Contract
Il Termine di Esecuzione Lavori
Il carattere non essenziale del termine
Di regola negli appalti di lavori pubblici il termine contrattuale di ultimazione non è essenziale (art. 1457 del cod.civ.).
Come è noto l’essenzialità del termine discende dall’inutilità di una prestazione tardiva.
Condizione che in genere non si verifica negli appalti pubblici poiché l’opera anche se tardivamente ultimata mantiene sempre la sua utilità.
Ciò trova conferma nelle disposizioni legislative che consentono ,per motivi di forza maggiore, di sospendere i lavori o stabilire termini suppletivi per l’ultimazione dell’opera.
Definizione del termine contrattuale
Il termine di esecuzione è stimato e determinato dal Responsabile del Procedimento in sede di predisposizione degli atti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Definizione del
TERMINE DI ESECUZIONE
La valutazione di detto termine deve essere effettuata tenendo nella dovuta considerazione la tipologia, la categoria, l'entità e la complessità dell'intervento (art. 145, co. 2, del reg.).
Inoltre, di estrema rilevanza è la disposizione secondo cui nella determinazione del tempo contrattuale di esecuzione deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole (art. 40, co. 3, reg.). Ciò vuol dire che il termine complessivo è stimato tenendo conto della minor produttività causata dai giorni di maltempo previsti in quella zona per quel determinato periodo.
Quindi una sospensione per “avverse condizioni climatiche” potrà ritenersi legittima solo per quei particolari eventi che esulano da quella ordinarietà già stimata nel termine contrattuale come “prevedibile incidenza”. Tale disposizione non è innovativa ma è doveroso sottolinearne la maggior leggibilità derivante da un testo ora unitario.
Art. 40. Cronoprogramma
“3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.”
Esempio di tabella Climatico Ambientale (Produzione espressa in %)
Art.145. Penali e premio di accelerazione
“2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.”
Art. 158. Sospensione e ripresa dei lavori
“1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.”
Art. 159. Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori
“1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell'esecuzione dell'appalto.”
Cronoprogramma e termine contrattuale
Il cronoprogramma, redatto dal progettista, deve stabilire, in via convenzionale, l'importo dei lavori che devono essere eseguiti ogni anno a decorrere dalla consegna dei lavori. Ciò esclusivamente ai fini della quantificazione dell'eventuale maggiorazione del corrispettivo per “l'adeguamento del prezzo” (art.133 c.6-bis del cod.).
Se il responsabile del procedimento stima una scadenza difforme da quella risultante dal cronoprogramma tale documento dovrà essere adeguato al diverso termine di esecuzione dei lavori.
Art. 40. Cronoprogramma
“1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonché ai fini di quanto previsto dall’articolo 171, comma 12.
2. Nei casi di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente unitamente all'offerta.”
(Art. 171 c.12. ”Qualora il direttore dei lavori riscontri, rispetto al cronoprogramma di cui all’articolo 40, un ritardo nell’andamento dei lavori addebitabile all’esecutore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione, non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre l’anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.”)
Altra novità introdotta dal Nuovo Regolamento è l’utilizzo del cronoprogramma per il calcolo dei giorni di differimento dei termini contrattuali in caso di sospensione parziale. Prima di tale modifica il conteggio avveniva sulla base del programma esecutivo dei lavori.
Art. 159. Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori
“7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 7, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all’articolo 40.”
Finalità del Cronoprogramma
PREZZO CHIUSO
CONOPROGRAMMA
SOSPENSIONE PARZIALE
Programma esecutivo dei lavori
Oltre al cronoprogramma è prevista (art. 43, c.10, reg.) l’elaborazione di un documento concernente i tempi esecutivi ovvero il “Programma esecutivo dei Lavori”. E’ infatti stabilito, in tale articolo, che il capitolato speciale prescrive l'obbligo per l'impresa appaltatrice di presentare prima dell'inizio dei lavori un programma esecutivo riguardante l'indicazione dello sviluppo temporale delle lavorazioni e gli importi parziali e progressivi dell’avanzamento dei lavori per il pagamento delle rate di acconto.
Il programma esecutivo può anche non combaciare con il cronoprogramma, ma evidentemente deve conformarsi al termine di ultimazione contrattuale; esso infatti ha la finalità di consentire al direttore dei lavori controlli puntuali circa eventuali ritardi da parte dell'appaltatore nel corso dei lavori.
