COMUNE DI MONFALCONE
COMUNE DI MONFALCONE
AREA TECNICA – Gestione del Territorio
U.O. Ambiente
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE (art. 54 D.Lgs.50/16) SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE, BLATTE, ZECCHE ED ALTRI
INSETTI ( PULCI, FORMICHE ECC.) COMPRESI STRISCIANTI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER
STIPULA DI CONVENZIONE CON COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” CIG: 8275845357
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Xxxxxx XXXXXXX
Dirigente Area Tecnica – Gestione del territorio
U.O. Ambiente tel. 0000.000000
email: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Conclusione di un ACCORDO QUADRO, in analogia con le disposizioni dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016, tramite procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico, per la stipula di convenzione con cooperativa sociale di tipo B per l’affidamento del servizio di disinfestazione da zanzare, blatte, zecche ed altri insetti, comprensivo della fornitura del prodotto da impiegare per il periodo presunto fino a giungo 2021.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Xxxxxx XXXXXXX, Dirigente Area Tecnica, Servizio Gestione del Territorio, U.O. Ambiente del Comune di Monfalcone.
Il tecnico comunale incaricato di sovrintendere all’organizzazione e controllo del servizio è la sig.ra Xxxxxx XXXXXX istruttore tecnico dell’Ufficio Ambiente del Comune di Monfalcone.
La fornitura rientra nell’articolo 35 c. 1 del D. Lgs. 50/2016.
Con il termine di accordo quadro s’intende l’accordo con il quale sono statuite, in via preventiva, le condizioni generali per eventuali futuri ordinativi di fornitura.
La stipula dell’accordo quadro avverrà in via telematica, attraverso il MEPA, tra l’aggiudicatario del lotto di riferimento ed il Comune di Monfalcone.
Successivamente verrà sottoscritta la convenzione tra l’Amministrazione Comunale e la cooperativa che risulterà aggiudicataria del servizio, così come previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, con particolare riferimento a persone con disabilità mentale, attraverso l’impiego delle stesse nell’ambito dell’esecuzione del servizio in oggetto.
La stipula dell’accordo quadro non vincola in alcun modo l’amministrazione del Comune di Monfalcone all’acquisto di quantitativi minimi delle prestazioni di servizio di cui trattasi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura di servizi emessi dal Comune di Monfalcone nel periodo della sua validità ed efficacia.
I servizi in questione avranno termine entro il 31.12.2020.
I singoli contratti applicativi, generati dall’accordo quadro, avranno la forma di semplice “ordinativo” e si intendono conclusi all’atto del loro ricevimento da parte dell’impresa risultata aggiudicataria.
In sede di affidamento dei contratti applicativi, basati sul presente accordo quadro, le parti non possono apportare modifiche sostanziali all’accordo quadro.
L’ordinativo di fornitura è il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale il Comune di Monfalcone manifesta la volontà di utilizzare l’accordo quadro, impegnando il fornitore aggiudicatario alle forniture richieste nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel presente atto.
L’ordinativo di fornitura dovrà indicare: le specifiche dettagliate del servizio richiesto come la tipologia, quantitativo ecc.. (per esempio nel caso in esame corrisponde alla richiesta di attivazione
di un ciclo di trattamento antilarvale, adulticida o di un intervento di disinfestazione su una o più determinate aree e la data di inizio e di completamento).
L’ordinativo di fornitura sarà inviato via PEC, previa anticipazione via e-mail, agli indirizzi/recapiti che saranno comunicati dalla cooperativa, in modo da attivare gli interventi richiesti.
Gli ordini debbono intendersi vincolanti ed efficaci dal momento della ricezione da parte dell’aggiudicatario che si assume ogni responsabilità circa la regolare esecuzione del servizio.
Il capitolato prevede una parte definita, relativa alle attività programmate nelle sedi e nelle aree pubbliche descritte al successivo punto 2.1.4, e una parte derivante dagli eventuali interventi a chiamata in base alle necessità che dovessero emergere in corso d’opera.
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
2.1 Oggetto della fornitura
Il servizio comprendente attività ordinarie/programmate e straordinarie a richiesta, consiste nell’esecuzione di tutte le attività di prevenzione, ispezione, controllo, disinfestazione, disinfezione ed interventi di bonifica necessari a controllare e ridurre la presenza di zanzare ed insetti, che possano pregiudicare l’agibilità e il decoro di immobili comunali, dei locali tecnici, delle attrezzature impiantistiche (canali, tubazioni, etc.), delle aree esterne dei giardini e degli ambienti accessori (magazzini, autorimessa, etc…), nonché delle aree verdi aperte delle parti di territorio oggetto del trattamento antizanzare (larvicida e adulticida).
2.1.1 Trattamento larvicida - Attività di disinfestazione da zanzare (zanzara comune e zanzara tigre), pappataci e simulidi
Il servizio di disinfestazione antilarvale dovrà essere eseguito con un numero minimo di n. 7 (sette) cicli di intervento per ogni anno, ciascuno secondo le modalità e le quantità di prodotto di seguito descritte.
I sette cicli annuali di intervento potranno essere eseguiti tra il mese di marzo e il mese di ottobre. Dovranno essere eseguiti con cadenza temporale da concordare con gli uffici a seconda dell’andamento climatico della stagione e delle temperature e l’avvio di ogni singolo ciclo dovrà avvenire non dopo le 48 ore successive alla data indicata e concordata.
La disinfestazione larvicida dovrà essere eseguita con i seguenti tipi di prodotti e sulle aree di seguito indicate:
- dovranno essere trattate tutte le caditoie mediante erogazione di prodotto biologico in granuli (almeno 10 grammi per caditoia per ogni ciclo), composto da sostanza attiva bacillus thurigensis varietà israeliana 4,7% e bacillus sphaericus 2,9%, con persistenza garantita di quattro settimane per la zanzara tigre e di otto settimane per la zanzara comune. Il trattamento dovrà essere garantito per tutte le caditoie stradali della citta, il cui numero viene indicato in circa 8000, coprendo comunque l’intero territorio comunale. Il prodotto dovrà essere distribuito nelle caditoie mediante idonee attrezzature che garantiscano la somministrazione senza dispersione fuori dal luogo di intervento (compresa l’attrezzatura per l’abbassamento manuale delle paratie basculanti plastiche presenti in circa 600 caditoie stradali).
- dovranno essere trattate le zone umide del litorale e i canali di Marina Xxxxx e Marina Nova (si tratta di 6 zone di intervento caratterizzate da presenza di acque stagnanti e tratti di canali irrigui per una superficie totale di circa 10.000 m2) mediante erogazione di prodotto biologico in granuli composto da sostanza attiva bacillus thurigensis varietà israeliana 4,7% e bacillus sphaericus 2,9% con persistenza garantita di quattro settimane per la zanzara tigre e di otto settimane per la zanzara comune. Lo spargimento, per un totale di 10 kg di prodotto per ogni ciclo, dovrà essere suddiviso sulle suddette sei postazioni, preliminarmente individuate, secondo dosaggi predeterminati in relazione al tipo di area oggetto di intervento. Lo spargimento dovrà essere attuato manualmente e/o con mezzi meccanici aventi capacità di getto approssimativo di 12 m.
Tutti i prodotti antilarvali dovranno essere forniti dalla ditta. Le attrezzature necessarie dovranno essere di proprietà o di esclusiva disponibilità della stessa.
Potranno essere richiesti eventuali cicli di intervento eccezionali in aggiunta a quelli programmati qualora particolari esigenze lo richiedessero, con modalità da concordare.
Ogni ciclo dovrà iniziare ed essere completato in un massimo di giorni 15 (quindici) senza interruzioni che non siano motivate da avverse condizioni atmosferiche (pioggia) e di cui dovrà pertanto essere data opportuna informazione agli uffici comunali.
2.1.2 Trattamento adulticida - Attività di disinfestazione da zanzare (zanzara tigre), pappataci, simulidi nelle aree verdi, parchi, giardini ed aree esterne e recintate degli immobili comunali ed edifici scolastici
Il servizio di disinfestazione da zanzara tramite trattamenti adulticidi sarà svolto ad integrazione del trattamento larvicida e riguarderà aree del centro città particolarmente soggette alla prolificazione delle zanzare. In particolare saranno trattate le aree esterne e di pertinenza degli istituti scolastici comprese le vie di accesso, aree verdi anche stradali, giardini pubblici (comprese aree sgambamento per cani), parchi giochi, spazi pubblici sportivi attrezzati, spazi cimiteriali, secondo le puntuali necessità dell’ente che saranno di volta in volta indicate.
