Allegato 1
Allegato 1
AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti relativi ad un Centro di Residenza per il triennio 2022-2024
ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni e Province Autonome Rep. n. 224/CSR del 3.11.2021 e dell’Accordo di programma interregionale 2022-2024, in attuazione dell’art. 43 “Residenze” del
D.M. n. 332 del 27.7.2017 e xx.xx. e della L.R. 11/09 “Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo dal vivo” e xx.xx.
1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI
2. OBIETTIVI
3. DEFINIZIONI
4. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DEI SOGGETTI PROPONENTI
5. DOTAZIONE FINANZIARIA E MISURA DEL CONTRIBUTO
6. COSTI AMMISSIBILI
7. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
8. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
9. CRITERI DI VALUTAZIONE
10. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE
11. REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
12. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI
13. VARIAZIONI DI PROGETTO
14. CONTROLLI
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI
Richiamate:
- l’Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall’articolo 43 “Residenze del D.M. 27 luglio.2017, sancita il 03.11.2021;
- l’Accordo di programma interregionale triennale, in merito al quale la Conferenza ha espresso parere favorevole nella seduta del 03 novembre 2021 -in attuazione dell’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano- che perseguirà nel triennio 2022/2024 le finalità e gli obiettivi contenuti nell’articolo 5 dell’Intesa;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 570/22 del 16.05.22 di approvazione del progetto ‘Residenze’;
- la LR n. 11/2009 “Norme in materia di spettacolo”, in particolare l’art.2, comma 2, prevede che “La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell’ambito dell’Unione europea”;
- DA 9/2021 - Piano triennale della cultura 2021/2023, scheda n. 3.7.3;
- DGR 495/22 – Programma annuale cultura 2022, scheda n. 17
La Regione Marche emana il presente bando per la selezione di 1 Centro di Residenza, come definiti nel successivo articolo 3 (d’ora in avanti “Residenze”) da ammettere a contributo.
2. OBIETTIVI
Per il triennio 2022-2024, gli obiettivi della collaborazione Stato/Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’art. 43, secondo quanto indicato all’art. 5 dell’Intesa, sono i seguenti:
a) sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica, a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano;
b) qualificare le attività di residenza promuovendone l’identità distintiva e l’autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi;
c) favorire l’interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l’emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio;
d) sulla base della pluralità delle diverse esperienze regionali e delle differenti necessità dei territori, in un quadro di potenziamento nazionale del sistema delle residenze, consentire laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di Centri di Residenza e di progetti di Residenze per Artisti nei territori. In entrambi i casi, si intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente progetto e così come stabilito dall’art. 3 dell’Intesa, si intende per:
a) Residenza: un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L’attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all’innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.
b) Centro di Residenza: luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all’organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L’attività di residenza deve essere l’attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l’esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all’evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l’inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di
programmazione. Ciascun componente del raggruppamento deve avere un’esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.
I Centri di Residenza hanno l’obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di talent scouting, un accompagnamento artistico non occasionale, prolungato e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine artistica/i singoli artisti può/possono avere sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche, dei linguaggi, sia della crescita professionale, organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive. Il progetto e le attività devono mettere l’accento sull’accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del Centro.
4. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DEI SOGGETTI PROPONENTI
I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti di residenza “Centro di Residenza” devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:
a. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili
Ai sensi dell’art. 3.3 dell’Intesa, i Centri di Residenza di seguito CdR devono essere costituiti da raggruppamenti di soggetti professionali.
Per “Raggruppamento” si intende l’aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio. L’atto che istituisce il Raggruppamento dovrà avere durata almeno triennale, definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti, e dovrà essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell’esito della selezione. Il raggruppamento deve essere composto da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.
In sede di presentazione della domanda i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, qualora non fossero già costituiti, devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell’atto di candidatura, che si rapporterà con le Regioni, le Province autonome e il MiC in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti.
Il rapporto tra la Regione/Provincia Autonoma e il Raggruppamento sarà regolato da una specifica convenzione e/o specifici accordi sottoscritti. I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.
b. Affidabilità e solidità economica
La somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, dei bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2019 maggiore o uguale a euro 500.000,00.
