COMUNE DI MACOMER
COMUNE DI MACOMER
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
INDICE DEGLI ARGOMENTI
Art. 1 | OGGETTO DEL SERVIZIO | PAG. 3 |
Art. 2 | PROCEDURA DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE | PAG. 3 |
Art. 3 | PRESTAZIONI | PAG. 5 |
Art. 4 | CESSAZIONE DELLE PRESTAZIONI | PAG. 8 |
Art. 5 | ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO E VARIAZIONI DELLO STESSO | PAG. 8 |
Art. 6 | MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO | PAG. 9 |
Art. 7 | ORARIO DEL SERVIZIO | PAG. 9 |
Art. 8 | PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DOMICILIARE | PAG. 10 |
Art. 9 | AMMISSIONE AL SERVIZIO | PAG. 10 |
Art. 10 | VIGILANZA E CONTROLLI | PAG. 10 |
Art. 11 | PARTECIPAZIONE ALLA GARA | PAG. 14 |
Art. 12 | CONFERIMENTO DELL’APPALTO | PAG. 14 |
Art. 13 | COMMISSIONE GIUDICATRICE | PAG. 15 |
Art. 14 | DURATA DEL SERVIZIO | PAG. 16 |
Art. 15 | CAUZIONE | PAG. 16 |
Art. 16 | CORRISPETTIVO DELL’APPALTO | PAG. 17 |
Art. 17 | GARANZIE | PAG. 17 |
Art. 18 | SUBAPPALTO | PAG. 17 |
Art. 19 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | PAG. 18 |
Art. 20 | VARIAZIONI CONTRATTUALI | PAG. 18 |
Art. 21 | RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO | PAG. 19 |
Art. 22 | CONTROVERSIE | PAG. 20 |
Art. 23 | SPESE CONTRATTUALI | PAG. 20 |
Art. 24 | RINVIO | PAG. 21 |
Art. 25 | SOTTOSCRIZIONE CLAUS- 2O-LA ONEROSA | PAG. 21 |
Art. 26 | OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI | PAG. 22 |
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore delle persone anziane sia totalmente sia parzialmente non autosufficienti, residenti nel Comune di Macomer.
Nei limiti delle possibilità finanziarie residue, il servizio è esteso anche agli anziani autosufficienti, ai fini del mantenimento e del potenziamento dell’autosufficienza e dei livelli di autonomia.
Il prezzo orario a base d’asta dovrà essere indicato dalla ditta partecipante all’appalto secondo le modalità indicate al punto 1) del Bando di gara come sopra rettificato.
L’affidamento del servizio comporta un impegno annuale per l’Amministrazione comunale pari a €. 330.000,00 (trecentotrenta/00), I.V.A. compresa, comprensivo del finanziamento di cui alla ex legge regionale 25/93. Tali fondi sono iscritti al capitolo 1890/11 del bilancio di previsione. Il Comune fornirà all’affidatario, all’atto dell’affidamento del servizio, l’elenco nominativo dei soggetti da assistere. Tale elenco potrà essere modificato in corso di esecuzione del servizio, in base alle richieste che perverranno al Comune, senza che per questo l’affidatario possa avanzare pretese o diritti di sorta.
ART. 2 - PROCEDURA DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’Appalto sarà affidato ai sensi dell’art. 38 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, con il sistema della procedura aperta.
L’appalto è riferito alla gestione del servizio di assistenza domiciliare da parte di Cooperative Sociali e/o loro Consorzi.
