PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO
Copertura COVID19: #noicisiamo/
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Xxxx – Associazioni Consumatori -
Associazioni Intermediari per “Contratti semplici e chiari”
Contratto di assicurazione sanitaria per dipendenti
di aziende
edizione Aprile 2020
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
PAGINA BIANCA
Glossario 1
Sezione – Garanzie salute 3
Cosa assicuro 3
Art. 1 – Diaria da ricovero 3
Art. 2 – Indennità da convalescenza 3
Tabella 1 – Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti 3
Art. 3 – Termini di aspettativa 4
Cosa non assicuro
Art. 4 – Esclusioni 4
Il sinistro
Art. 5 – Cosa fare in caso di sinistro 5
Art. 6 – Criteri di liquidazione e pagamento dell’indennizzo 5
Art. 7 – Controversie – Arbitrato irrituale 6
Sezione – Assistenza 7
Premessa 7
Cosa assicuro 7
Art.8 – Consulto medico telefonico 7
Art.9 – Invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza 7
Art.10 – Trasporto in autoambulanza dall’Ospedale al domicilio dell’assicurato 8
Art.11 – Reperimento e consegna farmaci 8
Art.12 – Invio collaboratrice domestica 8
Art.13 – Invio baby-sitter 8
Art.14 – Invio dog-sitter 9
Art.15 – Invio spesa a casa 9
Art.16 – Accompagnamento minore a scuola per ricovero del genitore 9
Cosa non assicuro 9
Art.17 – Esclusioni 9
Art.18 – Estensione territoriale 10
Art.19 – Operatività delle garanzie di assistenza 10
Come attivare le prestazioni 10
Art.20 – Come richiedere i servizi di assistenza 10
Art.21 – Comunicazioni e variazioni 11
Sezione – Norme comuni 12
Art.22 – Estensione territoriale 12
Art.23 – Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 00
Art.24 – Altre assicurazioni 12
Art.25 – Pagamento del premio 12
Art.26 – Periodo di assicurazione – No tacito rinnovo 12
Art.27 – Rinuncia al diritto di recesso in caso di sinistro 12
Art.28 – Rinuncia al diritto di rivalsa 12
Art.29 – Limite di età 12
Art.30 – Persone non assicurabili 12
Art.31 – Oneri fiscali 12
Art.32 – Modifiche dell’assicurazione 13
Art.33 – Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla polizza 13
Art.34 – Foro competente 13
Art.35 – Rinvio alle norme di legge 13
Art.36 – Forma delle comunicazioni 13
Art.37 – Paesi soggetti a sanzioni internazionali - Clausola di esclusione per sanzioni economiche e finanziarie 13
Art.38 – Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza 13
Articoli di legge 14
Informativa sulla privacy 16
PAGINA BIANCA
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito
del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE
S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.
AXA Assistance: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx.
Cartella Clinica: documento ufficiale avente la natura di atto pubblico, redatto durante la degenza, diurna o con pernottamento in istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi di ingresso e dimissione, anamnesi patologica remota e prossima, interventi chirurgici eseguiti, terapie effettuate, esami e diario clinico, la Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.).
Centrale Operativa: la struttura organizzativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx 121 - 00156 – Roma costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Convalescenza: periodo di tempo successivo alla dimissione dall’istituto di cura, necessario per la guarigione
clinica, ovvero per la stabilizzazione dei postumi.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione e paga il premio. Il contratto può essere stipulato solo da soggetti già clienti di AXA Assicurazioni S.p.A., alla data di pubblicazione del prodotto, riportata nelle condizioni di assicurazione.
Difetti fisici: la mancanza o l’imperfezione non presenti alla nascita, di un organo o di un apparato anche se non note o non diagnosticate alla stipula della polizza.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi come risultante da certificato anagrafico.
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Franchigia: la parte di indennizzo espressa in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro. Insorgenza: inizio, ancorché asintomatico della malattia.
IPA: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx.
Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna e l’hospice unicamente se il ricovero è reso necessario per cure terminali palliative. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza o di lungodegenza e di soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche, estetiche e di benessere. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono più il miglioramento delle condizioni di salute con trattamenti medici finalizzati al trattamento della patologia principale e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
Isolamento
Domiciliare obbligo di permanenza al proprio domicilio a seguito delle prescrizioni impartite dai sanitari e con attuazione delle disposizioni in esse contenute a seguito di positività al COVID-19 (Coronavirus).
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1 Gennaio 2013.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. La gravidanza non è considerata malattia.
Malformazione: deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.
Manifestazione: sintomatologia oggettiva della malattia.
Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale AXA presta la garanzia.
Nucleo familiare: il coniuge (fiscalmente a carico e non) se non legalmente separato, il convivente more uxorio, definendo per tale il convivente non coniugato del dipendente che abbia analoga residenza: i figli fiscalmente a carico, anche se non conviventi; i figli fiscalmente non a carico purché conviventi (fino al 26° anno di età).
Parti: il Contraente ed AXA.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Ricovero: la degenza, comportante almeno un pernottamento, in istituto di cura, documentata da una Cartella Clinica (anche in formato digitale).
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: quota parte delle spese sostenute, espressa in percentuale, che rimane a carico
dell’Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Relativamente alla garanzia tutela legale, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l’assicurazione.
Società: AXA Assicurazioni S.p.A.
SSN: Servizio Sanitario Nazionale.
Terapia intensiva l'insieme delle complesse procedure diagnostiche e terapeutiche che comportino l’intubazione finalizzate al ripristino e al sostegno di funzioni vitali (cardiocircolatoria, respiratoria, neurologica, metabolica) acutamente e gravemente compromesse.
Termini di aspettativa: il periodo successivo alla data d’effetto dell'assicurazione durante il quale non è operante la
copertura.
Cosa assicuro
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1| Diaria giornaliera di ricovero
In caso di ricovero dell’Assicurato in istituto di cura, reso necessario per infezione da COVID-19 (Coronavirus), indennizzabile a termini di polizza, AXA corrisponde una diaria di Euro 100,00 a partire dal primo giorno per un massimo di 10 giorni complessivi per anno assicurativo.
Il giorno di entrata e quello di uscita si considerano un solo giorno.
La garanzia è valida esclusivamente a seguito di infezione diagnosticata in Italia successivamente alla decorrenza della copertura e per ricoveri successivi alla decorrenza della copertura stessa.
La garanzia è valida per un solo sinistro (un solo caso di diagnosi di infezione da Covid-19) per assicurato. Pertanto sono escluse le recidive.
Art. 2| Indennità da convalescenza
AXA corrisponde la somma di Euro 3.000,00 per assicurato e per anno assicurativo, a seguito di ricovero in terapia intensiva, causato da infezione da COVID-19 (Coronavirus).
L’indennità sarà corrisposta dopo la dimissione dall’istituto di cura a seguito di trattamento di terapia intensiva, resa necessaria da infezione COVID-19.
La garanzia è valida esclusivamente a seguito di infezione diagnosticata in Italia successivamente alla decorrenza della copertura e per ricoveri successivi alla decorrenza della copertura stessa.
Tabella 1: Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
Garanzia | Prestazione | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Diaria da ricovero (Art. 1) | Diaria da ricovero | €100 per ogni giorno di ricovero per un massimo 10 giorni | - |
Indennità da convalescenza (Art. 2) | Indennità da convalescenza | €3.000 una tantum | - |
Art. 3| Termini di aspettativa
Fermo quanto previsto dall’Art. 17 - “Pagamento del premio” le garanzie sono valide dalle ore 24:
- dal giorno di effetto dell’assicurazione.
Cosa non assicuro
Art. 4| Esclusioni
L’assicurazione non è operante per:
1) ricoveri avvenuti anteriormente all’effetto della polizza, e in caso di diagnosi effettuata precedentemente all’effetto della polizza. La garanzia in nessun caso sarà operante nel caso di Isolamento domiciliare;
2) le prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale, quelle non effettuate da
medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività professionale;
3) le conseguenze dirette od indirette di trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
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Come attivare le prestazioni
Art. 5| Cosa fare in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà rivolgersi all’Agenzia cui è assegnata la polizza o accedere all’area riservata del portale web accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxx.xx, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c.
La denuncia deve essere corredata dalla documentazione medica richiesta, come disposto dall’art. 6 “Criteri di liquidazione e pagamento dell’indennizzo” completa di certificazioni mediche con patologia sospetta o accertata e di ogni altro documento ritenuto da AXA attinente alla valutazione ed alla liquidazione del sinistro. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga della facoltà di inviare la documentazione medica e fiscale del sinistro in fotocopia, AXA si riserva il diritto di richiedere ove lo ritenga necessario la documentazione in originale sia delle fatture, che della documentazione medica.
L’Assicurato deve consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta di AXA, sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria richiesta sciogliendo dal segreto professionale e d’ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente, acconsentendo al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’Informativa sulla Privacy e successive modifiche.
Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico
dell’Assicurato.
Art. 6| Criteri di liquidazione e pagamento dell’indennizzo
1 Corresponsione della diaria da ricovero
L’Assicurato o i suoi familiari devono far pervenire copia conforme della cartella clinica completa;
2 Riconoscimento del capitale da convalescenza
AXA verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, si impegna a riconoscere l’indennizzo previsto in polizza o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di riconoscerglielo entro 45 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA. Definita l’istruttoria AXA si impegna altresì a pagare all’assicurato la somma prevista in polizza entro 15 giorni, laddove non sussistano motivi ostativi.
AXA restituirà gli eventuali originali ricevuti.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, a cura ultimata, in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato.
In caso di premorienza dell’Assicurato avvenuta prima della liquidazione dell’indennizzo, AXA riconoscerà il diritto dell’Assicurato stesso agli eredi legittimi o testamentari.
Alla richiesta d’indennizzo è necessario allegare la copia conforme della cartella clinica completa. Pagamento dell’indennizzo
Art. 7| Controversie – Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle
condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un
Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal
Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di
residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.
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Norme che regolano l’assicurazione – sezione assistenza
Premessa
La gestione dei successivi servizi di Assistenza, è stata affidata da AXA ad INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx, di seguito denominata AXA Assistance. Pertanto, tutte le prestazioni indicate garantite da AXA saranno gestite per il tramite di AXA Assistance.
AXA, lasciando invariati la portata e i limiti di tali prestazioni, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Cosa assicuro Garanzie Assistenza
Per tutta la durata della copertura
Art. 8| Consulto medico telefonico
La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a Infortunio o Malattia Improvvisa.
La Centrale Operativa trasferirà la chiamata al proprio servizio medico che valuterà, con il consenso dell’Assicurato, se proseguire il colloquio per telefono o passare alla modalità video chiamata, il tutto protetto dal segreto medico.
Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:
- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
reperimento dei mezzi di soccorso; reperimento di medici generici e specialisti;
localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati; modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
esistenza e reperibilità di farmaci.
La Centrale Operativa non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente
l’Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
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Valida per i successivi artt. dal 9 a 16 compresi
A seguito di ricovero ospedaliero per Covid19 della durata di almeno 7 giorni, nei 30 giorni successivi alla dimissione (e qualora l’Assicurato non si trovi in quarantena)
Art. 9| Invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza
Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto.
La prestazione viene fornita con costi a carico della Società.
Norme che regolano l’assicurazione – sezione assistenza
Qualora non sia immediatamente disponibile l’invio del medico, la Società organizzerà il trasferimento in ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico.
Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
Art. 10| Trasporto in autoambulanza dall’Ospedale al domicilio dell’assicurato
Previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico della Centrale Operativa e d’intesa con il medico curante dell’Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione per organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo qualora, a seguito di infortunio o malattia, sia necessario il suo rientro all’abitazione al momento della dimissione.
La Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato con costi a carico della Società
mediante autoambulanza fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro.
Art. 11| Reperimento e consegna farmaci
Qualora l’Assicurato, nei giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, versi in condizioni di temporanea inabilità, comprovata da certificazione del medico curante, potrà chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio. La Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l’acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il domicilio dell’Assicurato il denaro, la prescrizione e l’eventuale delega necessari all’acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti entro le 24 ore successive.
La prestazione è fornita con un preavviso di almeno 48 ore.
La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.
Art. 12| Invio collaboratrice domestica
Qualora l’Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità, comprovata da certificazione del medico curante, nei giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso il proprio domicilio una collaboratrice per il disbrigo delle faccende domestiche.
La prestazione è fornita con un preavviso di almeno 48 ore.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di 5 ore per sinistro, da usufruire in non più di 5 giorni.
Art. 13| Invio baby-sitter
Qualora l’Assicurato, nei giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, dei propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro familiare in grado di provvedervi, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso la propria abitazione una baby sitter.
La prestazione è fornita con un preavviso di almeno 48 ore.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di 5 ore per sinistro, da usufruire in non più di 5 giorni.
Norme che regolano l’assicurazione – sezione assistenza
Art. 14| Invio dog-sitter
Qualora l’Assicurato, nei giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, del proprio cane, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare un dog sitter che presterà assistenza all’animale domestico.
La prestazione è fornita con un preavviso di almeno 48 ore.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per 1 ora al giorno e un massimo di 5 giorni per sinistro.
Art. 15| Invio spesa a casa
Qualora l’Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità, comprovata da certificazione del medico curante, nei giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, potrà richiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna al proprio domicilio di generi alimentari o di prima necessità con il massimo di 2 (due) buste per sinistro.
La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e della nota necessari
all’acquisto, provvedendo poi alla consegna entro le 24 ore successive. La prestazione è fornita con un preavviso di almeno 48 ore.
La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei generi alimentari resta a carico dell'Assicurato.
Art. 16| Accompagnamento minore a scuola per ricovero del genitore
Qualora l’Assicurato, nei giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, non sia in grado, sulla base di certificazione medica, di fornire sostegno ai propri figli minori di 13 anni per accompagnarli a scuola e non vi sia nessun altro familiare in grado di provvedere, potrà richiedere alla Centrale Operativa di organizzare il trasporto in taxi del minore dal domicilio fino all’istituto scolastico e ritorno.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 trasporti (andata e ritorno). In caso di impossibilità ad organizzare il trasporto la Società, previa autorizzazione, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato fino ad un massimo di 5 trasporti (andata e ritorno).
Cosa non assicuro
Art. 17| Esclusioni
• Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti,
fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
f) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell’Assicurato;
Norme che regolano l’assicurazione – sezione assistenza
g) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
h) ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all’Assicurato;
i) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
j) viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.
• La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
• La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
Art. 18| Estensione territoriale
Ferme le eventuali limitazioni o estensioni territoriali previste per le singole prestazioni,
l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana.
Art. 19| Operatività delle garanzie di assistenza
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
• mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta
risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.
L'operatività delle seguenti prestazioni rimane soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie anche riferite alla singola struttura sanitaria/ospedaliera o centro medico per il con-tenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sul territorio nazionale ed è valida esclusivamente in Italia.
Le prestazioni verranno erogate dopo aver ricevuto dall’Assicurato il certificato di dimissione
ospedaliera che attesti la guarigione e che non gli sia stata imposto un periodo di quarantena.
Come attivare le prestazioni
Art. 20| Come richiedere i servizi di assistenza
I servizi di assistenza devono essere richiesti telefonicamente direttamente ad AXA Assistance
Numero Verde 000.00.00.00 per chiamate dall’Italia Numero x00.00.00.00.00.00 per chiamate dall’Estero Fax x00.00.00.00.000
Per rendere più rapido ed efficace l’intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a
prendere nota dei seguenti dati:
- numero di polizza;
- cognome e nome dell’Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di
telefono e di eventuali fax e telex);
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili
all’esecuzione della prestazione stessa.
Norme che regolano l’assicurazione – sezione assistenza
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza o in caso di mancato contatto preventivo con la Centrale Operativa, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alter-native di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine
di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l’evento.
Art. 21| Comunicazioni e variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le
richieste telefoniche alla Centrale Operativa, devono essere effettuate con lettera raccomandata.
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Norme che regolano l’assicurazione in generale
Norme comuni
Art. 22| Estensione territoriale
L’assicurazione vale in Italia.
Art. 23| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché‚ la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Art. 24| Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto ad AXA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. In presenza di più Assicurazioni troverà applicazione il disposto di cui all’Art. 1910 c.c.
Quanto suddetto vale anche nel caso in cui lo stesso rischio è coperto da contratti stipulati
dall’Assicurato con Enti, Casse, Fondi Integrativi sanitari.
Art. 25| Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.
Art. 26| Periodo di assicurazione – No tacito rinnovo
La durata del contratto di assicurazione è indicata nel documento denominato polizza che è parte integrante del contratto medesimo.
Il contratto annuale ed è senza tacito rinnovo.
Art. 27| Rinuncia al diritto di recesso in caso di sinistro
Le Parti rinunciano a recedere dal contratto in caso di sinistro.
Art. 28| Rinuncia al diritto di rivalsa
AXA rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione che le
compete ai sensi dell’Art. 1916 c.c.
Art. 29| Limite di età
L’ Assicurazione può essere stipulata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Art. 30| Persone non assicurabili
Non sono assicurabili medici, paramedici, professioni sanitarie, dipendenti di farmacia, operatori a qualsiasi titolo della Protezione Civile Italiana.
Art. 31| Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è
soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Il Contraente, in caso di variazione di sede legale nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.
In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
Art. 32| Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 33| Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla polizza
Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro
natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.
Art. 34| Foro competente
Il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell’Assicurato o del
Contraente.
Art. 35| Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 36| Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni previste dal contratto devono essere fatte per iscritto alla Società o all’Agente al quale è assegnata la polizza; nel secondo caso, le comunicazioni ricevute dall’Agente si intenderanno fatte alla Società. Sono ammesse anche tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 37| Paesi soggetti a sanzioni internazionali - Clausola di esclusione per sanzioni economiche e finanziarie
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Art. 38| Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza Fermo il disposto dell’Art. 17 “Pagamento del premio”, qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24.00 del giorno
stesso in cui AXA ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto (data
di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l’obbligo del Contraente al pagamento del premio, AXA garantisce all’Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al Contraente dalla Legge. Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data dell’addebito del Premio. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico.
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Articoli di legge
1341 c.c. Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
1342 c.c. Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose
alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 c.c. Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.
1897 c.c. Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Articoli di legge
1901 c.c. Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta
sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori,
l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
1913 c.c. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)
1916 c.c. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
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INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.
A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili2 e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti4, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.
In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle seguenti
attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
− riassicurazione e coassicurazione;
− prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti
dell’assicurazione;
− adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
− analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
− gestione e controllo interno;
− attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
− valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
− attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
− utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
− utilizzo dei dati rilevati mediante l’eventuale l’utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd “Black Box”) per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
− servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi
inerenti l’abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
− valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l’accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno
1 La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici
comunicati5.
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"6, in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità.
Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
− comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
− effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
− attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
− realizzare ricerche di mercato;
− effettuare indagini statistiche;
− proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
− inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili
5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche,
operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.
7 Cfr. nota 2
tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
− comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
− tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:
− invio di materiale pubblicitario,
− vendita diretta,
− compimento di ricerche di mercato,
− comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
− inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma
non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l’area web riservata, l’app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l’effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all’invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.
Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Modalità d’ uso dei suoi dati personali
I Suoi dati personali sono trattati da AXA8 - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
− assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
− società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate;
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,blocco, comunicazione,cancellazione,distruzionedi dati;è inveceesclusal'operazionedi diffusionedi dati.
società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
− società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
− ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.
I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 00000 Xxxxxx (XX) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx.
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web xxx.xxx.xx
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI
PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla vigente normativa assicurativa, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
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