TRA
CONVENZIONE QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO, L’EVOLUZIONE E L’ESERCIZIO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SUOI DIPARTIMENTI, UFFICI E STRUTTURE
TRA
la Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito PCM) con sede in Roma, C.F. n. 80188230587, per la quale interviene il Presidente Xxxxxxx XXXXXXX, nato Roma, il 21.02.1966, in qualità di Segretario generale
E
la SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A. (di seguito SOGEI), con sede legale in Roma, via Xxxxx Xxxxxxx n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, per la quale interviene il dottor Xxxxxx Xxxxxxx, Amministratore Delegato, che agisce in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione come da delibere del 7 agosto 2018 e del 22 maggio 2019;
PREMESSO CHE
Visto l’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che statuisce che i diritti dell’azionista della SOGEI sono esercitati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro;
Visto l’art. 4, comma 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo il quale SOGEI, sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, che attribuisce all’Agenzia per l’Italia Digitale la responsabilità dei pareri sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici e telematici e, in particolare, dei pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati;
Visto l’art. 51, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale “al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche
amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione”;
Visto l’art. 51, comma 2, lett. a), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale, in coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018 recante criteri e modalità per l’individuazione del Responsabile della protezione dei dati personali e dei soggetti medianti i quali la PCM esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679;
CONSIDERATO CHE
a) con comunicazione in data 13 marzo 2020 la PCM ha richiesto alla SOGEI, in considerazione delle recenti disposizioni normative emanate dalle Istituzioni preposte in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, di procedere alla sottoscrizione con SOGEI di specifici Accordi Esecutivi;
b) ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dello Statuto della Società che ha, altresì, quale oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto dell’Amministrazione pubblica centrale;
c) ai sensi dell’articolo 26 dello statuto della Società, l’esercizio del controllo analogo è affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;
d) ai sensi dell'articolo 26, comma 5 dello Statuto, la Società in data 15 aprile 2020, ha provveduto a dare specifica informativa al Dipartimento delle Finanze, che esercita il controllo analogo sulla Società ed alla struttura del Dipartimento del Tesoro che esercita i diritti dell'Azionista sulla Società al fine della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario in relazione all'iniziativa di cui al presente Accordo;
CONCORDATO CHE
Salva diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini del presente Accordo, il significato in appresso indicato:
- Accordo Esecutivo: indica l’atto che, disciplina i Servizi che SOGEI dovrà erogare per l’attuazione delle specifiche iniziative di interesse approvate dal Comitato di governo;
- Amministrazione: indica la PCM e/o i suoi Dipartimenti, Uffici e Strutture secondo i singoli casi;
- Accordo, indica il presente documento stipulato fra le Parti;
- Codice etico, indica il documento della SOGEI, pubblicato sul sito web della stessa, recante il complesso dei principi e dei valori che la Società assume nei confronti dei propri interlocutori, ai quali debbono conformarsi i propri collaboratori anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni nonché alla normativa vigente in materia di anticorruzione;
- Comitato di governo, indica l’organismo di supporto alla PCM per il governo del presente Accordo ed è composto dal Responsabile della transizione al digitale della PCM, da due ulteriori rappresentanti della PCM e da un rappresentante della SOGEI;
- Parte, indica, a seconda dei casi, la PCM o la SOGEI;
- Parti, indica congiuntamente la PCM e la SOGEI;
- Piano Operativo, indica il documento relativo a ciascun Accordo Esecutivo redatto dalla SOGEI che individua le iniziative ed i servizi da erogare all’Amministrazione;
- Rapporto Periodico, indica il rapporto redatto dalla SOGEI sullo stato di avanzamento del Piano Operativo;
- Servizi, indica i servizi erogati dalla Società di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7;
- Sistema/i informativo/i, indica il/i sistema/i informativo/i dell’Amministrazione;
- Società: indica la SOGEI.
ARTICOLO 1 OGGETTO E DURATA
1. Il presente Accordo regola il rapporto tra la PCM e la Società per la progettazione, lo sviluppo, l’evoluzione e l’esercizio dei Sistemi Informativi dell’Amministrazione senza contenere alcun vincolo di affidamento esclusivo.
2. L’efficacia del presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e fino al 30 aprile 2023, con immediata vincolatività nei confronti di SOGEI, mentre l'acquisizione dell’efficacia nei confronti della PCM sarà successiva all'espletamento dei controlli di legge.
3. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 l’Amministrazione metterà a disposizione della Società l’importo massimo annuo di € 9.500.000,00 (nove milioni e cinquecentomila), oltre l’IVA corrispondenti alle attuali previsioni sui relativi capitoli. Tale importo verrà ricalcolato automaticamente in relazione ai vincoli normativi e finanziari e alle ulteriori esigenze dell’Amministrazione come definite negli specifici Accordi attuativi, senza che sia necessario modificare il presente accordo.
4. Nell’ipotesi in cui l’assetto proprietario della Società si modifichi in misura tale da mutarne la natura di organismo di diritto pubblico ovvero nell’ipotesi della perdita della natura di società in house, ad entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto di 6 (sei) mesi − da inviarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento
– fatti salvi gli effetti dei Servizi già erogati al momento dell’efficacia del recesso.
ARTICOLO 2
RUOLI E RESPONABILITA’
1. La PCM provvede al governo del presente Accordo.
2. È compito della PCM:
a) provvedere alla convocazione del Comitato di governo, anche su richiesta di uno dei componenti, ovvero su istanza dei rappresentanti dei Dipartimenti, Uffici e Strutture della PCM firmatari di specifici Accordi Esecutivi;
b) provvedere alla gestione dell’iter amministrativo necessario per l’eventuale revisione degli istituti contrattuali per i quali le Parti concordino sulla necessità di variazione.
3. Il Comitato di governo è l’organo che supporta la PCM nell’esercizio del governo del presente
Accordo nelle attività di cui al precedente comma 2.
4. È inoltre compito del Comitato di governo favorire la condivisione degli obiettivi tra i Dipartimenti, Uffici e Strutture della PCM al fine di massimizzare le possibili sinergie, integrazioni o efficienze in merito ai fabbisogni ICT e informatici, individuando azioni di ottimizzazione di cui si impegnano a tener conto nell’ambito del Piano Operativo.
5. La Società assicura per i Sistemi Informativi i più elevati standard tecnologici di mercato in merito alle policy ed alle metodologie da adottare nell’ambito del processo produttivo, della sicurezza, della privacy e della qualità delle informazioni e provvede a:
a) definire, di concerto con l’Amministrazione, il Piano Operativo di cui all’articolo 10;
b) effettuare gli interventi di progettazione, sviluppo, evoluzione ed esercizio dei Sistemi Informativi di competenza, nel rispetto del Piano Operativo concordato effettuando, sotto la propria responsabilità, le scelte tecniche volte a garantire l’esecuzione del Piano Operativo stesso.
6. La Società nell’ambito di quanto previsto al precedente comma 5 provvede ad erogare i Servizi
descritti nell’Allegato 1 al presente Accordo.
7. La Società per l’erogazione dei Servizi potrà avvalersi, ove necessario, del supporto di soggetti terzi nel rispetto della normativa vigente in materia.
8. I Dipartimenti, gli Uffici e le Strutture della PCM di concerto con il Comitato di governo, presiedono al governo dello sviluppo e della gestione del Sistema informativo di specifica competenza individuando nell’ambito del Piano Operativo gli obiettivi da raggiungere; gli stessi approvano il Piano Operativo e monitorano le performance dei Servizi erogati dalla Società.
ARTICOLO 3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO
1. Le modalità di erogazione e la descrizione di dettaglio del Servizio di Progettazione e sviluppo sono riportate nell’Allegato 1, paragrafo 1, al presente Accordo.
2. Resta inteso che la Società procederà a realizzare le applicazioni software soltanto quando le stesse non siano reperibili sul mercato, ovvero quando non sia possibile attuare il riuso delle applicazioni software di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque qualora la loro acquisizione non risulti economicamente vantaggiosa.
3. Nella realizzazione di nuovo software, la Società dovrà attenersi alle indicazioni ed ai criteri tecnici in materia di predisposizione di programmi informatici, dettati per le Pubbliche Amministrazioni, nonché alle direttive volte a favorire la riusabilità, la portabilità di detti programmi su altre piattaforme e l’accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici. La Società adotta altresì adeguate metodologie per la produzione di software sicuro per tutte le fasi di realizzazione delle applicazioni.
4. La Società è impegnata, a richiesta dell’Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con le disposizioni del proprio Statuto, a fornire ad altre Pubbliche Amministrazioni, centrali o locali, servizi che consentano il riuso delle applicazioni software di cui al presente articolo ovvero delle soluzioni progettuali adottate nell’ambito dei Sistemi informativi a condizioni economiche e contrattuali da definire di comune accordo.
5. I flussi di comunicazione fra la Società e l’Amministrazione sono definiti nell’ambito dell’Allegato 2 al presente Accordo, denominato “Processo e Flusso di comunicazione per i Servizi di sviluppo e professional”.
ARTICOLO 4 SERVIZI PROFESSIONALI
1. Gli ambiti di applicazione e la descrizione di dettaglio dei Servizi Professionali sono riportati nell’Allegato 1, paragrafo 2, al presente Accordo.
2. I flussi di comunicazione fra la Società e l’Amministrazione sono definiti nell’ambito dell’Allegato 2 al presente Accordo.
ARTICOLO 5 SERVIZI SPECIFICI COMUNI
1. La Società realizzerà/erogherà Servizi comuni volti ad assicurare la gestione dei Sistemi informativi le cui descrizioni sono riportate nell’Allegato 1, paragrafi da 5 a 8, al presente Accordo.
2. I Servizi comuni di cui al precedente comma 1 sono comprensivi di beni e servizi – che la Società
acquisterà in nome e per conto proprio – occorrenti per la loro realizzazione/erogazione.
ARTICOLO 6 PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI DI COMPETENZA
1. Gli Accordi Esecutivi prevedranno Prodotti/Servizi Specifici di competenza dell’Amministrazione, identificati e definiti secondo i criteri di cui all’Allegato 3 al presente Accordo, denominato “Linee guida per definizione dei Prodotti/Servizi Specifici di competenza”.
ARTICOLO 7
BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE
1. La Società provvederà ad acquisire i beni ed i servizi, sia in nome e per conto proprio, sia in nome proprio e per conto dell’Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di cui in Premessa. In particolare la Società, sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
2. Per l’acquisizione di beni e di servizi in nome proprio e per conto dell’Amministrazione:
a) la scelta delle procedure da seguire per la selezione dei fornitori di beni e servizi, ivi inclusa la fase dell’affidamento, è effettuata sulla base di quanto previsto al precedente comma 1;
b) l’Amministrazione rimborserà i relativi costi eventualmente sostenuti dalla Società nei confronti di Xxxxxx S.p.A. nell’ambito dei massimali previsti dallo stesso Piano operativo;
c) la gestione tecnico-amministrativa dei relativi contratti è operata dalla Società sotto la sua esclusiva responsabilità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di procedura ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi;
d) la Società provvederà a stipulare i contratti per l’acquisizione di beni e di servizi prevedendo specifici livelli di servizio e di penali; gli importi eventualmente derivanti dall’applicazione di penali corrisposti dai fornitori sono riconosciuti, nel rispetto delle vigenti norme fiscali e tributarie, all’Amministrazione attraverso l’emissione di apposite note di credito;
e) verrà fornita all’Amministrazione la documentazione contrattuale di pertinenza relativa alle condizioni di acquisto, di fornitura e di utilizzo dei beni nonché dei servizi connessi alla consegna dei beni medesimi. La documentazione di cui al presente comma sarà fornita entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di stipula dei relativi contratti;
f) la Società procederà alla verifica di conformità dei beni acquisiti, le cui risultanze faranno stato tra la Società e l’Amministrazione, provvedendo altresì a dare comunicazione ai fornitori, dell’esito positivo;
g) l’Amministrazione rimborserà alla Società gli importi da questa effettivamente corrisposti ai fornitori.
3. La proprietà ed i connessi diritti e responsabilità dei beni acquisiti dalla Società, di cui al precedente comma 2, si intendono trasferiti all’Amministrazione alla data della loro installazione presso i luoghi da questi indicati o, ove non prevista, alla data della loro consegna.
4. Per effetto di quanto sopra, resta inteso che la Società è esonerata da ogni responsabilità in ordine alla custodia dei beni di cui sopra successivamente alla predetta data di installazione/consegna, quale risultante dall’apposito documento sottoscritto dal fornitore e da un rappresentante dell’Amministrazione.
5. In caso di ricorso alle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A., di cui al precedente comma 1, la ripartizione delle responsabilità tra fornitore dei beni e l’Amministrazione e la gestione e l’esecuzione del relativo contratto verranno regolamentate secondo le modalità e i termini previsti dalle convenzioni stesse.
ARTICOLO 8 ACCORDI ESECUTIVI
1. I Servizi che la Società dovrà erogare per l’Amministrazione saranno individuati negli Accordi Esecutivi di cui il presente Accordo costituirà a tutti gli effetti presupposto essenziale.
2. Gli Accordi Esecutivi dovranno indicare:
a) la loro durata, che dovrà essere determinata nell’ambito del periodo di vigenza del presente
Accordo;
b) i Servizi Comuni di cui si richiede erogazione, di cui all’articolo 5, nonché i
Prodotti/Servizi specifici di competenza dell’Amministrazione di cui all’articolo 6;
c) l’importo massimale per l’intera durata dell’Accordo Esecutivo, determinato sulla base dei corrispettivi che saranno definiti per i Servizi di cui all’Allegato 1;
d) la valutazione di congruità economica e tecnica degli interventi.
3. Gli Accordi esecutivi dovranno inoltre prevedere come allegati almeno:
a) il Piano Operativo di cui al successivo articolo 9;
b) il documento contenente i livelli di servizi ed i corrispettivi per i Servizi di interesse dell’Amministrazione tra quelli definiti nell’Allegato 1 al presente Accordo;
c) la tabella riepilogativa dell’importo massimale dell’intera durata contrattuale e dell’importo massimale annuale, formulata secondo le esigenze dell’Amministrazione;
d) l’Atto di Attribuzione del ruolo e degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
ARTICOLO 9 PIANIFICAZIONE
1. Gli Accordi Esecutivi dovranno prevedere come loro parte integrante e sostanziale il Piano Operativo che sarà redatto in conformità a quanto previsto nei successivi commi.
2. Il Piano Operativo, da redigere con cadenza annuale, dovrà riportare almeno quanto previsto nell’Allegato 4 al presente Accordo denominato “Schema e gestione Piano Operativo”.
3. Unitamente al Piano Operativo l’Amministrazione e la Società, procederanno alla definizione della tabella riepilogativa di cui all’articolo 8, comma 3, lettera b).
4. La responsabilità delle scelte tecniche da operare per l’attuazione del Piano Operativo e per il raggiungimento delle iniziative ivi indicate è demandata alla Società, fermo restando che le scelte tecniche, che abbiano particolare rilevanza di natura economica e organizzativa per l’Amministrazione, saranno con la stessa concordate.
ARTICOLO 10 RAPPORTI PERIODICI
1. La Società darà conto all’Amministrazione dei Servizi erogati nell’ambito dell’Accordo Esecutivo mediante appositi Rapporti Periodici, secondo lo schema di cui all’Allegato 5 al presente Accordo denominato “Schema e gestione del Rapporto periodico contabile”, aventi cadenza quadrimestrale.
2. Ad integrazione dei Rapporti Periodici di cui al precedente comma 1, la Società, invierà - almeno ogni quadrimestre - un prospetto contenente:
a) lo stato di avanzamento funzionale;
b) l’avanzamento economico;
c) la situazione relativa ai beni già consegnati ed ai servizi già prestati o in corso di prestazione;
d) le restanti attività pianificate ancora da porre in essere.
ARTICOLO 11 MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI SERVIZIO
1. Ai fini del controllo dei livelli di servizio e della conseguente applicazione delle penali, definiti in conformità a quanto previsto all’articolo 8, comma 3, lettera b), si procederà, nell’ambito di ciascun Accordo Esecutivo, come segue:
a) la Società darà evidenza all’Amministrazione dei livelli effettivamente conseguiti e gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quelli convenuti nel presente Accordo;
b) la Società manterrà a disposizione dell’Amministrazione, per 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione dell’ultimo Rapporto Periodico di cui all’articolo 10, le registrazioni e/o le rilevazioni analitiche effettuate dal suddetto sistema;
c) la Società, per l’effettuazione dei controlli, dovrà rendere disponibili all’Amministrazione, le registrazioni e/o le rilevazioni analitiche effettuate, secondo le modalità di accesso e di sicurezza fisica e logica vigenti presso la Società.
2. Tutte le penali previste dal presente Accordo e dagli Accordi Esecutivi e nei loro allegati, potranno essere applicate dall’Amministrazione, previa contestazione scritta dell’addebito e previa valutazione delle deduzioni al riguardo addotte dalla Società che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa.
3. L’Amministrazione, valutate le predette deduzioni, potrà decidere di dare corso all’applicazione delle penali dandone comunicazione scritta alla Società non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni.
4. La Società provvederà a riconoscere all’Amministrazione quanto indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 3. Le Parti si danno peraltro atto che, qualora la Società ritenga di non condividere le conclusioni dell’Amministrazione, il pagamento di cui sopra non potrà costituire in nessun caso riconoscimento di responsabilità e/o di debito ove la Società dia inizio alla procedura di cui al successivo articolo 19 entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento stesso.
5. Resta inteso che, nel caso in cui gli inadempimenti siano determinati da causa di forza maggiore, nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dall’Amministrazione nei confronti della Società stessa.
ARTICOLO 12 FATTURAZIONE
1. Atteso che la Società è una società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l’insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, l’Amministrazione, nell’ambito di ciascun Accordo Esecutivo, si impegna a corrispondere, all’atto della stipula, un anticipo non superiore al 10% per singolo Accordo esecutivo.
2. Successivamente all’approvazione dei Rapporti Periodici, di cui all’articolo 10, comma 1, in conformità agli stessi ed in unica soluzione, verrà effettuato il conguaglio tra quanto corrisposto dall’Amministrazione ai sensi del precedente comma 1 e quanto risultante dai predetti Rapporti Periodici.
3. Relativamente al pagamento del saldo del conguaglio, le modalità saranno concordate fra la
Società e l’Amministrazione nell’ambito degli Accordi Esecutivi.
4. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture delle risorse esterne e dei servizi acquisiti e dei beni installati saranno detenute presso la sede della Società e tenute a disposizione dell’Amministrazione per l’effettuazione di eventuali ulteriori controlli per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente.
5. Qualora l’Amministrazione richieda la sospensione o l’annullamento di un obiettivo di cui al Piano Operativo, la Società procede alla fatturazione di un importo determinato in base allo stato avanzamento lavori di cui all’articolo 10 comma 2 aggiornato alla data di ricezione della richiesta.
6. Qualora l’Amministrazione non proceda, ove prevista secondo quanto riportato nell’Allegato 2 denominato “Processo e flusso di comunicazione per i servizi di Sviluppo e professional”, alla verifica di conformità entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione a procedere, la Società provvede alla fatturazione dell’importo pari a quello applicabile in caso di verifica di conformità positiva.
ARTICOLO 13 PAGAMENTI
1. Al pagamento delle fatture di cui all’articolo 12, da effettuarsi sui conti correnti indicati dalla Società nelle fatture stesse, l’Amministrazione provvederà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della singola fattura.
2. In caso di ritardato pagamento, la Società potrà richiedere il pagamento degli interessi in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 14 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ
1. L’Amministrazione avrà facoltà di accesso alle rilevazioni amministrativo-contabili:
2. La Società garantisce, con le modalità che saranno concordate con l’Amministrazione, la collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento delle predette attività di verifica.
3. La Società, nell’espletamento dell’incarico di cui al presente Accordo, conformerà la propria condotta alle disposizioni normative ed ai regolamenti aziendali all’uopo applicabili; in particolare, si impegna per se stessa, i suoi dipendenti e chiunque collaborerà all’erogazione dei Servizi previsti dal presente Accordo, ad attenersi ai principi ed ai valori contenuti nel Codice etico.
4. Resta inteso che, al fine di garantire la tempestiva informazione riguardo gli aggiornamenti del Codice etico che saranno attuati nel corso di vigenza del presente Accordo, la Società si impegna a rendere costantemente consultabile tale codice sul proprio sito web.
5. La Società resta impegnata, anche successivamente al collaudo, a prestare, senza alcun addebito per l’Amministrazione, la propria assistenza per adeguare le applicazioni software realizzate, nel caso venissero riscontrati errori, anomalie o malfunzionamenti anche parziali dipendenti dalla Società, durante l’esercizio delle applicazioni stesse anche in relazione alle scelte tecniche effettuate.
6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, la Società non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni materiali o patrimoniali, diretti o indiretti, qualora la Società stessa abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali ed abbia operato nel rispetto della normativa applicabile in materia in aderenza alle direttive impartite dall’Amministrazione.
ARTICOLO 15
BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
1. Resta esclusa qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione nel caso la Società usi, per l’esecuzione del presente Accordo e degli Accordi Esecutivi, dispositivi e soluzioni di cui altri siano titolari di diritti di privativa.
2. La Società, conseguentemente, manleverà e terrà indenne l’Amministrazione da ogni pretesa e dagli oneri relativi ad azioni per violazione dei diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.
ARTICOLO 16
PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
1. Le applicazioni software e gli eventuali ulteriori prodotti realizzati in esecuzione degli Accordi Esecutivi – fatti salvi i diritti spettanti ai titolari delle licenze dei prodotti software eventualmente utilizzati per la realizzazione – diverranno di proprietà dell’Amministrazione.
2. Resta, peraltro, inteso che, in relazione a specifiche esigenze, l’Amministrazione potrà autorizzare la Società a commercializzare le applicazioni software ed i prodotti di cui al precedente comma
1. In tale ipotesi la Società riconoscerà alla predetta Amministrazione “royalty” il cui ammontare sarà di volta in volta determinato secondo criteri che verranno definiti di comune accordo.
3. La Società dovrà attenersi alle indicazioni ed ai criteri tecnici in materia di predisposizione di programmi informatici, dettati per le Pubbliche Amministrazioni, nonché alle direttive volte a favorire la riusabilità, la portabilità dei programmi realizzati su altre piattaforme e l’accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici e si impegna ad attuare il riuso delle applicazioni software di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La Società è inoltre impegnata, a richiesta dell’Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con le disposizioni del proprio Statuto, a fornire ad altre Pubbliche Amministrazioni, centrali o locali, servizi che consentano il riuso dei prodotti di cui al precedente comma 1 a condizioni economiche e contrattuali da definire di comune accordo.
ARTICOLO 17 SICUREZZA DEL SISTEMA
1. Attesa la specificità dei dati contenuti nel Sistema Informativo e la loro rilevanza per il Paese, fermo quanto previsto all’articolo 2, comma 6, la Società è tenuta ad assicurare adeguati livelli di sicurezza fisica e logica dei Sistemi Informativi.
2. A tale scopo la Società dovrà operare attraverso l’adozione di idonee misure organizzative, tecniche ed operative, per la protezione dei dati e delle informazioni gestiti, delle apparecchiature e dei sistemi di elaborazione utilizzati, nonché delle reti di comunicazione.
3. La protezione di cui sopra dovrà essere assicurata riguardo sia alle apparecchiature e alle reti interne alla Società, utilizzate per l’espletamento del suo incarico, sia alla trasmissione di dati attraverso reti esterne.
4. La Società si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza.
ARTICOLO 18
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
1. La Società e l’Amministrazione si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all’adozione di idonee misure di
sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.
2. La Società dovrà attenersi alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1996 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del Regolamento (UE) n. 2016/679, concernenti la disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all’adozione delle misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali, secondo le istruzioni che saranno impartite dai responsabili dei Dipartimenti, Uffici e Strutture, in qualità di titolari del trattamento dei dati per gli stessi Dipartimenti, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018, con particolare riguardo al Registro dei trattamenti del responsabile nonché alla procedura di gestione del rischio della violazione dei dati.
3. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento (UE) n. 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalla Società e dall’Amministrazione in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. L’Amministrazione tratta i dati forniti dalla Società, ai fini della stipula del presente Accordo, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del presente Accordo.
5. Con la sottoscrizione del presente Accordo, i legali rappresentanti pro-tempore delle Parti
acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
6. La Società prende Accordo ed acconsente che, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della PCM, nella sezione relativa alla trasparenza.
7. L’Amministrazione, nell’ambito degli Accordi esecutivi, nei casi in cui la Società sia impegnata in attività di trattamento di dati personali di cui l’Amministrazione è Titolare, designeranno la Società, quale Responsabile del trattamento dati ex art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, indicando i trattamenti di cui la Società è incaricata e le specifiche istruzioni a cui attenersi.
ARTICOLO 19 CONTROVERSIE
1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e la
Società in ordine alla interpretazione od all’applicazione del presente Accordo e/o degli Accordi
Esecutivi, o comunque direttamente od indirettamente connesse all’Accordo stesso, ciascuna parte comunicherà per iscritto all’altra l’oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia l’Amministrazione e la Società si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione verrà rimessa al Foro competente.
4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente Accordo e/o degli Accordi Esecutivi, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell’attività amministrativa.
ARTICOLO 20 OBBLIGATORIETÀ ED EFFICACIA
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 2, l’Amministrazione comunicherà tempestivamente per iscritto alla Società la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge.
ARTICOLO 21
ONERI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico della Società le spese relative al presente Accordo, ad eccezione di quelle che, per legge, fanno carico all’Amministrazione.
ARTICOLO 22 VALORE DEGLI ALLEGATI
1. Il presente Accordo, si compone di n. 22 articoli e di n. 5 allegati che, sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e di un Allegato 6 che viene sottoscritto dalla Società per presa visione. Al presente Accordo vengono allegati i seguenti documenti:
- Allegato 1 “Descrizioni dei servizi”;
- Allegato 2 “Processo e flusso di comunicazione per i Servizi di sviluppo e professional”;
- Allegato 3 “Linee guida per definizione dei Prodotti/Servizi specifici di competenza”;
- Allegato 4 “Schema e gestione Piano operativo”;
- Allegato 5 “Schema e gestione del Rapporto periodico contabile”.
- Allegato 6 “Linee operative a carattere generale per la transizione al digitale della PCM”