Condizioni commerciali generali (CCG)
Condizioni commerciali generali (CCG)
Condizioni commerciali generali per la fornitura, via internet, di informazioni inerenti il Service tramite PCSS TSI
§ 1 Ambito di applicazione
§ 2 Imprese autorizzate (Committente)
§ 3 Conclusione del contratto
§ 4 Oggetto del contratto
§ 5 Collaborazione del Committente in caso di irregolarità
§ 6 Tutela dei diritti d'autore, vincoli d'uso, limitazione dei diritti d'uso, divieto di riproduzione e di divulgazione
§ 7 Natura delle informazioni
§ 8 Corrispettivo e pagamento
§ 9 Rivendicazioni del Committente derivanti da vizi (materiali e legali)
§ 10 Collaborazione del Committente in caso di irregolarità
§ 11 Durata del contratto di abbonamento
§ 12 Diritti di rivalsa e di riserva, cessione, prestazione parziale
§ 13 Riserva di autofornitura, impedimenti ai servizi, accettazione ritardata
§ 14 Marchi Porsche
§ 15 Luogo di adempimento, diritto applicabile, lingua contrattuale, foro competente
§ 1 Ambito di applicazione
1.1 Tutti i contratti relativi all'utilizzo delle informazioni oggetto del contratto (§ 2) da parte di imprese autorizzate (di seguito denominate "Committente") sono soggetti alle seguenti condizioni e, in aggiunta, alle condizioni di utilizzo della Porsche Partner Network ("PPN") allegate. In caso di controversie, i termini e le condizioni seguenti prevarranno sulle condizioni di utilizzo della PPN.
1.2 Le nostre Condizioni commerciali generali si applicano in modo esclusivo, condizioni differenti o integrative del Committente a noi sfavorevoli non diverranno parte integrante del contratto, anche se Porsche non presenta esplicita obiezione ad esse.
1.3 Il contenuto del contratto si basa sugli accordi stipulati in forma scritta o testuale. Altri accordi non sono considerati. Eventuali modifiche o integrazioni al contratto sono valide solo se convalidate da Porsche in forma scritta o testuale.
1.4 Si applicano le CCG definite al momento dell'ordine.
1.5 Per quanto riguarda le informazioni inerenti al pacchetto di fornitura Tester PIWIS/PIWIS TSI, si applicano le condizioni d'uso previste dal relativo contratto di acquisto e di licenza.
§ 2 Imprese autorizzate (Committente)
2.1 Sono autorizzate esclusivamente le imprese che intervengono direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione delle vetture di produzione Porsche secondo l'elenco pubblicato da Porsche sul proprio sito web in qualità di operatori indipendenti ai sensi dell'art. 4 par. 2 comma 4 del REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2002 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2002 sull'applicazione dell'art. 81 par. 3 del contratto a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico.
2.2 Il Committente dichiara di essere impresa autorizzata. Il Committente si impegna ad informare tempestivamente Porsche qualora dovesse perdere la qualifica di impresa autorizzata.
2.3 In deroga al punto 4.4 delle condizioni di utilizzo della PPN, le imprese autorizzate hanno il diritto di stipulare un contratto ai sensi del § 4. Altre imprese o utenti sono esclusi dall'accesso.
§ 3 Conclusione del contratto
3.1 L'ordine del Committente costituisce offerta vincolante per la conclusione di un contratto di utilizzo delle informazioni ordinate, indipendentemente dal fatto che l'ordine venga trasmesso in forma verbale, elettronica o scritta.
3.2 Le nostre offerte non sono vincolanti. Le offerte del Committente non si intendono accettate con la conferma di ricezione dell'ordine, ma solo dopo la conferma scritta dell'ordine o l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto da parte di Porsche.
§ 4 Oggetto del contratto
4.1 Il contratto si riferisce all'utilizzo di determinate informazioni tecniche inerenti al Service fornite da Porsche per la riparazione e la manutenzione di vetture di serie Porsche e/o delle misure di protezione ambientale necessarie a tale scopo (di seguito denominate "Informazioni"). L'oggetto del presente contratto estende i diritti d'uso di cui ai punti 5.1 e 7.5.5 delle condizioni di utilizzo della PPN in relazione a tali informazioni, ma non per quanto attiene alle informazioni altrimenti rese disponibili attraverso il portale PPN. In deroga al punto 6.1 delle condizioni di utilizzo della PPN, il Committente non acquisisce alcun diritto di utilizzare il portale PPN, ma solo la piattaforma PPN.
4.2 Dopo la conclusione del contratto, le informazioni ordinate saranno rese disponibili in formato elettronico sul sito web di Porsche come file in formato Portable Document Format per la visualizzazione ed il download, da effettuarsi una sola volta. Il Committente è autorizzato a scaricare e memorizzare il file PDF fornito, protetto da password.
Il Committente può utilizzare la funzione di stampa per stampare singoli contenuti da utilizzare all'interno della propria azienda. Il Committente non è autorizzato a divulgare il file PDF.
4.3 Fatte salve le limitazioni previste dalla regolamentazione della durata del contratto di cui al § 11, il Committente può disporre di un'autorizzazione illimitata nel tempo, non esclusiva e non trasferibile per l'uso previsto delle informazioni fornite, in conformità con le presenti CCG.
§ 5 Obblighi di collaborazione del Committente
5.1 Porsche fornisce i propri servizi solo per l'hardware e il software di uso comune secondo l'attuale stato della tecnica.
5.2 Il Committente deve mettere a disposizione, a proprie spese, le attrezzature, l'accesso online e il software, in particolare il software Acrobat Reader® per la visualizzazione e la stampa dei file PDF, necessari per l'utilizzo delle informazioni ordinate.
5.3 Il Committente deve garantire che gli utenti designati da Porsche e le rispettive password siano mantenuti segreti e che ne facciano uso solo i dipendenti autorizzati della sua azienda.
5.4 Il Committente è tenuto a garantire la licenza del software necessario per l'utilizzo delle informazioni ed a tenere indenne Porsche di fronte ad eventuali rivendicazioni di terzi in relazione a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Per i software standard di produttori terzi, si applicano le condizioni di utilizzo del corrispondente produttore.
5.5 Gli obblighi di collaborazione di cui ai punti da 5.2 a 5.4 sono obblighi essenziali del Committente. In caso di ritardo del Committente, l'obbligo di adempimento dei servizi da parte di PORSCHE è sospeso per la durata del ritardo.
§ 6 Tutela dei diritti d'autore, vincoli d'uso, limitazione dei diritti d'uso, divieto di riproduzione e di divulgazione
6.1 Tutti i testi, le immagini ed eventualmente i file audio delle informazioni fornite sono protetti dal diritto d'autore, in quanto proprietà intellettuale di Porsche.
6.2 Le informazioni fornite sono destinate esclusivamente all'uso da parte del Committente e del suo personale professionalmente qualificato nell'ambito della sua attività aziendale.
6.3 Salvo altrimenti convenuto per iscritto con Porsche, il Committente non è autorizzato a modificare o elaborare, copiare, inserire in servizi online o in offerte Internet le informazioni fornite, né ad offrirle pubblicamente in altro modo, riprodurle, duplicarle su supporti dati come CD-ROM o DVD-ROM, o comunque di trascriverle o di divulgarle, in particolare noleggiarle, prestarle, venderle o cederle in altro modo a terzi, indipendentemente dal fatto che questi abbiano il diritto o meno di riceverle.
6.4 Il Committente non è autorizzato a concedere o trasferire a terzi i diritti d'uso.
6.5 Le note sui diritti d'autore o le caratteristiche di registrazione esistenti non possono essere rimosse o modificate.
6.6 Gli editori di informazioni tecniche possono acquisire il diritto di riproduzione e/o di divulgazione delle informazioni, nella misura in cui ciò sia necessario per l'elaborazione, la compilazione e la pubblicazione delle informazioni di produttori diversi ad uso di officine indipendenti. I rivenditori di ricambi per le vetture di serie Porsche possono acquisire il diritto di trasmettere le informazioni ai propri clienti. Porsche provvederà, se necessario, a stipulare un contratto di licenza supplementare con tali o altre società che legittimamente rivendicano il diritto di modificare, riprodurre e/o distribuire le informazioni.
§ 7 Natura delle informazioni
7.1 I dati contenuti nelle nostre pubblicazioni come cataloghi, opuscoli, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni, pubblicità e listini prezzi rappresentano i requisiti e le caratteristiche (la natura) del prodotto solo nella misura in cui sono divenute parte integrante del contratto. Le pubblicazioni di un produttore terzo o di un suo collaboratore rappresentano i requisiti e le caratteristiche (la natura) del prodotto solo se previamente
concordate a contratto o se Porsche le abbia espressamente e per iscritto dichiarate come proprie, in dichiarazioni pubbliche.
7.2 Porsche si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni in qualsiasi momento, nella misura in cui queste si applicano anche alle aziende della propria organizzazione di vendita ed assistenza.
