ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FORMATIVE IN COOPERAZIONE TRA
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FORMATIVE IN COOPERAZIONE TRA
Il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle province di Biella e Vercelli con sede in Via Sabadell 6/A – 00000 XXXXXX – codice fiscale 81067710020, rappresentato dal Presidente Per.Ind. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Biella il 22/10/1945; (soggetto promotore)
E
La ditta JPE2010 ESCo S.c.r.l. (soggetto erogatore) con sede legale in Torino Corso Re Xxxxxxx, 56 - Partita IVA 10238370018 e codice fiscale 10238370018. Rappresentato dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx in qualità di Amministratore Delegato, nato a Crotone il 12.09.1956.
PREMESSO
- che il D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011, n. 148, prevede l’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
- che il DPR 07/08/2012, n.137 prevede che l’attività di formazione possa essere svolta anche dai Collegi in cooperazione con altri soggetti;
- che il Consiglio Nazionale ha adottato, in data 24/01/2013, il nuovo Regolamento per la formazione continua;
- che il suddetto regolamento è stato approvato dal Ministro della Giustizia in data 30/11/2013.;
- che con le linee guida del 05/12/2013 il Consiglio Nazionale ha adottato uno schema di accordo standard per la realizzazione di attività formative in cooperazione;
- che questo soggetto promotore intende svolgere attività formativa basata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte e delle attività di formazione, di concorso a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo delle competenze per tutti gli iscritti all’Ordine
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1 – Oggetto dell’accordo di cooperazione
1) la premessa è parte integrante del presente accordo
2) la ditta JPE2010 ESCo S.c.r.l. coopera con il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle province di Biella e Vercelli indata 25 marzo 2015 per l’organizzazione dell’incontro tecnico/seminario: Efficienza Energetica: Il principale vettore di sviluppo economico degli investimenti e l’occupazione - Le importanti novità del 2015. Sede dell’evento: Centro Congressi di Città Studi – Xxxx Xxxxxxxx - Xxxxx Xxxxx x. 0 - Xxxxxx
3) la cooperazione riguarda la progettazione dell’evento, l’erogazione del servizio, la logistica
4) la responsabilità amministrativa,scientifica e tecnico professionale dell’attività formativa sono a carico del soggetto promotore;
5) il soggetto promotore pubblicizza, le iniziative secondo le modalità concordate
6) Eventuale ampliamento può essere effettuato, se alle medesime condizioni , con lettera sottoscritta da entrambe le parti nella quale viene richiamato il presente accordo;
7) Il soggetto promotore opera in qualità di coordinatore, in rappresentanza della Federazione dei Collegi dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della regione Piemonte.
Art.2 – Obblighi del soggetto erogatore
1) il soggetto erogatore si impegna:
a) a fornire i servizi oggetto dell’accordo;
b) a presentare, a richiesta del soggetto promotore, la documentazione completa attestante la presenza dei requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative con particolare riferimento ai curricula dei formatori/relatori, al contenuto del corso in formato word o editabile e dei materiali didattici previsti, alla pertinenza delle metodologie didattiche utilizzate, alla sicurezza dei luoghi ove si svolge la formazione;
2) a pubblicizzare, solo su esplicita richiesta del Soggetto promotore, le iniziative secondo modalità concordate;
3) a garantire la valutazione dell’iniziativa sulla base di strumenti specifici;
4) a non diffondere materiali didattici predisposti dal soggetto promotore ai fini dell’iniziativa;
5) a non appaltare a terzi le attività previste dal presente accordo.
Art.3 – Partecipazione alle spese
Se il soggetto erogatore del servizio richiede qualche forma di compensazione, occorre che la valorizzazione sia indicata nell’accordo
Art. 4 – Integrazione all’accordo standard
1) Il soggetto erogatore s’impegna alla raccolta delle presenze sia in entrata che in uscita del corso/incontro tecnico secondo la modalità telematica e i tempi previsti dal soggetto promotore.
2) Il soggetto erogatore si impegna a fornire a fine evento il relativo attestato di partecipazione.
3)………..
Art. 5 Vigilanza sulla formazione continua
Si fa presente che tale accordo è comunque sottoposto in base all’art 5 commi 3a) e 3b) del Regolamento sulla Formazione Continua a agli artt. 3 e 4 delle Linee guida del CNPI ad attività di vigilanza da parte di codesto Collegio affinché siano mantenuti i requisiti indicati nelle Linee Guida del CNPI; al venir meno di tali requisiti la cooperazione potrà essere annullata.
Art.6 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Data, 19 febbraio 2015
p. Il Collegio dei Periti Industriali e Per Soggetto erogatore
Periti Industriali Laureati JPE2010 ESCo S.c.r.l.
delle province di Biella e Vercelli Xxx.xx Delegato Il Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Per.Ind. Xxxxxxx Xxxxxxxx