Gli elementi che saranno valutati ai fini dell’aggiudicazione sono i seguenti:
MAX PUNTI 100 DISTRIBUITI COME DI SEGUITO INDICATO:
1) Progetto organizzativo e di gestione del servizio: l’Impresa dovrà presentare una proposta di gestione e di organizzazione delle attività, ai fini dell’ottimale realizzazione del servizio descritto nel presente capitolato. Il progetto dovrà prevedere, altresì, modalità organizzative per la limitazione della rotazione degli operatori e modalità previste per l’informazione e l’aggiornamento del personale = max 30 Punti;
2) Organizzazione della ditta, con riferimento al numero complessivo degli operatori che si intendono impiegare nel servizio e degli operatori previsti per la sostituzione dei titolari, specificando le figure professionali e l’inquadramento contrattuale degli stessi.= max 15 Punti;
3) Curriculum vitae, comprensivo di studi e di esperienza professionale, del soggetto individuato dall’impresa quale Referente/Responsabile tecnico = max 10 Punti;
4) Prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel capitolato = max 15 Punti;
5) Documentata esperienza di gestione maturata dalla Ditta in servizi similari =
max 15 Punti;
6) Forme e modalità di monitoraggio e valutazione dell’attività con test oggettivi e con valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza = max 10 Punti;
5) Ribasso sull’importo a base d’asta = max 5 Punti. OFFERTA ECONOMICA = MAX 5 PUNTI
Ai fini dell’attribuzione del punteggio al prezzo, sarà utilizzata la seguente formula:
O x Pm
P= Po
OVE:
P= punteggio da attribuire al concorrente iesimo; O= prezzo più basso;
Pm= punteggio massimo (30 punti); Po= prezzo offerto.
Il prezzo è comprensivo di tutti i costi ed oneri fiscali connessi all’erogazione del servizio in oggetto. Dovrà inoltre essere comprensivo dei costi relativi alla sicurezza, ai sensi della Legge 327/2000, art. 1, comma 3, il cui importo deve essere espressamente indicato.
Qualora sia ritenuto indispensabile per la comparazione dei progetti e dei dati trasmessi, la commissione valutatrice di cui all’art. 13 potrà riservarsi di chiedere documenti o dichiarazioni integrative alle imprese partecipanti.
ART. 3 - PRESTAZIONI
Il servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane prevede le seguenti prestazioni:
1) prestazioni dirette alla cura della persona dal punto di vista igienico in generale e sanitario secondo le prescrizioni mediche.
SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CUI AL PUNTO 1):
- pulizia personale quotidiana;
- pulizia personale periodica (bagno completo – shampoo – barba - manicure e pedicure etc.);
- alzata dal letto;
- sistemazione in sedia a rotelle;
- aiuto per la vestizione (compresa eventuale vestizione busto);
- mobilizzazione dell’anziano allettato (corretto posizionamento arti invalidi etc. su indicazione del medico di base e del fisiatra in caso di anziano sottoposto a
trattamento fisioterapico);
- aiuto per una corretta deambulazione ed un corretto utilizzo di eventuali strumenti necessari per la deambulazione stessa;
- piccole medicazioni (su indicazione del medico di base);
- aiuto per una corretta esecuzione di piccoli esercizi fisioterapici (inteso come prosecuzione o come supporto ad intervento fisioterapico attuato dal fisioterapista e soltanto dietro precise indicazioni da parte di quest’ultimo);
- accompagnamento per visite mediche;
- cura rapporti con il medico di base, o con le strutture sanitarie che si renda necessario contattare, per prescrizione/acquisto/consegna all’anziano farmaci o materiale sanitario vario (quali: pannoloni – traverse – vello antidecubito etc.);
- intervento di supporto (richiesta prescrizione medica – consegna provette in laboratorio – ritiro risultato analisi) all’intervento infermieristico in caso di prelievi, per analisi periodiche, a domicilio;
- somministrazione farmaci o controllo corretta assunzione degli stessi (su precisa indicazione del medico curante);
- aiuto per l’assunzione dei pasti;
- vigilanza (compresa eventuale assistenza necessaria durante la vigilanza);
- aiuto in caso di ricovero presso strutture sanitarie o residenziali (cambio di biancheria, disbrigo pratiche urgenti, etc).
2) prestazioni dirette alla cura dell’igiene dell’alloggio o, comunque, dell’ambiente in cui vive l’anziano;
SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CUI AL PUNTO 2):
- pulizia dell’alloggio o dell’ambiente (stanza) dell’anziano;
- rifacimento del letto, riordino della stanza e cambio biancheria;
- riordino stanza da bagno;
- riordino e disinfezione materiale e strumenti usati per l’effettuazione delle prestazioni assistenziali;
- lavaggio e stiratura biancheria;
- pulizie straordinarie (preliminari all’attivazione del servizio domiciliare continuativo).
3) prestazioni dirette alla gestione della vita familiare e di relazione dell’anziano; SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CUI AL PUNTO 3):
- preparazione (o aiuto per la preparazione) dei pasti;
- aiuto per acquisti vari (viveri ed altro);
- pagamento bollette (luce – acqua – telefono – affitto etc.) ed altri adempimenti similari non esplicabili direttamente dall’anziano;
- aiuto e sostegno per la conduzione delle relazioni sociali (es. accompagnamento dell’anziano per visita parenti, per piccoli acquisti etc.);
- aiuto per l’espletamento di pratiche burocratiche varie (cura rapporti tra anziano ed Enti vari quali: I.N.P.S. – Servizio Sanitario – Istituti per anziani etc.).
4) supporto informativo, riservato ai familiari dell’anziano che intendano, personalmente, garantire l’assistenza necessaria.
SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CUI AL PUNTO 4):
Intervento temporaneo finalizzato all’insegnamento, da parte di operatori qualificati dell’affidatario opportunamente selezionati, delle tecniche e modalità assistenziali che consentano ai familiari, che siano disposti ed in grado di provvedere personalmente, di assistere adeguatamente il proprio congiunto non autosufficiente. Sono escluse dagli obblighi dell’affidatario tutte le prestazioni rientranti nelle professioni o nelle
arti sanitarie.
ART. 4 - CESSAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le attività dei servizi di assistenza domiciliare cessano, comunque, in caso di:
• richiesta dell’utente;
• decesso dello stesso;
• ricovero definitivo presso strutture residenziali;
• qualora vengano meno i requisiti di ammissione.
Le suddette attività saranno sospese in caso di assenza temporanea dell’utente dal territorio, ricovero provvisorio della persona in ospedale o strutture residenziali.
L’attuazione degli interventi è organizzata dall’appaltatore con criteri di rispetto dei ruoli, professionalità, efficacia, concordando con gli utenti e con gli operatori del Servizio Sociale, in modo flessibile, modalità ed orari delle attività.
I programmi generali e specifici di azione e intervento dell’Ente sono vincolanti per il soggetto aggiudicatario fatte salve le modifiche che si rendessero necessarie per il mutare delle condizioni degli assistiti e per eventuali interventi d’urgenza.
ART.5 – ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO E VARIAZIONI DELLO STESSO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere o diminuire il servizio, oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale stesso.
L’Affidatario si obbliga a garantire, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, agli stessi patti e condizioni di cui al presente Contratto, maggiori prestazioni orarie dietro corrispettivo, per ogni ora di prestazione, pari all’importo orario risultante dall’importo di aggiudicazione.
L’Amministrazione ha facoltà, senza risarcimento alcuno per l’Affidatario, di portare in diminuzione, in relazione a minori esigenze del servizio, le prestazioni orarie oggetto del presente appalto. E’ stabilito a favore dell’Affidatario il solo preavviso di 10 giorni.
ART. 6 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
La ditta appaltatrice, ai fini di migliorare il servizio, dovrà provvedere, in coordinamento con i Servizi Sociali del Comune, a studiare e proporre al Comune, con cadenza semestrale e/o annuale, tutte le modificazioni idonee a rendere il servizio nel modo migliore possibile verificando contestualmente l’economicità dello stesso, allo scopo di adeguarlo alle reali esigenze dell’utenza.
Analoghe modifiche del servizio possono essere disposte dall’Amministrazione Comunale con obbligo di recepimento ed attuazione da parte dell’appaltatore.
ART. 7 - ORARIO DEL SERVIZIO
Le prestazioni di assistenza domiciliare di cui agli articoli che precedono comportano per l’Affidatario l’obbligo di garantire le ore lavorative indicate nell’offerta economica. Le prestazioni devono essere fornite, in ciascun giorno della settimana, compresi i giorni festivi e le domeniche, di norma nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nei giorni feriali;
- dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nei giorni festivi e nelle domeniche. L’orario dei singoli interventi è stabilito in base alle esigenze dell’utente.
In presenza di particolari situazioni, è in facoltà dell’Amministrazione Comunale di differire l’orario fino alle ore 21,00, sia nei giorni feriali sia in quelli festivi e nelle domeniche, senza diritto per l’affidatario a maggiorazione del corrispettivo.
Qualora le esigenze di servizio richiedano la riduzione del carico settimanale di lavoro, rispetto al numero medio indicato nel presente capitolato, l’Affidatario è obbligato ad effettuare le ore non prestate entro il tempo di durata del contratto
(proroghe comprese) e fino alla concorrenza del monte ore complessivo di ore annue di prestazioni assistenziali.
ART. 8 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DOMICILIARE
L’Affidatario dovrà assicurare il servizio tramite proprio personale in possesso di adeguata preparazione e di idonei requisiti tecnici.
Gli operatori addetti al servizio assistenziale debbono essere in possesso di titolo di studio o qualificazione professionale conseguita attraverso corsi riconosciuti dallo Stato o dalla Regione e che abilitino specificatamente alle funzioni assistenziali in favore delle persone anziane o disabili.
In subordine, e comunque in misura non superiore al 10% della forza lavoro impiegata nel servizio, può essere addetto personale in possesso della qualificazione di infermiere, con diploma conseguito presso le scuole ospedaliere o equiparate, ovvero, ancorché non in possesso delle qualificazioni precedenti, personale con comprovata capacità ed esperienza nell’assistenza a persone disabili o anziane con servizio prestato presso istituzioni pubbliche o private per almeno 12 mesi, anche non continuativi, ma dimostrati da regolare iscrizione previdenziale.
Gli operatori addetti al servizio assistenziale debbono essere in possesso del certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dalla A.S.L.; gli addetti alla manipolazione di sostanze alimentari anche di libretto sanitario.
Gli operatori del servizio dovranno essere muniti, a cura e spese della ditta, di tesserino di riconoscimento contenente nome, cognome, fotografia, ditta di appartenenza.
All’atto della consegna del servizio l’Affidatario dovrà fornire, al Dirigente responsabile del Settore, l’elenco nominativo di tutto il personale che sarà adibito all’attuazione del servizio, indicando per ciascuno: dati anagrafici, qualifica
professionale e relativo attestato, esperienze lavorative. In seguito, e per tutta la durata del contratto, il personale, addetto all’assistenza domiciliare, non potrà essere immesso nel servizio senza la preventiva comunicazione all’Xxx.xx comunale delle sue generalità e dei dati relativi al possesso dei requisiti richiesti dal presente contratto. L’Amministrazione Comunale resta estranea a tutti i rapporti dell’Appaltatore con i suoi dipendenti e con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra Appaltatore e detti soggetti senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta della stazione appaltante. L’Appaltatore dovrà ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzione degli infortuni. A richiesta dell’Amministrazione Comunale, l’Appaltatore dovrà dare dimostrazione dell’integrale applicazione delle norme di cui al comma precedente. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro e dagli Enti assicurativi, la stessa Amministrazione comunicherà all’Appaltatore e, se del caso all’Ispettorato del Lavoro suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul corrispettivo mensile d’appalto destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate, non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato dall’Ispettorato del Lavoro che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni di cui sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni all’Amministrazione Comunale né ha titolo per il risarcimento danni.
L’Appaltatore è obbligato ad assicurare che il proprio comportamento nonché quello dei propri dipendenti sia improntato ai principi del vivere civile e della massima
cortesia. L’inosservanza del suddetto obbligo comporterà una penale di €. 100,00 (cento/00) per ogni episodio segnalato ed opportunamente documentato. Qualora il comportamento del personale in servizio dovesse essere ritenuto dall’Amministrazione Comunale non soddisfacente o incompatibile con la funzione affidatagli, L’Appaltatore, dietro motivata richiesta dell’Amministrazione, dovrà provvedere alla sostituzione.
L’Appaltatore dovrà curare che il personale impiegato si debba attenere a quanto appresso indicato:
¡ tenere con cura i fogli di presenza, compilarli e firmarli di volta in volta;
¡ avvertire l'assistente sociale dell'assenza dell'utente per adeguare prontamente il calendario di lavoro;
¡ non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al programma di intervento e al calendario assegnati. Variazioni di calendario saranno possibili soltanto se preventivamente autorizzate dall’Assistente Sociale;
¡ mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale. L’Appaltatore si obbliga:
1) a garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, nonché quelli che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, dovessero risultare inidonei allo svolgimento del servizio, per negligenza operativa, imperizia ed inosservanza del programma di intervento;
2) ad assicurare la continuità della prestazione dei medesimi operatori per lo stesso utente; eventuali sostituzioni e modificazioni dovranno essere concordate preventivamente con l'Assistente Sociale.