Il Raggruppamento deve adottare un sistema di controllo contabile dedicato all’attività del CdR, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati relativi a ciascun progetto di residenza.
Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato dal CdR deve prevedere un totale di costi non inferiore a 175.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2022/2024.
c. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi
I soggetti che compongono il Raggruppamento devono attestare:
- di aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- di avere da almeno tre anni l’iscrizione e l’agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;
- di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.
d. Comprovata esperienza nell’organizzazione di attività di residenza
Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un’esperienza almeno triennale nell'organizzazione di attività di residenza.
e. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR
Alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l’attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, per il periodo di svolgimento del progetto nel triennio 2022/2024, la consistenza temporale della disponibilità con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.
Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve essere dotato, in gestione diretta o con disponibilità documentata:
- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo. La stessa disponibilità deve essere assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto.
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l’accoglienza degli artisti ospiti.
Il requisito della disponibilità degli spazi al momento della domanda non si applica ex ante nel caso in cui l’Amministrazione regionale o l’ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti. Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti.
f. Struttura organizzativa e operativa del CdR
Il CdR deve avere una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.
In particolare, occorre che almeno una figura impiegata nel ruolo organizzativo e tecnico abbia un’esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa e le figure impiegate nel ruolo artistico abbiano un’esperienza lavorativa almeno quinquennale, risultante dal curriculum professionale.
Il Centro deve garantire un tutor qualificato all’interno della struttura organizzativa o reperita ad hoc con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.
Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.
g. Attività di Residenza
I requisiti minimi al fine dell’eventuale riconoscimento quale CdR sono i seguenti:
a) in ciascun anno del triennio il Centro deve accogliere in residenza non meno di tre diversi artisti o compagini dei/delle quali almeno uno/una deve essere individuato con le caratteristiche di cui al punto d);
b) il Centro deve effettuare un numero minimo di centoventi giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità.
c) ferma restando la disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell’alloggio e degli spazi attrezzati, il Centro selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti.
Prima dell’inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e
artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l’articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell’attività.
d) Il Centro dovrà assicurare la valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di residenze “trampolino”, ovvero artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da parte del titolare. Sarà data attenzione alle forme e alle modalità di selezione dei giovani artisti (bandi, scuole di formazione e perfezionamento, scouting etc.)
Volumi di attività superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.
h. Struttura del bilancio del progetto di Centro di Residenza
Il bilancio annuale del progetto di Centro di Residenza deve rispettare la seguente struttura:
a) quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, ospitalità, costi tecnico-organizzativi, etc): minimo 65%
b) azioni sul territorio e coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione: massimo 25%
c) costi generali in capo al Raggruppamento: massimo 25%.
i. Esclusioni e condizioni relative al partenariato
Non possono far parte di Xxxxxxxxxxxxxx che intendono presentare progetti di CdR ai sensi dell’art. 43 i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, fatta salva la possibilità di questi di collaborare con i CdR in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta; tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare l’assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti.
Ai partenariati di cui sopra possono essere assegnati punteggi premianti in sede di valutazione con le modalità autonomamente assunte da ciascuna Regione o Provincia Autonoma.
Oltre a possedere le caratteristiche e i requisiti sopra indicati, le attività di residenza dovranno:
- essere inerenti ad uno o più dei diversi generi dello spettacolo (danza, musica, teatro, circo contemporaneo e arte di strada, attività multidisciplinari);
- essere realizzate sul territorio della Regione Marche;
- essere realizzate nell’arco temporale compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno di riferimento, per ciascun anno del triennio 2022-2024.
I requisiti di ammissibilità devono essere conservati per la triennalità sia in fase di presentazione del preventivo sia in fase di presentazione del consuntivo.
5. DOTAZIONE FINANZIARIA E MISURA DEL CONTRIBUTO
5.1 Risorse disponibili e ripartizione
Nel triennio di validità dell’Accordo interregionale, le Residenze selezionate nell’ambito della presente procedura verranno cofinanziate su base annuale, nella misura della copertura del disavanzo, mediante il cofinanziamento della Regione Marche (in breve Regione) e del Ministero della Cultura - Direzione generale Spettacolo (in breve MiC/DGS).
Per il 2022 il cofinanziamento complessivo è pari ad € 150.000,00 ed è così stabilito (art. 2 dell’Accordo):
- € 90.000,00 a carico del Ministero della Cultura, quale quota FUS assegnata alla Regione dal decreto del Direttore generale Spettacolo del 29.3.2022 Rep. n. 82;
- € 60.000,00 a carico della Regione, quale quota dello stanziamento previsto sul capitolo di spesa relativo all’interno della Missione 5 - Programma 2 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, di cui alla delibera n. 495/2022;
Per la seconda e la terza annualità di attuazione dell’Accordo interregionale 2022-2024, la quota di cofinanziamento della Regione per esigenze di bilancio è stata confermata nell’annualità 2024 (annualità 2023 e 2024) e sarà erogata ai soggetti beneficiari all’inizio del 2024, salvo variazioni al bilancio di previsione, mentre la quota del Ministero, sarà confermata annualmente alla Regione da parte del Mic entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, sulla base della disponibilità dei rispettivi bilanci, previa ripartizione dello stanziamento previsionale in sede di coordinamento tecnico Stato/Regioni e Province Autonome, secondo le disposizioni di cui all’art. 2 c. 7 dell’Intesa e all’art. 2 c. 3 dell’Accordo.
5.2. Entità massima del contributo concedibile
Il contributo complessivo - composto dalle quote di contributo ministeriale e regionale - a favore di ogni singolo progetto può essere concesso nella misura della copertura del disavanzo esposto in bilancio (costituito dalla differenza tra costi e ricavi di progetto) e fino ad un massimo del 80% del totale dei costi ammissibili di progetto. La quota restante, pari ad almeno il 20%, deve essere garantita dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.
6. COSTI AMMISSIBILI
I costi per essere considerati ammissibili, ai sensi del presente Avviso devono:
- essere direttamente sostenuti dal soggetto richiedente,
- essere direttamente imputabili ad una o più attività del progetto
- essere opportunatamente documentabili e tracciabili, con documenti fiscalmente validi
- essere riferiti all’arco temporale 01/01 – 31/12 dell’anno di riferimento.
Per le modalità di rendicontazione si rimanda alla consultazione dell’Allegato B del presente avviso.
7. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
L’istanza deve essere presentata perentoriamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito xxx.xxxxx.xxxxxx.xx utilizzando la modulistica di adesione al presente avviso, compilata in ogni sua parte (Allegato A del presente avviso) comprensiva della seguente documentazione obbligatoria:
1. Progetto triennale 2022-2024;
2. Scheda relativa alla disponibilità ed adeguatezza degli spazi;
3. Programma annuale di attività 2022, costituito da:
a) Relazione
b) Scheda di attività di residenza
c) Bilancio preventivo
Con la domanda vanno altresì trasmessi:
1) Curriculum professionale del Raggruppamento/dei soggetti componenti il Raggruppamento
attestante l’esperienza pregressa nell’organizzazione di attività di residenza, la capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale (l’esperienza deve essere almeno triennale - 2019-2021 - ma può essere indicata anche quella pregressa a partire dal 2015, in quanto oggetto di valutazione); eventuali accordi di partenariato con Teatri nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale, Istituzioni Concertistico Orchestrali, Teatri di Tradizione;
2) Curricula delle figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo nel progetto
3) Curriculum del tutor (figura di accompagnamento degli artisti in residenza)
4) Bilancio di esercizio approvato relativo all’anno 2019 per ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento
5) Atto istitutivo del Raggruppamento che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, e che conferisca con mandato collettivo speciale rappresentanza ad uno dei partecipanti al Raggruppamento stesso, qualificato mandatario, che in nome e per conto proprio e dei mandanti si rapporterà con la Regione
oppure qualora il Raggruppamento non fosse già costituito, una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento con specifica di ruoli, funzioni e oneri, e a conferire con mandato collettivo speciale rappresentanza ad uno dei partecipanti al Raggruppamento stesso; l’atto che istituisce il Raggruppamento dovrà, comunque, essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell’eventuale esito positivo della selezione
6) Atto costitutivo e/o Statuto (ultimo approvato) di ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento (solo se variato rispetto a quello presentato con la domanda di contributo sull’Avviso 2022-2024 relativo alla L.R. 13/99 e ss. mm.)
