CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018/2020
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018/2020
Intesa definitiva
Comune di Bonate Sotto (Bg)
A seguito del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 2018/2020 sottoscritta il 17.12.2018 (di seguito solo CCDI), ai fini della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, a seguito della deliberazione n. 182 del 27.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente relativo al triennio 2018-2020.
Il giorno 28 dicembre 2018 alle ore 12.00 ha avuto luogo l'incontro tra: la Delegazione di parte pubblica, composta da:
- Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Presidente
- Xxxxxxxx Xxxxxxx – componente
- Xxxx Xxxxxx – componente
- Xxxxxxx Xxxxxxx - componente
e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:
Xxxxx Xxxxxxx (FP CGIL) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (CISL FP)
e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone di Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata INTESA DEFINITIVA SUL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018/2020 del personale
dipendente del Comune di Bonate Sotto
PREMESSA
Quadro normativo e contrattuale
Il presente contratto decentrato si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Xxxx va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali, nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l’autonomia regolamentare riconosciuta all’Ente, le clausole contenute nei CCNL del comparto Funzioni locali vigenti, nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle seguenti fonti legislative o regolamentari:
a. il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018 (da ora solo CCNL);
b. il D. Lgs. n. 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
c. il D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in particolare artt. 16, 23 e 31 e s.m.i.;
d. il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
e. il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel testo vigente;
f. il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 19.10.2018;
g. CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 06.07.1995, 13.05.1996, 31.03.1999, 1.04.1999, 14.09.2000, 22.01.2004, 9.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009.
Ai fini di una corretta lettura del presente contratto, gli articoli citati si intendono riferiti al CCNL 21.5.2018, salvo indicazione per esteso dei contratti precedenti.
Art.1
Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa e si applica:
al personale dipendente del Comune di Bonate Sotto in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con un rapporto di lavoro presso l’ente di durata non inferiore a 6 mesi. In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.).
ai lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, che hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato.
2. Esso ha efficacia dal 22 maggio 2018 (l’ARAN si è pronunciata come segue: “ - si ESCLUDE che i nuovi istituti, normativi o anche economici, previsti dal CCNL, in mancanza di una espressa indicazione in tal senso nello stesso CCNL, possano essere applicati con efficacia retroattiva rispetto alla data di stipulazione del CCNL stesso; si ESLCUDE che in sede di contrattazione integrativa successiva al CCNL del 21.05.2018, possano essere disciplinati o continuare ad essere applicati istituti del trattamento economico accessorio del personale non più previsti dal CCNL, in quanto si determinerebbe un insanabile contrasto tra le due fonti negoziali, a fronte del forte vincolo di coerenza richiesto dall’art. 40, c.3 bis, del d.lgs. 165/2001”).
3. La sua durata è triennale salvo:
modifiche di istituti in esso contemplati, dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione; la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio; la volontà delle parti di rivederne le condizioni. 4. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto. 5. Le concrete modalità operative per la gestione dei diversi livelli di relazione potranno essere definite in apposito protocollo di intesa da stipulare eventualmente con la parte sindacale. 6. Tutti gli istituti a carattere economico dovranno essere erogati entro il mese di MAGGIO dell’anno successivo, tranne che per gli istituti per i quali si prevede l’erogazione mensile o con modalità diverse come previste dal presente CCDI. |
Art. 2 Proventi delle violazioni al Codice della Strada - prestazioni previdenziali per il personale dell’area della vigilanza 1. Ai sensi dell’art. 56-quater le parti prendono atto che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dall’ente, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, comma 4, lett. c) e comma 5, del D. Lgs. n.285/1992 e s.m.i. sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità, in favore del personale di Polizia Locale in servizio con rapporto a tempo indeterminato: a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali; b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 72; c) erogazione di incentivi monetari collegati ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (c.d. progetto polizia locale) 2. Per le suddette finalità l’Amministrazione annualmente, con apposita delibera di Giunta, provvede alla destinazione delle risorse ex art. 208 del CDS ed assegna uno specifico fondo, in percentuale a quanto riscosso l’anno precedente. 3. La liquidazione delle somme di cui sopra, verrà effettuata al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione. 4. Le risorse destinate alle predette finalità previdenziali sono gestite da appositi organismi, formati a maggioranza dai rappresentanti dei dipendenti interessati. 5. Per l’anno 2018 si prende atto che non sono state attivate misure di previdenza integrativa per il personale della P.L. |
Art. 3 Disciplina del lavoro straordinario1 1. Le parti prendono atto che per l'anno 2018 il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risulta individuato in € 6.000,00. Nel fondo di cui al presente articolo non rientrano le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario |
1 Articolo 14, comma 3, CCNL 1.4.1999 “Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all’anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessaria l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell’art. 15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.” Art. 38, comma 2, CCNL 14.9.2000 “La prestazione del lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.”
effettuato in occasione delle consultazioni elettorali, nonché, in applicazione del comma 5 dell’art. 14 del CCNL 1.4.1998, le prestazioni rese con finanziamento di altri soggetti.
2. A domanda del dipendente, il lavoro straordinario potrà essere recuperato con riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La facoltà di optare per il riposo compensativo dovrà essere indicata espressamente nell’apposita richiesta preventiva di autorizzazione allo straordinario, precludendo la possibilità di chiederne poi il pagamento.
3. Le parti concordano ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. s), di non elevare il limite massimo individuale di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 38 del CCNL 14.9.2000, salvo l’eccezione di cui all’art. 22, comma 1, lett. b).
Art. 4
Disciplina del lavoro straordinario della P.L. ex art. 56 ter.
1. In applicazione dell’art. 56 ter, in occasione di iniziative organizzate da privati ai sensi dell’art. 22, c. 3 bis del D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017, i servizi aggiuntivi richiesti ed effettuati dal personale della polizia locale, meglio disciplinati in apposita convenzione, sono completamente a carico degli organizzatori, i quali versano al comune il corrispettivo valore delle prestazioni straordinarie da corrispondere al personale di P.L. per detti servizi aggiuntivi. Tale valore incrementa il fondo destinato al lavoro straordinario. Nel caso in cui le ore per prestazioni straordinarie destinate ai servizi aggiuntivi di cui al presente comma siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso per il lavoro straordinario, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. Il costo del riposo compensativo è da ascriversi anch’esso integralmente a
carico dei soggetti privati organizzatori dell’iniziativa. Il riposo compensativo dovrà essere fruito compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
2. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all’art. 14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999 e all’art.38, comma 3 e 5, del CCNL del 14.9.2000. I suddetti compensi, spettano anche al titolare di P.O. ai sensi dell’art.18, comma 1, lett. f) del CCNL. Essi, in linea con la normativa e ed i pareri della magistratura contabile, non incidono sulle spese di personale e sul fondo del salario accessorio.
3. Le prestazioni lavorative di cui al presente articolo costituiscono ore di servizio aggiuntivo, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro per attività di sicurezza e polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato: concerti, attività di polizia stradale in vicinanza dei centri commerciali in determinati periodi dell’anno (es. sabato e festività), attività di polizia stradale in occasione di eventi fieristici etc.
4. Le ore sono remunerate con un compenso pari a quelli previsti per il lavoro straordinario.
5. Le parti prendono atto di quanto enunciato nella nota 26/7/2018 della Conferenza Stato- Città, ovvero:
a) la puntuale elencazione delle manifestazioni escluse dall’obbligo di corresponsione delle spese, attesa la piena autonomia gestionale degli Enti Locali, deve essere effettuata in sede regolamentare dalle Amministrazioni locali;
b) le attività possono essere circoscritte ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico;
c) sono da escludere le spese sostenute per lo svolgimento delle attività, richieste nell’ordinanza di pubblica sicurezza del Questore, e pertanto quelle effettuate da personale con qualifica di agente di PS quale ausiliario di pubblica sicurezza;
d) per il medesimo evento oggetto di ordinanza di PS, possono essere fatte rientrare tra le spese a carico del soggetto organizzatore privato le spese sostenute dal Comune per i compiti di sicurezza stradale e polizia stradale. 6. La concreta applicazione del presente istituto dovrà essere preceduta: a) dall’approvazione di apposito regolamento o integrazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che disciplini la fattispecie di cui all’art.56-ter; b) dall’approvazione, con deliberazione di Giunta Comunale, della disciplina delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi: approvazione disciplinare, schema accordo e determinazione tariffe. 7. La materia di cui al presente articolo è oggetto di informazione preventiva alle rappresentanze sindacali. |
Art. 5 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali. 2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali. 3. L’Amministrazione s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza. 4. Nel limite delle disponibilità di bilancio, l’Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma. 5. L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi. 6. La valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress da lavoro-correlato, in applicazione dell’accordo europeo dell’8/10/2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.151/2001, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. Art. 6 Incarichi di posizione organizzativa 1. Le parti prendono atto che gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti con scadenza 31/12/2018 proseguono e possono essere prorogati fino alla definizione del |
nuovo assetto delle posizioni organizzative e, comunque, non oltre il 21/5/2019. 2. Le parti prendono atto, altresì, che fino all’entrata in vigore della disciplina relativa al nuovo assetto delle posizioni organizzative, per fronteggiare specifiche esigenze organizzative degli enti, è possibile conferire la titolarità della posizione organizzativa priva di titolare applicando i criteri già precedentemente adottati conformi all’art. 9, comma 2, del CCNL 31.3.1999 e fino ad oggi già applicati. 3. Con riferimento all’art. 7, comma 4, lett. u), le parti prendono atto che per l’anno 2018 le risorse di cui all’art. 15, comma 5 sono quelle desumibili dai provvedimenti di nomina dei titolari di P.O. nelle more della modifica del sistema di pesatura. 4. Il Comune di Bonate Sotto è un ente senza dirigenza e, pertanto, non occorre apportare la decurtazione di cui all’art. 67 comma 1, in quanto le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative erano già corrisposte a carico del bilancio dell’ente. Art. 7 Rinvio disciplina delle Posizioni Organizzative 1. Le parti concordano di demandare ad un successivo tavolo negoziale la trattazione del riassetto delle posizioni organizzative. |
Art. 8 Ammontare e utilizzo delle risorse decentrate 1. Le parti convengono che l’ammontare del fondo per le risorse decentrate, così come definito dagli atti costitutivi dell’Amministrazione, a seguito del processo di depurazione, dalla parte stabile, delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’indennità di direzione per dipendenti dell’ex 8^qualifica funzionale, all’incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste per l’anno di competenza), sia ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente CCDI. 2. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell’art. 68, comma 1. 3. Le parti definiscono i criteri per ripartire le restanti somme, annualmente disponibili, da destinare agli istituti di cui al comma 2 del medesimo art. 68, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili. Trattasi dei seguenti istituti: indennità condizioni di lavoro (lett. c), indennità di turno, indennità di reperibilità, trattamento per attività prestata nel giorno di riposo settimanale (lett.d), compensi per specifiche responsabilità (lett.e), indennità di funzione e indennità di servizio esterno (lett.f), compensi previsti da disposizioni di legge (lett.g), compensi ai messi notificatori (lett.h), progressioni economiche (lett.i). 4. In sede di prima applicazione del presente contratto, per l’anno 2018, la costituzione del fondo delle risorse decentrate è stata effettuata con determinazione R.G. n. 555 del 4.12.2018 sulla base delle direttive della Giunta Comunale, assunte con deliberazione n. 167 del 3.12.2018. 5. Le risorse disponibili per l’anno 2018, da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. a), per gli utilizzi previsti dall’art. 68, comma 2, ammontano a € 102.440,47. 6. Le risorse variabili di cui all’art. 67, comma 4, vengono previste nella misura del 1,2% del |
monte salari dell’anno 1997, in quanto, come attestato nella determinazione di costituzione del fondo, nel bilancio dell’ente sussiste la relativa capacità di spesa. Le parti si impegnano reciprocamente a verificare, con cadenza annuale, l’eventualità dell’integrazione.
7. Le risorse variabili aggiuntive di cui all’art. 67, comma 5, lett. b), sono state stanziate come da determinazione di costituzione del fondo per l’anno 2018 per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento definiti nel piano della performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dell’8.6.2018. Trattandosi di risorse variabili, l’Amministrazione ne valuterà annualmente l’inserimento, nonché il relativo ammontare.
8. Ai sensi del successivo art. 69, comma 2, ad una quota di dipendenti che consegue le valutazioni più elevate, secondo il sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale secondo la disciplina del successivo art. 20. Tale maggiorazione trova il suo finanziamento all’interno della quota di risorse assegnata alla performance individuale. Laddove tale quota risulti incapiente, il relativo finanziamento grava sulla quota di risorse assegnata alla performance organizzativa.
9. Quanto residua dopo il riparto di cui al precedente comma 3, salvo conguagli a consuntivo, è destinato ai premi correlati alla performance.
10. Della somma destinata alla performance, il 45% è destinato al finanziamento della performance individuale e il rimanente 55% è destinato al finanziamento della performance organizzativa.
11. Al finanziamento della performance individuale è assegnata in ogni caso una quota pari al
30% delle risorse variabili come definite dal comma 3, art. 68.
12. Le economie a valere sugli istituti finanziati da risorse di parte stabile, confluiscono nel fondo destinato alla performance. Laddove tali economie permangano anche a seguito della distribuzione dei premi legati alla performance, le stesse confluiscono nel fondo dell’anno successivo.
13. Le economie a valere sugli istituti finanziati da risorse di parte variabile, come pure i risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L. n.112/2008 (convertito nella L.n.133/2008), cioè i risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso, costituiscono economie di bilancio.
Art. 9 Strumenti di premialità
1. Conformemente alla normativa vigente e ai regolamenti comunali in materia, nel triennio di riferimento, fatte salve successive modifiche e/o integrazioni, sono possibili i seguenti strumenti di premialità:
a) premi correlati alla performance organizzativa in misura del 55%;
b) premi correlati alla performance individuale in misura del 45%;
c) premio individuale di cui all’art. 69.
d) indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa;
e) specifiche forme incentivanti e/o compensi finanziati con le sponsorizzazioni e quelli previsti da specifiche disposizioni di legge, stabiliti dalla normativa vigente e riconducibili alle previsioni dell’art. 67, comma 3, lett. a) e c).
f) progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dall’art. 16 e secondo i criteri e le modalità meglio definite all’art.16 del presente CCDI.
Art. 10
Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie sono annualmente calcolate (come da CCNL e norme vigenti) e rese disponibili, ai sensi dell’art. 68, comma 1.
2. Sulla scorta del vigente sistema di misurazione e valutazione dell’ente, delle norme regolamentari e degli indirizzi formulati dalla giunta, le parti convengono sui seguenti criteri generali: a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento retributivo; b) le risorse, attraverso gli strumenti del sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale, sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance; c) la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni, ove dalla prestazione lavorativa del dipendente discende un concreto vantaggio per l’Amministrazione, in termini di valore aggiunto rispetto alle proprie funzioni istituzionali, nonché al miglioramento quali-quantitativo dell’organizzazione, dei servizi e delle funzioni; d) il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo della performance; e) la performance individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti: raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, qualità della prestazione e comportamento professionale; f) il sistema di misurazione e valutazione della performance è unico e si applica a tutti gli istituti incentivanti che lo richiedono a proprio fondamento. 3. La ripartizione delle risorse tra i diversi istituti avverrà nei limiti dei fondi come di seguito assegnati, fatta salva la possibilità di revisione annuale ai sensi dell’art. 1, comma 3, del presente contratto. 4. Per il triennio 2018-2020, le risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1, sono ripartite come da tabella allegata al presente CCDI. 5. I valori relativi alla indennità di turno, alla indennità di reperibilità e alla indennità di servizio esterno sono esposti sotto forma di stima. Laddove a consuntivo gli stessi risultassero superiori, le risorse necessarie saranno attinte dalla quota di fondo assegnata alla performance organizzativa. 6. I valori relativi a voci di salario accessorio derivanti da disposizioni di legge sono esposti sotto forma di stima, salvo conguaglio a consuntivo. 7. Solo per l’anno 2018, per il periodo fino al 21.5.2018, le indennità di cui sopra sono disciplinate dai previgenti CCNL e CCDI. 8. Per gli anni 2019 e 2020 le varie indennità contrattuali verranno erogate in continuità con riferimento ai valori dell’anno 2018, salvo conguaglio a seguito della formale costituzione del fondo dell’anno di riferimento, da effettuarsi con determina, previa delibera di indirizzi della giunta per la quantificazione delle risorse variabili ed acquisito il parere dell’organo di revisione, e sulla base delle risorse effettivamente rese disponibili per tali finalità. |
Art. 11 Indennità condizioni di lavoro (70-bis) 1. Gli enti corrispondono un’unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) implicanti il maneggio di valori. 2. Si individuano a titolo esemplificativo i seguenti fattori rilevanti di disagio: |
a) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell’arco della giornata; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
b) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
c) prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all’espletamento di servizi urgenti “su chiamata” al di fuori della reperibilità. La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità, per fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità; garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall’ordinamento dello stato civile; garantire il servizio di polizia mortuaria.
3. Si stabilisce che la presente indennità venga erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese.
4. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.); non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento; è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari, non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza.
5. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivo, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti:
1. dal sistema di rilevazione presenze/assenze o elencati:
a) utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc. complessi ed a conduzione altamente rischiosa)
b) dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata, rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione.
6. Si individuano a titolo esemplificativo i seguenti fattori rilevanti di rischio:
a) utilizzo di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute;
b) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive;
c) attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell’espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici;
d) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l’esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni.
7. Si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a pericoli-rischi pregiudizievoli per la salute e/o per l’integrità personale.
8. Si conviene che il rischio rappresenta una situazione o condizione lavorativa, diversa da quella che caratterizza i contenuti tipici e generali delle ordinarie prestazioni di lavoro da
rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza.
9. L’individuazione del personale beneficiario avviene con apposito provvedimento ricognitivo del Responsabile cui afferisce la competenza in materia di sicurezza del lavoro, sulla base delle indicazioni del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, tenendo conto di quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi.
10. L’erogazione dell’indennità al personale interessato avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti:
a) dal sistema di rilevazione presenze/assenze
b) dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività
indennizzata rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione.
11. Si individuano a titolo esemplificativo i fattori implicanti maneggio valori come segue:
- ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante) per l’espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della funzione di “agenti contabili”, per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma. Pertanto non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa.
12. È fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e di quanto previsto al presente articolo e, conseguentemente, l’effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Responsabile di Settore.
13. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivo, avviene in via posticipata:
- trimestralmente per l’indennità legata al rischio e al disagio
- annualmente, in unica soluzione, per l’indennità legata al maneggio valori
sulla base dei dati desunti:
a) dai rendiconti annuali resi dagli Agenti Contabili
b) dal sistema di rilevazione presenze/assenze
c) dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione.
14. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: € 1,00 - € 10,00 come segue:
Condizione di lavoro | Importo al giorno | ||
A | personale esposto a rischio | € 1.00 | |
B | personale esposto a disagio | € 1,00 | |
C | personale con funzioni di agente contabile | C1) media mensile di valori di cassa maneggiati inferiore ad € 300.00 | € 1,00 |
C2) media mensile di valori di cassa maneggiati compresi tra € 300.00 ed € 1000,00 | € 1,50 | ||
C3) media mensile di valori di cassa maneggiati oltre € | € 2,00 |
1000.00 |
15. Qualora dovesse risultare una somma superiore rispetto all’importo previsto per la singola indennità, si provvederà a recuperare le somme dai risparmi derivanti dalle altre indennità e, in caso di incapienza, dalle somme destinate alla performance individuale.
16. Per le attività comportanti rischio, disagio e maneggio valori fino al 21 maggio 2018, si conferma la disciplina normativa di cui al CCDI 2017. L’importo annuale complessivo 2018 stimato per tale indennità è pari a € 1.720,00.
Art. 12
Indennità di turno e reperibilità
1. Per la disciplina dell’indennità di turno si fa riferimento all’art. 232.
2. Alla richiesta di essere esclusi dal turno notturno per le particolari situazioni personali e familiari di cui all’art. 27, comma 4, deve essere data risposta scritta da parte del Responsabile del Settore entro 15 giorni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
3. Le parti concordano di operare le seguenti integrazioni: dipendenti che rientrano da periodi di assenza non sporadica, connessi a motivi familiari o di salute; dipendenti con nucleo familiare monoparentale e figli minori conviventi.
4. Si considera equilibrata ed avvicendata la distribuzione dei turni, qualora la loro programmazione mensile preveda che ciascun turno non ecceda la misura del 60% della somma di tutti i turni.
5. La distribuzione equilibrata dei turni non subisce gli effetti delle assenze per malattia e dei cambi disposti dal datore di lavoro. Il disequilibrio legittima, in questi casi, la corresponsione dell’indennità di turno.
6. La distribuzione equilibrata subisce gli effetti della programmazione annuale del piano ferie e la riduzione per permessi di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli per effettuazione di visite mediche.
7. Le parti definiscono che l’arco temporale di riferimento per valutare l’equilibrata
2 Art. 23 Turnazioni
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per l’adozione dell’orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l’adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con la durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
c) all’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute ad eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendete non può essere superiore a 10.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;
c) turno festivo- notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;
6. L’indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 67.
7. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 27, comma 4 può, a richiesta, essere escluso dall’ effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
distribuzione dei turni sia il mese.
8. L'indennità di turno è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turnazione, secondo la programmazione prevista.
9. Per le attività espletate in turno fino alla sottoscrizione del presente contratto, si applica la disciplina di cui al CCDI 2017.
10. Per la disciplina dell’indennità di reperibilità si fa riferimento all’art. 243.
11. Le parti concordano di non elevare il numero dei turni di reperibilità nel mese rispetto al limite previsto dall’art. 24, comma 3.
12. I servizi per i quali è istituita la pronta reperibilità sono i seguenti:
1. il Servizio cimiteriale, per la tumulazione di salme e la concessione di tombe e loculi
2. lo Stato civile, solo per la ricezione delle denunce di morte
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni festivi antecedenti un giorno festivo o per i giorni festivi infrasettimanali).
La somma eventualmente non utilizzata andrà ad incrementare il fondo destinato alla produttività collettiva ed al miglioramento dei servizi dell’anno di riferimento.
In caso di assenza dal servizio, in applicazione dell’art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 112/08 l’indennità per reperibilità non viene corrisposta.
L’indennità di reperibilità è liquidata mensilmente.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:
Area di attività | N° dipendent i coinvolti | Previsione anno 2018 dei periodi di reperibilità | Giorni Previsti Rep/chiam. |
Servizio cimiteriale per tumulazioni | 2 | Tutto l’anno | 1/1 |
Stato Civile | 1 | Tutto l’anno | 1/0 |
Servizio cimiteriale per concessioni | 1 | Tutto l’anno | 6/0 |
13. Gli oneri per la corresponsione delle indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 e sono stimati:
3 Art. 24 Reperibilità
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di €. 10,33 per le 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell’indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di €. 13,00.
5. L’indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l’orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art. 38, comma 7, e dell’art. 38-bis, del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.
7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.
a) indennità di turno € 1.435,00 b) Indennità di reperibilità € 200,00 La liquidazione avviene con cadenza trimestrale |
Art. 13 Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, comma 1 e comma 2) 1. L’indennità per specifiche responsabilità prevista dall’art. 70-quinquies, comma 1, viene determinata su base annua, secondo i seguenti criteri generali: a) si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità che saranno appositamente ed esclusivamente individuate con determinazione del Responsabile competente, sentita la Conferenza Responsabili e il Segretario, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, sulla base delle fattispecie e dei criteri di seguito riportati. Possono essere destinatari dell’incarico dipendenti inquadrati in categoria B, C o D (non titolari di posizione organizzativa); b) il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità; c) l’importo complessivo a livello di ente destinato a finanziare le indennità per specifiche responsabilità viene ripartito con determinazione del Responsabile competente, sentita la Conferenza dei Responsabili ed il Segretario, sulla base delle unità di personale interessate; d) l’importo destinato a tale indennità è fissato complessivamente in € 15.000,00. e) l’importo da attribuire ai singoli incarichi viene determinato sulla base dei seguenti criteri: 1. Grado di autonomia operativa massimo 15 punti 2. Complessità dell’attività massimo 15 punti 3. Responsabilità gestionale massimo 15 punti Per un totale di 45 punti In via esemplificativa i tre criteri sono meglio esplicitati come segue: · il grado di autonomia operativa è valutato in relazione ai procedimenti assegnati: l’autonomia è massima se il dipendente è incaricato di svolgere un intero procedimento amministrativo e via via decrescente se il dipendente si occupa solo una parte del procedimento. · la complessità dell’attività dipende dal numero di procedimenti assegnati, dalla complessità dei singoli procedimenti, dall’eventuale attribuzione di responsabilità di singoli progetti, valutati anche in relazione al tempo di lavoro (tempo pieno o part- time). · la responsabilità gestionale dipende dalla qualità e quantità di risorse umane, strumentali e finanziarie coordinate. 2. Le schede di pesatura sono stabilite dal Segretario generale. 3. La quantificazione delle indennità è determinata in modo proporzionale al punteggio ottenuto utilizzando il criterio del valore punto e rispettando i seguenti criteri a prescindere dal tempo di lavoro (tempo pieno o part-time): a. raggiungimento di un punteggio minimo pari a 30; b. ad ogni punto viene attribuito un valore monetario ottenuto dividendo € |
15.000,00 per la somma dei punteggi delle singole pesature;
c. il valore punto viene moltiplicato per il singolo punteggio conseguito.
4. Le indennità di cui al presente articolo, legate all’effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui sono correlate, possono essere soggette a revisioni, integrazioni e revoca. Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni) e vengono erogate in unica soluzione entro il mese di MAGGIO dell’anno successivo.
5. Qualora dall’applicazione delle misure di cui agli articoli successivi dovesse risultare una somma superiore all’importo stanziato si dovrà procedere a riproporzionare le indennità.
6. L’indennità per ulteriori specifiche responsabilità prevista dall’art. 70-quinquies, comma 2, di importo massimo sino a € 350,00 annui lordi:
a) compete al personale dell’Ente che riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale, Responsabile dei Tributi;
b) compensa le specifiche responsabilità eventualmente affidate agli archivisti informatici, agli addetti degli uffici relazioni con il pubblico, ai formatori professionali;
c) al personale addetto ai servizi di protezione civile;
d) compensa le funzioni di Ufficiale Giudiziario attribuite ai messi notificatori.
TABELLA DI RIEPILOGO
Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni | Indennità stabilita | Figure beneficiarie |
a) Ufficiale di stato civile e anagrafe | € 250,00 | 1 |
b) Ufficiale elettorale | € 250,00 | 1 |
c) Responsabile di tributi | ||
d) Addetto agli uffici relazioni col pubblico | € 250,00 | 1 |
e) Responsabile di archivi informatici | € 250,00 | 1 |
TOTALE | € 1.000,00 |
7. In tutte le fattispecie suindicate, è indispensabile il formale conferimento dell’incarico con apposito atto scritto (degli organi di governo o di gestione, a seconda delle competenze stabilite per legge); essa non compete ai titolari di P.O. che ricoprano i ruoli e/o le funzioni suddette;
8. La corresponsione degli importi relativi all’indennità per ulteriori specifiche responsabilità prevista dall’art. 70-quinquies, comma 2è effettuata in unica soluzione entro il mese di MAGGIO dell’anno successivo.
Art. 14
Indennità per il personale della Polizia Locale (servizio esterno-funzione)
- art. 56-quinquies
1. Indennità di servizio esterno: l’indennità compete al personale della Polizia Locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza ed è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno.
2. Per lo svolgimento delle attività di seguito indicate, è prevista un’indennità con la decorrenza a fianco indicata, pari ad un importo giornaliero lordo di € 1,00.
3. Il servizio viene considerato espletato come in via continuativa all’esterno qualora siano svolti servizi esterni alla sede dell’ente per la parte maggioritaria delle giornate di servizio svolte nel mese di erogazione dell’indennità. (calcolo mensile – se su un mese lavorato di 26 giorni si volgono almeno 14 giorni con prestazione parziale o totale esterno).
4. L’erogazione dell’indennità al personale interessato avviene sulla base dei dati desunti:
a) dal sistema di rilevazione presenze/assenze o meccanismo analogo.
b) dalla attestazione del responsabile del servizio/comandante in merito allo svolgimento dei servizi esterni, per almeno 14 giorni.
5. La corresponsione degli importi relativi a tale indennità è effettuata trimestralmente.
6. L’indennità di cui al presenta articolo:
è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5;
è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) e 4, del CCNL del 6.7.1995 e s.m.i.;
è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis.
7. La presente disciplina trova applicazione dal 22 maggio 2018.
8. Qualora dovesse risultare una somma superiore rispetto all’importo previsto per la singola indennità, si provvederà a recuperare le somme da risparmi derivanti dalle altre indennità, con priorità dai risparmi dell’indennità di funzione ed in caso di incapienza, dalle somme destinate alla performance individuale.
9. Indennità di funzione: l’indennità viene erogata al personale di Cat. C e D, non incaricato di posizione organizzativa, sulla base della seguente tabella:
Ruolo e grado rivestito | Importo annuo | |
A | Comandante PL non incaricato di P.O. di Cat. D | € 3.000,00 |
B | Vice Comandante non incaricato di P.O. di Cat. D | € 2.000,00 |
C | Vice Comandante non incaricato di P.O. di Cat. C | € 1.500,00 |
D | Addetto al coordinamento e controllo di Cat. C | € 1.000,00 |
10. La presente indennità annua è frazionata in 12 mensilità ed erogata proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni effettivi)
11. L’indennità di cui al presente articolo:
a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5;
b) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e s.m.i.;
c) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 56-quinquies;
d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
e) non è cumulabile con le indennità di cui all’art. 70-quinquies;
12. Qualora dall’applicazione delle misure stabilite nel presente articolo dovesse risultare una somma superiore all’importo stanziato si dovrà procedere a riproporzionare le indennità, qualora invece dovesse risultare una somma inferiore al minimo contrattuale si provvederà a recuperare le somme da risparmi derivanti da altre indennità ed in caso di incapienza dalle somme destinate alla performance.
13. Per le finalità di cui all’art. 56-sexies, viene destinata la somma di € 1.500,00 annua lorda per l’ipotesi di cui alla lettera C della tabella di cui al comma 9. L’importo previsto, rapportato alla durata dell’incarico (1 mese) è quantificato in € 125,00 lordi.
Art. 15 Personaletemporaneamentedistaccato oassegnato adunionidicomunioperserviziinconvenzione 1. Al personale temporaneamente distaccato o assegnato a tempo pieno o tempo parziale presso unioni di comuni o con servizi in convenzione si applica la disciplina di cui agli artt. da 13 a 15 e 19 del CCNL del 22.1.2004. 2. Al finanziamento dell’indennità del presente articolo è destinata, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a), una percentuale pari allo 0% del fondo delle risorse decentrate. 3. A favore dei dipendenti, escluse le P.O. (cui si applicano le disposizioni del comma 6 dell'art.13 del CCNL 22.1.2004), assegnati temporaneamente, anche a tempo parziale, presso unioni di comuni è attribuita un'indennità pari a € 25 mensili strettamente correlata alle effettive prestazioni lavorative, gravante sul fondo relativo alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, costituito presso la stessa unione. 4. A favore dei dipendenti, escluse le P.O. (cui si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.14 del CCNL 22.1.2004), assegnati temporaneamente, anche a tempo parziale, con servizi gestiti in convenzione tra più comuni è attribuita un'indennità pari a € 25 mensili correlata alle effettive prestazioni lavorative e gravante sul fondo relativo alle politiche di sviluppodellerisorseumane ed alla produttività costituito presso l'ente utilizzatore. |
Art. 16 Criteri generali per la progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria 1. La progressione economica, nel limite delle risorse che l’Amministrazione destina a tale istituto, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti. 2. Le parti danno atto che: a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o della posizione di accesso infracategoriale B3, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali: per la categoria A dalla posizione A1 alla A6; per la categoria B dalla posizione B1 alla B8 e dalla posizione B3 a B8; per la categoria C dalla posizione C1 alla C6; per la categoria D dalla posizione D1 alla D7; b) il valore economico di ogni posizione successiva all’iniziale, è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL; c) ai sensi dell’art. 12, comma 8, in caso di progressione verticale fra categorie, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione, fatto salvo l’eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In quest’ultimo caso, viene conservata ad personam la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria; d) al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto, al momento del passaggio, è attribuita la posizione economica conseguita nell’amministrazione di provenienza. 3. Il presente articolo disciplina i criteri dell’istituto della progressione orizzontale per il |
triennio 2018-2020, tenuto conto che le risorse destinate annualmente alla progressione orizzontale nell’anno previsto, verranno ripartite tra le diverse categorie giuridiche in base alla somma complessiva dei trattamenti tabellari acquisiti dai dipendenti in ciascuna di esse.
4. In applicazione dell'art. 16 del CCNL, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:
a) per ogni categoria giuridica verrà stilata una graduatoria, dal punteggio più alto a quello più basso, relativa alla media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione della performance individuale del triennio precedente a quello relativo all’anno di attribuzione della progressione; nel caso di assenza prolungata, ad esempio per maternità, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti nell’ambito del triennio considerato;
b) in caso di parità si valuterà l’anzianità di servizio complessiva del dipendente;
c) in caso di ulteriore parità si valuterà il numero delle ore di formazione certificate nel triennio precedente stilando una graduatoria ulteriore;
d) in caso di ulteriore parità si valuterà l’anzianità nella categoria economica.
5. Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un’anzianità di servizio di almeno 24 mesi nella posizione economica alla scadenza dell’anno precedente la progressione orizzontale. Il criterio è da ritenersi valido pure nel caso in cui tale anzianità sia stata acquisita, anche parzialmente, in altro ente del comparto. Nel caso di progressione verticale, cambiando l’inquadramento giuridico del dipendente, l’anzianità di servizio nella categoria è azzerata. Nel caso in cui la progressione verticale abbia avuto luogo il 1° gennaio, sono richiesti ventiquattro mesi di anzianità nella posizione economica prima di effettuare una progressione orizzontale; nel caso in cui la progressione verticale sia avvenuta in data successiva, il dipendente potrà partecipare alla selezione per la progressione orizzontale da 1° gennaio del terzo anno successivo a quello dell’avvenuta progressione verticale.
6. La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della propria categoria in ordine decrescente, in applicazione delle modalità indicate nel precedente comma 4, nell’ambito comunque della percentuale delle risorse disponibili.
7. L'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è comunque subordinata al raggiungimento di una valutazione percentuale minima pari al 70% del massimo ottenibile nel citato triennio.
8. Le selezioni saranno effettuate con attribuzione della progressione con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno in cui viene sottoscritto il contratto integrativo che ne prevede l’attivazione.
9. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica.
10. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
11. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
12. Per l’anno 2018 le parti concordano di non dare corso ad alcuna progressione orizzontale, pertanto le risorse stanziate per tale istituto ammontano a € 0,00.
Art. 17
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale
1. Gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura nelle rispettive fonti di finanziamento. Le relative risorse confluiscono nel fondo risorse decentrate ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c), per finanziare, ex art. 68, comma 3, lett.g):
a) incentivi funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.) - € 10.000,00
b) compensi ISTAT (art.70 ter) censimento permanente della popolazione - € 909,00
c) compensi per messi notificatori - € 250,00
d) compensi per avvocatura (art. 27 CCNL 14.09.2000 e R.D.L. n.1578/1933);
e) diritti e oneri destinati a finanziare l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario (art. 32, comma 40 del D.L. n.269/2003 convertito nella L.n. 326/2003);
2. Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista dalla legge o negli appositi Regolamenti comunali, con atto del Responsabile P.O. del settore competente. Per le P.O. vi provvede il Segretario.
3. Le parti prendono atto che anche i titolari di P.O. compartecipano alla corresponsione dei compensi in oggetto, fermi restando i limiti massimi e le decurtazioni sulla retribuzione di risultato che verranno definiti nel nuovo riassetto delle P.O.
4. Per quanto attiene gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., si rimanda ai criteri individuati nel contratto decentrato integrativo 2017 e al regolamento attuativo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 18.04.2018.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo.
Art. 18
Altri compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge
1. Le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della L.n.449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificata dall’art. 4, comma 4 del CCNL 5.10.2001, si riferiscono a:
a) proventi da sponsorizzazioni;
b) proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
2. Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista negli appositi Regolamenti comunali, con atto del Responsabile P.O. del Settore competente.
3. Le somme derivanti da eventuali economie aggiuntive, destinate all’erogazione dei premi, dall’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011 (convertito in L.n. 111/2011), possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 % destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n.150/2009 e modificato dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2011 e art. 5, comma 11 e seguenti del
D.L. n. 95/2012. Il restante 50% viene erogato sulla base del sistema di misurazione e
valutazione in vigore nell’ente. 4. Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista nell’apposito Piano triennale di Razionalizzazione, così come approvato dall’organo politico dell’Ente, con atto del Responsabile P.O. del Settore competente. 5. Le somme vengono previste nel fondo delle Risorse decentrate, parte variabile, ex art. 67, comma 3, lett.b). 6. Le parti definiscono che i titolari di P.O. compartecipano alla corresponsione dei compensi in oggetto, ferma restando la decurtazione da operarsi sulla retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 7. 7. Per l’anno 2018 le risorse stanziate per tali istituti ammontano a € 0,00. |
Art. 19 Progetti finanziati dalla parte variabile del fondo 1. A valere sulle risorse aggiuntive di parte variabile eventualmente stanziate dall’Amministrazione, possono essere finanziati progetti strategici coerenti con le previsioni del DUP. 2. Il progetto dovrà dettagliare e specificare i dipendenti coinvolti e l’apporto richiesto a ciascun dipendente, nonché le modalità di valutazione del grado di realizzazione del progetto, tramite indicatori di norma numerici, e le modalità di distribuzione delle risorse al personale coinvolto. 3. Il personale coinvolto nella realizzazione dei progetti partecipa anche alla distribuzione della performance organizzativa. 4. Le quote dei proventi delle violazioni al codice della strada, ove siano rivolte al finanziamento di progetti compatibili con le destinazioni previste dall’art. 208 del codice della strada, sono definite annualmente con deliberazione della giunta comunale che definisce la destinazione di tali proventi, come indicato all’art. 2 del presente CCDI. 5. Le parti prendono atto che l’Amministrazione Comunale, con la direttiva politica assunta con deliberazione della Giunta n. 167 del 3.12.2018, ha stanziato le seguenti risorse di parte variabile, destinandole prevalentemente alla performance organizzativa e individuale: a) NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.5 Lett. b) CCNL 2016- 18) - € 18.124,19; b) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) - (ART. 67 C.3 Lett. h) e C.4 CCNL 2016-18) - € 4.518,80. |
Art. 20 Premi correlati alla performance 1. Quanto residua delle risorse costituenti il fondo delle risorse decentrate, come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’indennità di direzione per dipendenti dell’ex 8^ qualifica funzionale, all’incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste per l’anno di competenza), salvo conguagli a consuntivo, ed il finanziamento di tutte le indennità disciplinate negli articoli precedenti, oltre ai risparmi/maggiori spese di cui ai precedenti articoli, è destinato ai premi correlati alla performance. 2. Le risorse finalizzate a premiare la performance organizzativa, sono ripartite tra i settori dell’ente al fine di definire dei “budget” per ciascun settore/area. Per la determinazione di |
tale budget si procede con il seguente meccanismo di calcolo:
3. il numero dei dipendenti dell’ente al 31.12 del medesimo anno, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa, è suddiviso per categoria e posizione di accesso. Il calcolo è effettuato tenendo conto del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che è computato in proporzione alla durata del part-time;
4. il numero dei dipendenti appartenenti ad ogni categoria e posizione di accesso è moltiplicato per il parametro di riferimento contenuto nella seguente tabella:
Categoria | Parametro |
A | 1,00 |
B | 1,10 |
Accesso B3 | 1,20 |
C | 1,30 |
D | 1,40 |
5. I risultati ottenuti per ogni categoria e posizione di accesso sono sommati dando luogo ad un valore complessivo, che rapporta il numero dei dipendenti dell’ente al sistema di classificazione professionale vigente.
6. Le risorse destinate alla valorizzazione della performance sono successivamente suddivise per il valore complessivo di cui al punto precedente, ottenendo un importo unitario.
7. Moltiplicando tale importo unitario per il risultato dei precedenti punti a) e b) relativi al personale appartenente ad ogni settore, si ottiene l’importo per la valorizzazione della performance di competenza dello stesso.
8. Nel sistema di valutazione sarà possibile prevedere un coefficiente di correzione per l’assegnazione del budget di area.
9. Il budget di area così determinato verrà liquidato nella misura percentuale corrispondente al risultato della performance di ogni singola area, e suddiviso in parti uguali tra i dipendenti dell’area stessa. Per quanto riguarda le aree articolate in più uffici, come evidenziati nel piano della performance, con il medesimo meccanismo si potrà effettuare una ulteriore suddivisione, in relazione ai risultati di ciascun ufficio e al personale ad esso afferente.
10. L’erogazione del compenso relativo alla performance individuale avviene secondo le percentuali/fasce di merito fissate nel predetto sistema di valutazione.
11. Ogni anno le risorse assegnate alla performance individuale vengono suddivise per il numero complessivo dei dipendenti in servizio al 31.12 del medesimo anno, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa. A tal fine il personale a tempo parziale viene conteggiato come unità intera. Il risultato della divisione rappresenta il valore economico corrispondente alla valutazione massima espressa sulla base del sistema di valutazione dell’ente.
12. La valutazione della scheda si esprime in una percentuale da applicare al valore medio pro- capite calcolato secondo la formula di cui sopra.
13. Nel caso di rapporti di lavoro part-time o per prestazioni lavorative parziali nel corso dell’anno (assunzioni/cessazioni in corso d’anno, assenze prolungate dal servizio, ecc.), il punteggio totale attribuito al dipendente verrà opportunamente proporzionato.
14. Si stabilisce altresì che non verrà corrisposto il premio correlato alla performance individuale ai dipendenti, che nell’anno di competenza di suddivisione del fondo avranno percepito altri incentivi o indennità per un importo superiore al 30% del trattamento economico lordo annuo complessivo.
Maggiorazione del premio individuale
15. Al 10% dei dipendenti che conseguono la valutazione più elevata è attribuita una
maggiorazione del premio individuale nella misura del 30% del valore medio pro- capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, applicando la seguente formula:
P = F / [∑dip + 0,3 x (10% ∑dip)]
P = premio medio su cui applicare il 30%
F = quota fondo performance individuale da ripartire
∑dip = n. dipendenti valutati positivamente secondo il sistema di misurazione e valutazione dell’ente
16. Tale maggiorazione viene erogata secondo una graduatoria sulla base degli esiti della valutazione dell’anno di riferimento. In caso di parità , si terrà conto della valutazione media del triennio precedente a quello di riferimento. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.
17. La maggiorazione di cui al comma 15 trova il suo finanziamento all’interno della quota di risorse assegnata alla performance individuale. Laddove tale quota risulti incapiente, il relativo finanziamento grava sulla quota di risorse assegnata alla performance organizzativa.
Art. 21 Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario di cui al precedente articolo, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario preventivamente autorizzate, nel limite complessivo annuo individuale stabilito in questa sede di ore 36 (da ridurre proporzionalmente per il personale a part- time), da utilizzarsi entro i sei mesi successivi a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. I riposi compensativi non possono essere fruiti in concomitanza di giornate di ferie, cioè non prima né dopo giorni di ferie. Inoltre i riposi compensativi non possono essere fruiti per due giorni consecutivi di assenza.
5. I Responsabili di ciascuna Area, unitamente al Segretario comunale ed al Responsabile del Servizio Personale, realizzano incontri semestrali finalizzati al monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario prestato nell’anno solare vengono pagate trimestralmente. La liquidazione delle ore accantonate di cui il dipendente chiede la retribuzione avviene entro il mese di gennaio dell’anno successivo.
Art. 22 Welfare integrativo
1. Non sono assegnate risorse alle misure di sostegno di cui all’art. 72.
2. Le somme destinate a finalità assistenziali nell’ambito delle misure del welfare integrativo
per la Polizia Locale, potranno essere eventualmente specificate e quantificate nella deliberazione della giunta comunale che definisce la destinazione delle somme, in base all’art. 208 del CdS.
Art. 23
Elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale
1. Ai sensi dell’art. 53, commi 2 e 8, le parti concordano che, in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, come meglio sotto definite, e tenendo conto delle esigenze organizzative dell’ente, il numero dei rapporti a tempo parziale potrà superare il contingente del 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, fino ad un ulteriore 15%.
2. Le gravi e documentate situazioni familiari sono le seguenti:
grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente;
necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone del proprio nucleo familiare;
situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone con handicap;
situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
situazioni, riferite ai soggetti presenti nel nucleo familiare, ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
a) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
b) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
c) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
d) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a), b) e c) o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
3. Nei casi di cui al comma precedente, in deroga alle procedure di cui all’art. 53, comma 4, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro sono comunque presentate senza limiti temporali.
4. L’ente, tenuto conto della mansione e della posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, sempre che non si determini un pregiudizio alla funzionalità dei servizi, potrà concedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ma per un tempo prestabilito (tempo determinato), indipendentemente dal contingente massimo di categoria, allo scadere del quale il dipendente è tenuto a riprendere servizio a tempo pieno.
Art. 24
Criteri per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita
1. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, vengono individuati i seguenti criteri per la determinazione delle fasce temporali di flessibilità oraria:
a) la flessibilità consiste nella possibilità di anticipare o posticipare l’orario di entrata e di uscita, nell’orario mattutino e/o pomeridiano, con l’obbligo di recuperare l’eventuale debito orario nell’arco del mese in corso, in accordo con il dirigente/responsabile di servizio;
b) le fasce temporali di flessibilità saranno determinate sulla base dell’orario di servizio e dell’orario di apertura al pubblico;
c) le fasce di flessibilità non potranno sovrapporsi con l’orario di apertura al pubblico degli uffici;
d) possono essere esclusi dalla fruizione della flessibilità i dipendenti/uffici che devono garantire servizi pubblici incompatibili con tale istituto, individuati dai rispettivi Responsabili/Segretario (es: asilo nido; polizia locale; operai in squadra ecc…)
e) la flessibilità dell’orario di lavoro può essere fruita senza bisogno di richiesta alcuna;
2. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al X.Xxx. n. 151/2001;
assistano familiari portatori di handicap ai sensi della L. n.104/1992;
siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44;
si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
siano dipendenti con nucleo familiare monoparentale e figli minori conviventi
Art. 25
Elevazione del periodo di maggiore o minore concentrazione dell’orario multi periodale.
1. Si conferma in 13 settimane il periodo di maggiore o minore concentrazione dell’orario multiperiodale, secondo la disciplina di cui all’art. 25. L’attivazione di tale articolazione oraria sarà comunicata ai sensi dell’art. 4, comma 4.
Art. 26
Individuazione delle ragioni che permettono di elevare l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali
L’arco temporale di 6 mesi su cui calcolare il limite delle 48 ore settimanali medie, comprensive del lavoro straordinario, previsto dall’art. 22, comma 2, può essere elevato fino a
n. 12 mesi nei seguenti casi:
dipendenti che svolgono servizi in convenzione, ex articolo 30 T.U.E.L. e s.m.i. e con utilizzo congiunto presso altre amministrazioni;
dipendenti autorizzati per prestazioni di lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L.n.311/2004;
dipendenti incaricati di Posizione organizzativa.
Art. 27
Innovazioni tecnologiche e qualità del lavoro - Formazione e aggiornamento professionale
1.
2. In applicazione all’art. 7, comma 4, lett. t), le parti si accordano per l’approvazione delle seguenti linee di indirizzo con riferimento ai riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi:
l’innovazione tecnologica ha effetto sulla quantità e qualità dell’occupazione. Tale fattore assume rilievo organizzativo anche nella definizione degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione, in quanto in grado di migliorare e rendere più efficiente la qualità del sistema produttivo.
gli interventi che promuovono un nuovo approccio al lavoro rivolto al miglioramento ed accrescimento delle competenze del personale, saranno realizzati mediante opportuni percorsi di formazione e riqualificazione e mediante l’utilizzo dei seguenti strumenti tecnologici.
3. L’ente promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, a ciò destinando un importo annuo complessivo possibilmente non inferiore all’1% del costo complessivo del personale dipendente, comprensivo degli oneri riflessi e tenendo conto dei vincoli di legge.
Art. 28
Integrazione delle situazioni personali e familiari in materia di turni di lavoro notturni.
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 23, comma 8 del CCNL e dal precedente art. 11 del presente CCDI, può, a richiesta, essere escluso dall’effettuazione di turni notturni il personale che si trovi in una delle seguenti particolari situazioni personali e/o familiari:
a. dipendenti che rientrano da periodi di assenza non sporadica, connessi a motivi familiari o di salute;
b. dipendenti con nucleo familiare monoparentale e figli minori conviventi
Art. 29 Clausola finale
1. Il presente accordo resta valido anche per l’erogazione dei benefici a valere sulle risorse 2019 e 2020, qualora non modificato o disdettato dalle parti entro il 30 giugno dei rispettivi anni.
Delegazione di parte pubblica
Il Presidente - xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:
Xxxxx Xxxxxxx (FP CGIL) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (CISL FP)
Rappresentanza Sindacale Unitaria
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx _ Xxxxxxx Xxxxxxxxx
*** DICHIARAZIONI A VERBALE DI PARTE SINDACALE
1. La parte sindacale chiede che la Giunta, dal 2019, valuti di destinare una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada al finanziamento della previdenza completare degli operatori di Polizia Locale.
2. La parte sindacale chiede che, nel 2019, ove andasse a regime l’indennità di funzione della Polizia Locale ex art. 56-quinquies, il relativo importo sia assorbito nell’importo complessivo delle indennità per specifiche responsabilità ex art. 70-quinquies, comma 1 stabilito per l’anno 2018.
3. La parte sindacale chiede che nel 2019 venga riproposta la possibilità di progressioni economiche orizzontali.
Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:
Xxxxx Xxxxxxx (FP CGIL) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (CISL FP)
Rappresentanza Sindacale Unitaria
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx _ Xxxxxxx Xxxxxxxxx