CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE RISERVATO AI COMPONENTI DEL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE TERNI
COMUNE DI TERNI
Polizza RESPONSABILITÀ CIVILE PROTEZIONE CIVILE COMUNE TERNI
CIG: 7938361EB8
Durata: dalle ore 24,00 del alle ore 24,00 del
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE RISERVATO AI COMPONENTI DEL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE TERNI
DEFINIZIONI
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Polizza: documento che prova l’assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicuratore: vedi Compagnia.
Compagnia: la società che stipula l’assicurazione.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuta al pagamento del premio.
Premio: la somma dovuta dal Contraente, a fronte del pagamento della quale vengono fornite dalla Compagnia le garanzie previste dalla Polizza.
Sinistro: l’evento per il quale è prestata l’assicurazione. Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. Franchigia: la parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato. Scoperto: la parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato. Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Addetti: i soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i collaboratori dipendenti e non, le persone che non possono in
alcun modo essere definite “Volontari”.
Volontari: le persone che, a titolo gratuito, svolgono la loro attività per conto dell’Assicurato/contraente.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.
ART. 2 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
L’assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto all’assicurazione l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l’assicurato o il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del x.x.
XXX. 0 - XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XXXXXX
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga i premi successivi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermo il diritto dell’assicurazione al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 c.c.
Il premio dovrà essere corrisposto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’assicurazione.
ART. 4 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro 15 giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio).
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da
sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
L’Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 x.x.
XXX. 0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio dalla prima scadenza successiva alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’Art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 7 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’assicurato o il contraente deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’assicurazione entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art 1913 del c.c.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del c.c.
ART. 8 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
La Compagnia può recedere dal presente contratto entro il sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell’indennizzo conseguenti all’avviso di sinistro. Tale facoltà è concessa anche all’assicurato che riveste la qualifica di “consumatore” (sulla base della definizione data dal comma 2 dell’art. 1469 bis del c.c.); ossia quando
assicurato sia una persona fisica ed il contratto assicurativo sia stipulato al di fuori dell’ambito di un’attività lavorativa, professionale o imprenditoriale. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso la compagnia restituirà al contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal contraente stesso.
ART. 9 – DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Il presente contratto ha la durata indicata in polizza e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.
Su espressa volontà delle parti, la presente assicurazione potrà essere espressamente prorogata per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuale ed economiche.
La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 150 (centocinquanta) giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
ART. 10 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 11 - FORO COMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.
ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana.
Art. 13 – PRODUZIONE INFORMAZIONE SUI SINISTRI
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso entro tre mesi dalla scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla prima decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in un formato standard digitale aperto tramite file modificabili, e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
− il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
− la data di accadimento dell’evento;
− la data della denuncia;
− la tipologia dell’evento;
− l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .
L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d’intesa con l’Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
CONDIZIONI GENERALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
ART. 13 – OGGETTO DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:
• Morte e lesioni personali;
• Distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi decritti in polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone
delle quali debba rispondere.
La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’Inps ai sensi dell’art. 14 della Legge 12.06.1984
n. 222 per i danni subiti dai terzi.
ART. 14 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi Ai fini della garanzia RCT:
A) Il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi parente o affine convivente con le predette persone o con l’assicurato stesso;
B) Quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera A);
C) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i sub-appaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
ART. 15 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nel mondo intero, esclusi U.S.A., Canada e Messico per la copertura R.C.T.
ART. 16 – DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.
La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:
a) Da proprietà o uso di:
1. Veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate;
2. Natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
3. Aeromobili;
4. Veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
b) Conseguenti a:
1. Inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
2. Interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua;
3. Alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento:
c) Alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
d) Alle cose che l’assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
e) Alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
f) Ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di tali operazioni e
alle cose trasportate sui mezzi stessi;
g) Alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
h) A condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
i) A cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
j) Da furto;
k) A cose di cui l’assicurato debba rispondere si sensi degli artt6. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del c.c.;
l) A cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato a da lui detenute o possedute;
m) Cagionati da:
1. Prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
2. Opere e installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico;
3. Operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l’esecuzione dei lavori;
n) Derivanti da proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l’attività assicurata;
o) Derivanti da:
1. Detenzioni o impiego di esplosivi;
2. Trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
p) Derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
q) Derivanti da:
- Estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- Uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
r) Derivanti da violazioni di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
s) Provocati da campi elettromagnetici;
t) Derivanti da umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali;
u) Conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.
ART. 17 – REGOLAZIONE DEL PREMIO (operante solo se espressamente previsto in polizza) Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.
A tale scopo:
A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto all’Agenzia a cui è assegnata la polizza, l’indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.
B) Sospensione dell’assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi
Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.
In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto i suoi obblighi salvo il diritto della Compagnia di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.
Per i contratti cessati, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell’ultimo consuntivo.
D) Verifiche e controlli
La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
ART. 18 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI RESISTENZA
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Compagnia ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Compagnai non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da Essa designati
e non risponde di multe e ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 19 – PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
ESTENSIONE DI GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
ART. 20 – OGGETTO DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è stata prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni rientranti nella disciplina del DPR Giugno 1965
n. 1124 e dell’art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall’INAIL.
La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di 1.000,00 €.
La garanzia RCO, vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 Giugno
1984, n. 222.
Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
ART. 21 – ESTENSIONE TERRITORIALE (R.C.O.)
La garanzia RCO vale per il mondo intero.
ART. 22 – DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.O.
La garanzia Responsabilità civile per i Prestatori di Xxxxxx non copre la responsabilità per i danni:
a) conseguenti a malattie professionali, salvo quanto previsto dalla Condizione Speciale CS13;
b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l’impiego di esplosivi;
c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
d) derivanti da:
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
e) derivanti da violazioni di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
f) provocati da campi elettromagnetici;
g) derivanti da umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali;
h) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.
CONDIZIONI SPECIALI (CS) SEMPRE OPERANTI CHE INTEGRANO LA “CONSISTENZA DEL RISCHIO” E LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1. DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ
A parziale deroga dell’art. 16 lett. p) delle Condizioni Generali di Assicurazione l’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimale indennizzo di 150.000€ per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.
2. DANNI DA INCENDIO
A parziale deroga dell’art. 16 lett. l) la garanzia è operante anche per i danni alle cose di xxxxx conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute o possedute a qualsiasi titolo (esclusi comunque i danni a cose di proprietà, in uso, possesso o custodia dell’Assicurato stesso).
La Compagnia risponderà sino ad un sottomassimale unico di 500.000€.
3. OGGETTI CONSEGNATI ALL’ASSICURATO
A parziale deroga dell’art. 16 lett. d) e k) l’assicurazione comprende tuttavia i danni sofferti dai terzi in seguito a distruzione, sottrazione, deterioramento delle cose da loro portate nella sede/i della Associazione e/o Cooperativa indicata/e in polizza e consegnate all’Assicurato, per la responsabilità civile che a lui incombe ai sensi dell’art. 1784 del Codice Civile, ferma restando l’esclusione per i danni alle cose non consegnate. L’Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, opere d’arte in genere, quadri valori, veicoli a motore e cose in essi contenute. Sono esclusi altresì i danni causati da incendio e bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.
Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza del sotto massimale unico di 100.000,00€ per ogni sinistro.
4. DANNI A COSE PORTATE DAI CLIENTI E/O ASSISTITI
L’Assicurazione si intende stesa ai danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti e/o Assistiti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate dai medesimi, con la precisazione che i componenti dello stesso nucleo familiare sono considerati “unico Cliente”.
Detta garanzia è prevista per l’importo massimo di 20.000,00€ per sinistro e per anno assicurativo e con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% per ogni sinistro con il minimo di 100,00€ per ogni cliente e/o assistito danneggiato.
Non sono compresi in garanzia gli oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito.
5. R.C. DEL COMMITTENTE AI SENSI DEL D.LGS. 494/96
A parziale deroga dell’Art. 16 delle Condizioni Generali di Responsabilità civile, la garanzia RCT comprende la responsabilità derivante all’assicurato nella sua qualità di committente dei lavori si straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96.
6. DANNI A VEICOLI
A parziale deroga dell’art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia RCT si intende estesa alla responsabilità civile per i danni cagionati a veicoli sia di terzi che dei dipendenti parcheggiati sulle aree di proprietà od in uso dell’Assicurato. Per tali danni la garanzia viene prestata con franchigia assoluta di 100€ per ogni veicolo danneggiato. Sono esclusi invece i danni comunque cagionati alle cose contenute all’interno degli autoveicoli o poste sopra gli stessi, nonché i danni da furto o da incendio e quelli conseguenti a mancato uso.
7. QUALIFICA DI TERZI A DIPENDENTI DI ALTRE IMPRESE, A FORNITORI, CLIENTI, CONSULENTI
A parziale deroga dell’art. 14, lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:
• i titolari e i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale,
partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all’attività oggetto dell’assicurazione;
• i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all’attività oggetto dell’assicurazione;
• ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere
tutte le persone non soggette all’assicurazione infortuni obbligatoria per legge – appartenenti ad altre ditte
– che, a prescindere dal loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per
fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.
8. R.C. DEL COMMITTENTE, PER DANNI PROVOCATI DA DIPENDENTI IN RELAZIONE ALLA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’assicurato, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La presente garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di 250,00€ per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
9. RISCHI COMPLEMENTARI
A completamento di quanto previsto dalla descrizione di rischio si precisa che la garanzia vale altresì per la Responsabilità Civile derivante da:
• proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
• proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
• servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto del Contraente, da persone in possesso dei
requisiti richiesti dalla legge ed all’uopo designate, compresa la loro responsabilità personale,
• da ingestione di cibi guasti o sostanze tossiche con l’esclusione dei danni conseguenti a vizio originario del
prodotto;
• dalla proprietà di animali domestici che l’assicurato abbia in uso e/o custodia;
• partecipazione a fiere o mostre, compreso l’allestimento degli stand di esposizione eseguito in economia;
• uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
• organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, congressi e gite aziendali;
• operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore.
10. PRESTATORI DI LAVORO NON SOGGETI AD INAIL
A parziale deroga dell’art. 14 lett c.) concernente l’esclusione dal novero dei terzi delle persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio si conviene che la garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche nei riguardi dei dipendenti stessi non soggetti all’assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 limitatamente agli infortuni (escluse malattie professionali) subiti in occasione di lavoro o servizio.
L’assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per
l’assicurazione di legge.
11. PRESTATORI D’OPERA IN PRESTITO DA O AD ALTRI ENTI O AZIENDE
Premesso che i dipendenti, i lavoratori parasubordinati ed in genere le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l’assicurazione possono prestare la propria opera presso altri enti o aziende, enti pubblici o privati, così come l’assicurato può avvalersi di lavoratori di altri enti o aziende, resta convenuto che:
1. l’assicurazione è operante anche nei casi in cui il personal dell’Assicurato è temporaneamente distaccato presso altri enti o aziende;
2. il personale di altri enti o aziende del quale l’Assicurato si avvale si considera terzo limitatamente ai casi di
morte e lesioni personali.
12. VOLONTARI E COLLABORATORI
A parziale deroga dell’art. 14 lett b) e c) si conviene che i volontari (Escluso il legale rappresentante), i volontari del Servizio Civile Nazionale, gli stagisti, gli addetti che svolgono mansioni amministrative, i consulenti, i professionisti, gli operatori e i docenti non dipendenti, anche se con prestazioni retribuite sono considerati terzi per danni da essi subiti per fatti di cui non siano responsabili e che siano imputabili agli enti assicurati, mentre si intende pure coperta la loro personale responsabilità per danni arrecati a terzi, escluso il Contraente, nell’esercizio dell’attività svolta per conto del Contraente stesso.
13. INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga dell’art. 16 lett b) punti 1- 2 e 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi in conseguenza di contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di fatto accidentale.
Questa estensione di garanzia è è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500,00€ nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di 150.000,00€ per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.
14. R.C. POSTUMA
A parziale deroga dell’art. 16 lett m), limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, la garanzia comprende i danni ad errori e/o difetti di esecuzione di lavori di installazione, posa in opera, manutenzione o riparazione compiuti dall’assicurato e/o dai suoi prestatori d’opera, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto ed entro sei mesi dal compimento dei suddetti lavori.
La garanzia non comprende i danni alle cose che sono e/o sono state oggetto di installazione, posa in opera, manutenzione o riparazione.
La garanzia è prestata con uno scoperto, a carico dell’Assicurato, del 10% per ogni sinistro e con il minimo di 1.500,00€ e fino alla concorrenza di un limite massimo di risarcimento di 150.000,00€ per sinistro e per anno assicurativo.
15. ESTENSIONE DELLA GARANZIA R.C.O. ALLE MALATTIE PROFESSIONALI
L’assicurazione della Responsabilità Civile verso i dipendenti, è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbetosi e silicosi) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (sempre escluse asbetosi e silicosi).
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale di 1.500.000,00€ (salvo la garanzia prestata sia per un massimale inferiore che in tal caso rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia):
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. Ad integrazione delle esclusioni previste per la R.C.O., la garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali
dell’impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; la presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) a tabacco (compreso il fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
d) a muffe tossiche, funghi o batteri.
3) Per le malattie professionali che si manifestino dopo i sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato Contraente ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
16. RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
L’Assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile personale e diretta derivante al personale dipendente designato:
a) quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e X.Xxx. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) al servizio di prevenzione e protezione di cui sopra;
c) al servizio di pronto soccorso;
d) al servizio di prevenzione incendio.
L’Assicurato è esonerato dal fornire alla Società l’elenco dei nominativi di detto personale, facendo fede al riguardo
le evidenze amministrativo-contabili da esso tenute.
L’Assicurazione è prestata nei modi, limiti e termini, previsti dalla presente polizza, fermo restando che il
Contraente è escluso dal novero dei soggetti considerati terzi.
CLAUSOLE COMPLEMENTARI (CC) SEMPRE OPERANTI che integrano la “Consistenza del
Rischio” e le Condizioni Generali di Assicurazione
I. Nella ipotesi che, a richiesta del Contraente, la presente assicurazione sia stata stipulata con rinuncia da parte della Società alla indicazione nominativa delle persone che operano per conto dell’assicurato (“Consistenza del Rischio”), la Società vi consente alla espressa condizione che il Contraente denunci, sia inizialmente che nel corso del contratto, il numero massimo delle persone che in presenza contemporanea esplicano le attività descritte.
Qualora il numero delle persona risulti superiore a quello denunciato si applicano le disposizioni di legge. Per l’identificazione della persona che opera per conto dell’Assicurato e che è autrice del fatto e/O in esso coinvolta, e per la conferma della mansione svolta dallo stesso per conto del Contraente al momento del sinistro, farà fede la dichiarazione del Contraente stesso.
II. La garanzia comprende l’eventuale Responsabilità Civile derivante all’Assicurato dalla proprietà, conduzione, possesso e custodia degli arredi e delle strutture (fabbricati o porzioni di fabbricati) compresi i relativi impianti fissi costituenti le proprie sedi operative.
E’ fatto salvo il diritto della Società a rivalersi verso il proprietario limitatamente agli impianti fissi.
III. I volontari e gli addetti possono esplicare mansioni anche esterne, ovunque svolte ma connesse ai fini istituzionali dell’Ente assicurato e per conto dello stesso, incluso il servizio di accompagnamento praticato anche individualmente ed in forma privata con veicoli propri e/o di terzi, fermo il disposto dell’Art. 16 lett. a) (esclusione dalla garanzia dei fatti di circolazione rientranti nel D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 – Codice delle Assicurazioni private).
IV. Le attività svolte ed il personale addetto possono alternarsi nelle diverse sedi operative dichiarate, secondo le necessità contingenti.
V. La garanzia comprende l’esercizio di prestazioni infermieristiche gestite direttamente dall’Assicurato tramite persone in possesso delle abilitazioni professionali e dei titoli prescritti dalla legge, con espressa esclusione dell’esercizio delle prestazioni mediche.
VI. Per quanto riguarda il rischio relativo alla ginnastica correttiva, e alle attività di psicomotricità si precisa che la garanzia si intende operante purché, ove richiesti, gli insegnanti, gli addetti medici e/o paramedici risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’attività da loro svolta.
VII. L’attività può svolgersi al di fuori della sede indicata, per la partecipazione dei soggetti ospitati a corsi scolastici e/o lavoro presso e/o per conto di terzi, nonché per soggiorni presso case per ferie, pensioni e simili; per gite, per la partecipazione a manifestazioni socializzanti, nonché per le comuni attività di gestione del tempo libero.
VIII. La garanzia comprende l’eventuale Responsabilità Civile attribuibile all’Assicurato durante i viaggi di andata e ritorno dei minorenni della/e sede/i descritta/e in polizza alla scuola e/o lavoro e viceversa; anche se compiuti isolatamente dagli assistiti con uso di qualsiasi mezzo di locomozione.
IX. Occasionalmente l’Assicurato può collocare i minori presso nuclei familiari esterni non associati (inclusi fra questi i nuclei familiari egli stessi volontari ed ei dipendenti del Contraente) in occasione di vacanze, fine settimana e periodi ritenuti di particolare opportunità. La garanzia si intende operante per la R.C. imputabile ai componenti la famiglia ospitante per danni subiti dal minore o dallo stesso causati a terzi, purché avvenuti durante il periodo di collocamento ed imputabili alla responsabilità dell’ospitante.
X. L’accoglienza, inclusa la consumazione dei pasti, può essere occasionalmente aperta a soggetti che
necessitano di prima assistenza, ai partenti degli assistiti e ai terzi che sono in relazione con l’assicurato.
XI. La garanzia si estende alla Responsabilità Civile insorgente dalla proprietà e cessione temporanea in affitto e/o uso degli appartamenti descritti in polizza, dotati di tutte le attrezzature ed arredi inerenti l’ospitalità autonoma dell’affittuario o di chi ne ha l’uso.
XII. La garanzia si intende estesa ad eventuali attività commerciali o produttive marginali svolte presso la propria sede o, occasionalmente, presso la sede di Parrocchie, enti Benefici o similari e all’aperto su pubblico suolo. L’assicurazione si estende ai danni cagionati a terzi, ivi compresi l’acquirente, dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria venduti nello stesso esercizio, per i quali l’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L’assicurazione riguarda i danni verificatesi entro un anno dalla consegna e, comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate
durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimo per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
XIII. La garanzia si estende alla Responsabilità Civile personale degli ospiti anche nel caso in cui il danneggiato sia un dipendente e/o un addetto a prestazioni, figure qui a tutti gli effetti considerate terze. Gli ospiti sono altresì considerati terzi anche per danni da essi subiti in occasione della loro personale collaborazione nella gestione descritta per fatti di cui non siano personalmente responsabili e che siano imputabili all’ente assicurato.
XIV. Si prende atto che gli ospiti e/o soggetto che operano e/o per conto dell’Assicurato sono ritenuti in rapporto di dipendenza con l’Assicurato anche se non assunti formalmente e pertanto la garanzia è operante anche per fatto di persone non alle dipendenze dell’assicurato.
XV. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalle operazioni di carico e scarico delle merci, compiute direttamente dall’Assicurato, anche con uso di argani, elevatori ed attrezzature similari, incluso il riempimento e/o lo svuotamento di container, ma esclusa la rimozione degli stessi.
XVI. A parziale deroga dell’art. 16 lett f), la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto in sosta nell’ambito di esecuzione delle operazioni di carico e scarico, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di 100,00€ per ogni mezzo danneggiato.
XVII. Premesso che le operazioni di carico e scarico dei container vengono effettuate da un’impresa terza, si dichiara che la garanzia prestata con la presente polizza opera a favore dell’assicurato nella sua qualità di committente dell’esecuzione di tali lavori ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile; fra i terzi si intendono inclusi i dipendenti delle imprese alle quali era stato affidato l’incarico. Sono compresi i danni subiti dai mezze di terzi sotto carico e scarico ma con franchigia assoluta di 100,00€.
XVIII. A parziale deroga dell’art. 16 lett c), la garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori e alle cose, trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse, con esclusione dei danni alle cose sulle quali si compiono i lavori. Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di 100,00€ per ogni sinistro e fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni a cose con un massimo di 100.000,00€ per uno o più sinistri verificatesi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
XIX. L’assicurazione si estende ai danni a cose sollevate, caricate o scaricate (anche presso terzi) con uno scoperto, a carico dell’Assicurato, del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500,00€ e fino alla concorrenza di un limite massimo di risarcimento di 100.000,00€ per sinistro e per anno assicurativo.
XX. L’assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un limite di risarcimento di 100.000,00€ per sinistro e per anno assicurativo.
XXI. L’assicurazione comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno o vibrazioni del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto, a carico dell’assicurato, del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500,00€ e fino alla concorrenza di un limite massimo di risarcimento di 100.000,00€ per sinistri e per anno assicurativo.
XXII. I progetti che danno vita alle attività indicate in polizza assumono denominazioni distinte che non hanno
figura giuridica propria costituendo emanazione dell’unica figura giuridica Contraente.
XXIII. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’ente contraente dall’esercizio delle attività svolte nella palestra e/o nella piscina. La palestra e la piscina possono essere cedute in uso a terzi; resta tuttavia inteso che la responsabilità imputabile ai gestori terzi è esclusa dalla garanzia prestata.
CONDIZIONI PARTICOLARI (CP) OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE
NELLA “Consistenza del rischio”
ART. 1 – PROPRIETÀ, CONDUZIONE, POSSESSO E CUSTODIA DEI FABBRICATI
L’assicurazione è prestata per la responsabilità Civile derivante all’Ente Contraente dalla proprietà, conduzione, possesso e custodia dei fabbricati indicati in polizza alla “Consistenza del rischio”, fabbricati o loro porzioni utilizzati in proprio dall’Ente Contraente o ceduti in uso a terzi.
La garanzia si estende alla Responsabilità Civile che compete all’Assicurato per danni a terzi causati:
• dai relativi impianti e contenuto dei fabbricati indicati;
• dalle attrezzature sportive e/o ricreative, spogliatoi, servizi e infrastrutture, palestre, piscine, tribune anche aperte al pubblico e/o in uso a terzi; spazi di pertinenza dei fabbricati, antenne radiotelevisive; recinzioni in genere; gradinate, piazzali, edicole, statue, alberi anche di alto fusto, parchi, attrezzature, cancelli automatici, dipendenze tutte anche separate da spazio vuoto dal fabbricato; incluso uso, installazione e rimozione insegne, cartelli e striscioni ovunque installati nel territorio; incluso altoparlanti, attrezzature ed impianti installati su fabbricati e/o terreni di terzi;
• dallo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati nonché delle strutture di cui al precedente punto, inclusi demolizioni, ampliamenti e sopraelevazioni eseguiti sia in economia che da imprese terze; in questo secondo caso la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dell’esecuzione di tali lavori, fra i terzi si intendono inclusi i dipendenti delle imprese alle quali era stato affidato l’incarico,
• da spargimento di acqua conseguente a rotture di tubazioni o condutture e/o da rigurgiti di fogna.
ART. 2 – DANNI AGLI OCCHIALI E AD ALTRI EFFETTI PERSONALI
A parziale deroga di quanto previsto delle Condizioni Generali di assicurazione, si precisa che la garanzia comprende i danni agli occhiali ed agli altri effetti personali dei dipendenti e dei collaboratori cagionati dagli assistiti. Si conviene inoltre che tale garanzia sarà operante indipendentemente dall’accertamento della responsabilità a carico dell’Assicurato.
La Società risponderà sino alla concorrenza del massimale di 3.000,00 € per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo. La presente garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di 50 € per ogni sinistro.
ART. 3 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA
L’assicurazione è operante unicamente per i fatti della vita privata (esclusa pertanto ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere) commessi dall’Assicurato, da persone delle quali deve rispondere (figli minorenni e domestici) e dai familiari stabilmente conviventi con l’assicurato stesso (coniuge, figli maggiorenni, altri congiunti).
Essa comprende inoltre:
a) la conduzione dei locali ove l’Assicurato risiede abitualmente o per temporanea villeggiatura, insieme con
le persone suddette, e dei relativi impianti compresa l’antenna televisiva e per radioamatori;
b) la guida ed uso di velocipedi, cavalli da sella, veicoli amano e barche a remi senza motore, wind-surf;
c) la proprietà di animali da casa e da cortile compresi cani, in numero non superiore a tre, anche da caccio, incluso l’impiego in attività venatoria; per danni a cose ed animali cagionati dai cani la società rimborserà il danno liquidato q termini di polizza con applicazione della franchigia assoluta di 50,00€ per ogni danneggiato;
d) la somministrazione di cibi e bevande in casa dell’Assicurato;
e) lo svolgimento di attività sportive di pratica comune, compreso lo sport dello sci da neve, escluso il salto dal trampolino e con esclusione della partecipazione a competizione e gare in genere;
f) l’incendio e l’esplosione di gas, scoppio di apparecchi a vapore e degli impianti a termosifone;
g) lo scoppio del tubo catodico dell’apparecchio televisivo;
h) l’uso e guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio nel proprio giardino;
i) la proprietà e l’uso di attrezzature per il campeggio quali tende, roulotte, camper, autocaravans e relative
attrezzature, compresa l’antenna TV, limitatamente ai danni verificatisi mentre si trovano in sosta presso
campeggi od aree private, esclusa comunque la loro circolazione o sosta su strade si uso pubblico o su aree a queste equiparate.
L’operatività della presente condizione particolare è subordinata alla comunicazione, da parte del Contraente, dell’elenco delle sedi nelle quali vivono le persone assicurate e, se non in contrasto con la sicurezza delle stesse, i loro nominativi.
ART. 4 – ESERCIZIO DEL SERVIZIO MENSA
La garanzia opera per la responsabilità civile imputabile all’assicurato dall’esercizio di servizio mensa, inclusa l’involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, con l’avvertenza che la relativa garanzia è operante in quanto la somministrazione sia avvenuta durante il periodo di validità dell’assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla somministrazione ma comunque non oltre la data di scadenza della polizza.
Resta inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta d una stessa causa saranno considerati un unico sinistro.
La copertura non opera qualora i danni cagionati dai cibi somministrati siano diretta conseguenza di un vizio originario del prodotto.
Qualora la gestione della mensa sia affidata in appalto a terzi, l’Assicurazione sarà operante esclusivamente per la
responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Committente.
ART. 5 – PENSIONE/PENSIONATO
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Ente Contraente dall’esercizio di
pensioni/pensionati, eventualmente con annesso servizio mensa e bar anche aperti al pubblico.
ART. 6 – NIDO/PRESCUOLA/SCUOLA/DOPOSCUOLA
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Ente Contraente dall’esercizio di scuole di ogni ordine e grado, anche con internato. L’Assicurazione vale per i danni arrecati a terzi, compresi gli allievi, da parte delle persone addette dei volontari o degli allievi medesimi.
La garanzia comprende altresì:
• l’accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa anche a mezzo di pulmini di terzi, escluso il rischio rientrante nel Nuovo Codice delle Assicurazioni, art. 122 e ss;
• lo svolgimento da parte degli alunni di attività parascolastiche, ricreative, caritative ed istruttive;
• la responsabilità civile personale degli insegnati, degli addetti, dei volontari dell’istituto nell’esercizio dell’attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Compagnia non agirà in rivalsa nei loro confronti;
• la responsabilità civile dell’assicurato derivante dall’esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile all’Assicurato nella qualità di committente.
Sono espressamente incluse le attività ginniche previste dal programma scolastico svolte anche in palestra e/o nella piscina. Resta tuttavia inteso che la responsabilità imputabile ai gestori terzi è esclusa dalla garanzia prestata.
ART. 7 – OPERATORI SANITARI
A parziale deroga delle condizioni di polizza la copertura assicurativa è estesa alle attività mediche e psicologiche (esclusi interventi chirurgici anche ambulatoriali), infermieristiche (inclusi A.S.A. e O.S.S.), fisioterapiche, massoterapiche, logopedistiche, psicomotorie e terapistiche – occupazionali svolte dal personale addetto, purché lo stesso sia in possesso delle abilitazioni professionali e dei titoli prescritti dalla legge.
Limitatamente alla presente garanzia:
- la definizione di sinistro si intende così modificata: “la richiesta di risarcimento di danni per i quali è
prestata l’assicurazione”.
- L’assicurazione RCT vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.
La presente copertura assicurativa è concessa fino alla decorrenza del massimale RCT di polizza che rappresenta il limite massimo di risarcimento per anno assicurativo e per ciascun sinistro.
SCHEDA TECNICA
La presente scheda è parte integrante della polizza n.
Assicurato/Contraente: Comune di Terni
Descrizione: Vedasi quanto indicato nell’Appendice “CONSISTENZA DEL RISCHIO”
Precisazione: D’accordo tra le Parti si prende atto che l’Appendice “CONSISTENZA DEL RISCHIO” è parte
integrante del presente contratto.
Massimale per sinistro: euro 1.000.000,00 (un milione/00);
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante dalla gestione e/o esercizio dell’Ente meglio descritto nell’Appendice “CONSISTENZA DEL RISCHIO”
Premio annuo complessivo lordo: euro in lettere ( )
Condizioni speciali sempre operanti:
• Danni da incendio: compresa
• Oggetti consegnati: compresa;
• R.C. del committente: compresa;
• Danni ai veicoli: compresa;
• Inquinamento accidentale: compresa;
• R.C. Postuma: compresa;
• Estensione della garanzia R.C.O. Alle malattie professionali: compresa;
• R.C. della proprietà, possesso, custodia di fabbricati o loro porzioni: compresa;
• Attività produttive marginali: compresa.
Appendice CONSISTENZA DEL RISCHIO
Contraente/Assicurato: Comune di Terni
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante dalla GESTIONE/ESERCIZIO del Nucleo di
Protezione Civile del Comune di Terni.
Denominazione e sede legale: COMUNE DI TERNI, P.zza X. Xxxxxxx n. 1 – 05100 Terni, realtà con la seguente
“Consistenza del Rischio”:
Sede/i Operativa/e: X.xxx X. Xxxxxxx 1
Operatori: 25 Volontari
Attività svolta:
Si precisa che la presente polizza copre unicamente le attività svolte nell’ambito della protezione civile, pertanto
sono da ritenersi escluse tutte le altre attività svolte dal Comune di Terni. Ciò premesso si intendono assicurate nel dettaglio le seguenti attività:
L’Associazione, apolitica e senza scopo di lucro, vuole essere parte integrante della comunità locale e ha come scopo l’attività di protezione civile e di soccorso in caso di calamità naturali; si propone inoltre finalità di solidarietà sociale anche con obbiettivi di assistenza, soccorso e trasporto infortunati.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l’associazione organizza e gestisce le seguenti attività:
• Individuazione, nei limiti delle proprie capacità e possibilità, delle possibili cause di emergenza per il territorio e la popolazione sollecitando le dovute istituzioni affinché si attivino per la riduzione delle situazioni di rischio ed attivandosi con le stesse per risolverle;
• Servizi di assistenza e prevenzione incendi e protezione civile a manifestazioni sportive, culturali o di altro
genere organizzate o promosse dall’Amministrazione Comunale o da altri soggetti;
• Interventi operativi, in ausilio a tutti gli Enti istituzionalmente preposti, nel caso di calamità, catastrofi, incendi, incidenti, o altre situazioni di rischio che possano essere causa di pericolo per persone, animali o cose o per l’ambiente;
• Attività di sensibilizzazione, rivolta in particola modo ai giovani, sui principi dell’autoprotezione e della prevenzione con l’obiettivo di creare una moderna coscienza sociale tesa a promuovere e sostenere il volontariato organizzato;
• Attuare e mantenere efficienti collegamenti con enti, associazioni, gruppi o altri soggetti operanti nel campo della protezione civile nazionale ed internazionale,
• Iniziative di sensibilizzazione alle problematiche del volontariato, dell’autoprotezione, della prevenzione, dell’accoglienza e dell’assistenza, inclusa l’organizzazione e la gestione di incontri, conferenze, dibattiti, convegni e seminari anche presso sedi di terzi;
• Corsi di formazione e aggiornamento per volontari nuovi e/o già operativi.
CONDIZIONE PARTICOLARE
D’accordo tra le parti si conviene che la presente assicurazione vale fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 che rappresenta il massimale complessivo per sinistro riguardante le garanzie di Protezione Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti limiti: