MTS ITALY
MTS ITALY
Mercato Regolamentato all’Ingrosso (Cash e Repo) dei Titoli di Stato
IN VIGORE DAL 13.02.2019 (VERSIONE 25/01/2019)
Wholesale regulated market operated by MTS S.p.A
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
In questo Regolamento, le seguenti espressioni hanno i significati seguenti:
“Best Price” indica il prezzo più alto nel caso di un'offerta di acquisto e il prezzo più basso nel caso di un'offerta di vendita;
“Capitale” indica il patrimonio di vigilanza Tier 1 o equivalente, quale definito nel regime di adeguatezza patrimoniale dell'autorità di vigilanza del paese del Partecipante;
"Contratto" indica l'abbinamento di una Proposta e di un Ordine ovvero di due Proposte;
“Contratto CCP” indica un Contratto tra due Partecipanti CCP avente a
oggetto uno Strumento Finanziario CCP, nel quale la CCP diventerà il venditore verso il compratore e il compratore verso il venditore, in conformità al regolamento della CCP applicabile di volta in volta tra la CCP e i suoi aderenti;
“Contratto di Adesione indica l’insieme della documentazione contrattuale che
al Mercato” regola i rapporti tra MTS e ogni Partecipante relativa alla fornitura dei Servizi, quale definiti nelle Condizioni Generali disponibili sul sito internet di MTS xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxx- rules. Il Contratto di Adesione al Mercato comprende la Domanda di Adesione, le Condizioni Generali e tutti gli allegati, comprensivi anche del presente Regolamento e della Fee Schedule, nonché di qualsiasi documento incluso mediante riferimento;
“Contratto Repo” indica un contratto pronti contro termine in cui il venditore
di uno o più titoli trasferibili conviene di riacquistare dal compratore in una data futura e a un prezzo convenuti nel Giorno di Negoziazione il/i titolo/i trasferibile/i e fungibile/i;
“Dealer” indica un Partecipante nel Segmento Repo ammesso alle negoziazioni attraverso tutte le funzionalità di volta in volta disponibili;
“Giorno di Negoziazione” indica un giorno in cui gli Strumenti Finanziari o i Contratti di
riacquisto possono essere negoziati sul Mercato;
“Gruppo” indica il gruppo societario come definito all’art. 11 del T.U.F.;
“Instrument Class” indica una categoria di Strumenti Finanziari identificata
come tale da MTS di volta in volta comprendente gli strumenti finanziari aventi le stesse caratteristiche;
“Istruzioni” indica le norme attuative del presente Regolamento;
“Large in Scale” indica la soglia definita di volta in volta da ESMA in
relazione a uno Strumento Finanziario in conformità all'Articolo 9, paragrafo 1, lettera a, del Regolamento (UE) n° 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n° 648/2012;
“Leggi applicabili” indica ogni legge applicabile, regolamento, norma (incluse
linee guida, provvedimenti o altre disposizioni di un'autorità di vigilanza), convenzione di mercato, di volta in volta in vigore nella relativa giurisdizione;
“Liquido” indica uno Strumento Finanziario che l'ESMA ha di volta in volta classificato come avente un mercato liquido, quale definito nell'Articolo 2, paragrafo 1, punto 17 del Regolamento (UE) n° 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n° 648/2012;
“Lotto minimo della Proposta" la quantità minima per le Proposte, come determinato e
configurato da MTS e previsto nel presente Regolamento;
“Lotto minimo di esecuzione la quantità minima alla quale è possibile l'abbinamento dei
Mid-Price” Contratti Mid-Price;
“Lotto minimo di Negoziazione” quantità minima di abbinamento per i Contratti e quantità
minima configurata per Xxxxxx "esegui o cancella" (fill-or- kill) ed "esegui e cancella" (fill-and-kill), come determinato da MTS e pubblicato nel Regolamento;
“Lotto minimo di Proposta indica la quantità minima per le Proposte singole, come
Single-Sided” determinato e configurato da MTS e previsto nel presente Regolamento;
“Lotto minimo di Trade indica la quantità minima alla quale i Contratti possono
Regsitration” essere registrati usando la funzionalità Trade Registration;
“Market Maker” indica un Partecipante del Segmento Cash iscritto
nell’Elenco dei Market Maker tenuto da MTS, che persegue una Strategia di Market Making avendolo previamente comunicato a MTS. Il Market Maker può negoziare sul Mercato attraverso Ordini e/o Proposte ed è soggetto a Market Making Committments;
"Market Making Commitments" indica l'impegno di un Market Maker a inserire Proposte
sul Mercato, come indicato nel Titolo II del presente Regolamento;
“Mercati Regolamentati” indica i mercati iscritti nel relativo elenco tenuto dalla Consob ai sensi del T.U.F.;
“Mercato” indica MTS Italia (Cash and Repo), il mercato telematico regolamentato all’ingrosso dei titoli di Stato gestito da MTS e autorizzato con decreto del Ministro del Tesoro 28 giugno 1998, ai sensi del T.U.F.;
“Mid-Price” indica il prezzo di uno Strumento Finanziario calcolato dal Mercato al quale un Partecipante può comprare o vendere tramite un Ordine;
“Ministero dell’Economia” indica il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano;
“MTS” indica MTS S.p.A., con sede legale a Roma, in Xxx Xxxxxxxxx 000, la società di gestione del Mercato;
“Orari di Negoziazione” indica gli orari del Giorno di Negoziazione durante il quale gli
Strumenti Finanziari possono essere negoziati sul Mercato;
“Operatore Principale indica una persona fisica o giuridica di cui al Regolamento
autorizzato” UE 236/2012 art. 2(1)n.
“Ordine” indica l’accettazione, anche per quantità parziali, di una o più Proposte al prezzo limite, trasmessa attraverso la Piattaforma Elettronica di Negoziazione ed immediatamente da questo elaborata;
“Pagina Best” indica la pagina che per ciascuno Strumento Finanziario riporta, tra le altre informazioni, il prezzo e la
quantità della migliore proposta in denaro e della migliore proposta in lettera
“Pagina Depth” indica la pagina che per ciascuno Strumento Finanziario
riporta, tra l’altro, il prezzo e laquantità delle cinque migliori proposte in denaro e delle cinque migliori proposte in lettera;
"Partecipante" indica un Market Maker, un Price Taker, e un Dealer;
“Partecipante CCP” indica un Partecipante che ha aderito, direttamente o
indirettamente, alla CCP e che ha presentato a MTS una domanda di adesione CCP per partecipare al Mercato quale Partecipante CCP;
“Piattaforma Elettronica indica il sistema di negoziazione elettronica messo a
di Negoziazione” disposizione da MTS attraverso il quale gli Strumenti
Finanziari sono negoziati sul Mercato;
“Prezzo Limite” se inviato insieme a un Ordine, indica il prezzo massimo o
minimo al quale rispettivamente un compratore o un venditore è disposto a negoziare;
“Prezzo” indica il corrispettivo a cui viene scambiato uno Strumento Finanziario negoziato sul Mercato, che può essere espresso anche attraverso il riferimento ad un tasso;
“Price Taker” indica un Partecipante nel Segmento Cash, autorizzato da MTS a partecipare (per mezzo di Ordini) alle negoziazioni degli Strumenti Finanziari sul Mercato, in conformità al presente Regolamento.
“Proposta Double-Sided” indica una tipologia di Proposta che comprende
contemporaneamente un'offerta di acquisto e di vendita sul Mercato;
“Proposta Single-Sided” indica una Proposta di acquisto o una Proposta di vendita;
“Proposta” indica, nel Segmento Cash, una proposta del Market Maker (indicante Prezzo e quantità) di acquistare o vendere uno Strumento Finanziario tramite uno dei contratti disponibili sulla Piattaforma Elettronica di Negoziazione. Nel Segmento Cash le Proposte sono anonime. Nel Segmento Repo, le proposte inserite nella Piattaforma Elettronica di Negoziazione da un Dealer per l'acquisto e la vendita di uno Strumento Finanziario tramite un contratto di riacquisto;
“Quantità di incremento minimo” la quantità minima della quale l'ammontare di un Ordine,
di una Proposta o di una Trade Registration può essere accresciuta, come determinato e configurato da MTS e previsto nel presente Regolamento;
“Regolamento” indica il presente Regolamento del Mercato come
eventualmente modificato o sostituito di volta in volta da MTS;
“Regulatory Specifications” indica una sezione del sito internet di MTS disponibile
all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxx- rules, in cui parametri e altre informazioni rilevanti sono inclusi o indicati per riferimento; le Regulatory Specifications costituiscono parte integrante delle Istruzioni.
"Segmento Cash" indica il Segmento di Mercato di cui al Titolo III del
presente Regolamento;
“Segmento di Mercato” indica il Segmento Cash o il Segmento Repo o entrambi,
a seconda del caso;
“Segmento Repo" indica il Segmento di Mercato di cui al Titolo II del
presente Regolamento;
“Servizi di liquidazione” indica i servizi di liquidazione dei contratti aventi a oggetto
strumenti finanziari gestiti da un depositario centrale autorizzato in conformità all'Articolo 17 del Regolamento N° 909/2014 (CSDR) o da un depositario centrale di un Paese non UE riconosciuto in conformità all'Articolo 25 del CSDR;
“Servizio di Controparte indica il servizio di garanzia gestito da una o più società
Centrale" o "Servizio di CCP" terze (ossia, “Controparte/i Centrale/i” o “CCP”)
autorizzato in conformità al Titolo 17 del Regolamento n° 648/2012 (EMIR);
“Specifiche Tecniche” indica una serie di documenti tecnici, tra i quali il
cosiddetto Technical Bullettin, o uno dei suddetti, pubblicato/i su un portale web (noto come Technical Portal), i cui codici di accesso sono messi a disposizione del Partecipante, descriventi le funzionalità e le operazioni del Mercato di riferimento e modificati e integrati di volta in volta da MTS;
“Spread denaro-lettera” indica la differenza tra prezzo o rendimento quotato per
l'acquisto (denaro) e prezzo o rendimento quotato per la vendita (lettera);
“Strategia di Market Making” quale definita dall'Articolo 2.1.k del Regolamento (UE)
236/2012 del parlamento Europea e del Consiglio del 14 marzo 2012 secondo quanto altresì specificato dal presente Regolamento.
“Strumenti finanziari CCP” indica tutti gli Strumenti finanziari accettati dalla CCP quali
sottostanti di un Contratto CCP;
“Strumenti Finanziari” indica i titoli di Stato sia italiani sia esteri, inclusi cedole e
mantello degli stessi. In relazione al Segmento Repo, l’espressione “Strumenti Finanziari” può indicare anche i panieri che soddisfino i criteri di ammissibilità stabiliti dai relativi tri-party agent e il paniere "General Collateral" definito da MTS;
"Titolo del Grey Market" indica uno Strumento Finanziario di cui sia stata
ufficialmente annunciata l’emissione dal governo italiano (con Codice ISIN, scadenza e cedola) che sarà venduto all'asta e diventerà uno Strumento Finanziario all'emissione;
“T.U.F.” indica il Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 così come successivamente modificato;
“Trade Registration” indica la conclusione sul Mercato di un Contratto negoziato al
di fuori del Mercato;
Art. 2 - Oggetto del regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento, l’organizzazione e la gestione del Mercato in cui i Partecipanti sono ammessi a negoziare gli Strumenti Finanziari secondo le regole del Regolamento stesso e delle relative Istruzioni e, contiene disposizioni su:
2. Il rapporto tra MTS e i Partecipanti in relazione all’accesso e all’operatività sul Mercato è regolato dal Contratto di Adesione al Mercato, di cui il presente Regolamento costituisce un allegato. Ogni Partecipante prima di poter operare sul Mercato deve dichiarare di conoscere, comprendere e accettare il Contratto di Adesione al Mercato avendo avuto modo di esaminarlo sul sito Internet di MTS all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxx- conditions e/o, per documenti non disponibili sul sito, avendone ricevuta copia da MTS ed avendo avuto la possibilità di discuterne il contenuto con MTS. Il Partecipante è inoltre tenuto a esaminare e rispettare la documentazione tecnica messa a disposizione
di tutti i Partecipanti da parte di MTS tramite apposita infrastruttura telematica, attualmente conosciuta come Portale Tecnico, il cui accesso e utilizzo è protetto da password.
3. I Partecipanti sono tenuti al pagamento dei corrispettivi, nei casi, per gli importi e con le modalità stabiliti da MTS sulla base di criteri non discriminatori e trasparenti, indicati nella Fee Schedule (documento disponibile pubblicamente e che costituisce parte integrante del Contratto di Adesione al Mercato).
4. Il mercato MTS Italy è una sede di negoziazione all’Ingrosso dei Titoli di Stato ai sensi della definizione del T.U.F. in quanto consente esclusivamente negoziazioni tra Partecipanti che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso di soggetti abilitati, negoziazioni nelle quali i Partecipanti eseguono in contropartita diretta con posizioni proprie gli ordini per conto di clienti professionali. Le fonti normative che disciplinano il Mercato sono, tra le altre il presente Regolamento e le relative Istruzioni, la normativa comunitaria direttamente applicabile, il T.U.F. e la relativa normativa di secondo livello emanata dal Ministero dell’Economia, da Banca d’Italia e da Consob.
5. Il Mercato è diviso in due segmenti separati, il Segmento Cash e il Segmento Repo. Il presente Regolamento è diviso in quattro sezioni: Il Titolo I e il Titolo IV si applicano a entrambi i Segmenti, il Titolo II si applica solo al Segmento Cash e il Titolo III solo al Segmento Repo.
6. Il presente Regolamento e’ soggetto alla legge italiana. Ai Contratti eseguiti sul Mercato si applica la legge italiana e ogni controversia a essi relativa sarà rimessa in via esclusiva alla giurisdizione del Tribunale di Milano salvo, in entrambi i casi, diverso e preventivo accordo tra le parti nel rispetto della legge applicabile. La scelta di una legge e/o di una giurisdizione diversa sarà tuttavia priva di effetti qualora da essa possa derivare, direttamente o indirettamente, la mancata applicazione, anche parziale, del presente Regolamento, delle relative Istruzioni e del Contratto di Adesione al Mercato.
TITOLO II SEGMENTO CASH
PARTE I
STRUMENTI FINANZIARI
Art. 3 - Strumenti Finanziari
1. Gli Strumenti Finanziari emessi dal governo italiano e selezionati da MTS in conformità al presente articolo possono essere negoziati sul Mercato tramite i Contratti di cui all'Articolo 12.
2. Gli Strumenti Finanziari devono essere:
a) denominati in euro;
b) liberamente trasferibili e non soggetti a pegni o altri gravami; e
c) registrati presso un depositario centrale di titoli autorizzato in conformità all’articolo 17 del regolamento N. 909/2014 (CSDR) o da un depositario centrale di un Paese non UE riconosciuto in conformità all’articolo 25 del CSDR. Gli Strumenti Finanziari possono anche essere registrati presso un depositario centrale che abbia presentato istanza di autorizzazione ai sensi della CSDR e che continui ad operare in virtù’ del regime transitorio previsto dall’articolo 69, paragrafo 4 della CSDR.