7.3 I dati relativi alla natura delle informazioni non comprendono alcuna garanzia (assicurazione) ai sensi del § 276, paragrafo 1, BGB (Codice Civile tedesco), e nessuna garanzia di correttezza o di durata ai sensi del § 443 BGB (Codice Civile tedesco), se non espressamente autorizzato per iscritto da Porsche.
§ 8 Corrispettivo e pagamento
8.1 Se non diversamente indicato nella nostra conferma d'ordine, si applicano i nostri prezzi di listino, in via subordinata o alternativa i nostri prezzi abituali. La clausola sulla gratuità di cui al punto 6.1 delle Condizioni di utilizzo della PPN si riferisce solo alla piattaforma PPN, ma non ad applicazioni subordinate come quelle descritte nel presente contratto.
8.2 Tutti i prezzi sono soggetti all'aliquota IVA in vigore al momento della fornitura delle informazioni.
8.3 Per il pagamento sono accettate solo le carte di credito elencate sul nostro sito web.
8.4 Con l'ordine, il Committente autorizza Porsche a riscuotere il corrispettivo dovuto tramite le coordinate della carta di credito indicate.
8.5 In caso di mancata riscossione tramite le coordinate della carta di credito fornite dal Committente, in caso di revoca dell'autorizzazione all'addebito diretto o al riaddebito, Porsche è autorizzata a bloccare l'accesso alle informazioni. Ciò si applica anche nel caso in cui il Committente sia in mora di pagamento. Un blocco di cui sia responsabile il Committente non lo esonera dall'obbligo di pagamento del corrispettivo per la fruibilità delle informazioni ordinate.
8.6 Eventuali obiezioni sulla fattura relativa al corrispettivo emessa da Porsche devono essere presentate e motivate entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della fattura. In caso contrario, la fattura si considera accettata.
§ 9 Rivendicazioni del Committente derivanti da vizi (materiali e legali)
9.1 Obbligo di ispezione e notifica dei difetti. I diritti del Committente in caso di difetti materiali sono soggetti a regolare ispezione e notifica (§ 377 del Codice commerciale tedesco).
9.2 Adempimento successivo. Porsche è autorizzata, a propria discrezione, ad eliminare un difetto rettificandolo ovvero rendendo disponibile un servizio regolare (adempimento successivo). In caso di mancato adempimento successivo, il Committente può, a sua discrezione, ridurre il corrispettivo dovuto o recedere dal contratto. Se è stato stipulato un contratto di abbonamento con il Committente, il diritto di disdetta del contratto sostituisce in via straordinaria il diritto di recesso. Il diritto del Committente al risarcimento dei danni rimane immutato.
9.3 Prescrizione per rivendicazioni derivanti da vizi se non esclusi dalle presenti condizioni:
9.3.1 Il termine di prescrizione legale si applica alle richieste di risarcimento danni per difetti e alle rivendicazioni derivanti da atti illeciti.
9.3.2 Tutte le altre rivendicazioni del Committente derivanti da vizi materiali, in particolare per quanto attiene ad adempimento successivo, rimborso delle spese sostenute in proprio, recesso, riduzione e rimborso di spese superflue, si prescrivono entro un anno dalla data di inizio del termine di prescrizione.
9.3.3 Entro un anno si prescrivono anche tutte le rivendicazioni derivanti da vizi giuridici con la seguente eccezione: le rivendicazioni derivanti da vizi giuridici consistenti in un diritto reale di terzi, per cui si possa richiedere la resa del bene acquistato, si prescrivono in 5 anni.
9.3.4 I punti 9.3.2 e 9.3.3 non si applicano alle rivendicazioni derivanti da violazione intenzionale dei propri obblighi da parte di Porsche.
§ 10 Collaborazione del Committente in caso di irregolarità
10.1 Per ogni eventuale adempimento successivo, il Committente è tenuto a comunicare a Porsche, all'occorrenza su richiesta, le informazioni necessarie per la diagnosi e l'eliminazione del difetto e, in caso di eventuali interventi di riparazione, mediante trasmissione telematica dei dati o via telefono, a mettere a disposizione un dipendente qualificato e competente per assisterci durante lo svolgimento degli interventi. Il Committente è tenuto a comunicare gli eventuali difetti riscontrati sulla merce nel modo più dettagliato e riproducibile possibile.
10.2 Qualora il Committente avanzi nei nostri confronti una rivendicazione di adempimento successivo e risulti che non sussiste alcuna base per tale rivendicazione (per esempio, errore dell'utente, gestione inadeguata, assenza di difetti), il Committente è tenuto al risarcimento di tutte le spese sostenute da Porsche in relazione alla verifica del servizio e all'adempimento successivo, a meno che egli non sia ritenuto responsabile per il nostro ricorso.
