Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro – Parte normativa 2013 – 2015.
DELIBERAZIONE N. 70/17 DEL 29.12.2016
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Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro – Parte normativa 2013 – 2015.
Dipendenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali.
L’Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con la proposta n. 1852 del 2016, riferisce che il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione (Coran), in data 15 dicembre 2016, ha trasmesso, per l’acquisizione del parere vincolante della Giunta regionale, il testo dell'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro - Parte normativa 2013 - 2015
- Dipendenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, siglato, in data 6 dicembre 2016, dal Comitato medesimo e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione ai sensi dell’art. 60 della legge regionale n. 31/1998 (CGIL, CISL, UIL, SADIRS UGL, SAF, FEDRO, FENDRES-SSAFOR CONFSAL, MSA, SIAD).
L’ipotesi di accordo concerne tutto il comparto di contrattazione del personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Corpo forestale, degli Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali.
Al testo, a cura del Comitato, è stata allegata la “Relazione” prescritta dagli articoli 63, comma 3, e 64 della legge regionale n. 31/1998 e s.m.i., in essa sono indicate le modifiche normative apportate al contratto collettivo vigente.
L’Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione espone gli aspetti salienti del contratto.
L’art. 2 stabilisce che le disposizioni previste dall’ipotesi di contratto, coerentemente con quanto disposto dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 30/19 del 30 luglio 2013 avente ad oggetto gli indirizzi della contrattazione triennale 2013- 2015, operano modifiche di carattere normativo al CCRL del 15 maggio 2001 e sono riferite al triennio di contrattazione relativo al periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2015 e che gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto salva diversa prescrizione dello stesso.
L’art. 3, comma 1, tenuto conto delle trasformazioni organizzative intervenute nelle Direzioni generali, ridefinisce integralmente la delegazione della contrattazione integrativa di parte pubblica
prevedendo che due componenti vengano identificati dalla norma nelle figure dei direttori generali dell’organizzazione e del personale, dei servizi finanziari e il terzo componente, invece, venga designato con deliberazione della Giunta regionale. Il comma 2, tuttavia, nelle more della designazione della Giunta e al fine di dar corso alla necessaria contrattazione integrativa, stabilisce un criterio residuale di validità della delegazione trattante di parte pubblica con i soli due componenti indicati dalla disposizione del comma 1.
Gli artt. 4 e 5 dell’ipotesi trattano l’orario di lavoro. In particolare l’art. 4 ridefinisce la fascia obbligatoria pomeridiana in un’ora compresa tra le 15.00 e le 17.00 (attualmente dalle 16.00 alle 17.00) e l’art. 5 riduce ad almeno 30 minuti la pausa giornaliera fra la fascia lavorativa antimeridiana e il rientro pomeridiano (attualmente di almeno un’ora).
Con l’art. 6 al comma 1 viene incrementata all’ 80 % (attualmente 60 %) la quota da assegnare alle direzioni generali e viene introdotto un nuovo criterio di ripartizione dello straordinario in proporzione ai contingenti organici (attualmente dotazione organica) di ciascuna direzione generale, oltreché stabilire un nuovo onere semestrale di informazione sindacale sull’utilizzo del monte ore di straordinario. Con il comma 2, invece, viene inserito un nuovo istituto gestionale di compensazione delle maggiori prestazioni già effettuate da tutto il personale, compreso quello soggetto ad orario turnato, in deroga al criterio di corrispondenza fra ore di lavoro straordinario autorizzato, costo orario dello straordinario e budget attribuito alle direzioni generali.
Con gli articoli dal 7 al 12 dell’ipotesi contrattuale vengono ridefiniti gli istituti concernenti la fruizione delle ferie, dei permessi retribuiti e non, del congedo parentale, delle assenze per malattia in caso di gravi patologie nonché del congedo per la cura dei disabili.
Da tali disposizioni non derivano costi diretti posto che gli oneri per la loro attuazione sono già ricompresi nelle retribuzioni in godimento, e, pertanto, trovano copertura negli attuali stanziamenti di bilancio.
L’art. 13 per il servizio mensa prevede, a parità di spesa complessiva contrattualmente autorizzata (calcolata convenzionalmente su base annua nel numero di 100 buoni pasto per dipendente), un meccanismo che permetterà a fine anno la redistribuzione dei buoni calcolati a bilancio ma non assegnati ai dipendenti che hanno effettuato meno di 100 giornate lavorative di rientro pomeridiano, a quei dipendenti che ne hanno, invece, effettuato un numero superiore alle 100 e fino comunque ad un massimo di 130 buoni a dipendente.
L’Assessore, infine, evidenzia che le modalità operative e la tempistica dell’attuazione dei vari istituti dell’ipotesi contrattuale richiedono necessari aggiornamenti del sistema informativo HR, e
pertanto, devono essere supportate da appositi atti gestionali di competenza.
Esaurita la sua relazione, l’Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione propone che la Giunta esprima il suo vincolante parere positivo in ordine all’ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro, e per l’ulteriore corso del procedimento di contrattazione.
La Giunta regionale, vista e condivisa la proposta dell’Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione in ordine all’ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro - Parte normativa 2013 - 2015 - Dipendenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Organizzazione e del personale
DELIBERA
− di esprimere parere favorevole in ordine all’ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro, Anno 2015 - Dipendenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, e ai fini dell’ulteriore corso del procedimento di contrattazione, nei termini e alle condizioni rappresentate dall’Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;
− di prendere atto che le modalità operative e la tempistica dell’attuazione dei vari istituti dell’ipotesi contrattuale richiedono necessari aggiornamenti del sistema informativo HR e, pertanto, devono essere supportate da appositi atti gestionali di competenza.
Il Direttore Generale Il Vicepresidente
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