CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA (C.G.C.)
CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA (C.G.C.)
PER VETTORI (T-V Rev.2 – 042016)
PREMESSE
Le Condizioni generali sotto meglio descritte (C.G.C.) fanno parte integrante di ogni richiesta di offerta strutturata, offerta spot e/o di offerta verbale, tutte e sempre emesse per prezzi convenuti. Le stesse condizioni generali sono applicabili anche per quegli incarichi affidati da S.T.I. S.p.A. che non siano preceduti da una offerta.
Le Condizioni generali (disponibili sul sito Internet aziendale xxx.xxxxxx.xx) sono state approvate dalla Direzione. Esse disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti da contratti di trasporto di merci su strada, anche per prestazioni singole, stipulati da S.T.I. S.p.A. e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest’ultima; tali Condizioni generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, la responsabilità di S.T.I. S.p.A. e del Vettore.
Definizioni:
-Committente : S .T . I. Società Trasporti Industriali S .p .A .. – Xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx (Xx ) P. IVA 00551440233 – Iscrizione Albo N ° TVR 2804790R - C /TERZI N ° GA0G6T /VR 000070 – Licenza Comunitaria N ° 050261;
- Vettore: è una società di trasporti la quale, ai sensi e per gli effetti dell’ Art.. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445, dichiara:
° di essere, in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, come da Mod. DURC che consegna alla Committente, espressamente autorizzata e legittimata al trasporto di cose su strada, ai sensi della legge italiana, e regolarmente iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi nonché titolare delle relative autorizzazioni ministeriali e/o previste dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale;
• che gli automezzi di volta in volta utilizzati in esecuzione del trasporto di cui all’Ordine di carico, sono idonei allo svolgimento di tali servizi;
• che gli autisti incaricati dal Vettore per l’effettuazione del/dei trasporto/i sono muniti di patente idonea ad effettuare i servizi di trasporto per conto terzi nonché di CQC idonea e in corso di validità e che i relativi automezzi sono, e saranno di volta in volta, in regola con le revisioni prescritte dalle legge e quant’altro;
-Contratto è il contratto di trasporto che si perfezione con l’accettazione da parte del Vettore dell’Ordine di Trasporto, dell’Ordine di carico o, comunque, dall’esecuzione del trasporto medesimo ed è regolato esclusivamente dalle presenti C.G.C. se non diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti.
Art . 1— Oggetto.
1 .1 Con il Contratto il Vettore fornirà per conto della Committente un servizio di trasporto, per prestazioni singole o continuative, della Merce (come individuata al successivo Art. 2) dei Clienti di quest’ultima, sulle tratte e alle condizioni economiche e con le eventuali ulteriori precisazioni operative indicate nell’Ordine di carico e nel Documento di Trasporto (D.D.T.) . 1 .2 Il Contratto, anche nel caso di servizi eseguiti con molteplicità di automezzi, resta un contratto di trasporto in quanto tale e non costituisce contratto d’appalto di servizi. Il rapporto contrattuale dedotto nel presente Xxxxxxxxx non s’intende stipulato in reciproca esclusiva .
Art . 2 — Merce da trasportare – Destinatario – Luogo di presa consegna delle merci –Eventuali orari di carico e scarico – Veicolo adibito al trasporto.
Per l’individuazione della Merce trasportata, nonché del destinatario, del luogo di presa e consegna delle merci, degli eventuali orari di carico e scarico si rinvia a quanto descritto nell’’Ordine di Carico e nel Documento di trasporto (D.D.T.) . L’Ordine di Carico contiene, altresì, l’identificazione del veicolo adibito al trasporto. D.D.T. e Ordine di Carico, consegnati al Vettore in occasione della prestazione oggetto del Contratto, sono da considerarsi parti integranti di quest’ultimo. I suddetti documenti contengono altresì: le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o scarico; il periodo di franchigia; i tempi massimi di carico e scarico della merce; l’eventuale quantificazione delle penali che il Vettore corrisponderà alla Committente in caso di ritardo imputabile al Vettore; nonché le eventuali osservazioni svolte dal Vettore rispetto alle istruzioni e/o indicazioni della Committente.
