INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI EX PARTE VI-BIS D.LGS. 152/2006
INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI EX PARTE VI-BIS D.LGS. 152/2006
Gruppo di lavoro nazionale ISPRA/ARPA/APPA n. 61 - Area 8
Autori:
Il presente documento ed i relativi allegati rappresentano il prodotto finale delle attività svolte dal Gruppo di lavoro interagenziale “Ecoreati n. 61 – Area di attività 8”.
Al Gruppo di lavoro hanno preso parte:
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx (ARPA Toscana) - Coordinatore Xxxxxx Xxxxx (ARPA Toscana) – Coordinatore
Xxxxxx Xxxxxxxxxx (ARPA Toscana) Xxxxxx Xxxxxxx (ARPA Toscana) Xxxxx Xxxxxxxx (APPA Trento) Xxxxxxxx Xxxxxxx (APPA Trento) Xxxxxxxx Xxxxxxxx (ARPA Basilicata) Xxxxxxx Xxxxxxxxx (ARPA Xxxxxxxxxx)
Xxxxxx Xxxxxxxxxx (XXXX Xxxxxx Xxxxxxx) Xxxxxxxx Xxxxxxx (XXXX Xxxxxx Xxxxxxx) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (ARPA Friuli Venezia Giulia) Xxxxxx Xxxxxxxxx (ARPA Friuli Venezia Giulia) Xxxxxxx Xxxxxxx (ARPA Lazio)
Xxxxx Xxxxxxx (ARPA Lazio) Xxxxxxx Xxxxxxx (ARPA Liguria) Xxxxxxx Xxxxxx (ARPA Liguria)
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (ARPA Lombardia) Xxxxxx Xxxxxxx (ARPA Umbria)
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx (ARPA Veneto) Xxxxx Xxxxxxx (ARPA Veneto) Xxxxxxxx Xxxx (ISPRA)
Xxxxxxx Xxxxxxx (ISPRA) Xxxxxxx Xxxxxx (ISPRA) Xxxxxxx Xxxx (ISPRA)
INDICE
0. PREMESSA 4
0.a) Obiettivi ed attori 4
0.b) Composizione del documento e significato degli allegati 5
1. SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL GRUPPO DI LAVORO 6
1.A) AMBITI INDAGATI (GIURIDICO E TECNICO) 6
1.b) Banca dati degli indirizzi e tabelle sinottiche 9
2. PRINCIPALI INDICAZIONI E ORIENTAMENTI 11
2.A) ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI LARGAMENTE CONDIVISI 11
2.b) Questioni interpretative controverse e relativi indirizzi per il SNPA 14
2.C) CRITERI GUIDA GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI E DELL’ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE AMBIENTALI DEI REATI 26
2.d) Individuazione di prescrizioni-tipo per l’estinzione delle principali contravvenzioni ambientali 28
3. PROPOSTE DI INTERVENTO/PRECISAZIONE NORMATIVA DA RIVOLGERE AGLI ORGANI ISTITUZIONALMENTE PREPOSTI 34
4. PROPOSTA DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI OSSERVATORIO E DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULL’APPLICAZIONE DELLA L. 68/2015 36
ALLEGATI 37
A) Ricognizione e analisi dei contenuti delle linee guida/circolari applicative emesse dalle Procure della Repubblica, dagli enti del SNPA e da altri enti 37
B) Tabelle sinottiche degli indirizzi emersi a livello nazionale 37
C) RIEPILOGO DELLA PROCEDURA ESTINTIVA DEI REATI DI CUI ALLA PARTE VI-BIS DEL D.LGS. 152/2006 37
0. PREMESSA
0.a) Obiettivi ed attori
La Legge 22 maggio 2015 n. 68, entrata in vigore il 29.05.2015, ha riformato notevolmente la materia dei reati ambientali seguendo due distinte linee direttrici: da un lato, la legge ha rafforzato la tutela penale dell’ambiente prevedendo alcune nuove fattispecie di delitto per le violazioni più gravi, inserendo all’interno del Codice penale, il nuovo Titolo VI-bis “Dei delitti contro l’ambiente”; dall’altro, ha introdotto nuova una procedura di estinzione dei reati ambientali inserendo all’interno del D.Lgs. n. 152/2006, la Parte VI-bis.
In considerazione delle forti implicazioni per il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) derivanti da tali novità normative, il Consiglio Federale, con propria Deliberazione n. 53 del 15.07.2015, ha adottato un documento recante “Primi indirizzi comuni al Sistema per l’applicazione della Legge n. 68 del 22.05.2015”. Con il medesimo atto, il Consiglio Federale ha altresì deliberato la costituzione, nell’ambito dell’Area 8 del Programma triennale 2014 – 2016, di un apposito gruppo di lavoro interagenziale incaricato dell’elaborazione di linee di indirizzo comuni in vista di una quanto più omogenea applicazione delle suddette novità normative da parte degli operatori del SNPA.
Il coordinamento del gruppo di lavoro “Ecoreati n. 61 – Area 8” è stato affidato ad ARPA Toscana. Al gruppo di lavoro, oltre ad ISPRA, hanno preso parte le seguenti Agenzie: APPA Trento, ARPA Basilicata, ARPA Xxxxxx Xxxxxxx, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Lazio, ARPA Liguria, ARPA Lombardia, ARPA Umbria e ARPA Veneto.
