CARIGE AUTO PIÙ Ed. 07/2018
CARIGE AUTO PIÙ Ed. 07/2018
Set Informativo
Contratto di Responsabilità Civile per la circolazione delle Autovetture e altre garanzie accessorie.
Il presente Set Informativo, contenente:
• DIP;
• DIP Aggiuntivo;
• Glossario;
• Condizioni di assicurazione.
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Il presente Set Informativo è redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico Xxxx – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari.
Set informativo aggiornato a Febbraio 2022
Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto
e altre garanzie Autovetture
DIP Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il n. 015 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS, numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 –
Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
Compagnia: HDI Italia S.p.A.
Prodotto: "Carige Auto Più Ed. 07/2018"
Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È un’assicurazione che garantisce la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Autovetture per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus-malus con o senza franchigia e le garanzie ad essa accessorie.
Che cosa è assicurato? ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza; ✓ L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, escluse le aree aeroportuali. L’Impresa risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,070 milioni di euro per i danni alla persona e di 1,220 milioni di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. ✓ Complementare auto (opzionale); ✓ Incendio (opzionale); ✓ Furto (opzionale); ✓ Cristalli (opzionale); ✓ Eventi naturali (opzionale); ✓ Eventi sociopolitici (opzionale); ✓ Kasko Collisione (opzionale); ✓ Infortuni del conducente (opzionale); ✓ Tutela Legale (opzionale); ✓ Assistenza (opzionale). | Che cosa non è assicurato? Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione: 🗶 Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose; 🗶 Il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing per i danni a cose; 🗶 Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti nonché gli affiliati e gli altri parenti od affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto per i danni a cose; 🗶 I soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto, ove l’Assicurato sia una Società per i danni a cose. | |
Ci sono limiti di copertura? L’Impresa ha diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti: ! Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; ! Il veicolo non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria; ! Conducente non abilitato alla guida; ! Xxxxx subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti. |
Dove vale la copertura?
√ L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di X. Xxxxxx e negli Stati dell’Unione Europea, nonché in Croazia, in Serbia, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera e ad Andorra.
√ L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di HDI Italia S.p.A., del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il premio di polizza devi pagarlo al suo rilascio e ha durata annuale.
Il pagamento avviene con addebito in c/c presso la filiale cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.
Il premio di polizza è comprensivo delle provvigioni riconosciute da HDI Italia all’Intermediario, delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza, o - se precedente - fino all’entrata in copertura della nuova polizza. Puoi sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione ad HDI Italia S.p.A. e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte ed al contributo SSN.
Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e altre garanzie Autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP aggiuntivo R.C. auto)
HDI Italia S.p.A. Prodotto Carige Auto Più Autovetture
Data di realizzazione: 21/02/2022
Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale di HDI Italia S.p.A.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
HDI Italia S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. x00 00 00000; sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il n. 015 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS, ed assoggettata a direzione e coordinamento da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Tel. x00 00 00000 - Fax x00 00 0000000 - sito: xxx.xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2020, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del Patrimonio Netto di HDI Italia S.p.A. è pari ad Euro 230.698.868,84, la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 209.652.480,00 e le Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700,00.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/XXXX), dove è rappresentato al 31 dicembre 2020 l’indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 160%, il requisito patrimoniale di solvibilità di Euro 116.095.389,00 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 185.556.726,00 ed il requisito patrimoniale minimo di Euro 38.685.206,00 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 149.548.540,00.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
In aggiunta rispetto a quanto indicato nel DIP, si specifica che l'ampiezza degli impegni di HDI Italia S.p.A. è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | Per la copertura relativa alla Responsabilità Civile Auto la legge prevede un massimale minimo per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, di: € 6.070.000,00 per danni alle persone; € 1.220.000,00 per danni alle cose. La polizza può essere stipulata prevedendo massimali superiori a quelli minimi previsti dalla normativa, dietro pagamento di un premio maggiore. |
Garanzie | Il prodotto mette a disposizione soluzioni a pacchetto con combinazioni di garanzie predefinite, riportate nella seguente tabella: | |||
Carige Auto Più | Comfort | Premium | ||
GARANZIE COMPRESE | ||||
RCA | RCA | RCA | ||
Complementare Auto | Complementare Auto | |||
Incendio e Furto | Assistenza Stradale | |||
Infortuni Conducente | Incendio e Furto | |||
Infortuni Conducente | ||||
Xxxxxxxxx | ||||
Xxxxxx Legale | ||||
GARANZIE OPZIONALI | ||||
Complementare Auto | Assistenza Stradale | Eventi Naturali | ||
Infortuni Conducente | Tutela Legale | Eventi Socio-Politici | ||
Assistenza Stradale | Kasko Collisione | Kasko Collisione | ||
Tutela Legale | Cristalli | |||
Cristalli | ||||
Garanzie estese | Non sono previste garanzie estese offerte gratuitamente. | |||
Tipo di guida | Guida Libera: la guida del veicolo è consentita a qualsiasi conducente. Guida Esperta: la garanzia è concedibile solo ad autovetture con proprietari persone fisiche e conducenti di età non inferiore ai 25 anni. L’assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di € 4.000,00, ove il sinistro sia provocato da conducente che non abbia le caratteristiche sopraccitate, salvo i casi specificati in polizza. | |||
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | ||||
Non sono previste opzioni con sconto sul premio. | ||||
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||||
CONDIZIONI AGGIUNTIVE | ||||
RIV – RIVALSA | HDI Italia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola Società proprietaria o locataria quando l’autovettura uso proprio è data in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali, se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. | |||
PROPRIM – PROPRIETARIO DEL RIMORCHIO DIVERSO DA QUELLO DELLA MOTRICE | La garanzia è operante quando: • il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali fino a concorrenza delle somme indicate in polizza; • la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante; fatta eccezione per i territori della Germania e della Spagna, ove l’assicurazione è sempre operante, indipendentemente dalle due condizioni sopra esposte. |
RINRIV – RINUNCE ALLA RIVALSA | HDI Italia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o del conducente del veicolo assicurato nei seguenti casi: 1. per patente scaduta; 2. parzialmente per guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; 3. parzialmente per fuga od omissione di soccorso; 4. per omissione o mancato superamento della revisione obbligatoria; 5. per trasporti occasionali pericolosi; 6. parzialmente per trasporto non conforme. |
In aggiunta alla R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza
Complementare Auto (opzionale) | |
Garanzie di base | Ricorso terzi La copertura assicurativa è estesa ai danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. Responsabilità civile dei trasportati HDI Italia copre la Responsabilità Civile dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo in garanzia sino ad un massimo di € 775.000,00, esclusi i danni al veicolo assicurato ed al conducente dello stesso. Perdita delle chiavi HDI Italia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto. Tassa automobilistica HDI Italia, in caso di Incendio, Furto totale e/o Rapina del veicolo assicurato, regolarmente indennizzabile a termini di polizza si impegna a corrispondere un indennizzo pari al rateo della tassa automobilistica - nonché delle eventuali sovrattasse - relativa al periodo intercorrente tra la data di presentazione della denuncia alle Autorità e la data di scadenza del periodo per il quale è stata pagata la tassa. Soccorso vittime della strada Nel caso in cui si compia con il veicolo indicato in polizza il trasporto di persone ferite in incidente stradale e ne derivino danni alla tappezzeria, sedili e guarnizioni del veicolo garantito, essi saranno indennizzabili. Collisione con veicolo non identificato HDI Italia rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo che non possa essere in alcun modo identificato. Collisione con veicolo identificato e non assicurato HDI Italia indennizza l’Assicurato per i danni materiali, subiti a seguito di collisione con un veicolo non assicurato. Ripristino airbag e cinture a seguito di incidente stradale HDI Italia rimborsa le spese relative al ripristino degli airbag e delle cinture di sicurezza, a seguito delle loro attivazioni per incidente da circolazione. Sostituzione del telecomando apertura box e cancello area box |
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, HDI Italia rimborsa le spese sostenute per la sostituzione del telecomando di apertura del box e del cancello area box dell’Assicurato. Spese veterinarie HDI Italia rimborsa le spese sostenute per visite e analisi effettuate presso un veterinario all’animale domestico, di proprietà dell’Assicurato, presente a bordo del veicolo che abbia subito lesioni a seguito di incidente. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Collisione con animali selvatici e randagi HDI Italia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali selvatici e randagi avvenuti in aree ammesse alla circolazione. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Ricorso terzi HDI Italia risponde fino alla concorrenza di € 200.000,00 Sono esclusi i danni contemplati dall’assicurazione obbligatoria, nonché quelli a cose di terzi che non siano considerati tali dall'art. 129, 2° comma del C.A.P., quelli derivanti da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell’Assicurato/Contraente. Perdita delle Chiavi HDI Italia rimborsa fino ad un limite massimo di € 200,00 per evento. Soccorso vittime della strada I danni sono indennizzabili fino ad un massimo di € 200,00. Collisione con veicolo non identificato L’indennizzo viene corrisposto con il limite di € 500,00 per sinistro e anno assicurativo e purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate. La garanzia non è operante nel caso di sinistri causati da dolo dell’Assicurato o delle persone delle quali il medesimo è responsabile, avvenuti quando il conducente è privo di regolare patente o dei requisiti richiesti dalla legge per poter condurre il veicolo assicurato, in caso di conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e di circolazione su strade non asfaltate. Collisione con veicolo identificato e non assicurato L’indennizzo viene corrisposto fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, a condizione che: - l’Assicurato non abbia, in relazione al sinistro, nessuna responsabilità, o comunque non una responsabilità prevalente e ne fornisca debita prova; - il sinistro si sia verificato in Italia; - il veicolo del responsabile sia identificato e sia stato immatricolato in Italia; - il sinistro coinvolga solo due veicoli; - il diritto al risarcimento verso i terzi ed il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non sia prescritto al momento della liquidazione dell’indennizzo. Collisione con animali selvatici e randagi L’indennizzo viene corrisposto fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, viene applicato uno scoperto del 15% della somma liquidata con una franchigia di € 300,00. La garanzia non è operante nel caso di sinistri: - causati da dolo dell’assicurato o delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere; - avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato; |
- avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; - causati da animali trasportati sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell’assicurato o del conducente o ad essi affidati; - avvenuti su strade non asfaltate o sulla rete autostradale; - per cui venga comminata al conducente la sanzione, prevista dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e ss.mm.ii, per violazione dell’art. 189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia omesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Ripristino airbag e cinture a seguito di incidente stradale Le spese sono rimborsate fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo. La garanzia è prestata se il danno non è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate. Sostituzione del telecomando apertura box e cancello area box HDI Italia rimborsa, fino alla concorrenza di € 100,00 per sinistro. Spese veterinarie La garanzia è operativa fino ad un massimale di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo. | |
Incendio (opzionale) | |
Garanzie di base | HDI Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Valore costante In caso di perdita totale del veicolo assicurato l’ammontare del danno è dato dal valore assicurato, attribuito al veicolo dalla pubblicazione “Quattroruote” all’inizio del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | I danni sono indennizzati deducendo la franchigia o lo scoperto con relativo minimo eventualmente pattuiti, indicati nella scheda di polizza. HDI Italia: - rimborsa le spese per il recupero del veicolo incendiato fino ad un massimo di € 200,00 per singolo evento; - applica, anche qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 per gli indennizzi dei danni causati da incendio conseguente ad atti vandalici, terrorismo, sabotaggio e in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse; - indennizza l’Assicurato per i danni da fenomeno elettrico fino alla concorrenza di € 200,00 per anno assicurativo; - rimborsa le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale in muratura (box, garage) in conseguenza esclusiva di incendio o scoppio del veicolo assicurato sino alla concorrenza di € 16.000,00 per sinistro. L’importo è liquidato sotto deduzione della franchigia di € 500,00. L’assicurazione Incendio non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione ed occupazioni militari; b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno; c) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; d) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; |
e) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall’Assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi; f) alle parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione; g) causati da semplici bruciature, purché non seguite da sviluppo di fiamma. | |
Furto (opzionale) | |
Garanzie di base | HDI Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, conseguenza di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso. Sono altresì compresi i danni al veicolo derivanti da circolazione conseguenti al Furto o alla Rapina. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Valore costante In caso di perdita totale del veicolo assicurato, l’ammontare del danno è dato dal valore assicurato, attribuito dal veicolo dalla pubblicazione “Quattroruote” all’inizio del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di sinistro HDI Italia corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con applicazione della franchigia o scoperto con relativi minimi. Lo scoperto e la franchigia sono eliminati se al momento del sinistro il veicolo è custodito in box chiuso o garage condominiale chiuso. Qualora sia stato dichiarato che l’autovettura sia protetta da antifurto satellitare installato sul veicolo e, in caso di sinistro, risulti che l’antifurto satellitare non sia stato installato, non sia stato funzionante al momento del sinistro o l’Assicurato non fornisca documentazione, richiesta da HDI Italia, attestante l’avvenuta installazione dell’antifurto satellitare e l’attivazione dello stesso al momento del sinistro, verrà applicato uno scoperto del 30% sull’indennizzo. HDI Italia inoltre: - rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per: • recupero e parcheggio del veicolo disposti dall’Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione dello stesso (fino ad un massimo di € 200,00); • lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento dello stesso (fino alla concorrenza di € 100,00); • conseguire il duplicato della patente in caso di perdita, furto, smarrimento o rapina (fino alla concorrenza di € 250,00); • smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa e per il rilascio di nuovi documenti o targhe (sino ad un massimo di € 150,00 per sinistro e per anno assicurativo); • l’immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo in caso di distruzione o perdita totale del veicolo a seguito di furto o rapina (fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro e per anno assicurativo); • la sostituzione della/delle serratura/e della porta principale dell’abitazione di residenza, nel caso in cui il mezzo assicurato colpito da furto contenesse le chiavi dell’immobile (sino ad un massimo di € 100,00); - indennizza i danni cagionati al veicolo per asportare cose in esso contenute e non facenti parte della normale dotazione del veicolo (sino alla concorrenza di € 200,00, previa deduzione di scoperti e franchigie previsti dalla garanzia base). L’assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione, ad eccezione dei casi di furto totale con ritrovamento; b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati; c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l’uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti; d) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall’Assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi in conseguenza di furto; e) alle parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione. |
Cristalli (opzionale) | |
Garanzie di base | HDI Italia assicura i cristalli che delimitano l’abitacolo del veicolo contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, sono comprese in garanzia le spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia ed affini) già montati sul cristallo al momento del sinistro, previsti di serie dalla casa costruttrice e non installati successivamente all’acquisto. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Qualora la riparazione avvenga al di fuori dei Centri Convenzionati con HDI Italia (elenco disponibile sul sito internet di HDI Italia il limite massimo di indennizzo è quello espressamente indicato in polizza per evento ed anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli sinistrati con applicazione di una franchigia di € 200,00 per sinistro. Nel caso in cui la riparazione avvenga presso uno dei Centri Convenzionati (elenco disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx) la garanzia è operante per il tetto panoramico fino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. L’assicurazione non comprende i danni: a) di natura esclusivamente estetica, che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo; b) rigature, segnature o screpolature che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo; c) causati ad altre parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli; d) a fari, gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni; e) causati a seguito di un fatto o evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto; f) conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi. |
Eventi naturali (opzionale) | |
Garanzie di base | HDI Italia indennizza i danni materiali e diretti all'autovettura descritta in polizza, anche quando la stessa non si trovi in circolazione, derivanti da: trombe d’aria, uragani, cicloni, tifoni, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, valanghe, slavine, frane e/o smottamenti del terreno, allagamenti e cadute di massi. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche; b) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati; d) alle parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione; e) causati da urto con oggetti trasportati dal vento ma non avvenuti in concomitanza con trombe d’aria, tempeste e uragani; f) derivanti da caduta di neve da tetti non avvenuti in concomitanza con trombe d’aria, tempeste e uragani. |
Eventi sociopolitici (opzionale) |
Garanzie di base | HDI Italia indennizza i danni materiali e diretti all'autovettura descritta in polizza derivanti da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’assicurazione non comprende i danni: a) derivanti da dolo dell’Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; b) conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata; c) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione ed occupazioni militari; d) agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; e) derivanti da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche). |
Kasko Collisione (opzionale) | |
Garanzie di base | HDI Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, a seguito di collisione con altro veicolo identificato e verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche e private. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione; b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno; c) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività; d) da inquinamento e contaminazione; e) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; f) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall’Assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi; g) alle parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione; h) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; i) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”; j) alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza; k) conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti. l) Inoltre, l'assicurazione non è operante se • il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge o che non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida; • il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione; m) causati da veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; n) alle apparecchiature audiofonovisive non di serie, anche se stabilmente fissate sul veicolo. |
Infortuni del conducente(opzionale) | |
Garanzie di base | L’assicurazione opera per gli infortuni che il legittimo conducente del veicolo descritto in polizza possa subire mentre è alla guida dello stesso. La presente garanzia è valida per gli infortuni che abbiano come conseguenza la Morte o un’Invalidità Permanente di grado superiore al 3%. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% non si procederà ad alcun indennizzo e, in caso di invalidità permanente di grado superiore al 3%, verrà corrisposto un indennizzo solo per la parte eccedente il 3%. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifichi entro due anni dal giorno dell’infortunio. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. L’indennità giornaliera, per i giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le cure rese necessarie dall’infortunio è corrisposta per un periodo massimo di 360 giorni per infortunio. Le spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure indispensabili, nonché le spese per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o alla casa di cura per il pronto soccorso sono rimborsate per un periodo massimo di 360 giorni dall’infortunio stesso e nel limite della somma indicata in polizza. Si intendono escluse le protesi (salvo le spese per l’acquisto di apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di natura estetica. La garanzia non comprende gli infortuni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l’Assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate; c) verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto – controllato o meno – di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l’Assicurato provi che il danno non abbia alcun rapporto con tali eventi; d) sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, dai delitti dolosi consumati o tentati dal conducente, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) sofferti da persone portatori di apoplessia o affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti; f) verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecita di rilevanza penale del conducente; g) avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida; h) avvenuti quando il veicolo viene adibito a uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione; i) avvenuti quando l’incidente di circolazione che ha causato l’infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni; j) avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore. Sono altresì escluse dall’assicurazione le ernie e le conseguenze di sforzi muscolari. |
Tutela legale (opzionale) | |
Garanzie di base | HDI Italia garantisce la difesa legale dell’Assicurato in relazione alla proprietà, guida e circolazione stradale del veicolo a motore identificato in polizza. La garanzia è operante a favore del proprietario, del conducente e dei trasportati del veicolo indicato in polizza e a favore del Contraente e del suo nucleo familiare negli eventi che li coinvolgono come pedoni, ciclisti e trasportati su qualsiasi veicolo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Assistenza (opzionale) | |
Garanzie di base | La garanzia contiene: • nella forma Base, le seguenti prestazioni: Sezione I – Prestazioni per il veicolo: Consulenza in caso di incidente, Dépannage – Intervento officina mobile, Soccorso stradale, Montaggio e smontaggio catene da neve, Sostituzione pneumatico, Riparazione/sostituzione della batteria, Rifornimento carburante, Invio pezzi di ricambio, Viaggio per il recupero del veicolo, Recupero del veicolo, Recupero difficoltoso del veicolo, Autodemolizione, Auto in sostituzione, Documenti PRA a seguito di furto totale, Invio di un autista, Informazione sulla rete costruttori, Informazioni telefoniche, Abbandono legale, Rimpatrio del veicolo. Sezione II – Prestazioni per la persona: Anticipo spese di prima necessità, Anticipo delle cauzioni penale e civile, Anticipo spese legali, Interprete a disposizione, Consulenza medica, Anticipo spese mediche, Rimborso spese mediche di emergenza, Collegamento continuo con centro ospedaliero, Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo a domicilio, Invio di collaboratrice domestica, Invio di una babysitter a domicilio, Consulenza veterinaria, Invio di un pet-sitter a domicilio, Prolungamento soggiorno, Assistenza in caso di ricovero o decesso all’estero, Rientro sanitario, Trasferimento ad un centro ospedaliero specializzato, Rientro dal centro ospedaliero specializzato, Rimborso spese di prima necessità. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | È prevista la seguente forma di garanzia con pagamento di un premio aggiuntivo: • nella forma Top l’estensione Stop & Go ossia: HDI Italia mette a disposizione un’autovettura in sostituzione 24 h su 24, e a chilometraggio illimitato; • nelle Forme Base e Top l’estensione Bike Assistance: HDI Italia mette a disposizione le prestazioni Trasporto bicicletta, Rientro dell’Assicurato o proseguimento viaggio, Consulenza medica, Invio di un medico in Italia, Rientro sanitario e Viaggio di un familiare. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni comuni a tutte le prestazioni È escluso dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da: a) danni diretti o indiretti accaduti in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse; d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo; e) esplosioni nucleari, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; |
f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; h) inquinamento di qualsiasi natura; i) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Struttura organizzativa di tutte le prestazioni di assistenza previste; j) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere; k) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; l) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione emessi da un’Autorità pubblica competente; m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; o) suicidio o tentativo di suicidio; p) epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità, ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; q) quarantene. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si specifica che non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, e comunque dall’uso di veicoli in autodromi, piste e/o circuiti. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si specifica che sono presenti ulteriori casistiche per le quali HDI Italia ha diritto a recuperare le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa): 1) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; 2) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; 3) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo; 4) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato; 5) nel caso di veicolo che effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del mezzo in base al libretto di circolazione. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha HDI Italia? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di sinistro, la legge stabilisce che l’Assicurato debba darne comunicazione alla Compagnia assicuratrice, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, entro 3 giorni dall’avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Denuncia incidente da circolazione Per la denuncia dei sinistri, è necessario utilizzare il modulo di “Constatazione amichevole di incidente” (C.A.I.). Compilare il detto modulo in ogni sua parte - anche sul retro - in modo chiaro e leggibile, |
raccogliendo - ove sia possibile - il nome e l’indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto, nonché indicando se e quali Autorità sono intervenute. Trasmettere o presentare, con la massima sollecitudine, il modulo “C.A.I.” alla filiale cui è assegnato il contratto. La denuncia dei sinistri che hanno causato lesioni gravi o mortali deve essere preceduta da telegramma, da spedirsi entro 24 ore alla filiale alla quale è appoggiato il contratto. Risarcimento diretto È una procedura prevista dalla legge che consente al conducente e/o al proprietario di un veicolo coinvolto, senza responsabilità o con responsabilità parziale, di essere direttamente risarciti dalla propria compagnia assicuratrice anziché da quella del veicolo responsabile, come previsto negli altri casi. Le condizioni che consentono l’applicazione della normativa sul Risarcimento Diretto sono: • la collisione tra due e non oltre veicoli targati ed assicurati; • l’accadimento del sinistro nel territorio italiano; • l’assenza di terzi responsabili; • danni fisici la cui entità non superino il 9% d’Invalidità Permanente, ciò limitatamente al risarcimento dei danni fisici del conducente. Sono indennizzabili per mezzo del Risarcimento Diretto: • i danni al veicolo; • i danni fisici del conducente (se non superiori al 9% d’Invalidità Permanente); • i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato o del proprietario (sempre che lo stesso non sia passeggero). In caso ricorrano tutte le condizioni sopra indicate, sarà sufficiente inviare per raccomandata a/r, per fax, all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, per telegramma), una richiesta risarcitoria a HDI Italia S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 XXXXXX. Incidente con veicolo avente targa straniera avvenuto in Italia: si procede alla compilazione del modulo di “Constatazione amichevole di incidente” (CAI) avendo cura di riportare nel modulo anche i dati della Carta Verde del conducente straniero; la richiesta dei danni può essere effettuata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX - tel. (02) 34968.1. Incidente con veicolo avente targa straniera avvenuto all'estero: procedere come sopra. Nell’ipotesi di incidente avvenuto nei Paesi che hanno aderito al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione è consigliabile darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Centrale della Nazione in cui è avvenuto il sinistro. Inoltre, se in uno dei Paesi che hanno aderito al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti, ci si può rivolgere al rappresentante del responsabile del sinistro nominato in Italia da HDI Italia. Incidente con veicolo non assicurato avvenuto in Italia: si inoltra la richiesta danni al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada presso la CONSAP sede legale: Xxx Xxxx - 00000 XXXX, nei seguenti casi: - il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato; - il veicolo risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; - il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. | |
Assistenza diretta/in convenzione |
Garanzia Tutela legale HDI Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Tel. 045/0000000 – Fax 045/0000000 – e-mail xxxxxxxx@xxx.xx, denominata DAS. A quest’ultima dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri. Garanzia Assistenza Le prestazioni relative alla garanzia Assistenza sono gestite in termini operativi dalla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 20057 Assago, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di HDI Italia al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico di HDI Italia. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus Il Contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione del premio dovuta in base alla clausola “Bonus/Malus” offrendo ad HDI Italia (Centro liquidazione Sinistri competente) il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati dall’Assicurato nel periodo di osservazione precedente. Nel caso di sinistro rientrante nel Risarcimento Diretto, la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla CONSAP – Gestione Stanza di Compensazione Via Yser, 14 – 00198 ROMA, nel rispetto delle modalità previste dalle vigenti normative ed esplicitate sul sito xxx.xxxxxx.xx. La richiesta va effettuata utilizzando preferibilmente il link xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/, non prima di 45 giorni dall’accadimento del sinistro e indicando la denominazione delle due Imprese assicuratrici coinvolte nel sinistro, le targhe dei due veicoli e la data del sinistro. | |
Gestione da parte di altre imprese: Garanzia Tutela legale HDI Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Tel. 045/0000000 – Fax 045/0000000 – e-mail xxxxxxxx@xxx.xx, denominata DAS. Garanzia Assistenza Le prestazioni relative alla garanzia Assistenza sono gestite in termini operativi dalla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 20057 Assago. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Obblighi di HDI Italia | Per la garanzia RCAuto, dalla ricezione della richiesta di risarcimento decorrono i seguenti termini per la formulazione da parte dell’Impresa di assicurazione di una congrua offerta di risarcimento o della comunicazione dei motivi specifici per i quali non ritiene di fare un’offerta: • 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti; • 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato; • 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione senza che |
l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al precedente capoverso. Per le garanzie accessorie all’RCAuto, espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo verrà liquidato entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo verrà erogato, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza, entro 30 giorni a far data dalla notifica della stessa e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Procedura Civile, salvo impugnazione e/o richieste di sospensiva. | |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio deve essere corrisposto per l’intera annualità. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | I contratti inerenti alla circolazione dei veicoli sono stipulati senza tacito rinnovo ovvero cessano automaticamente alla loro naturale scadenza (contratto di durata annuale e senza necessità di preventiva di disdetta), sia in relazione alla garanzia RCA che alle garanzie accessorie (Es.: polizza infortuni del conducente, Incendio e Furto ecc..). |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilità per il contraente di recedere dal contratto a causa di ripensamento successivo alla stipulazione. |
Risoluzione | Il contraente ha diritto a recedere il contratto nei seguenti casi: cessazione di rischio per distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, per demolizione del veicolo assicurato, per furto e per vendita del veicolo assicurato. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche o giuridiche in possesso di un’autovettura. |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 10% del premio imponibile per la garanzia R.C.A. e al 15% del premio imponibile per le altre garanzie. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
Ad HDI Italia | Le modalità di presentazione dei reclami ad HDI Italia sono: • a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: HDI Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx; • a mezzo fax 02/00000000; • a mezzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. HDI Italia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS (xxx.xxxxx.xx) inoltrando l’apposito modulo • via posta: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx; • via fax 00.00000000; |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | È possibile attivare la procedura rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (legge 9/8/2013, n. 98). Vi informiamo che le istanze potranno essere rivolte ad HDI Italia all'indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000. La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98. |
Negoziazione assistita | Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno ad HDI Italia e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento di HDI Italia. Per accedere alla procedura, il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta di HDI Italia). |
Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con HDI Italia e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante di HDI Italia e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore. |
PER QUESTO CONTRATTO HDI ITALIA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall'art. 166, 2° comma del Codice, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio. Le clausole di esclusione e rivalsa sono ulteriormente evidenziate in carattere grassetto.
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
ACCESSORI:
optional e/o apparecchiature accessorie – di serie o meno stabilmente fissati al veicolo, non definiti audiofonovisivi.
ANIMALE RANDAGIO:
qualsiasi animale da affezione o da reddito privo di proprietario.
ANIMALE SELVATICO:
animale, che vive allo stato libero, non addomesticato; non è considerato animale selvatico qualsiasi animale da affezione o da reddito.
APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI:
radio-registratori, compact disc, televisori, radiotelefoni e quant’altro di simile, stabilmente fissati al veicolo.
ASSICURATO:
la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con l’assicurazione, nella Responsabilità Civile verso Terzi; soggetto nel cui interesse si stipula il contratto, negli altri rischi.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
CODICE:
il Codice delle Assicurazioni private: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n° 209 e ss.mm.ii.
CONTRAENTE:
la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
ESPLOSIONE:
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
FENOMENO ELETTRICO:
azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
FRANCHIGIA:
l’importo, stabilito in polizza, che l’Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro e per il quale HDI Italia non riconosce l’indennizzo.
FURTO:
sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene.
IMPRESA (O COMPAGNIA):
HDI Italia S.p.A.
INABILITÀ TEMPORANEA:
l’impedimento temporaneo dell’Assicurato, totale o parziale, ad attendere alle sue occupazioni.
INCENDIO:
combustione, con fiamma, che può auto estendersi e propagarsi.
INDENNIZZO:
la somma dovuta da HDI Italia in caso di sinistro.
INFORTUNIO:
evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
INVALIDITÀ PERMANENTE:
la perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parte di questi.
INVALIDITÀ PERMANENTE SPECIFICA:
la perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’Assicurato all’esercizio della propria professione dichiarata in polizza.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Il 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP.
I.U.R. (Codice Identificativo Univoco di Rischio): il codice determinato dall’abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9/2015, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio che identifica univocamente ciascuna unità di Rischio. Lo I.U.R. consente di gestire, nell’ambito della banca dati degli attestati di rischio, i movimenti di aggiornamento dell’attestazione dello stato del rischio anche qualora il rischio sia in carico ad altra impresa.
KASKO COLLISIONE:
forma di assicurazione che copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo per collisione con altro veicolo identificato.
MANODOPERA:
il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant’altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.
MASSIMALI:
le somme stabilite fino a concorrenza delle quali HDI Italia presta l’assicurazione nella Responsabilità Civile verso Terzi.
PERSONA FISICA IDENTIFICATA COME CONSUMATORE:
la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente ad HDI Italia.
RAPINA:
sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene, mediante violenza o minaccia.
REGOLAMENTO:
i Regolamenti di esecuzione del Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005 – Codice delle Assicurazioni private.
RESPONSABILITÀ CUMULATA:
la responsabilità, pari ad almeno il 51%, del conducente del veicolo, risultante dal cumulo di più responsabilità paritarie accertate in relazione a sinistri pagati negli ultimi cinque periodi di osservazione.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE:
nel caso di sinistro che coinvolge due veicoli, la responsabilità prevalente, ovvero pari ad almeno il 51%, di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti; nel caso di sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità del conducente di grado superiore rispetto a quella attribuita agli altri conducenti.
RICORSO TERZI:
garanzia che copre i danni materiali e diretti arrecati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO:
importo che l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, da calcolarsi in misura percentuale sull’indennizzo.
SCOPPIO:
repentino dirompersi o cedere del serbatoio dell’impianto di alimentazione, non dovuto ad esplosione.
SET INFORMATIVO:
l’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell’impresa (art. 2 - Regolamento IVASS n. 41/2018).
SINISTRO/CASO ASSICURATIVO:
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOMMA ASSICURATA:
il limite massimo dell’indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito.
STATO DI NECESSITÀ:
necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale, non volontariamente causato dal medesimo soggetto né altrimenti evitabile, di un danno grave alla persona.
TARIFFA:
nell’assicurazione di R.C.: la tariffa di HDI Italia pubblicata ai sensi dell'art. 131 del Codice, in vigore al momento della stipula del contratto. Nelle altre assicurazioni: la tariffa “Corpi Veicoli Terrestri”, tassi e norme di HDI Italia, in vigore al momento della stipula del contratto.
VALORE A NUOVO:
il prezzo di listino del veicolo, comprensivo degli eventuali accessori, e dell’IVA per la parte fiscalmente non recuperabile.
VALORE COMMERCIALE:
valore del veicolo, determinato avendo riguardo del suo deprezzamento in funzione dell’anno di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, della cessata produzione o meno, nonché della dotazione di eventuali accessori.
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE
Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente sezione si rimanda alle definizioni di cui al glossario generale.
ARBITRATO:
procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
CONTRAVVENZIONE:
È un reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
DANNO EXTRACONTRATTUALE:
È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
DELITTO:
É un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
• delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
• delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
• xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
FATTO ILLECITO:
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
PROCEDIMENTO PENALE:
È una successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, generalmente notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia, e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.
REATO:
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
SPESE PERITALI:
Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
TRANSAZIONE:
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
VERTENZA CONTRATTUALE:
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA ASSISTENZA
Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente sezione si rimanda alle definizioni di cui al glossario generale.
ASSICURATO:
il Contraente di xxxxxxx, il coniuge o il convivente ed i figli conviventi, sia che viaggino congiuntamente che disgiuntamente ed indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Nel solo caso di incidente stradale sono considerati assicurati anche i trasportati purché a bordo del veicolo ci sia una delle persone assicurate, come definito al comma precedente.
BAGAGLIO:
l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
DECORRENZA E DURATA:
data di inizio della copertura assicurativa e per il periodo indicato in polizza.
ESTENSIONE TERRITORIALE:
HDI Italia garantisce l’assistenza quando il veicolo si trovi nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino,
Città del Vaticano, Stati dell’Unione Europea, Stati dell’ex URSS, Gibilterra, Andorra, Liechtenstein, Isole e Paesi del bacino
Mediterraneo, Bulgaria, Svizzera, Iran, Macedonia, Romania, Principato di Monaco.
GUASTO MECCANICO:
il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura, difetto o mancato funzionamento di sue parti, tali da renderne impossibile il normale utilizzo. Tutte le operazioni di richiamo dei Veicoli, di manutenzione periodica, di ispezione, di installazione di accessori e di attesa di pezzi di ricambio, non sono considerate guasto.
INCIDENTE STRADALE:
l’evento dovuto a causa fortuita, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
IN VIAGGIO:
qualsiasi località al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato.
MALATTIA IMPREVISTA:
malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.
MALATTIA PREESISTENTE:
malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza.
SINISTRO:
guasto, errato rifornimento, incidente, incendio, furto, che si può verificare nel corso di validità della garanzia e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 20057 Assago, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di HDI Italia al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico di HDI Italia.
Per ASSISTENZA BASE e TOP VEICOLO:
autovettura/motociclo/autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, autocaravan, caravan, autocarro e/o rimorchio che singolarmente non superino il peso complessivo a pieno carico di 35 x.xx e di altezza non superiore a m. 3, descritti in polizza. I veicoli superiori a m. 2,80 di altezza potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell’assistenza.
Per BIKE ASSISTANCE VEICOLO:
la bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
Ai fini della presente polizza non rientrano nella definizione di veicolo/velocipede i risciò, i tandem, i monopattini.
CARIGE AUTO PIÙ Ed. 07/2018
Condizioni di Assicurazione
• Sezione 1 - Responsabilità civile auto e garanzie accessorie
• Sezione 2 - Complementare Auto
• Sezione 3 - Incendio
• Sezione 4 - Furto
• Sezione 5 - Cristalli
• Sezione 6 - Eventi Naturali
• Sezione 7 - Eventi Sociopolitici
• Sezione 8 - Kasko Collisione
• Sezione 9 - Infortuni del Conducente
• Sezione 10 - Tutela Legale
• Sezione 11 - Assistenza
• Sezione 12 - Norme comuni a tutte le garanzie accessorie all’RCAuto
• Sezione 13 - Norme comuni a tutte le Sezioni
Indice
Sezione 1 – Responsabilità civile autoveicoli e garanzie accessorie pag. 8
• Contro quali danni posso assicurarmi...……………………………………………….......................... pag. 8
• Che cosa posso assicurare…………..………………………………………………................................. pag. 8
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro…………………………………..................... pag. 9
• Che cosa fare in caso di sinistro……………………………………………………….............................. pag. 19
Sezione 2 – Complementare Auto……………………….…………………………............................. pag. 20
• Contro quali danni posso assicurarmi………………………………………………….......................... pag. 20
• Che cosa posso assicurare................................................................................................ pag. 21
Sezione 3 – Incendio ……..……………............................................................................... pag. 22
• Contro quali danni posso assicurarmi.............................................................................. pag. 22
Sezione 4 – Furto ……..…………….................................................................................... pag. 22
• Contro quali danni posso assicurarmi.............................................................................. pag. 22
• Che cosa posso assicurare…………..……………………………………………….................................. pag. 23
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro…………………………………...................... pag. 24
Sezione 5 – Cristalli ……....……………............................................................................... pag. 24
• Contro quali danni posso assicurarmi.............................................................................. pag. 24
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro…………………………………...................... pag. 24
Sezione 6 – Eventi Naturali ……....…………….................................................................... pag. 25
• Contro quali danni posso assicurarmi.............................................................................. pag. 25
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro…………………………………...................... pag. 25
Sezione 7 – Eventi Sociopolitici ……....……………............................................................. pag. 25
• Contro quali danni posso assicurarmi.............................................................................. pag. 25
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro…………………………………...................... pag. 26
Sezione 8 –Kasko Collisione …………............................................................................... pag. 26
• Collisione - Contro quali danni posso assicurarmi............................................................ pag. 26
Sezione 9 – Infortuni del conducente…………………......................................................... pag. 27
• Contro quali danni posso assicurarmi.............................................................................. pag. 27
• Che cosa posso assicurare…………..……………………………………………….................................. pag. 28
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro......................................................... pag. 28
Sezione 10 – Tutela Legale…………………………................................................................. pag. 29
• Contro quali danni posso assicurarmi.............................................................................. pag. 29
• Chi posso assicurare......................................................................................................... pag. 30
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro ........................................................ pag. 30
• Che cosa fare in caso di sinistro ...................................................................................... pag. 31
Sezione 11 – Assistenza ………………………………............................................................... pag. 32
• Contro quali danni posso assicurarmi ............................................................................. pag. 32
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro ........................................................ pag. 41
• Che cosa fare in caso di sinistro ...................................................................................... pag. 42
Sezione 12 – Norme comuni a tutte le garanzie accessorie all’RCAuto .......................... pag. 43
Sezione 13 – Norme comuni a tutte le Sezioni .….…..………………………….......................... pag. 46
Condizioni di assicurazione
SEZIONE 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI E GARANZIE ACCESSORIE
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 1.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
HDI Italia assicura, in conformità alle norme del Codice e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, escluse le aree aeroportuali.
HDI Italia inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni aggiuntive” e “Speciali”, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni aggiuntive” e “Speciali”.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, e comunque dall’uso di veicoli in autodromi, piste e/o circuiti.
Art. 1.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
L’assicurazione non è operante:
1. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
3. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
4. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
5. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
6. nel caso di veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
7. nel caso di veicolo che non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge;
8. se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato;
9. nel caso di veicolo che effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del mezzo in base al libretto di circolazione.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144, 2° comma del Codice, HDI Italia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Nei casi sopra citati agli alinea 1, 5, 6, 7, 8 e 9 HDI Italia può rinunciare al diritto di rivalsa spettantele, nei limiti e alle condizioni previste nelle “Condizioni aggiuntive” e “Speciali”.
Che cosa posso assicurare
(Condizioni aggiuntive valide soltanto se espressamente richiamate e purché sia stato corrisposto il relativo premio, ove previsto).
RIV - RIVALSA DELL’ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL’INOPPONIBILITÀ AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALL’ART. 1.2 DELLE NORME RELATIVE ALLA RCA
Preso atto che l’autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla Società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, il cui rapporto dovrà essere comprovato documentalmente, HDI Italia, a parziale deroga dell’art. 1.2, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Società proprietaria o locataria:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
PROPRIM - PROPRIETARIO DEL RIMORCHIO DIVERSO DA QUELLO DELLA MOTRICE
L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2054 x.x., xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx descritto in polizza, che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi.
L’assicurazione è operante quando:
• il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali fino a concorrenza delle somme indicate in polizza;
• la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante; fatta eccezione per i territori della Germania e della Spagna, ove l’assicurazione è sempre operante, indipendentemente dalle due condizioni sopra esposte.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di HDI Italia nei confronti del responsabile.
RINRIV - RINUNCE ALLA RIVALSA
1. Rinuncia alla rivalsa per patente scaduta
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1.2, HDI Italia rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea abilitazione alla guida, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa.
Resta comunque inteso che, qualora detta abilitazione alla guida non venisse rinnovata dalla competente Autorità entro sei mesi dalla data della richiesta di rinnovo, HDI Italia eserciterà il diritto di rivalsa, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro.
2. Rinuncia alla rivalsa per ebbrezza
HDI Italia rinuncia al diritto di rivalsa, in caso di tasso alcolemico riscontrato inferiore a 1,5 g/l, nei confronti dell’Assicurato, del proprietario e del conducente del veicolo assicurato nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza. Qualora il tasso alcolemico riscontrato sia uguale o superiore a 1,5 g/l, tale rinuncia sarà operante solamente per la parte di danno eccedente l’importo di € 5.000,00.
3. Rinuncia alla rivalsa per utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
HDI Italia rinuncia al diritto di rivalsa, spettantele ai sensi dell’art. 1.2, nei confronti del proprietario del veicolo assicurato, nel caso in cui il veicolo sia guidato dall’assicurato, dal proprietario e dal conducente sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. Tale rinuncia sarà operante solamente per la parte di danno eccedente l’importo di € 5.000,00.
4. Rinuncia alla rivalsa per omissione o mancato superamento della revisione obbligatoria
HDI Italia rinuncia al diritto di rivalsa, spettantele ai sensi dell'art. 1.2, nei confronti dell’Assicurato, del proprietario e del conducente del veicolo assicurato, nel caso in cui lo stesso non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge, qualora successivamente la revisione venga effettuata entro sei mesi dalla data di scadenza e abbia esito positivo. Tale rinuncia si intende comunque operante, qualora venga accertata da HDI Italia l’oggettiva impossibilità di procedere alla revisione.
5. Rinuncia alla rivalsa per trasporti occasionali pericolosi
HDI Italia rinuncia al diritto di rivalsa, spettantele ai sensi dell'art. 1.2, nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato, nel caso in cui lo stesso effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del mezzo in base al libretto di circolazione.
6. Rinuncia alla rivalsa per fuga od omissione di soccorso
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.2, HDI Italia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge nei confronti del conducente qualora lo stesso, in caso di sinistro, si dia alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi si è infortunato. Tale rinuncia sarà operante solamente per la parte di danno eccedente l’importo di € 5.000,00.
7. Rinuncia alla rivalsa per trasporto non conforme
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.2, HDI Italia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa, nei confronti dell’Assicurato, del proprietario e del conducente del veicolo assicurato, per i danni subiti dai terzi trasportati, qualora il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. Tale rinuncia sarà operante solamente per la parte di danno eccedente l’importo di € 5.000,00.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 1.3 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati
dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, della Serbia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del
Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. HDI Italia è tenuta a rilasciare la Carta Verde.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma c.c., HDI Italia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione ad HDI Italia.
Art. 1.4 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Al contratto si applicano le tariffe in vigore al momento del rinnovo dello stesso. HDI Italia trasmette al Contraente comunicazione scritta riportante la data di scadenza del contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
Art. 1.5 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.
• Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, HDI Italia rilascerà il certificato per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione;
• nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione ad HDI Italia, la quale, previa restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di apposito titolo rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti; l’alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e HDI Italia non metterà a disposizione l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Nel caso in cui l’acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, HDI Italia assicuratrice del veicolo ceduto all’acquirente, rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto.
Quest’ultimo sarà annullato con restituzione di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato e l’eventuale Carta Verde. Nel caso in cui l’alienazione del veicolo assicurato sia successiva alla documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita con le modalità sopra specificate avverrà dal giorno della documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, a condizione che, nello stesso giorno della documentata consegna in conto vendita, vengano restituiti il certificato e l’eventuale Carta Verde del contratto annullato. Nel caso di alienazione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, HDI Italia restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione, anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell’art. 13.2. Per i contratti di durata inferiore all’anno HDI Italia non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
È fatto salvo quanto previsto dall’art.13.2.
Art. 1.6 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad HDI Italia fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato e l’eventuale Carta Verde.
Il contratto si risolve e HDI Italia restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.
Per i contratti di durata inferiore all’anno HDI Italia non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, HDI Italia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. Nel caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto, HDI Italia restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione, anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell’art. 13.2.
Art. 1.7 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad HDI Italia fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, D. Lgs. 5.2.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
Il contratto si risolve e HDI Italia restituisce la parte di premio annuo, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.
Per i contratti di durata inferiore all’anno HDI Italia non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, HDI Italia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.
Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, HDI Italia restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione, anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede, inoltre, alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell’art. 13.2.
Art. 1.8 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
Come previsto dalla legge, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto HDI Italia provvede a mettere a disposizione in via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, l’attestazione dello stato di rischio.
L’attestazione deve contenere:
a) la denominazione dell’Impresa di assicurazione;
b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di Contraente persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene messa a disposizione;
h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
i) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’Assicurato;
l) il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento Ivass 9/2015, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.
La messa a disposizione dell’attestazione dello stato di rischio deve essere effettuata anche in caso di risoluzione del contratto in corso d’anno per furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, alienazione, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, purché la risoluzione avvenga contestualmente o successivamente alla conclusione del periodo di osservazione
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più compagnie di assicurazioni, l'attestazione deve essere messa a disposizione dalla delegataria.
Nel caso di sospensione di durata superiore ai 3 mesi della garanzia nel corso del contratto, l’attestazione deve essere messa a disposizione in via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
HDI Italia non mette a disposizione l’attestazione nel caso di:
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, ad eccezione di quanto previsto al secondo comma di questo articolo;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
L’attestazione conserva validità per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce o dalla data della sospensione del contratto; decorsi quindici giorni dalla scadenza del contratto, l’utilizzo dell’attestazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo se soggetto diverso dal contraente, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestazione si riferisce che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.
Nel caso di risoluzione del contratto per furto del veicolo, alienazione, esportazione definitiva all’estero, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione anteriore alla conclusione del periodo di osservazione, l’attestazione messa a disposizione per la scadenza contrattuale precedente conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce.
Art. 1.9 - RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale. Il contratto si risolve alla scadenza annuale indicata in polizza, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva di disdetta da parte del Contraente. HDI Italia manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla sopraccitata scadenza annuale. HDI Italia si riserva la facoltà di proporre il rinnovo del contratto alle medesime condizioni contrattuali, fermo quanto previsto dall’art. 1.4 “Adeguamento del premio”.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto dell’art. 1.4.
Art. 1.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Il Contraente deve fornire ad HDI Italia copia della denuncia di furto.
HDI Italia restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua, anche in caso di furto successivo alla sospensione del contratto. In quest'ultimo caso HDI Italia restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione e l'eventuale integrazione di cui al terzo comma dell'art. 15.2. Per i contratti di durata inferiore all’anno HDI Italia non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
(Condizioni speciali valide soltanto se espressamente richiamate)
B/M - BONUS/MALUS
1. La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” definiti al comma seguente, e che si articola in classi di merito di appartenenza.
2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, all’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 se relativo a:
a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.
Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita da HDI Italia la classe di merito 9.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che HDI Italia abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
TABELLA REGOLE EVOLUTIVE
Cu qtz (evoluta) | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 o più sinistri |
1 con S14 | 1 con S14 | 1 con S12 | 1 con S9 | 9 |
1 con S13 | 1 con S14 | 1 con S11 | 1 con S8 | 9 |
1 con S12 | 1 con S13 | 1 con S10 | 1 con S7 | 9 |
1 con S11 | 1 con S12 | 1 con S9 | 1 con S6 | 9 |
1 con S10 | 1 con S11 | 1 con S8 | 1 con S5 | 9 |
1 con S9 | 1 con S10 | 1 con S7 | 1 con S4 | 9 |
1 con S8 | 1 con S9 | 1 con S6 | 1 con S3 | 9 |
1 con S7 | 1 con S8 | 1 con S5 | 1 con S2 | 9 |
1 con S6 | 1 con S7 | 1 con S4 | 1 con S1 | 9 |
1 con S5 | 1 con S6 | 1 con S3 | 1 | 9 |
1 con S4 | 1 con S5 | 1 con S2 | 2 | 9 |
1 con S3 | 1 con S4 | 1 con S1 | 3 | 9 |
1 con S2 | 1 con S3 | 1 | 4 | 9 |
1 con S1 | 1 con S2 | 2 | 5 | 9 |
1 | 1 con S1 | 3 | 6 | 10 |
2 | 1 | 4 | 7 | 11 |
3 | 2 | 5 | 8 | 12 |
4 | 3 | 6 | 9 | 13 |
5 | 4 | 7 | 10 | 14 |
6 | 5 | 8 | 11 | 15 |
7 | 6 | 9 | 12 | 16 |
8 | 7 | 10 | 13 | 17 |
9 | 8 | 11 | 14 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
7. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, nel caso che il contratto stipulato con HDI Italia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra compagnia e l’attestazione messa a disposizione in via telematica da quest’ultima riporti
l’indicazione della classe di assegnazione CU, il contratto stesso è assegnato all’atto della stipulazione alla classe di merito determinata sulla base della seguente tabella:
Classe di assegnazione CU | Classe di assegnazione di HDI Italia | Classe di assegnazione CU | Classe di assegnazione di HDI Italia | ||||
5 anni completi* senza sinistri | 5 anni completi* con più di 1 sinistro pagato | Tutti gli altri casi | 5 anni completi* senza sinistri | 5 anni completi* con più di 1 sinistro | Tutti gli altri casi | ||
pagati | o 5 anni non | pagati | pagato o 5 | ||||
completi* con | anni non | ||||||
almeno 1 | completi* con | ||||||
sinistro pagato | almeno 1 | ||||||
sinistro pagato | |||||||
1 | 1 S3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 11 | 10 |
2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 | 11 |
3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 13 | 12 |
4 | 3 | 5 | 4 | 13 | 12 | 14 | 13 |
5 | 4 | 6 | 5 | 14 | - | 15 | 14 |
6 | 5 | 7 | 6 | 15 | - | 16 | 15 |
7 | 6 | 8 | 7 | 16 | - | 17 | 16 |
8 | 7 | 9 | 8 | 17 | - | 18 | 17 |
9 | 8 | 10 | 9 | 18 | - | 18 | 18 |
* per anni completi si intendono gli anni per cui non compare l’indicazione nell’attestato delle diciture “N.A.” (Non Assicurato) o “N.D.” (Non Disponibile)
In caso di assenza dell’indicazione, nell’attestazione messa a disposizione dal precedente assicuratore, della classe di assegnazione CU, il contratto è assegnato, all’atto della stipulazione, alla classe di merito determinata sulla base della seguente tabella:
Anni senza sinistri pagati con responsabilità principale | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
ed applicando alla classe di merito così determinata una maggiorazione di due classi di merito per ciascun sinistro pagato con responsabilità principale provocato negli ultimi dieci periodi di osservazione.
8. In caso di stipulazione di nuovo contratto, i proprietari di autovetture, persone fisiche identificate come consumatori, sia in caso di prima immatricolazione, che di voltura al P.R.A. o cessione di contratto, possono chiedere che venga loro assegnata la migliore classe di merito universale CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato su un contratto in vigore, di un ulteriore veicolo di loro proprietà, anche di diversa tipologia, nell’ambito del nucleo familiare stabilmente convivente, certificato dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare).
In caso di rinnovo di contratto già stipulato, anche se inerente ad autovettura precedentemente assicurata presso un’altra Società, i proprietari di autovetture, persone fisiche, identificate come consumatori, possono chiedere che venga loro assegnata la migliore classe di merito universale CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato su un contratto in vigore, di un ulteriore veicolo di loro proprietà, anche di diversa tipologia, nell’ambito del nucleo familiare stabilmente convivente, certificato dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), solo in assenza di sinistri pagati con responsabilità principale o paritaria negli ultimi 5 anni, oltre l’anno corrente, riportati dall’attestato del contratto oggetto di rinnovo.
Al contratto dell’assicurato, che ai sensi del precedente paragrafo ha beneficiato della classe di merito più favorevole per un veicolo di diversa tipologia e che abbia causato, in via principale, un sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo superiore a € 5.000,00, verrà assegnata, all’atto del rinnovo, la classe di merito di pertinenza in base alla sottostante tabella:
TABELLA REGOLE EVOLUTIVE
Cu qtz (evoluta) | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 o più sinistri |
1 | 1 | 5 | 8 | 10 |
2 | 1 | 6 | 9 | 11 |
3 | 2 | 7 | 10 | 12 |
4 | 3 | 8 | 11 | 13 |
5 | 4 | 9 | 12 | 14 |
6 | 5 | 10 | 13 | 15 |
7 | 6 | 11 | 14 | 16 |
8 | 7 | 12 | 15 | 17 |
9 | 8 | 13 | 16 | 18 |
10 | 9 | 14 | 17 | 18 |
11 | 10 | 15 | 18 | 18 |
12 | 11 | 16 | 18 | 18 |
13 | 12 | 17 | 18 | 18 |
14 | 13 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
9. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e, comunque, nell’impossibilità di acquisire altrimenti l’attestato, e di ricostruire quindi la posizione assicurativa tramite dichiarazione e/o documentazione idonea fornita dal Contraente, il contratto è assegnato alla classe 18.
10. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l’attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma “Bonus/Malus” successivamente alla scadenza del periodo di mora del contratto precedente, salvo che il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, ovvero di aver stipulato una polizza di durata temporanea. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito calcolata con il criterio di cui al settimo comma, nel caso che si riferisca a veicolo precedentemente assicurato presso altra compagnia, ovvero alla classe di merito indicata nell’attestazione, nel caso che si riferisca a veicolo precedentemente assicurato presso HDI Italia, purché la stipulazione dello stesso avvenga, entro cinque anni dalla scadenza del contratto per il quale l’attestazione è stata messa a disposizione.
11. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all’anno, il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di cinque anni, si applica la disposizione del precedente comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato a franchigia fissa ed assoluta, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe di merito calcolata con i criteri di cui al comma 7 ed il contratto è assegnato a quella classe.
12. La disposizione di cui al nono comma non si applica qualora il contratto sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una compagnia alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa. In detto caso, il contratto, in mancanza dell’attestazione sullo stato del rischio nella banca dati di cui all’art.134 del CAP, è assegnato alla classe di merito CU risultante da una dichiarazione sostitutiva dell’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n.9/2015, ovvero nel caso l’ultima attestazione dello stato del rischio non risulti presente nella banca dati degli attestati di rischio, la Società acquisisce telematicamente l’ultima attestazione dello stato del rischio disponibile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa – compresi gli eventuali sinistri – e procede ad una corretta assegnazione della Classe di merito CU. In caso di sinistri avvenuti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non riesca ad acquisire tempestivamente l’informazione, la polizza viene emessa sulla base della classe di merito risultante dall’ultima attestazione dello stato del rischio presente nella banca dati. In caso di completa assenza di un’attestazione dello stato del rischio utile in banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per xxx xxxxxxxxxx, x’xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, la Società richiede al Contraente la dichiarazione per l’intero quinquennio precedente; in questo caso la Società può acquisire, ai soli fini probatori e di verifica, eventuali attestazioni dello stato del rischio cartacee e/o precedenti contratti di assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la polizza è assegnata alla classe di merito CU 18. Una volta assunta la polizza la Società verifica la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione della polizza.
13. L’assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al nono e decimo comma è soggetta a revisione nel caso in cui vengano reperite, in corso di contratto, nuove evidenze documentali idonee a consentire la rettifica della posizione assicurativa. L’eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata da HDI Italia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest’ultimo, sarà conteggiata sull’ammontare del premio per la nuova annualità.
14. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all’estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
15. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso altra compagnia e rubato, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU risultante dall’attestazione dello stato di rischio di cui all’art. 1.8 delle Condizioni di Assicurazione, messa a disposizione dal precedente assicuratore a condizione che:
• venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall’Autorità competente;
• venga esibita documentazione idonea a comprovare l’identità di proprietà delle autovetture.
16. Per le annualità successive, si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all’atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma “Bonus/Malus” in corso con HDI Italia che vengano rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
17. Nel caso in cui un sinistro, già eliminato come senza seguito, venga riaperto si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
18. È data facoltà al Contraente o all’intestatario al P.R.A. di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo ad HDI Italia il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Nel caso di sinistro rientrante nel Risarcimento Diretto, la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla Consap – Gestione Stanza di Compensazione.
19. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con conseguente conservazione della classe di merito nei casi di alienazione del veicolo assicurato, di sua distruzione ed esportazione definitiva, attestata dalle certificazioni del P.R.A., ovvero nel caso di sua demolizione comprovata da copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, D. Lgs. 5.2.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, ovvero di consegna del veicolo in conto vendita comprovata da dichiarazione rilasciata da un concessionario autorizzato.
Nei casi di alienazione, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, ovvero di consegna in conto vendita del veicolo assicurato, contestuali o successivi alla scadenza del contratto, si procede alla stipulazione di un nuovo contratto con conservazione della medesima classe di merito CU (e di compagnia in caso di provenienza da HDI Italia), a condizione che:
- il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il veicolo alienato non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto e che l’attestazione dello stato del rischio non sia già stata utilizzata per l’assicurazione di altro veicolo in sostituzione del precedente;
- il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. consegni documentazione idonea a comprovare uno degli eventi succitati e l’identità di proprietà dei veicoli. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto senza conservazione della medesima classe di merito.
La conservazione della classe di merito CU si applica anche se:
- il veicolo alienato era oggetto di un contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine – comunque non inferiore a dodici mesi - e, in quest’ultimo caso, se l’utilizzatore del veicolo era registrato quale intestatario temporaneo del veicolo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia, da almeno dodici mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato;
- il nuovo veicolo da assicurare è oggetto di un contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - e, in quest’ultimo caso, se l’utilizzatore del veicolo è registrato quale intestatario temporaneo del veicolo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
20. Tuttavia, in caso di furto del veicolo assicurato, l’Intestatario al P.R.A. può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata, purché quest’ultimo venga assicurato presso la stessa compagnia entro il periodo di validità dell’attestazione dello stato di rischio messa a disposizione per il veicolo oggetto di furto.
21. In caso di mutamento della proprietà del veicolo da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest’ultimo o quest’ultimi mantengono il diritto alla classe di CU, allo I.U.R. e alla sinistrosità pregressa maturata sul veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare unicamente la classe di CU maturata (con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R.) sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. Non ne può beneficiare invece in caso di mutamento della proprietà del veicolo o di mutamento del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari al P.R.A. ad un unico intestatario al P.R.A. che non faceva parte della precedente pluralità di intestatari al P.R.A. o da un unico intestatario al P.R.A. ad una pluralità di intestatari al P.R.A.
22. Qualora il veicolo oggetto di furto venga successivamente ritrovato, ovvero il veicolo consegnato in conto vendita venga successivamente riproposto per essere assicurato e il proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista dal ventesimo e ventunesimo comma, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito precedente alla perdita di possesso.
23. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di merito CU maturata sul veicolo alienato. In questo caso l’acquirente deve fornire alla Società una dichiarazione circa il suo legame con il venditore. Il cedente può conservare la sola Classe di merito C.U. maturata sul veicolo alienato, con esclusione quindi della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., per altro veicolo di proprietà
o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di una nuova polizza. La sinistrosità maturata sul veicolo resta in capo alla persona coniugata, unita civilmente o convivente di fatto che acquisisce la proprietà.
24. Nel caso di veicolo intestato a portatore di handicap, coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo, purché siano registrati come utilizzatori temporanei di detto veicolo ai sensi dell’art. 247 bis, comma 2 del D.P.R. 495/2012 da almeno 12 mesi, possono utilizzare la classe di merito CU maturata sul veicolo, per i nuovi veicoli acquistati. Allo stesso modo il portatore di handicap che acquisti un veicolo potrà godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione ai sensi della su citata disposizione.
25. Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione ereditaria, la classe di merito CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. In questo caso deve essere fornita alla Società una dichiarazione circa lo stato di convivenza con il de cuius. Nel caso l’erede o un suo familiare convivente siano già proprietari di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito in eredità può usufruire della stessa classe di merito CU del veicolo già di proprietà. In questo caso la Società, a richiesta del Contraente, assegna al veicolo caduto in successione la classe di merito CU del veicolo già di proprietà.
26. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani”. Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato.
27. In caso di trasferimento di proprietà dalla ditta individuale alla persona fisica o dalla società di persone al socio illimitatamente responsabile – e viceversa – l’acquirente ha diritto a mantenere la classe di merito CU maturata sul veicolo acquisito in proprietà.
Per quanto concerne il trasferimento del veicolo da una società in accomandita semplice a uno dei soci della stessa, la classe di merito CU sarà conservata soltanto qualora l’acquirente rivesta la qualità di socio accomandatario con mantenimento anche della sinistrosità maturata sul veicolo.
28. In caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo di azienda che comporti anche il trasferimento di proprietà del veicolo, la persona giuridica che ne acquisisce la proprietà mantiene per detto veicolo la classe di merito CU maturata. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. Cod. Civ.
29. In caso di mutamento della classificazione del veicolo (di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 Codice della Strada), il veicolo mantiene la classe di merito CU maturata.
B/M FRANC - BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA (concedibile o rinnovabile solo in assenza di importi di franchigie non corrisposte dal Contraente/Assicurato risultanti dall’attestazione dello stato di rischio)
1. La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/ Malus con Franchigia” fissa ed assoluta non opponibile al terzo danneggiato che prevede:
• riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione e che si articola in classi di merito di appartenenza, secondo la tabella di merito riportata alla Condizione speciale “B/M
- Bonus/Malus”;
• una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato in polizza.
2. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza, secondo le regole di cui alla Condizione speciale “B/M - Bonus/Malus”.
3. Nelle annualità successive il contratto è assegnato alla classe di merito in base alla “Tabella delle regole evolutive” di cui alla Condizione speciale “B/M - Bonus/Malus”.
4. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare ad HDI Italia l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
5. HDI Italia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
6. Qualora l’importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive del Bonus/Malus.
7. Qualora al contrario il suddetto importo ecceda i limiti della franchigia, il sinistro verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive del Bonus/Malus.
8. È fatto divieto al Contraente di assicurare o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.
9. In caso di passaggio alla forma “B/M - Bonus/Malus”, il contratto sarà inserito nella medesima classe di merito cui sarebbe stato assegnato secondo le regole evolutive della Condizione speciale “B/M - Bonus/Malus”.
10. Resta fermo il disposto dell’art. 1.4 “Adeguamento del premio”.
SBON - SUPERBONUS (concedibile esclusivamente ai contratti in classe di merito di assegnazione CU 1 e senza sinistri pagati nell’anno corrente e nelle cinque annualità consecutive di assicurazione precedenti la stipulazione del contratto)
Per la determinazione della riduzione di premio vengono considerate le annualità complete e consecutive di permanenza del contratto in classe di merito 1 in assenza di sinistri pagati determinanti l’applicazione di malus.
GLIB – GUIDA LIBERA
GESP1 – GUIDA ESPERTA (concedibile solo ad autovetture con proprietari persone fisiche e conducenti di età non inferiore ai 25 anni)
L’assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione del Contraente che l’autovettura è guidata da proprietari persone fisiche e da qualsiasi conducente, anche occasionale, se di età non inferiore ai 25 anni. In caso di cointestazione dell’autovettura, tutti i comproprietari devono avere le caratteristiche sopraccitate.
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di € 4.000,00, ove il sinistro sia provocato da conducente che non abbia le caratteristiche sopraccitate. Non verrà applicata alcuna franchigia, nel caso in cui l'utilizzo dell'autovettura, al momento del sinistro, sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui alla guida dell'autovettura, al momento del sinistro, si trovi un addetto alla riparazione dell'autovettura o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità dell'autovettura a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
Qualora l'assicurazione sia stipulata in forma “B/M FRANC - Bonus/Malus con franchigia”, in caso di sinistro provocato da conducente diverso dal proprietario, la franchigia applicata per il sinistro sarà pari alla somma delle due franchigie.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare ad HDI Italia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
Qualora tale importo rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive.
HDI Italia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.
RSTATRIM - RISCHIO STATICO RIMORCHI
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.
Sono, comunque, esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.
CESCONTR - CESSIONE DI CONTRATTO
Il presente contratto viene d’ora innanzi intestato al Contraente indicato in polizza che subentra in proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in sostituzione del Contraente originario.
Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto.
Non sono ammesse variazioni di rischio.
Non sono, altresì, ammesse sospensioni di rischio.
Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare nuovo contratto. HDI Italia pertanto a tale scadenza non metterà a disposizione l’attestazione dello stato di rischio.
VINC - VINCOLO
HDI Italia preso atto che il veicolo assicurato è gravato da vincolo a favore dell’Ente risultante sul frontespizio, e sino alla data ivi riportata, assume nei confronti dell’Ente medesimo i seguenti impegni:
1. Vincolo per i veicoli locati in leasing con pagamento anticipato in soluzione unica dell’intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing.
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della società di leasing indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. o iscritto nei Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in “leasing” al Contraente, HDI Italia si impegna nei confronti del proprietario- locatore:
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il suo consenso;
b) a comunicargli ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.
Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasto accidentale del veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art. 1891, 2° comma c.c., corrisposto alla società di leasing, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che, pertanto, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Si precisa inoltre che il premio è stato versato in un’unica soluzione sino alla scadenza del contratto di locazione.
2. Vincolo per veicoli locati in leasing con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing.
Premesso che il veicolo assicurato di proprietà della società di leasing indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. o iscritto nei Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in “leasing” al Contraente, HDI Italia si impegna nei confronti del proprietario- locatore:
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il suo consenso;
b) a comunicargli ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) a comunicargli, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà la sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso altresì, che, in caso di incendio, furto o guasto accidentale del veicolo assicurato l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art. 1891, 2° comma c.c., corrisposto alla società di leasing, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
3. Vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio con pagamento anticipato in soluzione unica dell’intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale. HDI Italia si obbliga nei confronti della società vincolataria per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al
P.R.A. a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, senza il suo consenso;
b) comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasto accidentale l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versarle l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la società vincolataria è fin d’ora autorizzata dal Contraente.
4. Vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quella del contratto di vendita rateale.
La polizza è vincolata a favore della società indicata nel frontespizio e, pertanto, HDI Italia si obbliga nei confronti di quest’ultima, per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, senza il suo consenso;
b) comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicarle, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto;
d) non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasto accidentale l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versarle l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la società vincolataria è fin d’ora autorizzata dal Contraente.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 1.11 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro, regolarmente firmata dal Contraente o dal conducente, deve essere redatta sul modulo approvato dall’IVASS ai sensi dell’art. 143 del Codice e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telegramma. La denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 c.c.).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Nei casi di cui agli artt. 149 e 150 del Codice (sinistri con la collisione di non più di due veicoli targati ed assicurati, accaduti nel territorio italiano, dai quali non derivino lesioni di entità superiore al 9% d’Invalidità Permanente) l’Assicurato che non sia responsabile del sinistro o che lo sia solo in parte deve formulare la propria richiesta risarcitoria alla propria compagnia, inviando la stessa presso la sede legale di quest’ultima o presso la filiale emittente la polizza.
La richiesta può essere formulata a mezzo di raccomandata a/r., fax o all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. La richiesta nei termini sopraelencati consente di far decorrere da subito i termini per l’eventuale azione giudiziaria.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, HDI Italia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 c.c.).
Art. 1.12 - GESTIONE DELLE VERTENZE
HDI Italia ha facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, salvo sorgano conflitti d’interesse con il medesimo, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Nel caso di sinistri rientranti nella procedura del Risarcimento Diretto (ex artt. 149 e 150 del Codice), HDI Italia non è parte, salvo decida d’intervenire volontariamente, nelle cause civili promosse contro l’Assicurato e, pertanto, non può assumere la gestione giudiziale delle vertenze medesime.
HDI Italia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali
SEZIONE 2 - COMPLEMENTARE AUTO
Contro quali danni posso assicurarmi
FORMA BASE
Art. 2.1 - RICORSO TERZI
La copertura assicurativa è estesa ai danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. HDI Italia risponde fino alla concorrenza di € 200.000,00.
Sono comunque esclusi i danni contemplati dall’assicurazione obbligatoria, nonché quelli a cose di terzi che non siano considerati tali dall'art. 129, 2° comma del Codice, quelli derivanti da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell’Assicurato/Contraente.
Art. 2.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI
HDI Italia copre la Responsabilità Civile dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo in garanzia sino ad un massimo di € 775.000,00, esclusi i danni al veicolo assicurato ed al conducente dello stesso.
Art. 2.3 - PERDITA DELLE CHIAVI
HDI Italia rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di € 200,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.
Art. 2.4 - TASSA AUTOMOBILISTICA
HDI Italia, in caso di Incendio, Furto totale e/o Rapina del veicolo assicurato, regolarmente indennizzabile a termini di polizza, non seguiti da ritrovamento, si impegna a corrispondere un indennizzo pari al rateo della tassa automobilistica - nonché delle eventuali sovrattasse - relativa al periodo intercorrente tra la data di presentazione della denuncia alle Autorità e la data di scadenza del periodo per il quale è stata pagata la tassa. L’indennizzo verrà effettuato su presentazione del documento attestante l’avvenuto pagamento della tassa o, in sua mancanza, della denuncia di smarrimento del documento stesso presentata alle Autorità.
Art. 2.5 - SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
Nel caso in cui si compia con il veicolo indicato in polizza il trasporto di persone ferite in incidente stradale e ne derivino danni alla tappezzeria, sedili e guarnizioni del veicolo garantito, essi saranno indennizzabili sino alla concorrenza di € 200,00.
Per ottenere l’indennizzo l’Assicurato dovrà - entro e non oltre 5 giorni dal fatto - fornire gli elementi atti ad individuare il ferito accolto a bordo e documentare il trasporto producendo la dichiarazione resa dall’Amministrazione ospedaliera o dall’Autorità di Polizia. L’Assicurato dovrà, inoltre, produrre la documentazione comprovante i danni e/o i relativi interventi di ripristino.
La presente garanzia non è operante se il veicolo assicurato è un’autoambulanza, taxi o simile.
Art. 2.6 - COLLISIONE CON VEICOLO NON IDENTIFICATO
HDI Italia rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo che non possa essere in alcun modo identificato, a condizione che l’evento sia stato effettivamente risarcito dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo ex art. 2054 c.c. con il limite di € 500,00 per sinistro e anno assicurativo, nella forma a primo rischio assoluto. HDI Italia liquida l’indennizzo determinato in base alla presente condizione purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.
La garanzia non è operante nel caso di sinistri causati da: dolo dell’Assicurato o delle persone delle quali il medesimo è responsabile; avvenuti quando il conducente è privo di regolare patente o dei requisiti richiesti dalla legge per poter condurre il veicolo assicurato; in caso di conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e di circolazione su strade non asfaltate.
All’atto della denuncia del sinistro, l’Assicurato deve consegnare ad HDI Italia il verbale o il rapporto redatto dall’Autorità intervenuta sul luogo del sinistro e copia autentica della quietanza di liquidazione emessa dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Art. 2.7 - COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO E NON ASSICURATO
HDI Italia indennizza l’Assicurato per i danni materiali, subiti a seguito di collisione con un veicolo non assicurato, a condizione che:
• l’Assicurato non abbia, in relazione al sinistro, nessuna responsabilità, o comunque non una responsabilità prevalente e ne fornisca debita prova;
• il sinistro si sia verificato in Italia;
• il veicolo del responsabile sia identificato e sia stato immatricolato in Italia;
• il sinistro coinvolga solo due veicoli;
• il diritto al risarcimento verso i terzi ed il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non sia prescritto al momento della liquidazione dell’indennizzo.
A pena di perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato si obbliga ad affidare la riparazione del mezzo a una carrozzeria convenzionata con HDI Italia, previa verifica delle condizioni sopra citate.
L’indennizzo viene corrisposto fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, purché il medesimo non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla polizza e l’Assicurato non abbia fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Nel caso di antieconomicità della riparazione, l’Assicurato può comunque procedere alla riparazione del veicolo, tenendo però a proprio carico la differenza tra il valore del veicolo e il costo della riparazione.
L’Assicurato surroga HDI Italia nei propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili ai sensi dell’art. 1916 c.c. e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti coperti dalla presente garanzia e dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di Garanzia stessi per quanto non coperto dalle garanzie assicurative o per l’eventuale eccedenza.
Art. 2.8 - RIPRISTINO AIRBAG E CINTURE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE
HDI Italia rimborsa le spese sostenute e comprovate da idonea documentazione fiscale relative al ripristino degli airbag e delle cinture di sicurezza, a seguito delle loro attivazioni per incidente da circolazione, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo. La garanzia è prestata se il danno non è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.
L’Assicurato dovrà, inoltre, produrre la documentazione comprovante i danni e/o i relativi interventi di ripristino.
Art. 2.9 - SOSTITUZIONE DEL TELECOMANDO APERTURA BOX E CANCELLO AREA BOX
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, HDI Italia rimborsa, fino alla concorrenza di € 100,00 per sinistro, le spese sostenute per la sostituzione del telecomando di apertura del box e del cancello area box dell’Assicurato, qualora al momento del furto, della rapina o dell’appropriazione indebita si trovassero all’interno del veicolo Indicato in polizza.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità.
Art. 2.10 - SPESE VETERINARIE
HDI Italia rimborsa le spese sostenute per visite e analisi effettuate presso un veterinario all’animale domestico, di proprietà dell’Assicurato, presente a bordo del veicolo che abbia subito lesioni a seguito di sinistro da circolazione. Il rimborso viene effettuato in presenza di regolare fattura e di presentazione di copia della denuncia di sinistro.
La garanzia è operativa fino ad un massimale di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Che cosa posso assicurare
FORMA TOP
Art. 2.11 - COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI E RANDAGI (estensione operante solo se espressamente richiamata in polizza e previo pagamento del relativo premio)
HDI Italia si obbliga ad indennizzare, nei limiti di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali selvatici e randagi avvenuti in aree ammesse alla circolazione.
L’indennizzo non può mai essere superiore al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro. Viene applicato uno scoperto del 15% della somma liquidata con una franchigia di € 300,00.
In caso l’assicurato ricorra ad un riparatore convenzionato HDI Italia (elenco su xxx.xxxxxxxxx.xx) - sempre che il sinistro sia indennizzabile - si determina l’azzeramento della franchigia e dello scoperto.
L’assicurato è tenuto a denunciare il fatto ad HDI Italia e a consegnarle il verbale o il rapporto redatto dall’Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente); in mancanza di tale consegna, HDI Italia non procede all’indennizzo del sinistro. Al rapporto di Polizia Stradale non sono equiparate le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall’Autorità nell’immediatezza del fatto o acquisite a seguito di autonoma attività investigativa.
La garanzia non è operante nel caso di sinistri:
- causati da dolo dell’assicurato o delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere;
- avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
- causati da animali trasportati sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell’assicurato o del conducente o ad essi affidati;
- avvenuti su strade non asfaltate o sulla rete autostradale;
- per cui venga comminata al conducente la sanzione, prevista dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss. mm., per violazione dell’art. 189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia omesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
SEZIONE 3 - INCENDIO
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 3.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
HDI Italia indennizza, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, deducendo la franchigia o lo scoperto con relativo minimo eventualmente pattuiti, indicati nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
inoltre:
- HDI Italia rimborsa fino ad un massimo di € 200,00 per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il recupero del veicolo incendiato dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso;
- HDI Italia indennizza anche i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a causa di incendio conseguente ad atti vandalici, terrorismo, sabotaggio e in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse. In caso di sinistro HDI Italia corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di contratto con applicazione della franchigia o scoperto con relativo minimo, secondo quanto previsto in polizza. Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di € 150,00;
- HDI Italia indennizza, fino alla concorrenza di € 200,00 per anno assicurativo, l’Assicurato per danni da fenomeno elettrico. Non sono indennizzabili le spese per le lampade, per altre fonti di luce e per la batteria;
- HDI Italia rimborsa, sino alla concorrenza di € 16.000,00 per sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale in muratura (box, garage) in conseguenza esclusiva di incendio o scoppio del veicolo assicurato. Tale locale adibito a rimessa dovrà risultare di proprietà dell’Assicurato o da lui tenuto in regolare locazione. In caso di sinistro HDI Italia rimborsa l’importo liquidato a termini di polizza, sotto deduzione della franchigia di
€ 500,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
Art. 3.2 - ESCLUSIONI INCENDIO
L’assicurazione Incendio non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione ed occupazioni militari;
b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno;
c) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;
d) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l’uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;
f) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall’Assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;
g) alle parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;
h) causati da semplici bruciature purché non seguite da sviluppo di fiamma, fatto salvo quanto previsto in caso di fenomeno elettrico.
SEZIONE 4 - FURTO
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 4.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
HDI Italia indennizza, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo delle ordinarie dotazioni di serie e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso. Altresì, HDI Italia indennizza i danni materiali e diretti al veicolo descritto in polizza derivanti da atti vandalici, terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse, purché i danni stessi si siano verificati a seguito di furto totale con successivo ritrovamento. In caso di sinistro, HDI Italia corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con applicazione della franchigia o scoperto con relativi minimi, come previsto dall'art. 4.13.
Solamente con riferimento ai danni derivanti da atti vandalici, terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse, sempre che i danni stessi si siano verificati a seguito di furto totale con successivo ritrovamento, qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.
Art. 4.2 - ESCLUSIONI FURTO
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione, ad eccezione dei casi di furto totale con ritrovamento;
b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l’uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;
d) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall’Assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi in conseguenza di furto;
e) alle parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione.
Che cosa posso assicurare
(Estensioni automaticamente operanti quando sia prestata l’assicurazione incendio e/o furto)
Art. 4.3 - VEICOLO IN CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI FURTO
Sono altresì compresi i danni al veicolo derivanti da circolazione conseguenti al Furto o alla Rapina. I danni alle parti meccaniche sono compresi solamente in quanto conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
Art. 4.4 – ELIMINAZIONE DELLO SCOPERTO ORIGINARIAMENTE PATTUITO SE AUTOVETTURA È CUSTODITA IN BOX
In caso di Xxxxx totale o Rapina, l’eventuale scoperto indicato in polizza sarà integralmente eliminato se al momento del sinistro il veicolo è custodito in box chiuso o in garage condominiale chiuso e purché venga dimostrato, oltre all’effrazione, che al momento del furto o della rapina il veicolo si trovasse nei predetti ambienti chiusi.
Art. 4.5 - SPESE DI RECUPERO E PARCHEGGIO A SEGUITO DI FURTO TOTALE CON RITROVAMENTO
In caso di Furto del veicolo assicurato in polizza, HDI Italia rimborsa fino ad un massimo di € 200,00 per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il recupero e il parcheggio del veicolo disposti dall’Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso.
Art. 4.6 - SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEL VEICOLO DOPO FURTO O RAPINA
In caso di Furto totale o Rapina del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, HDI Italia rimborsa fino alla concorrenza di € 100,00 per sinistro le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.
Art. 4.7 - DANNI AL VEICOLO PER ASPORTARE COSE NON ASSICURATE
HDI Italia indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato per asportare cose in esso contenute e non facenti parte della normale dotazione del veicolo stesso liquidando, previa deduzione degli eventuali scoperti e franchigie previsti dalla garanzia base Furto, un indennizzo sino alla concorrenza di € 200,00.
La valutazione dell’indennizzo verrà effettuata secondo il disposto degli articoli di cui alle norme relative alle garanzie accessorie all’x.x.xxxx.
Art. 4.8 - DUPLICATO PATENTE DELL’ASSICURATO
HDI Italia rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per conseguire il duplicato della patente, nel caso della Sua perdita, furto, smarrimento, rapina, comprovati da regolare denuncia presentata alle Autorità. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di
€ 250,00 per anno assicurativo.
Art. 4.9- SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE O DELLA TARGA
HDI Italia rimborsa le spese documentate sostenute dal Contraente a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, dietro presentazione della copia della denuncia di smarrimento e/o furto presentata alle competenti Autorità. La garanzia è prestata sino ad un massimo di € 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4.10 - RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO NUOVO A SEGUITO DI FURTO TOTALE
HDI Italia rimborsa le spese sostenute, idoneamente comprovate, per l’immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo in caso di distruzione o perdita totale del veicolo a seguito di furto o rapina, fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4.11 - SOSTITUZIONE SERRATURA DELL’ABITAZIONE
HDI Italia rimborsa le spese sostenute, previa presentazione di regolare fattura e denuncia di furto, sino ad un massimo di € 100,00 per evento e per anno assicurativo, per sostituire la/le serratura/e della porta principale dell’abitazione di residenza, nel caso il mezzo assicurato colpito da furto contenesse le chiavi dell’immobile.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 4.12 ANTIFURTO SATELLITARE/LOJACK
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che l’autovettura assicurata è protetta da antifurto satellitare/Lojack, installato dalla casa costruttrice o da uno dei centri specializzati ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell’impianto e che tale antifurto è regolarmente attivato.
Qualora in caso di sinistro risulti che l’antifurto satellitare/Lojack non sia stato installato, non sia stato funzionante al momento del sinistro o l’Assicurato non fornisca documentazione, richiesta da HDI Italia, attestante l’avvenuta installazione dell’antifurto satellitare/Lojack e l’attivazione dello stesso al momento del sinistro, verrà applicato uno scoperto del 30% sull’indennizzo.
Il Contraente fruisce per la garanzia Furto di una tariffazione agevolata e si impegna, su richiesta di HDI Italia, a fornire la sopraccitata documentazione; la mancanza, incompletezza o irregolarità di quest’ultima costituisce dichiarazione inesatta e/o reticente, relativa a circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 13.3 delle Norme comuni a tutte le Sezioni.
Art. 4.13 - SCOPERTO E FRANCHIGIA A CARICO DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro Furto o Rapina, HDI Italia corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto con relativo minimo eventualmente pattuiti, indicati nella scheda di polizza.
Qualora la riparazione del veicolo avvenga presso una delle Carrozzerie Convenzionate con HDI Italia (elenco disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx), gli scoperti e minimi indicati in polizza sono azzerati.
SEZIONE 5 - CRISTALLI
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 5.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
HDI Italia assicura i cristalli che delimitano l’abitacolo del veicolo contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.
Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori già montati sul cristallo al momento del sinistro, purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all’acquisto.
Art. 5.2 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) di natura esclusivamente estetica, che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo;
b) rigature, segnature o screpolature che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo;
c) causati ad altre parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
d) a fari, gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni;
e) causati a seguito di un fatto o evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto;
f) conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
5.3 – Massimali, scoperti e franchigie
Il limite massimo di indennizzo è quello espressamente indicato in polizza per evento ed anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli sinistrati, con l’applicazione di una franchigia fissa e assoluta di € 200,00 per sinistro.
Nel caso in cui la riparazione avvenga presso uno dei Centri Convenzionati (elenco disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx) non è previsto alcun limite di indennizzo, per un massimo di due sinistri per anno assicurativo, e non viene applicata alcuna franchigia. In questo caso, la garanzia è operante per il tetto panoramico fino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
SEZIONE 6 - EVENTI NATURALI
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 6.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
HDI Italia indennizza i danni materiali e diretti all'autovettura descritta in polizza, anche quando la stessa non si trovi in circolazione, derivanti da:
• trombe d’aria;
• uragani;
• cicloni;
• tifoni;
• tempeste;
• alluvioni;
• inondazioni;
• mareggiate;
• grandine;
• valanghe;
• slavine;
• frane e/o smottamenti del terreno;
• allagamenti, ovvero qualsiasi accumulo di acqua in luogo normalmente asciutto, dovuto a fenomeni naturali diversi da quelli sopra indicati;
• cadute di massi.
L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, definito ai sensi dell’Art. 12.5.
Art. 6.2 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche;
b) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;
c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l’uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;
e) alle parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;
f) dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
g) causati da urto con oggetti trasportati dal vento ma non avvenuti in concomitanza con trombe d’aria, tempeste e uragani;
h) derivanti da caduta di neve da tetti non avvenuti in concomitanza con trombe d’aria, tempeste e uragani.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
6.3 MASSIMALI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
In caso di sinistro, qualora la riparazione del veicolo non avvenga presso uno dei Centri Convenzionati con HDI Italia, la stessa corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con applicazione della franchigia e del minimo di scoperto indicati in polizza e stabiliti per evento.
Qualora la riparazione del veicolo avvenga presso uno dei Centri Convenzionati con HDI Italia (elenco disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx), la stessa corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza senza applicazione della franchigia e dello scoperto.
Anche per il danno da grandine, qualora la riparazione avvenga presso la rete convenzionata specializzata per questo tipo di evento, non saranno applicati né franchigia né scoperto.
SEZIONE 7 - EVENTI SOCIOPOLITICI
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 7.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
HDI Italia indennizza i danni materiali e diretti all’autovettura descritta in polizza derivanti da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse.
Art. 7.2 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) derivanti da dolo dell’Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
b) conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;
c) derivanti da partecipazione, da parte del conducente, a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali;
d) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione ed occupazioni militari;
e) agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
f) derivanti da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche).
In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 7.3 - MASSIMALI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
In caso di sinistro, qualora la riparazione del veicolo non avvenga presso una delle Carrozzerie Convenzionate con HDI Italia, la stessa corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con applicazione della franchigia e del minimo di scoperto indicati in polizza e stabiliti per evento.
Qualora la riparazione del veicolo avvenga presso una delle Carrozzerie Convenzionate con HDI Italia (elenco disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx), gli scoperti e minimi indicati in polizza e stabiliti per evento sono azzerati.
SEZIONE 8 – KASKO COLLISIONE
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 8.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
HDI Italia indennizza, fino alla concorrenza del valore commerciale indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, incluse le ordinarie dotazioni di serie e gli accessori stabilmente fissati sullo stesso a seguito di collisione con altro veicolo identificato e verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche e private.
La garanzia è legata alla classe B/M Rca di appartenenza e all'attestato di rischio Rca.
Art. 8.2 - PRECISAZIONI
L'assicurazione copre anche i danni:
- derivanti da colpa grave;
- alle apparecchiature audiofonovisive non di serie, se stabilmente fissate sul veicolo e ricomprese nel valore assicurato.
In caso di sinistro, HDI Italia corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto con relativo minimo eventualmente pattuiti, indicati nella scheda di polizza.
Qualora la riparazione del veicolo avvenga presso una delle Carrozzerie Convenzionate con HDI Italia (elenco disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx), gli scoperti e minimi indicati in polizza sono azzerati.
Art. 8.3 - ESCLUSIONI
L'assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione;
b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno;
c) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività;
d) da inquinamento e contaminazione;
e) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l’uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;
g) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall’Assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;
h) alle parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;
i) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
j) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
k) alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
l) conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti rispettivamente dai precedenti artt. 8.1, 8.2, 8.3.
m) Inoltre, l'assicurazione non è operante se
• il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge o che non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida;
• il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
n) causati da veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
Art. 8.4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
HDI Italia rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti del conducente, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con quest’ ultimo coabitanti.
SEZIONE 9 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 9.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La presente forma di assicurazione si intende operante per gli infortuni che il legittimo conducente del veicolo descritto in polizza possa subire mentre è alla guida dello stesso.
L’assicurazione è valida dal momento in cui il legittimo conducente salga a bordo del veicolo e fino a quando ne sia disceso. È operante, inoltre, anche per gli infortuni che egli subisca mentre attende, in caso di fermata, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
La presente garanzia è valida per gli infortuni che abbiano come conseguenza la Morte o un’Invalidità Permanente, stabilita con i criteri di cui al successivo art. 9.5, di grado superiore al 3%. Perciò in caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% non si procederà ad alcun indennizzo e, in caso di invalidità permanente di grado superiore al 3%, verrà corrisposto un indennizzo solo per la parte eccedente il 3%.
Art. 9.2 - DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.
Art. 9.3 - ESCLUSIONI
La garanzia non comprende gli infortuni:
• avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l’Assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio;
• avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate;
• verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l’Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
• sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, da delitti dolosi consumati o tentati dal conducente nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
• sofferti da persone portatori di apoplessia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti;
• verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove;
• verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecita di rilevanza penale del conducente;
• avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida;
• avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
• avvenuti quando l’incidente di circolazione che ha causato l’infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni;
• avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore.
Sono altresì escluse dall’assicurazione le ernie e le conseguenze di sforzi muscolari.
Che cosa posso assicurare
Art. 9.4 - MORTE
Se l’infortunio ha per conseguenza la Morte, e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, (anche successivamente alla scadenza della polizza) HDI Italia liquida, in parti uguali agli eredi, la somma assicurata in caso di morte.
Art. 9.5 - INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica (anche successivamente alla scadenza della polizza) entro due anni dal giorno dell’infortunio.
L’indennizzo per Invalidità Permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d’invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l’industria”, allegata al Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro, 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
In caso di invalidità permanente superiore al 70%, HDI Italia si obbliga a corrispondere il 100% del capitale assicurato.
Art. 9.6 - INDENNITÀ DA RICOVERO
In caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, HDI Italia corrisponde, per un periodo massimo di 360 giorni per infortunio, l’indennità giornaliera, indicata in polizza, per i giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le cure rese necessarie dall’infortunio medesimo. Il giorno della dimissione dell’Assicurato dall’ospedale o dalla casa di cura non si computa ai fini della garanzia in questione.
Art. 9.7 - RIMBORSO SPESE MEDICHE
HDI Italia rimborsa per ogni infortunio, per la durata della cura medica e comunque per un periodo massimo di 360 giorni dall’infortunio stesso e nel limite della somma indicata in polizza, le spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure indispensabili nonché, sempre nel limite della somma indicata in polizza, le spese per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o alla casa di cura per il pronto soccorso. Si intendono escluse le protesi (salvo le spese per l’acquisto di apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di natura estetica.
HDI Italia provvede al pagamento dell’indennizzo all’Assicurato o ai suoi eredi, dietro presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.
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Art. 9.8 - CUMULO DI INDENNITÀ
Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente ma entro l’anno dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muoia, HDI Italia corrisponde agli eredi, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso in caso contrario.
Il diritto di indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, HDI Italia paga agli eredi l’importo liquidato od offerto.
Art. 9.9 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
HDI Italia corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Art. 9.10 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
HDI Italia rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
SEZIONE 10 - TUTELA LEGALE
Art. 10.1 - PREMESSA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, HDI Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona - Numero Verde 000.00.00.00
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 10.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
HDI Italia garantisce la difesa legale dell’Assicurato in relazione alla proprietà, guida e circolazione stradale del veicolo a motore identificato in polizza.
La garanzia opera per:
a) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
b) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e a seguito dell’intervento dell’Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l’esaurimento dell’intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’articolo 1917 del Codice Civile;
c) difendersi in un procedimento penale;
d) sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
e) ricorrere contro il provvedimento che ha privato l’Assicurato della patente, in conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale;
f) ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;
g) presentare opposizione, davanti all’Autorità competente, contro una sanzione amministrativa pecuniaria.
Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, HDI Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase, fino all’importo del massimale indicato in polizza.
Per i medesimi eventi HDI Italia provvede, inoltre, su richiesta dell’Assicurato:
• ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
• ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall’autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.
Art. 10.3 – ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa:
a) per danni derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie;
c) per l’opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale, se il valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a € 100,00 e in ogni caso se non sussistono i presupposti per presentare il ricorso/opposizione;
d) per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei;
e) se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a € 250,00;
f) se l’Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso, fuga, omissione di soccorso (art. 189 del codice della Strada), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada) o per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada) con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
g) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi:
• se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile Auto,
• nel caso di dolo dell’Assicurato,
• se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità Civile Auto;
h) se l’Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l’Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 60 giorni dal Sinistro.
In caso di vertenze tra più Assicurati, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.
Art. 10.4 - SPESE NON RIMBORSABILI
HDI Italia non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 10.8 e 10.11;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, HDI Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 €, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da HDI Italia, l’Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
k) in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l’assistenza di un interprete, delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento e anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di polizza.
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Art. 10.5 - SOGGETTO ASSICURATO
Le garanzie operano a favore del proprietario, del conducente e dei trasportati del veicolo assicurato. Le garanzie operano inoltre a favore del Contraente e del suo nucleo familiare negli eventi che li coinvolgono come pedoni, ciclisti e trasportati su qualsiasi veicolo.
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Art. 10.6 – ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in caso di sanzioni amministrative e consulenza legale telefonica;
b) dei Paesi dell’Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali;
c) di tutti gli Stati d’Europa ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale.
Art. 10.7 - PRECISAZIONI
Un evento è considerato in garanzia se avviene:
a) dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e sanzioni amministrative;
b) trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con HDI Italia per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l’evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.
Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro due anni dalla sua cessazione.
ART. 10.8 – DECADENZA DAL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
Per avere diritto alle prestazioni previste, l’Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere
d)
conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di HDI Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’Assicurato. Se l’Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
Art. 10.9 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ
HDI Italia e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
HDI Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell’Assicurato.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 10.10 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
Per richiedere le prestazioni previste, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il numero verde 000.00.00.00 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Xxxxxxxx), indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
In caso di procedimento penale l’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
Per richiedere una consulenza legale telefonica l’Assicurato dovrà chiamare il numero verde 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
Art. 10.11 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SINISTRO
Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
c) l’Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia, se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
DAS autorizzerà l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell’Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L’Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio, al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo;
Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l’Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l’Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato, fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l’Assicurato decida di revocare l’incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
DAS si impegna ad effettuare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell’importo dovuto.
DAS gestirà a tutti gli effetti un unico sinistro:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
c) qualora l’evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
Art. 10.12 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, sia l’Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
L’Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottenga un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere ad HDI Italia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.
Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
SEZIONE 11 – ASSISTENZA
Contro quali danni posso assicurarmi
11.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - PRESTAZIONI FORMA BASE
Sezione I – PRESTAZIONI PER IL VEICOLO
1- Consulenza in caso di incidente
A seguito di incidente stradale la Struttura Organizzativa è a disposizione dell’Assicurato per supportarlo nelle necessità conseguenti all’evento, quali ad esempio la compilazione del CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), la procedura da seguire per la denuncia del sinistro, l’organizzazione di eventuali prestazioni di assistenza resesi necessarie a seguito del Sinistro.
2- Dépannage - Intervento officina mobile (prestazione valida solamente in Italia)
Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo del guasto stesso e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, l’officina mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione “Soccorso stradale”.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
3- Soccorso stradale
Qualora in conseguenza di Sinistro, il veicolo non possa proseguire la marcia o, comunque, siano venute meno le condizioni di sicurezza necessarie per la prosecuzione del viaggio e non sia possibile intervenire con un’Officina mobile, la Struttura Organizzativa invierà all’Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del veicolo stesso all’officina individuata dall’Assicurato nel raggio di 60 Km (A/R) dal luogo dell’immobilizzo o, qualora ciò fosse impossibile, all’officina più vicina.
In caso di chiusura del Punto di Assistenza, in orario notturno o festivo, verrà organizzato il ricovero del veicolo presso un deposito.
La garanzia è operante anche nelle aree private, sempreché sia stato autorizzato l’accesso.
Ove l’Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione o ad una officina ubicata ad una distanza superiore a 60 Km (A/R) dal luogo dell’immobilizzo, dovrà sostenere in proprio l’eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Struttura Organizzativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.
Nel caso di fermo del veicolo in Italia avvenuto in Autostrada, qualora l’Assicurato attivi il soccorso tramite le apposite colonnine, lo stesso dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato dalla Struttura Organizzativa, al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto.
In caso contrario, i costi verranno sostenuti dall’Assicurato e successivamente rimborsati.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisca il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.
4- Montaggio e smontaggio catene da neve
Qualora le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l‘Assicurato necessiti di assistenza, la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare l’invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. HDI Italia terrà a proprio carico le spese (uscita e manodopera) fino a un massimo di € 150,00 per evento e per anno assicurativo.
5- Sostituzione pneumatico
Qualora si verifichi la rottura o foratura di uno o più pneumatici, la Struttura Organizzativa potrà organizzare l’invio sul posto di un incaricato che con mezzo idoneo possa procedere alla relativa riparazione o sostituzione. In alternativa potrà provvedere gratuitamente al traino del veicolo presso il centro assistenza pneumatici più vicino e HDI Italia terrà a proprio carico le spese (uscita e manodopera) fino a un massimo di € 150,00 per evento e per anno assicurativo. Sono esclusi dalla garanzia, e restano perciò a carico dell’Assicurato, i costi di acquisto degli pneumatici e dei materiali d’impiego.
6- Rifornimento carburante
Qualora in conseguenza di esaurimento carburante il veicolo non possa proseguire la marcia, la Struttura Organizzativa invierà all’Assicurato un carro attrezzi con il carburante necessario per raggiungere la più vicina area di rifornimento. Nel caso il veicolo non riparta si provvederà al traino, come dalla prestazione “Soccorso stradale”.
7- Ripristino o sostituzione batteria elettrica
Qualora in conseguenza dell’insufficiente carica della batteria elettrica installata nel veicolo non sia possibile l’utilizzo del veicolo stessa, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per effettuare il ripristino della batteria elettrica o la sostituzione della stessa, qualora disponibile. In caso di sostituzione della batteria con la nuova, resta a carico dell’Assicurato il costo della nuova batteria elettrica. In tutti i casi sopracitati, qualora, durante l’intervento, il tecnico riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione “Soccorso Stradale”.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati durante l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. In tutti i casi sopracitati, nel caso in cui la garanzia debba essere prestata all’estero o in Italia in autostrada, specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura Organizzativa.
8 - Invio pezzi di ricambio
Qualora, in viaggio, in caso di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo rimasto immobilizzato ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali.
Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di HDI Italia.
9 - Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora, in viaggio, in caso di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente e sia stato riparato sul posto o in caso di furto sia stato ritrovato nel medesimo Stato dove è stato perpetrato il furto stesso, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato un biglietto di viaggio di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, oppure mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo alla residenza dell’Assicurato, tenendo HDI Italia a proprio carico il relativo costo.
Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante ed il pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
10- Recupero del veicolo (prestazione valida solo in Italia)
Qualora, in viaggio, in caso di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di HDI Italia, fino ad un massimo di € 520,00 per sinistro e anno assicurativo.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo HDI Italia a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.
Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza.
11 - Recupero difficoltoso del veicolo
Qualora in caso di incidente, oppure a seguito di ritrovamento dopo il furto, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo HDI Italia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 155,00 per Sinistro.
La garanzia è operante anche nelle aree private, sempreché sia stato autorizzato l’accesso.
Qualora in caso di sinistro l’Assicurato non abbia potuto contattare la Struttura Organizzativa per oggettiva e comprovata impossibilità, HDI Italia, tramite la Struttura Organizzativa fornirà specifiche istruzioni, tenendo a proprio carico le spese per il
traino. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).
12 - Autodemolizione (prestazione valida solo in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.
Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
HDI Italia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al P.R.A. ed alla demolizione del veicolo medesimo.
Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.
13 - Auto in sostituzione (prestazione valida solo in Italia)
Qualora, in conseguenza di guasto, errato rifornimento, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificata da un’officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico di HDI Italia , un’autovettura di 1400 cc di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo di 5 giorni consecutivi.
Solo in caso di furto totale del veicolo, rapina del veicolo o incendio totale, e qualora l’Assicurato abbia sottoscritto la garanzia Furto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico di HDI Italia, un’autovettura di 1600 cc di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo di 30 giorni consecutivi. HDI Italia terrà a proprio carico le relative spese. Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
14 - Documenti P.R.A. a seguito di furto totale (la presente prestazione è operante solo in abbinamento alla garanzia Furto). A seguito di furto totale del veicolo, l’Assicurato potrà avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
• il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso
• il certificato di proprietà
comunicando la targa del veicolo ed inviando l’originale della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente.
In seguito, la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti e, una volta ottenuti, li invierà all’Assicurato.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza.
HDI Italia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
15 - Invio di un autista
Qualora in viaggio, in seguito ad infortunio o malattia imprevista, l’Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo assicurato e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso alla residenza dell’Assicurato.
Ugualmente la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per la prosecuzione del viaggio anche nel caso in cui l’Assicurato non possa proseguire lo stesso in autonomia a causa del ritiro della patente e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive.
Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative a carburante ed agli eventuali pedaggi autostradali.
16 - Informazione sulla rete costruttori
Su semplice richiesta telefonica da parte dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa fornisce gli indirizzi ed i recapiti telefonici della rete di assistenza autorizzata delle maggiori case costruttrici di veicoli in Italia.
17 - Informazioni telefoniche
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, fornirà informazioni relativamente a:
• viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
• tempo sulle strade;
• informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
• informazioni automobilistiche (normative R.C. Auto, imposta di proprietà, abilitazione alla guida, carta di circolazione).
18 - Abbandono legale
In alternativa alla prestazione Rimpatrio del veicolo, qualora il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo HDI Italia a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
19 - Rimpatrio del veicolo
Qualora, in caso di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 16 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di HDI Italia.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo HDI Italia a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.
Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.
Sezione II - PRESTAZIONI PER LA PERSONA
20 - Anticipo spese di prima necessità
Qualora, in conseguenza di Sinistro, l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 2.600,00 per sinistro. L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenuto da essa adeguate. Al rientro l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
21 - Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall’autorità, fino ad un massimo di € 5.200,00 sia per la cauzione penale che per quella civile. La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenuto da essa adeguate.
22 - Anticipo spese legali (prestazione valida solo all’Estero)
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l’onorario di un legale fino a massimo di € 1.100,00. La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenuto da essa adeguate.
23 - Interprete a disposizione (prestazione valida solo all’Estero)
In caso di ricovero in Istituto di Cura a seguito di incidente stradale avvenuto all’estero, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto per consentire all’Assicurato di superare le difficoltà legate all’uso di una lingua straniera.
La Struttura Organizzativa terrà a carico i relativi costi fino a massimo di 8 ore lavorative.
24 - Consulenza medica
Qualora, in viaggio con il veicolo assicurato, a seguito di infortunio o malattia imprevista, l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. Il consulto a distanza non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.
25 - Anticipo spese mediche (prestazione valida solo in Italia)
Qualora, in viaggio con il veicolo assicurato, l’Assicurato debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, la Struttura Organizzativa anticiperà per conto dell’Assicurato il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di € 2.600,00 per sinistro. La prestazione non è operante se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate. Al rientro l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
26 - Rimborso spese mediche di emergenza
In caso di infortunio automobilistico, qualora l’Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o di cure mediche di prima necessità, la Struttura Organizzativa garantisce il rimborso delle spese per la cura delle lesioni subite, fino ad un massimo di € 200,00 in Italia e di € 2.600,00 all’estero. Per usufruire della prestazione l’Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa tutta la documentazione medica in suo possesso in riferimento alla propria richiesta di rimborso.
27 - Collegamento continuo con il centro ospedaliero
Qualora l’Assicurato sia stato ricoverato in ospedale o in casa di cura e chieda di essere seguito costantemente anche da casa, ciò sarà possibile tramite un collegamento telefonico direttamente effettuato tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto.
Tale garanzia è operante nel rispetto del Testo Unico sulla Privacy (TUP), pertanto l’Assicurato dovrà fornire una liberatoria nei confronti della Struttura Organizzativa, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti al suo stato di salute. La prestazione viene fornita nei giorni immediatamente successivi alla data di ricovero.
28 - Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo a domicilio, in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di incidente stradale venisse ricoverato in Istituto di Cura per almeno 3 giorni e successivamente necessiti di cure fisioterapiche a domicilio nel periodo di convalescenza, potrà contattare la Struttura Organizzativa facendone richiesta.
A questo scopo dovrà comunicare:
• le proprie specifiche necessità;
• nome e recapito telefonico del proprio medico curante.
La Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un fisioterapista, tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.
29 - Invio Collaboratrice Domestica
Qualora l’Assicurato, in seguito ad incidente stradale venisse ricoverato in Istituto di Cura per almeno 3 giorni e successivamente alle dimissioni necessitasse di una collaboratrice domestica per sistemare la casa, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarne una tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimo di 3 giorni di servizio ed € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
30 - Invio di una Baby-sitter a Domicilio
Qualora l’Assicurato, in seguito ad incidente stradale venisse ricoverato in Istituto di Cura per almeno 3 giorni e successivamente alle dimissioni, non possa accudire i figli minori di 15 anni con lui conviventi, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare una babysitter al domicilio dell’Assicurato, tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimo di 3 giorni di servizio ed € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
31 - Consulenza Veterinaria (Prestazione operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24)
Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di infortunio del proprio animale domestico trasportato sul veicolo coinvolto in un incidente stradale, necessitasse di una consulenza veterinaria, la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.
Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
32 - Invio di un Pet-sitter a domicilio (Prestazione valida solo in Italia)
Qualora l’Assicurato, in seguito ad incidente stradale venisse ricoverato in Istituto di Cura per almeno 3 giorni e successivamente alle dimissioni, non potesse accudire il suo animale domestico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un pet-sitter al domicilio dell’Assicurato, tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimo di 3 giorni di servizio.
33 - Prolungamento soggiorno
Qualora l’Assicurato, dietro prescrizione medica scritta, non sia in condizioni di intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà a prenotare un albergo per prolungarne la permanenza.
HDI Italia terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo di € 155,00 per sinistro. Non sono previste le spese di albergo diverse da quelle indicate. Al suo rientro l’Assicurato deve presentare la documentazione relativa alla causa che ha reso necessario il prolungamento del soggiorno.
34 - Assistenza in caso di ricovero o decesso all’estero
34 a) Rientro di figli minori
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato superiore a 48 ore o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Struttura Organizzativa provvede, con costi a carico di HDI Italia, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un accompagnatore.
34 b) Viaggio di un familiare
In caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico di HDI Italia fino a 10 giorni, col limite massimo di € 80,00 al giorno.
34 c) Rimpatrio salma
35 - Rientro sanitario
Qualora, in viaggio, in seguito ad infortunio o malattia imprevista, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza purché in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:
- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di HDI Italia, inclusa l’assistenza medica, infermieristica oppure di un familiare durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario, esclusivamente nel caso di infortunio o malattia imprevista verificatisi nei Paesi Europei.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
36 - Trasferimento ad un centro ospedaliero specializzato
Qualora l’Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l’infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con il Servizio di Assistenza medica della Struttura Organizzativa, il trasferimento dell’Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.
I costi del trasferimento sono a carico dell’Assicurato e saranno concordati preventivamente con lo stesso o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in sua vece.
37 - Rientro dal centro ospedaliero specializzato
Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione “Trasferimento ad un xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx” xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvede al suo rientro con il mezzo di trasporto che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di HDI Italia, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.
38- Rimborso spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato subisca il furto del bagaglio, HDI Italia rimborsa gli eventuali acquisti di prima necessità preventivamente autorizzati dalla Struttura Organizzativa, fino alla concorrenza di € 150,00 per evento.
A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Non sono rimborsabili gli acquisti effettuati nella località di rientro. La garanzia opera a seguito di furto del bagaglio riposto nel veicolo durante il viaggio al di fuori della regione di residenza dell’Assicurato. Per attivare la prestazione, l’Assicurato dovrà fornire ad HDI Italia copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti.
FORMA TOP
(Applicabile solo se espressamente richiamata in polizza ed in abbinamento alla Forma Base)
A integrazione delle garanzie previste dalla FORMA BASE, la garanzia viene estesa alla:
1 - Stop & Go (prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici)
Qualora venga richiesta la Prestazione “Soccorso Stradale”, l’Assicurato dovrà contestualmente a tale richiesta chiedere altresì alla Struttura Organizzativa che venga messa a sua disposizione, 24 h su 24 e a chilometraggio illimitato, un’autovettura in sostituzione.Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, presso il luogo di fermo del veicolo. Qualora il fermo avvenga in autostrada, in tangenziale o su sedi stradali ad esse equiparate, o qualora il veicolo dell’Assicurato non fosse in condizioni di sicurezza o fosse di intralcio, oppure il centro di noleggio convenzionato sia impossibilitato a fornire l’autovettura, l’erogazione della Prestazione avverrà secondo le seguenti modalità:
- consegna dell’autovettura presso l’officina di destinazione del Soccorso Stradale;
- messa a disposizione di un’autovettura presso il Rent a Car indicato dalla Struttura Organizzativa. Europ Assistance rimborserà all’Assicurato, dietro presentazione di regolare ricevuta, le spese del taxi sostenute per raggiungere il Rent a Car, fino al limite massimo di € 100,00 per sinistro.
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per 3 giorni consecutivi. Durante il periodo di fermo del veicolo, verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della Casa Costruttrice e qualora lo stesso superi i massimali in giorni sopra previsti, il noleggio potrà essere prolungato per il periodo indicato nella certificazione e comunque fino ad un massimo di 4 giorni.
Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicurato dovrà aver compiuti 21 anni e dovrà fornire alla società di autonoleggio:
- patente di guida in originale e valida;
- carta di credito a titolo di cauzione.
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso il Rent a Car che ha fornito l’autovettura sostitutiva.
Il massimale complessivo delle Prestazioni “Autovettura in sostituzione in Italia” e “Stop & Go” non potrà superare i 7 giorni.
BIKE ASSISTANCE (Garanzia prevista solo ove esplicitamente sottoscritta dall’Assicurato e venga pagato il relativo premio in abbinamento alle forme Base e Top).
La garanzia copre la persona che conduce il veicolo, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata all’utilizzo dello stesso, nonché i bambini di età inferiore a 4 anni regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati.
Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza.
Sezione I – PRESTAZIONI PER IL VEICOLO
1- Trasporto Bicicletta
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato dovrà contattare telefonicamente la struttura organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso che provvederà al trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio dell’assicurato stesso.
Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l’assicurato dovrà portare autonomamente il veicolo su una strada pubblica per consentire l’intervento del mezzo di soccorso.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative al trasporto sino ad un massimo di 50 km, tra andata e ritorno dal luogo del fermo.
Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell’assicurato.
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
2 - Rientro dell’Assicurato o proseguimento viaggio
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l’assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il rientro dell’assicurato (compreso il veicolo) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio fornendo:
- una bicicletta in sostituzione compatibilmente con le disponibilità sul luogo del fermo;
- un biglietto autoferrotranviario;
- la disponibilità di un taxi.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro e per assicurato. Dove previsto, le società di noleggio potrebbero richiedere all’assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.
Sezione II - PRESTAZIONI PER LA PERSONA
3 - Consulenza Medica
Qualora l’Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del veicolo, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
4 - Invio di un medico in Italia
Qualora, successivamente all’attivazione della prestazione “Consulenza Medica”, emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, senza spese per l’Assicurato, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino purché si trovi entro 100 km di percorrenza.
La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 dal lunedì al venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
5 - Rientro Sanitario (La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 km dal comune in cui l’assicurato ha il proprio domicilio.)
Qualora l’assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del veicolo, necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà a proprie spese ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario;
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’assicurato. In caso di decesso dell’assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo a proprio carico le spese relative al solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese per il rientro.
6 - Viaggio di un familiare (La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 km dal comune in cui l’assicurato ha il proprio domicilio).
Se l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del veicolo, venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo. La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall’assicurato ricoverato.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione), fino ad un importo massimo complessivo di € 400,00.
Art. 11.2 - ESCLUSIONI
ESCLUSIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DA 22 A 30 DELL’ASSISTENZA FORMA BASE
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Struttura Organizzativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
c) interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
d) cure riabilitative;
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
h) espianti e/o trapianti di organi;
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
k) Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
l) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Struttura Organizzativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
m) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
ESCLUSIONI RELATIVE ALLA FORMA TOP
Sono escluse dalla Prestazione:
- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla società di Autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
ESCLUSIONI RELATIVE ALLA BIKE ASSISTANCE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
b) pratica di sport estremi con l’uso del veicolo (a titolo esemplificativo freeride, slopestyle downhill);
c) guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e) dolo dell'assicurato;
f) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
g) malattia;
h) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
i) tentato suicidio o suicidio.
Sono esclusi dalla prestazione 2:
- i casi di immobilizzo del veicolo non dovuti a guasto e/o incidente;
- le operazioni di ordinaria manutenzione;
- le eventuali cauzioni richieste dalla società di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’assicurato.
Sono escluse dalla prestazione 5:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della struttura organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivano volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’assicurato è ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione 6 le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE FORME DI ASSISTENZA
Le seguenti disposizioni integrano le eventuali limitazioni, esclusioni e precisazioni contenute nei diversi articoli della normativa.
È escluso dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:
a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
i) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Struttura organizzativa di tutte le prestazioni di assistenza previste;
j) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
k) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
l) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
o) suicidio o tentativo di suicidio;
p) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
q) quarantene.
Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:
a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida;
b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada;
f) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali. Sono inoltre esclusi i veicoli adibiti a:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente;
c) servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
d) servizio di linea per trasporto di persone;
e) servizio di trasporto di cose per conto di terzi;
f) servizio di linea per trasporto di cose;
g) servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi.
Disposizioni e limitazioni
a) La Struttura Organizzativa non riconosce rimborsi senza il suo preventivo contatto ed autorizzazione;
b) la Struttura Organizzativa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
c) la Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate;
d) nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’altra compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione. In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
e) la Struttura Organizzativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
f) la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell’Assicurato.
La Struttura Organizzativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
a) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti, dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.
La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
a) aereo di linea (classe economica);
b) treno (prima classe).
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 11.3 - MODALITÀ DI RICHIESTA
HDI Italia mette a disposizione del Contraente le garanzie di Assistenza indicate, gestite in termini operativi dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 20057 Assago, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di HDI Italia al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima HDI Italia.
Art. 11.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite; la polizza avrà vigore nei seguenti paesi: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 11.5 – MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DEL SINISTRO
a) Richiesta di Assistenza
Per permettere l'intervento immediato della Struttura organizzativa, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare la Struttura organizzativa tramite:
telefono | 00-00000000 |
numero verde | 000000000 |
numero fax | 00-00000000 |
indicando con precisione:
- il tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- nr. targa.
b) Richiesta di Xxxxxxxx
La richiesta di rimborso, accompagnata dei documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., dovrà essere inoltrata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Struttura Organizzativa - Xxx xxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx (XX)
Inoltre, l'Assicurato dovrà:
- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.
AVVERTENZA: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa NON saranno rimborsate.
c) Autodemolizione e Abbandono legale
L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Veicolo, la seguente documentazione:
- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo.
In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
AVVERTENZA: La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
• La Struttura organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.
• Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente, invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al P.R.A., tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi” a raccolta differenziata”.
AVVERTENZA: La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
11.6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva
e comprovata impossibilità; in tal caso l'assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e
comunque, sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 c.c.
SEZIONE 12 - NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE ACCESSORIE ALL’RCAUTO
Art. 12.1 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI
Il Contraente deve dare comunicazione ad HDI Italia della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. HDI Italia, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.
Art. 12.2 - VARIAZIONE DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO
Le variazioni relative alla persona del Contraente e/o dell’Assicurato devono essere comunicate ad HDI Italia entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi. HDI Italia nei 30 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.
Art. 12.3 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve farne dettagliata denuncia scritta alla filiale alla quale è assegnata la polizza o ad HDI Italia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, l’entità almeno approssimativa del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.
In caso di sinistro Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici o Eventi Naturali, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia, fatta a sue spese, all’Autorità competente subito dopo il fatto. Il Contraente/Assicurato deve produrre fattura di acquisto delle parti sostituite e, a richiesta, copia del documento di trasporto delle medesime.
Nel caso di danno parziale, la denuncia deve contenere una dettagliata descrizione delle parti mancanti e/o danneggiate al veicolo.
In caso di ritrovamento del veicolo dopo il furto, il Contraente/Assicurato deve fornire il relativo verbale rilasciato dalle Autorità. Qualora il danno sia causato da Eventi Naturali, HDI Italia ha facoltà di richiedere che la comunicazione del sinistro trovi riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino, ovvero in una dichiarazione sottoscritta dall’Autorità competente del luogo.
Art. 12.4 - RIPARAZIONI – SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE DANNEGGIATE
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa e nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di HDI Italia.
HDI Italia ha la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Art. 12.5 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
In caso di perdita totale dell'autovettura, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale dell'autovettura (nel valore del veicolo assicurato dichiarato in polizza si intende compreso il valore degli audiofonovisivi e degli optional e accessori di serie, forniti dalla casa costruttrice) desunto dalla pubblicazione “Quattroruote” del mese di avvenimento del sinistro, con l’intesa che per le autovetture non riportate nella suddetta pubblicazione si farà riferimento al valore di mercato.
In caso di perdita totale di altri veicoli, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo (nel valore del veicolo assicurato dichiarato in polizza si intende compreso il valore degli audiofonovisivi e degli optional e accessori di serie, forniti dalla casa costruttrice) desunto dalla pubblicazione “Quattroruote” del mese di avvenimento del sinistro, con l’intesa che per i veicoli non riportati nella suddetta pubblicazione si farà riferimento al valore di mercato.
Il valore degli audiofonovisivi e degli optional e accessori non di serie, stabilmente fissati sul veicolo, è soggetto al medesimo deprezzamento previsto per il valore commerciale del veicolo stesso.
In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà.
L’ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.
In relazione alle garanzie Incendio e Furto di autovetture, qualora il danno sia totale e avvenga entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare dello stesso viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, senza tener conto del degrado d’uso del veicolo; per le garanzie Eventi Sociopolitici e Naturali il termine sopra citato è di sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Qualora il danno sia parziale, per le garanzie Incendio e Furto di autovetture uso proprio, non sarà applicato il degrado d’uso, ove lo stesso avvenga entro i cinque anni dalla data di prima immatricolazione; per le garanzie Incendio e Furto delle autovetture immatricolate per usi diversi dal proprio e per le garanzie Eventi Sociopolitici e Naturali non sarà applicato il degrado d’uso, ove avvenga entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.
Per batterie, pneumatici e parti meccaniche di autovetture non verrà applicato il degrado d’uso, solo ove il danno avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Non sono indennizzabili le spese di ricovero, traino, i danni da mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi, nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Ove il veicolo fosse di proprietà di Società di leasing, in caso di perdita totale dello stesso, l’ammontare del danno verrà determinato al netto dell’IVA.
Art. 12.6 – CLAUSOLA VALORE COSTANTE
A parziale deroga dell’articolo “Determinazione dell’ammontare del danno”, in caso di perdita totale del veicolo assicurato a seguito di Incendio o Furto, l’ammontare del danno è dato dal valore assicurato, attribuito al veicolo dalla pubblicazione “Quattroruote” all’inizio del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro. Nel valore assicurato sono compresi optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi non di serie.
Per inizio del periodo assicurativo si intende:
- contratto di nuova emissione o sostituzione di contratto a scadenza annuale: dalla data di decorrenza del contratto alla relativa data di scadenza;
- sostituzione di contratto in corso d’anno: dalla data di decorrenza del contratto sostituente alla data di scadenza indicata nel medesimo contratto.
L’ammontare del danno non può superare il valore assicurato al netto del valore del relitto, fermi eventuali scoperti e franchigie previsti in contratto.
Art. 12.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, HDI Italia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato. Tuttavia, non verrà applicata la regola proporzionale qualora il valore del veicolo al momento del sinistro risulti superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.
Art. 12.8 - APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI
Sono esclusi dalla garanzia gli apparecchi audiofonovisivi non di serie (il valore degli audiofonovisivi di serie, forniti dalla casa costruttrice, si intende compreso nel valore del veicolo assicurato, dichiarato in polizza).
Decorso il termine di applicazione del valore a nuovo, in caso di sinistro, il risarcimento non potrà essere superiore al 30% del valore commerciale del veicolo, qualora tali apparecchiature, purché stabilmente fissate, fossero ricomprese con esplicito richiamo in polizza.
La liquidazione del danno verrà effettuata sotto deduzione del medesimo scoperto, e relativo minimo, stabilito in polizza per il veicolo considerato.
Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, sul solo danno indennizzabile relativo alle suddette apparecchiature, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di € 200,00.
Di tali apparecchiature, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno. Ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione, la liquidazione non potrà essere superiore ad € 50,00 per ogni singola apparecchiatura.
Art. 12.9 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Società rimborsa all’Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti e ne effettua il pagamento presso la sede della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento stesso. L’indennizzo viene liquidato entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo viene erogato, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza, entro 30 giorni a far data dalla notifica della stessa e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Procedura Civile, salvo impugnazione e/o richieste di sospensiva.
In caso di distruzione totale, incendio o furto totale senza ritrovamento del veicolo, il pagamento dell’indennizzo avverrà a
condizione che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso ed il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) nonché la seconda copia o eventuali ulteriori
copie delle chiavi.
In caso di danni parziali, la Società ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione del documento fiscale attestante l’avvenuta riparazione del veicolo.
In caso di danno totale, la Società ha la facoltà, come disposto all’art. 13.1 e prima di pagare l’indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue a completamento dell’annualità in corso.
Limitatamente ai sinistri da “Ritiro patente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto
il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’art. 12.3 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all’indennizzo.
In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guida.
Art. 12.10 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI – NOMINA DEI PERITI
La determinazione dell’ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda a mezzo lettera raccomandata a/r, xxx xxx x/x xxxxx xxxxxxxxxxx certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, mediante periti nominati rispettivamente da HDI Italia e dall’Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono:
1. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico di HDI Italia e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 12.11 - RIDUZIONE ED INTEGRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO
Limitatamente alle garanzie Incendio, Furto, Kasko, Collisione, Eventi Sociopolitici ed Eventi Naturali, in caso di sinistro, il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell’annualità assicurativa in corso, di un importo pari all’indennizzo riconosciuto.
Su richiesta del Contraente e previo consenso di HDI Italia, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante pagamento ad HDI Italia stessa del relativo rateo di premio spettante.
Art. 12.12 - RECUPERI
L’Assicurato è tenuto ad informare HDI Italia non appena abbia notizie del recupero del veicolo rubato o di parti di esso; il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell’indennizzo, sarà detratto dall’indennizzo stesso.
In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato si obbliga a rilasciare ad HDI Italia la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; qualora l’indennizzo sia stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell’ammontare del danno secondo i criteri previsti dall’Art. 12.5 e si effettuerà il conguaglio con l’indennizzo precedentemente pagato.
Art. 12.13 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO A PERSONE
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, HDI Italia liquida l’indennità che risulti dovuta, mediante accordo tra le Parti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di “Invalidità Permanente”, le Parti hanno la facoltà di conferire mandato, con scrittura privata, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’“Invalidità Permanente” ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni. In questo caso HDI Italia ha facoltà di concedere una provvisionale, su precisa richiesta scritta dell’Assicurato e con parere del collegio che all’unanimità non riscontri elementi preclusivi alla liquidazione, in misura non superiore ai due terzi della somma corrispondente alla valutazione fatta prima da HDI Italia.
Il Collegio medico risiede nel Comune sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti - con dispensa da ogni formalità di legge - e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 12.14 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
HDI Italia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente da inoltrare alla filiale entro la data della scadenza annuale del contratto assicurativo, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato.
Per le autovetture uso proprio, HDI Italia, in occasione di ciascun rinnovo annuale, propone in quietanza l’adeguamento automatico del valore assicurato, con facoltà di accettazione da parte del Contraente; tale proposta consiste nell’adeguamento automatico del valore assicurato e del premio in corso, sulla base della valutazione effettuata dalla pubblicazione “Quattroruote” del secondo mese precedente a quello del rinnovo annuale. Conseguentemente viene adeguato il valore degli eventuali accessori non di serie e degli audiofonovisivi stabilmente fissati, utilizzando la medesima percentuale di svalutazione considerata per l’autovettura assicurata.
L’adeguamento automatico del valore assicurato non viene effettuato nei seguenti casi:
• quando il valore dell’autovettura inizialmente assicurato risulti inferiore a quello riportato dalla pubblicazione di riferimento;
• quando l’autovettura non è presente o non è valutata nella pubblicazione di riferimento;
• in caso di cessazione della pubblicazione di riferimento o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalla stessa;
• in caso di mancata dichiarazione da parte del Contraente dei riferimenti tecnici dell’autovettura assicurata, necessari per l’operatività della presente clausola;
• in caso di operatività, nei limiti previsti dal precedente art. 12.5, della valutazione “a nuovo” dell’autovettura assicurata;
• quando siano trascorsi più di otto anni dalla data di prima immatricolazione dell’autovettura assicurata;
• quando l’autovettura è assicurata con contratto che preveda clausole di vincolo a favore di xxxxx.
L’operatività o meno dell’adeguamento automatico del valore assicurato è specificamente indicato in polizza e quietanza.
Art. 12.15 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO CVT
HDI Italia ha facoltà in occasione di ciascuna scadenza annuale o di variazione di rischio, di applicare la Tariffa e le Condizioni delle garanzie accessorie all’x.x.xxxx vigenti a quel momento. Qualora il Contraente non accetti le nuove Condizioni, può sottoscrivere nuova polizza per le garanzie che non hanno subito variazioni.
Art. 12.16 - RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale. Il contratto si risolve alla scadenza annuale indicata in polizza, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva di disdetta da parte del Contraente. HDI Italia manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla sopraccitata scadenza annuale.
Art. 12.17 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.
SEZIONE 13 - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 13.1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di HDI Italia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento avviene con addebito in c/c presso la filiale cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato e l’eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.
Nei casi di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato, HDI Italia procederà a rilasciarne duplicato, su richiesta del Contraente e previa presentazione di denuncia del fatto alle pubbliche Autorità competenti o autocertificazione del fatto medesimo rilasciata ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.
Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute da HDI Italia all’Intermediario.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate, giusta l’indicazione figurante in polizza e fermo il disposto di cui all’art. 1901 c.c.
Art. 13.2 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO PER VEICOLI A MOTORE
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione ad HDI Italia restituendo il certificato e l’eventuale Carta Verde.
In caso di furto del veicolo può essere altresì prevista la sospensione previa consegna di denuncia di furto e restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde.
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde. Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto resta acquisito ad HDI Italia, salvo quanto previsto agli artt. 1.5, 1.6, 1.7.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio pagato e non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte di HDI Italia, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto deve essere fatta - ferma la forma tariffaria e il proprietario assicurato -
prorogando la scadenza contrattuale per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi). HDI Italia, all’atto della riattivazione, determina il premio dovuto dal Contraente in base alla tariffa vigente alla data dell’ultima sospensione. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza contrattuale determinata, oppure nel caso di contratti frazionati alla prima scadenza di rata determinatasi in funzione del frazionamento ammesso, si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione stessa.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno, nonché per assicurazioni di più veicoli con polizza
unica amministrata con Libro Matricola. All’atto della sospensione, HDI Italia rilascia apposita appendice che deve essere
sottoscritta dal Contraente.
Art. 13.3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.). Qualora sia applicabile l’art. 144, 2° comma del Codice, HDI Italia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 13.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta ad HDI Italia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti ad HDI Italia possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.). Qualora sia applicabile l’art. 144, 2° comma del Codice, HDI Italia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 13.5 - FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o del domicilio del Contraente/Assicurato.
Art. 13.6 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 13.7 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Carige Auto Più | Comfort | Premium |
GARANZIE COMPRESE | ||
RCA | RCA | RCA |
Complementare Auto | Complementare Auto | |
Incendio e Furto | Assistenza Stradale | |
Infortuni Conducente | Incendio e Furto | |
Infortuni Conducente | ||
Xxxxxxxxx | ||
Xxxxxx Legale | ||
GARANZIE OPZIONALI | ||
Complementare Auto | Assistenza Stradale | Eventi Naturali |
Infortuni Conducente | Tutela Legale | Eventi Socio-Politici |
Assistenza Stradale | Kasko Collisione | Kasko Collisione |
Tutela Legale | Cristalli | |
Cristalli |
HDI Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.