10.3 Se viene presentato ricorso nei confronti del Committente per violazione dei diritti di terzi o per cessazione dell'utilizzo delle informazioni, questi è tenuto ad informarci tempestivamente a riguardo.
§ 11 Durata del contratto di abbonamento
11.1 Il contratto di abbonamento autorizza il Committente al download limitato in termini di tempo o di importo e all'utilizzo illimitato nel tempo delle informazioni scaricate ai sensi del § 6 delle CCG.
11.2 Resta salvo il diritto a recedere per giusta causa. Motivo importante per la disdetta da parte di Porsche è, in particolare, se il cliente perde il suo status di impresa autorizzata e/o utilizza, riproduce o diffonde informazioni senza autorizzazione.
§ 12 Diritti di rivalsa e di riserva, cessione, prestazione parziale
12.1 Il Committente ha diritto alla rivalsa soltanto con rivendicazioni incontestate o definite per legge. Il Committente è autorizzato ad esercitare i diritti di riserva soltanto
con rivendicazioni incontestate o definite per legge derivanti dallo stesso rapporto giuridico.
12.2 È esclusa la cessione delle rivendicazioni nei nostri confronti.
12.3 Forniture parziali, prestazioni parziali e relative fatturazioni sono consentite se accettabili per il Committente.
§ 13 Riserva di autofornitura, impedimenti ai servizi, accettazione ritardata
13.1 Il nostro obbligo di prestazione è soggetto a riserva di autofornitura esatta e puntuale, nella misura in cui riceviamo le informazioni direttamente dai fornitori.
13.2 Impedimenti all'adempimento delle prestazioni per i quali Porsche non sia responsabile, comportano un corrispondente prolungamento dei termini per l'esecuzione. Ciò vale in particolare in caso di insufficiente o mancata autofornitura (vedere § 13.1), forza maggiore, guerra, catastrofi naturali, interruzioni del traffico o delle attività, ostacoli all'importazione, mancanza di energia e materie prime, misure governative e vertenze sindacali, nonché violazione di doveri o obblighi di collaborazione del Committente. Porsche è autorizzata a recedere dal contratto se l'impedimento all'adempimento delle prestazioni si protrae per un periodo di tempo indefinito e se lo scopo del contratto risulta compromesso. Se l'impedimento perdura per più di 2 mesi, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto per la parte non ancora assolta, se non ha diritto di recesso dal contratto nella sua interezza.
13.3 È prevista comunque una proroga del termine di adempimento delle prestazioni, fintanto che le parti concordino una modifica dei servizi o Porsche presenti un'offerta supplementare dopo che i presupposti dell'offerta Porsche, divenuta parte integrante del contratto, si siano rivelati inesatti.
13.4 L'adempimento dell'obbligo di prestazione di Porsche presuppone il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi da parte del Committente.
§ 14 Marchi Porsche
14.1 Porsche, la scritta Porsche, il fregio Porsche, Carrera, Targa, Boxster, Cayenne, Tiptronic e Tequipment sono marchi registrati della Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
14.2 La conclusione del contratto o la fornitura di informazioni non autorizza il Committente a qualificarsi come azienda Porsche autorizzata né a rivendicare tale autorizzazione.
§ 15 Luogo di adempimento, diritto applicabile, lingua contrattuale, foro competente
15.1 Per i contratti con gli addetti al settore commerciale, il luogo di adempimento per entrambe le parti è la sede legale della nostra società.
15.2 La lingua contrattuale è il tedesco.
15.3 Se il Committente è un addetto al settore commerciale, il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è la sede legale della nostra società, sebbene siamo comunque autorizzati a citare in giudizio il Committente dinanzi ad altro foro legale. Per i Committenti che non siano addetti al settore commerciale, si
concorda la nostra sede legale come foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, nel caso in cui dopo la conclusione del contratto la parte da citare in giudizio trasferisca la propria residenza o dimora abituale al di fuori della Germania, o non sia nota la sua residenza o la dimora abituale al momento della presentazione del ricorso.
15.4 Il decadere di qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni commerciali generali o di qualsiasi altra disposizione concordata tra le parti non pregiudica la validità delle restanti disposizioni contenute nelle presenti Condizioni commerciali generali o in altri accordi. In caso di disposizioni diversamente concordate tra le parti, queste sono tenute a sostituire le disposizioni invalidate con altre valide, il cui contenuto si avvicini il più possibile a quello delle disposizioni invalidate.
Edizione: 23.11.2020 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG