla parte ed è successiva alla stipula del contratto.
Il trasferimento del rischio nella impossibilità sopravvenuta è diverso a seconda della prestazione:
1) INADEMPIMENTO:
per inesatta o mancata esecuzione
1) NULLITA’:
manca un elemento essenziale, la causa è illecita, l’oggetto è impossibile.
Il contratto non produce effetti. L’azione è imprescrittibile
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(Mappa 3) I CONTRATTI D’IMPRESA
I CONTRATTI D’IMPRESA SI DIVIDONO IN 4 CATEGORIE:
1) FORNITURA DI PRODUZIONE DI BENI E FORNITURA DI SERVIZI
2) COOPERAZIONE CON ALTRI SOGGETTI
3) AVENTI PER OGGETTO SERVIZI BANCARI, ASSICURATIVI E DI BORSA
4) DI LAVORO SUBORDINATO
1) contratti di produzione di beni e di fornitura di servizi : 1a) contratto di somministrazione 1b) contratto estimatorio 1c) contratto di appalto 1d) contratto di trasporto 1e) contratto di deposito | 2) contratti di cooperazione: 2a) agenzia 2b) mediazione 2c) spedizione 2d) commisione |
3) Servizi bancari, assicurativi e di borsa: contratti connessi con tali servizi | 4) di lavoro subordinato: alle dipendenze di un datore di lavoro |
1) CONTRATTI DI PRODUZIONE DI BENI E DI FORNITURA DI SERVIZI : 1 a - contratto di somministrazione:
Il somministrante si obbliga ad eseguire prestazioni verso il somministrato (in maniera continuativa, es. somministrazione corrente elettrica, o periodica (es. rifornimento di carburante ai distributori da parte delle imprese petrolifere).
1b – contratto estimatorio:
Il fornitore consegna cose mobili al ricevente (che paga un prezzo). Se la merce rimane invenduta l’acquirente la riconsegna al fornitore che gli restituisce il prezzo , es. giornali all’edicolante).
1c – contratto di appalto:
L’appaltatore si obbliga ad eseguire un’opera o un servizio per conto del committente, con propri rischi e mezzi. L’obbligazione del committente è pagare l’opera dopo il collaudo. L’obbligazione dell’appaltatatore è eseguire l’opera a regola d’arte e prestare garanzia per i vizi.
1d – contratto di trasporto di persone e di cose:
Il vettore si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a trasferire persone o cose.
Nel trasporto di persone il vettore è responsabile per:
1) inadempimento
2) ritardo
3) danni ai passeggeri
4) danni ai bagagli
La responsabilità contrattuale del vettore c’è anche nel trasporto gratuito. Nel trasporto amichevole invece c’è
responsabilità extracontrattuale con inversione dell’onere della prova a carico del danneggiato.
Nel trasporto di cose (contratto a favore del terzo) il vettore è responsabile a meno che non provi che il danno è avvenuto per: a) caso fortuito (es. terremoto, manifestazione); b) per fatti del mittente o del destinatario .
Se vi sono più vettori la responsabilità è solidale.
1e – contatto di deposito:
È un contratto reale. Il depositario riceve cose dal depositante con l’obbligo di custodia e restituzione.
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(Mappa 3 BIS) I CONTRATTI D’IMPRESA:
I CONTRATTI DI COOPERAZIONE CON ALTRI SOGGETTI
I contratti di cooperazione con altri soggetti sono:
1) agenzia
2) mediaziome
3) spedizione
4) commissione
5) mandato
1) agenzia: l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere la vendita di un bene in una zona, dietro retribuzione (es. vendita di elettrodomestici ai grandi magazzini).
L’agente deve eseguire le istruzioni del proponente, il proponente deve pagare le provvigioni.
2) mediazione: il mediatore mette in relazione due o più parti per concludere un affare.
A differenza dell’agente (che opera nell’interesse del proponente), il mediatore è imparziale.
3) spedizione: lo spedizioniere si obbliga a concludere dei contratti di trasporto con il vettore in nome proprio e per conto del mandante. A differenza del trasporto (ove il vettore si obbliga nei confronti del mittente a trasferire delle cose), nella spedizione il vettore conclude un contratto di trasporto con lo spedizioniere.
4) commissione: il commissionario si obbliga ad eseguire contratti di compravendita per conto del committente, in nome proprio (è simile al mandato, ma mentre quest’ultimo si usa per qualunque tipo di atto giuridico, la commissione è solo per i contratti di compravendita. Obblighi del commissionario: eseguire il contratto secondo le indicazioni del committente Obblighi del committente: pagare la provvigione.
Ha il contenuto sostanziale di un mandato senza rappresentanza.
L'incarico può riguardare singoli affari, come ad esempio l'acquisto o la vendita di una determinata partita di merci, oppure può essere continuativo .
Con lo “ star del credere” il commissionario si obbliga verso il committente a garantire la regolare esecuzione del contratto da parte del terzo (con risarcimento danni se il terzo non adempie).
5) mandato: una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante). Può essere con rappresentanza (se il mandatario agisce in nome e per conto del mandante) o senza rappresentanza (se il mandatario agisce in nome proprio e per conto del mandante).
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