Il trattamento dovrà essere effettuato mediante prodotti nebulizzati con cannone atomizzatore o analoghe attrezzature manuali portatili e sarà costituito da efficaci prodotti abbattenti e residuali (con tempo di persistenza di almeno 15 giorni), con adatta sostanza insetticida, regolarmente registrati e autorizzati a norma di legge.
Ogni intervento, qualora effettuato in aree cittadine abitate, dovrà essere programmato da parte della cooperativa di concerto con gli uffici, prevedendo (sempre a carico della cooperativa) opportuna informazione preventiva alla cittadinanza in relazione alle aree e agli orari di intervento.
Saranno previsti anche trattamenti specifici delle aree relative agli edifici elencati al successivo punto 2.1.3.
2.1.3 Attività di disinfestazione da blatte, zecche e da altri insetti (pulci, formiche ecc.) compresi striscianti
Il servizio di disinfestazione da blatte, zecche e altri insetti compresi striscianti dovrà prevedere una attività preliminare di ispezione volta a verificare con indagine visiva le azioni necessarie da pianificare e porre in essere.
A seguito del sopralluogo e dell’ispezione la cooperativa dovrà presentare una relazione contenente:
- le attività di controllo e verifica eventualmente necessarie per comprendere a fondo l’origine, il tipo e l’entità dell’infestazione;
- gli interventi necessari per ridurre i rischi di infestazione;
- le modalità di esecuzione della disinfestazione;
- le attività necessarie per il controllo e il monitoraggio del sito post-intervento.
Il trattamento dovrà essere effettuato mediante prodotti nebulizzati con cannone atomizzatore o analoghe attrezzature manuali portatili e sarà costituito da efficaci prodotti abbattenti e residuali (con tempo di persistenza di almeno 15 giorni), con adatta sostanza insetticida, regolarmente registrati e autorizzati a norma di legge
Al termine dei trattamenti la cooperativa dovrà intervenire per il recupero e l’asporto, secondo le normative vigenti, dei materiali impiegati nonché per la rimozione, pulizia e disinfezione del luogo di rinvenimento delle carcasse.
2.1.4 Attività di disinfestazione presso immobili comunali
Vengono programmati in particolare (rif alle attività 2.1.2 e 2.1.3) una serie di interventi di profilassi preventiva e disinfestazione presso tutti gli edifici scolastici e gli immobili comunali di seguito elencati:
Scuole secondarie di primo grado Media GIACICH viale X.Xxxxxxxx Media RANDACCIO via Canaletto
Scuole primarie (elementari) BATTISTI via XXIV Maggio CUZZI Largo Isonzo
TOTI via Romana SAURO via X.Xxxxxxxx DUCA D’AOSTA
Scuole dell’infanzia (materne) COLLODI via Nievo
I MAGGIO
SCARABOCCHIO via Gramsci CASSINIS via Tartini
Via della POMA
Il GERMOGLIO via Cellottini
Asili nido
ALBERO AZZURRO via Tagliamento TANA DEI CUCCIOLI via X.Xxxxxxxx
Casa albergo di via della Crociera
Cimitero di via XXIV Maggio Teatro comunale di Corso del Popolo
All’interno di ogni edificio dovranno essere effettuate almeno 2 (due) disinfestazioni all’anno antibatteriche, da blatte, zecche, insetti e striscianti, secondo un calendario condiviso con l’Amministrazione, tramite le seguenti operazioni:
• trattamento delle superfici di probabile transito di blatte e altri insetti con prodotti in grado di persistere mediamente per almeno quindici giorni di tempo;
• pulizia approfondita di tutti i tappeti con apposita apparecchiatura;
• trattamento, con idonee attrezzature, di tutti gli anfratti (crepe, fessure, interstizi) che si ritiene possano fungere da riparo per gli insetti e/o trattamento mediante applicazione di formulati insetticidi;
• applicazione degli insetticidi ad azione abbattente e residuale per rendere l’ambiente meno idoneo allo sviluppo della popolazione di blatte, zecche, pulci, formiche ecc.
Nelle aree esterne agli edifici dovranno essere garantiti almeno 1 (uno) trattamento adulticida antizanzare al mese, nel periodo da maggio a settembre.
Potranno essere aggiunti all’elenco ulteriori altri edifici comunali e/o plessi scolastici che, nel corso di esecuzione dell’appalto, evidenziassero la necessità di interventi mirati.
2.1.5 Servizi a chiamata
Tutte le attività di cui ai punti 2.1.1 - 2.1.2 - 2.1.3 e 2.1.4 potranno essere effettuate, in aggiunta a quelle programmate, su richiesta a chiamata e dovranno essere svolte nei modi sopra descritti e nei tempi indicati di volta in volta dall’Amministrazione.
A tal fine il Direttore dell’esecuzione invierà alla cooperativa le segnalazioni pervenute al Comune in ordine all’infestazione in corso, con indicazione dell’area interessata.
La cooperativa si impegna ad intervenire entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione.
Nel corso dell’esecuzione del servizio, laddove per alcune sedi si riscontrassero situazioni ripetitive di segnalazioni e chiamate per richieste interventi, sarà facoltà dell’Ente prevedere una disinfestazione programmata, da determinarsi sulla base dell’offerta economica.
2.2 Modalità di esecuzione e garanzia degli interventi
Sarà cura della cooperativa operare secondo le modalità di esecuzione dettagliate e specificate nei punti precedenti,
Le metodologie operative dovranno tener conto della natura e delle caratteristiche degli ambienti da trattare, delle attrezzature e dei prodotti da impiegare.
Il servizio deve garantire un risultato prestazionale positivo a prescindere dalle modalità dei trattamenti previsti, dal numero degli stessi e dal tipo di prodotti utilizzati.
La cooperativa, pertanto, dovrà utilizzare prodotti adatti ed efficaci a norma di legge al fine di garantire un risultato positivo della disinfestazione.
Per ogni intervento dovrà essere redatto un rapporto di lavoro che riporti in modo specifico la data di esecuzione, le prestazioni, le aree trattate, i prodotti utilizzati.
La trasmissione di tali rapportini di lavoro deve avvenire con cadenza almeno mensile, o secondo diverso specifico accordo con la Stazione appaltante.
Tutti gli interventi devono essere effettuati accuratamente ed a regola d’arte con l’impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare l’ambiente, i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant’altro presente negli spazi oggetto degli interventi, nonché ogni proprietà privata di terzi adiacente.
Durante lo svolgimento dei lavori dovranno essere osservate, come disposto dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovranno altresì essere rispettate le vigenti norme antinfortunistiche (ex DPR 547/55 e s.m.i.) nonché le disposizioni contenute nel D. Lgs. 37/2008 e s.m.i.
Il servizio deve essere svolto, sia in ambito esterno che all’interno degli edifici, in modo tale da non creare intralcio al normale svolgimento delle attività pubbliche in essere e quindi, dovrà essere effettuato previo accordo con il Direttore dell’esecuzione, in giorni e orari compatibili con le stese.
2.3 Attrezzature e prodotti utilizzati
Sarà cura della cooperativa utilizzare le attrezzature ed i prodotti specifici dettagliati e descritti nei punti precedenti tenendo conto delle indicazioni di seguito riportate.
La cooperativa deve provvedere alla fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle operazioni in oggetto.
Tutti i prodotti utilizzati devono:
- essere registrati e autorizzati dal Ministero della Salute, dovranno essere fornite all’Amministrazione Contraente la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del presidio medico chirurgico utilizzato riportante il lotto di produzione;
- essere accompagnati dalla scheda di sicurezza che ne descriva modalità di utilizzo e possibili danni alla salute (livelli di eco-tossicità);
- essere conformi, comprese le sostanze biocide, ai requisiti minimi di cui al paragrafo 6.2 dell’allegato al DM 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012);
Il rispetto dei requisiti è comprovato secondo le modalità di verifica riportate nello stesso Decreto. La cooperativa deve rispettare le modalità di stoccaggio e utilizzo previste nelle schede tecniche di sicurezza allegate ai prodotti e definire ed attuare un piano di prevenzione e controllo delle eventuali emergenze.
Le attrezzature impiegate per l’irrorazione delle sostanze devono essere tecnologicamente avanzate e conformi a tutte le normative vigenti
2.4 Termini di esecuzione – tempi di intervento
Gli interventi programmati dovranno avvenire il giorno fissato, salvo diversi accordi intercorsi e comunicati tra la cooperativa e l’Ufficio, mediante comunicazione via e-mail entro le 48 ore antecedenti.
I servizi a chiamata dovranno essere effettuati entro 48 ore dall’invio di e-mail all’indirizzo o al numero di telefono che verrà comunicato in sede di sottoscrizione della convenzione.
2.5 Tecnico responsabile del servizio della ditta appaltatrice
Nell'offerta dovrà essere indicato il nominativo del Tecnico Responsabile del Servizio, che seguirà e coordinerà globalmente il servizio per conto della cooperativa, e avrà il compito di svolgere le mansioni previste dalla vigente normativa in materia.
3. DATI DELLA CONVENZIONE
3.1 Costo del servizio
L’importo massimo del servizio, cioè l’importo massimo complessivo degli ordinativi di fornitura che possono essere emessi dall’Amministrazione comunale, ammonta ad € 49.860,00 di cui € 48.860,00 soggetti a ribasso d’asta ed € 1.000,00 relativi a costi della sicurezza (apprestamenti) non soggetti a ribasso.
L’importo per il 2020 e 2021 è determinato in via presuntiva come da tabella sotto riportata:
Descrizione | u.m. | Quantità | Prezzo unitario | prezzo |
Trattamento larvicida litorale | Cad. | 8 | € 415,00 | € 3.320,00 |
Trattamento larvicida caditoie | Cad. | 8 | € 2.700,00 | € 21.600,00 |
Trattamento adulticida | Cad. | 210 | € 84,00 | € 17.640,00 |
Disinfestazione insetti | Cad. | 70 | € 84,00 | € 5.880,00 |
Servizi a chiamata | € 425,00 | |||
Costi della sicurezza | € 1.000,00 | |||
Totale al netto dell’IVA al 22% | € 49.860,00 |
L’importo sopra indicato è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell’Ente e rappresenta l’importo massimo delle prestazioni richiedibili ed effettuabili nell’arco temporale di durata. Tale importo non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’amministrazione contraente nei confronti dell’appaltatore.
L’importo massimo del presente capitolato è stato definito in base alla soglia normativa e calcolato ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del Codice dei contratti.
L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’articolo 106 del D. lgs.vo 50/2016 chiedendo alla cooperativa una variazione delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, fino a concorrenza di un quinto dell’importo massimo stimato di ciascun biennio.
Le condizioni economiche restano fisse ed invariate per tutta la durata del servizio medesimo.
3.2 Durata della convenzione
La convenzione avrà una durata stimata fino al 30 giugno 2021. Qualora l’importo massimo definito al punto precedente fosse ancora in parte disponibile alla suddetta data, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prolungare la durata della convenzione fino ad esaurimento dello stesso.
4. PERSONALE
4.1 Personale impiegato
Il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi previsti dovrà essere di comprovata moralità, in possesso di competenze e professionalità adeguate, munito di divisa e D.P.I. previsti, nonché di tessera di riconoscimento.
In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività, la cooperativa è tenuta a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al personale dipendente e ai collaboratori liberi professionisti.
Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori la cooperativa è tenuta a osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
La cooperativa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti su tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Con riferimento al Decreto dd. 6 giugno 2012 del Ministero dell’Ambiente in tema di aspetti sociali negli appalti pubblici, si richiama l’appaltatore alla promozione di un “lavoro dignitoso”.
La cooperativa collabora con l’amministrazione nella politica di sostegno della città e si impegna, ad assumere, in caso di necessità, personale residente a Monfalcone, fatto salvo documentate situazioni in cui ciò non sia possibile.
4.2 Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate
La Cooperativa sociale si impegna, altresì, ad organizzare l’attività lavorativa necessaria all’esecuzione della fornitura in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.
La Cooperativa sociale si impegna ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di inserimento di cui all’apposito allegato, predisposti, in raccordo con i centri per l’impiego, in collaborazione con gli uffici del servizio sociale competente e d’intesa con le persone svantaggiate, nei quali sono state definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate.
L’Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a verificare periodicamente, anche con il supporto degli uffici del servizio sociale competente, l’attuazione dei piani di inserimento.
Ai fini della vigilanza sull’attuazione della convenzione, l’Ente, in qualsiasi momento, potrà richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.
4.3 Formazione del personale
Il personale impiegato dalla cooperativa nelle attività oggetto della presente convenzione deve essere reso edotto e debitamente formato ed informato sull’utilizzo delle specifiche attrezzature e prodotti impiegati.
4.4 Assicurazione del personale e degli utenti
L’Ente è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti il servizio, per la quale risponde unicamente la Cooperativa sociale.
A tale riguardo, la Cooperativa dovrà accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti.
5. CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE
5.1 Modifiche della convenzione durante il periodo di efficacia
Sono ammesse varianti secondo quanto disposto dall’art. 106 del vigente Codice degli Appalti.