Nello scenario nazionale, alla data di avvio delle attività del gruppo di lavoro (17.11.2015), oltre ai primi indirizzi operativi emessi degli enti appartenenti al SNPA e rivolti al personale di vigilanza, si stava già registrando l’intervento di direttive/linee guida emesse da parte di alcune Procure della Repubblica e rivolte agli organi ed agli enti che svolgono attività di polizia giudiziaria in campo ambientale, nonché di alcuni documenti di indirizzo operativo emessi da altri enti a vario titolo interessati dalla nuova procedura estintiva dei reati. Tali documenti fornivano sia indicazioni operative in merito all’applicazione della nuova Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06, sia indirizzi interpretativi sulle questioni più controverse lasciate aperte dalle nuove norme. Le disposizioni in oggetto, non essendo supportate da un sistematico apparato di definizioni, né dalla previsione di univoci criteri valutativi, comportano in effetti numerose problematiche di lettura che lasciano agli operatori chiamati ad applicarle, vari margini di incertezza operativa, talvolta anche molto rilevanti.
Considerando che nell’applicazione della procedura di cui alla nuova Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 gli enti appartenenti al Sistema nazionale per la protezione ambientale sono chiamati a svolgere un ruolo centrale e nevralgico, le attività del gruppo di lavoro si sono focalizzate particolarmente sugli aspetti applicativi di tale procedura e sulle principali problematiche interpretative ad essa afferenti, senza tuttavia escludere dal campo di attenzione la più vasta tematica dei nuovi delitti ambientali.
Per questo, il piano di lavoro del gruppo1 ha individuato due principali obiettivi:
1. costituire un osservatorio delle problematiche giuridiche e degli indirizzi emessi da parte dei molteplici soggetti coinvolti nell’applicazione della nuova normativa, con particolare riferimento alla Parte VI-bis, D.lgs. n. 152/2006;
2. costituire un momento di sintesi ed elaborazione delle migliori pratiche sviluppate riguardo alla formulazione delle prescrizioni, al fine di stimolare una crescita uniforme della capacità di applicazione delle nuove norme da parte di tutte le strutture del SNPA.
1 Si tratta del Piano Operativo di Dettaglio (POD) approvato dal Consiglio Federale in data 15.03.2016.
Per quanto riguarda i risultati attesi dalle attività del gruppo, il POD li ha individuati nei seguenti:
a) realizzazione di una banca dati degli indirizzi applicativi ed interpretativi ricevuti ed emessi dal SNPA;
b) redazione di un documento di sinossi ragionata dei primi indirizzi applicativi ed interpretativi;
c) proposta di indirizzi giuridici applicativi ed interpretativi comuni per il SNPA;
d) predisposizione di note tecniche di indirizzo per l'attività prescrittiva;
e) proposta di un osservatorio permanente sulla applicazione della L. 68/2015;
f) proposta di approfondimenti tecnici sull'attività prescrittiva.
0.b) Composizione del documento e significato degli allegati
Il presente documento contiene una sintesi dei risultati delle attività complessivamente svolte dal Gruppo di lavoro “Ecoreati n. 61 - area 8”. In particolare, il documento contiene:
- un’illustrazione delle attività di indagine e approfondimento svolte dal gruppo di lavoro e del relativo metodo di lavoro applicato;
- la sintesi degli orientamenti applicativi della procedura di cui alla Parte VI-bis, D.lgs. n.
152/2006 più largamente condivisi;
- la sintesi delle questioni interpretative più controverse e le indicazioni e gli orientamenti per gli operatori del SNPA;
- criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell’entità delle conseguenze ambientali dei reati;
- una tabella dedicata alla individuazione di prescrizioni-tipo per l’estinzione delle principali contravvenzioni ambientali;
- un’illustrazione delle principali proposte di intervento/precisazione normativa individuate dal gruppo di lavoro, da rivolgere agli organi istituzionalmente preposti;
- una proposta di prosecuzione delle attività di osservatorio e di approfondimento tecnico sulla applicazione della Legge n. 68/2015.
In allegato, sono altresì riportati i documenti di approfondimento elaborati dal sottogruppo operativo giuridico e in particolare:
- una relazione sui risultati della ricognizione e dell’analisi giuridica delle indicazioni emesse a livello nazionale (Allegato A);
- tabelle sinottiche di raffronto degli indirizzi emessi a livello nazionale (Allegato B);
- una scheda di riepilogo della procedura di cui alla Parte VI-bis, D.lgs. n. 152/2006 (Allegato C).
1. SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL GRUPPO DI LAVORO
1.a) Ambiti indagati (giuridico e tecnico)
Per perseguire le finalità e realizzare gli obiettivi del gruppo di lavoro, così come definiti nell’ambito del POD, sono stati costituiti due sottogruppi operativi di lavoro, uno a vocazione giuridica (coordinato dall’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di ARPA FVG) e l’altro a vocazione tecnica (coordinato dalla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx di ARPA Lombardia). I sottogruppi di lavoro, pur nel diverso mandato, hanno costantemente utilizzato una modalità di raccordo tra le rispettive attività, al fine di concordare gli ambiti da indagare e coordinare la scelta di indirizzi/orientamenti da proporre al SNPA.
Preliminarmente, entrambi i sottogruppi hanno provveduto a raccogliere la documentazione necessaria per i rispettivi approfondimenti. Tale fase è stata condotta richiedendo la collaborazione degli enti appartenenti al Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA).
In particolare, per quanto riguarda la documentazione giuridica, è stato richiesto ad ISPRA ed a tutte le ARPA/APPA di segnalare e mettere a disposizione del gruppo:
1) le indicazioni e le direttive emesse dalle Procure della Repubblica del rispettivo territorio di competenza;
2) le circolari emesse dagli enti appartenenti al SNPA;
3) ogni altro eventuale documento ritenuto di interesse per la tematica, emesso dagli enti istituzionali di riferimento (v. per es. indicazioni regionali/provinciali).
A conclusione di tale fase (che si è prolungata sino alla data del 04.03.16),2 il sottogruppo operativo giuridico ha potuto valutare 51 posizioni (espresse in 59 documenti)3 pervenuti da 16 Agenzie.
Tab. Totale posizioni espresse in documenti esaminati dal sottogruppo giuridico (al 04.03.2016 – data di chiusura della raccolta)
Soggetto emittente | N. posizioni |
Procure generali | 3 |
Procure circondariali | 32 |
Altri enti | 2 |
Enti SNPA | 14 |
Totale | 51 |
Sulla base del materiale raccolto, il sottogruppo giuridico ha svolto una lettura comparata dei vari indirizzi espressi, organizzandoli in tabelle sinottiche suddivise per argomenti (v. Allegato B). Gli argomenti oggetto di approfondimento sono stati quelli risultati di maggior interesse per il SNPA ed in particolare:
1. tipologia di contravvenzioni ammesse alla nuova procedura estintiva dei reati;
2. criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo di danno;
3. necessità della motivazione in ordine all’applicabilità della procedura;
2 Al fine di consentire l’ultimazione delle attività del gruppo di lavoro, si è convenuto di chiudere le rilevazioni e le analisi allo stato dei documenti pervenuti a tale data. Gli ulteriori documenti pervenuti o reperiti successivamente, sono stati raccolti e inseriti nella Banca dati degli indirizzi (v. par. 1.b) e sono stati altresì valutati nella stesura finale del presente documento.
3 Si precisa che laddove presenti più documenti emessi da un medesimo ente, gli stessi sono stati considerati unitariamente a livello di “posizione” dell’ente. Per il dettaglio dei documenti raccolti, si rinvia alla Relazione di cui all’Allegato A.
4. disciplina transitoria;
5. principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, applicabili anche in campo ambientale;
6. indicazioni procedurali per il caso di contravvenzioni che puniscono la mancanza di autorizzazioni/titoli abilitativi;
7. asseverazione delle prescrizioni: soggetti e procedure;
8. ruolo degli organi di vigilanza che non operano con qualifica di UPG e coordinamento tra procedura estintiva e procedure amministrative ordinarie;
9. ruolo del Pubblico Ministero e contestazione del contenuto delle prescrizioni;
10. indicazioni sull’incasso della sanzione pecuniaria;
11. modulistica.
Sulla base dei risultati emersi dalle tabelle sinottiche, il sottogruppo operativo giuridico ha infine provveduto a stilare un’apposita relazione illustrativa dei principali aspetti indagati (V. Allegato A), evidenziando per ciascuno di essi, le diverse posizioni espresse nel contesto nazionale (raccolte sino al 04.03.16) e gli orientamenti da proporre quali indirizzi per il SNPA. L’analisi ha altresì consentito di mettere in luce i principali fabbisogni di intervento normativo in vista di una precisazione/integrazione delle disposizioni della Parte VI-bis, del D.Lgs. 152/06.
Anche il sottogruppo operativo tecnico ha provveduto a raccogliere la documentazione necessaria, con la collaborazione delle ARPA/APPA alle quali è stato richiesto di compilare e mettere a disposizione una scheda informativa di riepilogo contenente:
1) tipologie di prescrizioni impartite dai relativi operatori con qualifica di UPG (se operanti nell’ambito dell’ente);
2) prescrizioni impartite da UPG di altri enti, per le quali è stata richiesta asseverazione alle Agenzie.
A conclusione di tale fase, il sottogruppo operativo tecnico ha potuto valutare i contributi pervenuti da 11 Agenzie, tra cui:
- ARPA Campania;
- ARPA Calabria;
- ARPA Liguria;
- ARPA Lombardia;
- ARPA Molise;
- ARPA Piemonte;
- ARPA Puglia;
- ARPA Sardegna;
- ARPA Toscana;
- APPA Trento;
- ARPA Valle d’Aosta.
L’analisi delle schede inviate dalle Agenzie ha consentito di evidenziare le situazioni più ricorrenti, distinguendo tra quelle più semplici e quelle che richiedono indirizzi orientativi univoci. L’analisi di dettaglio dei singoli casi registrati ha inoltre messo in luce che, fino ad oggi, i casi di emissione di prescrizioni/asseverazioni che si sono presentati con maggiore frequenza riguardano:
- abbandono e mala gestione di rifiuti;
- scarichi non autorizzati;
- inottemperanze connesse alle emissioni in atmosfera.
Sulla base di tali evidenze, sono stati pertanto effettuati dal sottogruppo operativo tecnico specifici approfondimenti sulle seguenti tematiche:
1. rifiuti;
2. scarichi;
3. emissioni in atmosfera;
4. AIA.
In particolare, nell’ambito di tale indagine, un primo approfondimento è stato dedicato alla disamina dei contenuti delle prescrizioni emesse/asseverate dalle Agenzie, al fine di individuare specifiche proposte di “prescrizioni tipo” per ciascuna violazione, comprensive della tempistica di adeguamento da richiedere al contravventore.4
Un altro focus di approfondimento ha avuto per oggetto le problematiche di valutazione del verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno in conseguenza della commissione della violazione. Come è noto, secondo quanto previsto dall’art. 318-bis, comma 1, D.Lgs. 152/06, il mancato verificarsi di tali circostanze costituisce uno dei presupposti per l’applicazione della procedura estintiva, la cui valutazione è demandata al personale di vigilanza chiamato ad applicare le nuove norme. Sulla base di tali riflessioni, il sottogruppo operativo tecnico ha individuato alcune condizioni in presenza delle quali la valutazione circa il manifestarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno richiede interventi e valutazioni che, per impegno e durata, risultano incompatibili con le finalità della norma e che pertanto rendono non prescrivibili le relative contravvenzioni. Si tratta di indicazioni che, pur non esaurendo i casi nel loro complesso, sono da considerarsi quali orientamenti proposti al SNPA, per il compimento delle valutazioni preliminari da svolgersi in vista dell’attivazione (o meno) della procedura estintiva.
Infine, un ulteriore specifico focus è stato dedicato ai criteri di applicazione della procedura al caso di reati di natura formale ed in particolare alle attività esercitate in assenza di titoli autorizzativi/abilitativi o in presenza di titoli scaduti. In esito a tali approfondimenti, effettuati in coordinamento con il sottogruppo operativo giuridico, sono state proposte indicazioni puntuali circa l’applicabilità della procedura, anche con specifica indicazione di contenuti “tipo” delle prescrizioni.
I risultati degli approfondimenti e delle proposte effettuati dal sottogruppo operativo tecnico sono stati raccolti in un’apposita tabella riepilogativa contenente prescrizioni-tipo per i reati di più frequente accertamento (V. successivo par. 2.D).
Sulla base della documentazione prodotta dai sottogruppi operativi giuridico e tecnico è stato infine redatto il presente documento che riassume le principali indicazioni e gli orientamenti per l’applicazione della Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06 da parte degli enti del SNPA. Tale documento è stato sottoposto alla valutazione dei membri del Gruppo di lavoro ed altresì della rete dei referenti delle altre Agenzie (che per il gruppo di lavoro “ecoreati” è costituita dai Direttori generali delle Agenzie) per una quanto più ampia condivisione. In questa fase finale, i contenuti del documento sono stati altresì verificati e confermati alla luce degli ulteriori documenti di indirizzo emessi da parte di alcune Procure (sia circondariali, che generali), segnalati al Gruppo di lavoro successivamente al 04.03.16 (data di chiusura della raccolta dei documenti).5
4 In tale fase, al fine di operare una corretta valutazione rispetto alla possibilità di attivazione della procedura estintiva dei reati, è stato applicato il criterio finalistico che, dalle rilevazioni del sotto-gruppo di lavoro giuridico, è risultato il più diffuso nelle posizioni espresse dalle Procure della Repubblica. In base a tale criterio, risulterebbe possibile applicare la procedura prevista dall’art. 318-bis e ss. ogniqualvolta la violazione possa essere rimossa attraverso l’adempimento di una prescrizione che consenta il ripristino dello stato originario dei luoghi con il fattivo comportamento del trasgressore.
5 Si tratta, in particolare, dei seguenti documenti di indirizzo:
1. Protocollo d’intesa siglato il 18.06.16 tra la Procura generale di presso la Corte d’appello di Bologna, le relative Procure circondariali, l’ARPA Xxxxxx Xxxxxxx, la Capitaneria di Porto di Ravenna, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Bologna e il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato;
2. Indirizzi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, prot. n. 31 del 15.01.16;
3. Direttiva n. 266 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como del 10.03.16 e successiva nota di chiarimenti, prot. n.857 del 10.08.2016;
4. Nuovi indirizzi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, prot. n. 5039 del 18.04.2016 e successiva nota di integrazione e rettifica, prot. n. 5040 del 18.04.16;
1.b) Banca dati degli indirizzi e tabelle sinottiche
Come da obiettivi definiti dal POD, il sottogruppo operativo giuridico ha realizzato una banca dati della documentazione raccolta ed un quadro di lettura sinottica degli indirizzi emessi. La banca dati denominata “Documentazione in materia di delitti contro l'ambiente (Legge n. 68 del 22/05/2015)” è stata resa disponibile attraverso un’applicazione web realizzata da ARPA Toscana. Attualmente, l’accesso può avvenire tramite il sito internet istituzionale di ARPAT, digitando l’indirizzo xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxx.
Attraverso uno specifico modulo di ricerca è possibile effettuare selezioni mirate all’interno della banca dati ed estrazioni dei documenti, nel presupposto che la documentazione raccolta ha carattere pubblico e non presenta specifici profili di riservatezza. In ogni caso, per motivi di opportunità, XXXXX provvederà a fornire ai singoli enti emittenti un’apposita informativa circa la pubblicazione dei relativi documenti.
La successiva analisi sinottica degli indirizzi è stata realizzata mediante la redazione di tabelle di raffronto (V. Allegato B), organizzate sulla base degli argomenti oggetto dei focus di approfondimento elencati sopra (v. paragrafo 1.A). Tali tabelle riassumono le principali posizioni emerse, ne specificano le singole autorità emittenti, individuandone l’ambito territoriale di competenza e, in alcuni casi, specificandone il livello di omogeneità/disomogeneità rispetto alle posizioni eventualmente emesse dalle Procure Generali. Anche tali tabelle (nella versione in foglio di calcolo) consentono di effettuare ricerche mirate.
A seguire è riportato un prospetto sintetico sul livello di copertura delle indicazioni emesse dalle Procure di riferimento, dagli altri enti coinvolti e dalle ARPA/APPA. Il prospetto è stato redatto sia sulla base dei documenti pervenuti alla data del 04.03.2016 (data di chiusura della raccolta dei materiali da parte del gruppo di lavoro), che di quelli pervenuti successivamente.
Xxx suddetti dati emerge la seguente situazione a livello nazionale:
• 12 Regioni dispongono di indirizzi delle Procure (sia circondariali che generali). Di queste, 4 Regioni dispongono sia di indirizzi delle Procure generali che delle procure circondariali,
1 dispone di soli indirizzi della Procura generale di riferimento (è il caso della Valle D’Aosta, per la quale ha competenza la Procura generale della Corte d’Appello di Torino) e 7 dispongono di indirizzi delle sole Procure circondariali. Nell’ambito di queste ultime diverso è tuttavia il grado di copertura territoriale: soltanto in un caso gli indirizzi delle procure circondariali coprono l’intero territorio (v. Liguria), mentre negli altri casi il livello di copertura è variabile.
• 8 Regioni difettano di qualsiasi tipo di indirizzo dell’Autorità giudiziaria.
5. Direttive della Procura di Lecce, prot. n. 2158 del 10.03.2016;
6. Linee guida della Procura di Bolzano del 29.03.2016 (accordo tra la Procura e l’APPA);
7. Parziale modifica della circolare n. 936/16 della Procura di Bari, prot. n. 5648 del 19.07.2016;
8. Parziale modifica della circolare n. 9 prot. 227 del 04/06/15 della Procura di Trento, prot. n. 1379 del 29/08/16;
9. Direttiva della Procura di Como, prot. n. 266 del 10.03.2016;
10. Indirizzi della Procura di Pavia, prot. n. 6712 del 09.09.2016;
11. Direttiva della Procura di Busto Arsizio, prot. n. 1873 del 28.09.2016;
12. Direttiva della Procura di Brescia, prot. n. 2080 del 10.10.2016;
Tali documenti esprimono perlopiù posizioni che avvalorano e confermano gli orientamenti espressi nelle posizioni già esaminate dal Gruppo di lavoro e pertanto si è ritenuto di poter confermare gli indirizzi formulati nel presente documento per gli operatori del SNPA. Per esempio, in ordine alla problematica relativa alla tipologia dei reati che possono essere ammessi alla procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis, del D.Lgs. 152/06, negli ulteriori documenti considerati, viene confermato l’orientamento maggioritario di ritenere escluse le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto o con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda (orientamento suggerito anche negli indirizzi per il SNPA).
Con riferimento al livello di copertura degli indirizzi operativi delle ARPA/APPA emergono gli stessi dati numerici totali (anche se non perfettamente sovrapponibili rispetto al quadro precedente):
• 13 Regioni dispongono di indirizzi delle ARPA/APPA;
• 7 Regioni difettano di indirizzi delle ARPA/APPA.
Incrociando la lettura dei suddetti dati ne risulta, infine, che ben 4 Regioni difettano sia di indirizzi dell’Autorità giudiziaria, che di indirizzi delle ARPA/APPA.
Tab. Livello di copertura degli indirizzi emessi a livello nazionale
(dati raccolti tramite le segnalazioni degli enti appartenenti al SNPA)6
Regione | Procure generali (% su totale Procure generali presenti a livello regionale) | Procure circondariali (% su totale Procure circondariali presenti a livello regionale) | ARPA/APPA | Altri enti |
1. Abruzzo | -- | -- | -- | -- |
2. Basilicata | -- | -- | -- | -- |
3. Calabria | -- | 10% | SI | -- |
4. Campania | 50% | 9% | SI | -- |
5. Xxxxxx Xxxxxxx | 100% (protocollo intesa) | 22% | SI | -- |
6. Friuli VG | -- | 50% | SI | -- |
7. Lazio | -- | 67% | SI | -- |
8. Liguria | -- | 100% | SI | -- |
9. Lombardia | -- | 38% | SI | -- |
10. Marche | -- | -- | -- | -- |
11. Molise | -- | -- | -- | SI (Accordo reg.) |
12. Piemonte | 100% | 78% | SI | -- |
13. Puglia | -- | 50% | SI | -- |
14. Sardegna | -- | -- | SI | -- |
15. Sicilia | -- | -- | -- | -- |
16. Toscana | 100% | 55% | SI | -- |
17. Trentino Alto A. | -- | 67% | -- | SI (Prov. Aut. Trento) |
18. Umbria | -- | -- | SI | -- |
19. Valle d'Aosta | 100% (v. Torino) | -- | -- | -- |
20. Veneto | -- | -- | SI | -- |
6 Si precisa che la rilevazione è stata effettuata sulla base della documentazione complessivamente segnalata dalle ARPA/APPA al Gruppo di lavoro. I dati non hanno pertanto carattere ufficiale, né possono intendersi esaustivi del quadro dei documenti emessi a livello nazionale.
2. PRINCIPALI INDICAZIONI E ORIENTAMENTI
2.A) ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI LARGAMENTE CONDIVISI
Nell’ambito delle rilevazioni effettuate dal Gruppo di lavoro riguardo alla procedura di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06, alcune tematiche non hanno registrato particolari diversità interpretative e pertanto non sono state oggetto di rappresentazione nelle tabelle di analisi sinottica. A seguire si riportano tuttavia gli orientamenti condivisi ritenuti maggiormente rilevanti per gli operatori del SNPA.
1) Contravvenzioni estinguibili tramite la procedura di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06
Il meccanismo estintivo non riguarda tutte le contravvenzioni in materia ambientale, ma, come risulta dall’art. 318 bis, esclusivamente quelle previste dal D.Lgs. 152/2006. Si ritengono pertanto escluse le fattispecie previste in fonti normative diverse dal Testo Unico Ambientale (TUA), anche nei casi in cui il trattamento sanzionatorio è individuato tramite rinvio a disposizioni di legge contenute nel TUA (si veda ad esempio l’art. 16 del D.lgs n. 36/2003).
2) Natura giuridica del verbale di prescrizioni
Il tema della natura giuridica del verbale di prescrizioni non è stato trattato in modo specifico, ma solo incidentalmente nella relazione di cui all’Allegato A (vedi paragrafo 9 punto b), in quanto è risultato pacifico che debba riconoscersi al suddetto la natura di atto tipico di polizia giudiziaria. La conseguenza di ciò è che il verbale di prescrizioni è sottratto alle impugnazioni previste per i provvedimenti amministrativi, tanto in sede amministrativa, quanto in sede giurisdizionale. Il verbale di prescrizioni non è quindi impugnabile né con ricorso al TAR, né con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Su tale interpretazione convergono le Procure che si sono espresse e la copiosa giurisprudenza formatasi con riferimento all’analoga procedura estintiva disciplinata dal D.lgs. n. 758/1994 e consolidatasi con le pronunce gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione civile (nn. 3694 e 3695 del 09.03.2012).
Con riferimento alla procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06 si segnala, al momento, l’ordinanza del TAR Toscana n. 770 del 19.11.2015 che pare collocarsi nel solco tracciato dalla giurisprudenza in materia di sicurezza di lavoro.
Infine, anche la lettera dell’art. 318-ter porta a riconoscere la natura di atto di polizia giudiziaria alle prescrizioni: infatti, da un punto di vista soggettivo il verbale di prescrizioni non è imputabile ad un organo dell’apparato amministrativo, bensì all’organo di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ovvero alla polizia giudiziaria, entrambi chiamati ad operare sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.
Da un punto di vista oggettivo, dunque, l’atto con il quale vengono impartite le prescrizioni non è affatto avulso dal procedimento penale, in quanto presuppone l’accertamento di un reato ed ha la finalità di estinguere la contravvenzione accertata. Più in generale, infatti, il procedimento di estinzione, anche se può terminare con un’estinzione del reato in sede amministrativa è, e resta, un procedimento penale regolato, anche in sede di indagini, dalle norme del Codice di procedura penale (v. analisi e verifiche che comportino necessità o facoltà di assistenza della difesa).
3) Natura giuridica dell’asseverazione delle prescrizioni
L’art. 318-ter dispone che la prescrizione sia “asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata”. Dalla lettura della disposizione si evince chiaramente che l’attività di asseverazione non richiede l’attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria e non ha quindi la natura di atto di polizia giudiziaria. L’asseverazione svolge piuttosto una funzione di validazione tecnica delle prescrizioni e viene pertanto assolta dagli enti istituzionalmente preposti alle indagini tecniche connesse alla materia ambientale. Per l’individuazione degli enti asseveratori e, all’interno degli stessi, dei soggetti incaricati di tale funzione si rinvia al successivo paragrafo 2.B ed altresì, più ampiamente, alla relazione di cui all’Allegato A.
4) Obbligatorietà dell’applicazione della procedura estintiva in presenza dei presupposti richiesti dall’art. 318 bis
Il Gruppo di lavoro non ha affrontato in modo specifico tale tematica, tuttavia ha implicitamente ritenuto che l’applicazione della procedura estintiva sia dovuta in presenza dei presupposti indicati dall’art. 318 bis (ipotesi contravvenzionali previste dal TUA e assenza di profili di danno o pericolo). Pertanto la procedura estintiva deve essere applicata anche qualora non risulti possibile impartire la prescrizione prevista dall’art. 318-ter, analogamente a quanto stabilito per le contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 15, comma 3, del D.Lgs. n.124/2004). Nel paragrafo 5 della relazione di cui all’Allegato A è stata infatti suggerita l’applicazione della procedura estintiva ai reati a condotta esaurita (ossia i reati istantanei già perfezionatisi) e ai casi in cui il trasgressore abbia già autonomamente provveduto all’adempimento dell’obbligo di legge, senza attendere l’imposizione della prescrizione da parte dell’organo di vigilanza. Del resto, la prescrizione ha lo scopo di eliminare le conseguenze del reato, ripristinando, per quanto possibile, la situazione precedente alla sua commissione, pertanto nei casi in cui non vi sia alcun effetto da rimuovere (come nelle ipotesi sopra citate), l’impossibilità di impartire prescrizioni non deve costituire un elemento ostativo all’avvio della procedura estintiva, in presenza degli altri requisiti per la sua applicazione.
