CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI "ECM" A DUE PARTI
(TIPOLOGIA A)
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI "ECM" A DUE PARTI
stipulato tra
(1) SIFO, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, ente non profit avente sede in Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00, Xxxxxx, codice fiscale 80200570150 – partita IVA 12208170154, in persona del Presidente (Provider),
(2)
n. ----
, avente sede in Via
Partita IVA n. _
, codice fiscale
, in persona di
, munito dei necessari poteri (Sponsor); e (ciascuna una Parte e, congiuntamente, le Parti)
PREMESSO CHE:
⮚ SIFO, provider accreditato presso il Ministero della Salute, da sempre impegnata a promuovere la crescita professionale della categoria si propone, per Statuto, i seguenti scopi, che potranno essere perseguiti anche attraverso la promozione di studi, conferenze, pubblicazioni e ricerche:
• promuovere e coordinare l'attività scientifica, tecnica ed amministrativa delle farmacie degli ospedali e delle strutture farmaceutiche dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), finalizzata al corretto e razionale uso del farmaco e di quant'altro utilizzato per la prevenzione, la cura e la riabilitazione;
• prendere ed incoraggiare tutte quelle iniziative ritenute idonee ad elevare, sotto l'aspetto morale e culturale, il farmacista che esercita la professione nelle farmacie degli ospedali e nelle strutture farmaceutiche dipendenti dal SSN.
• promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali;
⮚ (Sponsor) è una azienda farmaceutica caratterizzata da un grande impegno nella ricerca , nonché da una costante collaborazione con gli enti sanitari e le società scientifiche finalizzata a promuovere e garantire il diritto alla cura, sviluppando valore e innovazione attraverso la partecipazione a progetti finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi farmaceutici.
⮚ SIFO è attiva nel settore dell'organizzazione di eventi di educazione continua in medicina (ECM) ed
intende organizzare l'evento ECM intitolato " che si terrà , il
”
, come più dettagliatamente descritto
all'Allegato A (Evento ECM) e, a tal fine, ha richiesto allo Sponsor di fornire un contributo economico per la realizzazione dello steso delegando la realizzazione degli aspetti organizzativi dell’evento a Fondazione SIFO.
⮚ (Sponsor) ha manifestato la propria intenzione di partecipare in qualità di sponsor alla realizzazione del succitato evento, in considerazione della rilevanza e meritevolezza degli scopi perseguiti e della qualità dell’evento stesso che si terrà a , il
, come più dettagliatamente descritto all'Allegato A (Evento ECM) fornendo un contributo economico non condizionato per lo stesso.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE ED ALLEGATI
1.1 1.1 Le premesse e gli allegati al presente Contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso. Le disposizioni del presente Contratto, prevarranno su qualsiasi contrastante disposizione contenuta in qualsivoglia documento cui il presente Contratto faccia riferimento e/o in qualsivoglia allegato.
2. OGGETTO
2.1 2.1 Lo Sponsor si impegna a SIFO il contributo economico di cui al successivo articolo 5.1(c), a fronte del riconoscimento da parte del Provider dei diritti di sponsorizzazione indicati all'Allegato B.
3. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL PROVIDER
3.1 3.1 Il Provider dichiara e garantisce allo Sponsor che:
(a) è un "provider" accreditato ai sensi della normativa ECM, come indicato nell'Allegato A;
(b) è in grado di provvedere autonomamente, attraverso le proprie strutture scientifiche e con l'ausilio, sul piano organizzativo, di sufficiente personale e collaboratori qualificati, all’organizzazione dell'Evento ECM e alla predisposizione della documentazione e dei materiali scientifici relativi allo stesso nel rispetto della normativa applicabile;
(c) si assume ogni responsabilità nei confronti dello Sponsor e di ogni soggetto terzo circa il contenuto formativo, la qualità scientifica e l’integrità etica delle attività educazionali che comportano l’attribuzione di crediti ECM, nonché circa l’attendibilità, serietà ed eticità delle informazioni divulgate, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;
(d) il contributo economico fornito dallo Sponsor non condiziona in alcun modo i contenuti scientifici dell'Evento ECM;
(e) nessuno dei soci, amministratori o dipendenti di SIFO ha alcun legame di carattere commerciale con lo Sponsor o altra società del gruppo dello Sponsor e non esistono altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi della normativa ECM applicabile, salvo quelle eventualmente indicate nell'Allegato A;
3.2 3.2 Le precedenti dichiarazioni e garanzie dovranno rimanere veritiere sino al termine del Contratto.
4. OBBLIGHI DEL PROVIDER
4.1 4.1 Il Provider si impegna, in particolare, a:
(a) Organizzare l'Evento ECM secondo il programma indicato nell'Allegato A (Programma), nel rispetto della normativa applicabile, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo, il D.Lgs. n. 502/1992, il D.Lgs. n. 219/2006, il D.P.C.M del 22 luglio 2010 che recepisce l’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, il Regolamento applicativo dell’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, approvato dalla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua (Commissione) nella seduta del 13 gennaio 2010 e successive modifiche, i principi del Codice Deontologico di Farmindustria (disponibile presso il sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx_xxxxxxxxxxxx.xxx), nonché gli orientamenti e le istruzioni del Ministero della Salute, dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di Farmindustria e della Commissione;
(b) validare il programma scientifico dell'Evento ECM nel sito web della Commissione o dell'Age.Na.S e comunicare allo Sponsor il numero identificativo di accreditamento ECM almeno 62 giorni prima dell'Evento per consentire allo Sponsor di presentare la relativa domanda di autorizzazione all'AIFA (Autorizzazione);
(c) non modificare il Programma, la data, il nominativo dei relatori ed il luogo dell'Evento ECM successivamente alla domanda di Autorizzazione presentata dallo Sponsor;
(d) seguire le istruzioni dello Sponsor relative alle attività di sponsorizzazione, ove fosse necessaria la collaborazione del Provider in relazione alle stesse;
(e) utilizzare il marchio ed il logo dello Sponsor su programmi scientifici e materiale durevole secondo le indicazioni dello Sponsor, sempre nel rispetto della normativa applicabile e unicamente in relazione all'Evento ECM, per i fini di cui al presente Contratto e per la durata dello stesso. Il logo sarà inviato dallo Sponsor al Provider ;
(f) al termine dell’Evento ECM, effettuare le procedure di verifica della partecipazione, valutazione della qualità percepita e dell'apprendimento dei singoli partecipanti e comunicare per iscritto allo Sponsor l’espletamento di tali attività;
(g) consentire a richiesta dello Sponsor, effettuata con ragionevole preavviso, di consultare la documentazione (ivi compresa quella contabile) relativa all'organizzazione dell'Evento ECM sia presso la sede del Provider che presso la sede dell'Evento ECM, limitatamente a quei documenti che si riferiscono ai rapporti economici tra le Parti;
(h) non compiere – ovvero non omettere – alcuna azione che possa comportare una violazione del codice etico dello Sponsor, di cui Provider dichiara di aver preso visione, o da cui potrebbe derivare una qualsiasi responsabilità dello Sponsor ai sensi della normativa applicabile.
4.2 Il Provider si impegna a manlevare lo Sponsor, anche successivamente alla cessazione del presente Contratto per qualsiasi motivo, da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che quest'ultimo possa subire in connessione alla mancata corrispondenza al vero delle dichiarazioni e garanzie del Provider di cui al precedente articolo 3
5. OBBLIGHI DELLO SPONSOR
5.1 5.1 Lo Sponsor si impegna a:
(a) non influenzare in alcun modo i contenuti scientifici dell'Evento ECM;
(b) richiedere l'autorizzazione dell'AIFA alla sponsorizzazione dell'Evento ECM non oltre il termine di 60 giorni precedenti la data di inizio dell'Evento ECM stesso;
(c) corrispondere al Provider il contributo economico indicato di cui all'Allegato B, secondo i termini di pagamento ivi indicati.
6. DURATA E CONDIZIONE RISOLUTIVA
6.1 6.1 Il presente Contratto avrà efficacia dalla data dell'ultima sottoscrizione e cesserà i suoi effetti al termine dell'Evento ECM, salvo che per quelle previsioni che per loro natura o per espresso accordo delle Parti esauriscano il loro effetto successivamente.
6.2 6.2 Il presente Contratto si risolverà automaticamente qualora lo Sponsor non ottenga dall'AIFA l'Autorizzazione entro 45 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Sarà cura dello Sponsor informare il Provider di tale data nonché dell'eventuale mancata concessione dell'Autorizzazione, rimanendo inteso che in tal caso nulla sarà dovuto da ciascuna delle Parti all'altra Parte in relazione al Contratto stesso e fatto comunque salvo l'obbligo del Provider di restituire allo Sponsor le somme eventualmente già percepite.
7. FORZA MAGGIORE E MODIFICHE ALLA NORMATIVA APPLICABILE
7.1 7.1 Ciascuna Parte non sarà considerata inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto qualora il mancato adempimento di tali obbligazioni risulti dovuto a situazioni quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incendi, alluvioni, o a qualunque altra causa posta al di là della ragionevole facoltà di controllo della Parte, e si verifichi senza colpa o negligenza di tale Parte, restando tuttavia convenuto tra le Parti che eventuali scioperi o serrate non saranno qualificabili quali eventi di forza maggiore ai sensi del presente articolo.
7.2 7.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore, come descritto al precedente articolo, comporti l'impossibilità per una delle Parti di adempiere a una o più obbligazioni nascenti dal presente Contratto, la relativa obbligazione sarà sospesa per tutto il periodo di persistenza della causa di forza maggiore che non potrà comunque superare i 10 giorni lavorativi.
7.3 7.3 Nel caso in cui la causa di forza maggiore persista oltre il termine di cui al precedente paragrafo 7.2 del Contratto, le Parti si incontreranno per valutare la possibilità di concordare delle modalità alternative di esecuzione del Contratto. In assenza di tale accordo, Sponsor e Provider potranno recedere con effetto immediato dal presente Contratto, rimanendo inteso che in tale caso nulla sarà dovuto tra le Parti in relazione allo stesso.
7.4 7.4 Qualora durante la vigenza del Contratto intervengano atti legislativi, interventi normativi e restrittivi di origine governativa, nuova linee guida od orientamenti di associazioni di categoria applicabili ad una delle Parti, ivi comprese eventuali linee guida od orientamenti di Farmindustria che comportino l'impossibilità per una delle Parti di adempiere ad una o più obbligazioni previste dal Presente Contratto senza violare detta nuova normativa, troveranno applicazione le previsioni di cui al precedente paragrafo 7.3.
8. RISERVATEZZA
8.1 8.1 Il Provider si obbliga, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 del codice civile, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori e/o per i terzi eventualmente utilizzati per l'esecuzione del presente Contratto - a non divulgare senza autorizzazione scritta di Sponsor anche dopo la cessazione del presente Contratto, ogni e qualsiasi informazione - ricevuta per iscritto, oralmente, attraverso mezzi o supporti informatici – inerente l’attività di Sponsor ed in genere delle società appartenenti al gruppo della stessa, restando inteso e convenuto tra le Parti che nella locuzione Informazioni Riservate si include anche il presente Contratto ed i suoi allegati. Rimane comunque salva la possibilità del Provider di rendere noto il contenuto del presente contratto alle autorità sanitarie competenti ed alle autorità pubbliche e giudiziarie che ne facessero richiesta, come verrà meglio specificato al successivo punto 8.2
8.28.2 Gli obblighi di cui al precedente paragrafo 8.1 non trovano applicazione nei casi in cui le
Informazioni Riservate:
(a) al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o diventino di pubblico dominio per cause diverse dalla violazione, diretta o indiretta, dell'obbligo di mantenere le stesse confidenziali;
(b) debbano essere comunicate per legge o per effetto di una richiesta di un organismo governativo o giudiziario. In tal caso, tuttavia, il Provider informerà immediatamente lo Sponsor della necessità di effettuare detta comunicazione.
8.38.3 Le Parti accettano che gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo avranno la durata di 1 anno dalla data di scadenza e/o risoluzione del presente Contratto.
9. RECESSO E RISOLUZIONE
9.1 9.1 Lo Sponsor potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Provider con almeno [30] giorni di preavviso. In tal caso, lo Sponsor rimborserà le voci di spesa di cui all'Allegato B effettivamente sostenute e documentate dal Provider.
9.2 9.2 Sponsor potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di:
(a) mancata veridicità anche di una sola delle dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 3 se verificatesi prima che lo svolgimento dell'Evento ECM sia terminato;
(b) inadempimento del Provider ad una delle proprie obbligazioni di cui ai precedenti articoli
4.1 e 8.
10. RAPPRESENTANTI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI
10.1 10.1 Le Parti nominano quali propri rappresentanti per le obbligazioni del presente Contratto i soggetti indicati all'Allegato C. Ciascuna parte potrà modificare i propri rappresentanti dandone apposita comunicazione scritta all'altra Parte.
10.2 10.2 Qualsiasi comunicazione tra Sponsor e il Provider derivante, collegata o connessa al presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita solo se inviata al rappresentante della Parte nominato ai sensi del precedente paragrafo 10.1 a mezzo raccomandata a/r, fax o e-mail, ai recapiti indicati all'Allegato C. Ogni modifica a tali recapiti dovrà essere comunicata all’altra Parte. In assenza di tale comunicazione, quelle effettuate ai recapiti di cui all'Allegato C si considereranno validamente effettuate.
11. PRIVACY
11.1 11.1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art 13 del GDPR relativamente al trattamento dei rispettivi dati personali per finalità connesse all'esecuzione del presente incarico.
11.2 11.2 Sponsor riveste la posizione di titolare del trattamento dei dati personali di terzi che verranno trattati nel corso dell'esecuzione del presente Contratto (i Dati), ai sensi dell’art. 24 del GDPR, mentre il Provider – con la sottoscrizione del presente Contratto – accetta di assumere il ruolo di responsabile del trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR, restando inteso che per lo svolgimento di tale attività il Provider non percepirà alcun corrispettivo aggiuntivo rispetto al contributo economico di cui al precedente articolo 6.
11.3 11.3 Il Provider si impegna ad agire in conformità al D.lgs. 193/2006, così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e, in particolare, nella sua qualità di responsabile esterno del trattamento, ad utilizzare i Dati nella misura strettamente necessaria all’attività da compiere per l’esecuzione del presente Contratto, conformandosi alle indicazioni contenute nel presente Contratto oltre alle istruzioni fornitegli di volta in volta da Sponsor. Il Provider si impegna, inoltre, ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l’integrità ed esattezza dei Dati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei Dati, accessi ai Dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti degli stessi.
11.4 11.4 Inoltre, lo Sponsor autorizza il Provider ad individuare e nominare sub-responsabili del trattamento e/o ad individuare soggetti autorizzati al trattamento che, di fatto, compiranno le operazioni di trattamento dei Dati per l’esecuzione del presente Contratto nonché ad aggiornare periodicamente l'ambito di trattamento loro consentito, secondo le istruzioni ricevute ai sensi dell’art. 29 del GDPR.
12. RISPETTO DEL CODICE ETICO SIFO
12.1 Lo Sponsor dichiara di conoscere il Codice Etico di SIFO (consultabile sul sito SIFO all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xx-xxxx.xxxx) e di impegnarsi, nell'esecuzione del presente contratto, a rispettare e a far rispettare le relative prescrizioni, per quanto ad esso applicabili. Le Parti convengono che il mancato rispetto delle prescrizioni del modello organizzativo e dei principi indicati nel Codice Etico di SIFO costituiranno inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, con le conseguenze risarcitorie a carico della parte inadempiente.
13. VARIE
13.1 13.1 La nullità totale o parziale di una o più delle clausole del presente Contratto non comporta la nullità delle restanti clausole del Contratto, restando inteso che le Parti si obbligano in tale eventualità a concordare nuove clausole che verranno interpretate in buona fede e realizzeranno lo scopo perseguito originariamente dalle clausole invalide.
13.2 13.2 Le Parti si danno atto che il presente Contratto non istituisce in alcun modo un rapporto di agenzia o di tipo affine né di mandato con rappresentanza e non vale a fondare alcun tipo di impresa comune tra le stesse che sono pienamente autonome ed assumono la gestione delle proprie attività con mezzi e personale proprio ed a proprio rischio.
13.3 Le Parti danno atto che il presente Contratto verrà redatto in più esemplari originali e sottoscritto dal Provider con firma digitale e dallo SPONSOR con firma autografa.
14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
14.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana ed il Foro competente è in via esclusiva quello di Milano.
Letto, confermato e sottoscritto. Milano,
SIFO SPONSOR
ALLEGATO A
Accreditamento Provider: Evento SIFO – codice provider 313
Conflitti di interesse: nessuno
" "
Titolo dell'Evento ECM:
Destinatari: Farmacisti ospedalieri e territoriali
Durata:
Crediti: SI
[Allegare di seguito Programma dell'Evento]
ALLEGATO B
DIRITTI DI SPONSORIZZAZIONE E CONTRIBUTO ECONOMICO A CARICO DELLO SPONSOR
□ Contributo Semplice pari a Euro + IVA come da sponsor prospectus/preventivo di spesa
allegato
TERMINI DI PAGAMENTO E MODALITÀ DI FATTURAZIONE
Il contributo sopra indicato verrà pagato entro 30gg giorni dalla ricezione della fattura che dovrà inviata, al termine dell'Evento ECM, direttamente alla Contabilità Fornitori intestata come segue:
P.IVA
codice fatturazione elettronica:
Di seguito, l'indirizzo e-mail dedicato alla ricezione telematica delle fatture in formato PDF:
[Allegare di seguito Budget prospectus]
essere
ALLEGATO C
RAPPRESENTANTI DELLE PARTI E RECAPITI PER LE COMUNICAZIONI
PER IL PROVIDER
Responsabile evento:
Per SIFO:
Per la Tesoreria SIFO: nome cognome email……….
Per la Segreteria Nazionale SIFO: nome cognome email……….
telefono: 00.00.00.000 fax; 00.00.00.00.00
PER LO SPONSOR
[inserire nominativo, indirizzo, mail, fax e telefono di referente Reparto Congressi/OA]
(TIPOLOGIA B)
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI "ECM" A TRE PARTI
stipulato tra
(1) SIFO, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, ente non profit avente sede in Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00, Xxxxxx, codice fiscale 80200570150 – partita IVA 12208170154, in persona del Presidente (Provider),
(2) FONDAZIONE SIFO SRL, avente sede in Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00, Xxxxxx, codice fiscale e partita IVA 12511240157, in persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione
, munito dei necessari poteri (Partner)
(3)
n. ----
, avente sede in Via
Partita IVA n. _
, codice fiscale
, in persona di
, munito dei necessari poteri (Sponsor); e (ciascuna una Parte e, congiuntamente, le Parti)
PREMESSO CHE:
⮚ Fondazione SIFO è una società commerciale posseduta, diretta e coordinata da SIFO, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, associazione no profit con sede in Milano, Cod. Fiscale 80200570150 ;
⮚ SIFO, provider accreditato presso il Ministero della Salute, da sempre impegnata a promuovere la crescita professionale della categoria si propone, per Statuto, i seguenti scopi, che potranno essere perseguiti anche attraverso la promozione di studi, conferenze, pubblicazioni e ricerche:
• promuovere e coordinare l'attività scientifica, tecnica ed amministrativa delle farmacie degli ospedali e delle strutture farmaceutiche dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), finalizzata al corretto e razionale uso del farmaco e di quant'altro utilizzato per la prevenzione, la cura e la riabilitazione;
• prendere ed incoraggiare tutte quelle iniziative ritenute idonee ad elevare, sotto l'aspetto morale e culturale, il farmacista che esercita la professione nelle farmacie degli ospedali e nelle strutture farmaceutiche dipendenti dal SSN.
• promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali;
⮚ Fondazione SIFO è l’ente costituito e delegato da SIFO allo svolgimento di tutte le attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali di SIFO medesima;
⮚
ricerca
(Sponsor) è una azienda farmaceutica caratterizzata da un grande impegno nella
, nonché da una costante collaborazione con gli enti sanitari e le
società scientifiche finalizzata a promuovere e garantire il diritto alla cura, sviluppando valore e innovazione attraverso la partecipazione a progetti finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi farmaceutici.
⮚ SIFO è attiva nel settore dell'organizzazione di eventi di educazione continua in medicina (ECM) ed
intende organizzare l'evento ECM intitolato " che si terrà , il
”
, come più dettagliatamente descritto
all'Allegato A (Evento ECM) e, a tal fine, ha richiesto allo Sponsor di fornire un contributo economico
per la realizzazione dello steso delegando la realizzazione degli aspetti organizzativi dell’evento a Fondazione SIFO.
⮚ Fondazione SIFO, pertanto, quale soggetto giuridico indicato da SIFO progetterà, organizzerà e realizzerà l’evento Allegato A (Evento ECM)
⮚ (Sponsor) ha manifestato la propria intenzione di partecipare in qualità di sponsor alla realizzazione del succitato evento, in considerazione della rilevanza e meritevolezza degli scopi perseguiti e della qualità dell’evento stesso che si terrà a , il
, come più dettagliatamente descritto all'Allegato A (Evento ECM) fornendo un contributo economico non condizionato per lo stesso.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE ED ALLEGATI
1.1 Le premesse e gli allegati al presente Contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso. Le disposizioni del presente Contratto, prevarranno su qualsiasi contrastante disposizione contenuta in qualsivoglia documento cui il presente Contratto faccia riferimento e/o in qualsivoglia allegato.
2. OGGETTO
2.1 Lo Sponsor si impegna a corrispondere a Fondazione SIFO S.r.l., soggetto organizzatore interamente partecipato dal Provider SIFO il contributo economico di cui al successivo articolo 5.1(c), a fronte del riconoscimento da parte del Provider dei diritti di sponsorizzazione indicati all'Allegato B.
3. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL PROVIDER
3.1 Il Provider dichiara e garantisce allo Sponsor che:
(a) è un "provider" accreditato ai sensi della normativa ECM, come indicato nell'Allegato A;
(b) è in grado di provvedere autonomamente, attraverso le proprie strutture scientifiche e con l'ausilio, sul piano organizzativo, della propria partecipata Fondazione SIFO S.r.l., di sufficiente personale e collaboratori qualificati, all’organizzazione dell'Evento ECM e alla predisposizione della documentazione e dei materiali scientifici relativi allo stesso nel rispetto della normativa applicabile;
(c) si assume ogni responsabilità nei confronti dello Sponsor e di ogni soggetto terzo circa il contenuto formativo, la qualità scientifica e l’integrità etica delle attività educazionali che comportano l’attribuzione di crediti ECM, nonché circa l’attendibilità, serietà ed eticità delle informazioni divulgate, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;
(d) il contributo economico fornito dallo Sponsor non condiziona in alcun modo i contenuti scientifici dell'Evento ECM;
(e) nessuno dei soci, amministratori o dipendenti di SIFO e di FONDAZIONE SIFO ha alcun legame di carattere commerciale con lo Sponsor o altra società del gruppo dello Sponsor e non esistono altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi della normativa ECM applicabile, salvo quelle eventualmente indicate nell'Allegato A;
3.2 Le precedenti dichiarazioni e garanzie dovranno rimanere veritiere sino al termine del Contratto.
4. OBBLIGHI DEL PROVIDER
4.1 Il Provider si impegna, in particolare, a:
(a) Organizzare, anche con l’apporto di FONDAZIONE SIFO S.r.l., l'Evento ECM secondo il programma indicato nell'Allegato A (Programma), nel rispetto della normativa applicabile, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo, il D.Lgs. n. 502/1992, il D.Lgs. n. 219/2006, il D.P.C.M del 22 luglio 2010 che recepisce l’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, il Regolamento applicativo dell’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (Commissione) nella seduta del 13 gennaio 2010 e successive modifiche, i principi del Codice Deontologico di Farmindustria (disponibile presso il sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx_xxxxxxxxxxxx.xxx), nonché gli orientamenti e le istruzioni del Ministero della Salute, dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di Farmindustria e della Commissione;
(b) validare il programma scientifico dell'Evento ECM nel sito web della Commissione o dell'Age.Na.S e comunicare allo Sponsor il numero identificativo di accreditamento ECM almeno 62 giorni prima dell'Evento per consentire allo Sponsor di presentare la relativa domanda di autorizzazione all'AIFA (Autorizzazione);
(c) non modificare il Programma, la data, il nominativo dei relatori ed il luogo dell'Evento ECM successivamente alla domanda di Autorizzazione presentata dallo Sponsor;
(d) seguire le istruzioni dello Sponsor relative alle attività di sponsorizzazione, ove fosse necessaria la collaborazione del Provider in relazione alle stesse;
(e) utilizzare il marchio ed il logo dello Sponsor su programmi scientifici e materiale durevole secondo le indicazioni dello Sponsor, sempre nel rispetto della normativa applicabile e unicamente in relazione all'Evento ECM, per i fini di cui al presente Contratto e per la durata dello stesso. Il logo sarà inviato dallo Sponsor al Provider ;
(f) al termine dell’Evento ECM, effettuare le procedure di verifica della partecipazione, valutazione della qualità percepita e dell'apprendimento dei singoli partecipanti e comunicare per iscritto allo Sponsor l’espletamento di tali attività;
(g) consentire a richiesta dello Sponsor, effettuata con ragionevole preavviso, di consultare la documentazione (ivi compresa quella contabile) relativa all'organizzazione dell'Evento ECM sia presso la sede del Provider che presso la sede dell'Evento ECM, limitatamente a quei documenti che si riferiscono ai rapporti economici tra le Parti;
(h) non compiere – ovvero non omettere – alcuna azione che possa comportare una violazione del codice etico dello Sponsor, di cui Provider dichiara di aver preso visione, o da cui potrebbe derivare una qualsiasi responsabilità dello Sponsor ai sensi della normativa applicabile.
4.2 Il Provider si impegna a manlevare lo Sponsor, anche successivamente alla cessazione del presente Contratto per qualsiasi motivo, da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che quest'ultimo possa subire in connessione alla mancata corrispondenza al vero delle dichiarazioni e garanzie del Provider di cui al precedente articolo 3
5. OBBLIGHI DELLO SPONSOR
5.1 Lo Sponsor si impegna a:
(a) non influenzare in alcun modo i contenuti scientifici dell'Evento ECM;
(b) richiedere l'autorizzazione dell'AIFA alla sponsorizzazione dell'Evento ECM non oltre il termine di 60 giorni precedenti la data di inizio dell'Evento ECM stesso;
(c) corrispondere al Provider il contributo economico indicato di cui all'Allegato B, secondo i termini di pagamento ivi indicati.
6. DURATA E CONDIZIONE RISOLUTIVA
6.1 Il presente Xxxxxxxxx avrà efficacia dalla data dell'ultima sottoscrizione e cesserà i suoi effetti al termine dell'Evento ECM, salvo che per quelle previsioni che per loro natura o per espresso accordo delle Parti esauriscano il loro effetto successivamente.
6.2 Il presente Contratto si risolverà automaticamente qualora lo Sponsor non ottenga dall'AIFA l'Autorizzazione entro 45 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Sarà cura dello Sponsor informare il Provider di tale data nonché dell'eventuale mancata concessione dell'Autorizzazione, rimanendo inteso che in tal caso nulla sarà dovuto da ciascuna delle Parti all'altra Parte in relazione al Contratto stesso e fatto comunque salvo l'obbligo del Provider di restituire allo Sponsor le somme eventualmente già percepite.
7. FORZA MAGGIORE E MODIFICHE ALLA NORMATIVA APPLICABILE
7.1 Ciascuna Parte non sarà considerata inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto qualora il mancato adempimento di tali obbligazioni risulti dovuto a situazioni quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incendi, alluvioni, o a qualunque altra causa posta al di là della ragionevole facoltà di controllo della Parte, e si verifichi senza colpa o negligenza di tale Parte, restando tuttavia convenuto tra le Parti che eventuali scioperi o serrate non saranno qualificabili quali eventi di forza maggiore ai sensi del presente articolo.
7.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore, come descritto al precedente articolo, comporti l'impossibilità per una delle Parti di adempiere a una o più obbligazioni nascenti dal presente Contratto, la relativa obbligazione sarà sospesa per tutto il periodo di persistenza della causa di forza maggiore che non potrà comunque superare i 10 giorni lavorativi.
7.3 Nel caso in cui la causa di forza maggiore persista oltre il termine di cui al precedente paragrafo
7.2 del Contratto, le Parti si incontreranno per valutare la possibilità di concordare delle modalità alternative di esecuzione del Contratto. In assenza di tale accordo, Sponsor e Provider potranno recedere con effetto immediato dal presente Contratto, rimanendo inteso che in tale caso nulla sarà dovuto tra le Parti in relazione allo stesso.
7.4 Qualora durante la vigenza del Contratto intervengano atti legislativi, interventi normativi e restrittivi di origine governativa, nuova linee guida od orientamenti di associazioni di categoria applicabili ad una delle Parti, ivi comprese eventuali linee guida od orientamenti di Farmindustria che comportino l'impossibilità per una delle Parti di adempiere ad una o più obbligazioni previste dal Presente Contratto senza violare detta nuova normativa, troveranno applicazione le previsioni di cui al precedente paragrafo 7.3.
8. RISERVATEZZA
8.1 Il Provider si obbliga, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 del codice civile, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori e/o per i terzi eventualmente utilizzati per l'esecuzione del presente Contratto - a non divulgare senza autorizzazione scritta di Sponsor anche dopo la cessazione del presente
Contratto, ogni e qualsiasi informazione - ricevuta per iscritto, oralmente, attraverso mezzi o supporti informatici – inerente l’attività di Sponsor ed in genere delle società appartenenti al gruppo della stessa, restando inteso e convenuto tra le Parti che nella locuzione Informazioni Riservate si include anche il presente Contratto ed i suoi allegati. Rimane comunque salva la possibilità del Provider di rendere noto il contenuto del presente contratto alle autorità sanitarie competenti ed alle autorità pubbliche e giudiziarie che ne facessero richiesta, come verrà meglio specificato al successivo punto 8.2
8.2 Gli obblighi di cui al precedente paragrafo 8.1 non trovano applicazione nei casi in cui le Informazioni Riservate:
(a) al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o diventino di pubblico dominio per cause diverse dalla violazione, diretta o indiretta, dell'obbligo di mantenere le stesse confidenziali;
(b) debbano essere comunicate per legge o per effetto di una richiesta di un organismo governativo o giudiziario. In tal caso, tuttavia, il Provider informerà immediatamente lo Sponsor della necessità di effettuare detta comunicazione.
8.3 Le Parti accettano che gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo avranno la durata di 1 anno dalla data di scadenza e/o risoluzione del presente Contratto.
9. RECESSO E RISOLUZIONE
9.1 Lo Sponsor potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Provider con almeno [30] giorni di preavviso. In tal caso, lo Sponsor rimborserà le voci di spesa di cui all'Allegato B effettivamente sostenute e documentate dal Provider.
9.2 Sponsor potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di:
(a) mancata veridicità anche di una sola delle dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 3 se verificatesi prima che lo svolgimento dell'Evento ECM sia terminato;
(b) inadempimento del Provider ad una delle proprie obbligazioni di cui ai precedenti articoli
4.1 e 8.
10. RAPPRESENTANTI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI
10.1 Le Parti nominano quali propri rappresentanti per le obbligazioni del presente Contratto i soggetti indicati all'Allegato C. Ciascuna parte potrà modificare i propri rappresentanti dandone apposita comunicazione scritta all'altra Parte.
10.2 Qualsiasi comunicazione tra Sponsor e il Provider derivante, collegata o connessa al presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita solo se inviata al rappresentante della Parte nominato ai sensi del precedente paragrafo 10.1 a mezzo raccomandata a/r, fax o e-mail, ai recapiti indicati all'Allegato C. Ogni modifica a tali recapiti dovrà essere comunicata all’altra Parte. In assenza di tale comunicazione, quelle effettuate ai recapiti di cui all'Allegato C si considereranno validamente effettuate.
11. PRIVACY
11.1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art 13 del GDPR relativamente al trattamento dei rispettivi dati personali per finalità connesse all'esecuzione del presente incarico.
11.2 Sponsor riveste la posizione di titolare del trattamento dei dati personali di terzi che verranno trattati nel corso dell'esecuzione del presente Contratto (i Dati), ai sensi dell’art. 24 del GDPR, mentre il Provider – con la sottoscrizione del presente Contratto – accetta di assumere il ruolo di responsabile del trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR, restando inteso che per lo svolgimento di tale attività il Provider non percepirà alcun corrispettivo aggiuntivo rispetto al contributo economico di cui al precedente articolo 6.
11.3 Il Provider si impegna ad agire in conformità al D.lgs. 193/2006, così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e, in particolare, nella sua qualità di responsabile esterno del trattamento, ad utilizzare i Dati nella misura strettamente necessaria all’attività da compiere per l’esecuzione del presente Contratto, conformandosi alle indicazioni contenute nel presente Contratto oltre alle istruzioni fornitegli di volta in volta da Sponsor. Il Provider si impegna, inoltre, ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l’integrità ed esattezza dei Dati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei Dati, accessi ai Dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti degli stessi.
11.4 Inoltre, lo Sponsor autorizza il Provider ad individuare e nominare sub-responsabili del trattamento e/o ad individuare soggetti autorizzati al trattamento che, di fatto, compiranno le operazioni di trattamento dei Dati per l’esecuzione del presente Contratto nonché ad aggiornare periodicamente l'ambito di trattamento loro consentito, secondo le istruzioni ricevute ai sensi dell’art. 29 del GDPR.
12. RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DEI CODICI ETICI DI SIFO E FONDAZIONE SIFO SRL
12.1 Lo Sponsor dichiara di conoscere il Codice Etico e Modello Organizzativo di Fondazione SIFO srl (consultabili sul sito SIFO all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxx.xxxx) ed il Codice Etico di SIFO (consultabile sul sito SIFO all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xx-xxxx.xxxx) e di impegnarsi, nell'esecuzione del presente contratto, a rispettare e a far rispettare le relative prescrizioni, per quanto ad esso applicabili. Le Parti convengono che il mancato rispetto delle prescrizioni del modello organizzativo e dei principi indicati nei codici etici di SIFO e di Fondazione SIFO costituiranno inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, con le conseguenze risarcitorie a carico della parte inadempiente.
13. VARIE
13.1 La nullità totale o parziale di una o più delle clausole del presente Contratto non comporta la nullità delle restanti clausole del Contratto, restando inteso che le Parti si obbligano in tale eventualità a concordare nuove clausole che verranno interpretate in buona fede e realizzeranno lo scopo perseguito originariamente dalle clausole invalide.
13.2 Le Parti si danno atto che il presente Contratto non istituisce in alcun modo un rapporto di agenzia o di tipo affine né di mandato con rappresentanza e non vale a fondare alcun tipo di impresa comune tra le stesse che sono pienamente autonome ed assumono la gestione delle proprie attività con mezzi e personale proprio ed a proprio rischio.
13.3 Le Parti danno atto che il presente Contratto verrà redatto in più esemplari originali e sottoscritto dal Provider e dal Partner con firma digitale e dallo SPONSOR con firma autografa.
14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
14.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana ed il Foro competente è in via esclusiva quello di Milano.
Letto, confermato e sottoscritto.
Milano,
SIFO FONDAZIONE SIFO SRL SPONSOR
ALLEGATO A
Accreditamento Provider: Evento SIFO – codice provider 313
Conflitti di interesse: nessuno
Titolo dell'Evento ECM: " "
Destinatari: Farmacisti ospedalieri e territoriali
Durata:
Crediti: SI
[Allegare di seguito Programma dell'Evento]
ALLEGATO B
DIRITTI DI SPONSORIZZAZIONE E CONTRIBUTO ECONOMICO A CARICO DELLO SPONSOR
□ Contributo Semplice pari a Euro + IVA come da sponsor prospectus/preventivo di spesa
allegato
TERMINI DI PAGAMENTO E MODALITÀ DI FATTURAZIONE
Il contributo sopra indicato verrà pagato entro 30gg giorni dalla ricezione della fattura che dovrà inviata, al termine dell'Evento ECM, direttamente alla Contabilità Fornitori intestata come segue:
P.IVA
codice fatturazione elettronica:
Di seguito, l'indirizzo e-mail dedicato alla ricezione telematica delle fatture in formato PDF:
[Allegare di seguito Budget prospectus]
essere
ALLEGATO C
RAPPRESENTANTI DELLE PARTI E RECAPITI PER LE COMUNICAZIONI
PER IL PROVIDER e FONDAZIONE XXXX XXX
Responsabile evento:
Per la Tesoreria SIFO: nome cognome email……….
Per la Segreteria Nazionale SIFO: nome cognome email………….
telefono: 00.00.00.000 fax; 00.00.00.00.00
PER LO SPONSOR
[inserire nominativo, indirizzo, mail, fax e telefono di referente Reparto Congressi/OA]