PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
tra
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, di seguito
Ministero, rappresentato dal Ministro Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO, di seguito ISVAP, rappresentato dal Presidente dott. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
L’ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO-ALIMENTARE, di
seguito ISMEA, rappresentato dal Presidente xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTA la legge 23 dicembre 1999, .n. 499, recante la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale;
VISTO il D.P.R. 28 marzo 2000, n. 450, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
VISTO il X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000 xxxxxxx “Testo Unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private”;
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante “razionalizzazione delle norme concernenti l’Isvap”;
VISTI i decreti legislativi nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995, attuativi delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazioni dirette sulla vita e diverse;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, attuativo della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
VISTO il provvedimento 1° dicembre 1997, n. 735, con il quale l’Isvap, in attuazione dell’art. 6, comma 1, lett. c) del citato decreto 173/1997, ha emanato il Piano dei conti che le imprese di assicurazione e riassicurazione devono adottare nella loro gestione;
VISTO altresì il provvedimento 4 dicembre 1998, n. 1059, con il quale l’Isvap, in attuazione dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b) del citato decreto 173/1997, ha emanato i moduli di vigilanza relativi al bilancio di esercizio e consolidato che devono essere redatti dalle imprese di assicurazione e riassicurazione;
VISTO il D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200, recante il riordino dell’Ismea e la revisione del relativo statuto, e in particolare l’art. 3, comma 3 ai sensi del quale l’Ismea per lo svolgimento di attività di particolare rilievo, può stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali;
VISTO l’articolo 127, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, , che istituisce presso l’Ismea un Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici;
VISTO il Decreto-Legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 256 del 13 Novembre 2002 recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 7 novembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003, recante le modalità operative del Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 7 febbraio 2003, pubblicato nella G.U. n. 59 del 13 marzo 2003, recante il Piano Riassicurativo Agricolo Annuale;
CONSIDERATO che, data l’espressa previsione della citata legge 388/2000 in merito all’istituzione del Fondo di riassicurazione presso l’Ismea non è configurabile la vigilanza dell’Isvap riguardo al suddetto Fondo e all’attività di gestione del medesimo;
CONSIDERATO peraltro che appare utile, per il più efficace perseguimento delle finalità di sviluppo di un più articolato sistema di garanzie assicurative per gli agricoltori, assimilare quanto più possibile le modalità di gestione del Fondo per la riassicurazione a quelle adottate dalle imprese di assicurazione e riassicurazione;
RITENUTO pertanto utile ed opportuno realizzare ai suddetti fini una collaborazione istituzionale tra il Ministero, l’Isvap e l’Ismea che preveda, tra l’altro, l’assistenza tecnica dell’Isvap per l’individuazione delle modalità di gestione amministrativa del Fondo;
VISTA l’esigenza di definire oggetto, criteri e modalità della suddetta collaborazione
Si conviene quanto segue
Articolo 1 Premesse
1. Le premesse formano parte integrante del presente protocollo d’intesa.
Articolo 2 Ambiti di attività
1. In attuazione del presente protocollo d’intesa, il Ministero, l’Isvap e l’Ismea si impegnano a collaborare nei seguenti ambiti di attività:
a. attività relativa alle modalità di gestione amministrativa del Fondo di riassicurazione dei rischi agricoli, con particolare riguardo alla tenuta della contabilità ed alla struttura del bilancio, secondo criteri il più possibile aderenti alle modalità adottate dalle imprese di assicurazione e riassicurazione;
b. attività di supporto e formazione relative all’applicazione di norme e provvedimenti in materia assicurativa, con particolare riferimento alla copertura dei rischi agricoli.
Articolo 3 Modalità di attuazione
1. In relazione alle attività di cui al precedente articolo 2, lettera a), l’Isvap fornisce il proprio ausilio tecnico secondo i seguenti criteri:
a. definizione del Piano dei conti al quale l’Ismea si dovrebbe uniformare nella gestione del Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli;
b. individuazione delle voci di bilancio inerenti alla gestione del Fondo, con particolare riguardo a quelle che esprimono gli accantonamenti a riserva a fronte degli impegni assunti dal Fondo medesimo sulla base degli accordi stipulati con le imprese di assicurazione e di riassicurazione;
c. definizione degli elementi necessari alla costruzione di una base dati idonea alla determinazione dei premi puri;
x. xxxxxxxx delle norme contrattuali previste negli accordi stipulati tra il Fondo e le imprese di assicurazione e riassicurazione con i principi di chiarezza e trasparenza.
2. Ferme restando le specifiche competenze, l’Ismea comunica all’Isvap, con cadenza da definire congiuntamente, dati e notizie sull’andamento e sui risultati della gestione del Fondo al fine di fornire elementi utili allo svolgimento delle funzioni di vigilanza spettanti all’Isvap nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione che abbiano stipulato accordi con il Fondo medesimo.
3. In relazione alle attività di cui al precedente articolo 2, lettera b), su richiesta specifica di almeno una della parti, il Ministero, l’Isvap e l’Ismea organizzano corsi di formazione in favore del personale in servizio presso le parti stesse.
Articolo 4 Integrazioni e modifiche
1. L’Ismea, avvalendosi del supporto dell’Isvap, riferisce al Ministero sull’andamento dell’attività di collaborazione regolata dal presente Protocollo al fine di adeguarne le linee programmatiche e i contenuti.
2. Il presente Protocollo d’intesa potrà pertanto essere integrato e modificato di comune accordo tra il Ministero, l’Isvap e l’Ismea, anche per tener conto di nuovi aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione.
ISVAP ISMEA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE IL MINISTRO
Dott. Xxxxxxxxx XXXXXXXX Xxxx. Xxxxxx XXXXXXXX XX. Xxxxxx XXXXXXXX