È possibile allegare facoltativamente eventuale ulteriore documentazione utile alla valutazione del progetto.
La domanda di contributo deve:
- essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente o da suo delegato (in caso di delega deve essere allegato atto di delega/procura speciale) mediante firma digitale basata su un certificato valido, non revocato o sospeso alla data di sottoscrizione;
nel caso del Raggruppamento, va firmata digitalmente dal Legale Rappresentante mandatario del Raggruppamento, o se non ancora costituito, dallo stesso, individuato nella dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, e, anche, dai Legali Rappresentanti di ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento;
- essere in regola con l’imposta di bollo.
I soggetti esenti da tale imposta (gli Enti pubblici, i soggetti iscritti nel Registro di Volontariato e quelli riconosciuti ONLUS dal Ministero delle Finanze) dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l’esenzione.
Gli altri richiedenti dovranno assolvere all’imposta di bollo con le seguenti modalità:
- marca da bollo del valore di 16 euro, acquistata con modalità tradizionali è possibile sia applicarla, sia non applicarla alla richiesta. In ogni caso il richiedente è tenuto a inserire nel modulo di domanda il numero identificativo (seriale) della marca da bollo e autocertificare che la stessa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l’apposizione. La copia della domanda di contributo con relativa marca da bollo va conservata per almeno 5 anni ed esibirla a richiesta della Regione o dei competenti organismi statali.
Le domande presentate oltre il termine sopra riportato, con documentazione incompleta o che non utilizzino la modulistica allegata al presente Avviso non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse.
Non si assegna il contributo qualora il soggetto risulti aver subito una revoca o una riduzione di un contributo assegnato dalla Regione Marche a fronte della quale non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.
Nell’istanza deve risultare l’impegno del soggetto, qualora selezionato, a rispettare le modalità e i tempi previsti nel presente Avviso e a garantire i contenuti minimi richiesti per il triennio 2018/2020. La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e xx.xx.
Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
La trasmissione della domanda dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica da una casella di Posta Elettronica Certificata del soggetto proponente al seguente indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx indicando nell’oggetto “Domanda di contributo - AVVISO RESIDENZE 2022-2024”.
Eventuale ulteriore documentazione a corredo della domanda già inviata o rettifica di meri errori materiali/sviste/refusi nella documentazione già presentata dovranno pervenire alla pec indicata entro il termine evidenziato al paragrafo 7. Termine per la presentazione della domanda La domanda di contributo corredata della documentazione indicata e presentata secondo le modalità sopradescritte può essere trasmessa a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito xxx.xxxxx.xxxxxx.xx e deve pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, entro il 30 giorni dalla data di pubblicazione. Dell’avvenuta pubblicazione dell’Avviso sul sito xxx.xxxxx.xxxxxx.xx verrà data comunicazione al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxx-xx- Regione/Bandi.
Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede la data di ricezione della stessa. Qualora le domande pervengano in ritardo a causa di problemi di malfunzionamento dei sistemi informatici dipendenti dal mittente non potranno comunque essere accolte.
8. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
L’istruttoria prevede due fasi successive:
a) istruttoria formale: diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l’ammissibilità al contributo. L’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell’iniziativa con l’indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni. In questo caso, il termine del procedimento relativo all’istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste. Il procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l’adozione di un provvedimento di approvazione della graduatoria e di assegnazione di contributo o di non ammissione al finanziamento. La durata massima di 30 giorni va maggiorata di 10 giorni di sospensione per consentire la acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità. Il periodo di sospensione concerne tutte le istanze, comprese quelle che non necessitano di integrazioni, in quanto il procedimento amministrativo ha un carattere comparativo assimilabile alla procedura concorsuale.
b) Valutazione di merito: I progetti vengono valutati da un’ apposita commissione nominata dal Dirigente del Settore Beni e Attività Culturali sulla base dei criteri stabiliti al successivo punto. Sulla base dei punteggi attribuiti sarà stilata apposita graduatoria con assegnazione del contributo previsto dal presente avviso.
9. CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione dei progetti sarà fatta secondo i seguenti criteri:
CRITERI GENERALI | CRITERI SPECIFICI | PUNTEGGIO MASSIMO | |||||
Profilo qualitativo dei soggetti coinvolti nel Raggruppamento (comprovata capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale) | 25 | ||||||
Esperienza relativa alla gestione di attività di residenza (di almeno un triennio) | 15 | ||||||
Esperienza di gestione di progetti di interesse interregionale, nazionale, internazionale; progetti interdisciplinari/multidisciplinari; progetti rivolti ai giovani artisti con specifiche azioni di scouting; progetti di formazione e ampliamento del pubblico (da curriculum) | 10 | ||||||
Profilo associati | qualitativo | dei | partner | Coinvolgimento dei partner associati (Teatri nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale, Istituzioni Concertistico Orchestrali, Teatri di Tradizione) in termini di adesione e di collaborazione finalizzata allo sviluppo del progetto attraverso la messa a disposizione di risorse o servizi. | 4 | ||
Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo | Adeguatezza delle competenze delle figure professionali artistiche, tecniche e organizzative coinvolte valutate (da curriculum) | 10 | |||||
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta | Coerenza tra le modalità di selezione individuate e gli obiettivi complessivi del progetto di residenza. Azioni di promozione e comunicazione finalizzate alla selezione degli artisti. | 5 | |||||
Valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di più di una residenza "trampolino" | Numero "trampolino" | di | residenze | 5 | |||
Congruità dell’incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi | Rapporto tra i compensi degli artisti in residenza e il costo | 5 |
complessivi del progetto | totale del progetto | |
Articolazione del piano formativo | Coerenza del piano formativo col progetto presentato e chiarezza nella definizione degli obiettivi, del percorso e dei risultati attesi, anche in considerazione del numero complessivo di artisti/compagnie ospitati in residenza | 5 |
Figure professionali di tutor qualificate e riconosciute in ambito nazionale e internazionale | 10 | |
Esperienza dei tutor, anche in ambito nazionale e internazionale (da curriculum) | 5 | |
Coerenza del profilo professionale del tutor rispetto alle azioni svolte | 5 | |
Tipologia di azioni svolte dai tutor | Caratteristiche delle azioni svolte dai tutor | 4 |
Capacità di coinvolgimento delle giovani generazioni: azioni svolte per mettere in contatto il lavoro dei Centri con i giovani | Azioni dirette al coinvolgimento delle giovani generazioni | 4 |
Collaborazioni con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori (oltre allo spettacolo) | Presenza di forme di collaborazione con altre istituzioni culturali o di altri settori | 4 |
Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza | Azioni di restituzione agli operatori del settore e al pubblico (modalità e target) del progetto di residenza. Azioni di formazione e ampliamento del pubblico | 4 |
Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza | Coerenza tra il concept degli spettacoli ospitati ed il concept della residenza | 4 |
Capacità di sviluppare azioni innovative con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l’inserimento e l’accompagnamento degli artisti o delle compagini in residenza nel contesto del sistema territoriale e nazionale dello spettacolo | 8 | |
Innovazione delle azioni/collaborazioni con altri progetti di residenza | 4 | |
Partenariati e reti progettuali con soggetti/strutture del sistema territoriale e nazionale dello spettacolo per favorirvi l’inserimento degli artisti/compagini ospitati in | 4 |
residenza | ||
Reti, partenariati e progettualità internazionale | Partecipazione a reti, partenariati e a progetti internazionali | 3 |
TOTALE | 100 |
10. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE
La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma.
Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere redatti secondo gli schemi di cui all’allegato A, e devono essere riferite alle spese ammissibili stabilite dal progetto triennale interregionale; il bilancio deve inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.
I costi evidenziati nella rendicontazione devono essere imputabili ad attività realizzate nell’anno di riferimento e comunque la realizzazione delle attività deve essere conclusa entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio.
Anche in fase di rendicontazione, il contributo assegnato da Xxx e Regione a sostegno del progetto copre il deficit esposto in bilancio, che non può superare l’80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento deve essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da risorse private o pubbliche.
Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso in cui il soggetto non risulti essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).
