COMUNICATO STAMPA
Prot. n. 10813 /RU Roma, 25 gennaio 2010
COMUNICATO STAMPA
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
TRA AMMINISTRAZIONI DOGANALI ITALIANA E STATUNITENSE: IMPORTANTE SENTENZA DEL T.A.R. DEL LAZIO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II, con sentenza n. 13465/2009 REG.SEN., depositata in data 24/12/2009 ma disponibile solo da alcuni giorni, ha respinto il ricorso proposto dalla società Pistal Racing International Srl, volto all’annullamento del provvedimento emesso dalla Dogana di Genova, su richiesta dell’Ufficio Centrale Antifrode, e su precedente innesco I.C.E. (Immigration and Customs Enforcement degli Stati Unti d’America) relativo al respingimento all’estero (e specificamente al rientro negli Usa), di contenitori in transito verso l’Iran, in violazione della normativa vigente negli Stati Uniti riguardo l’embargo nei confronti di tale paese.
I fatti risalgono al 2007, quando alcuni macchinari provenienti dagli USA erano arrivati presso il porto di Genova per essere poi reimbarcati e destinati in Iran. La Dogana di Genova era stata attivata per bloccare l’imbarco e rinviare i relativi container negli USA.
Il T.A.R. ha riconosciuto la validità delle argomentazioni dell’Agenzia delle Dogane in merito all’applicabilità nel caso concreto, contestata dalla società ricorrente, dell’Accordo di Mutua Assistenza tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America, siglato il 15.11.1985, che all’art. 2 stabilisce che le parti devono prestarsi reciproca assistenza allo scopo di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni delle rispettive legislazioni nazionali. L’accordo menziona espressamente la “legislazione doganale” e prevede la collaborazione anche per l’applicazione delle misure di proibizione e restrizione relative ad importazioni ed esportazioni.
A nulla sono valse le rimostranze della parte ricorrente, che ha richiesto la restituzione della merce, posta sotto sequestro dall’Amministrazione doganale statunitense una volta arrivata negli USA, e la corresponsione di 800 mila euro quale risarcimento per il mancato guadagno proveniente dalla vendita dei beni; tali argomentazioni erano basate sul presupposto che i beni in tentata esportazione non fossero sottoposti a divieto di esportazione verso l’Iran dalla normativa nazionale e comunitaria.
Il T.A.R. ha sottolineato la portata dell’Accordo citato, ricordando come l’operazione di trasporto (USA - Italia - Iran) fosse stata architettata proprio al fine di eludere le misure adottate negli Stati Uniti e come fosse preciso obbligo dell’Amministrazione doganale italiana impedire una triangolazione irregolare in violazione dell’embargo vigente negli USA.
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