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20 dicembre 2007
Accordo sulle garanzie sociali per i dipendenti del Gruppo Suez
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SUEZ S.A., con sede sociale in Parigi (75008), 00 xxx xx xx Xxxxx l'Evêque, e le sue filiali che soddisfano le condizioni di cui all’Articolo 5 – a) del presente Accordo, nella persona del Signor Xxxxxx Xxxxxxxxxx in qualità di Amministratore delegato di Suez S.A.,
E
- L’Istanza Europea di Dialogo rappresentata dal suo Bureau
E
Gli enti sindacali e rappresentativi nel quadro applicativo del presente Accordo, dovutamente abilitate a firmare il presente accordo, ovvero:
- La Confederazione Europea dei Sindacati, rappresentata dal Signor Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Vice Segretario generale della Federazione sindacale Europea dei Servizi pubblici,
-
- La C.F.D.T., rappresentata dai Sigg. Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx,
- La C.F.E.-C.G.C., rappresentata dai Sigg. Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx,
- La C.F.T.C., rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx,
- La C.G.T., rappresentata dai Sigg. Xxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxx,
- La C.G.T.-F.O., rappresentata dal Sig. Xxxx-Xxx Xxxxxx,
- La Confederazione Europea dei Dirigenti e Quadri, rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx,
di seguito denominate congiuntamente le "Parti".
Premesso che:
SUEZ e GDF hanno ripreso nel settembre del 2007 le discussioni sul progetto di fusione iniziate nel febbraio del 2006. L’unica modifica di tale progetto riguarda l’ingresso in Borsa di SUEZ Environnement. GDF SUEZ deterrà il 35 % del capitale di tale azienda, mentre il resto sarà ridistribuito agli attuali azionisti di SUEZ. I grandi azionisti di Suez si sono impegnati attraverso un patto di azionariato con GDF SUEZ. Tale patto verte sul 47% del capitale di SUEZ Environnement e conferisce a GDF SUEZ il controllo di SUEZ Environnement.
Premesso inoltre che il Bureau dell’Istanza Europea di Dialogo stima che:
⮚ Il patto dovrebbe includere delle clausole che impediscano ai membri di dissociarsi;
⮚ Il patto di azionariato stabile di SUEZ Environnement dovrebbe essere rafforzato;
o Portando la sua quota di capitale di GDF SUEZ oltre al 50%;
o Attraverso la ricerca di azionisti stabili aggiuntivi;
o Aumentando il peso dell’azionariato salariale.
Mediante il presente Accordo le parti hanno voluto formalizzare delle garanzie aggiuntive che rispondono alle preoccupazioni dei membri dell’Istanza Europea di Dialogo e che prendono in considerazione gli interessi dei dipendenti del gruppo.
Attraverso il presente Accordo, SUEZ riafferma il proprio impegno in una politica “socialmente responsabile” a favore dei propri dipendenti.
Allo scopo di garantire la massima protezione, l’Accordo verte sui seguenti temi:
⮚ Misure relative alla fusione
⮚ Misure permanenti e inquadramento sociale delle cessioni aziendali
⮚ Le clausole sociali dei contratti
⮚ Disposizioni varie
Articolo 1- Misure relative alla fusione
SUEZ garantisce che non ci saranno licenziamenti economici, conseguenti all’attuale progetto di fusione e alle sinergie previste, per un periodo di 18 mesi dalla data effettiva delle fusione. Nel caso di una conseguente ristrutturazione saranno garantite riclassificazioni in incarichi equivalenti con condizioni geografiche e di occupazione accettabili. Questo impegno riguarda tra l’altro le conseguenze del ravvicinamento tra SES e COFATECH nonché quello delle sedi sociali. Dovrà essere controllato dall’Istanza Europea di Dialogo di SUEZ, gli enti sindacali, il Comitato di Gruppo e il comitato aziendale interessato.
Sono confermati gli impegni nei confronti del personale di DISTRIGAZ. Inoltre, l’Istanza Europea di Dialogo di SUEZ sarà informata a proposito degli eventuali candidati all’acquisto.
Il progetto di fusione GDF SUEZ che include l’ingresso in Borsa di SUEZ Environnement non avrà come conseguenza la cessione di filiali di SUEZ per un periodo di 18 mesi dalla data della fusione, ad esclusione degli impegni che risultano dai rimedi imposti dalla Commissione europea.
Articolo 2 – Misure permanenti e inquadramento sociale delle cessioni aziendali
I piani di investimento a lungo termine saranno presentati annualmente nel quadro dell’informazione sulla strategia stipulata nell’Articolo 1.3 dell’accordo GPIC (Gestione Previsionale degli Impieghi e delle Competenze) firmato il 3 luglio 2007. In virtù di tale accordo, sarà attuato un piano di riduzione della precarietà dell’occupazione: riduzione in volume dei contratti a durata determinata e ad interim a favore dei contratti a durata indeterminata.
Nel caso in cui SUEZ SA preveda la cessione di un’azienda ad di fuori del perimetro del Gruppo, la direzione del Gruppo e/o quella dell’azienda che procede alla cessione nonché la direzione dell’azienda ceduta convocheranno le istanze rappresentative competenti:
o Per informarle del progetto,
o Per presentare il candidato all’acquisto dell’attività, il suo progetto e le sue ripercussioni sociali.
Questa presentazione sarà realizzata nel rispetto delle leggi in vigore e rispettando l’appropriato grado di riservatezza.
Le istanze rappresentative disporranno del necessario periodo di tempo, in funzione delle circostanze, e dei mezzi di valutazione sufficienti (a livello dell’azienda cedente) per potere esprimere il loro parere (o la loro posizione) allo scopo di:
o Studiare il progetto, la sua viabilità economica, le sue ripercussioni sociali;
o Per proporre e discutere
- Delle garanzie dell’acquirente per il personale trasferito,
- Degli impegni di SUEZ nei confronti del personale trasferito in caso di perdita dell’occupazione o del non rispetto degli impegni da parte dell’acquirente.
Queste discussioni potranno svolgersi per tutto il periodo di tempo compreso tra la presentazione del progetto e la concretizzazione dell’operazione. Inizieranno abbastanza per tempo al fine di permettere lo scambio di opinioni e quindi potere esprimere il proprio parere (o posizione) circostanziato.
Articolo 3 – Le clausole sociali dei contratti
L’obiettivo consiste nell’evitare che la concorrenza causi il deteriorarsi delle condizioni dell’occupazione.
SUEZ si impegna a:
▪ Anticipare i rischi sociali prevedendo i rinnovi o le risoluzioni dei contratti futuri nel quadro della GPIC.
▪ Aggiungere sistematicamente alle offerte commerciali, sia per i rinnovi che per i nuovi contratti, un’appendice sociale che descrive le condizioni occupazionali previste.
Questa appendice dovrebbe comportare i seguenti capitoli principali:
o Volume dell’occupazione;
o Statuto e convenzione collettiva di riferimento;
o Qualifica e retribuzione con inclusi i premi;
o Previdenza sociale e pensione;
o Dispositivo di sicurezza sul posto di lavoro;
o Dispositivo di formazione professionale;
o ecc…
I dettagli devono essere oggetto di trattativa con gli enti sindacali a livello di ciascuna Business Unit.
▪ Avvalersi della propria influenza affinché tali appendici siano rese obbligatorie dalle pubbliche autorità dei paesi in cui opera il Gruppo nonché a livello europeo.
▪ Permettere ai dipendenti che lasciano SUEZ a causa del trasferimento del contratto di lavoro di beneficiare di una priorità nell’esame della loro candidatura nell’ambito del Gruppo per un periodo di due anni dopo tale trasferimento. Il Comitato GPIC interessato sarà informato del volume e dell’esito di tale domande.
Articolo 4 - Disposizioni varie
- Gli impegni e accordi del Gruppo SUEZ in campo sociale figurano nel documento “Projet de fusion Gaz de France – SUEZ : Principes xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx” (Xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxx xx Xxxxxx – SUEZ: Principi e modalità della fusione). Questi accordi sono applicabili da tutte le società integrate globalmente nel perimetro Europa e/o mondo.
- Le pubbliche autorità francesi hanno comunicato a SUEZ e ai grandi azionisti di SUEZ che rappresentano il 47 % circa del capitale, che saranno tenuti a conservare i loro titoli di SUEZ Environnement per un periodo di 3 anni.
- L’Istanza Europea di Dialogo e le sue commissioni (Acqua, Trattamento, Energia) e il Comitato di Gruppo restano in vigore fino all’implementazione delle istanze del nuovo perimetro. Le modalità di funzionamento delle commissioni succitate dell’Istanza Europea di Dialogo saranno rafforzate nel quadro della trattativa dell’accordo su istanza europea del Gruppo GDF SUEZ.
- Il processo di informazione-consultazioni sulla fusione proseguirà fino alla conclusione del processo di fusione.
- Le trattative in corso o previste, riguardanti in particolare il Diritto Sindacale e la Penosità, saranno dovutamente portate avanti con i mezzi adeguati al fine di sfociare su accordi soddisfacenti per le parti.
- Sarà realizzata una concertazione approfondita sulle modalità di designazione dei rappresentanti del personale presso i Consigli di Amministrazione di GDF SUEZ e SUEZ ENVIRONNEMENT nonché sulle modalità della gestione dei fondi comuni di investimento dell’azionariato salariale, con la consapevolezza che verrà ricercata una soluzione equa per la rappresentanza del personale delle società non francesi.
Articolo 5 – Disposizioni finali
a) Campo applicativo
Il presente Accordo si applica alle filiali integrate globalmente nel perimetro di consolidamento del Gruppo SUEZ in Europa senza pregiudicare l’applicazione di disposizioni più favorevoli a livello locale.
b) Interpretazione e monitoraggio dell’Accordo
Visto che l’Accordo sarà tradotto in diverse lingue, solo la versione redatta in francese (versione firmata) farà fede tra le parti firmatarie.
I rappresentanti dell’Istanza Europea di Dialogo saranno associati, attraverso il Bureau dell'Istanza Europea di Dialogo al monitoraggio dell’applicazione del presente Accordo.
Per le esigenze dell’applicazione dell’Accordo ed in particolare in caso di aggiustamento di una delle sue modalità, sarà possibile associare a questo monitoraggio dei membri aggiuntivi.
Le questioni di interpretazione relative al presente Accordo sono di competenza del comitato di monitoraggio indicato sopra.
c) Entrata in vigore e durata dell’Accordo
L'Accordo entrerà in vigore il giorno seguente a quello del deposito presso la Divisione Provinciale del Lavoro (Division Départementale du Travail et de l’Emploi) di Parigi e della cancelleria del Tribunale del Lavoro (Conseil de Prud’hommes) di Parigi.
L’Accordo è concluso per una durata indeterminata e potrà essere modificato annualmente.
d) Deposito dell’Accordo
Conformemente alle disposizioni dell’articolo L. 132-10 del Codice del lavoro, l'Accordo sarà depositato presso la Divisione Provinciale del Lavoro (Division Départementale du Travail et de l’Emploi) di Parigi e presso il Tribunale del Lavoro (Conseil de Prud’hommes) di Parigi.
Firmato in 10 esemplari, Parigi, 2008,
Per SUEZ S.A. e le sue filiali che soddisfano le condizioni di cui all’Articolo 5 – a) del presente Accordo,
Xxxxxx XXXXXXXXXX
Per la Confederazione Europea dei Sindacati
Xxx Xxxxxx XXXXXXXXX
Vice Segretario generale della F.E.S.P.
Per l’Istanza Europea di Dialogo Il Bureau
Xxxxxxx XXXXXXXXX Xxxxxxxxxx
Per la C.F.D.T. ,
Xxxxxxx LARRIBAUD Xxxxxxx XXXXXXX
Xxxx XXXXXXXXX
Vice Segretario
Per la C.F.E-C.G.C.,
Fabrice XXXXXXXX Xxxxxx XXXXXXX
Xxxx XXXXXXX
Vice Segretario
Per la C.F.T.C.,
Xxxxx XXXXXXXXX
Xxxx XXXXXXXXX
Vice Segretario
Per la C.G.T.,
Xxxx XXXXXXXXX Xxxxxxxx XXXXX
Xxxx XXXXX Vice Segretario
Per la C.G.T.-F.O.,
Xxxx-Xxx XXXXXX
Xxxxx XXXXXXX XXXXXXXX
Vice Segretario
Per la Confederazione Europea dei Dirigenti e Xxxxxx
Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX,
Xxxx XXXXXXXXX
Vice Segretario