3) ad assicurare la reperibilità del legale rappresentante o di un delegato, il cui nominativo deve essere comunque preventivamente comunicato al Servizio Sociale.
ART. 9 - AMMISSIONE AL SERVIZIO
L’ammissione al servizio di assistenza domiciliare è valutata e autorizzata dall’ufficio Servizio Sociale secondo le disposizioni vigenti in materia o secondo le linee guida appositamente deliberate dalla Giunta Comunale. La stessa procedura verrà adottata anche per la dimissione dal servizio o per eventuali modifiche ed integrazioni del servizio.
L’ufficio Servizio Sociale, congiuntamente con l’Appaltatore, stenderà il programma di intervento per singolo utente, con l’indicazione della durata dell’intervento, il piano d’orario ed i contenuti dell’intervento stesso. Per le prestazioni relative al servizio di assistenza domiciliare sarà fornita all’utente apposita scheda con l’indicazione delle prestazioni e degli orari, controfirmata da questi e/o da un familiare e consegnata all’ufficio Servizio Sociale per le opportune verifiche, al termine di ogni mese. Le verifiche periodiche, coordinate dal responsabile di servizio, saranno effettuate congiuntamente, o in forma disgiunta, sui piani di intervento. L’Appaltatore si dovrà far carico di presentare una relazione semestrale sull’andamento del servizio, evidenziando carenze e difficoltà, nonché avanzando suggerimenti e proposte per il miglioramento dello stesso. È altresì, tenuto a trasmettere, a semplice richiesta dell’Amministrazione, eventuali altri dati relativi alla gestione del servizio.
ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di controllo e di indirizzo in merito a:
• adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro;
• al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti dei dipendenti dell’aggiudicatario
Potrà, altresì, in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, controllare il
buon andamento del servizio, verificando l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato e le indicazioni emanate dal Servio Sociale del Comune. Le verifiche e le ispezioni, effettuate dagli appositi incaricati del Servizio medesimo, potranno anche essere effettuate alla presenza dell'Appaltatore che potrà essere chiamato a controfirmare i relativi verbali che verranno redatti allo scopo.
L'assenza di rappresentanti dell’Appaltatore da tutti i controlli è considerata come acquiescenza a contestazioni e ai risultati cui giungono gli incaricati comunali. Gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati allo stesso tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. L'aggiudicatario non può impugnare in alcun modo i risultati delle ispezioni.
ART. 11 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla gara è aperta a tutte le Cooperative Sociali e/o loro Consorzi iscritte all’albo regionale di cui alla legge regionale n. 16/97, art. 2, in possesso delle certificazioni ISO 9001, esperienza maturata nella gestione di servizi similari, che svolgono servizi analoghi, singoli o raggruppati, le quali dovranno far pervenire l’offerta e la documentazione come stabilito nel bando di gara e dovranno attenersi a tutte le disposizioni previste dall’art. 2 del presente capitolato. Per ciò che concerne i “Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti”, le imprese partecipanti debbono attenersi scrupolosamente al disposto dell’art. 37 del D.Lg.vo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
ART. 12 - CONFERIMENTO DELL’APPALTO
Il conferimento dell’appalto sarà effettuato previa adozione di apposita determinazione del Dirigente di Settore di approvazione della graduatoria predisposta dalla commissione giudicatrice di cui all’articolo successivo.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta
valida.
Il risultato definitivo della gara sarà comunicato ai concorrenti mediante lettera raccomandata A.R. i quali dovranno ritirare, entro 30 gg. dalla data di ricezione della stessa, gli elaborati ed i documenti presentati, con esclusione del progetto originale e dell’offerta economica. Trascorso tale termine il Comune non risponderà a nessun titolo degli elaborati inviati dai partecipanti.
Nulla spetterà ai concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed oneri da essi sostenuti nella redazione dei progetti.
ART. 13 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Dirigente di Xxxxxxx provvederà alla nomina della commissione giudicatrice che dovrà essere formata da esperti del settore .
Le sedute della commissione non sono pubbliche ad eccezione della prima, relativa all’apertura dei pieghi raccomandati e l’ultima destinata all’apertura dell’offerta economica e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti.
Le proposte possono essere approvate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione potrà convocare, per eventuali chiarimenti, le ditte concorrenti e potrà imporre al concorrente prescelto prescrizioni che saranno di comune accordo definite.
Potrà, altresì, richiedere eventuali elaborati ad integrazione di quelli prodotti ed il concorrente dovrà presentarli entro il termine fissato dalla suddetta commissione.
Ovviamente, per aumenti o riduzioni dei costi derivanti dalle predette prescrizioni si farà riferimento ai prezzi unitari del predetto progetto-offerta.
Procederà alla fine alla formazione della graduatoria dei partecipanti classificati che proporrà all’amministrazione comunale.
ART. 14 - DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto del servizio avrà una durata di anni 3 (tre) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, che dovrà risultare da apposito verbale. Il servizio dovrà, comunque, iniziare entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione. Il contratto d’appalto verrà stipulato nella data che sarà tempestivamente comunicata, e comunque entro quindici giorni dalla data di inizio del servizio.
Entro i primi sei mesi sarà effettuato il primo monitoraggio sull’efficacia del servizio come previsto all’art. 6 del presente capitolato.
ART. 15 - CAUZIONE
La misura della cauzione definitiva, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso di somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatti imputabili all’Appaltatore per inadempimenti o cattiva condotta del servizio, è fissata nel valore del 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto di appalto del Servizio di Assistenza Domiciliare della Città di Macomer.
La cauzione potrà prestarsi nelle forme prescritte dalla vigente legislazione in materia.
L’Amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi dell’Appaltatore per inadempimenti contrattuali o danni o altro imputabili al medesimo. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto al precedente comma, l’Appaltatore è obbligato nel termine di trenta giorni a reintegrare la cauzione. In caso di inadempienza, la cauzione verrà integrata d’ufficio, prelevandola dal canone di appalto del mese successivo a quello in cui si è verificata la riduzione della cauzione stessa e l'Appaltatore sarà
considerato inadempiente al rispetto di una norma contrattuale.
ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L’Amministrazione Comunale previa presentazione di regolare fattura regolarmente vistata dal responsabile del servizio e nell’integrale rispetto degli obblighi e degli impegni di cui al presente capitolato, corrisponderà l’importo dovuto mediante acconti mensili posticipati.
Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di ogni suo avere (per cui non potrà pretendere dall’Amministrazione Comunale, per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, alcun altro diritto a nuovi o maggiori compensi) essendo in tutto soddisfatto dall’Amministrazione Comunale con il pagamento di tale corrispettivo.
ART. 17 - GARANZIE
L’Appaltatore si obbliga a contrarre un'adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti e alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Copia della polizza dovrà essere depositata presso l'Ufficio dei Servizi Sociali prima dell'attivazione del servizio.
Assume, altresì, sopra di sé ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale comunque connessa, anche indirettamente alla gestione, impegnandosi a sollevare il Comune da ogni pretesa di terzi, anche assumendosi in proprio la gestione delle eventuali liti, con l’affidamento del mandato al legale di propria fiducia, per conto proprio ed in nome del Comune, salvo la procura del Sindaco.
ART. 18 - SUBAPPALTO
Sono vietati i subappalti e le cessioni, anche parziali, del contratto, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, previa
valutazione delle motivazioni addotte dall'Appaltatore.
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’appalto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da notificarsi per iscritto all’Appaltatore a mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno.
La mancata erogazione, anche parziale, del contributo regionale ai sensi della L.R. 25/93, a favore del Comune, costituisce condizione risolutiva del contratto, salvo che il Comune non intervenga, facoltativamente e discrezionalmente, con proprie o diverse risorse finanziarie.
Alla cessazione del rapporto contrattuale dovrà essere redatto in contraddittorio con il Comune e l’eventuale subentrante nella gestione, un nuovo inventario sullo stato di gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
ART. 20 - VARIAZIONI CONTRATTUALI
Nel caso in cui si verifichino variazioni in diminuzione nella erogazione del contributo regionale ai sensi della L.R. 25/93, a favore del Comune, l’appaltatore si obbliga all’attuazione del servizio con le stesse caratteristiche e mantenendo ferme le prestazioni stabilite nel contratto, qualora la diminuzione non superi il cinque per cento, intendendosi compensato dal corrispettivo rideterminato di qualsiasi avere e da ogni altra pretesa a carico del Comune; qualora la diminuzione superi tale percentuale, il Comune si impegna a finanziare la quota mancante che va dal cinque fino al dieci per cento, ferme restando tutte le obbligazioni contrattuali originarie, le caratteristiche del servizio e le prestazioni delle parti.