PROGRAMMA ESECUTIVO
Strumento di Controllo per Valutare
RITARDO ESECUTIVO
Tale documento concilia l’esigenza, della Stazione Appaltante di monitorare l’andamento dei lavori con autonomia gestionale dell’Appaltatore sancita con l’art.1655 del Codice Civile.
AUTONOMIA GESTIONALE
Sancita dell'Art.1655 determina il
PROGRAMMA ESECUTIVO
E’ da notarsi che l’efficacia della norma, ad eccezione di quanto contenuto nell’art.145 c.4, è subordinata all’attenta definizione contrattuale di “grave ritardo” ovvero dovranno strutturarsi, in tale atto, tutte “le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore” anche in relazione alla tempistica di realizzazione durante il corso dei lavori e non solo in riferimento al termine ultimo di esecuzione.
Ovvero è opportuno precisare contrattualmente il “grave ritardo” che può determinare, in base all’art.136 del Dlgs 163/06, la risoluzione del contratto.
Definizione del
CONTRATTO
GRAVE RITARDO
Dpr 207/10 Art.145 c.4 “Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 136 del codice.”
Dpr 207/10 Art. 43. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto “1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
…omissis”
10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l’esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.”
Dpr 207/10 Art.152 Disposizioni e ordini di servizio
”C1 ….omissis…. il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.“
Dpr 207/10 Art. 145. Penali e premio di accelerazione
“4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 136 del codice”
Dlgs 163/06 Art. 136. Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto. “
Dlgs 163/06 Art. 140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.
1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Novità introdotta dal dpr 207/10 è l’esecuzione d’ufficio in danno dell’esecutore .
Art. 146. Inadempimento dell’esecutore
“1. Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’articolo 136, commi 4 e 5, del codice, può procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto all’articolo 125, comma 5, del codice.
2. In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile previsto dall’articolo 138, comma 2, del codice, è redatto con le modalità indicate all’articolo 223.”
Art. 123. Cauzione definitiva “3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.”
Art. 159. Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori
14. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del codice ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
Art. 145. Penali e premio di accelerazione
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 136 del codice.
Art. 154. Processo verbale di consegna
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 153, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall’esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo 158.
Art. 155. Differenze riscontrate all'atto della consegna
3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l’esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui all’articolo 154, comma 7.
Art. 157. Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori
2. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori
Funzioni Principali del Programma Esecutivo dei Lavori
1 - Inadempimento dell'Esecutore
VALUTAZIONE RITARDO ESECUTIVO
RISOLUZIONE CONTRATTUALE
PROGRAMMA ESECUTIVO
VALUTAZIONE RITARDO CONSEGNA
DANNO PER TARDIVA CONSEGNA LAVORI
2 - Inadempimento della stazione Appaltante
Il termine di ultimazione impossibile
L'appaltatore che accerti, nel corso dell'esecuzione, l'oggettiva inadeguatezza del termine, ed abbia la possibilità di darne dimostrazione secondo i criteri e le regole della tecnica delle costruzioni, può richiedere che venga dichiarata la nullità della clausola contenente il termine di esecuzione impossibile ai sensi dell'art. 1419 cod. civ.
In casi del genere, l’effetto dell’accertamento del carattere impossibile del termine contrattuale è che l'appaltatore è esonerato da responsabilità per il ritardo nel compimento dell'opera ed ha diritto alla determinazione (da parte dell'amministrazione o, in caso di xxxxxxx di questa, da parte del giudice) di un termine suppletivo di esecuzione adeguato all'entità e difficoltà dell'opera da realizzare (art. 1183, co. 1, cod. civ.).
Temine di Ultimazione Impossibile
Nullità del Termine Contrattuale
Termine Suppletivo di Esecuzione
I ritardi per colpa dell'appaltatore. La penale. La risoluzione del contratto.
Può verificarsi che l'appaltatore ritardi nell'esecuzione dei lavori per sua negligenza. In tal caso egli incorre in sanzioni che hanno carattere diverso a seconda dei casi.
Preliminarmente, va chiarito che il ritardo configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale, sicché, in base ai principi generali, l'amministrazione deve semplicemente provare il fatto oggettivo del superamento del termine finale, mentre è l'appaltatore che, qualora voglia evitare di incorrere nelle responsabilità conseguenti al ritardo, deve dimostrare che questo non è a lui imputabile (art. 1218 cod. civ.).
Per i ritardi dovuti per colpa dell'appaltatore il capitolato speciale stabilisce la penale da applicare, per ogni giorno di ritardo, nella misura variabile tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (art.145, co.3, reg.).
0,3 ‰ dell'Importo Netto Contrattuale
PENALE
1 ‰ dell'Importo Netto Contrattuale
L'entità della penale è stabilita dal responsabile del procedimento nel capitolato speciale posto a base di gara insieme al progetto e deve essere determinata in relazione alla gravità delle conseguenze dipendenti dall'eventuale ritardo colpevole.
Il direttore dei lavori, in corso d'opera, deve scrupolosamente controllare eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto al programma esecutivo dei lavori e deve riferirne tempestivamente al responsabile del procedimento (art. 145, co. 4, reg.).
In base all'art. 145, co. 4, parte seconda, reg., qualora il ritardo colpevole constatato nel corso dei lavori sia tale da comportare l'applicazione di una penale per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo netto del contratto, il responsabile del procedimento deve senz'altro dare avvio alla procedura per la risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Contratti.
PENALE
10% dell'Importo Netto Contrattuale
AVVIO RISOLUZIONE CONTRATTUALE
La penale è riconducibile alla disposizione contenuta nell’ art.1382 del cod. civ. “La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.”
Ciò significa che l’Amministrazione non può chiedere ulteriori risarcimenti oltre alla prestabilita penale. Ovvero il risarcimento è limitato alla clausola di definizione della penale.
Compensato
DANNO
ENTITA' DELLA
PENALE
I ritardi non imputabili all'appaltatore. Il termine suppletivo o proroga
Può avvenire che il ritardo nell'ultimazione dell'opera non derivi da negligenza dell'appaltatore, ma da cause di forza maggiore oppure da comportamento illegittimo dell'amministrazione.
Sia nel caso della forza maggiore, sia in quello per colpa dell'amministrazione, l'appaltatore, oltre ad essere esonerato da responsabilità, ha diritto ad un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori corrispondente al ritardo prodotto dalla causa a lui non imputabile.
Secondo alcuni autori, la nozione di "cause non imputabili all'appaltatore", di cui all’ 159 del dpr 207/10, coincide con l’ipotesi di “cause di forza maggiore“. Per cui l'amministrazione non può negare la proroga qualora la prova fornita dall’appaltatore sia valida.
“8. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
9. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 10. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
10. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.”
Il temine “congruo anticipo” di cui al comma 9 secondo alcuni autori coincide con il termine entro cui il responsabile del procedimento deve concedere la proroga. Ovvero tale richiesta deve essere presentata, minimo, 30 giorni prima dalla scadenza contrattuale
Istanza di Proroga
Congruo Anticipo = Min. 30 gg.
Termine di Ultimazione
Modalità di applicazione
Quando l'amministrazione non dia luogo alla risoluzione del contratto per il ritardo colpevole dell'appaltatore rispetto al termine di ultimazione contrattuale dei lavori, essa applica la penale, e cioè la detrazione dal credito dell'appaltatore di un importo la cui entità è calcolata in base alla percentuale stabilita nel capitolato speciale di appalto per ogni giorno di ritardo.
Competente a disporre l'applicazione della penale è il responsabile del procedimento, che vi dà luogo sulla base delle indicazioni ricevute dal direttore dei lavori (art. 10, co. 1, lett. Z ed art. 145, co. 3 del reg.).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
STABILISCE ED IRROGA
LE PENALI
Il direttore dei lavori ha perciò l'obbligo di informare tempestivamente il responsabile del procedimento dei ritardi onde consentirgli di disporre utilmente l'applicazione della penale; di disporla, cioè, in un momento in cui residui ancora un credito dell'appaltatore superiore alla penale stessa.
Pertanto, la penale viene applicata di regola in sede di conto finale con detrazione sulla rata di saldo; ma quando quest'ultima non sia sufficiente a coprire l’importo della penale, essa potrà in parte essere applicata anche sugli stati di avanzamento precedenti.
In sede di applicazione, la penale, non può eccedere il 10% dell'importo del contratto, sicché ove superi tale limite il responsabile del procedimento deve automaticamente ridurla al 10%. Qualora la penale non sia stata tempestivamente applicata o la rata di saldo su cui applicarla non risulti sufficiente, l'amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva.
Perché l'appaltatore possa richiedere la disapplicazione della penale da lui ritenuta illegittima (perché, per es., il ritardo è dipeso da causa di forza maggiore o da colpa dell'amministrazione) deve iscrivere riserva nel registro di contabilità all'atto della sua applicazione, poiché diversamente, ai sensi dell'art. 190, co. 5, reg., fatti registrati (tra cui è l'applicazione della penale) si intendono da lui definitivamente accettati, con conseguente decadenza del diritto.
La normativa contenuta nell’art.145 c.5 e 43 c.10 del regolamento prevede la possibilità di applicare la penale anche durante il corso dei lavori qualora la disciplina contrattuale preveda scadenze differenziate.
Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
“1. Il responsabile del procedimento fra l’altro:
…..Omissis ….
z) xxxxxx le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;”
Dpr 207/10 Art. 145 Penali e premio di accelerazione
“3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
c.5 Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel capitolato speciale di appalto. “
Dpr 207/10 Art. 43. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
c.10 ultimo periodo “…omissis … E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.”
Disapplicazione della penale
La possibilità per l'appaltatore di avanzare all'Amministrazione motivata richiesta di disapplicazione totale o parziale della penale è ammessa per due motivi:
a) quando il ritardo non è imputabile all’appaltatore; la disapplicazione può essere totale o parziale. In tale caso vi è l’obbligo di iscrivere riserva pena l’inammissibilità della domanda.
b) quando il ritardo è imputabile all'appaltatore, ma la penale è manifestamente sproporzionata rispetto al danno subito dall’Amministrazione. In tal caso non vi è obbligo di iscrivere riserva in quanto la decisione dipende da valutazioni autonome dell’Amministrazione che deve valutare l’eccessiva onerosità della penale rispetto al danno prodotto. In ragione del carattere prevalentemente sanzionatorio delle clausole penali la disapplicazione (riduzione ad equità) può essere solo parziale (ovvero la riduzione può essere applicata alla sola parte risarcitoria della penale).
In ambedue i casi la disapplicazione della penale non può comportare il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. Con tale norma si vuole che la stazione appaltante esamini le motivate richieste dell’Appaltatore al fine di evitare che l’applicazione della penale possa configurarsi come un “arricchimento senza giusta causa”.
Quindi il ritardo può essere :
a) Incolpevole ovvero può derivare da una causa non imputabile all’appaltatore quali:
- Il caso fortuito ovvero un evento indipendente dalla volontà delle parti
- per fatto della stazione appaltante
- per circostanze e difficoltà impreviste
Quando il ritardo è incolpevole l’appaltatore è esonerato da ogni responsabilità per il prolungamento dei tempi.
Qualora, invece, il ritardo sia dovuto ad un fatto illecito dell’amministrazione si ha il diritto ad un rimborso per i maggiori oneri subiti.
b) Colpevole quando l’appaltatore non può invocare una causa a lui non imputabile.
I motivi che possono originare una disapplicazione della penale sono:
1- L’errata valutazione del ritardo (ovvero l’errato computo dei delle sospensioni, proroghe ecc.)
2- le cause del ritardo “incolpevole” dell’appaltatore
3- L’ammontare eccessivo della penale (per cui va ridotta ad equità)
RITARDO
SI
NO
COLPA APPALTATORE
SI
NO
PENALE SPROPORZIONATA
SI
RIDUZIONE AD EQUITA'
APPLICAZIONE PENALE
DISAPPLICAZIONE TOTALE O PARZIALE
Cod. civ. Art. 1218 Responsabilità del debitore
“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno , se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
Art. 1384 del Cod. Civ.
“La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.”
Art. 145. del reg.
“7. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.
8. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.”
Nel processo di disapplicazione disapplicare delle penali si deve tener conto della loro duplice funzione che è : sanzionatoria e risarcitoria.
Sanzionatoria poiché l’art.1384 del cod.civ. e l’art.145 del regolamento inducono a ritenere che la penale abbia tale valenza dato che il suo ammontare non deve coincide con il danno subito. Ovvero essa è dovuta indipendentemente dall’accertamento del danno in base alle prescrizioni contrattualmente definite art.1382 del cod.civ.
Risarcitoria poiché, oltre all’importo della penale, non è possibile pretendere ulteriori indennizzi per danni derivanti dal ritardo. Per cui il danno per la tardiva ultimazione è stabilito preventivamente, con la quantificazione della penale che varia dal 0,3 ‰ all’ 1 ‰, “in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo” (dal 0,3 ‰ all’ 1 ‰) art.145 c.3 del dpr 207/10
Sanzionatoria
Funzione della Penale
Risarcitoria
Art. 1384 del Cod. Civ.
“La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.”
Art. 145. del reg.
“7. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.
8. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.”
L'ultimazione dei lavori.
Come si è visto, la data dell'ultimazione dei lavori riveste un’importanza vitale poiché, ove l'ultimazione avvenga oltre il termine contrattuale, l'appaltatore incorre nell'applicazione della penale; è perciò stabilito che l'appaltatore deve tempestivamente comunicare per iscritto l'avvenuta ultimazione al Direttore dei Lavori, il quale procede immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore stesso e, in caso di esito positivo, emette il certificato di ultimazione dei lavori che sottopone alla firma dell'appaltatore (art. 159, co. 12 ed art. 199, co. 1, reg.).
Novità introdotta dal nuovo regolamento è che, in ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
A seguito dell'avvenuta ultimazione, nasce a carico dell'appaltatore il relativo obbligo della custodia e della manutenzione dell'opera fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione (Dpr 207/10 Art. 34, co. 4). Dalla data dell'ultimazione dei lavori decorre il termine di sei mesi (3 mesi per il certificato di regolare esecuzione) per il compimento del collaudo con l'emissione, da parte del collaudatore, del relativo certificato di collaudo (art. 141del cod.)
ULTIMAZIONE LAVORI
Onere a carico dell'Appaltatore
Custodia e Manutenzione dell'opera
Qualora questo venga emesso in ritardo (e cioè oltre il termine di sei o tre mesi decorrenti dall'ultimazione), l'appaltatore è tenuto a proseguire nella custodia e manutenzione, ma ha diritto al ristoro degli oneri sostenuti dopo la scadenza del termine per l’emissione del collaudo.
Nei casi in cui siano da completarsi lavorazioni di piccola entità che non incidono sull’uso e sulla funzionalità dell’opera il direttore dei lavori emette il certificato di ultimazione lavori assegnando però all'appaltatore un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento delle lavorazioni mancanti (art. 199, c. 2, del reg.).
Adempimenti connessi all’ultimazione
In relazione alla comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori da parte dell’appaltatore, il direttore dei lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore, rilascia il certificato di ultimazione da compilarsi in doppio esemplare con le medesime modalità previste per il verbale di consegna. Novità introdotta dal dpr 207/10 è l’adempimento contenuto nel secondo periodo dell’art.199 c.1 per cui “In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. “
Art. 199. Certificato di ultimazione dei lavori
1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE
Certificato di Ultimazione dei Lavori
SI
ULTIMAZIONE LAVORI
NO
Certificato di Ultimazione dei Lavori "Condizionato"
NO
SCADENZA DEL TERMINE CONTRATTUALE
Verbale di Constatazione sullo Stato dei Lavori
NO
Effettiva Ultimazione in Max 60gg.
SI
PENALE
Certificato di Ultimazione dei Lavori
Stima dei tempi delle Opere Pubbliche
Di recente il Ministero ha messo a disposizione un’utile strumento informatico per stimare i tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Il programma si chiama VISTO ovvero Visualizzazione Interattiva della Stima dei Tempi delle Opere pubbliche ed è accessibile del sito del Ministero dello sviluppo economico. Il programma VISTO permette quindi di calcolare la durata delle principali fasi attuative e può essere anche utilizzato come valido strumento di comparazione per verificare l'andamento delle opere in corso.
Sito web : xxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xx.xxx
“Per durata di una fase si deve intendere il tempo intercorso tra l’inizio della fase e l’inizio della fase successiva, fatta eccezione per l’ultima fase, quella dell’esecuzione dei lavori, per la quale la durata rappresenta il tempo intercorso tra l’inizio e la fine della fase stessa.”
“I dati utilizzati per la stima dei parametri dei modelli provengono dalle principali banche dati che registrano l’andamento nel tempo degli Investimenti Pubblici. Si tratta, in particolare, della banca dati di monitoraggio delle Intese Istituzionali di Programma e dei relativi APQ – Accordi di Programma Quadro e della banca dati sui contratti pubblici dell’Osservatorio AVCP – Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Da queste banche dati sono state tratte informazioni sulla durata delle fasi di oltre 40.000 progetti.”