Resta inteso tra le parti che qual’ora i tempi di carico e scarico indicati venissero superati per motivi indipendenti dalla volontà del Vettore, nessun corrispettivo potrà essere in alcun caso richiesto e/o addebitato dal Vettore alla Committente, direttamente o indirettamente, a tal titolo, dandosi reciprocamente atto che le tariffe concordate comprendono l’eventuale sosta degli automezzi sia in fase di carico che di scarico, nel rispetto delle varie esigenze del destinatario del trasporto;.
Art. 3 Obblighi delle Parti
3.1. Le Parti rinviano all’Ordine di Carico e al D.D.T. gli eventuali termini temporali di consegna delle merci che il Vettore è tenuto a rispettare in osservanza, comunque, di quanto stabilito dal vigente codice della strada con particolare riguardo, ma non esclusivamente, al rispetto dei limiti di velocità, dei periodi di guida (giornalieri/settimanali/bisettimanali consecutivi), di quelli di interruzione dalla stessa e di riposo (giornaliero e settimanale) prescritti dalla legge e regolamenti in vigore. E’ fatto esplicito obbligo al Vettore di fare prevalere le norme del codice della strada (periodi/interruzioni di guida e riposo, limiti di velocità e ogni altra norma sulla sicurezza della circolazione in generale) vigenti all’epoca
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dell’esecuzione del trasporto, rispetto ad ogni eventuale istruzione, da chiunque proveniente, eventualmente incompatibile con le stesse. Ogni prescrizione contrattuale eventualmente incompatibile con quanto stabilito dal codice della strada vigente al momento dell’esecuzione del trasporto dovrà pertanto intendersi come non apposta. Conseguentemente il Vettore manleverà e terrà indenne la Committente da qualunque pregiudizio o responsabilità, anche verso terzi, derivato dalla trasgressione delle predette norme del codice della strada.
3.2. Nell’esecuzione del Contratto il Vettore:
a) è tenuto a comunicare immediatamente alla Committente eventuali riserve che il destinatario, al momento dello scarico, ha apposto sul documento di trasporto, e resterà comunque obbligato a provvedere, nel frattempo, alla custodia della relativa merce. Ogni impedimento o soverchio ritardo nella continuazione del trasporto (dovuto, ad esempio, a rottura del mezzo, incidente stradale, etc.) o nella consegna della merce al destinatario, per qualunque ragione esso avvenga, dovrà essere immediatamente comunicato per iscritto dal Vettore al Committente. Il Vettore resterà comunque obbligato a provvedere, nel frattempo, alla custodia dei prodotti.
b) utilizzerà veicoli adatti al trasporto dei prodotti indicati nell’Ordine di carico e nel D.D.T., nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo utilizzato ed in generale delle vigenti disposizioni di legge in materia di circolazione stradale e di trasporto di prodotti ;
c) è tenuto a curare con la massima diligenza la consegna della merce all’intestatario indicato nell’Ordine di carico e nel documento di trasporto (DDT), provvedendo senza eccezione alcuna, a far apporre, nell’apposito spazio, timbro e firma autografa e leggibile del medesimo. In mancanza di tali requisiti ed in caso di inadempimento del pagamento del prezzo del trasporto, ove posto a carico del destinatario, o di contestazioni circa la effettiva consegna delle merce da parte del proprietario, la Committente addebiterà al Vettore il controvalore della merce descritta del D.D.T. risultato non correttamente sottoscritto.