3. MTS può anche applicare requisiti aggiuntivi se ritenute utili al fine di mantenere un mercato ordinato degli strumenti stessi. Gli Strumenti Finanziari che in qualsiasi momento non rispondono ai parametri sopra indicati potranno essere sospesi dalla negoziazione da parte di MTS. MTS provvede a dare pubblico avviso delle sospensioni applicate attraverso il sito internet di MTS.
4. MTS può rendere disponibili alla negoziazione i Titoli del Grey Market su base "se e quando emessi" dal giorno in cui è stato fatto l'annuncio dell’emissione fino al giorno in cui detti titoli saranno effettivamente stati emessi. Se viene ufficialmente annunciato che l'asta di un particolare Titolo del Grey Market non si svolgerà, quel Titolo del Grey Market cesserà automaticamente di essere disponibile per la negoziazione sul Mercato e tutti i Contratti che sono stati conclusi aventi a oggetto lo stesso saranno trattati come nulli.
5. L'elenco completo degli Strumenti Finanziari negoziabili sul Mercato è disponibile, aggiornato di volta in volta, sulla piattaforma di negoziazione e/o sul sito Internet di MTS. MTS si adopera ragionevolmente per informare i Partecipanti di eventuali modifiche delle Instrument Class disponibili sul Mercato tramite comunicazioni elettroniche. MTS si adopera per rivedere periodicamente gli Strumenti Finanziari disponibili sul Mercato.
6. MTS, su richiesta dell'autorità competente, sospende o rimuove Strumenti Finanziari dal Mercato. Inoltre, allo scopo di mantenere condizioni di mercato regolari ed ordinate, MTS ha il diritto di sospendere o rimuovere Strumenti Finanziari dal Mercato. La sospensione o la rimozione degli Strumenti Finanziari può anche basarsi sulla richiesta di uno o più Partecipanti o a causa di una prolungata assenza di negoziazioni o essere conseguenza dell’applicazione dei Circuit Breakers richiesti ai sensi dell’art. 48(5) di XxXXX XX e delle linee Xxxxx XXXX (Calibration of circuit breakers and publication of trading halts under XxXXX XX) al fine di mantenere un mercato ordinato. I relativi criteri sono indicati nelle Istruzioni.
Art. 4 - Lotti minimi
1. Il Lotto minimo della Proposta e il Lotto minimo di Negoziazione per gli Strumenti Finanziari devono essere conformi a quanto previsto nelle Regulatory Specifications. MTS comunicherà eventuali modifiche al Lotto minimo della Proposta e al Lotto minimo di Negoziazione via email con un preavviso di cinque (5) Giorni di Negoziazione dal giorno di efficacia della modifica. I Partecipanti potranno inserire Proposte sul Mercato solo per un importo pari o superiore al Lotto minimo della Proposta. I Partecipanti potranno inserire Ordini "esegui o cancella" ed "esegui e cancella" sul Mercato solo per un importo pari o superiore al Lotto minimo di Negoziazione. La Quantità di incremento minimo sarà fissata come indicato nelle Regulatory Specifications. Le modifiche alla Quantità di incremento minimo saranno comunicate con le stesse modalità precedentemente indicate per le modifiche al Lotto minimo di Negoziazione.
PARTE II PARTECIPANTI
Art. 5 - Criteri di ammissione dei Partecipanti
1. Possono essere ammessi alla negoziazione sul Segmento Cash i seguenti soggetti ed enti:
a) Banche autorizzate alla prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio ai sensi delle disposizioni di legge di un Paese membro dell’Unione Europea;
b) Banche autorizzate alla prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio ai sensi delle disposizioni di legge di un Paese non membro dell’Unione Europea e che, in ottemperanza con le relative disposizioni di attuazione della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento (UE) 600/2014 e con l’articolo 67 del T.U.F. o con altre disposizioni normative applicabili allo specifico Partecipante, possono operare su un mercato regolamentato all’ingrosso di titoli di Stato;
c) imprese d’investimento che abbiano lo status di Operatore Principale autorizzato ai sensi dell’art. 62 bis del T.U.F.; se l’impresa d’investimento e’ autorizzata in un paese che non e’ membro dell’Unione Europea, la stessa deve essere autorizzata ad accedere ad un mercato regolamentato, in ottemperanza con le relative disposizioni di attuazione della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento (UE)
600/2014 e con l’articolo 67 del T.U.F. o con altre disposizioni normative applicabili allo specifico Partecipante.;
d) imprese d’investimento che abbiano lo status di Operatore Principale autorizzato ai sensi del Regolamento 236/2012 art. 2 (1) in almeno tre paesi dell’UE diversi dall’Italia; se l’impresa d’investimento e’ autorizzata in un paese che non e’ membro dell’Unione Europea, la stessa deve essere autorizzata ad accedere ad un mercato regolamentato, in ottemperanza con le relative disposizioni di attuazione della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento (UE) 600/2014 e con l’articolo 67 del
T.U.F. o con altre disposizioni normative applicabili allo specifico Partecipante. e
e) altri soggetti e istituti che ai sensi della normativa comunitaria e del T.U.F. possono operare su un mercato regolamentato all’ingrosso di titoli di Stato e che abbiano o abbiano richiesto lo status di Operatore Principale autorizzato in Italia; .
f) i criteri di cui ai precedenti punti c) e d) si considerano soddisfatti anche nell’ipotesi in cui le imprese d’investimento abbiano all’interno del loro Gruppo un soggetto in possesso dello status di Operatore Principale autorizzato ai sensi dell’art. 62 bis del
T.U.F. ovvero autorizzato ai sensi del Regolamento 236/2012 art. 2 (1) in almeno tre paesi dell’UE diversi dall’Italia.
2. Possono inoltre essere ammessi alla negoziazione sul Mercato:
a) il Ministero dell’Economia e la Banca d’Italia;
b) le autorità monetarie, le banche centrali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, altri enti che svolgono funzioni analoghe in Stati dell’Unione Europea, o extracomunitari e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. alle condizioni previste dal T.U.F.
3. Per essere ammesso quale Partecipante nel Segmento Cash, un richiedente deve dimostrare a MTS che rispetta i seguenti requisiti:
a) è autorizzato a negoziare in conto proprio senza limitazioni normative diverse dalle limitazioni standard.
b) appartiene, direttamente o attraverso un agente, a una società di liquidazione elencata nelle Regulatory Specifications e ha collegamenti adeguati con dette società di liquidazione. In aggiunta, deve anche aderire, direttamente o indirettamente, al Servizio di CCP indicato nelle Regulatory Specifications.
c) possiede requisiti di competenza e onorabilità, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti caratteristiche: a) avere un'organizzazione adeguata per essere un Partecipante; b) disporre di un personale preposto alle negoziazioni che (i) conosca le regole e le procedure operative del Mercato, nonché le funzionalità di negoziazione disponibili, e (ii) abbia le qualifiche professionali adeguate; c) disporre di un ufficio di compliance che (i) abbia una buona conoscenza del presente Regolamento e delle norme che disciplinano il funzionamento del Mercato e (ii) fornisca un supporto adeguato alle attività della rispettiva struttura di negoziazione.
d) ha un Capitale di almeno 10 milioni di Euro o l'equivalente in una valuta diversa, come risulta dall'ultimo bilancio certificato se è un Price Taker; avere un Capitale di
almeno 50 milioni di Euro o l'equivalente in una valuta diversa, come risulta dal bilancio certificato più recente se è un Market Maker;
e) è dotato di sistemi e procedure di controllo adeguati a quelli richiesti da MTS in conformità alle Leggi Applicabili;
f) il software usato per accedere al Mercato è stato sottoposto a test di conformità appropriati da parte di MTS;
g) dispone di un codice identificativo ISO 17442 valido per le persone giuridiche;
h) ha raggiunto, nei dodici mesi precedenti la presentazione della Domanda di Adesione, un livello di operatività complessiva in Strumenti Finanziari maggiore o uguale a dieci milioni di Euro. Qualora il Partecipante non sia in possesso di tale requisito in quanto attivo sugli Strumenti Finanziari da un periodo inferiore ai dodici mesi precedenti alla presentazione della Domanda, dovrà raggiungere tale livello di operatività nell’arco dei dodici mesi successivi alla presentazione della Domanda medesima; e
i) ha nominato un referente dell’attività di negoziazione che abbia approfondita conoscenza del presente Regolamento, delle Istruzioni e delle Leggi Applicabili.
Art. 6 - Procedura di ammissione dei Partecipanti
1. Per diventare un Partecipante nel Segmento Cash, il richiedente deve presentare a MTS una domanda completa, con tutti gli allegati rilevanti, nella forma prescritta da MTS. Nell'esaminare la domanda, MTS si riserva il diritto di chiedere al richiedente informazioni e documentazione supplementari se lo ritiene appropriato. Una volta che MTS considera completa la domanda, risponderà al richiedente entro 10 giorni lavorativi.
2. In seguito al ricevimento di una domanda completa, MTS valuta se il richiedente soddisfa o meno i requisiti previsti dal presente Regolamento, dalle Leggi Applicabili e dagli ulteriori requisiti operativi supplementari eventualmente richiesti da MTS su basi oggettive e non discriminatorie. MTS valutera’ se il richiedente soddisfa o meno i requisiti richiesti Non sarà accettata la domanda di ammissione se è ritenuto che l’ammissione del richiedente (i) possa compromettere il corretto funzionamento o la negoziazione regolare del Mercato o dei suoi altri mercati elettronici e/o, (ii) che sia stata è presentata per fini diversi dalla negoziazione sul Mercato. La decisione di rifiuto di una domanda di ammissione è comunicata al richiedente con indicazione delle relative motivazioni e valutazioni. Il rifiuto di una domanda di ammissione non impedisce la presentazione di una nuova domanda.
3. Nella domanda di ammissione al Mercato, il richiedente deve indicare il ruolo che intende svolgere sul Mercato. I ruoli disponibili nel Segmento Cash sono: Market Maker e Price Taker. MTS tiene un elenco aggiornato dei Partecipanti, del loro ruolo e un elenco degli Strumenti Finanziari disponibili per la negoziazione sul Mercato.
Art. 7 – Impegni on-going dei Partecipanti
1. Per l’intero periodo in cui è un Partecipante nel Segmento e per tutto il periodo durante il quale vi è un Contratto in essere del quale il Partecipante è parte che deve ancora essere regolato, il Partecipante dichiara, garantisce e si impegna verso MTS e tutti gli altri Partecipanti che:
a) i requisiti di ammissione di cui al precedente Articolo 5 saranno mantenuti su base continuativa;
b) negozierà sul Mercato solo in conto proprio e non agirà in conto terzi né sottoscriverà Contratti sul Mercato se non per fini di negoziazione appropriati. Per evitare equivoci, non è consentito il “third party access” (“DEA”);
c) rispetterà il Regolamento e le procedure operative del Mercato in corso, incluso, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, la tutela delle password assegnategli da MTS, e manterrà in essere ogni altra credenziale di sicurezza in conformità alle procedure operative in vigore per impedire accessi non autorizzati al Mercato e accederà al Mercato solo attraverso software e sistemi di connessione approvati per iscritto da MTS;
d) informerà MTS per iscritto entro i tre mesi precedenti in merito a eventuali modifiche allo status normativo del Partecipante che possono far scattare o far venire meno l'obbligo per MTS in forza dell'Articolo 26, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n° 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulle comunicazioni delle transazioni da effettuare in merito ai Contratti dei Partecipanti sul Mercato;
e) osserverà in ogni momento le leggi e i regolamenti applicabili ai Partecipanti in relazione alla loro attività sul Mercato, ivi inclusi quelli relativi agli abusi di mercato, come modificati di volta in volta e applicabili nella giurisdizione di pertinenza nonché le disposizioni di cui al Regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione Europea, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica;
f) agirà con equità, onestà, capacità, cura e diligenza dovute e si asterrà dal compiere atti che potrebbero compromettere il funzionamento regolare del Mercato o minare l'integrità delle negoziazioni compiute sullo stesso;
g) sarà responsabile per gli atti e le omissioni dei propri dipendenti e agenti e farà in modo che quelli registrati per condurre le proprie attività di negoziazione sul Mercato siano debitamente autorizzati, competenti e adeguatamente istruiti; qualsiasi comportamento dei negoziatori in violazione del presente Regolamento sarà considerato come svolto dal Partecipante stesso;
h) lavorerà con MTS in modo aperto e collaborativo, tra l'altro per (i) avvisare MTS, senza indugio, di eventuali modifiche sostanziali alle informazioni fornite nella propria domanda a MTS (incluso il relativo codice identificativo di persona giuridica rilevante, o Legal Entity Identifier, LEI), (ii) avvisare immediatamente MTS in caso di violazione degli impegni di cui al presente Articolo 7, (iii) pagare tutti i corrispettivi dovuti a MTS entro la data di scadenza, (iv) avvisare tempestivamente
MTS delle interruzioni delle negoziazioni dovute a malfunzionamenti di software o hardware o di un'interruzione della connessione, e in tal caso il Partecipante coinvolto dovrà sospendere tutte le proprie Proposte se ritiene ragionevolmente di essere esposto a rischi di mercato in conseguenza del malfunzionamento o del problema tecnico e (v) rispettare e accettare l'esito dei controlli di MTS di cui al Titolo IV del presente Regolamento;
i) su richiesta di MTS, dimostrerà almeno una volta l'anno il proprio rispetto continuo delle condizioni di ammissione previste nell'Articolo 5. MTS può richiedere la presentazione di dati, informazioni o documenti utili a tal fine, incluse le certificazioni di società di revisione;
j) continuerà ad essere membro di una società di liquidazione tra quelle elencate nelle Regulatory Specifications o direttamente o tramite un agente in relazione agli Strumenti Finanziari disponibili per la negoziazione sul Mercato;
k) effettuerà sempre o farà in modo che si effettui prontamente la liquidazione di ognuno dei propri Contratti;
l) terrà riservati e non divulgherà in alcun modo informazioni o dati forniti al Mercato o da questo derivati (a eccezione di fornire ad un Partecipante informazioni relative a Xxxxxx e Proposte effettuati dallo stesso Partecipante), salvo quanto richiesto da un’autorità di vigilanza o da un tribunale competente sul Partecipante stesso, o sul Gruppo di appartenenza, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza con MTS, in una forma approvata da MTS;
m) Certificherà che ogni algoritmo introdotto è stato sottoposto a test per evitare di contribuire o di causare condizioni di negoziazione non ordinate prima dell'introduzione o di un aggiornamento sostanziale di un algoritmo di negoziazione o di una strategia di negoziazione. I Partecipanti devono confermare attraverso il sistema designato da MTS di aver sottoposto a test con successo ogni algoritmo e, su richiesta di MTS, i Partecipanti devono fornire prove soddisfacenti dell'avvenuta certificazione delle attività di test svolte e illustrare i mezzi utilizzati nei test. Inoltre, deve assicurare che il software usato per accedere al Mercato sia stato sottoposto a test di conformità appropriati da parte di MTS quando a) introduce una nuova release o versione o modifica in altri modi il software precedentemente dichiarato conforme e/o b) viene specificamente richiesto da MTS;
n) fornirà a MTS, nelle modalità prescritte nelle Specifiche Tecniche rilevanti, tutti i dati e le informazioni richiesti dalle Leggi Applicabili, ivi incluse le informazioni specifiche richieste per ogni Ordine, Proposta e Contratto;
o) Per ogni Proposta o Ordine effettuato/a, annullato/a o modificato/a, deve compilare tutti i campi necessari del messaggio in modo completo e accurato, incluse, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni relative all'identificazione delle parti rilevanti e alla fornitura di liquidità come indicato nelle Specifiche Tecniche. La negoziazione avverrà solo "per proprio conto”;
p) Dovrà avere in essere controlli appropriati per garantire che ogni campo di messaggio sia accuratamente compilato ove pertinente. L'accettazione del messaggio da parte di MTS non comporta o implica che MTS ritenga soddisfatto il requisito. Nel caso in cui un Partecipante scopra che uno o più campi siano
inadeguatamente compilati il Partecipante deve immediatamente informarne MTS e fornire le informazioni corrette;
q) Xxx applicabile, si impegna a collaborare prontamente con MTS quando vengono richiesti dati o chiarimenti affinché MTS rispetti l'Articolo 26, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n° 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. In particolare, il Partecipante accetta la piena responsabilità sull'accuratezza delle informazioni fornite, sia in termini di contenuto che di formato, che saranno usate da MTS per soddisfare i requisiti di comunicazione sulle transazioni in conformità con la legislazione di cui sopra e con le Specifiche Tecniche;
r) userà dati e informazioni forniti al Mercato o da questo derivati solo per la negoziazione sul Mercato; inoltre, garantirà che nessun dato o informazione fornito al Mercato o da questo derivato o sia abilitato a essere ridistribuito, o tecnicamente in grado di esserlo, internamente o esternamente, senza il consenso specifico di MTS.