Oltre tale quota di riduzione, l’appaltatore accetta la risoluzione del contratto, qualora tale facoltà venga esercitata dal Comune, senza alcun diritto a nuovi compensi,
pretese o risarcimenti di alcun genere.
Il recesso del contratto totale o parziale avrà effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione verrà notificata all'Appaltatore nelle forme e modi di legge.
Nel caso di recesso totale sarà attribuito, a tacitazione di ogni pretesa in ordine al recesso medesimo, l’intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto. Nel caso di recesso parziale, a decorrenza dal mese successivo a quello nel quale il recesso ha avuto effetto, il corrispettivo mensile sarà commisurato proporzionalmente.
L’Amministrazione Comunale, comunque, si riserva la facoltà di ordinare l’attività in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto (art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 ), agli stessi prezzi dell’aggiudicazione.
ART. 21 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Il contratto si intende risolto ipso iure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o messa in liquidazione dell’Appaltatore.
L’inosservanza degli obblighi contrattuali o lo svolgimento del servizio in difformità di quanto disciplinato con il presente capitolato comporterà la comminatoria di censura, diffida e penali.
Le penali, in relazione alle principali violazioni contrattuali, sono determinate nelle seguenti misure:
mancata erogazione dell’intero servizio | Per ogni giorno | €. 1.000,00 |
mancata erogazione del servizio di un solo utente | Per ogni giorno | €. 100,00 |
Parziale o discontinua erogazione dell’intero servizio | Per ogni giorno | €. 500,00 |
Parziale o discontinua erogazione del servizio di un solo utente | Per ogni giorno | €. 200,00 |
Comportamento inadeguato del personale nei rapporti con gli utenti | Per ogni episodio | €. 100,00 |
Inosservanza di altri obblighi contrattuali o svolgimento del servizio in difformità di quanto disciplinato nel capitolato | Per ogni episodio | Da €. 100,00 A €. 1.000,00 |
Le penali verranno comunicate a mezzo lettera raccomandata ricevuta di ritorno, senza diritto a pretesa alcuna da parte dell’Appaltatore, e saranno raddoppiate in caso di recidiva.
Contro tale comminatoria è ammesso ricorso con deduzioni.
ART. 22 - CONTROVERSIE
L’Appaltatore è obbligato a tenere indenne il Comune di Macomer da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la gestione del servizio in oggetto.
Tutte le controversie derivanti dal presente Capitolato sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del Giudice Amministrativo, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 6, comma 19, della Legge 537/1993
ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al contratto (xxxxx, copie, registrazioni, diritti, etc.) nessuna
esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Non è ammessa l’anticipazione contrattuale né la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi a sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Trattandosi di prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA, verrà richiesto il trattamento tributario di cui all’art. 40 D.P.R. 26.04.1986 n. 131 (tassa fissa del registro).
ART. 24 - RINVIO
L’Appaltatore deve eleggere, nel contratto, domicilio a tutti gli effetti del contratto stesso, entro il territorio del Comune di Macomer.
Le intimazioni e le altre notificazioni saranno eseguite a mezzo del Messo Comunale o del Servizio Postale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, dal Contratto d’appalto, dal Bando di gara e dalla Lettera d’Invito, si rinvia alle disposizioni in materia di appalto di servizi contenute nel X.X. x. 0000/00 x xxx X.X. n. 827/24 e delle successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nel Decreto legislativo n° 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART.25 - SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLA ONEROSA
L’appaltatore dovrà dichiarare nella sottoscrizione del contratto di appalto di accettare in modo specifico, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, gli articoli aventi oggetto:
- cessione e subappalto;
- canone d’appalto e pagamenti;
- cauzione;
- spese contrattuali;
- personale;
- osservanza di leggi e di regolamenti;
- penalità;
- controversie;
- infortuni e danni.
ART. 26 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI
L’appalto sarà regolato dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di contabilità di Stato, di cui ai RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924,
n. 827, e successive modificazioni e dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
La partecipazione all’appalto de quo, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.
Oltre all’osservanza di tutte le norme richiamate dal presente capitolato, l’appaltatore avrà l’obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale addetto tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore che potessero venire emanate durante il corso dell’appalto.