d) qualora la consegna della merce indicata nell’Ordine di carico e D.D.T. preveda il pagamento della stessa a mezzo di contrassegno, come indicato sul DDT o su separato mandato all’uopo stipulato tra la Committente ed il mittente, il Vettore sarà responsabile per l’eventuale perdita del contrassegno ritirato dal destinatario, fino alla consegna del medesimo alla Committente e della mancata verifica dei requisiti del titolo ritirato. Il Vettore potrà ritirare anche contanti fino alla somma limite massima stabilita per legge. In caso di pagamento del contrassegno di importo pari o superiore al limite massimo stabilito per legge , il contrassegno dovrà essere ritirato dal Vettore unicamente mediante titolo di credito della tipologia espressamente indicata sul documento di trasporto. La tariffa per consegne “in contrassegno” è comprensiva di ogni costo di restituzione del contrassegno alla Committente il cui onere è a carico del Vettore che dovrà provvedervi entro 8 gg. dal ritiro.
e) dichiara e conferma, con l’accettazione del trasporto, che esso è in regola con l’osservanza:
i. delle norme di legge e contrattuali verso i suoi dipendenti con particolare riferimento ma non esclusivamente, all’ osservanza e al rispetto dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto terzi. A tal fine, quale condizione espressa di efficacia del presente Contratto, il Vettore si obbliga a consegnare alla Committente all’atto della conclusione del Contratto, il modello DURC, non anteriore a tre mesi, a riprova di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali verso i propri dipendenti e così ogni qualvolta la Committente ne faccia richiesta.
ii. di tutte le norme di legge sulla sicurezza della circolazione, obbligandosi nell’esecuzione dell’incarico ricevuto di cui al Contratto al rispetto di quanto, e non solo, disposto dagli articolo 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167 (trasporto di cose, anche nei casi diversi da quelli di cui al comma 9 del medesimo articolo), 174 (durata della guida) di cui decreto legislativo 30.04.1992 n. 285, così come richiamati dall’art. 7 del Decreto Legislativo N°286 del 21.11.2005; di quelle circa la sicurezza nella circolazione in genere, il servizio di trasporto di cose per conto terzi e, particolarmente ma non esclusivamente, anche con quelle stabilite per il trasporto di derrate alimentari.
iii. più in generale, delle indicazioni previste dal Decreto Legislativo N° 286 del 21.11.2005 e da esso richiamate, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 7 del medesimo in tema di titolarità e legittimità delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi per gli autoveicoli ed i conducenti che invia alla Committente per il carico;
iv. di tutti gli adempimenti previsti dal regolamento CE 852/2004 e da ogni altra normativa nazionale e/o comunitaria in tema di igiene alimentare applicabile in riferimento alla propria attività di trasporto;
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i) al Vettore è espressamente vietato effettuare i servizi di trasporto affidati trasferendoli a sub-vettori, pena la risoluzione espressa del presente Contratto. Qualora il Vettore, ciononostante, si avvalesse nell’esecuzione del Contratto di sub- vettori, egli dichiara e riconosce fin d’ora che la Committente è assolutamente estranea a tali contratti di sub-trasporto e, per l’effetto, dichiara altresì di assumersi, rispetto al sub-vettore ed agli ulteriori rapporti di sub-vezione che ne derivassero, la qualifica e la responsabilità di committente obbligandosi a riportare tale qualifica anche nella relativa lettera di vettura che verrà fornita alla Committente. Fermo quanto sopra, qualora il Vettore utilizzasse sub —vettori, conferma:
i. che essi sono imprese di autotrasporto regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi ed in possesso di regolare autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi;
ii. che i suddetti sub-vettori sono in regola con ogni altra norma vigente di legge prescritta per lo svolgimento dell’attività di cui al presente Contratto;
iii. di aver stipulato con gli stessi appositi contratti in forma scritta;
iv. che tali sub-vettori sono in regola con quanto prescritto nel presente contratto e adempiranno conformemente al medesimo;
v. che, si ribadisce, gli stessi sub vettori effettueranno il sub-trasporto sotto la piena responsabilità del Vettore;
vi. che Il Vettore, nel caso cedesse in sub-vezione il trasporto si obbliga a compilare, e conseguentemente ad emettere un’ulteriore Ordine di carico nei confronti dell’ulteriore sub Vettore, a cui ha affidato il trasporto. In caso di violazione, dell’obbligo di compilazione dell’Ordine di Carico da parte del Vettore, la Committente addebiterà a quest’ultimo tutte le eventuali sanzioni comminate alla Committente, da parte delle autorità deputate al controllo. Inoltre l’ulteriore sub Vettore, incaricato si obbligherà esso stesso a compilare un ulteriore ulteriori Ordine di carico in caso di ulteriore sub-vezione, se pure espressamente vietata dalla Committente. Il Vettore si farà garante, e conseguente manleverà la Committente, nel caso in cui l’ulteriore sub-vettore non adempia all’obbligo di compilazione della scheda di trasporto.
vii. In ogni caso, il Vettore manleverà e terrà integralmente indenne la Committente da ogni responsabilità derivante dall’eventuale rapporto di sub trasporto o dagli obblighi assicurativi o previdenziali ad esso connessi, così come da ogni richiesta, di qualunque genere anche economica e per qualsiasi causale, proveniente dagli eventuali sub- vettori incaricati dal Vettore medesimo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Vettore dovrà in ogni caso vietare al sub-vettore di utilizzare, a sua volta, altri sub vettori. E’ facoltà del Committente chiedere al Vettore la dimostrazione del pagamento effettuato al sub-vettore per l’esecuzione dei servizi a quest’ultimo affidati dal Vettore in ragione dell’eventuale rapporto di sub-vezione.
viii. In nessun caso, stante l’espresso divieto di affidare a sub-vettori l’esecuzione dei trasporti di cui al presente Contratto, la conclusione, anche ripetuta, da parte del Vettore di contratti di sub-trasporto potrà essere ritenuta tacita deroga al divieto espresso in tal senso dalla Committente.
3.3. Le operazioni di carico delle merci saranno svolte a cura della Committente, mentre quelle di scarico saranno effettuate a cura del destinatario delle medesime. Il Vettore è tenuto a produrre alla Committente la certificazione emessa dal caricatore o dal destinatario, contenente l’orario di arrivo al luogo e/o al punto di carico o scarico nonché l’orario di materiale inizio delle operazioni di carico e scarico dei prodotti. Resta inteso che il tempo necessario allo svolgimento materiale delle operazioni di carico o scarico dei prodotti non è considerato ai fini del calcolo del periodo di franchigia; parimenti non rientra nel computo del periodo di franchigia l’eventuale anticipo dell’orario di arrivo al luogo e/o punto di carico e scarico rispetto alle indicazioni della Committente. Il periodo di franchigia non potrà superare il periodo indicato nell’allegato B, sia per le operazioni di carico che per quelle di scarico dei Prodotti. Qualora fosse superato il periodo di franchigia e subordinatamente alla richiesta effettuata dal Vettore alla Committente entro il termine di decadenza di otto giorni dall’evento, sarà riconosciuto al Vettore l’indennizzo calcolato dall’osservatorio sulle attività di trasporto, dovuto per ogni ora eccedente tale periodo, fatta eccezione per il caso in cui alternativamente:
i. lo sforamento del periodo di franchigia sia imputabile al Vettore;
ii. il Vettore non abbia messo a disposizione l’automezzo per le operazioni di carico e scarico;
iii. il Vettore non abbia osservato le indicazioni scritte fornite dalla Committente circa il luogo e l’orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico;
iv. il Vettore non abbia osservato le indicazioni della Committente sulle modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o scarico, qualora essi non coincidano con i luoghi di carico o scarico e tali indicazioni siano necessarie a cadenzare l’accesso degli automezzi nel rispetto dei tempi necessari per il completamento delle operazioni nonché per l’espletamento delle verifiche da svolgere all’ingresso dei luoghi di carico o scarico. In ogni caso, laddove dette
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operazioni di carico e/o scarico fossero eseguite dal Vettore, quest’ultimo garantirà che le medesime siano effettuate nel rispetto della vigente normativa in tema di sicurezza e circolazione stradale al fine di assicurare l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose, mantenendo la Committente manlevata ed indenne da qualunque richiesta di risarcimento del danno e/o ogni altra conseguenza pregiudizievole derivante a riguardo.
3.4. Oltre a quanto previsto dalla legge in tema di responsabilità del Vettore per eventuali perdite o avarie dei prodotti, le operazioni di carico dei medesimi vengono eseguite sotto il controllo e la responsabilità diretti dello stesso Vettore. Il Vettore sarà responsabile , oltreché per l’inadempimento agli obblighi di custodia del carico, anche nel caso in cui non si attenga alle direttive ed alle istruzioni impartitegli dalla Committente in ordine alle eventuali cautele da adottarsi per il trasporto ed in ordine alla effettuazione di prestazioni accessorie agli incarichi ed ai sevizi di trasporto.
3.5. In espressa deroga a quanto previsto dall’art. 11 bis D.Lgs n. 286/2005, i bancali utilizzati per il trasporto delle merci s’intendono consegnati al Vettore in comodato d’uso gratuito e pertanto dovranno essere messi a disposizione o restituiti dal medesimo nei tempi previsti da specifici accordi operativi. Sempre secondo accordi operativi le parti si accordano per le relative restituzioni da farsi periodicamente e comunque prima che il saldo raggiunga la quota “soglia” concordata. I bancali non riconsegnati secondo gli accordi di cui sopra saranno addebitati da STI s.p.a. al Vettore al valore di € 7,75 ciascuno quale penale ex art. 1382 del cod. civ., salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
3.6. L’individuazione: a) della merce trasportata, loro quantità e peso; b) del destinatario della merce trasportata; c) dei luoghi di presa in carico e di scarico della merce; d) delle modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico e scarico; e) del periodo di franchigia, dei tempi massimi di carico e scarico della merce; f) dei luoghi della loro consegna a destinazione; g) delle eventuali istruzioni fornite dalla Committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al Vettore; nonché h) delle eventuali osservazioni svolte dal Vettore rispetto alle istruzioni e/o indicazioni della Committente per ciascun trasporto, è contenuta nel DDT o BORDERO’ DI CARICO di volta in volta consegnato dalla Committente al Vettore per l’espletamento di ciascun incarico di trasporto conferito, ai sensi del Contratto. Tale DDT o BORDERO’ DI CARICO forma parte integrante e sostanziale del Contratto. Il DDT conterrà anche l’eventuale quantificazione delle penali che il Vettore corrisponderà alla Committente in caso di ritardo imputabile al Vettore.
3.7. Il Vettore si obbliga a fornire alla Committente l’attestazione, rilasciata dagli enti previdenziali (DURC), a dimostrazione della regolarità del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
3.8. Il Vettore prende atto che la Committente si riserverà di agire nei suoi confronti per i danni conseguenti al fermo amministrativo del veicolo predisposto dalle competenti Autorità in caso di violazione dell’obbligo di conservare copia del presente Contratto sull’automezzo adibito al trasporto qui convenuto o dei documenti ritenuti ad esso equipollenti (es: Scheda di trasporto, D.D.T., C.M.R.) .
3.9. Il Vettore,in conclusione, assume ogni responsabilità comunque connessa all’esecuzione del servizio di trasporto affidatogli, rispondendo integralmente per la perdita, l’avaria ed il danneggiamento della merce trasportata ai sensi degli artt. 1693 e 1694 del Cod. Civ., dal momento della presa in consegna sino al momento della riconsegna al destinatario, ivi comprese le ipotesi di furto, incendio e rapina. Il Vettore risponde, altresì, della ritardata e/o inesatta esecuzione dell’Ordine di Trasporto.
3.10. Il Vettore è tenuto ad accertare, sia all’atto della presa in consegna sia a quello della riconsegna dei Prodotti, quale sia lo stato d’integrità esterno del Prodotto mediante ispezione visiva e integrata da eventuali ulteriori controlli richiesti specificamente dalla Committente. Prodotti eventualmente danneggiati non dovranno in nessun caso essere consegnati ai clienti della Committente.
3.11. La presa in consegna dei Prodotti senza riserve implica la responsabilità “ex recepto” a carico del Vettore prevista dalla normativa vigente.
3.12. Il Vettore sarà responsabile della custodia dei Prodotti dal momento della presa in carico con la firma del Documento di Trasporto e/o del bordereau di carico fino al completamento delle operazioni di scarico presso il destinatario o Luogo di Destinazione. Ne consegue che eventuali rotture o mancanze si considereranno di responsabilità del Vettore salvo prova contraria da fornirsi da parte di quest’ultimo. In caso di perdita, avaria e danneggiamento della merce trasportata, il Vettore è tenuto al risarcimento del danno, in deroga a quanto previsto dall’art. 1696 Cod. Civ., in misura pari al valore dei Prodotti trasportati
Art . 4 — Corrispettivo
4 .1 I servizi eseguiti dal Vettore saranno compensati nella misura stabilita dalle parti per iscritto o nell’Ordine di Carico , parte integrante del Contratto, contenente i prezzi liberamente concordati in esito ad una trattativa individuale liberamente tra le Parti condotta ed accettati senza riserve dai contraenti siccome rispondenti ai principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. Il pagamento delle prestazioni effettuate dal Vettore dovrà essere effettuato dalla Committente entro i termini di legge
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decorrenti dalla data della fattura che sarà emessa dal Vettore alla fine del mese in cui sono stati effettuati i trasporti ed a condizione che il Vettore abbia consegnato alla Committente copia del Mod. DURC rilasciato non più di tre mesi antecedenti. Resta inteso tra le Parti, che i compensi corrisposti al Vettore sono comprensivi di tutte le attività accessorie richieste dalla Committente quali, ad esempio, il recupero dei bancali (pallets) di cui al suddetto Art. 3.5. e che i compensi medesimi remunerano anche l’assunzione da parte del Vettore delle responsabilità connesse a tali attività concordando, altresì, le Parti che i “costi di organizzazione” non sono da considerare costi destinati alla sicurezza della circolazione stradale;
4 .2 I compensi suddetti potranno essere modificati ed integrati mediante accordo scritto tra le Parti che diverranno parti integranti del Contratto . In ragione di quanto sopra, il Vettore, ribadendo l’adeguatezza dei compensi così come liberamente concordati, dichiara di non avvalersi del diritto agli adeguamenti del prezzo del gasolio e delle tariffe autostradali così come previsto dal comma 5 dell’ art. 83 bis D.Lgs n.112/2008 espressamente rinunciandovi qual’ora ne sorgessero i presupposti.
4 .3 In caso di ritardato pagamento, viene concordato tra le Parti, in deroga a quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2002, di applicare agli interessi moratori il saggio d’interesse di cui all’art. 1284 c.c., senza maggiorazione alcuna. Il Vettore conferma, con l’accettazione del trasporto, che gli interessi moratori convenuti sono adeguati alla prestazione oggetto del Contratto e idonei a tutelare equamente i propri diritti di credito.
4.4. Ai sensi dell’art. 1260 co. 2° c.c. è espressamente esclusa la cedibilità dei crediti sorti in esecuzione del Presente Contratto.
A r t . 5 — Legge applicabile – Foro competente
Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversi in ordine all’interpretazione ed alla esecuzione di esso, in prima istanza dovranno essere risolte attraverso lo strumento della “Negoziazione assistita” di cui al Capo II° del D.L. n. 132/2014 ed, in caso di esito negativo, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Verona con esclusione espressa di qualsiasi altro Foro alternativo e/o concorrente.