PATTO PARASOCIALE
PATTO PARASOCIALE
I Sottoscrittori
- Il Dott. ____(di seguito, “Xxxxx Xxxxxxxx”);
- Il Dott____ (di seguito, “Socio Xxxxxxx”);
- Il Dott. _____(di seguito, “Socio Fausto”);
- Il Dott. ________(di seguito, “Xxxxx Xxxxxxx”);
(di seguito congiuntamente, denominati le “Parti” o “Soci”, e singolarmente anche la “Parte”).
PREMESSO
che le Parti sono attualmente soci delle Società – in misura eguale tra loro - “Tras.Log F S.r.l.”, (di seguito, “TLF”), e “FInvestment S.r.l.”, (di seguito, Investment e congiuntamente “le Società”);
che la TLF è titolare di una partecipazione pari al 40% del capitale sociale della Società “F S.r.l.”, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli con P.IVA 03125921219, R.E.A. n. 557841;
che, a far data dal 25 luglio 2019, la TLF è amministrata da un Amministratore Unico, nella persona del Socio Xxxxxxx – cui a norma di statuto competono, senza eccezioni di sorta, i più ampi poteri per la gestione della società -, il quale resterà in carica sino a revoca e/o dimissioni,
che, a far data dal 10 marzo 2011, la Investment è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tutti i Soci – cui a norma di statuto competono, senza eccezioni di sorta, i più ampi poteri per la gestione della società -, il quale resterà in carica sino [●],
che, in data _________, l’Assemblea Straordinaria dei Soci della TLF ha deliberato una modifica dello Statuto Sociale, con la quale sono stati attribuiti, ai sensi dell’art. 2468 c.c, al Socio Xxxxxxx dei diritti particolari di natura amministrativa, come meglio indicati nel verbale di assemblea straordinaria a rogito del Notaio (Allegato “A”);
che, in data _________, l’Assemblea Straordinaria dei Soci della Investment ha deliberato una modifica dello Statuto Sociale, con la quale sono stati attribuiti, ai sensi dell’art. 2468 c.c., al Socio Xxxxxxx dei diritti particolari di natura amministrativa, come meglio indicati nel verbale di assemblea straordinaria a rogito del Notaio (Allegato “B”);
che, i Xxxx prendono atto e riconoscono che le delibere dell’Assemblea delle Società aventi ad oggetto le modifiche statutarie di cui ai paragrafi E) e F) che precedono, mediante le quali sono stati attribuiti i diritti particolari ex art. 2468 c.c. al Socio Xxxxxxx Xxxxxxx, sono state adottate nell’esclusivo interesse dei Soci Xxxxxxxx, Xxxxxx e Xxxxxxx a tutela della partecipazione detenuta da questiultimi nelle Società, anche al fine di evitare che eventuali azioni di terzi sulle partecipazioni dei suddetti Soci possano alterare la gestione della TLF e della Investement
che, in forza di tanto, i Soci, giusta la sottoscrizione apposta in calce al presente patto parasociale, attribuiscono il diritto ai Socii Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx di richiedere, in guisa unilaterale e insindacabile, la rimozione di tali modifiche statutarie, con il conseguente ripristino della precedente versione dello Statuto Sociale, alle condizioni e con le modalità di cui al successivo art.12
che, i Soci hanno manifestato l’intenzione di regolamentare - con il presente patto parasociale - la governance societaria e ogni decisione attinente alla gestione societaria nonché ogni decisione dell’Assemblea dei Soci delle Società mediante il sistema del voto capitario e, dunque, con il regime della maggioranza calcolata per teste;
che, giusta quanto sopra premesso, i Xxxx intendono affidare la gestione del patto parasociale ad un Direttore, già nominato dagli stessi in questa sede, al quale verrà riconosciuto voto doppio in caso di stallo decisionale ossia di parità di voti calcolato secondo il sistema capitario come previsto nel paragrafo che precede;
che, dunque, anche i Soci muniti di diritti particolari ex art. 2468 c.c. dovranno attenersi, nell’esercizio degli stessi, alle decisioni adottate dai Soci secondo il procedimento disciplinato nel patto parasociale;
che è interesse delle Parti in epigrafe costituite, in quanto soci della TLF e della Investment, delineare, sin da ora, in guisa vincolante per la compagine sociale, sia il procedimento di formazione della volontà dell’Assemblea dei Soci nelle materie di propria competenza (secondo quanto previsto dalle norme dal codice civile) che dell’organo amministrativo e, in tale contesto, meglio definire e precisare i loro reciproci rapporti, nonché completare ed integrare le previsioni statutarie, mediante la predisposizione di norme e comportamenti, da intendersi parimenti vincolanti per le Parti tutte e loro aventi causa, a qualsiasi titolo, e coessenziali al corretto funzionamento della medesima, nonché al perseguimento dei comuni obiettivi;
Tanto premesso le Parti
STIPULANO E CONVENGONO
un patto parasociale (di seguito, anche “Patto”) relativo alle Società.
Art. 1 - Premesse e Allegati
- (Premesse) - Le premesse (di seguito le “Premesse”) e gli allegati (di seguito gli “Allegati”) formano parte integrante ed essenziale del presente Patto.
- (Unicità del patto) - Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Patto è l’unico tra esse esistente e, comunque, per accordo espresso, si intende novativo di qualsivoglia eventuale intesa, orale o scritta, precedentemente intercorsa rispetto allo stesso oggetto.
Art. 2 - Struttura e funzione del Patto
- (Struttura) - Le Parti convengono che, in virtù del presente Patto e per tutta la durata dello stesso, il funzionamento delle Società sarà regolato, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto dei principi giuridici in materia, dalle norme dell’atto costitutivo e dello statuto sociale della stessa, come modificate e/o integrate dalle previsioni del presente Patto.
- (Funzione) - Il presente Patto, nei limiti consentiti dalla legge, è finalizzato a stabilizzare l’assetto proprietario ed il governo societario della PV, attraverso le disposizioni di seguito concordate, aventi per oggetto o per effetto, tra l’altro: (a) la definizione dei reciproci impegni dei soci in ordine alla corporate governance delle Società; (b) la limitazione, in varia guisa, della circolazione e/o del trasferimento delle partecipazioni (c.d. sindacato di blocco); (c) la disciplina delle operazioni che incidono sulla composizione del capitale sociale e (d) la disciplina della decisioni dell’Assemblea dei Soci.
Art. 3 - Disciplina del patto
3.1. - (Disciplina) - Il presente Patto è sottratto all’applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di convenzioni parasociali e, dunque, non soggiace al regime legale di validità, di durata e di pubblicità stabilito per i sindacati, siano essi di voto, di blocco, di concerto o di consultazione, in quanto: (a) non è stipulato nell’ambito di una società per azioni che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, onde non soggiace al regime di pubblicità stabilito per detti sindacati dall’art. 2341-ter cod. civ.; (b) è strumentale ad un più ampio accordo di collaborazione tra i soci costituenti l’intero capitale sociale delle Società, finalizzato alla realizzazione dei rispettivi oggetti sociali.
Art. 4 - Durata del patto
4.1. – (durata e vincolo) – La durata del presente Patto è di anni 10 (anni) decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Il presente Patto vincola le Parti ed i loro aventi causa, a qualsiasi titolo, per tutta la durata del medesimo.
4.2. – (Rinnovo del patto)- Le Parti convengono sin da ora, che alla scadenza del Patto, lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato per periodi di cinque anni, fatto salvo il diritto dei partecipanti al presente Patto di comunicare in forma scritta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’indirizzo di ciascun socio e/o posta elettronica certificata, formale disdetta con un preavviso non inferiore a centottanta giorni.
Art. 5 - Esecuzione del patto
5.1. – (Inscindibilità delle pattuizioni) - Le pattuizioni di cui al presente atto costituiscono un insieme inscindibile ed equilibrato di diritti e di doveri e di conseguenza dovranno essere considerate ed attuate, dalle Parti e dai loro aventi causa, anche nel tempo, nella loro interezza.
5.2. – (Principio di conservazione) - Le Parti si danno reciprocamente atto che, ove una o più clausole contenute nel presente atto dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà l’invalidità integrale dell’atto stesso. In tal caso, le disposizioni contenute nelle clausole che dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci saranno considerate quale impegno e comportamento assunto e rilevante ai fini della buona fede contrattuale e, sotto tale profilo, parimenti efficaci e vincolanti tra le parti.
5.3. – (Essenzialità delle obbligazioni) - Resta espressamente inteso: (a) che l’esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni derivanti dal presente patto è coessenziale all’interesse delle stesse, onde il loro mancato adempimento costituirà grave inadempimento, con ogni conseguenza di legge; (b) l’eventuale tolleranza di una delle parti relativamente al parziale e/o inesatto e/o ritardato adempimento delle altre non potrà essere interpretata come atto di rinuncia al diritto che potrà essere fatto valere in esecuzione del presente patto.
Art. 6 - Obblighi delle Parti
6.1. - (Attuazione e cooperazione all’esecuzione) – Le Parti si impegnano, in virtù del presente Patto e per tutta la durata dello stesso, ad attuare gli accordi che ne formano oggetto nonché a prestarsi reciprocamente ogni utile ed opportuna collaborazione, anche al di là delle specifiche previsioni contenute nel presente Patto, in modo da favorire l’attuazione delle intese raggiunte, il soddisfacimento delle finalità da perseguire ed il conseguimento degli obiettivi da realizzare.
6.2. - (Promessa del fatto del terzo) – Le Parti convengono di assumere, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., obbligazioni per i fatti e/o i comportamenti assunti dai soggetti che saranno da esse stesse designati, nell’ambito delle Società, a costituire gli organi e/o a rivestire le cariche e/o i ruoli previsti dallo Statuto sociale della stessa nonché dal presente Patto. Resta espressamente inteso che i fatti e/o i comportamenti promessi, in quanto oggetto del presente Patto, sono: (i) pertinenti alle manifestazioni di volontà espresse dai soggetti suddetti nonché (ii) attinenti e rilevanti sotto il profilo della corretta, regolare, puntuale e tempestiva attuazione, da parte dei soggetti summenzionati, di tutte le determinazioni assunte dalle Società, al fine di evitare ritardi nell’andamento della sua attività.
6.3. - (Riservatezza) – Le Parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziale nonché a non divulgare o rivelare a terzi ogni e qualsiasi informazione riguardante il presente Patto, in modo da salvaguardarne il carattere riservato, salvo che ciò non si renda indispensabile per adempiere ad obblighi inderogabili di legge, di regolamento o dell’autorità di pubblica sicurezza o giudiziaria, salvo che le predette informazioni non siano comunque divenute di pubblico dominio senza violazione del presente obbligo di riservatezza. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, il socio o i soci inadempienti (questi ultimi in solido) saranno tenuti a risarcire in solido la PV per i danni subiti.
6.4. – (Informazioni e adesioni di terzi) - Le parti cessionarie, anche parzialmente, delle partecipazioni, gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dalle stesse e, comunque, le parti ammesse successivamente nella compagine delle Società dovranno essere portate a conoscenza del presente Xxxxx, aderirvi in forma scritta nonché uniformare ad esso i propri comportamenti.
Art. 7 - Prevalenza del patto
7.1. – (Prevalenza del patto) - Le Parti convengono che in caso di incongruenze, discrepanze o conflitti tra le disposizioni dello statuto, da un lato, e le disposizioni del Patto, dall’altro, queste ultime prevarranno sulle prime nei rapporti tra le Parti medesime.
Art. 8 - Disposizioni comuni al trasferimento delle partecipazioni
8.1. – (Trasferibilità delle partecipazioni) – Le Parti si danno reciprocamente atto che le partecipazioni sociali sono trasferibili, per atto tra vivi, esclusivamente nel rispetto dei limiti recepiti, con piena efficacia erga omnes, nell’atto costitutivo e nello statuto della PV.
8.2. – (Condizioni del trasferimento) – Xxxxx salvo quanto stabilito nello Statuto sui termini e condizioni di trasferibilità delle partecipazioni, le Parti convengono espressamente che, ove consentito, ciascuna di esse potrà trasferire la propria partecipazione solo previa formale adesione da parte del cessionario al presente Patto, con assunzione da parte dello stesso, in via solidale con il cedente, di tutti gli impegni e le obbligazioni già assunte da quest’ultimo, in forza del Patto.
Art. 9 – Decisioni governance societaria
9.1. – (Gestione societaria) – Le Parti si danno reciprocamente atto che, ogni decisione sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, dovrà essere adottata secondo il sistema della maggioranza dei Soci, calcolata per teste, secondo le modalità condizioni e termini previste nel presente articolo e fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo. Le decisioni assunte col sistema previsto nel Patto sono da intendersi vincolanti e obbligatorie per ogni Socio.
(Piano Strategico) - In particolare, il piano industriale, finanziario ed economico delle Società, nelle quali verranno individuate le linee guida della gestione societaria, con lo scopo di definire gli obiettivi delle medesime Società e/o delle loro collegate, controllate e partecipate, e di supportarli attraverso una corretta pianificazione delle attività operative, dovrà essere adottato con il voto favorevole della maggioranza dei Soci, calcolato per teste. Il Piano industriale, ove ritenuto necessario e/o opportuno, dovrà essere approvato con delibera riservata all’Assemblea dei Soci delle Società su proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sempre con il sistema di voto previsto nell’art. 11 che segue.
9.1.1. – (Istanza da parte del Socio) - In qualsiasi momento, ciascun Socio oppure l’organo amministrativo potrà chiedere agli altri che un particolare atto di gestione e/o più atti di gestione e, più in generale, ogni decisione attinente alla gestione delle Società e delle proprie società controllate e/o collegate siano sottoposti/e alla previa approvazione dei Soci, secondo quanto previsto nel Patto,
Pertanto, il Socio istante dovrà inviare rituale comunicazione - a mezzo posta elettronica ordinaria e/o certificata - agli altri Soci, con l’indicazione degli argomenti o degli atti da sottoporre all’approvazione dei Soci stessi, i quali dovranno riunirsi entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla richiesta e/o nel termine fissato dal Socio richiedente.
Nel caso in cui un determinato atto di gestione non sia stato oggetto di approvazione da parte dei Soci, ciascun Socio potrà chiedere la convocazione del Patto, con il medesimo procedimento dianzi previsto, per la ratifica e/o l’annullamento dell’atto in questione.
È onere pertanto di ogni Socio che ricopra incarichi di amministrazione comunicare agli altri Soci ogni decisione gestionale che dovrà e/o vorrà adottare, fatte salve quelle relative ad atti esecutivi del piano industriale e strategico delle Società e/o decisioni e/o determinazioni già oggetto di approvazione.
Delle decisioni dei Soci, ai sensi del presente articolo, dovrà essere redatto verbale, a cura del Direttore del Patto, sottoscritto dai Soci stessi.
Il Socio istante potrà chiedere, in alternativa, che la convocazione dei Soci, a norma del presente articolo, avvenga a cura e onere del Direttore del Patto, al quale dovrà essere indirizzata pertanto formale comunicazione come previsto nel presente articolo.
È obbligo delle Parti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 c.c., affinché l’Organo Amministrativo si attenga alle decisioni assunte ai sensi del Patto.
Art. 10 - Nomina Direttore del Patto
10.1. – (Direttore del patto) - Al fine di assicurare il regolare adempimento ed esecuzione del Patto, le Parti affidano la gestione e l’esecuzione delle decisioni dei Soci assunte ai sensi del presente Patto ad un Direttore, nella persona del sig. ________. L’incarico di Direttore del Patto non potrà essere ricoperto dai Soci.
La durata dell’incarico di Direttore cessa con la cessazione degli effetti del Patto. Pertanto, ai fini della sostituzione del soggetto nominato Direttore è richiesto il consenso unanime dei Soci.
10.2. – (Funzioni Direttore) – Il Direttore del Patto potrà esercitare, ove a tal uopo delegato dai Soci, i diritti amministrativi relativi alle partecipazioni di proprietà dei Soci, compreso il diritto di voto, per conto dei rispettivi titolari, in conformità alle istruzioni di volta in volta ricevute in attuazione del Patto. Il Direttore del Patto non potrà esercitare i diritti amministrativi relativi alle Partecipazioni in contrasto con le decisioni assunte nel Patto e quelli oggetto dei diritti particolari ex art. 2468 c.c. attribuiti ai Soci.
10.3. – (Stallo decisionale) – Nell’ipotesi in cui non dovesse formarsi una maggioranza ai fini dell’adozione delle relative decisioni così come regolamentate nel Patto, al Direttore è attribuito diritto di voto con xxxxxxx “doppia”. Di conseguenza, la decisione, in tal caso, sarà adottata col voto determinante del Direttore.
Art. 11 – Delibere dell’Assemblea dei Soci e diritti particolari ex art. 2468 x.x.
00.0. - (xxxxxxxxx xxx xxxx) - Xx Parti si obbligano a far sì che ogni decisione dell’Assemblea dei Soci in sede Ordinaria e Straordinaria, sia nell’ipotesi in cui la compagine societaria sia chiamata a decidere su argomenti sottoposti all’approvazione da parte dell’Organo Amministrativo che nell’ipotesi di convocazione da parte degli stessi Soci, avvenga secondo le modalità condizioni e termini previste nel presente articolo. Le decisioni assunte col sistema regolamentato nel Patto sono da intendersi vincolanti e obbligatorie per ogni Socio, anche per i Soci muniti dei diritti particolari ex art. 2468 c.c.
Pertanto, il Socio munito dei diritti particolari ex art. 2468 c.c. dovrà attenersi in guisa vincolante – nell’esercizio di tali diritti – alle decisioni assunte dai Soci ai sensi del Patto.
In caso di convocazione dell’Assemblea dei Soci su istanza dell’Organo Amministrativo e/o dei soci che rappresentano un terzo del capitale sociale e/o del Socio munito di diritti particolari, questa deve essere preceduta da una riunione dei Soci nella quale dovranno essere assunte le determinazioni ai sensi del Patto.
Pertanto, il Direttore del Patto dovrà – almeno 5 giorni prima – della data fissata per l’Assemblea convocare i Soci e sottoporre all’approvazione degli stessi le decisioni da adottare. Le decisioni, in sede di riunione dei Soci, sono adottare col sistema della maggioranza calcolato per teste. In caso di parità di voti, si farà applicazione dell’art. 10.3 che precede, ossia al Direttore del Patto è attribuito voto c.d. doppio e la decisione s’intenderà adottata col voto determinante del Direttore.
In qualsiasi momento, ciascun Socio potrà chiedere che l’Assemblea sia chiamata a deliberare su alcuni argomenti: in tal caso, il Socio istante dovrà inviare rituale comunicazione al Direttore del Patto con l’indicazione dell’argomento da sottoporre all’approvazione degli aderenti al Patto. Il Direttore del Patto, una volta ricevuta tale comunicazione, dovrà convocare - entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione del Socio oppure entro il termine indicato dallo stesso Socio istante – la riunione dei Soci al fine di adottare le conseguenti determinazioni ai sensi del Patto. Della riunione dovrà essere redatto verbale a cura del Direttore, che dovrà essere sottoscritto dai Soci.
Il Direttore del Patto e/o il socio munito di diritti particolari ex art. 2468 c.c. sono vincolati, nell’esercizio dei propri diritti di voto, alle determinazioni assunte nel Patto.
Art. 12 – Diritto dei Soci non muniti di diritti particolari ex art. 2468 c.c.
12.1. – Le Parti convengono di attribuire a ciascun Socio non munito di diritti particolari ex art. 2468 c.c., il diritto di chiedere, in guisa unilaterale e insindacabile, l’estensione in proprio favore delle modifiche statutarie introdotte con le delibere meglio indicate nelle premesse e, segnatamente, quelle aventi ad oggetto la previsione dei diritti amministrativi in favore del Socio Xxxxxxx. Pertanto, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta formulata in tal senso dal Socio non titolare di diritti particolari ex art. 2468 c.c., i Soci sono obbligati ad adottare tutte le formalità necessarie per la modificazione dello Statuto Sociale e, quindi, per l’attribuzione dei diritti particolari ex art 2468 c.c. al Socio o ai Soci richiedenti, ferma restando la prevalenza del Patto sulle disposizioni statutarie, ivi comprese quelle relativi ai diritti particolari. Spetta al Direttore del Patto coordinare i Soci ai fini dell’adozione e dell’espletamento delle formalità di legge. Resta inteso che siffatto diritto spetterà al Socio o ai Soci solo ed esclusivamente se la partecipazione del Socio o dei Soci richiedenti sarà/nno libera/e da qualsiasi peso, onere, vincolo, sequestro, pegno o pignoramento a favore di soggetti terzi estranei alla compagine sociale.
Art. 13 - Sanzioni per la violazione del patto
13.1 - In caso di violazione da parte di un Socio delle norme di cui ai precedenti articoli 6, 7, 8, 9,10 e 11 il Socio inadempiente sarà tenuto al pagamento – in favore degli altri Soci, pro quota tra di loro - di una penale ai sensi dell'art.1382 del codice civile per euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni singolo inadempimento, salva la valutazione del maggior danno. In caso di violazione da parte di un Socio delle norme di cui al precedente articolo 12, il Socio inadempiente sarà tenuto al pagamento – in favore del Socio o dei Soci e per ciascun Socio richiedente -di una penale ai sensi dell'art.1382 del codice civile per euro……………. salva la valutazione del maggior danno
Art. 14 - Norme applicabili – Giurisdizione
14.1. – (Norme applicabili) - Il presente contratto e gli atti dipendenti si intendono regolati esclusivamente dalla legge italiana. La lingua ufficiale per ogni atto e/o comunicazione sarà la lingua italiana.
14.2. – (Giurisdizione) - Le Parti dichiarano espressamente, per quanto possa occorrere, di accettare incondizionatamente la giurisdizione italiana.
Articolo 15 - (Clausola arbitrale – Xxxx xxxxxxxxxx)
00.0. - (Xxxxxxxx compromissoria) – Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al presente Patto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Napoli, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede dell'arbitrato sarà [●].
15.2. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina.
15.3. Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.
15.4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
15.5. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Patto e degli atti dipendenti che non dovesse risultare compromettibile in arbitri sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli, anche in deroga agli ordinari criteri di competenza.
Art. 16 - Comunicazioni
16.1. Ai fini del presente atto e degli incombenti ad esso inerenti, le Parti dichiarano di eleggere domicilio come segue:
(a) quanto al Socio Xxxxxxxx,
16.2. – Ogni comunicazione e/o notificazione sarà eseguita con pieno effetto nel suddetto domicilio eletto.
16.3. – Tutte le comunicazioni da effettuarsi da una parte all’altra in dipendenza del presente atto, per essere valide ed efficaci, dovranno essere fatte pervenire esclusivamente al domicilio come sopra eletto, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica ordinaria oppure posta elettronica certificata.
16.4. – La variazione del domicilio, per essere valida ed efficace, dovrà essere comunicata nei modi dinanzi indicati e sarà efficace decorsi quindici giorni dalla ricezione della stessa da parte del destinatario.
16.5. – Xxx non risulti più attuale il domicilio eletto, ed in difetto di quanto previsto dall’art. 16.4) che precede, ogni comunicazione potrà essere eseguita, con pieno effetto, a mezzo telegramma o raccomandata a.r., presso l’Ufficio di Segreteria del Comune ove ciascuna delle predette Società ha sede.
Art. 17 - Dichiarazioni finali – Autorizzazione al trattamento dei dati personali
17.1. – Le Parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell’esatto contenuto di tutte le clausole del presente Patto e dei relativi allegati e si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse ha costituito oggetto di specifica trattativa individuale ed è stata, sin dall'origine, autonomamente negoziata in ciascuno degli elementi che la compongono e nel suo complesso e, pertanto, le approvano sia singolarmente che nel loro insieme.
17.2. - Le parti si autorizzano reciprocamente a trattare ed a comunicare i rispettivi dati personali solo, e limitatamente, nell’ambito degli adempimenti connessi al presente contratto ed agli atti e formalità dipendenti e dichiarano altresì che il trattamento di tali dati avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge, regolamentare o amministrativa in materia, in quanto applicabile.
Letto, approvato e sottoscritto in ____, il ___________________________.
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