Protocollo tra
Protocollo tra
Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx-Romagna
Giunta e Assemblea legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna
per la promozione dell’Alternanza Scuola-Lavoro
L'Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx-Romagna, con sede in xxx xx’ Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (x'xxx innanzi USR), rappresentato dal Direttore Xxxxxxx Xxxxxxx
e
la Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna, con sede in Xxxxx Xxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx, rappresentata dall’Assessore a Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro, Xxxxxxxx Xxxxxxx
e
l’Assemblea Legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna, con sede in Xxxxx Xxxx Xxxx, 00, 00000 Xxxxxxx, rappresentata dalla Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
d'ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti,
- VISTA la Legge 15 marzo 1997 n.59, art.21, comma 9, secondo cui l’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie;
- VISTO il X.X.X. 0 xxxxx 0000, x. 000, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che definisce le norme generali relative all'Alternanza Scuola- Lavoro, con particolare riferimento all’articolo 2 che prevede, tra le finalità dell’alternanza scuola-lavoro la realizzazione di un organico collegamento delle istituzioni
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi formativi;
- VISTO il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n.21, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- VISTO il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n.22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
- VISTO l'allegato A) del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, concernente il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione;
- VISTI i DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con particolare riferimento ai commi da 33 a 43 dell’art.1;
- VISTA la “Guida operativa per la scuola” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, relativa all’attività di Alternanza Scuola-Lavoro, trasmessa con nota prot. 9750 del 8/10/2015 della DG Ordinamenti, con la quale vengono forniti orientamenti ed indicazioni per la
progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, alla luce delle innovazioni normative introdotte dal succitato art. 1, commi da 33 a 43, della Legge 107/2015;
- VISTA la Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e xx.xx. e ii. con particolare riferimento all’art. 9 “Metodologie didattiche nel sistema formativo” che al comma 3 definisce l’alternanza scuola lavoro come efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro;
- VISTO il Patto per il Lavoro, siglato in data 20 luglio 2015, nel quale le parti si sono impegnate a favorire una maggiore integrazione tra soggetti formativi ed imprese per intercettare, anticipare e implementare competenze nuove e innovative per lo sviluppo e sperimentare, anche attraverso accordi di filiera un modello di formazione duale regionale, per contribuire alla qualificazione dell'infrastruttura educativa e formativa, anche attraverso lo sviluppo dell’alternanza scuola lavoro;
PREMESSO CHE
L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’XXXXXX-ROMAGNA
- promuove la qualificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell’Xxxxxx-Romagna, incentivando collaborazioni utili al raggiungimento di detta finalità;
- supporta le istituzioni scolastiche nell’elaborazione di nuovi modelli organizzativi, per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni, favorendo a questi fini intese tra le scuole ed i soggetti pubblici e privati operanti nei territori di riferimento delle stesse;
- favorisce le istituzioni scolastiche nella realizzazione dell'Alternanza Scuola-Lavoro, così come prevista dalla succitata Legge 107/2015, secondo cui (art.1 comma 33) «i percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui al Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio»;
- sostiene le iniziative, poste in essere dalle scuole, finalizzate a promuovere l’orientamento degli studenti, con riferimento alla scelta dei successivi percorsi di studio o di lavoro in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado;
- promuove ogni utile misura di contrasto alla dispersione scolastica;
- monitora e valuta i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
LA GIUNTA E L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’XXXXXX-ROMAGNA
- ritengono che il sistema educativo rappresenti un fattore strategico per la crescita economica e sociale del territorio regionale;
- sostengono l’integrazione fra soggetti formativi e mondo del lavoro per contribuire all’arricchimento dell’offerta formativa e alla qualificazione delle risorse umane, anche
attraverso l’acquisizione di competenze tecnico professionali coerenti con le aspettative del sistema produttivo regionale che facilitino un ingresso qualificato nel mercato del lavoro;
- rendono disponibili a tal fine le Direzioni, Agenzie e Istituti della Giunta e dell’Assemblea legislativa per realizzare collaborazioni con scuole secondarie di secondo grado della regione, mirate ad arricchire la formazione degli studenti attraverso la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE INTESA
Si conviene quanto segue:
Art. 1 Oggetto
USR, Giunta e Assemblea legislativa dell’Xxxxxx-Romagna con il presente Protocollo d'intesa intendono collaborare al fine di:
- rendere noto alle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado dell’Xxxxxx-Romagna l’elenco delle Direzioni, Agenzie e Istituti della Giunta e dell’Assemblea legislativa disponibili ad ospitare gli studenti al fine di stipulare le convenzioni di alternanza scuola-lavoro, di cui al comma 40 della L. 107/2015;
- favorire l’acquisizione e lo sviluppo in alternanza scuola- lavoro delle competenze degli studenti rispetto ai differenti ambiti di competenza della Regione nonché con riferimento alle funzioni trasversali che caratterizzano l’attività delle
Direzioni, Agenzie e Istituti della Giunta e dell’Assemblea legislativa in coerenza con gli obiettivi formativi previsti per gli indirizzi di studio di rispettiva iscrizione e frequenza.
