Contract
CONVENZIONE-ACCORDO DI COLLABORAZIONE/COOPERAZIONE (ex art. 15 Lg. 241/1990) PER ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERREG ITALIA - AUSTRIA CLLD HEUROPEN DAL TITOLO “CROSSTRAIL - SCOPRIRE IL FRIULI E HERMAGOR ATTRAVERSO IL TRAIL RUNNING” (Codice CUP: H79C19000010001)
TRA
Il Comune di Paluzza con sede legale in Paluzza, Piazza XXI-XXII Luglio, n.7, Codice Fiscale 84001330301 e Partita Iva 01498050309, nel seguito denominato “Comune”, rappresentato dal Legale Rappresentante, Sig. Sindaco – Xxxxxxx XXXXXX, domiciliato per la sua carica presso la Sede Legale dell’Ente-Sede Municipale,
E
L’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Area Medica, nel seguito anche “Dipartimento", con sede legale in Udine, via Palladio, 8 e sede operativa in Xxxxx, xxx Xxxxxxx 00, Codice Fiscale 80014550307 e Partita IVA 01071600306, rappresentato dal Direttore xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx domiciliato per la sua carica presso la sede operativa;
nel seguito congiuntamente definite le “Parti”.
Premesso che
− il Comune di Paluzza ha partecipato come Partner di Progetto al bando Interreg Italia Austria XXXX Xxxxxxxx un progetto dal titolo CROSSTRAIL - Scoprire il Friuli e Hermagor attraverso il Trail Running
− il Comune di Paluzza (partner di progetto 2 (P2)), unitamente agli altri partner, mediante lo sviluppo di tale progetto, intende promuovere il trail running e lo skyrunning (o più semplicemente la corsa in montagna) al fine di migliorare l’immagine turistica dell’area di programma pubblicizzando le aree interessate dal progetto;
− il Comune di Gemona quale Lead Partner si occuperà del coordinamento e supporto generale alle attività progettuali degli altri partner, nello specifico Fachhochschule Kärnten (P1), Comune di Paluzza (P2) e Sportverein Dellach-Xxxx (P3);
− nella proposta progettuale presentata a valere sul progetto dal titolo CROSSTRAIL - Scoprire il Friuli e Hermagor attraverso il Trail Running, ed approvata dall’Autorità di gestione, è stato stabilito che il Comune di Paluzza, per lo sviluppo ed attuazione di varie attività progettuali, si avvarrà della collaborazione di un istituto di ricerca specialistica;
− l'Università degli Studi di Udine ha manifestato il proprio interesse a collaborare, attraverso un proprio gruppo di ricerca, con il Comune di Paluzza con il fine di raggiungere gli obiettivi pubblici congiunti e dare attuazione al progetto Interreg; tale gruppo risulta idoneo in particolare per elaborare dati e metodologie di ricerca specialistica legate allo sviluppo del trail running sulle aree individuate a progetto e alla redazione di monitoraggio medico specialistico riguardante l’allenamento e la biomeccanica e in generale le buone norme per una corretta attività fisica su tali tipi di percorso, il tutto finalizzato alla costruzione di una guida e di una app dedicata;
− il Comune di Gemona del Friuli, Lead Partner del progetto in argomento, ha già in attivo collaborazioni con l’Università degli Studi di Udine finalizzate al raggiungimento di obiettivi ed interessi pubblici comuni legati ad attività di ricerca in particolare nell’ambito del corso di laurea in Scienze Motorie e del “Laboratorio della Montagna - Centro Studi Sport di Montagna di Gemona del Friuli (UD)” di recente costituzione e hanno già stipulato apposita convenzione per l’esecuzione del progetto in oggetto;
− l’Università di Udine, ai sensi dell’art. 1 del proprio Statuto, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli;
− per la realizzazione dei propri obiettivi l’Università di Udine sviluppa la ricerca scientifica, svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;
− l’Università di Udine, per perseguire i propri fini istituzionali e per ricerche scientifiche di proprio interesse prioritario, può stipulare con terzi accordi di ricerca, anche con proprio eventuale apporto finanziario o logistico, in cooperazione, così come può accettare da terzi contributi per la ricerca in cooperazione;
− il Comune di Paluzza attraverso la collaborazione congiunta con l’Università degli Studi di Udine –
Dipartimento di Area Medica intende dare attuazione alle attività già specificatamente riportate nel programma/piano finanziario del progetto Interreg, avviando pertanto la ricerca ed il monitoraggio relativamente alla disciplina sportiva running/corsa in montagna sui cui il progetto si basa;
− l’attuazione di tale tipo di attività si configura totalmente come perseguimento di obiettivi istituzionali da parte dei due soggetti pubblici coinvolti (Comune ed Università) che cooperano esclusivamente per il fine per un interesse pubblico comune e congiunto e per il fine progettuale;
− l’attività di ricerca che l’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Area Medica eseguirà riporta una elevata complessità e viene svolta con metodologie altamente scientifiche, sperimentali ed innovative;
− i risultati che verranno raggiunti saranno utilizzati per il fine di cui in premessa esclusivamente dal Comune di Paluzza e dall’Università degli Studi di Udine;
− il suddetto progetto è stato finanziato (Contratto di finanziamento Interreg per Progetti Medi di data 04.06.2020 prot. n. 362337) ed è quindi necessario dare avvio a breve alle attività;
− presso il Dipartimento opera il gruppo di ricerca del prof. Xxxxxxx Xxxxxx che si occupa in particolare di fisiologia dell’esercizio, di bioenergetica e degli adattamenti cardiorespiratori all’esercizio nei soggetti obesi, anziani ed atleti.
− è interesse del Comune di Paluzza sviluppare la collaborazione con il Dipartimento in merito al progetto CROSSTRAIL;
− la cooperazione tra l’ente Comune di Paluzza e l’Università degli Studi di Udine sancita con la presente scrittura si configura come “Accordo fra pubbliche Amministrazioni” ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
− la collaborazione tra il Comune di Paluzza e il Dipartimento universitario risulta essere, in ragione di tutto quanto sopra, lo strumento maggiormente idoneo (da ritenersi senza equivalenti, nel breve periodo) per la realizzazione dei reciproci fini istituzionali sopradescritti ed in particolare per la realizzazione del progetto Interreg Italia-Austria in oggetto; ciò tenuto conto, in particolare, di analoghi percorsi di studio e ricerca condotti dall'Ateneo e dell’elevato valore, da un punto di vista metodologico e qualitativo, della comprovata competenza scientifica rispetto al tema in questione;
− è interesse comune delle parti, ognuna per quanto di ragione, collaborare in funzione della realizzazione di un progetto volto al raggiungimento di obiettivi pubblici congiunti;
− l’Università degli Studi di Udine con proprio atto, dovrà esprimere parere favorevole ed approvare il presente documento prima dell’approvazione del Comune di Paluzza in sede di Giunta Comunale;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Valore delle premesse
Le premesse della presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Finalità, obiettivi e oggetto dell’accordo
È interesse comune delle parti instaurare un rapporto di collaborazione al fine - ognuna secondo le proprie caratteristiche, competenze e peculiarità - di costruire, sviluppare e diffondere modelli relativi alle buone norme per l’attività fisica e sportiva riferita in particolare al “trekking in montagna” nonché alle discipline sportive su percorsi montani anche con il fine della promozione turistica del territorio sul quale il progetto Interreg denominato in sintesi “CROSSTRAIL” è concentrato.
Il Comune e il Dipartimento con la presente Convenzione disciplinano la collaborazione alle attività di ricerca nell’ambito del progetto CROSSTRAIL al fine dell’attuazione delle attività sancite dallo stesso.
I Responsabili designati dalle Parti per la gestione del progetto sono:
per il Dipartimento: prof. Xxxxxxx Xxxxxx;
per il Comune: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx quale Responsabile del Servizio Tecnico, con il supporto del personale assegnato ai propri Servizi.
L’eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata
all’altra Parte per iscritto entro 10 giorni dalla sostituzione.
Il programma del progetto è descritto sinteticamente nell’Allegato tecnico alla presente convenzione, i cui contenuti sono riferiti in particolare a quanto già sancito nel piano finanziario del progetto Interreg.
Il progetto Interreg Italia-Austria denominato “CROSSTRAIL - SCOPRIRE IL FRIULI E HERMAGOR ATTRAVERSO IL TRAIL RUNNING”, così come approvato dall’Autorità di gestione, viene consegnato all’Università-Dipartimento che, mediante sottoscrizione della presente convenzione dichiara di aver visionato in tutti i suoi contenuti, in particolare in relazione alle attività da espletarsi per il raggiungimento degli obiettivi.
L’obiettivo comune nell’ambito del progetto Interreg in premessa, è quello di migliorare ed incrementare l’immagine turistica del territorio preso a riferimento per il progetto. Con il presente accordo si intende inoltre definire una collaborazione che, attraverso un lavoro congiunto tra i gruppi di progetto (Comune- Dipartimento), sviluppi la ricerca scientifica specialistica relativa alla disciplina sportiva del trail running o corsa in montagna.
L’oggetto dell’accordo sarà pertanto:
- attuazione di una serie di attività legate alla pratica sportiva sul territorio pedemontano e montano, con contestuale affiancamento e sviluppo di un monitoraggio avente lo scopo di giungere all’elaborazione di una schedatura riguardante l’allenamento, la biomeccanica e in generale il monitoraggio scientifico sperimentale delle buone norme per l’attività fisica e sportiva, implementando pertanto quanto già avviato all’interno del “Laboratorio della montagna” – Centro Studi Sport di Montagna con sede a Gemona del Friuli.
Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili del progetto potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine (art. 4), eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare l’Allegato tecnico ed eventualmente a concordare, sempre per iscritto, la modifica dell’impegno economico di cui all’art. 3.
Le attività oggetto del presente accordo di collaborazione saranno svolte presso il Centro Studi Sport di Montagna di Gemona del Friuli (UD). Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l’accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle attività.
Art. 3 – Modalità di partecipazione delle parti, suddivisione dei compiti operativi, oneri economici e modalità di erogazione
Il Comune, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali pubblici e dei risultati di cui all’art. 1 “Valore delle premesse”, metterà a disposizione il proprio personale, nonché materiale, conoscenze e competenze in suo possesso, in particolare assicurerà il coordinamento delle varie attività progettuali, i contatti con l’Ente finanziatore del progetto, il rapporto fra i partner, l’organizzazione e monitoraggio delle attività di comunicazione e diffusione dei risultati, l’individuazione generale e/o puntuale dei percorsi trail di propria competenza.
L’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Area Medica, per il raggiungimento degli obiettivi e risultati di cui all’art. 2, attraverso un suo gruppo di lavoro specialistico coordinato dal Responsabile prof. Lazzer e costituito anche da assegnista di ricerca allo scopo individuato per le finalità di progetto, metterà a disposizione del Comune le proprie competenze per le attività di ricerca scientifica - consulenza e, in particolare, per la selezione e mappatura dei percorsi, l’elaborazione schede riguardanti l’allenamento, la biomeccanica e in generale per il monitoraggio scientifico sperimentale delle buone norme per l’attività fisica e sportiva riferita in particolare al “trekking in montagna” nonché alle discipline sportive su percorsi montani.
Il Comune attiverà con cadenza periodica da definirsi mediante accordo tra i Responsabili designati, incontri di collaborazione e tavoli di lavoro congiunto presso il Centro Studi Sport di Montagna con sede a Gemona del Friuli e/o presso la sede comunale, nei quali il gruppo di lavoro individuato dal Comune di Paluzza e dal Dipartimento Universitario svilupperanno congiuntamente le attività con la presente sancite ed individuate per il raggiungimento della collaborazione necessaria al perseguimento degli obiettivi pubblici condivisi.
Il Dipartimento si impegna a fornire al Comune una relazione semestrale sulle attività svolte, con
l’indicazione puntuale dei costi sostenuti con riferimento puntuale al piano finanziario di cui all’allegato tecnico; qualora il Comune (Partner di Progetto del progetto Interreg) per l’espletamento delle rendicontazioni, manifestasse la necessità di acquisire la relazione sull’attività e sui costi sostenuti ed ogni altra documentazione ritenuta utile con altra cadenza rispetto alla semestrale, l’Università – Dipartimento dovrà fa pervenire quanto richiesto entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.
Il Comune riconoscerà al Dipartimento, l’importo pari a Euro 29.500,00, ogni oneri ed iva di legge se presente incluso, relativamente alle spese già stimate e quantificate nonché inserite nel piano finanziario del progetto Interreg in parola approvato dall’Autorità di gestione, il tutto nell’ambito e per lo svolgimento delle attività individuate nell’allegato tecnico – paragrafo ”piano finanziario”; la somma economica sopra citata è da intendersi quale rimborso per le spese da sostenere dal Dipartimento e viene stabilito sin d’ora che sarà usufruita per l’attivazione di assegno/assegni di ricerca ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 per la nomina di ricercatori specialisti nelle attività di progetto, nonché per le altre spese dirette necessarie allo svolgimento delle attività.
Il suddetto importo verrà trasferito dal Comune al Dipartimento in due soluzioni:
- il 30 % pari all’importo complessivo verrà liquidato successivamente alla presentazione entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione, da parte del Dipartimento universitario, di un piano esecutivo delle attività di progetto;
- il 30% pari all’importo complessivo verrà liquidato in coincidenza di una rendicontazione intermedia rispetto al termine di fine progetto;
- il 40% pari all’importo complessivo, verrà liquidato a saldo, alla presentazione della relazione consuntiva
sull’ attività svolta e contestuale relazione analitica di rendicontazione finale delle spese sostenute;
In quanto nelle operazioni aventi la natura di accordo fra PA deve naturalmente restare escluso ogni margine di utile in capo a ciascuna parte dell'accordo, unitamente alla relazione analitica conclusiva di cui all'articolo precedente l'Università presenterà, come detto ed in particolare:
- prospetto di dettaglio delle dette spese sostenute;
- documenti giustificativi di spesa a supporto delle spese medesime e documentazione amministrativo- contabile.
Al fine del riconoscimento/liquidazione delle somme stabilite in misura percentuale come sopra, il “piano esecutivo di gestione” e la documentazione delle spese sostenute da allegare alla relazione analitica conclusiva, saranno soggette a verifica e controllo.
Art. 4 – Durata ed efficacia
Il presente accordo entra in vigore all’atto della sottoscrizione dell’ultima Parte firmataria e avrà la durata fino al 28.02.2022, data di scadenza del progetto in sintesi denominato “CROSSTRAIL”. Nel caso in cui la scadenza del progetto venisse posticipata, la durata del presente accordo verrà posticipata di conseguenza.
Art. 5 – Segretezza
Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito “Informazioni”) sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:
− far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
− non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
− restituire le informazioni all’altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di conclusione del presente contratto;
− conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al solo personale direttamente coinvolto all’esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi per iscritto a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
− astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto.
L’impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l’esecuzione del contratto che al termine dello stesso per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.
Le Parti si impegnano a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori al fine di garantirne la rintracciabilità per un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore i 10 (dieci) anni successivi alla scadenza del contratto.
Art. 6 – Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati
Proprietà dei risultati
Fermo restando che il Comune e l’Università degli studi di Udine sono titolari esclusivi dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto del presente contratto, nell’ipotesi in cui lo svolgimento congiunto delle “attività/progetto” porti a risultati che possano formare oggetto di diritti di privativa, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà fra Comune e Università degli studi di Udine in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un’accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo.
Nel corso dello svolgimento delle “attività/progetto”, i Responsabili delle attività dovranno prontamente comunicare reciprocamente i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività.
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori e inventori e l’afferenza ai rispettivi enti.
In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte e dandone opportuna comunicazione. Se tali pubblicazioni contengano dati ed informazioni resi noti da una Parte all’altra confidenzialmente, le Parti dovranno chiedere preventiva autorizzazione scritta. Trascorsi 50 giorni dall’invio della richiesta, l’autorizzazione alla pubblicazione si intende concessa.
Art. 7 – Diritti di accesso alle conoscenze
Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
a) al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
b) al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività, specificate nell’Allegato tecnico. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.
È vietato l’accesso al background riconducibile a ricercatori afferenti alle Parti non direttamente coinvolti nell’ “attività/progetto”.
Art. 8 – Pubblicità e utilizzo dei segni distintivi delle Parti
La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni), salvo che con il preventivo consenso scritto della Parte titolare.
In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione della presente convenzione, dovrà essere evidenziato che le attività rientrano nell’ambito del progetto Interreg Italia-Austria denominato “CROSSTRAIL
- SCOPRIRE IL FRIULI E HERMAGOR ATTRAVERSO IL TRAIL RUNNING;
Nel rispetto delle disposizioni dettate dai documenti del Programma Interreg Italia – Austria, le parti dovranno rispettare quanto sancito nella specifica “Strategia di comunicazione” tra i cui obblighi è evidenziato che le Autorità del programma e tutti i beneficiari sono obbligati ad utilizzare il logo ufficiale del programma “logo del programma” per tutte le attività di comunicazione in modo chiaramente riconoscibile a prima vista. Il logo che è fornito a tutti i beneficiari del Segretariato congiunto e che deve essere come sancito, usato in tutte le pubblicazioni e su tutto il materiale promozionale, in modo chiaramente riconoscibile a prima vista, non può essere modificato in alcun modo.
Art. 9 – Assicurazioni
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nell’articolo 1.4. Resta inteso che il Responsabile delle attività di ciascuna delle Parti comunicherà all’altra Parte i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall’effettivo inserimento nell’attività stessa.
Art.10 – Gestione sicurezza e prevenzione
Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., durante lo svolgimento del “attività/progetto” di cui al presente accordo, il personale inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. In applicazione all’articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante. La struttura ospitante si assume l’onere di effettuare l’informazione e la formazione dei soggetti sui rischi e le misure di sicurezza ed emergenza adottate in relazione alla specifica attività svolta e a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività in collaborazione sia richiesta l’attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che ciascuna delle Parti provvederà ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del proprio personale. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle “attività/progetto” di cui al presente accordo, ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall’art. 20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di ricerca in laboratorio. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni infortunio capitato al personale dell’altra Parte durante lo svolgimento delle “attività/progetto” oggetto del presente accordo.
Art. 11 – Responsabilità delle Parti
Le parti sono responsabili ognuno per la parte di competenza riferite alle attività individuate nelle premesse e nell’allegato tecnico, dell’attuazione nei modi e tempi prescritti, di quanto stabilito nel presente accordo per il fine del raggiungimento degli obiettivi pubblici comuni in premessa sanciti e legati alla realizzazione del progetto Interreg in oggetto.
In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile all’Ente/Società, questo è tenuto a darne prontamente comunicazione scritta al Dipartimento.
ART. 12 – Clausola risolutiva espressa
Il Comune, considerato che la finalità del presente accordo è di dare attuazione al progetto Interreg denominato “CROSSTRAIL - SCOPRIRE IL FRIULI E HERMAGOR ATTRAVERSO IL TRAIL RUNNING” per
il quale ha sottoscritto il relativo “Contratto di finanziamento Interreg per progetti medi” in qualità di Partner di Progetto e che pertanto, il Comune è chiamato ad adempiere nei tempi e modi stabiliti agli obblighi contrattuali, ha la facoltà di risolvere il presente accordo se Università si rende inadempiente per le attività di cui all’art. 3 finalizzate agli obiettivi di cui all’art. 2 del presente accordo e specificate nell’allegato tecnico, comunicando a mezzo posta elettronica certificata, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva.
Art. 13 – Controversie
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, per la soluzione della controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, resta individuata la competenza TAR del Friuli Venezia Giulia.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, GDPR 679/2016.
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Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. La data di stipula del presente accordo è quella della marcatura temporale applicata dal soggetto firmatario che ha sottoscritto digitalmente per ultimo.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 131/86), e l'onere della registrazione ricade esclusivamente sulla parte che la richiede (art. 57 del D.P.R. 131/86). Le spese di bollo sono a carico del Dipartimento che le assolve in modo virtuale – autorizzazione Agenzia delle entrate N. 59443/2015 DEL 23/06/2015.
Letto, confermato e sottoscritto Paluzza, 18.11.2020.
Per il Comune Il Legale Rappresentante Sig.Sindaco Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx da:Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx:COMUNE DI PALUZZA/84001330301 Data: 19/11/2020 11:32:26 (Firmato digitalmente) | Per il Dipartimento di Area Medica Il Direttore Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Firmato digitalmente da: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX Data: 01/12/2020 17:02:03 (Firmato digitalmente) |
ALLEGATO TECNICO ALLA CONVENZIONE-ACCORDO DI COLLABORAZIONE/COOPERAZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO “CROSSTRAIL – SCOPRIRE IL FRIULI E HERMAGOR ATTRAVERSO IL TRAIL RUNNING” – ITAT4105
Lo scopo del progetto è migliorare l’immagine turistica dell’area di programma, pubblicizzando le zone interessate in particolare durante il periodo marzo-novembre. Infatti, uno degli obiettivi è sfruttare le opportunità che il territorio mette a disposizione durante le stagioni intermedie, aspetto che attualmente è in gran parte trascurato. Per raggiungere questo scopo si intende promuovere il trail running e lo skyrunning (o più semplice mente corsa in montagna). Negli ultimi anni il trail running si è sviluppato in modo esponenziale e il numero degli amanti di questa disciplina è in continua crescita, inoltre può essere praticato per tutto l’anno nelle zone sotto i 1.000 m di quota e per 6-9 mesi all’anno nelle zone sopra tali quote. Con lo scopo di attirare la crescente fetta di turismo dei trail runners, il progetto si propone di sviluppare e mappare una rete di sentieri (già presenti) dedicata al trail running e offrire agli appassionati una proposta completa che coniughi aspetti logistici, tecnici, naturalistici e culturali. Verrà creata una guida in versione cartacea e digitale contenete i percorsi di trail running, schede tecniche per un allenamento corretto, tracce GPS scaricabili dal sito, informazioni sui luoghi di interesse storico e naturalistico e informazioni sulle strutture ricettive in zona. Per promuovere i nuovi percorsi il progetto prevede di organizzare alcune giornate con workshop ed eventi ad alto livello legati al trail running.
DESCRIZIONE PARTICOLARE DELL’OGGETTO DELLA CONVENZIONE – ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Il Work-package sarà concentrato sulla mappatura del territorio sotto diversi aspetti: dovranno essere individuati, mappati e valutati i percorsi per il trail running; dovranno inoltre essere individuati i punti di interesse turistico lungo gli itinerari.
Gli itinerari verranno scelti in modo da coprire vari gradi di difficoltà così da adattarsi ad un pubblico più ampio possibile e verranno scartati percorsi con difficoltà alpinistica per i quali sarebbe richiesta una preparazione specifica e potrebbero risultare pericolosi per un pubblico più vasto. Dovranno essere coinvolte come consulenti associazioni locali con una ottima conoscenza del territorio.
Attività di individuazione e tracciatura dei percorsi di trail running
La tracciatura dei percorsi verrà fatta da atleti di alto livello e da atleti amatori con l’appoggio di associazioni sportive locali, in modo da avere riferimenti diversi e punti di vista che si adattino ad un pubblico più ampio possibile. In questa fase verrà acquisita la traccia GPS degli itinerari individuati. Inoltre, verrà fatto compilare un questionario ad ogni atleta che testa un determinato tracciato, al fine di categorizzare in modo più oggettivo possibile i percorsi proposti.
Individuazione siti di interesse turistico
Dovranno essere individuati e mappati i siti di interesse turistico lungo, o nelle vicinanze, dei percorsi. La mappatura riguarderà siti di interesse naturalistico, storico e punti di ristoro. L’attività verrà svolta con il coinvolgimento degli enti turistici locali (uffici di promozione turistica, comuni ecc.) e le associazioni locali.
Monitoraggio delle attività ed elaborazione specialistica delle attività di trail running
Il tutto si concentrerà sulla consulenza specialistica rivolta alla preparazione del materiale da pubblicare sul sito, la guida e l’app e riguardante schede dei percorsi, schede riguardanti l’allenamento, la biomeccanica il tutto con l’obiettivo di delineare le buone norme per l’attività fisica e sportiva.
PROSPETTO ANALITICO ESTRATTO DAL PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO INTERREG APPROVATO AL FINE DELLA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE STIMATE PER LE SPECIFICHE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’ACCORDO
WORK-PACKAGE (wp) DI PROGETTO
WP3 | ||||||
Att. 3.1 Individuazione e tracciatura dei percorsi di trail running | tracciatura con gps e raccolta dati. Analisi dei dati raccolti (tracce gps, dati metabolici, consumi energetici.) | Costi per consulenze e servizi esterni | Contratto di consulenza | 1 | 21.500,00 € | 21.500,00 € |
Att 3.3 Individuazione siti di interesse turistico | selezione e mappatura dei siti di interesse turistico e raccolta informazioni su di essi | Costi per consulenze e servizi esterni | Contratto di consulenza | 1 | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
WP 4 | ||||||
Att.4.2 promozione attraverso l’organizzazione di eventi | Compenso relatori trail running park | Costi per consulenze e servizi esterni | Relatori ospitati | 8 | 250,00 € | 2.000,00 € |
Totale | 29.500,00 € |