La liquidazione dei contributi concessi dal Mic avviene in due quote: un anticipo del 60% della somma assegnata e un saldo fino al restante 40% a seguito della rendicontazione compatibilmente con le disposizioni finanziarie di bilancio vigenti.
La liquidazione relativa alla prima annualità sarà a saldo, previa rendicontazione, nel 2022, entro e non oltre il 31 dicembre.
La rendicontazione delle annualità 2023 e 2024 dovrà essere presentata dal 01 gennaio al 31 dicembre 2024 con le modalità stabilite.
In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto e il corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al 20% Nell’ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 20% si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 20%. Qualora il bilancio consuntivo sia inferiore di oltre il 50% rispetto al preventivo, si procede alla revoca dell’intero contributo e al recupero dell’eventuale anticipo già percepito. L’importo del finanziamento pubblico e di almeno il 20% del finanziamento privato deve essere integralmente rendicontato per non determinare una corrispondente riduzione della concessione.
11. REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Il decreto di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati all’atto di presentazione della domanda;
c) mancata presentazione del rendiconto, salvo giustificati motivi, entro un anno dalla data di concessione;
d) accertamento, in sede di rendicontazione che il finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all’incentivo concesso;
e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato, non autorizzata.
Il contributo può essere ridotto in fase di presentazione di variazioni sostanziali debitamente motivate, intervenute nel programma annuale, che prevedono una riduzione per un importo superiore al 20% del costo annuale complessivo. In questo caso, la nuova quantificazione del contributo verrà approvata dalla Giunta regionale.
Il contributo sarà rideterminato a consuntivo:
1) qualora il costo consuntivato dell'attività svolta riveli una diminuzione superiore al 20% rispetto al costo preventivato, il contributo verrà ridotto di un valore pari alla differenza in termini percentuali tra il costo consuntivato e il costo preventivato, per la sola parte che eccede la soglia del venti per cento, fatto salvo che non siano intervenute variazioni sostanziali al programma di attività di cui al paragrafo
12 che necessitano di una riapprovazione;
2) qualora risulti superiore al 80% del costo complessivo consuntivato: in questo caso il suo ammontare verrà ridotto al valore del 80%;
3) qualora risulti superiore al disavanzo costituito dalla differenza tra costi ammissibili e ricavi: in questo caso il suo ammontare verrà ridotto al valore del disavanzo stesso.
12. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI
I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare il sostegno del Ministero della cultura e della Regione Marche in tutti i materiali on line e cartacei che comunicano e promuovono il progetto di Residenza, riportando il logo del Mic – Direzione Generale Spettacolo e della Regione Marche, completi di lettering.
13. VARIAZIONI DI PROGETTO
Il soggetto beneficiario che eventualmente vari la denominazione o il contenuto dell’attività sostenuta dal contributo regionale deve richiederne immediatamente l’autorizzazione.
L’autorizzazione alla modifica del progetto riveste carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta deve risultare ampiamente documentata e giustificata.
14. CONTROLLI
I controlli, effettuati ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sulla documentazione costituente rendicontazione e resa in forma di autocertificazione, sono finalizzati a verificare, nel rispetto del principio di equità e trasparenza, la veridicità delle informazioni rese da un soggetto beneficiario di contributo relativamente all’iniziativa finanziata.
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale Marche, il delegato al trattamento è il Dirigente del Settore Beni e Attività Culturali ed il responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Xxxxx Xxxxxxxx.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alle attività relative all’istruttoria dei procedimenti per l’erogazione di contributi regionali e alla relativa pubblicazione degli atti necessaria per la validità dei contributi ai fini della trasparenza. La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR.
I dati personali forniti saranno comunicati a Istituti Bancari, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell’articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento, per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti;
- disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.
Il periodo di conservazione dei dati, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è correlato al tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate e per il tempo in cui l’amministrazione è soggetta ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge. All'interessato spettano tutti i diritti che gli sono riconosciuti dall’art.15 e ss. del Reg. UE 679/2016 e dalle vigenti disposizioni di legge. Le relative richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento o al suo Delegato. Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
Responsabile del procedimento
Xxxxxxx Xxxxxx 071 8062334
xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx
Allegati:
Allegato A Allegato B