5) Rapporti intercorrenti tra le prescrizioni ex art. 318-ter e i provvedimenti amministrativi degli enti titolari di funzioni amministrative in materia ambientale
Tale tematica è stata affrontata dal gruppo di lavoro (si veda il paragrafo 8 dell’Allegato A) limitatamente alla possibile interferenza tra le prescrizioni contenenti specifiche misure ex art. 318- ter, comma 3 e le misure oggetto delle diffide emesse dall’autorità competente, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie dell'AIA (art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. 152/06). La questione si pone però, in termini più generali, con riferimento ai vari provvedimenti amministrativi (come ad es. l’ordinanza sindacale ex art. 192 del TUA) che gli enti con funzioni di amministrazione attiva sono legittimati, ma anche tenuti, ad adottare nelle ipotesi previste dalla normativa ambientale.
Considerato che la Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 non disciplina i rapporti tra le prescrizioni della procedura estintiva e i provvedimenti che concludono gli ordinari procedimenti amministrativi, si ritiene pacifico che le prescrizioni non sostituiscano i provvedimenti amministrativi, ma siano entrambi necessari dato che agli stessi sono ricollegabili diversi effetti giuridici. Le prescrizioni, infatti, incidono sul procedimento penale, in termini di estinzione dello stesso, mentre i provvedimenti amministrativi emanati dall’autorità competente producono i loro effetti sul piano amministrativo e talvolta, come nel caso della diffida, sono individuati dalla normativa ambientale come atti propedeutici per l’emanazione di successivi provvedimenti amministrativi (v. revoca dell’autorizzazione).
Tuttavia, al fine di evitare che siano prescritte misure difformi, si rende necessario un coordinamento tra gli enti coinvolti, che viene di norma realizzato tramite l’invio da parte dell’organo accertatore, all’ente titolare del procedimento amministrativo, di una copia del verbale di prescrizioni con l’indicazione che il contenuto delle prescrizioni è da intendersi come proposta ai fini dei provvedimenti amministrativi di competenza. Nel caso in cui si partecipi soltanto al processo di asseverazione, si suggerisce comunque di segnalare all’organo che procede ad impartire la prescrizione, l’opportunità di inviarne copia alle autorità competenti all’adozione di provvedimenti amministrativi in materia ambientale.
2.b) Questioni interpretative controverse e relativi indirizzi per il SNPA
Un’importante evidenza emersa dall’analisi dei documenti emessi dalle Procure della Repubblica e dagli altri enti interessati alla procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 è la disomogeneità degli orientamenti applicativi e interpretativi espressi su alcuni dei temi ritenuti maggiormente problematici.7
In considerazione di tale dato, le proposte di indicazioni ed orientamenti per il SNPA che sono state formulate per ciascun aspetto rappresentano un quadro di indirizzi condivisi per una quanto più possibile ampia omogeneizzazione a livello nazionale dei comportamenti degli operatori del SNPA.
Resta fermo che, a causa della specifica natura del rapporto tra l’Autorità giudiziaria e gli operatori di vigilanza che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, tali indicazioni ed orientamenti dovranno necessariamente fare salvi i diversi indirizzi eventualmente emessi dalle Procure della Repubblica di riferimento (anche per singoli aspetti che risultassero divergenti rispetto al quadro condiviso).
L’art. 109 della Costituzione e altresì gli articoli 56 e 327 del Codice di Procedura Penale, sanciscono, infatti, una vera e propria dipendenza funzionale degli organi di polizia giudiziaria rispetto all’Autorità giudiziaria. Per questo motivo, il personale di vigilanza degli enti del SNPA operante con funzioni di PG, nel compimento delle attività afferenti il procedimento penale (siano esse svolte d’iniziativa o su delega dell’Autorità giudiziaria), è tenuto ad un generale dovere di rispetto delle direttive emesse dalle Procure della Repubblica territorialmente competenti. Va sottolineato, dunque, che una volta espressi indirizzi o direttive da parte dell’Autorità giudiziaria, tale personale, nell’esercizio delle funzioni di PG, non può essere condizionato da diversi orientamenti delle strutture amministrative dalle quali dipende gerarchicamente.