Art. 2 Impegni dell’USR
L’USR si impegna a:
- diffondere le iniziative del presente Protocollo presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione dell’Xxxxxx-Romagna;
- facilitare il raccordo fra la le strutture ospitanti di Giunta e Assemblea legislativa e le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per la realizzazione di attività di Alternanza Scuola-Lavoro.
Art. 3
Impegni di Giunta e di Assemblea legislativa
Giunta e Assemblea legislativa si impegnano, attraverso la Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, e con il supporto delle Direzioni e delle Agenzie regionali, a:
- definire le Linee guida per l’attuazione dell’Alternanza scuola-lavoro presso le proprie strutture, con le specifiche procedure di attivazione e gestione;
- predisporre e aggiornare entro l’avvio di ciascun anno scolastico l’elenco delle Direzioni, Agenzie e Istituti della
Giunta e dell’Assemblea legislativa in possesso delle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative previste al paragrafo n. 6 della “Guida Operativa”, citata in premessa, disponibili a ospitare studenti in alternanza scuola-lavoro, corredato, per ciascuna struttura ospitante, della specificazione delle principali caratteristiche qualitative e quantitative dei percorsi di alternanza scuola-lavoro da attivare.
Art. 4
Impegni congiunti fra le Parti
Al fine di monitorare le iniziative attivate nell’ambito della presente Intesa e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, l’USR istituirà un Comitato Tecnico composto da due rappresentanti indicati dalla Regione e da due rappresentanti dell’USR (uno di questi ultimi anche con funzione di coordinamento del Comitato stesso). Il Comitato individuerà fra l’altro le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati, anche attraverso l’analisi delle schede di valutazione redatte dai Dirigenti Scolastici ai sensi del comma 40 della L. 107/2015, nonché sulla base delle valutazioni espresse dagli studenti in relazione all’efficacia e alla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio, di cui al comma 37 della Legge medesima.
Art. 5
Stipula delle Convenzioni
Le Convenzioni per l’attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro saranno stipulate fra la struttura regionale ospitante, ovvero le Direzioni della Giunta e dell’Assemblea legislativa nonché le Direzioni delle Agenzie e Istituti regionali, e gli Istituti scolastici del territorio.
Art. 6 Comunicazione
Le parti si impegnano a dare diffusione del presente Protocollo d’intesa, al fine di favorire la conoscenza delle correlate opportunità formative.
Art. 7 Durata
Il presente Protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione, ha durata triennale (2016-17, 2017-18, 2018-19) e potrà essere rinnovato per un successivo triennio a seguito di positiva congiunta valutazione delle attività, così come potrà essere oggetto di revisione congiunta nel corso di vigenza, laddove necessario, a seguito di valutazione delle attività e/o di motivata richiesta di una parte.
Il presente Protocollo s’intenderà sottoscritto alla data di apposizione delle firme digitali.
In ogni caso, nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti per la sua applicazione in vigenza del presente Protocollo.
Art. 8 Prima attuazione
Per il corrente anno scolastico 2016-17, l’elenco di cui all’art.
3 verrà predisposto entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo.
Letto e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi dell’art.
15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e xx.xx..
Assessore a Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro,
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx- Romagna
Il Direttore Xxxxxxx Xxxxxxx
Assemblea Legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna
La Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxx