Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018
XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS
Atto Unilaterale provvisorio
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018
per il personale del Comparto dell’Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente della Sardegna
Premesso che:
Determinazione del Direttore Generale n. 1372/2018 del 9 ottobre 2018 si è proceduto alla costituzione della Delegazione di parte pubblica, per lo svolgimento della trattativa riguardante il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – 2018 per il personale del Comparto;
in data 14 luglio 2017, integrato in data 4 dicembre 2017, è stato sottoscritto l'accordo definitivo sul CCDI del Comparto 2017, parte normativa e parte economica;
in data 13/02/2018 a seguito della intervenuta decadenza della RSU sono state indette le nuove elezioni conclusesi con la proclamazione degli eletti in data 26/04/2018;
con nota n. 39489 del 06/11/2018 sono state convocate la RSU e le XX.XX. per l’avvio delle trattative relative al CCDI 2018 per la data del 12/11/2018 . Con la convocazione veniva trasmessa la proposta della parte pubblica sui criteri di ripartizione del fondi di cui agli artt.80 ed 81 del CCNL Sanità 21/05/2018;
all’incontro del 12.11.2019 le rappresentanze sindacali hanno manifestato contrarietà alla proposta formulata dall’Amministrazione, chiedendo, contestualmente, la trasmissione della documentazione relativa all’istituzione degli incarichi di funzione, della pronta disponibilità e degli incentivi per funzioni tecniche ;
con nota n. 1040 del 11/01/2019 si è proceduto alla convocazione della riunione di contrattazione decentrata per la data del 21/01/2018, trasmettendo tutta la documentazione richiesta;
la seduta è stata rinviata, dapprima, al 28/01/2019 e, successivamente, sempre su richiesta delle rappresentanze sindacali con nota prot. 1422 del 15/01/2019, al 14/02/2019;
all’incontro del 14/02/2019 non è stata presentata nessuna controproposta rispetto a quella di parte pubblica né si è proceduto alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto. L’incontro è stato quindi infruttuoso e alcune rappresentanze sindacali non hanno nemmeno sottoscritto il verbale della riunione del 12/11/2018 ritualmente sottoposto alla firma;
con modalità quantomeno irrituali, con nota del 28/02/2019, acquisita al prot. ARPAS n. 7783, le RSU trasmettevano le proprie firme dichiarando dovessero considerarsi quale “sottoscrizione dello stralcio del Contratto Integrativo decentrato riguardante la valorizzazione per l’anno 2018”;
con nota n.8278 del 06/03/2019 si procedeva alla convocazione di nuova riunione per il giorno 12/03/2019 ;
in data 11/03/2019, con prot. ARPAS 9030, perveniva con pec una nota riassuntiva degli esiti della delibera assembleare del personale svoltasi l’8 marso 2019 , riportante le seguenti richieste:
1) l’erogazione della produttività 2018 da pagare subito insieme alla mensilità di marzo 2019;
2) l’immediata apertura della contrattazione 2019/2020/2021 applicando il nuovo CCNL, dando atto che si respinge la proposta aziendale e si chiede la ripartizione dei fondi come da accordo 2017.
Il verbale conclude comunicando che la riunione in programma per il 12 marzo pv si intende sospesa.
la riunione programmata per il 12/03/2019, ore 15,00, è andata deserta per mancata partecipazione delle RSU e delle XX.XX.