2. Ogni Market Maker si impegna verso MTS a presentare Proposte Double-Sided sul Mercato in relazione a tutti gli Strumenti Finanziari pertinenti e di effettuarle in conformità alle Istruzioni relative ai Market Making Committments di cui all'Articolo 21.
Art. 8 – Cessazione dei Partecipanti
1. Qualsiasi Partecipante può terminare la propria adesione al Mercato mediante preavviso scritto di almeno 3 mesi a MTS, specificando la data in cui il Partecipante desidera cessare il proprio accesso. Le dimissioni dal Xxxxxxx o da un segmento non hanno effetti su diritti e obblighi del Partecipante dimissionario rispetto ai Contratti conclusi sul Mercato prima della data di entrata in vigore di dette dimissioni. Il Contratto di Adesione al Mercato include altre disposizioni riguardanti la cessazione.
Art. 9 – Sospensione dalle negoziazioni
1. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo Titolo IV, qualora MTS ritenga essere in presenza di una delle seguenti circostanze, o che vi siano fondati motivi di ritenere essere in presenza di una delle seguenti circostanze, in relazione a un determinato Partecipante, potrà sospenderlo con effetto immediato. Un Partecipante sospeso non potrà immettere Proposte o Ordini sul Mercato. MTS può revocare una sospensione e reintegrare un Partecipante se ritiene che gli eventi che hanno dato origine alla sospensione non siano più applicabili.
2. Le suddette circostanze sono:
a) Un Partecipante cessa di soddisfare uno o più dei criteri di ammissibilità applicabili per l'iscrizione sull'elenco dei Partecipanti, a eccezione del requisito di possedere e mantenere un Capitale di 10 milioni di euro. In questo caso la sospensione si applicherà se il Partecipante non fornisce a MTS la prova di ricostituzione del Capitale entro tre mesi dall'avviso relativo da parte di MTS;
b) nel caso in cui un Partecipante sia stato sospeso dalle operazioni o specificatamente dalle attività di negoziazione da un'autorità competente, o se MTS abbia ricevuto istruzioni da detta autorità competente di sospendere il Partecipante dalle negoziazioni sul Mercato;
c) viene ricevuta una richiesta di sospendere un Partecipante da un agente di regolamento attraverso il quale il Partecipante liquida e al quale il Partecipante ha dato autorizzazione di fare detta richiesta;
d) viene ricevuta una richiesta di sospensione di un Partecipante CCP dalla CCP che il Partecipante utilizza per compensare i Contratti sottoscritti sul Mercato;
e) viene ricevuta una comunicazione dalla CCP secondo cui il Partecipante e/o il General Clearing Member è stato sospeso dalla qualifica di Membro della CCP oppure si sia verificato o sia probabilmente verificabile un “Evento di Default” (secondo i termini definiti nel regolamento della rispettiva CCP) ;
f) nel caso in cui un Partecipante presenti domanda o sia sottoposto ad un procedimento concorsuale tra quelli indicati nel Regolamento Comunitario n. 848/2015, o sia assoggettato ad altra procedura concorsuale applicabile al Partecipante;
g) MTS, con provvedimento motivato, ha ritenuto che la sospensione del Partecipante sia strumentale al fine di mantenere un mercato ordinato.
3. Fatti salvi i precedenti commi 1 e 2, MTS si riserva il diritto, come misura cautelativa, di sospendere immediatamente un Partecipante dalle negoziazioni qualora sospetti ragionevolmente che il Partecipante abbia commesso una grave infrazione o si trovi in uno stato di sospetta insolvenza o sia parte di qualsiasi altra serie di circostanze che minacciano il funzionamento corretto e ordinato del Mercato o di Segmenti dello stesso. Il periodo di sospensione cautelativo sarà determinato da MTS, incluso nella sua decisione, e comunicato al Partecipante sospeso se consentito ai sensi delle Leggi Applicabili.
4. Qualsiasi sospensione di un Partecipante, o revoca di una sospensione, va comunicata da MTS a tutti gli altri Partecipanti con i mezzi che MTS considera appropriati, nei casi permessi ai sensi delle Leggi Applicabili.
5. La sospensione da un elenco di Partecipanti non ha effetti su diritti e obblighi del Partecipante rispetto ai Contratti conclusi sul Mercato prima dell'entrata in vigore di detta sospensione.
Art. 10 - Esclusione dalle negoziazioni
1. Fatte salve le disposizioni del successivo Titolo IV, qualora MTS decida di essere in presenza di una delle seguenti circostanze in relazione a un Partecipante, lo può cancellare dall'elenco pertinente dei Partecipanti con effetto immediato.
2. Dette circostanze sono:
a) sospensione dalle negoziazioni o dall'elenco pertinente dei Partecipanti per un periodo di 2 mesi; e
b) una decisione di MTS secondo cui tale Partecipante viene cancellato dall'elenco pertinente dei Partecipanti, per esempio se è insolvente a seguito dell’apertura di uno dei procedimenti concorsuali indicati nel Regolamento Comunitario n. 848/2015 o sia assoggettato ad altra procedura concorsuale applicabile al Partecipante;
3. MTS, qualora lo ritenga opportuno, può comunicare a tutti gli altri Partecipanti, con i mezzi che MTS considera appropriati, la cancellazione dall’elenco di un Partecipante.
4. La cancellazione da un elenco di Partecipanti non ha effetti su diritti e obblighi del Partecipante rispetto ai Contratti conclusi sul Mercato prima dell'entrata in vigore di detta cancellazione.
PARTE III NEGOZIAZIONE
Art. 11 – Gestione della Piattaforma Elettronica di Negoziazione
1. MTS adotta tutti gli atti necessari per assicurare il funzionamento ordinato del Mercato.
2. MTS determinerà le caratteristiche operative del protocollo di negoziazione del Mercato e può modificarle nel prosieguo.
3. MTS monitorerà l'operatività del Mercato e applicherà le proprie politiche sul controllo rischi, incluso l’order throttling e i controlli pre-negoziazione.
4. MTS con provvedimento motivato, ai fini del mantenimento di mercati ordinati, e senza che l'elenco seguente sia inteso in senso esaustivo, ha la facoltà di:
a) in qualsiasi momento, sospendere l'operatività di tutto o parte del Mercato, ivi inclusa la sospensione di singoli Strumenti Finanziari o categorie degli stessi, la sospensione di Partecipanti e/o l'annullamento di Contratti, se determina di non essere in presenza di normali condizioni di mercato;
b) rinviare l'avvio della negoziazione del Mercato o parte dello stesso o prolungare gli Orari di Negoziazione ai fini del miglioramento del funzionamento del Mercato; e
c) sospendere temporaneamente la negoziazione sul Mercato o parti di esso in caso di grave malfunzionamento tecnico o altre circostanze eccezionali.
5. MTS non avrà nessuna responsabilità verso Partecipanti o terzi per perdite (inclusi danni indiretti o imprevedibili, incluso a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il lucro cessante), danni, lesioni o ritardi, diretti o indiretti, originati da guasti o sospensioni di tutto o parte del Mercato o dalla chiusura del Mercato, o (in assenza di dolo o colpa
grave da parte sua) per azioni realizzate od omesse relative alla prestazione o alla mancata prestazione dei servizi previsti nel presente Regolamento.
6. Nel caso in cui un Partecipante manchi di soddisfare gli obblighi di tutela delle password o altre credenziali di sicurezza o permetta l'accesso non autorizzato al Mercato, sarà ritenuto responsabile di tutte le perdite, i danni, e le spese risultanti da detto inadempimento. Il Partecipante manleverà e terrà indenni anche gli altri Partecipanti, MTS e/o i fornitori di servizi per tutte le perdite, i danni e le spese eventualmente sostenute a causa di detto inadempimento o accesso non autorizzato.
7. La corretta ed ordinata negoziazione è garantita dalla presenza di un numero minimo di cinque Partecipanti ritenuto sufficiente ad assicurare un adeguato livello di concorrenza tra i medesimi.
Art. 12 - Tipologie di Contratti
1. MTS determina le tipologie di contratto in virtù delle quali ogni Strumento Finanziario può essere negoziato sul Mercato dai Partecipanti. Solo le tipologie di Contratto conformi alla normale pratica di mercato (come definita da MTS) possono essere negoziate sul Mercato.
2. La tipologia di contratto attualmente disponibile nel Segmento Cash è: acquisto e vendita di Strumenti Finanziari.
Art. 13 – Proposte e Ordini
1. I Market Maker possono immettere sia Ordini, sia Proposte sul Mercato. Un Price Taker può immettere solo Ordini sul Mercato.
2. E’ possibile formulare Proposte e Ordini solo per quantità pari o multiple dei lotti minimi di cui alle Regulatory Specifications.
3. Il Mercato prevede le seguenti tipologie di Proposte:
a) Proposte Double-Sided
b) Proposte Single-Sided
4. I Market Maker possono presentare Proposte solo con un ammontare visibile o, quando MTS sceglie di mettere a disposizione la funzionalità “ammontare nascosto” (come descritto nelle pagine del Mercato), con una combinazione di ammontare visibile e nascosto.
5. Il Mercato prevede le tipologie di Ordini seguenti:
a) Ordine "esegui e cancella" (Fill-and-kill): un Ordine che cerca di aggredire le Proposte, fatto salvo il Prezzo Limite dell'Ordine, fino alla quantità specificata dal Partecipante. In caso di esecuzione parziale la quantità residua viene cancellata.
b) Ordine "esegui o cancella" (Fill-or-kill): un Ordine che cerca di aggredire le Proposte, fatto salvo il Prezzo Limite dell'Ordine, per l'intera quantità specificata dal Partecipante. L'Ordine consente solamente l’esecuzione dell’intero importo altrimenti viene cancellato senza generare Contratti.
c) Ordine "esegui o cancella" Mid-Price: un Ordine che cerca di aggredire gli Ordini Mid-Price nell’order book Mid-Price, fatto salvo il Prezzo Limite dell'Ordine, per l'intera quantità specificata dal Partecipante. L'Ordine è cancellato senza generare Contratti quando non aggredisce gli Ordini per l'intera quantità specificata dal Partecipante.
6. Ordini e Proposte possono essere modificati in qualsiasi momento, ma un Partecipante è obbligato a liquidare tutti i Contratti al Prezzo proposto e fino alla quantità proposta per quei Contratti che sono stati confermati prima di ricevere detta modifica.
7. Ordini e Proposte relativi a ogni Strumento Finanziario sono ordinati dal Mercato secondo il Best Price e, in via subordinata, secondo l'ora di inserimento sul Mercato.
8. Al termine di ogni Giorno di negoziazione, Xxxxxx e Proposte ancora memorizzati sul Mercato vengono automaticamente cancellati.
Art. 14 - Contratti
1. I Contratti sono anonimi.
2. Gli Ordini devono specificare quantità e Prezzo Limite. Un Ordine può essere eseguito automaticamente dal Mercato fino al Prezzo Limite incluso. Ordini e Proposte vengono abbinati dal Mercato fino al raggiungimento della quantità desiderata secondo un algoritmo prezzo-tempo, nel modo seguente:
a) La/e Proposta/e al Best Price, fatto salvo il rispetto del Prezzo Limite dell'Ordine, è/sono selezionata/e;
b) Se dovesse esserci più di una Proposta al Best Price, l'abbinamento avviene secondo il momento in cui le Proposte sono inserite nel Mercato, dando precedenza alla prima immessa;
c) Qualora applicando i criteri summenzionati non si raggiunga l'intera quantità dell'Ordine, il Best Price è aggiornato e l'algoritmo è ripetuto fino alla completa esecuzione dell'Ordine.
3. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicate anche per la conclusione dei Contratti con l'abbinamento di due Proposte
Art. 15 – Conclusione e registrazione dei Contratti
1. I Contratti sono conclusi quando un Ordine aggredisce una Proposta o quando una Proposta aggredisce un'altra Proposta, secondo le procedure di cui al precedente
Articolo 14. Il Contratto sarà considerato concluso nel momento in cui viene inviata a una delle parti del Contratto una conferma elettronica del relativo abbinamento.
2. La conclusione del Contratto avverrà in automatico subordinatamente alla registrazione del Contratto da parte della CCP, nel caso in cui, ai sensi del regolamento della CCP, la novazione del relativo Contratto avvenga al momento della registrazione da parte della Controparte Centrale.
3. Fatto salvo il rispetto del requisito del Lotto minimo della Proposta, una Proposta che è stata parzialmente aggredita sarà considerata una Proposta valida per la parte residua, conservando la priorità originariamente assegnatale come previsto dal precedente Articolo 14.
4. Tutti i Contratti conclusi sul Mercato saranno registrati da MTS in uno specifico file elettronico in cui i dati riguardanti i contratti conclusi sul Mercato sono registrati non appena ragionevolmente possibile. Ogni Contratto avrà un proprio numero di identificazione e deve includere:
a) la parte contraente e l'identità della Controparte Centrale parte del Contratto CCP;
b) tipologia, oggetto e ora e data della conclusione del Contratto;
c) quantità e Prezzo.
I soggetti a ciò autorizzati possono consultare tali dati in qualsiasi momento.
Art. 16 – Mid-Price crossing
1. Se la funzionalità è attiva, i Partecipanti sono in grado di inviare Ordini sull’order book Mid-Price. Il Mercato calcolerà in tempo reale un Mid-Price per ogni Strumento Finanziario usando lo Spread denaro-lettera prevalente di ogni Strumento Finanziario rilevante presente sul Mercato, se sono soddisfatte alcune condizioni decise da MTS, tra le quali:
a) un livello appropriato di profondità del mercato; e
b) esistenza di uno Spread denaro-lettera disponibile per lo specifico Strumento Finanziario.
2. Gli Ordini Mid-Price saranno soggetti a un Lotto minimo di esecuzione Mid-Price, definito da MTS e indicato nelle Regulatory Specifications. Il Lotto minimo di esecuzione Mid- Price è definito almeno allo stesso livello della soglia pre-negoziazione di Large in Scale rilevante per quegli Strumenti Finanziari definiti Liquidi di volta in volta da ESMA. Per gli Strumenti Finanziari che sono definiti Non liquidi di volta in volta da ESMA, il Lotto minimo di esecuzione Mid-Price sarà definito da MTS e indicato nelle Regulatory Specifications.
3. I Partecipanti possono inserire Ordini Mid-Price per un ammontare di esecuzione maggiore del Lotto minimo di esecuzione Mid-Price, ma non per ammontare minore.
4. MTS controllerà tutti gli aggiornamenti rispetto alle soglie Large in Scale ESMA e allo status di Liquidità e aggiornerà di conseguenza il proprio database degli Strumenti Finanziari.
Art. 17 – Funzione di Trade Registration
1. I Partecipanti non devono concordare preventivamente le transazioni, ad eccezione di quanto previsto dalla presente parte del Regolamento. Un Contratto negoziato bilateralmente è considerato un Contratto concluso sul Mercato se le controparti hanno convenuto che detto Xxxxxxxxx sia concluso secondo il presente Regolamento; tale Contratto è anche registrato su MTS e accettato dalla stessa. La Trade Registration e’ soggetta a un Lotto minimo di esecuzione per Trade Registration, definito da MTS e indicato nelle Regulatory Specifications. Il Lotto minimo di esecuzione per Trade Regstration è definito almeno allo stesso livello della soglia pre-negoziazione di Large in Scale rilevante per quegli Strumenti Finanziari definiti Liquidi di volta in volta da ESMA. Per gli Strumenti Finanziari che sono definiti Non liquidi di volta in volta da ESMA, il Lotto minimo di esecuzione per Trade Registration sarà definito da MTS e indicato nelle Regulatory Specifications.
2. Questa funzionalità permette a due Partecipanti di registrare sul Mercato Contratti personalizzati che sono:
a) “From Scratch”, proposti indipendentemente e concordati direttamente da entrambi i Partecipanti, solitamente al telefono o attraverso funzionalità di richiesta bilaterale di quotazione e quindi registrati come Contratti sul Mercato; o
b) “From Best”, come strumento di negoziazione bilaterale che permette al mittente di richiedere una personalizzazione (ammontare e/o Prezzo) della migliore proposta presente nell’order book. Al ricevimento di una richiesta di Trade Registration “From Best”, il Partecipante che detiene la proposta migliore ha la scelta di accettare o rifiutare la richiesta o di rilanciare bilateralmente con condizioni differenti. In seguito all'accettazione di entrambi i Partecipanti, un Contratto è registrato sul Mercato.
3. MTS terrà conto solo delle informazioni inserite sul Mercato dai Partecipanti, e non di eventuali dettagli discussi o convenuti al di fuori del Mercato.
4. I Partecipanti devono assicurare che un Contratto negoziato bilateralmente sarà registrato su MTS entro quindici (15) minuti o entro il periodo di tempo diverso eventualmente stabilito di volta in volta da MTS. I Partecipanti parte di un Contratto negoziato bilateralmente devono registrare l'ora dell'accordo verbale o scritto delle condizioni del Contratto negoziato bilateralmente. Tale ora può essere richiesta da MTS di volta in volta come prova della presentazione tempestiva dei Contratti negoziati bilateralmente.
Art. 18 – Major Market Incident
1. Ai fini del presente Regolamento per Major Market Incident (“MMI”) si intende il verificarsi sul Mercato di uno dei seguenti eventi:
a) un funzionamento inadeguato della Piattaforma Elettronica di Negoziazione tale per cui tutti o comunque un numero consistente di Partecipanti non può negoziare in modo sicuro senza essere esposto a significativi rischi di mercato (ossia, nel caso in cui per i Partecipanti non sia possibile accertare le rispettive posizioni, o inserire Proposte, o vedere la lista dei Best price, o vedano prezzi errati nella Pagina Best, oppure non sia possibile svolgere in tutto o in parte l'attività di Market making);
b) la sicurezza o integrità della Piattaforma Elettronica di Negoziazione sia compromessa o a rischio imminente, o MTS sia impossibilitata a visualizzare o controllare il Mercato usando gli strumenti standard.
2. Il verificarsi di un MMI viene individuato da MTS. L’MMI decorre dal momento in cui è avvenuto il primo impatto sulla Piattaforma Elettronica di Negoziazione e perdura sino a quando MTS non determina che la Piattaforma Elettronica di Negoziazione è stato ripristinato. In caso di MMI, MTS adotterà le misure ritenute più adeguate, ivi inclusa la sospensione del Mercato o di segmenti dello stesso.
PARTE IV MARKET MAKER
Art. 19 - Market Maker
1. Questa Parte IV del Regolamento disciplina esclusivamente gli operatori Market Maker. Se un Partecipante intende perseguire una Strategia di Market Making sul Mercato, deve comunicarlo a MTS secondo le modalità stabilite da MTS. Le disposizioni di cui al Titolo I, al Titolo II Parte IV ed al Titolo IV del presente Regolamento costituiscono il contenuto dell’accordo di Market Making tra MTS e il Market Maker. MTS predispone e mantiene un “Elenco dei Market Maker” aggiornato.
Art. - 20 - Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco dei Market Maker
1. Solo i Partecipanti, di cui all’Articolo 5, comma 1,del presente Regolamento possono essere inclusi nell'Elenco dei Market Maker, se soddisfano le seguenti condizioni:
a) un capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio certificato pari ad almeno cinquanta
(50) milioni di Euro;
b) esistenza di sistemi e procedure adeguati a monitorare efficacemente e certificare la propria ottemperanza ai Market Making Commitments. Un Market Maker deve mantenere documentazione delle Proposte e delle transazioni relative alle proprie attività di market making, che sono chiaramente distinte da altre attività di negoziazione e su richiesta deve mettere tale documentazione a disposizione di MTS e dell'autorità competente. Un Market Maker deve segnalare le Proposte inserite sul Mercato ai sensi del presente accordo di market making per distinguere quelle proposte da altri flussi di ordini.
c) realizzazione, nei dodici mesi precedenti la presentazione della richiesta di diventare Market Maker, di un livello di operatività complessiva in Strumenti Finanziari non inferiore a venti (20) miliardi di Euro. Qualora il richiedente l’adesione al Mercato o un Partecipante non soddisfi tale requisito in quanto attivo sugli Strumenti Finanziari da un periodo inferiore ai dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, dovrà raggiungere tale livello di operatività nell’arco dei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda medesima.
Art. 21 - Market Making Commitments
1. In seguito all’iscrizione nell’Elenco dei Market Maker, i Market Maker diventano soggetti ai Market Making Commitments, ossia devono inserire sul Mercato, in via continuativa, negli Orari di Negoziazione e secondo le modalità stabilite da MTS, Proposte di acquisto e di vendita in ordine agli Strumenti Finanziari che verranno assegnati a ciascun Market Maker da MTS..
2. MTS effettua, ai sensi del precedente comma 1, l’assegnazione a ciascun Market Maker, di Strumenti Finanziari, opportunamente differenziati in base alle caratteristiche finanziarie, come indicato nelle Istruzioni.
3. L’assegnazione degli Strumenti Finanziari a ciascun Market Maker avviene sulla base dei seguenti criteri:
a) copertura totale degli Strumenti Finanziari. Sono considerati ammissibili ai fini degli obblighi dei Market Maker tutti i BOT, i BTP, i BTi, i CTZ, i CCT che all'inizio del mese di validità degli obblighi abbiano almeno 45 giorni di vita residua.
b) Quotazione di ciascuno Strumento Finanziario da parte di un numero di Market Maker adeguato ad assicurare un’effettiva concorrenza. A ciascun Market Maker vengono assegnati 31 Strumenti Finanziari, tra cui 4 BTP indicizzati, in modo che ciascun Market Maker abbia un paniere di titoli rappresentativo dell’intera curva dei rendimenti, ed equilibrato in termini di Strumenti Finanziari più scambiati. Ogni Strumento Finanziario viene assegnato a un numero di Market Maker non inferiore a tre
c) Sono considerati Strumenti Finanziari più scambiati la metà del numero degli Strumenti Finanziari di ciascuna tipologia che abbia riportato il minor Spread medio denaro-lettera nel corso dei due mesi precedenti il periodo di assegnazione.
d) Gli Strumenti Finanziari emessi durante il mese in corso vengono considerati automaticamente assegnati a tutti i Market Maker.
4. In ottemperanza ai Market Making Commitments di cui al presente articolo 21, i Market Maker devono:
a) rispettare i Market Making Commitments definiti nelle Istruzioni.
b) contribuire con continuità agli scambi conclusi sul Segmento Repo;
c) rispettare le condizioni di operatività che siano specificate nelle Istruzioni.
5. Ogni Market Maker può formulare Proposte su Strumenti Finanziari diversi da quelli avuti in assegnazione da MTS. Qualora il Market Maker quoti Strumenti Finanziari diversi da quelli avuti in assegnazione attuando una Strategia di Market Making, tali strumenti saranno inclusi nei Market Making Commitments.
6. I Market Maker sono esentati dal rispetto dei propri Market Making Commitments in caso di circostanze eccezionali, come definite nell'Articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di Market Making. Senza porre limiti al carattere generale di quanto precede, a titolo esemplificativo alcune delle circostanze eccezionali sono: volatilità in eccesso, guerra, azioni industriali, sommosse civili, sabotaggio informatico, problemi tecnologici relativi al Mercato o al Market Maker, problemi di gestione del rischio e divieti di vendita allo scoperto. In caso di circostanze eccezionali e di successiva ripresa delle negoziazioni, MTS si adopererà per informare il pubblico attraverso il proprio sito internet. Il Market Maker non ha l'obbligo di rispettare i Market Making Commitments previsti nel presente Regolamento nei giorni festivi del Paese in cui il Market Maker svolge la propria attività. Il Market Maker deve informare MTS, non appena ragionevolmente possibile, di qualsiasi interruzione delle negoziazioni dovuta al mancato funzionamento del collegamento telematico.
7. Ai fini del controllo dei Market Making Commitments, saranno prese in considerazione solo le Proposte Double Sided. In caso di violazione dei Market Making Commitments, MTS adotterà le necessarie azioni come indicato nel presente Regolamento e nelle Istruzioni.
8. Se MTS decide di offrire un sistema di Market Making (così come questo termine è definito dalla normativa italiana applicabile), ne pubblica i termini sul proprio sito internet, con i nomi dei Market Maker che beneficiano di detto sistema e gli Strumenti Finanziari o Instrument Class oggetto di detto Sistema.
Art. 22 - Sospensione dalle funzioni e cancellazione dall’Elenco
1. Fatto salvo quanto disposto al seguente comma 2, MTS ha facoltà di sospendere un Partecipante dalle funzioni di Market Maker, quando accerta il venir meno anche di uno solo dei requisiti di iscrizione all’Elenco, o ha fondate ragioni per presumerne il probabile venir meno, oppure non riceve evidenza della permanenza di un requisito,.
2. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente Articolo 20, comma 1, lettera a, il capitale del Market Maker deve essere ricostituito e ne deve essere data dimostrazione nel termine di tre mesi a MTS. Resta ferma la facoltà di MTS di disporre la sospensione del Market Maker anche prima della scadenza del termine di tre mesi di cui sopra nel caso in cui sussistano fondate ragioni per presumere che tale perdita di capitale sia particolarmente grave. MTS cancella dall’Elenco dei Market Maker il Market Maker sospeso ai sensi dei commi precedenti qualora entro sei mesi dall’inizio del periodo di sospensione non abbia fornito prova del ripristino delle condizioni previste nell’art. 20 comma 1, lettera a).
3. Un Market Maker non è ottemperante quando si applicano le condizioni di cui alle Istruzioni. In tal caso, MTS si riserva il diritto di inviare al Market Maker una comunicazione scritta della violazione, richiedendo il rispetto rigoroso dei Market Making Commitments e una spiegazione delle ragioni della violazione. A seguito del ricevimento della suddetta comunicazione, se il Market Maker in questione manca di onorare i propri Market Making Commitments per tre (3) ulteriori mesi consecutivi, MTS avrà il diritto a) di cancellare il Market Maker dall'elenco dei Market Maker e/o b) promuovere un procedimento disciplinare in base al seguente Titolo IV. Qualsiasi Partecipante cancellato in tal modo dall'elenco dei Market Maker potrà negoziare sul Mercato quale Price Taker.
4. I Market Maker devono informare non appena possibile MTS dell'intenzione di non continuare a essere Market Maker sul Mercato. Il Market Maker può richiedere a MTS di essere cancellato dall’Elenco. Tale richiesta deve essere presentata a MTS almeno quindici (15) giorni prima della data di cancellazione richiesta. Nel periodo che intercorre tra l’invio della richiesta e la data di effettiva decorrenza della cancellazione, il Market Maker rimane vincolato ai Market Making Commitments.
5. MTS informa il Ministero delle Economia quando, nei casi previsti ai precedenti commi, il Market Maker ricopre anche la qualifica di Operatore Principale.
PARTE V
POST TRADING
Art. 23 – Servizi di liquidazione e di Controparte Centrale
1. La liquidazione dei Contratti può avvenire presso le società indicate nelle Regulatory Specifications. Il Partecipante autorizza la società di liquidazione pertinente a regolare i Contratti sulla base delle istruzioni inviate da MTS.
2. I Contratti saranno compensati attraverso le Controparti Centrali indicate nelle Regulatory Specifications.
3. Le procedure e i regolamenti definiti dalla Controparte Centrale o dalle società di liquidazione coinvolte, a seconda del caso, disciplinano le rispettive attività pertinenti.
La liquidazione dei Contratti avverrà il secondo giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto in oggetto.
4. Il Mercato trasmette ai Servizi di liquidazione e ai Servizi di Controparte Centrale i dati necessari per la liquidazione dei Contratti conclusi nel Segmento Cash. I Partecipanti convengono di dare a MTS il diritto di trasmettere istruzioni di regolamento per loro conto alla società di liquidazione o alla Controparte Centrale pertinente.
5. Ai Contratti non liquidati entro il termine previsto dalle regole della rispettiva Controparte Centrale, si applicano le procedure di buy-in e sell-out definite all’interno di suddette regole.
6. MTS cancella i Contratti e, ove occorra, correggere i dati già trasmessi ai Servizi di liquidazione e ai Servizi di Controparte Centrale, relativamente ai Contratti aventi a oggetto Strumenti Finanziari per i quali l’emittente abbia proceduto all’annuncio dell’emissione, nel caso in cui detti titoli non vengano emessi.
PARTE VI INFORMATIVA
Art. 24 - Informativa ai Partecipanti nel Segmento Cash
1. Per ogni Strumento Finanziario, MTS rende disponibile sullo schermo di negoziazione per ogni Partecipante, con frequenza il più possibile prossima al tempo reale, le seguenti informazioni:
a) tutte le Proposte che lo stesso Partecipante ha inserito sul Mercato, con Prezzo e quantità;
b) Prezzo e quantità delle cinque migliori Proposte di vendita e acquisto aggregate;
c) Xxxxxx, quantità e orario dell’ultimo Contratto concluso;
d) lo status attuale di tutte le Proposte inserite dallo stesso Partecipante e l'elenco di tutti i Contratti che ha concluso;
2. MTS può anche fornire a ogni Partecipante dati statistici per ogni Strumento Finanziario contenenti le informazioni seguenti:
a) nel corso di ogni Giorno di negoziazione e alla chiusura del Mercato: codice identificativo e descrizione dello Strumento Finanziario, Prezzo minimo, massimo e medio ponderato e volumi negoziati calcolati sulla base dei Contratti conclusi durante lo stesso Giorno di Negoziazione;
b) all'apertura di ogni Giorno di Negoziazione: Codice identificativo e descrizione dello Strumento Finanziario, Prezzo minimo, massimo e medio ponderato e volumi negoziati calcolati sulla base dei Contratti conclusi durante il precedente Giorno di Negoziazione.
Tutte le informazioni messe a disposizione nell'ambito di tali dati statistici sullo schermo di negoziazione di un Partecipante e relative ad altri Partecipanti saranno in forma anonima.
Con riferimento ai Contratti conclusi tramite le funzionalità Mid-Price e Trade Registration, MTS potrà non fornire ai Partecipanti una o più delle informazioni di cui al presente articolo.
3. MTS può ritardare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi precedenti in caso di malfunzionamenti tecnici gravi che rendano impossibile identificare dati e informazioni corretti da pubblicare.
4. MTS rende disponibile ai Partecipanti, sullo schermo di negoziazione, le seguenti informazioni, aggiornate quotidianamente:
a) una tabella completa recante i codici identificativi di ogni Strumento Finanziario;
b) un elenco di tutti i Partecipanti, recante i codici identificativi.
5. MTS, fatta salva l'approvazione dell'autorità di vigilanza, può rinunciare o differire la fornitura di alcuni dati. Su richiesta delle Autorità rilevanti, MTS sospende la fornitura di alcuni dati.
Art. 25 – Fornitura di dati alle Autorità
1. MTS fornirà al Ministero dell’Economia, alla Banca d’Italia e alla CONSOB o alle altre Autorità competenti, se richiesto dalla Legge Applicabile, dati e notizie relative a Ordini e Contratti e, in generale, all’attività di negoziazione svolta dai Partecipanti nel Segmento, nonché ogni altro dato, notizia, atto e documento richiesto dal Ministero dell’Economia, dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB, se del caso anche su base periodica e/o continuativa in conformità alle Leggi Applicabili.
2. MTS comunica al Ministero dell’Economia, alla Banca d’Italia e alla CONSOB eventuali violazioni del presente Regolamento riscontrate nell’esercizio dell’attività di controllo di cui al Titolo IV, segnalando le iniziative assunte.
3. MTS invia preventivamente al Ministero dell’Economia, alla Banca d’Italia e alla Consob copia delle Istruzioni che intende adottare.
Art. 26 – Fornitura di dati al pubblico
1. MTS rende disponibili al pubblico, con frequenza il più prossima possibile al tempo reale e su ragionevoli basi commerciali e non discriminatorie, le seguenti informazioni per ogni Strumento Finanziario:
a) Prezzo e quantità delle cinque migliori Proposte di vendita e acquisto aggregate;
b) Xxxxxx Xxxxxx, quantità e orario dell’ultimo Contratto concluso.
2. MTS rende disponibile al pubblico, con ritardo di quindici minuti:
a) Prezzo e quantità delle cinque migliori Proposte di vendita e acquisto aggregate;
b) Xxxxxx Xxxxxx, quantità e orario dell’ultimo Contratto concluso.
3. Alla fine di ogni Giorno di Negoziazione, MTS può pubblicare sul proprio sito internet un elenco che indica, per ogni Strumento Finanziario negoziato sul Mercato e in conformità con le Istruzioni, almeno il Prezzo minimo, massimo e medio ponderato e il volume totale negoziato, calcolato in riferimento ai Contratti conclusi nel Giorno di Negoziazione. I contratti cancellati sono esclusi da tale elenco. MTS si riserva il diritto di escludere da tale elenco anche quelle transazioni che considera anomale. Le Istruzioni possono indicare i casi in cui tale calcolo non prenderà in considerazione le transazioni considerate straordinarie.
4. MTS in virtù dei pre-trade transparency Waiver, limitatamente alla funzionalità di Mid- Price, deroga all’obbligo di pubblicazione pre-trade di taluni dati quando ricorra una delle seguenti eccezioni:
a) lo Strumento Finanziario non è Liquido;
b) la quantità dell’ordine Mid Priceè pari o eccede la soglia LIS pre-trade;
MTS in virtù dei pre-trade transparency Waiver, limitatamente alla funzionalità di Trade Registration, deroga all’obbligo di pubblicazione pre-trade di taluni dati quando ricorra una delle seguenti eccezioni:
a) lo Strumento Finanziario non è Liquido;
b) la quantità della Trade Registration è pari o eccede la soglia LIS pre-trade;
MTS in virtù dei Deferral, e limitatamente alla funzionalità di Trade Registration, differisce la pubblicazione di taluni dati post-trade quando ricorra una delle seguenti eccezioni:
a) lo Strumento Finanziario non è Liquido;
b) la quantità della Trade Registration è pari o eccede la soglia LIS post-trade;
c) la quantità della Trade Registration è pari o eccede la soglia SSTI post-trade.
5. In conformità alle Leggi Applicabili, MTS rende disponibile, almeno con frequenza trimestrale, una relazione contenente dati relativi alla qualità della conclusione delle transazioni sul Mercato durante il periodo di riferimento. La relazione deve includere dettagli su prezzo, velocità, costo e probabilità di conclusione per gli Strumenti Finanziari individuali.
6. In caso di eccezionali condizioni di mercato che rendano impossibile o eccessivamente oneroso l’accertamento dei dati corretti e delle informazioni da pubblicare, MTS ne dà immediata notizia alla Banca d’Italia e alla Consob. La messa a disposizione dei dati dovrà riprendere non appena possibile.
Art. 27 – Modifiche e comunicazioni
1. MTS può modificare il presente Regolamento in conformità a quanto previsto dalle Leggi applicabili e dallo Statuto di MTS e comunicherà le modifiche ai partecipanti in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, quali pubblicate di volta in volta sul sito internet di MTS xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx- general-terms-and-conditions. Le Istruzioni (che comprendono anche le Regulatory Specifications) e le modifiche alle stesse saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione di MTS o in caso di urgenza dall’Amministratore Delegato e comunicate ai Partecipanti come previsto dal presente paragrafo.
2. MTS comunicherà di volta in volta ai Partecipanti le informazioni necessarie per l'attività di negoziazione sul Mercato in conformità alle pertinenti disposizioni delle Condizioni Generali. Rientrano in tale ambito anche le modifiche alle informazioni disponibili sul sito internet di MTS, cui si fa riferimento nel presente Regolamento, quali le Regulatory Specifications.
TITOLO III SEGMENTO REPO
PARTE I
STRUMENTI FINANZIARI
Art. 28 – Strumenti Finanziari
1. Sul Segmento Repo MTS i Dealer possono negoziare Contratti Repo aventi quali sottostanti i seguenti Strumenti Finanziari selezionati da MTS:
a) gli Strumenti Finanziari selezionati da MTS negoziati come ISIN individuali;
b) altri Strumenti Finanziari quali panieri che soddisfano i criteri di ammissibilità definiti dai relativi tri-party agent; e
c) altri Strumenti Finanziari quali i panieri “General Collateral” come definiti da MTS.
2. Gli Strumenti Finanziari sottostanti un Contratto Repo devono soddisfare i parametri definiti da MTS nelle sue procedure interne, che tra l’altro richiedono che a) gli Strumenti Finanziari siano liberamente trasferibili, b) nessun impedimento o limitazione debba esistere all’esercizio dei diritti cui i relativi detentori sono legittimati e c) debbano essere registrati presso il depositario centrale di titoli pertinente. Gli Strumenti Finanziari che non soddisfano i parametri possono nondimeno essere sottostanti di Contratto Repo su decisione motivata di MTS. MTS può anche applicare criteri aggiuntivi se ritenuti utili.
3. L’elenco completo degli Strumenti Finanziari e dei Contratti Repo disponibili per la negoziazione sul Segmento Repo è disponibile, aggiornato di volta in volta, sulla piattaforma di negoziazione stessa e/o sul sito internet di MTS. MTS si adopererà per informare i Partecipanti di eventuali modifiche ai Contratti Repo tramite comunicazioni elettroniche.
4. Su richiesta dell’autorità competente o allo scopo di mantenere condizioni di mercato regolari ed ordinate, MTS sospende o rimuove dal Mercato qualsiasi Contratto Repo o Strumento Finanziario. La sospensione o la rimozione di Contratti Repo e/o di Strumenti Finanziari può anche basarsi sulla richiesta di uno o più Partecipanti o a causa di una prolungata assenza di negoziazioni.
Art. 29 – Lotti minimi
1. Il Lotto minimo di Negoziazione è definito nelle Regulatory Specifications. Laddove questo ammontare differisca dall’ammontare sopra indicato per un particolare Strumento Finanziario, MTS si adopera per comunicare eventuali modifiche al Lotto minimo di Negoziazione tramite e-mail con un preavviso di cinque (5) Giorni di
Negoziazione dal giorno in cui prende effetto la modifica. La Quantità di incremento minimo sarà definita nelle Regulatory Specifications. Le modifiche alla Quantità di incremento minimo saranno comunicate con le stesse modalità precedentemente indicate per le modifiche al Lotto minimo di Negoziazione.
PARTE II PARTECIPANTI
Art. 30 – Criteri di ammissione dei Partecipanti
1. Possono essere ammessi alla negoziazione sul Segmento Repo i seguenti soggetti ed enti:
a) Banche e imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio ai sensi delle disposizioni di legge di un Paese membro dell’Unione Europea;
b) Banche e imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio ai sensi delle disposizioni di legge di un Paese non membro dell’Unione Europea e che, in ottemperanza con le relative disposizioni di attuazione della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento (UE) 600/2014 e con l’articolo 67 del T.U.F. o di altre disposizioni normative applicabili allo specifico Partecipante, possono operare su un mercato regolamentato all’ingrosso di titoli di Stato.
c) Istituti bancari multilaterali di sviluppo aventi tra i partecipanti uno o piu’ paesi membri dell’Unione Europea, quali la Banca Europea degli Investimenti.
2. Anche i seguenti istituti possono essere ammessi alla negoziazione sul Segmento Repo:
a) il Ministero dell’Economia e la Banca d’Italia;
b) inoltre, sono ammessi alla negoziazione anche le autorità monetarie, le banche centrali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, altri enti che svolgono funzioni analoghe in Stati dell’Unione Europea, o Extracomunitari e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. alle condizioni previste dal T.U.F.
3. Inoltre, nel Segmento Repo, in conformità al T.U.F., sono ammessi alla negoziazione i seguenti istituti quali Dealer:
a) le società autorizzate a esercitare la gestione collettiva del risparmio dall’Autorità competente di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato Extracomunitario;
b) le imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi delle disposizioni di legge di Stati dell’Unione Europea e di Stati Extracomunitari;
c) le Controparti Centrali autorizzate o riconosciute ai sensi del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR);
d) le società per azioni e le relative società estere equivalenti nei limiti di quanto previsto dall’articolo 4-terdecies, comma 1, lettera d, punto 2 del T.U.F.; e
e) Istituti bancari multilaterali di sviluppo aventi tra i partecipanti uno o piu’ paesi membri dell’Unione Europea, quali la Banca Europea degli Investimenti.
4. Per essere ammesso quale Partecipante nel Segmento Repo, un richiedente deve dimostrare a MTS il rispetto dei seguenti requisiti:
a) è autorizzato a negoziare in conto proprio senza limitazioni normative diverse dalle limitazioni standard.
b) appartiene, direttamente o attraverso un agente, a una società di liquidazione elencata nelle Regulatory Specifications e ha collegamenti adeguati con tali società di liquidazione dei Contratti.
c) possiede requisiti di competenza e onorabilità, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti caratteristiche: (a) avere un’organizzazione adeguata per essere un Partecipante; b) disporre di un personale preposto alle negoziazioni che (i) conosca le regole e le procedure operative del Mercato, nonché le funzionalità di negoziazione disponibili, e (ii) abbia le qualifiche professionali adeguate; c) disporre di un ufficio per la compliance che (i) abbia una buona conoscenza del presente Regolamento e delle norme che disciplinano il funzionamento del Mercato e (ii) fornisca un supporto adeguato alle attività della rispettiva struttura di negoziazione;
d) ha un Capitale di almeno 10 milioni di Euro o l’equivalente in una valuta diversa, come risulta dal bilancio certificato più recente;
e) è dotato di sistemi e procedure di controllo adeguati a quelli richiesti da MTS in conformità alle Leggi Applicabili;
f) il software usato per accedere al Mercato è stato sottoposto a test di conformità appropriati da parte di MTS;
g) dispone di un codice identificativo ISO 17442 valido per le persone giuridiche; e
h) ha nominato un referente dell’attività di negoziazione che abbia approfondita conoscenza del presente Regolamento, delle Istruzioni e delle Leggi Applicabili.
5. I Partecipanti di cui al comma 3 del presente articolo autorizzati a negoziare sul Segmento Repo devono soddisfare anche i requisiti aggiuntivi di cui al T.U.F.
Art. 31 – Procedura di ammissione dei Partecipanti
1. Per diventare un Partecipante nel Segmento Repo, il richiedente deve inoltrare a MTS una domanda completa, con tutti gli allegati rilevanti, nella forma prescritta da MTS. Nell’esaminare la domanda, MTS si riserva il diritto di chiedere al richiedente le informazioni e la documentazione supplementari se lo ritiene appropriato. Una volta che MTS considera completa la domanda, risponderà al richiedente entro 10 giorni lavorativi.
2. In seguito al ricevimento di una domanda completa, MTS valuterà se il richiedente soddisfa o meno i criteri previsti nel presente Regolamento, nelle Leggi Applicabili e gli
ulteriori requisiti operativi supplementari eventualmente richiesti da MTS. Non sarà accettata la domanda qualora venga ritenuto che l’ammissione del richiedente (i) possa compromettere il corretto funzionamento o la negoziazione regolare del Mercato o dei suoi altri mercati elettronici e/o (ii) che sia stata presentata per fini diversi dalla negoziazione sul Mercato. Il provvedimento di rigetto di una domanda di ammissione dovrà essere motivato.
3. Nella Domanda di Adesione, il richiedente deve indicare il ruolo che intende ricoprire sul Mercato. Il ruolo attualmente disponibile nel Segmento Repo e’: Dealer. MTS tiene un elenco aggiornato dei Partecipanti, del loro ruolo e un elenco degli Strumenti Finanziari e dei Contratti Repo disponibili per la negoziazione sul Mercato.
Art. 32 – Impegni on-going dei Partecipanti
1. Per l’intero periodo in cui è un Partecipante nel Segmento e per tutto il periodo durante il quale vi è un Contratto in essere del quale il Partecipante è parte e che deve ancora essere regolato, il Partecipante dichiara, garantisce e si impegna verso MTS e tutti gli altri Partecipanti che:
a) i requisiti di ammissione di cui al precedente Articolo 30 saranno mantenuti su base continuativa;
b) negozierà sul Mercato solo in conto proprio e non agirà in conto terzi né sottoscriverà Contratti sul Mercato se non per fini di negoziazione appropriati. Per evitare equivoci, non è consentito il “third party access” (“DEA”);
c) rispetterà il Regolamento e le procedure operative del Mercato in vigore, incluso, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, la tutela delle password assegnategli da MTS, e manterrà in essere ogni altra credenziale di sicurezza in conformità alle procedure operative in vigore per impedire accessi non autorizzati al Mercato e accederà al Mercato solo attraverso software e sistemi di connessione approvati per iscritto da MTS;
d) infomerà MTS per iscritto entro i tre mesi precedenti in merito ad eventuali modifiche allo status normativo del Partecipante che possono far scattare o far venire meno l’obbligo per MTS in forza dell’Articolo 26, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n° 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulle comunicazioni delle transazioni da effettuare in merito ai Contratti dei Partecipanti sul Mercato;
e) osserverà in ogni momento le leggi e i regolamenti applicabili ai Partecipanti in relazione alla loro attività sul Mercato, ivi inclusi quelli relativi agli abusi di mercato, come modificati di volta in volta e applicabili nella giurisdizione di pertinenza;
f) agirà con equità, onestà, capacità, cura e diligenza dovute e si asterrà dal compiere atti che potrebbero compromettere il funzionamento regolare del Mercato o minare l’integrità delle negoziazioni compiute sullo stesso;
g) sarà responsabile per gli atti e le omissioni dei propri dipendenti e agenti e farà in modo che quelli registrati per condurre le proprie attività di negoziazione sul Mercato siano debitamente autorizzati, competenti e adeguatamente istruiti;
qualsiasi comportamento dei negoziatori in violazione del presente Regolamento sarà considerato come svolto dal Partecipante stesso.
h) lavorerà con MTS in modo aperto e collaborativo, tra l’altro per (i) avvisare MTS, senza indugio, di eventuali modifiche sostanziali alle informazioni fornite nella propria domanda a MTS (incluso il relativo codice identificativo di persona giuridica rilevante, o Legal Entity Identifier, LEI), (ii) avvisare immediatamente MTS in caso di violazione degli impegni di cui al presente Articolo 7, (iii) pagare tutti i corrispettivi dovuti a MTS entro la data di scadenza, (iv) avvisare tempestivamente MTS delle interruzioni delle negoziazioni dovute a malfunzionamenti di software o hardware o di un’interruzione della connessione, e in tal caso il Partecipante coinvolto dovrà sospendere tutte le proprie Proposte se ritiene ragionevolmente di essere esposto a rischi di mercato in conseguenza del malfunzionamento o del problema tecnico e (v) rispettare e accettare l’esito dei controlli di MTS di cui al Titolo Parte IV del presente Regolamento;
i) su richiesta di MTS, dimostrerà almeno una volta l’anno il proprio rispetto continuo delle condizioni di ammissione previste nell’Articolo 30. MTS può richiedere la presentazione di dati, informazioni o documenti utili a tal fine, incluse le certificazioni di società di revisione;
j) continuerà ad essere membro di società di liquidazione tra quelle elencate nelle Regulatory Specifications o direttamente o tramite un agente in relazione agli Strumenti Finanziari disponibili per la negoziazione sul Mercato.
k) effettuerà sempre o farà in modo che si effettui prontamente la liquidazione di ognuno dei propri Contratti;
l) terrà riservati e non divulgherà in alcun modo informazioni o dati forniti al Mercato o da questo derivati (a eccezione di fornire ad un Partecipante informazioni relative a Xxxxxx e Proposte effettuati dallo stesso Partecipante), salvo quanto richiesto da un’autorità di vigilanza o da un tribunale competente sul Partecipante stesso, o sul Gruppo di appartenenza, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza con MTS, in una forma approvata da MTS.
m) Certificherà che ogni algoritmo introdotto è stato sottoposto a test per evitare di contribuire o di causare condizioni di negoziazione non ordinate prima dell’introduzione o di un aggiornamento sostanziale di un algoritmo di negoziazione o di una strategia di negoziazione. I Partecipanti devono confermare attraverso il sistema designato da MTS di aver sottoposto a test con successo ogni algoritmo e, su richiesta di MTS, i Partecipanti devono fornire prove soddisfacenti dell’avvenuta certificazione delle attività di test svolte e illustrare i mezzi utilizzati nei test. Inoltre, deve assicurare che il software usato per accedere al Mercato sia stato sottoposto a test di conformità appropriati da parte di MTS quando a) introduce una nuova release o versione o modifica in altri modi il software precedentemente dichiarato conforme e/o b) viene specificamente richiesto da MTS;
n) fornirà a MTS, nelle modalità prescritte nelle Specifiche Tecniche rilevanti, tutti i dati e le informazioni richiesti dalle Leggi Applicabili, ivi incluse le informazioni specifiche richieste per ogni Ordine, Proposta e Contratto;
o) Per ogni Proposta o Ordine effettuato/a, annullato/a o modificato/a, deve compilare tutti i campi necessari del messaggio in modo completo e accurato, incluse, a mero
titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni relative all’identificazione delle parti rilevanti e alla fornitura di liquidità come indicato nelle Specifiche Tecniche. La negoziazione avverrà solo “per proprio conto”;
p) Dovrà avere in essere controlli appropriati per garantire che ogni campo di messaggio sia accuratamente compilato, ove pertinente. L’accettazione del messaggio da parte di MTS non comporta o implica che MTS ritenga soddisfatto il requisito. Nel caso in cui un Partecipante scopra che uno o più campi siano inadeguatamente compilati il Partecipante deve immediatamente informarne MTS e fornire le informazioni corrette;
q) Xxx applicabile, si impegna a collaborare prontamente con MTS quando vengono richiesti dati o chiarimenti affinché MTS rispetti l’Articolo 26, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n° 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. In particolare, il Partecipante accetta la piena responsabilità sull’accuratezza delle informazioni fornite, sia in termini di contenuto che di formato, che saranno usate da MTS per soddisfare i requisiti di comunicazione sulle transazioni in conformità con la legislazione di cui sopra e con le Specifiche Tecniche;
r) userà dati e informazioni forniti al Mercato o da questo derivati solo per la negoziazione sul Mercato; inoltre, garantirà che nessun dato o informazione fornito al Mercato o da questo derivato o sia abilitato a essere ridistribuito, o tecnicamente in grado di esserlo, internamente o esternamente, senza il consenso specifico di MTS.
Art. 33 – Cessazione dei Partecipanti
1. Qualsiasi Partecipante può terminare la propria adesione al Mercato o a un segmento mediante preavviso scritto di almeno 3 mesi a MTS, specificando la data in cui il Partecipante desidera cessare il proprio accesso. Le dimissioni dal Xxxxxxx o da un segmento non hanno effetti su diritti e obblighi del Partecipante dimissionario rispetto ai Contratti conclusi sul Mercato prima della data di entrata in vigore di dette dimissioni. Il Contratto di Adesione al Mercato include altre disposizioni riguardanti la cessazione.
Art. 34 – Sospensione dalle Negoziazioni
1. Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo IV, qualora MTS decida di essere in presenza di una delle seguenti circostanze, o che vi siano fondati motivi di ritenere di essere in presenza di una delle seguenti circostanze, in relazione a un determinato Partecipante, potrà sospenderlo con effetto immediato. Un Partecipante sospeso non potrà immettere Proposte o Ordini sul Mercato. MTS può revocare una sospensione se ritiene che le circostanze che hanno dato origine alla sospensione non siano più applicabili.
2. Le suddette circostanze sono:
a) Un Partecipante cessa di soddisfare uno o più dei criteri di ammissibilità applicabili per l’iscrizione sull’elenco dei Partecipanti, a eccezione del requisito di possedere e mantenere un Capitale di 10 milioni di euro. In questo caso la sospensione si
applicherà se il Partecipante non fornisce a MTS la prova di ricostituzione del Capitale entro tre mesi dall’avviso relativo da parte di MTS;
b) nel caso in cui il Partecipante sia stato sospeso dalle operazioni o specificatamente dalle attività di negoziazione da un’autorità competente, o se MTS abbia ricevuto istruzioni da detta autorità competente di sospendere il Partecipante dalle negoziazioni sul Mercato;
c) viene ricevuta una richiesta di sospendere un Partecipante da un agente di regolamento attraverso il quale il Partecipante liquida e al quale il Partecipante ha dato autorizzazione di fare detta richiesta;
d) viene ricevuta una richiesta di sospensione di un Partecipante CCP dalla CCP che il Partecipante utilizza per compensare i Contratti sottoscritti sul Mercato;
e) nel caso di un Partecipante CCP, viene ricevuta una notifica dalla CCP secondo cui il Partecipante e/o il General Clearing Member è stato sospeso dalla qualifica di Membro della CCP oppure si sia verificato o sia probabilmente verificabile un “Evento di Default” (secondo i termini definiti nel regolamento della rispettiva CCP);
f) nel caso in cui un Partecipante promuova o sia sottoposto a procedimento concorsuale tra quelli indicati nel Regolamento Comunitario n. 848/2015, o sia assoggettato ad altra procedura concorsuale applicabile al Partecipante;
MTS, con provvedimento motivato, ha ritenuto che la sospensione del Partecipante sia strumentale al fine di mantenere un mercato ordinato.
3. Fatti salvi i precedenti commi 1 e 2, MTS si riserva il diritto, come misura cautelativa, di sospendere immediatamente un Partecipante dalle negoziazioni qualora sospetti ragionevolmente che il Partecipante abbia commesso una grave infrazione o si trovi in uno stato di sospetta insolvenza o sia parte di qualsiasi altra serie di circostanze che minacciano il funzionamento corretto e ordinato del Mercato o di Segmenti dello stesso. Il periodo di sospensione cautelativo sarà determinato da MTS, incluso nella sua decisione, e comunicato al Partecipante sospeso se consentito ai sensi delle Leggi Applicabili.
4. Qualsiasi sospensione di un Partecipante, o revoca di una sospensione, va comunicata da MTS a tutti gli altri Partecipanti con i mezzi che MTS considera appropriati, nei casi permessi ai sensi delle Leggi Applicabili.
5. La sospensione da un elenco di Partecipanti non ha effetti su diritti e obblighi del Partecipante rispetto ai Contratti conclusi sul Mercato prima dell’entrata in vigore di detta sospensione.
Art. 35 – Esclusione dalle negoziazioni
1. Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo IV, qualora MTS decida di essere in presenza di una delle seguenti circostanze in relazione a un Partecipante, lo può cancellare dall’elenco dei Partecipanti con effetto immediato.
2. Dette circostanze sono:
a) sospensione dalle negoziazioni o dall’elenco pertinente dei Partecipanti per un periodo di 2 mesi; e
b) una decisione di MTS secondo cui tale Partecipante viene cancellato dall’elenco pertinente dei Partecipanti, per esempio se è insolvente a seguito dell’apertura di uno dei procedimenti concorsuali indicati nel Regolamento Comunitario n. 848/2015 o sia assoggettato ad altra procedura concorsuale applicabile al Partecipante;
3. MTS, qualora lo ritenga opportuno, può comunicare a tutti gli altri Partecipanti, con i mezzi che MTS considera appropriati, la cancellazione dall’elenco di un Partecipante.
4. La cancellazione da un elenco di Partecipanti non ha effetti su diritti e obblighi del Partecipante rispetto ai Contratti conclusi sul Mercato prima dell’entrata in vigore di detta cancellazione.
PARTE III NEGOZIAZIONE
Art. 36 – Gestione della Piattaforma Elettronica di Negoziazione
1. MTS adotta tutti gli atti necessari per assicurare il funzionamento ordinato del Mercato.
2. MTS determinerà le caratteristiche operative del protocollo di negoziazione del Mercato e può modificarle nel prosieguo.
3. MTS, con provvedimento motivato, e ai fini del mantenimento di mercati ordinati, e senza che l’elenco seguente sia inteso in senso esaustivo, ha la facoltà di:
a) in qualsiasi momento, sospendere l’operatività di tutto o parte del Mercato, ivi inclusa la sospensione di singoli Strumenti Finanziari o categorie degli stessi, la sospensione di Partecipanti e/o l’annullamento di Contratti, se determina di non essere in presenza delle normali condizioni di mercato;
b) rinviare l’avvio della negoziazione sul Mercato o parte dello stesso o prolungare gli Orari di Negoziazione ai fini del miglioramento del funzionamento del Mercato;
c) sospendere temporaneamente la negoziazione sul Mercato o parti di esso in caso di grave malfunzionamento tecnico o altre circostanze eccezionali; e
d) monitorare l’operatività del Mercato e applicare le proprie politiche sui controlli dei rischi.
4. MTS non avrà nessuna responsabilità verso Partecipanti o terzi per perdite (inclusi danni indiretti o imprevedibili, incluso a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il lucro cessante), danni, lesioni o ritardi, diretti o indiretti, originati da guasti o sospensioni di tutto o parte del Mercato o dalla chiusura del Mercato, o (in assenza di dolo o colpa grave da parte sua) per azioni realizzate od omesse relative alla prestazione o alla mancata prestazione dei servizi previsti nel presente Regolamento.
5. Nel caso in cui un Partecipante manchi di soddisfare gli obblighi di tutela delle password o altre credenziali di sicurezza o permetta l’accesso non autorizzato al Mercato, sarà ritenuto responsabile di tutte le perdite, i danni e le spese risultanti da detto inadempimento. Il Partecipante manleverà e terrà indenne anche gli altri Partecipanti, MTS e/o i fornitori di servizi per tutte le perdite, i danni e le spese eventualmente sostenute a causa di detto inadempimento o accesso non autorizzato.
Art. 37 – Tipologie di Contratti ammessi
1. Le seguenti tipologie di Contratto, definite secondo gli usi di mercato, possono essere negoziate in conformità a quanto previsto nelle Istruzioni:
a) Contratti Repo nella forma di “repo classic” come generalmente definiti sul mercato;
b) Contratti Repo nella forma di “buy sell back” come generalmente definiti sul mercato;
2. La tipologia di Contratti (Classic Repo, Buy sell back, o entrambi) consentiti per ciascuna Categoria di Strumento Finanziario sottostante è indicata nelle Regulatory Specifications.
3. I Contratti Repo possono essere conclusi entro le scadenze consentite dalla Piattaforma Elettronica di Negoziazione e comunicate ai Partecipanti, sia in versione “general collateral” (un prestito di liquidità con obbligo di restituzione a data prestabilita, a fronte del quale vengono dati in garanzia dei titoli), sia in versione “repo specifico” (nel quale la causa principale è l’acquisto/la vendita di un titolo specifico, dietro pagamento di contante, con l’impegno a rivenderlo (ricomprarlo a termine a data predefinita).
4. I Contratti Repo possono essere negoziati anche nella forma Tri-Party Repo. Per questi Contratti un soggetto terzo, rispetto sia a MTS che ai Partecipanti, il cosiddetto tri-party agent, è responsabile, tra l’altro, della gestione del paniere oggetto del Contratto e della scelta e allocazione e dei titoli a garanzia, attività che avvengono tutte al di fuori del Mercato. La definizione del paniere è lasciata alle controparti del Contratto Repo.
Art. 38 – Partecipanti
1. I Dealers che partecipano al Segmento Repo possono accedere a tutte le funzioni operative senza distinzioni di ruolo. Pertanto un Dealer può immettere Proposte, anche disgiuntamente sul denaro e sulla lettera, e inviare Xxxxxx e usare la Trade Registration. I Dealer che partecipano al Segmento Repo non hanno obbligo di formulare Proposte.
Art. 39 – Proposte
1. Le Proposte possono essere anonime o nominative.
2. Un Dealer che si avvale del servizio di Controparte Centrale ha la possibilità di configurare le proprie Proposte in modo che possano essere abbinate a Ordini solo di altri Dealer che utilizzano il suddetto servizio: in tal caso le Proposte sono definitive. Altrimenti, le Proposte sono subordinate alla previa verifica della capacità di credito da parte di entrambe le controparti.
3. Un Dealer, prima dell’inizio degli Orari di Negoziazione, può immettere nella Piattaforma Elettronica di Negoziazione Proposte in acquisto e in vendita. Tali proposte non saranno visibili agli altri Dealer sino all’avvio delle negoziazioni. Le Proposte sono vincolanti esclusivamente nei confronti dei Dealer.
4. Un Dealer puo’ modificare in ogni momento le Proposte da loro stessi formulate. Restano tuttavia vincolati al Prezzo proposto al quantitativo offerto per gli Ordini elaborati dal Sistema prima del ricevimento della modifica.
5. Un Dealer può limitare la visualizzazione delle Proposte dal medesimo formulate ad una quantità parziale compresa tra il lotto minimo negoziabile ed il quantitativo totale della Proposta.
6. Al termine di ogni giorno di negoziazione le Proposte ancora memorizzate nella Piattaforma Elettronica di Negoziazione vengono automaticamente cancellate.
Art. 40 – Ordini
1. Gli Ordini possono essere formulati da Dealer o Quote Requester per importi pari o superiori al lotto minimo negoziabile indicato nelle Regulatory Specifications e si articolano nelle seguenti tipologie:
a) Ordini Esegui e Cancella (Fill and Kill, FAK): possono essere eseguiti totalmente o parzialmente. In caso di esecuzione parziale, la quantità residua viene cancellata.
b) Ordini Tutto o Niente (All or Nothing, AON): consentono solamente l’esecuzione dell’intero importo, altrimenti vengono cancellati.
2. Gli Ordini inviati su Proposte attive hanno un tempo massimo di validità definito dalle Istruzioni.
Art. 41 – Conclusione e registrazione dei Contratti
1. Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l’avvenuto abbinamento di una Proposta con un Ordine. Inoltre, il Contratto si intenderà
concluso quando una Trade Registration è accettata da entrambe le controparti. In caso di contestazioni, farà fede tra le parti il momento di visualizzazione del Contratto Repo che risulterà dalle registrazioni esistenti presso MTS.
2. In caso di contratto bilaterale, laddove le controparti di un Contratto scelgano di non usare una CCP, il Dealer deve accettare o rifiutare l’Ordine prima della scadenza del termine massimo di cui alle Istruzioni. Un Ordine può essere rifiutato solo per motivi legati a linee di credito o alla mancanza di documentazione legale adeguata.
3. Un Dealer ha la possibilità di inserire limiti all’esposizione massima nei confronti di una determinata controparte o di impedire in anticipo la negoziazione con una controparte con cui non abbia fido. Ogni altro rifiuto non oggettivamente motivato da limiti di fido sarà sanzionabile dal MTS ai sensi del Titolo IV.
4. Un Ordine che non sia stato accettato né rifiutato entro il tempo massimo di vigenza verrà automaticamente accettato dal Sistema allo scadere di detto tempo massimo.
5. Se Proposte e Ordini che si abbinano sul Mercato sono inseriti da due Partecipanti CPP che hanno entrambi scelto di avvalersi del Servizio di Controparte Centrale su uno Strumento Finanziario CCP, la conclusione del Contratto avverrà in automatico subordinatamente alla registrazione del Contratto da parte della CCP, nel caso in cui, ai sensi del regolamento della CCP, la novazione del relativo Contratto avvenga al momento della registrazione da parte della Controparte Centrale.
6. Tutti i Contratti conclusi sul Mercato saranno registrati da MTS non appena ragionevolmente possibile in uno specifico file elettronico. Ogni Contratto avrà un proprio numero di identificazione e deve includere:
i) parte contraente e l’identità della Controparte Centrale parte del Contratto CCP;
ii) tipologia, oggetto, ora e data della conclusione del Contratto;
iii) quantità e Prezzo.
iv) I soggetti a ciò autorizzati possono consultare tali dati in qualsiasi momento.
Art. 42 – Definizione dei Contratti “General Collateral”
1. Nei Contratti del tipo “General Collateral” la parte venditrice deve individuare gli Strumenti Finanziari da consegnare entro un termine massimo dall’esecuzione del Contratto stabilito dalle Istruzioni.
2. Sono cancellati dal Sistema al termine di ogni giornata di negoziazione quei Contratti del tipo “General Collateral” che non siano stati definiti prima del momento fissato per la conclusione delle attività di negoziazione e allocazione dello specifico strumento finanziario e scadenza; non viene comunque meno l’obbligo delle controparti di elaborare i relativi Contratti di conseguenza. In questo caso, qualora la transazione sia stato eseguita in forma anonima tra due controparti che utilizzano entrambe il servizio di controparte centrale, MTS, ferma restando la facoltà della stessa di dare avvio al procedimento di cui al Titolo IV del presente Regolamento, si riserva il diritto di rivelare
alle controparti le rispettive identità al fine di facilitare la soluzione bilaterale di qualsiasi controversia.
3. Per la definizione di Contratti del tipo “General Collateral” sono consegnabili anche Strumenti Finanziari con stacco cedola nel periodo di vigenza dell’operazione. È pertanto obbligatoria l’accettazione di tali Strumenti Finanziari. La liquidazione di tali Strumenti Finanziari è operato secondo le regole del Servizi di liquidazione.
4. Il numero massimo di Strumenti Finanziari da consegnare nelle operazioni di “General Collateral” è stabilito nelle Istruzioni.
5. Per i contratti “General Collateral” del tipo Triparty, l’individuazione degli Strumenti Finanziari da consegnare ai fini della definizione avviene al di fuori del Mercato.
Art. 43 – Funzione di Trade Registration
1. I Partecipanti non devono concordare preventivamente le transazioni, ad eccezione di quanto previsto dalla presente parte del Regolamento. Un Contratto negoziato bilateralmente è considerato un Contratto concluso sul Mercato se le controparti hanno convenuto che detto Xxxxxxxxx sia concluso secondo il presente Regolamento; tale Contratto è anche registrato su MTS e accettato dallo stesso. L’accettazione della Trade Registration è soggetta alla conformità del Contratto ai limiti di quantità massima e minima e ai limiti di prezzo. Il Lotto minimo di Trade Registration sarà definito come indicato nelle Regulatory Specifications.
2. Questa funzionalità permette a due Partecipanti di registrare sul Mercato contratti personalizzati che sono:
a) “From Scratch”, proposti indipendentemente e concordati direttamente da entrambi i Partecipanti solitamente al telefono o attraverso funzionalità di richiesta bilaterale di quotazione e quindi registrati come Contratti sul Mercato; o
b) “From Best”, come strumento di negoziazione bilaterale che permette al mittente di richiedere una personalizzazione della migliore proposta presente nell’order book. Al ricevimento di una richiesta di Trade Registration “From Best”, il Partecipante che detiene la proposta migliore ha la scelta di accettare o rifiutare la richiesta o di rilanciare bilateralmente con condizioni differenti. In seguito all’accettazione di entrambi i Partecipanti, un Contratto è registrato sul Mercato.
3. MTS terrà conto solo delle informazioni inserite sul Mercato dai Partecipanti, e non di quanto discusso o convenuto al di fuori del Mercato.
4. I Partecipanti devono assicurare che un Contratto negoziato bilateralmente sarà registrato su MTS entro quindici (15) minuti o entro il periodo di tempo diverso eventualmente stabilito di volta in volta da MTS. I Partecipanti parte di un Contratto negoziato bilateralmente devono registrare l’ora dell’accordo verbale o scritto delle condizioni del Contratto negoziato bilateralmente. Tale ora può essere richiesta da MTS
di volta in volta come prova della presentazione tempestiva dei Contratti negoziati bilateralmente.
Art. 44 – Major Market Incident
1. Ai fini del presente Regolamento per Major Market Incident (“MMI”) si intende il verificarsi sul Mercato di uno dei seguenti eventi:
a) un funzionamento inadeguato della Piattaforma Elettronica di Negoziazione tale per cui tutti o comunque un numero consistente di Partecipanti non può negoziare in modo sicuro senza essere esposto a significativi rischi di mercato (ossia, nel caso in cui per i Partecipanti non sia possibile accertare le rispettive posizioni, o presentare Proposte, o vedere l’elenco dei Best Price, o vedano prezzi errati nella Pagina Best, oppure non sia possibile svolgere in tutto o in parte l’attività di Market making);
b) la sicurezza o integrità della Piattaforma Elettronica di Negoziazione sia compromessa o a rischio imminente, o MTS sia impossibilitata a sorvegliare il Mercato usando gli strumenti standard.
2. Il verificarsi di un MMI viene individuato da MTS. L’MMI decorre dal momento in cui è avvenuto il primo impatto sulla Piattaforma Elettronica di Negoziazione e perdura sino a quando MTS non determina che la Piattaforma Elettronica di Negoziazione è stato ripristinato. In caso di MMI, MTS adotterà le misure ritenute più adeguate, ivi inclusa la sospensione del Mercato o di segmenti dello stesso.
PARTE IV POST TRADING
Art. 45 – Servizi di Liquidazione e di Controparte Centrale
1. La liquidazione dei Contratti può avvenire presso le società indicate nelle Regulatory Specifications. Il Partecipante autorizza la società di liquidazione pertinente a regolare i Contratti sulla base delle istruzioni inviate da MTS.
2. La Piattaforma Elettronica di Negoziazione trasmette ai Servizi di liquidazione, e laddove applicabile ai Servizi di Controparte Centrale e ai tri-party agent, i dati necessari per l’esecuzione dei Contratti conclusi in ogni Segmento di Mercato.
3. Per contratti bilaterali conclusi tra Dealers, la Piattaforma Elettronica di Negoziazione fornirà i dati richiesti per la liquidazione, ma non trasmetterà istruzioni di regolamento automatiche, se non su richiesta, ai Servizi di Liquidazione. MTS ha il diritto di chiedere ai Dealers i dati che confermino l’avvenuta liquidazione.
4. Per contratti CPP conclusi tra Dealers, il Sistema fornirà i dati richiesti per la liquidazione e la compensazione e trasmetterà istruzioni di regolamento alla Controparte Centrale.
5. MTS cancella i Contratti come previsto nelle Istruzioni e, ove occorra, correggere i dati già trasmessi ai Servizi di Liquidazione e ai Servizi di Controparte Centrale, relativamente ai Contratti aventi a oggetto Strumenti Finanziari per i quali l’emittente abbia proceduto all’annuncio dell’emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi.
6. Ai Contratti garantiti da Controparte Centrale e non liquidati entro il termine previsto dal regolamento della rispettiva Controparte Centrale, si applicano le procedure di buy- in e sell-out definite all’interno di suddetto regolamento.
PARTE V INFORMATIVA
Art. 46 – Informativa ai Partecipanti
1. Per ogni Strumento Finanziario, MTS rende disponibile sullo schermo di negoziazione per ogni Partecipante, con frequenza più ragionevolmente possibile vicina al tempo reale, le seguenti informazioni:
a) tutte le Proposte che lo stesso Partecipante ha inserito sul Mercato, con Prezzo e quantità;
b) Xxxxxx e quantità di almeno le cinque migliori Proposte di vendita e acquisto;
c) Xxxxxx, quantità e orario dell’ultimo Contratto concluso;
d) lo status attuale di tutte le Proposte inserite dallo stesso Partecipante e l’elenco di tutti i Contratti che lo stesso ha concluso
2. MTS può anche fornire a ogni Partecipante dati statistici per ogni Contratto Repo contenenti le informazioni seguenti:
a) nel corso di ogni Giorno di negoziazione e alla chiusura del Mercato: descrizione del Contratto Repo, Prezzo minimo, massimo e medio ponderato e volumi negoziati calcolati sulla base dei Contratti conclusi durante lo stesso Giorno di Negoziazione;
b) all’apertura di ogni Giorno di negoziazione: descrizione del Contratto Repo, Prezzo minimo, massimo e medio ponderato e volumi negoziati calcolati sulla base dei Contratti conclusi durante il Giorno di Negoziazione precedente;
Tutte le informazioni messe a disposizione nell’ambito di tali dati statistici sullo schermo di negoziazione di un Partecipante e relative ad altri Partecipanti saranno in forma anonima.
3. Con riferimento ai Contratti conclusi tramite la funzionalità Trade Registration, MTS può decidere, nel rispetto del principio di trasparenza, in conformità con i relativi usi di mercato e considerando la liquidità e l’entità delle negoziazioni, di non fornire una o più
delle informazioni di cui al precedente comma 2. MTS può ritardare la pubblicazione delle informazioni di cui al comma precedente in caso di malfunzionamenti tecnici gravi che rendano impossibile identificare dati e informazioni corretti da pubblicare.
4. MTS rende disponibile ai Partecipanti, sul Sistema, le seguenti informazioni, aggiornate quotidianamente:
a) una tabella degli Strumenti Finanziari e dei Contratti Repo disponibili per la negoziazione;
b) un elenco di tutti i Partecipanti, recante i codici identificativi.
Art. 47 – Fornitura di dati alle Autorità
1. MTS fornisce al Ministero dell’Economia, alla Banca d’Italia e alla CONSOB dati e notizie relative a Contratti Repo e all’attività di negoziazione svolta dai Partecipanti sul Mercato, nonché ogni altro dato, informazione, atto e documento richiesto dal Ministero dell’Economia, dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB, se del caso anche su base periodica e/o continuativa, in conformità alle Leggi Applicabili.
2. MTS comunica al Ministero dell’Economia, alla Banca d’Italia e alla CONSOB eventuali violazioni del presente Regolamento riscontrate nell’esercizio dell’attività di controllo di cui nella Parte IV, segnalando le iniziative assunte.
3. MTS fornisce al Ministero dell’Economia, alla Banca d’Italia e alla Consob una bozza in anteprima delle Istruzioni che intende emettere in conformità all’Articolo 3, comma 1 di cui sopra.
Art. 48 – Fornitura di dati al pubblico
1. Alla fine di ogni Giorno di Negoziazione, MTS pubblica sul proprio sito internet un elenco che indica, per ogni Strumento Finanziario e Contratto Repo negoziato sul Mercato e in conformità con le Istruzioni, almeno il Prezzo minimo, massimo e medio ponderato e il volume totale negoziato, calcolato in riferimento ai Contratti conclusi nel Giorno di Negoziazione. I contratti annullati sono esclusi da tale elenco. MTS si riserva il diritto di escludere da tale elenco anche quelle transazioni che considera anomale. Le Istruzioni possono indicare quei casi nei quali detto calcolo non prenderà in conto transazioni considerate straordinarie.
2. In caso di eccezionali condizioni di Xxxxxxx che rendano impossibile o eccessivamente oneroso l’accertamento dei dati corretti e delle notizie da pubblicare, MTS ne dà immediata notizia alla Banca d’Italia e alla Consob. La distribuzione dei dati deve riprendere non appena possibile.
Art. 49 – Modifiche e comunicazioni
1. MTS può modificare il presente Regolamento in conformità a quanto previsto dalle Leggi applicabili e dallo Statuto di MTS e comunicherà le modifiche ai partecipanti in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, quali pubblicate di volta in volta sul sito internet di MTS xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx- general-terms-and-conditions. Le Istruzioni (che comprendono anche le Regulatory Specifications) e le modifiche alle stesse saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione di MTS o in caso di urgenza dall’Amministratore Delegato e comunicate ai Partecipanti come previsto dal presente paragrafo.
2. MTS comunicherà di volta in volta ai Partecipanti le informazioni necessarie per l’attività di negoziazione sul Mercato in conformità alle disposizioni delle Condizioni Generali. Rientrano in tale ambito anche le modifiche alle informazioni disponibili sul sito internet di MTS, cui si fa riferimento nel presente Regolamento, quali le Regulatory Specifications.
TITOLO IV
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 50 – Vigilanza del regolare andamento delle negoziazioni
1. MTS vigila, attraverso apposita funzione di controllo, sull’andamento delle negoziazioni e verifica il rispetto del presente Regolamento e delle Istruzioni; adotta altresì tutti gli atti necessari o opportuni per il buon funzionamento del Mercato.
2. MTS svolge, tra l’altro, le seguenti attività:
a) verifica il rispetto dei Market Making Commitments e, laddove emergano dubbi al riguardo, chiede chiarimenti al Partecipante interessato, il quale deve fornirli nel più breve tempo possibile;
b) verifica l’aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant’altro necessario ad assicurare il corretto ed ordinato svolgimento delle negoziazioni;
c) controlla il funzionamento delle strutture tecniche e informa prontamente i Partecipanti in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull’operatività del Mercato;
d) al fine di controllare il rispetto da parte dei Partecipanti dei requisiti organizzativi, potrà effettuare verifiche presso le sedi dei medesimi o le sedi di terzi incaricati dal Partecipante della gestione di servizi in outsourcing;
e) ichiede ai Partecipanti la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie e informazioni pertinenti, nonché la trasmissione di documenti.
3. Nel quadro dell’attività di controllo, MTS può inoltre:
a) rinviare, ai fini del regolare funzionamento del Mercato, l’inizio delle negoziazioni relativamente all’intero Mercato, a singoli Segmenti o a singole Categorie di Strumenti Finanziari o a singoli Strumenti Finanziari o prolungarne la durata rispetto all’orario prestabilito;
b) sospendere temporaneamente le negoziazioni relative all’intero Mercato, a singoli Segmenti o a singole Categorie di Strumenti Finanziari o a singoli Strumenti Finanziari, in presenza di gravi disfunzioni tecniche o altri eventi eccezionali;
c) sospendere temporaneamente dalle contrattazioni uno o più Partecipanti;
d) provvedere alla gestione degli errori di immissione di ordini nel Sistema, nei modi stabiliti dalle Istruzioni.
4. Fatto salvo quanto necessario per la gestione delle negoziazioni, quanto previsto dagli obblighi di legge, dai regolamenti e dalle disposizioni di cui al presente Regolamento sulla fornitura delle informazioni, MTS mantiene riservata ogni informazione acquisita nello svolgimento dell’attività di gestione e controllo del Mercato. MTS informerà tempestivamente le Autorità interessate dell'adozione di qualsiasi misura suddetta.
Art. 51 - Sanzioni
1. Al Partecipante che violi gli obblighi derivanti, anche indirettamente, dall’applicazione del presente Regolamento e delle Istruzioni o che comunque non rispetti le modalità operative stabilite per il funzionamento della Piattaforma Elettronica di Negoziazione è applicabile una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della natura e della gravità del fatto e delle precedenti infrazioni eventualmente commesse dal medesimo Partecipante:
a) censura scritta;
b) sanzione pecuniaria da 10.000 Euro a 500.000 Euro;
c) sospensione dalle negoziazioni, per un periodo non superiore a due mesi;
d) esclusione dalle negoziazioni;
MTS applicherà le sanzioni in modo non discriminatorio. Impregiudicato il diritto di MTS di attivare la procedura di cui al presente Titolo IV, le violazioni dei Market Making Commitments da parte dei Market Maker sono disciplinate dal precedente Articolo 22.
2. Al fine di adottare le misure di cui a comma 1, MTS tiene conto dei seguenti criteri:
a) l'impatto effettivo e potenziale sul Mercato e l'importanza esterna della violazione;
b) entità, durata e natura della violazione;
c) modalità con le quali MTS è venuta a conoscenza della violazione;
d) benefici di cui ha goduto il Partecipante a causa della violazione;
e) risposta del Partecipante alle richieste di MTS e comportamento attuale e precedente del Partecipante;
f) entità del dolo e della negligenza;
g) funzionamento del sistema usato per il controllo interno e la prevenzione delle violazioni;
h) numero ed entità delle violazioni commesse in precedenza dallo stesso Partecipante;
i) dimensione del Partecipante e del relativo gruppo di appartenenza; e
j) casi nei quali sono violate varie Istruzioni o la stessa disposizione è violata più di una volta.
3. L'uso a cui sono destinati i proventi delle sanzioni pecuniarie sarà stabilito in modo generale da MTS in una delibera di Consiglio ad hoc comunicata alle autorità competenti.
4. Il soggetto che sia stato escluso dalle negoziazioni può esservi riammesso, previa presentazione di una nuova Domanda.
5. In caso di adozione di un provvedimento di sospensione o di esclusione dalle negoziazioni, dal momento in cui detto provvedimento prende effetto il Partecipante
cui si applica potrà solo, sotto la sorveglianza di MTS, chiudere eventuali posizioni ancora aperte e svolgere eventuali transazioni collegate necessarie per tutelare eventuali interessi dei clienti.
Art. 52 – Procedura di verifica delle violazioni
1. Per applicare i provvedimenti di cui al precedente Articolo 51, il procedimento descritto nel presente articolo dovrà essere avviato entro un anno dalla violazione presunta o dalla data successiva in cui MTS abbia appreso la presunta violazione. Nel secondo caso, il procedimento descritto nel presente articolo non può essere promosso una volta trascorsi tre anni dalla data della presunta violazione.
2. Ai fini dell'applicazione del provvedimento di cui all'Articolo 51, MTS invia al Partecipante in questione una lettera:
a) contenente una descrizione della violazione presunta;
b) che stabilisce un limite di tempo non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una nota scritta e in alcuni casi una richiesta di udienza nella quale discutere della questione.
3. La lettera di cui al comma 2 può indicare il provvedimento che MTS intende applicare. In tal caso, se il limite temporale di cui al comma 2, punto b) scade senza che il Partecipante abbia presentato una nota scritta o richiesto un'udienza, MTS applica il provvedimento indicato nella lettera.
4. Qualora il Partecipante richieda un'udienza nella quale discutere della questione o se MTS ritiene necessaria detta udienza, MTS fisserà una data per l'udienza e ne informerà il Partecipante conseguentemente. Il Partecipante sarà rappresentato nell'udienza o dal suo rappresentante legale o da una persona nominata ad hoc, che può essere assistita da un avvocato di sua scelta. Se il Partecipante non si presenta all'udienza senza giustificazione, MTS procede sulla base delle prove raccolte fino ad allora. Alla fine dell'udienza, su richiesta della parte interessata, MTS può fissare un nuovo termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di un'altra memoria scritta.
5. Sulla base delle prove raccolte nel quadro del procedimento di cui ai commi precedenti, MTS decide entro 45 giorni dall'udienza o la successiva scadenza del termine per la presentazione di un'altra memoria scritta come previsto nel comma 4, o se un tale termine non viene richiesto o previsto da MTS, entro 45 giorni dalla scadenza del termine stabilito in conformità al comma 2(b).
6. Le decisioni adottate in conformità al comma precedente sono prontamente comunicate alla parte in questione, esplicitandone la motivazione. Se si applica uno dei provvedimenti di cui nell'Articolo 51, le spese del procedimento e in particolare quelle relative all'esame delle note scritte presentate e alle udienze richieste, incluse le spese interne di MTS, sono addebitate al Partecipante.
7. MTS deve informare prontamente le autorità italiane rilevanti dell'avvio del procedimento di cui al presente articolo e delle decisioni collegate.
Art. 53 - Riesame dei provvedimenti
1. Il Partecipante può chiedere la modifica dei provvedimenti applicati ai sensi dell'Articolo
51 entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento rilevante con istanza al Collegio dei Probiviri istituito in conformità all'Articolo 51.
2. L'applicazione dei provvedimenti di cui nell'Articolo 51 viene pubblicata attraverso gli avvisi via email del Client Service di MTS trascorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento alla parte interessata senza che la questione sia stata rimessa al Collegio dei Probiviri o, se è stata rimessa allo stesso, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri alle parti.
3. Su richiesta del Partecipante o dell’Autorità competente, il testo completo del provvedimento sarà reso pubblico, se possibile insieme a tutti gli atti del procedimento, incluse le decisioni del Collegio dei Probiviri.
Art. 54 - Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri sarà composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione di MTS, che nominerà anche uno dei membri quale presidente. La sede del Collegio dei Probiviri è presso gli uffici di MTS.
2. I membri del Collegio dei Probiviri saranno scelti tra persone indipendenti di comprovata competenza in questioni riguardanti i mercati finanziari.
3. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri lasci la posizione prima della scadenza del termine della sua nomina, il Consiglio di Amministrazione di MTS nomina un sostituto; tale nomina dura per un periodo uguale al resto della durata del mandato degli altri membri del Collegio dei Probiviri.
4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data dell’istanza di riesame, sono adottate in conformità alla legge e vanno notificate prontamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.
5. Il presidente del Collegio dei Probiviri, d'intesa con gli altri membri, affida l'esame della questione ad un solo membro del Collegio.
6. Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti per le parti e se una delle parti promuove l'arbitrato, non saranno vincolanti per gli arbitri, che hanno le più ampie prerogative e poteri per riesaminare l'intera controversia senza alcuna preclusione.
7. Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte perdente.
Art. 55 - Collegio arbitrale
1. Tutte le controversie derivante dal presente Regolamento o connesse allo stesso o a qualsivoglia disposizione inerente al funzionamento del Mercato sarà risolta da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi del presente articolo.
2. Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all’articolo precedente.
3. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, nominati come segue:
a) la parte che introduce il procedimento arbitrale invia un atto alla controparte, nel quale:
• dichiara l'intenzione di promuovere il procedimento arbitrale;
• indica l'argomento del caso;
• designa il proprio arbitro;
• invita la controparte a designare il proprio arbitro;
b) la parte che riceve l'invito di cui nel comma a) designa il proprio arbitro entro 20 giorno dal ricevimento dell'avviso; nel caso di mancata designazione, si applica l'Articolo 810 del Codice di Procedura Civile;
c) il terzo arbitro, che agisce da Presidente del Collegio Collegio arbitrale, viene nominato consensualmente dagli arbitri di cui nei commi a) e b); se non trovano un accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.
4. Il procedimento arbitrale così istituito è rituale e osserva le disposizioni del Codice di Procedura Civile. Il procedimento deve essere introdotto, per evitare decadenza, entro 90 giorni dalla notifica di cui nell'Articolo 53.2. La controversia viene decisa ai sensi della legge italiana e la lingua del procedimento arbitrale è l'italiano.
5. La sede del Collegio arbitrale è a Milano o Roma, nel luogo designato dal Presidente.
Contatti
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