5.2 Risoluzione della convenzione e recesso
Per quanto riguarda la risoluzione della convenzione per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:
1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;
4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato);
5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale;
6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore;
7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi.
Per quanto concerne la risoluzione per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi.
Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Non si fa ricorso al diritto di recesso se la cooperativa acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999.
E’ previsto il recesso della cooperativa unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.
5.5 Clausola risolutiva espressa
La convenzione si intenderà risolta di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto del Comune di richiedere alla cooperativa il risarcimento dei danni subiti, in caso di: frode, cessione del contratto, subcontratto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, inosservanza degli obblighi concernenti il trattamento dei dati, inosservanza degli obblighi concernenti il personale, inosservanza degli obblighi concernenti la sicurezza, inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto.
La cooperativa riconosce il giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale di valersi della presente clausola risolutiva, salvo la responsabilità di risarcimento danno, ai sensi degli artt.1218- 1228 del C.C.
5.6 Protezione dati personali
La cooperativa garantisce all’Ente, con la sottoscrizione della convenzione, che il trattamento dei dati trattati gestiti per suo conto avviene in piena conformità a quanto dalla normativa in materia UE 2016/679 “GDPR“( General Data Protection Regulation).
5.7 Informativa privacy
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Informativa Interessati
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Monfalcone, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali dall'interessato forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). Di seguito vengono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico con il Comune di Monfalcone.
Il Comune di Monfalcone garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Monfalcone, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
Tratteremo i vostri dati per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), nei rapporti di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della vostra società, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla legge. Tratteremo altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni. Per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; Attività di gestione obblighi L 190/12, Gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Siete titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati.
La cooperativa non potrà conservare e/o trattenere copia di dati, di documenti e di programmi dell’Ente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.
A seguito dell’affidamento viene prevista in sede contrattuale la designazione dell’Aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
5.8 Prescrizioni in merito alla sicurezza DUVRI
La cooperativa dovrà rispettare e far rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, provvedendo all’adeguata informazione, formazione ed addestramento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione di diritto del contratto.
Non è prevista, da parte dell’Amministrazione, la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, poiché gli interventi programmati all'interno di ogni unità lavorativa e/o a chiamata, saranno di norma eseguiti in presenza di ridotto personale della committenza ed in assenza di altri appaltatori e comunque non si prefigura il superamento dei 5 uomini/giorno (art. 26 c. 3 bis del D. Lgs. 81/2008); conseguentemente non si rilevano costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.
Si rileva in particolare che gli interventi nelle scuole saranno programmati in orario di assenza degli studenti.
5.9 Verifiche e controlli sullo svolgimento dell’affidamento
Il Direttore dell’esecuzione, di cui all’art. 101 del vigente Codice degli appalti, è il dirigente servizio Ambiente Ing. Xxxxxx Xxxxxxx.
Il Direttore dell’Esecuzione, con ampia e insindacabile facoltà e senza che la cooperativa nulla possa eccepire, effettua verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte di quest’ultima di tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara e nell’offerta presentata, la qualità complessiva delle forniture rese.
5.10 Pagamenti
1. Il pagamento delle forniture ordinate è eseguito dall’Amministrazione entro il termine di 30 gg. fine mese, decorrenti dalla data di presentazione di fattura elettronica, previa verifica di regolare esecuzione, con ordinanza di liquidazione.
2. Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, il Comune di Monfalcone è soggetto alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 numero 55, e pertanto, a decorrere dal 31 marzo 2015, non può più accettare fatture in forma cartacea. La cooperativa dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato. Il mancato adeguamento da parte della cooperativa alla normativa sopra indicata impedirà all’Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche all’ufficio destinatario del Comune di Monfalcone, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), al quale devono essere indirizzate le fatture elettroniche: UF425R. Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”.
3. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972, i seguenti elementi:
- estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha informato la cooperativa dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000);
- l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;
- codice CIG;
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.
4. In seguito alla Legge di Stabilità 2015 190/2014, le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all’Erario l’IVA che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA).
La cooperativa deve quindi emettere regolarmente fattura (secondo quanto previsto dall’art. 21 del DPR n. 633/1972, quindi con l’indicazione dell’IVA, che verrà versata direttamente all’Erario dalla Stazione appaltante) apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sul documento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del MEF dd. 23/01/2015 che dispone anche in merito agli effetti della “scissione dei pagamenti” sui soggetti fornitori.
5. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
6. In sede di pagamento si provvederà, se dovuta, all’applicazione della ritenuta prevista dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, che dispone la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
7. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte della cooperativa, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
8. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 del Codice civile vigente alla data dell’invito alla procedura. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231; a
norma del medesimo Decreto, qualora l’ Amministrazione riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, i termini previsti per l’applicazione degli interessi moratori decorrono dall’ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura.
9. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito a esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare DURC e verifiche presso Equitalia, o a fine anno per il rispetto delle condizioni dei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell’Amministrazione Comunale, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno o ad alcuna pretesa.
10. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione Comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
11. Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dal mandatario/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
5.11 Tracciabilità
1. Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane SpA, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
3. L’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Lo stesso provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente Xxxxx.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente (Prefettura di Gorizia).
5. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente Xxxxx.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all’art. 3 della Legge 136/2010.
5.12 Adeguamento dei prezzi – Revisione
1. A decorrere dalla seconda annualità del contratto, i prezzi offerti potranno essere sottoposti all’adeguamento del prezzo, con riferimento ai costi standard, ove definiti, di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, su richiesta della cooperativa che ha l’obbligo di documentare i maggiori costi per i quali richiede l’adeguamento.
2. La revisione dei prezzi è effettuata dall’Amministrazione con specifica istruttoria, condotta dal Responsabile del processo di acquisto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall’Osservatorio.
3. . In relazione all’istruttoria di cui al precedente comma 2, il soggetto deputato a realizzarla invita la cooperativa ad inoltrare all’Amministrazione, mediante PEC la documentazione dimostrativa sull’aumento dei costi sostenuti. L’eventuale incremento decorrerà dal semestre successivo.
4. In relazione alla revisione per l’adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile, di cui all’art. 1664 del Codice civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
5. L’istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di ripetizione contrattuale.
5.13 GARANZIA PROVVISORIA e DEFINITIVA Garanzia provvisoria – non necessaria
L’offerta non dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria pari al 2% del prezzo base di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/16.
Garanzia definitiva
A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dalla stipula dell’accordo quadro oggetto di gara e dell’eventuale risarcimento danni, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016.
Considerato che l’appalto si basa su un accordo quadro si definisce che l’Aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo offerto in sede di gara, al netto dell’IVA, tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.Lgs. 385/1993, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944, secondo comma del C.C., delle eccezioni di cui all’art. 1945 del Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
La polizza o fideiussione dovrà prevedere l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione della cauzione.
Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. Qualora l’Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione stessa.
La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà restituita all’Aggiudicatario in seguito a provvedimento di svincolo.
5.14 Penalità
In relazione all’esecuzione del presente contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza, l’Amministrazione applica specifiche penali, determinate in relazione all’entità delle conseguenze.
L’applicazione delle penali, nel complesso, non può superare il dieci per cento del valore complessivo del contratto
In particolare, in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e in caso di cattiva o insoddisfacente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, sarà facoltà del Committente applicare le penalità di seguito elencate:
INADEMPIENZE | PENALI | ||||||
1 | Mancata o incompleta consegna dei report nei tempi previsti; si intendono inclusi tutti i report previsti nel capitolato, sia per interventi programmati che per interventi a chiamata | 50 € a report, oltre all’obbligo di presentare comunque tale report | |||||
2 | Mancata trasmissione del programma di interventi, di eventuali variazioni ai programmi già comunicati | 50 € programma | a | ||||
3 | Mancata esecuzione di un concordato preventivamente | intervento | programmato | o | 150 € per ogni mancato intervento | ||
4 | Ritardo nell’esecuzione di un intervento (incluse le azioni di xxxxx xxxxxxxxx alla zanzara tigre) programmato o concordato preventivamente con il Responsabile comunale del Servizio, salvo modifiche motivate ed approvate dal Responsabile comunale del Servizi | 50 € per ogni giorno di ritardo | |||||
5 | Ritardo nell’esecuzione di un intervento di disinfestazione o derattizzazione avente carattere di urgenza (incluse le azioni di lotta adulticida alle zanzare) | 100 € per ogni giorno di ritardo | |||||
6 | Rifiuto da parte della Ditta di collaborare nell’esecuzione dei controlli | da 100 € evento fino rescissione contratto | per alla del | ||||
7 | Percentuale di tombini non trattati, rilevata agli appositi controlli sulle caditoie oggetto di trattamento, superiore al | 20 € per ogni tombino rilevato |
10% | non trattato, eccedente il 10 | |
8 | Nel caso di trattamenti adulticidi su area pubblica: mancata o non idonea esposizione degli appositi manifesti di avviso all’utenza secondo le modalità e con i contenuti prescritti dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza o secondo quanto prescritto dal presente Capitolato Prestazionale e/o dal Responsabile comunale del Servizio | 100 € a evento |
9 | Non veridicità accertata del report di interventi inviati | 100 € ogni report |
10 | Non conformità, rispetto alle prescrizioni operative del Capitolato, in relazione alla struttura organizzativa utilizzata per l’esecuzione delle prestazioni, con riferimento al personale, alle attrezzature e ai mezzi | 100 € a contestazione |
11 | Non rispondenza delle diluizioni e/o preparazioni impiegate rispetto a quanto prescritto nella scheda tecnica del prodotto | 20 € per la prima contestazione 50 € per ciascuna contestazione successiva alla prima |
12 | Mancato o non conforme utilizzo di attrezzature, mezzi o abbigliamento | 50 € per la prima contestazione 100 € per ciascuna contestazione successiva alla prima |
N.B. La ritardata esecuzione di un intervento previsto diventa mancata esecuzione dopo 3 giorni solari di ritardo; qualora trattasi di intervento di emergenza si considera mancata esecuzione dopo un solo giorno solare di ritardo. La penale prevista per la mancata esecuzione assorbe quella prevista per la ritardata esecuzione
Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali, di cui ai precedenti commi, verranno contestati alla cooperativa per iscritto. La cooperativa dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate alla cooperativa le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Per le inadempienze più gravi, l’Amministrazione Comunale si riserva più severe sanzioni da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, la grave inadempienza che risolve il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di due mesi con semplice lettera raccomandata.
Costituiscono inoltre grave inadempienza:
1) impiego di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio, o con comportamento scorretto, o comunque contestato;
2) impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;
3) inosservanza delle leggi in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
4) mancato reintegro della cauzione definitiva;
L'Amministrazione Comunale si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente alla cooperativa.
Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dalla cooperativa.
Nel caso in cui il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, l’Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
5.15 Responsabilità della cooperativa
1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dalla cooperativa in proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. La cooperativa si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevata e indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
3. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 2, è fatto obbligo alla cooperativa di mantenere l’Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
4. La cooperativa, oltre alle norme del presente Capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
5. La cooperativa risponde verso gli utenti e i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell’espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relative.
6. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti della cooperativa. In caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell’Amministrazione stessa, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
6 – DISPOSIZIONI FINALI
6.1 Stipula del contratto e sottoscrizione della convenzione
Il contratto sarà stipulato, con modalità elettronica, attraverso il MEPA, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dell'offerta presentata ed alle condizioni di fornitura accettate in sede di gara, al fine della chiusura della procedura telematica e con la sottoscrizione e registrazione dell’atto di aggiudicazione definitiva, che acquisisce anche valore negoziale.
Successivamente si procederà alla sottoscrizione della convenzione tra Amministrazione Comunale e cooperativa affidataria del servizio.
6.2 Controversie
Le controversie relative all’esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza esclusiva del Foro di Gorizia.
Per la gestione delle controversie si rimanda all’art. 204 ed all’art. 206 del D.Lgs. 50/2016. Non sarà possibile ricorrere ad arbitrati.
6.3 Norme di rinvio
La fornitura, oltre che dalle norme previste dal presente documento e dal capitolato tecnico, è disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile, dal vigente Codice degli appalti ( D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii) così come integrato dalle Linee Guida Anac, dal DPR 207/2010 per quanto applicabile e dalle condizioni tecniche e generali del bando MEPA di riferimento.
La presentazione dell’offerta da parte degli Operatori Economici concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e dalla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione delle condizioni generali e tecniche.
Si richiama inoltre espressamente la vigenza della D.P.R. 62/2013, articolo 2, che prevede l’applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 298, dd. 17.12.2013, rilevabile sul sito del Comune.
Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti e valutazione della gravità degli stessi.
6.4 Domicilio
Le parti contraenti eleggono a domicilio, per gli effetti del presente contratto, presso la Sede Municipale di MONFALCONE.
Ogni Variazione del domicilio dell’Aggiudicatario deve essere preventivamente comunicata al Comune di MONFALCONE.
Il Dirigente dell’Area Tecnica
Servizio Gestione del Territorio ing. Xxxxxx Xxxxxxx
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)