Dato atto che :
solamente in data 7 marzo u.s. l’OIV , cui compete la validazione della relazione sulla performance 2018 quale atto obbligatorio e propedeutico, tra gli altri, all’erogazione della retribuzione di risultato e produttività rispettivamente al personale dirigente ed al comparto. Il relativo verbale e l’esito positivo della verifica sono pervenuti all’Agenzia con nota prot._n. 8541 del 07/03/2019;
che l’OIV con nota prot. n. 8690 del 08/03/2019 su richiesta della Direzione Generale attestava ai sensi delle linee guida n. 23/201 della CIVIT (ora ANAC) la validità del sistema di valutazione e premiante adottato dall’Agenzia con determinazione Direttore Generale DDG n. 25/2016, atto obbligatorio e necessario tra altri all’erogazione della retribuzione di risultato e produttività rispettivamente al personale dirigente ed al comparto;
Ritenuto che la proposta della RSU di mantenere la ripartizione dei fondi prevista nel CDI 2017 non possa essere accolta in quanto in contrasto con le previsioni del nuovo CCNL del maggio 2018 , che le parti sono chiamate a rispettare pena la nullità delle clausole approvate in violazione (art. 40, comma 3- quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001: le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione);
Preso atto che, con Determinazione del Direttore Generale n. 226 del 12/03/2019, al fine di evitare un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa e soprattutto consentire l’attivazione di nuovi istituti quali la Pronta Disponibilità e gli incarichi di funzione, che consentiranno di garantire la continuità dei servizi erogati, la Delegazione di Parte Pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione unilaterale provvisoria del CCDI per il personale del Comparto – 2018 allegato alla Determinazione medesima;
il giorno 18 marzo 2019, la Delegazione di Parte Pubblica,
Vista la costituzione del fondo 2018 avvenuta con Determinazione del Direttore Generale n. 895/2018 del 13 luglio 2018;
Vista l’asseverazione sulla costituzione dei Fondi, resa dal Collegio dei Revisori dell’Agenzia con parere favorevole del 10 agosto 2018;
Vista la Determinazione del Direttore Servizio Risorse Umane n. 127 del 20/02/2019 con la quale si è proceduto al riaccertamento dei residui dei Fondi per la contrattazione integrativa del personale del comparto da destinare al pagamento della produttività del comparto relativa all’annualità 2018;
Vista l’asseverazione sul riaccertamento dei residui dei Fondi, resa dal Collegio dei Revisori dell’Agenzia con parere favorevole del 12/03/2019;
Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei Conti sull’Atto unilaterale provvisorio sostitutivo del Contratto collettivo integrativo decentrato 2018 espresso in data 15/03/2019;
sottoscrive unilateralmente in via provvisoria e sostitutiva, ai sensi art. 40, comma 3 ter, del D.lgs. n. 165/2001, i contenuti del CCDI 2018 – parte normativa e parte economica (allegato A).
Letto, confermato e sottoscritto. Delegazione Trattante di Parte Pubblica Direttore Generale
Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Allegato A
Atto Unilaterale provvisorio
Approvato con DDG n. 226/2019
Contratto collettivo integrativo decentrato del personale del comparto dell’ ARPAS 2018
Indice
ART. 4. FONDI CONTRATTUALI E CRITERI DI RIPARTIZIONE (ARTT. 80 E 81 CCNL 21 MAGGIO 2018) 6
ART 5. ULTRATTIVITA’ DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO 14 LUGLIO 2017, INTEGRATO IL 4
ART. 6. RIASSEGNAZIONE AL FONDO PREMIALITA’ E FASCE DEI RESIDUI SUL FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2018 8
ART. 7. MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 9
ART. 8. NORMA FINALE E IMPEGNI 10
PREMESSA
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) è stata “istituita” con L.R.
n. 6 del 18 maggio 2006 e successivamente “costituita” con DPGR n. 91 del 21/9/2007 (v. art. 1 co. 3
L.R. 6/2006). L’ARPAS è un’Agenzia regionale che opera per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la tutela e miglioramento della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati. L’Agenzia è l’organo tecnico che supporta le autorità competenti in materia di programmazione, autorizzazioni e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli di governo del territorio della Regione Autonoma della Sardegna. In particolare, le sue funzioni si esplicano in:
controllo delle fonti di pressioni ambientali determinate dalle attività umane che, prelevando risorse ed interagendo con l’ambiente circostante, producono degli impatti su di esso qualificabili a vario titolo (scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento del suolo, radiazioni, ecc.);
monitoraggio dello stato dell’ambiente determinato dal livello di qualità delle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo, ecc.);
supporto tecnico ad altri enti ed organismi pubblici nel definire le risposte da mettere in atto per fronteggiare le pressioni ambientali e migliorare così lo stato dell’ambiente.
L’Agenzia fa parte del “Sistema Regione” come definito nella L.R. n. 24/2014 ed è soggetta al CCNL Area Funzioni Locali, Comparto Sanità.
ART. 1. OGGETTO
1. Il presente Contratto collettivo integrativo decentrato (di seguito abbreviato in “CCID”), predisposto e definito ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 8 e 9 Contratto collettivo nazionale di lavoro Sanità (di seguito abbreviato in “CCNL”) triennio 2016/2018 21 maggio 2018, si applica a tutto il personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Agenzia, ivi compreso il personale comandato presso l’ARPA Sardegna e il personale a tempo parziale, fatti salvi gli istituti non compatibili con la precarietà del rapporto di lavoro e la sua limitata durata nel tempo.
