Istituzioni Socio-Assistenziali - Agidae
Istituzioni Socio-Assistenziali - Agidae
Parti contraenti | Stipula | Decorrenza | Scadenza | Rinnovo economico | |
Economica | Normativa | ||||
Agidae, Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil | 20.2.2017 | 1.1.2017 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | - |
Livelli | Qualifiche | Minimi | ||
1.1.2017 | 1.1.2018 | 1.1.2019 | ||
A | Lavoratori con capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, ecc. | 1.000,00 | 1.012,80 | 1.032,07 |
A2 | Addetto alle pulizie, custode, fattorino, portiere | 1.340,18 | 1.357,40 | 1.383,22 |
A3 | Operaio generico, portiere centralinista, addetto alla mensa e al guardaroba, accompagnatore | 1.383,54 | 1.401,31 | 1.427,98 |
B2 | Operatore qualificato ai servizi generali, tecnici e amministrativi; operaio qualificato, autista con patente b/c, aiuto cuoco, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore socio – assistenziale addetto all’assistenza di base o altrimenti definito non formato, personale educativo esclusivamente di attesa notturna, cameriere, bagnino. | 1.445,22 | 1.463,78 | 1.491,64 |
C1 | Operaio specializzata/o, cuoco, autista con patente D/K, impiegato d'ordine, addetto alla segreteria, aiuto economo, animatore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore socio-assistenziale addetto all'assistenza di base o altrimenti definito formato, operatore tecnico dell'assistenza, responsabile di sala, aiuto biblioteca e/o archivio, accompagnatore anche di gruppo, addetto alla reception. | 1.494,55 | 1.513,75 | 1.542,55 |
C2 | Educatore senza titolo, capo cuoco, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatore socio-assistenziale addetto all'assistenza di base o altrimenti definito coordinatore, animatore con titolo, infermiere generico, impiegato di concetto, segretario, accompagnatore anche di gruppo, responsabile della reception. | 1.556,61 | 1.576,61 | 1.606,61 |
D | Impiegato di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, economo, responsabile biblioteca e/o archivio | 1.598,03 | 1.618,56 | 1.649,36 |
D1 | Educatore professionale, assistente sociale, infermiere professionale, fisioterapista, psicomotricista, terapista occupazionale, logopedista e tutti gli altri profili sanitari laureati, istruttore di attività sportive. Responsabile CED. Responsabile sistema gestione qualità. | 1.685,10 | 1.706,75 | 1.739,23 |
E1 | Capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici, educatore professionale coordinatore, fisioterapista coordinatore, psicomotricista coordinatore, terapista occupazionale coordinatore, logopedista coordinatore | 1.776,08 | 1.798,90 | 1.833,13 |
E2 | Coordinatore di unità operativa e/o servizi complessi | 1.883,04 | 1.907,24 | 1.943,53 |
F1 | Responsabile di area | 1.991,04 | 2.016,63 | 2.055,00 |
F2 | Direttore generale | 2.098,00 | 2.124,95 | 2.165,39 |
L’indennità di contingenza è conglobata nel minimo. N.B. Il personale neo assunto è inquadrato nella posizione economica A2 e, dopo un periodo di 9 mesi di permanenza nella posizione, passa automaticamente alla posizione economica A3. Il personale già in servizio al livello B2 con retribuzione percentualizzata al 60% e mansioni esclusivamente di attesa, con decorrenza 1.4.2017 è inquadrato nella categoria A. |
INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI | |||||
E.D.R. | Funzione quadro | Diploma | Laurea | Cassa | |
1 | Non prevista | € 25,00 lorde mensili | |||
1Conglobato nel minimo. | |||||
Numero mensilità | Coefficiente giornaliero | Coefficiente orario | Orario normale di lavoro settimanale | ||
13 | 26 | 165 | 38 ore settimanali distribuite su 6 giorni |
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI | ||
B | Una tantum | non prevista |
Premi aziendali e di risultato/Elemento di garanzia retributiva | qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa a livello territoriale, non venga definito un accordo entro il 30.9.2012, il datore di lavoro erogherà, a titolo di EGR, i seguenti importi: cat. A2, A3, B2 € 100; cat. X0, X0, X x 000; xxx. X0, X0, X0 € 140; cat. F1, F2 € 165. Premio annuale di merito - a decorrere dall’1.1.2011 e fino al 31.12.2019, sono applicati premi annuali di merito e di efficienza al raggiungimento di obiettivi secondo i criteri individuati nella seguente tabella: 1 Presenza effettiva sul lavoro per l’intero orario di lavoro settimanale Punti 1 per settimana 2 Disponibilità variazioni di orario in caso di emergenza per almeno 10 Punti 10 volte nell’arco dell’anno, nel rispetto della normativa vigente 3 Partecipazione fuori dal proprio orario di lavoro, ad attività occasionali Punti 1 per evento, max 5 legate a feste, ricorrenze, attività ludiche e culturali, che contribuiscano punti al miglioramento del servizio prestato agli utenti – punti 1 per evento, max 5 punti 4 Per la partecipazione a corsi di riqualificazione e formazione, proposti Punti 8 dal datore di lavoro (con esclusione dei corsi previsti obbligatoriamente per la mansione svolta ECM) – punti 2 ogni 7 ore di corso, max 8 punti 5 Giornate di corsi, di almeno 4 ore, liberamente scelti dal lavoratore Punti 1 al giorno, max 5 inerenti alla mansione punti 6 Raggiungimento e mantenimento di standard di qualità del servizio Punti 5 fissati dalla struttura o previsti dal sistema Qualità certificato per il calcolo delle presenze di cui al punto 1: a. Sono escluse le ferie ordinarie; b. La presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di cui al punto 4 della tabella, organizzati o indicati dalla Istituzione; c. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è comunque computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità; d. I corsi di formazione | |
RETRIBUTIVI | liberamente scelti di cui al punto 5 della tabella e fruiti con permesso retribuito, vengono considerati utili alla sola maturazione del punteggio per la partecipazione ai corsi. In particolare, sarà riconosciuto un premio annuale di merito (PAM), da erogare a fine anno, al lavoratore che abbia totalizzato nell’anno solare, almeno un punteggio di: a. 55 punti, equivalente a 150,00 euro; b. Da 56 a 65 punti, equivalente a 180,00 euro; c. Oltre 65 punti, equivalente a 220,00 euro. Ai lavoratori che, per tre anni consecutivi avranno ottenuto il PAM, verrà consolidato su base annua il 70% della media triennale dei premi acquisiti. Tale consolidamento verrà erogato su 13 quote mensili come elemento aggiuntivo personale di retribuzione (POC: Progressione Orizzontale di Carriera) | |
Indennità trasferta | rimborso, a piè di lista, delle spese di trasporto, vitto e alloggio. Ai lavoratori che saranno occupati fuori dalla provincia in cui è ubicata la sede abituale di lavoro, e per un tempo superiore al normale orario di lavoro spetta inoltre un’indennità pari a 35,00 euro lordi giornalieri | |
Gratifica natalizia | vedere tredicesima | |
Tredicesima | 1 mensilità da corrispondere entro il 20.12 | |
Quattordicesima | non prevista | |
Altre mensilità aggiuntive | non previste | |
Superminimi ad personam | sono confermate le quote di superminimo conseguenti all’uniformazione di categoria, come dall’art. 19 del CCNL 22.7.1194. Tali valori si congelano al 31.7.1998 e non sono assorbibili dagli aumenti contrattuali | |
Scatti anzianità | le parti si incontreranno per definire i nuovi criteri per il riconoscimento del salario di anzianità | |
Anzianità convenzionale | non prevista | |
Straordinari (limiti e maggiorazioni) | ammessi nel limite di 120 ore annue per dipendente. Maggiorazioni: a. 35%, straordinario diurno; b. 40%, straordinario notturno; c. 50%, straordinario diurno festivo; d. 60%, straordinario notturno festivo; e. 15%, lavoro notturno (dalle 22.00 alle 6.00) e lavoro festivo Banca Ore: istituto nel quale vengono conteggiate le ore di lavoro supplementare e straordinario, su richiesta del lavoratore, ed accumulate per essere usufruite come permessi retribuiti, nell’anno di maturazione fino al semestre successivo | |
Contrattazione integrativa aziendale o territoriale | la contrattazione decentrata si svolge a livello di istituto o a livello regionale e riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività | |
Indennità | a. alle figure educative che prestano assistenza notturna per non più di 3 notti per settimana, spetta per ogni notte di presenza un’indennità forfettaria lorda di € 35,00. L’Istituto potrà anche assumere apposito personale con mansione di prestazione esclusivamente d’attesa notturna, inquadrato nella categoria A; b. di reperibilità: non superiore a 12 ore consecutive nell’arco delle 24 ore giornaliere (non più di 8 volte al mese). Il lavoratore in reperibilità sarà compensato con un’indennità oraria di € 1,5; c. disponibilità: il dipendente che, al di fuori del proprio orario di lavoro, su richiesta dell’Istituto, accetti di rientrare in servizio per sostituire lavoratori assenti, ha diritto a € 15,00 | |
Mansioni discontinue | non previste | |
Cottimo, magg. garantita | non previsti | |
Erogazione TFR | nessuna particolarità | |
Vitto e alloggio | non regolamentati | |
Ferie | 33 giorni lavorativi, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni, comprensivi delle festività abolite dalla legge. Il periodo di ferie consecutive non potrà eccedere le 3 settimane |
Permessi retribuiti | a. ogni rappresentante sindacale ha diritto a 20 ore annue quadrimestrali di lavoro, cumulabili, di permesso retribuito per l'espletamento del loro mandato; b. 1 giorno per donazione sangue; c. RLS, per l’espletamento del proprio mandato: 10 ore negli istituti fino a 15 dipendenti; 18 ore negli istituti fino a 60 dipendenti; 24 ore negli istituti con oltre 60 dipendenti; d. Pari a 3 giorni in occasione di elezioni e/o referendum (per i lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali); e. 10 ore annue per assemblee dei lavoratori; f. fino a 5 giorni per comprovati e seri motivi familiari (lutti, nascite, matrimoni); g. Studenti: diritto a turni di lavoro che agevolino al frequenza ai corsi e la preparazione agli esami ed esonero dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Permessi retribuiti nella misura di 150 ore annue e per tutti i giorni d'esame; h. fino ad un massimo di 6 giorni per cariche sindacali; i. 80 ore annue, concesse nella misura massima annua del 15% del totale dell’organico, ai lavoratori dell’area socio-sanitaria-assistenziale-educativa, per la partecipazione a corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento | |
Riduzione orario | 24 ore annue per il personale in servizio al 22.11.2010 (10 ore, al compimento del primo anno di servizio, per il personale assunto successivamente al 22.11.2010) | |
Festività | oltre a quelle di legge, il Santo Patrono. Nel caso una delle festività di legge cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione verrà corrisposto un ulteriore importo pari a 1/26 della retribuzione stessa. Il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, maggiorata del 15%. Il recupero della festività non goduta verrà retribuito con 1/26 della retribuzione globale di fatto oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituto, ad un corrispondente riposo da fruire, entro 60 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Istituto sentito l'interessato. In caso di coincidenza di una delle festività con il giorno di riposo settimanale e nel quale venga richiesta la prestazione lavorativa, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in altro giorno stabilito dall'istituto in accordo con l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo | |
Festività soppresse | vedere ferie | |
Flessibilità orario contrattuale | non prevista | |
Permanenza massima passaggio cat. superiore | dopo un periodo di 3 mesi nel disimpegno di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al passaggio al livello superiore salvo sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto | |
Passaggio qualifica superiore | nessuna particolarità | |
ASSENZE | Malattia | a. Conservazione del posto: A) Per assenza continuativa, fino ad un massimo di 180 giorni, anche a cavallo di 2 anni; B) Per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 365 giorni, nel periodo di 3 anni o meno dovute anche ad eventi morbosi diversi; b. Trattamento economico: integrazione dell'indennità Inps fino al raggiungimento del 100% della retribuzione fino al 180° giorno per anno legale intesi 1° gennaio - 31 dicembre e comunque ogni qualvolta interviene da parte dell’Inps l’erogazione dell’indennità di malattia |
Infortunio | a. conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale il lavoratore percepisce l’indennità per inabilità temporanea; b. integrazione dell'indennità Inail al 100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno | |
Maternità | vale quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001 Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali. Congedi parentali: per l’anno 2017, il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 2 giorni (4 giorni - più 1 facoltativo in sostituzione della madre -, per il 2018) che possono essere goduti anche in via non continuativa e per i quali ha diritto ad un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione. I congedi di cui sopra spettano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale | |
Congedo matrimoniale | 15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione |
ASSENZE | Permessi | a. ai lavoratori possono essere concessi dall'istituto per particolari esigenze personali, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38 ore nel corso dell'anno. Entro 6 mesi dalla fruizione del permesso, il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni; b. massimo 10 giorni annui non retribuiti, in caso di eccezionali motivi; c. non retribuiti, per consentire al lavoratore di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla donazione del midollo osseo; d. 1 giorno, per l'esercizio del diritto di voto ai lavoratori con residenza extraregionale |
Sospensione/riduzione lavoro o CIG | nessuna particolarità | |
Aspettative | a. alla lavoratrice ed al lavoratore chiamati a cariche pubbliche elettive o sindacali territoriali, regionali o nazionali, per la durata della carica (vedere legge 300/1970); b. all’autista al quale sia ritirata la patente necessaria per l'esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna. I lavoratori in questo periodo potranno essere assegnati ad altre mansioni (in questo caso percepiranno la retribuzione del livello nel quale vengono a prestare servizio); c. al lavoratore con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, per gravi e comprovate necessità personali, per un massimo di 6 mesi nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno dell'istituto; d. massimo 6 mesi, per malattia, al termine del periodo di conservazione del posto (la domanda deve essere presentata almeno 20 giorni prima della scadenza dei 6 mesi previsti per la conservazione del posto); e. congedo non retribuito fino a 2 anni, per gravi motivi relativi alla situazione personale o famigliare; f. non superiore a 30 giorni di congedo per cure, fruibile anche in maniera frazionata, ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% | |
GESTIONE | Prova | a. 1 mese di calendario, cat. A; b. 2 mesi di calendario, cat. B; c. 3 mesi di calendario, cat. C e D; d. 4 mesi di calendario, cat. E ed F. e. 1 mese di calendario per i contratti a tempo determinato; f. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il dipendente potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere servizio entro 60 giorni |
Preavviso | a. 30 giorni di calendario, cat. A e B; b. 60 giorni di calendario, cat. C e D; c. 90 giorni di calendario, cat. E ed F | |
Tirocinio | non regolamentato |
Apprendistato | Apprendistato professionalizzante - Accordo 6.2.2018 (D.lgs. 81/2015): a. Assunzione: possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, nella misura massima del 20% del personale dipendente compreso quello assunto a tempo determinato; è possibile assumere in apprendistato professionalizzante senza limite di età i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione; b. Percentuale di conferma: le Istituzioni scolastiche non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova; c. Qualifiche e mansioni: le Scuole/Istituti aderenti all'Agidae possono assumere giovani con contratto di apprendistato esclusivamente per i livelli e le funzioni appartenenti all'area del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; d. Durata del rapporto di apprendistato: il contratto di apprendistato professionalizzante si applica esclusivamente al personale dell'Area Prima del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Il rapporto di apprendistato, in relazione alle qualifiche da conseguire, ha la seguente durata: livello primo: 24 mesi; livelli secondo, terzo e quarto: 36 mesi. Il periodo di apprendistato è prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni. Al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato; e. Obblighi del datore di lavoro: il datore di lavoro, al termine del contratto di apprendistato, conferma, nella misura minima del 70%, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, confermando inoltre al lavoratore dipendente la qualifica e la retribuzione del livello di inquadramento. Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista, all'interno del piano individuale di formazione, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la prevista qualifica. L'Istituto ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami; f. Periodo di prova: la durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata dall'art. 22 del vigente Ccnl; g. Formazione: le ore destinate alla formazione, considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro, pari a 40 ore annue, sono retribuite; h. Trattamento economico: l'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal vigente Ccnl per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retributivo così parametrato: primo anno, 90% della retribuzione tabellare; dal 13° mese: 100% della retribuzione tabellare. Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 | |
Contratto intermittente | non regolamentato | |
Contratto tempo determinato | è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato di durata non superiore a 36 mesi, comprensivo di eventuali proroghe. È consentita la stipula di un contratto a tempo determinato in aggiunta ad un sussistente contratto a tempo indeterminato, sia per ragioni di carattere sostitutivo, che per ragioni di carattere organizzativo e produttivo. Sono consentite le proroghe fino ad un massimo di 5 volte nell’arco dei complessivi 36 mesi, a prescindere dal numero di contratti a tempo determinato. Concorrono al raggiungimento dei 36 mesi anche i periodi di lavoro prestati nell’Istituto in regime di somministrazione, calcolati nell’ultimo quinquennio. Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Istituto al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Tale limite percentuale vale per gli istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori a tempo indeterminato non si contano i lavoratori accessori, i contratti di collaborazione, i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato. x. Xxxx esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: b. Nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi; c. Per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro); d. Per lo svolgimento di attività stagionali (periodi di epidemie, aumento temporaneo di persone non autosufficienti); e. Con i lavoratori di età superiore a 50 anni. È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti per malattia, maternità, aspettative in genere e in tutti quei casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato: a. Per la sostituzione di lavoratori in sciopero; b. Presso Istituti nei quali si sia proceduto, entro i 12 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi e a licenziamenti individuali e plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; c. Presso Istituti nei quali siano utilizzati lavoratori con orario ridotto anche a seguito dell’applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; d. Da parte di Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi. La proroga è ammessa, fino ad un massimo di 5 volte per un periodo non superiore a 36 mesi, indipendentemente dal numero di rinnovi, a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Nell’ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore a 6 mesi e 10 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Il periodo complessivo di 36 mesi a tempo determinato, oltre il quale il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato si computa sull’ultimo quinquennio |
GESTIONE | Part time | a. è ammesso, esclusivamente per il part-time di tipo orizzontale, il lavoro supplementare nella misura massima del 15% dell'orario part-time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito come ordinario, anche sulle voci di 13a mensilità e TFR; b. al personale deve essere riconosciuto, con atto scritto, il consolidamento nell’orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari almeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza dell’orario pieno settimanale contrattuale. Il lavoratore ne deve fare richiesta all’Istituto. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro sup-plementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro; Clausole elastiche - Previste all’atto dell’assunzione o con successivo accordo scritto tra le parti. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di 2 giorni lavorativi e la misura massima dell’aumento delle ore non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria, pari al 20%, per le ore effettivamente in-teressate dalla variazione |
Lavoro domicilio | non regolamentato | |
Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) | oltre ai casi previsti dalla legge 196/97, è ammesso nelle seguenti ulteriori ipotesi: a. per particolari punte di attività; b. per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; c. per l'esecuzione di servizi che richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'istituto o che presentino carattere eccezionale. Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti non potrà superare, per ciascun trimestre il 5% dei lavoratori occupati nell’Istituto. È vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione negli Istituti: a. che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi; b. nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario, anche in rapporto all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; c. per la sostituzione di lavoratori in sciopero; d. da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente | |
Lavoro stagionale | non regolamentato | |
Telelavoro | non regolamentato | |
Lavoro ripartito (job sharing) | il numero massimo di contratti di inserimento o reinserimento che ogni singolo Ente può utilizzare non potrà superare il 20% dei lavoratori assunti nell’anno, con un minimo di 3. Nel caso in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo relativo verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti di legge e di contratto NB: Istituto abrogato dal D.lgs. 81/2015; disposizione valida per i contratti in essere alla data del 25.6.2015 e fino alla cessazione del rapporto | |
Viaggiatori e piazzisti | non previsti | |
Collocamento | nessuna particolarità | |
PREVIDENZA ASSISTENZA | Previd. integrativa/complem. | la contribuzione al fondo PREVIFONDER è così determinata: a. 1,05% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del lavoratore; b. 1,05% (di cui 0,05 destinato a quota associativa) della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del datore di lavoro. All’atto dell’iscrizione al Fondo, verrà versata una quota di iscrizione una tantum pari a € 14,00, di cui € 7,00 a carico dell’ente gestore e € 7,00 a carico del lavoratore. A partire dall’1.1.2012, qualora non sia stato costituito PREVIFONDER, i lavoratori potranno aderire al Fondo di Previdenza complementare contrattuale già costituito che la Parti provvederanno ad individuare entro tale data |
Assistenza integrativa | per la copertura di tale istituto, in via sperimentale, è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico del datore di lavoro, pari ad € 5,00 mensili per 13 mensilità | |
Polizze vita | non previste | |
Polizze infortuni | non previste | |
Altre polizze | la responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori per eventuali danni causati all’utenza o verso terzi di cui all’art. 5 della L. n. 190/1985, verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall’Istituto | |
Quadri | non previsti |