2. Le parti stipulano il presente CCID utilizzando le risorse dei Fondi per la contrattazione integrativa decentrata determinati secondo le norme contrattuali del CCNL del comparto del Servizio Sanitario Nazionale triennio 2016/2018 21 maggio 2018, articoli 80 e 81.
3. Il presente CCID ha validità per l’anno 2018 e comunque fino all’approvazione del nuovo contratto integrativo decentrato.
ART. 2. SOGGETTI
1. Il presente CCID è sottoscritto, unilateralmente, dalla delegazione trattante di parte pubblica, composta dal Direttore Generale, per la parte giuridica e per la parte economica del personale, autorizzato alla sottoscrizione unilaterale con determinazione del Direttore Generale n. -- del ---.
ART. 3. MATERIE
1. Il presente CCID disciplina le seguenti materie:
ultrattività del Contratto integrativo decentrato sottoscritto in data 14 luglio 2017, integrato in data 4 dicembre 2017, per le parti concernenti il “sistema premiante”, i criteri generali per l’attribuzione selettiva di nuove fasce retributive (progressioni economiche orizzontali) e l’individuazione dei contingenti di personale addetto ai servizi minimi essenziali al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero;
riassegnazione dei residui relativi all’esercizio 2018 sul Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80) al Fondo premialità e fasce (art. 81), ai sensi dell’art. 81, comma 7, CCNL 21 maggio 2018, così come definiti con Determinazione del Direttore Servizio Risorse Umane n. 127 del 20/02/2019;
criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 e 81 sopraddetti;
modalità di ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 , "Codice dei Contratti pubblici e delle Concessioni” in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
ART. 4. FONDI CONTRATTUALI E CRITERI DI RIPARTIZIONE (ARTT. 80 E 81 CCNL 21 MAGGIO 2018)
1. Le risorse per il finanziamento della contrattazione integrativa decentrata per l’anno 2018 sono state quantificate con Determinazione del Direttore Generale n. 895/2018 del 13 luglio 2018 che ha avuto l’asseverazione del Collegio dei Revisori dell’Agenzia con parere favorevole del 10 agosto 2018. Trattasi, in particolare, delle risorse di parte stabile costituenti i Fondi di cui agli artt. 80 e 81 del CCNL del comparto del Servizio Sanitario Nazionale 21 maggio 2018 triennio 2016/2018, il cui ammontare è, per l’anno 2018:
Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80): € 1.038.279,63;
Fondo premialità e fasce (art. 81): € 1.282.451,08.
2. Nel prendere atto che l’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, la proposta della di ripartizione all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce) del CCNL 21 maggio 2018 formulata dalla parte pubblica, a invarianza dei Fondi rispetto all’esercizio 2018, quale risultante dal verbale di seduta di Delegazione Trattante del 22/11/2018, conteneva i seguenti criteri di ripartizione:
ART. 80 CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI | CRITERIO | ||
STRAORDINARIO | pari a | 31 % | |
INDENNITA' TURNO, RISCHIO, DISAGIO | pari a | 14 % | |
IND. FUNZIONE | pari a | 24 % | |
INDENNITA' QUALIFICA PROFESSIONALE/RESPONSABILITA' | pari a | 30 % | |
ART. 81 FONDO PREMIALITA' E FASCE | CRITERIO | ||
FASCE RETRIBUTIVE | pari a | 86 % | |
PRODUTTIVITA COLLETTIVA | pari a | 14 % |
3. Con Determinazione del Direttore Servizio Risorse Umane n. 127 del 20/02/2019, stante la mancata attivazione degli Istituti contrattuali di cui si era programmato l’avvio già nel corso dell’anno 2018, si è proceduto al riaccertamento dei residui dei Fondi per la contrattazione integrativa del personale del comparto da destinare al pagamento della produttività del comparto relativa all’annualità 2018, che ammontano a € 726.987,12. La determinazione è attualmente sottoposta all’asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Con Determinazione del Direttore Servizio Risorse Umane n. 174 del 04/03/2019 si è, altresì, proceduto alla quantificazione delle risorse per il finanziamento della contrattazione integrativa decentrata per il personale del comparto, per l’anno 2019, per l’importo complessivo di € 2.356.281,95 ed alla quantificazione dei Fondi come sotto specificato:
Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80): € 1.066.762,63
Fondo Premialità e Fasce(art.81): € 1.289.519,32
Anche la predetta determinazione è attualmente sottoposta all’asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. si procede all’istituzione dei seguenti istituti contrattuali come proposti dalla delegazione di parte pubblica:
- Servizio di Pronta Disponibilità di cui all’art. 28 CCNL 21/05/2018 relativamente ai Dipartimenti Territoriali ed ai Laboratori;
- Incarichi di Funzione di cui agli artt. 14 e ss. del CCNL 21/05/2018.
6. Vengono definiti i seguenti criteri di ripartizione delle risorse stabili dei Fondi di cui agli artt. 80 e 81 CCNL:
ART. 80 CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI | CRITERIO | |
STRAORDINARIO | non meno di | 30 % |
INDENNITA' TURNO, RISCHIO, DISAGIO | non oltre | 14 % |
IND. FUNZIONE | non oltre | 16 % |
INDENNITA' QUALIFICA PROFESSIONALE/RESPONSABILITA' | non oltre | 36 % |
ART. 81 FONDO PREMIALITA' E FASCE | CRITERIO | |
FASCE RETRIBUTIVE | non meno di | 86 % |
PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA | non meno di | 13 % |
7. L’Amministrazione, al fine di implementare le risorse di parte variabile dei Fondi, procederà alla predisposizione di:
- Piani di Razionalizzazione e Riqualificazione della spesa che consentano l’incremento, con importi variabili, del Fondo di cui all’art. 81 Fondo premialità e fasce, al fine di conseguire il mantenimento di un adeguato sistema premiale a favore del personale che contribuirà alla realizzazione dei Piani medesimi (art. 81, comma 4, lett. c), CCNL);
- Progetti di Miglioramento dei servizi che consentano la pianificazione, programmazione, realizzazione e monitoraggio del servizio di Pronta Disponibilità, da implementarsi di anno in anno per mezzo dell’attivazione dei moduli che saranno oggetto di programmazione, mediante individuazione di risorse aggiuntive non consolidate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 4, lett.b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (art. 81, comma 4, lett. a), CCNL), previo confronto regionale di cui all’art. 6 del medesimo CCNL;
- eventuali ulteriori Progetti di Miglioramento dei servizi, da finanziarsi, anch’essi, con risorse non consolidate (art. 81, comma 4, lett. a), CCNL).
Qualora, mediante l’utilizzo dei predetti istituti, si renda possibile procedere all’integrazione dei Fondi con risorse aggiuntive, resta inteso che si procederà alla corrispondente riduzione delle percentuali di risorse stabili agli stessi destinate.
ART. 5. ULTRATTIVITA’ DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO 14 LUGLIO 2017, INTEGRATO IL 4 DICEMBRE 2017
1. Le parti concordano di applicare, per l’anno 2018, il Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, di cui all’articolo 6 del CCID 14 luglio 2017, integrato il 4 dicembre 2017.
2. Le parti confermano i criteri generali per l’attribuzione selettiva di nuove fasce retributive di cui all’articolo 7 del CCID 14 luglio 2017, integrato il 4 dicembre 2017. In particolare:
a. ARPA Sardegna individua il personale cui attribuire la fascia economica superiore mediante apposita selezione per la progressione economica orizzontale (P.E.O.) del personale in possesso dei requisiti, a tal fine collocato in due graduatorie distinte, una per il ruolo tecnico/sanitario e una per il ruolo amministrativo. La fascia economica superiore viene attribuita ai dipendenti utilmente collocati nelle due graduatorie fino ad esaurimento della quota di fondo contrattualmente destinata alle P.E.O.. Eventuali residui ancora disponibili, a seguito dell’attribuzione della fascia economica superiore disposta con la procedura selettiva sopra detta, sono annualmente utilizzati per la corresponsione dei premi correlati alla performance organizzativa ed alla performance individuale ai sensi dell’art. 81, comma 6, lettere a) e b);
b. partecipano alla procedura selettiva i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti:
requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi maturati alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento;
non avere riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale o condanne penali definitive che comportino almeno la sanzione della sospensione dal servizio.
In applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali non partecipa pertanto alla procedura selettiva:
il personale già collocato in ultima fascia;
il personale non in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi;
il personale al quale nell’ultimo biennio sia stata irrogata una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza penale definitiva che comporti almeno la sanzione della sospensione dal servizio;
c. ai fini della selezione per le progressioni economiche orizzontali (fasce retributive) sono utilizzate le schede di valutazione permanente del personale del comparto, allegato E) del Sistema di valutazione permanente complessiva approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 54 del 21/6/2016. Per la formulazione delle graduatorie finali si utilizza la media dei punteggi delle schede di valutazione del triennio precedente all’anno di attribuzione delle P.E.O.. Ai fini dell’idoneità occorre aver conseguito in ciascun anno oggetto di valutazione un punteggio non inferiore a 60/100 per tutti i passaggi di fascia, fatta eccezione per il passaggio all’ultima fascia (apicale) della categoria di appartenenza, per il quale il punteggio minimo non deve essere inferiore a 70/100;
x. xxxxx restando i requisiti di accesso, possono partecipare alla procedura selettiva i dipendenti che al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di attribuzione delle P.E.O.:
a) sono in aspettativa per incarico dirigenziale presso altri enti, ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001;
b) sono in aspettativa per motivi personali, ai sensi dell’art. 12 CCNL 20/09/2001 integrativo CCNL 07/04/1999;
c) sono in aspettativa per motivi di studio, ai sensi dell’art. 13 CCNL 20/09/2001 integrativo CCNL 07/04/1999;
d) sono in posizione di comando presso altri enti, ai sensi dell’art. 20, comma 2, CCNL 20/09/2001 integrativo CCNL 07/04/1999;
e) si trovano in maternità, infortunio sul lavoro o malattia;
f) sono transitati nei ruoli ARPAS a seguito di procedura di mobilità ex art. 30, D.Lgs. 165/2001.
Nei casi di cui ai precedenti punti a), d) ed f) il dipendente interessato allega alla domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione della fascia la valutazione finale o documentazione ad essa assimilata, riportata nell’Ente dove presta o ha prestato servizio.
Il Servizio Risorse Umane effettua l’omogeneizzazione della valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria.
Nei casi di cui ai precedenti punti b), c) ed e) se l’assenza dal servizio si è protratta per un periodo pari o superiore all’anno, tale da determinare l’impossibilità a produrre la scheda di valutazione per quell’annualità, il candidato non sarà valutato e conseguentemente dichiarato non idoneo ai fini dell’attribuzione della progressione economica orizzontale;
e. a parità di punteggio (ex aequo) hanno precedenza i dipendenti che:
hanno ottenuto la media più elevata dei punteggi relativi ai risultati di performance conseguiti nel triennio, così come risultanti dalle schede di valutazione permanente del personale del comparto, allegato E) del Sistema di valutazione permanente complessiva approvato con la citata DDG n. 54/2016;
presentano la maggiore esperienza professionale complessiva (misurata in anni dalla data di assunzione), considerando esclusivamente l’attività prestata a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 165/2001;
presentano la maggiore età anagrafica.
3. Le progressioni orizzontali (fasce retributive) eventualmente attribuite avranno effetto solo a decorrere dal primo mese successivo a quello di attribuzione.
4. Riguardo all’individuazione dei contingenti di personale addetto ai servizi minimi essenziali, al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero, le parti confermano le disposizioni contenute nel protocollo di intesa sottoscritto in data 9 aprile 2014 e approvate con Direttiva del Direttore Generale n. 5/2014
ART. 6. RIASSEGNAZIONE AL FONDO PREMIALITA’ E FASCE DEI RESIDUI SUL FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2018
1. Sulla base dell’anzidetta Determinazione del Direttore Servizio Risorse Umane n. 127 del 20/02/2019, i Fondi contrattuali al 31/12/2018 presentano i seguenti residui:
Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80): € 515.420,22 |
Fondo premialità e fasce (art. 81): € 211.566,91 |
per un complessivo ammontare di € 726.987,12.
2. Ai sensi dell’art. 81, comma 7, CCNL 21 maggio 2018 si procede a riassegnare al Fondo premialità e fasce i residui anzidetti accertati sul Fondo condizioni di lavoro e incarichi, che saranno pertanto utilizzati per la corresponsione dei premi correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale relative all’annualità 2018, sulla base dei risultati in termini di obiettivi raggiunti certificati dall’OIV.
ART. 7. MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 D.LGS. N. 50/2016
1. Per quel che concerne gli incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18/4/2016, "Codice dei Contratti pubblici e delle Concessioni” in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, essi riguardano le seguenti attività:
a) attività di programmazione degli investimenti relativi ai lavori, delle forniture e dei servizi;
b) verifiche preventive dei progetti inerenti lavori, forniture e servizi,
c) controllo delle procedure di bando e gara nonché di esecuzione dei relativi contratti;
d) attività di RUP;
e) direzione lavori ovvero la direzione dell’esecuzione dei servizi e forniture;
f) collaudo ovvero la verifica di conformità.
Sono escluse, per disposto legislativo, le funzioni relative alla progettazione interna.
2. In relazione alle modalità di ripartizione dei suddetti incentivi le parti concordano che:
a) La percentuale da applicare all'importo a base di gara, in relazione all’entità dell’opera/servizio/fornitura, fino ad un massimo del 2%, incluse le somme per l'attuazione del piano di sicurezza non soggette a ribasso, è determinata nella misura del 2% per importi a base di gara fino a € 200.000,00. Tale aliquota, per importi a base di gara superiori ad € 200.000,00 verrà ridotta nella seguente maniera:
Quota eccedente 200.000 fino a 500.000 | -20% |
Quota eccedente 500.000 fino a 1 milione | -30% |
Quota eccedente 1 milione fino a 3 milioni | -40% |
Quota eccedente i 3 milioni | -50% |
Le somme si assumono al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
b) La ripartizione dell’incentivo avverrà per ogni singolo lavoro/servizio/fornitura in base alle percentuali di seguito riportate:
Gruppo di programmazione degli interventi: 5%
Responsabile unico del procedimento e gruppo di supporto al RUP: 30%
Collaboratori tecnici del Rup nella verifica dei progetti: 10%:
Verifica preventiva dei progetti Lavori Pubblici | Verifica preventiva dei progetti di Servizi o Forniture |
Progetto preliminare: 2% | Livello Unico di Progettazione: 5% |
Progetto definitivo: 3% | Bandi, capitolati, disciplinari: 5% |
Progetto esecutivo: 5% |
Incaricati dell’ufficio di direzione lavori/direzione esecuzione nonché coordinatore in fase di esecuzione: 30%
Incaricati delle operazioni di collaudo o verifica di conformità: 10%
Personale amministrativo, nonché l’ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che partecipa mediante contributo materiale e intellettuale alla direzione lavori, al collaudo/verifica e alla loro contabilizzazione: 7,5%
Personale amministrativo che predispone e cura i procedimenti di selezione dell’operatore economico e fornisce supporto alle attività di gara nonché di esecuzione contrattuale: 7,5%
Nel caso in cui più attività di cui sopra siano svolte da una singola persona, si provvede a sommare le relative singole aliquote.
Nel caso in cui una attività di cui sopra sia svolta da più persone in gruppo di lavoro si provvede a suddividere la relativa aliquota in parti uguali;
c) qualora si verificassero incrementi ingiustificati dei tempi per le attività elencate al comma 1 si applicano le seguenti penali:
1. incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 10%;
2. incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 25%;
3. incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 50%;
d) qualora si verificassero incrementi ingiustificati dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste al comma 1 si applicano le seguenti penali:
1. incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto: riduzione dell’incentivo pari al 10%;
2. incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto: riduzione dell’incentivo pari al 25%;
3. incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto: riduzione dell’incentivo pari al 50%;
e) qualora si verificassero sia incrementi ingiustificati di tempi che di costi rispetto al quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall’articolo 2 si applicano le seguenti penali:
1. incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell’incentivo pari al 15%;
2. incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell’incentivo pari al 30%;
3. incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell’incentivo pari al 60%.
ART. 8. NORMA FINALE E IMPEGNI
1. Qualora intervenissero disposizioni normative o atti che rendessero necessaria la revisione del presente CCID o parti di esso, le parti si incontreranno per discutere e concordare le modifiche/integrazioni.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla sottoscrizione unilaterale fino alla successiva sottoscrizione tra le parti.
0.Xx fine di consentire il riallineamento del periodo temporale di riferimento del CCDI al CCNL (2016/2018), a decorrere dall’anno 2019 si procederà alla stipula di un contratto decentrato che abbracci un periodo triennale, ai sensi dell’art. 9 CCNL 21/5/2018, fermi restando i criteri di ripartizione dei Fondi così come stabiliti all’art. 4 del presente contratto, che è immediatamente vincolante per le parti.