Xxxxxxxxxxxx, si ritiene che le indicazioni e gli orientamenti rappresentati nella presente relazione e nei documenti allegati, possano costituire un importante punto di riferimento per una tendenziale lettura condivisa delle suddette problematiche all’interno del SNPA.8
1. Tipologia di contravvenzioni ammesse alla procedura
L’individuazione delle contravvenzioni alle quali è applicabile la procedura estintiva è controversa, in quanto, da un lato l’art. 318-bis stabilisce un’applicazione generalizzata della procedura estintiva alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.Lgs 152/2006, dall’altro, l’art. 318-quater, prescrivendo, ai fini dell’estinzione della contravvenzione, il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda, esclude dal beneficio le contravvenzioni punite con l’arresto, suscitando nell’interprete il dubbio se l’esclusione debba riguardare le sole contravvenzioni punite con il solo arresto o anche le contravvenzioni punite con arresto e xxxxxxx.
L’interpretazione suggerita, in linea con le indicazioni fornite dalla maggioranza delle Procure che si sono espresse, è quella di escludere dall’ambito di applicazione della procedura estintiva anche le contravvenzioni punite con arresto e ammenda, in quanto, l’assoggettabilità delle stesse alla procedura, a fronte dell’esclusione delle contravvenzioni punite con il solo arresto, darebbe luogo a una ingiustificata disparità di trattamento, data la tendenziale maggiore gravità delle contravvenzioni punite con arresto e ammenda rispetto a quelle punite con il solo arresto (un
7 Per approfondimenti, su tali questioni, si rimanda più ampiamente all’Allegato A).
8 Si consideri, peraltro, che dalla rilevazione chiusa al 4.3.16, nonostante vari siano stati i documenti di indirizzo emessi dalle Procure, risulta un vasto numero di Procure che non si sono espresse formalmente.
esempio evidente di quanto sopra esposto si rinviene confrontando le contravvenzioni previste dall’art. 137, comma 3 e comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006).
2. Criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo di danno
Relativamente alla valutazione circa il mancato verificarsi di un danno o un pericolo concreto e attuale di danno (alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette), che ai sensi dell’art. 318-bis, comma 1, del D.lgs. 152/2006 costituisce uno dei presupposti per l’applicazione della procedura di estinzione dei reati, dall’esame dei documenti di indirizzo sono emerse posizioni non omogenee. La posizione prevalente che si è registrata è quella di prevedere l’applicazione della procedura con riguardo non solo alle contravvenzioni formali, ma anche a quelle sostanziali, i cui effetti possono essere rimossi attraverso l’adempimento di prescrizioni.
Le altre posizioni sostengono invece che, oltre alle contravvenzioni formali, la procedura si applichi solo ai casi di contravvenzioni sostanziali che non abbiano comportato alcuna modifica ambientale, oppure che abbiano comportato modifiche ambientali marginali tali da poter essere rimosse facilmente e immediatamente. Residuano altre posizioni minoritarie che hanno fornito ulteriori indicazioni9 o non hanno fornito alcuna indicazione.
Alla luce di quanto testualmente previsto dalle disposizioni in oggetto si rileva che molti sono i nodi che rimangono da sciogliere al fine di una corretta e omogenea applicazione della normativa. Si tratta di aspetti (per la cui illustrazione si rinvia al paragrafo 2 della relazione di cui all’Allegato A), per i quali sarebbe necessario un intervento legislativo di precisazione e chiarimento (sul punto si veda anche quanto riportato nel paragrafo 3 della presente relazione).
La rilevanza rivestita dalle suddette questioni, attinenti ai fondamenti stessi della procedura di estinzione, dirimenti già per la relativa attivazione e non solo per le modalità di svolgimento, nonché il fatto che numerose e sostanziali sono le divergenze tra le posizioni dei documenti di indirizzo esaminati, rende particolarmente difficile fornire agli operatori del SNPA il necessario punto di riferimento, per operare secondo una lettura uniforme e condivisa della procedura in oggetto.
In tale quadro di incertezza, un ausilio per la risoluzione almeno parziale delle questioni controverse può essere quello di operare una distinzione tra effetti ambientali del reato e danno ambientale. Non tutti i reati che producono un qualche effetto sull'ambiente producono necessariamente un “danno ambientale”. A questa conclusione si perviene facendo riferimento alla definizione di danno contenuta nell’articolo 300 del D.lgs. 152/2006: “è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima” e, altresì, a quella implicitamente desumibile dall'articolo 452 bis C.p. (introdotto dalla L. 68/15) che, nel delineare l’elemento oggettivo del nuovo delitto di “inquinamento ambientale”, fa riferimento a una compromissione o ad un deterioramento significativi e misurabili dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria o dell’ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.
Tenendo conto di questa distinzione si apre uno spazio, per quanto dai confini incerti, tra reati che producono effetti sull'ambiente (da eliminare con la procedura estintiva tramite prescrizioni) e reati che hanno prodotto un “danno ambientale” per i quali la procedura non è applicabile.
Per facilitare la lettura del rapporto tra la procedura estintiva e le suddette norme, si rinvia in particolare al successivo paragrafo 2.C) sui criteri guida generali per la valutazione degli effetti e
9 Tra le posizioni che hanno fornito criteri diversi, si segnala, in particolare, quella della Procura di Foggia che per i casi in cui non vi sia evidenza dell’assenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno, prevede la necessità di effettuare una caratterizzazione del sito, secondo una procedura flessibile (a carico del trasgressore o alternativamente dell’ARPA). In esito a tale procedura potrà essere valutato se procedere o meno all’emissione delle prescrizioni.
dell’entità delle conseguenze ambientali dei reati, che offre un primo quadro di lettura sistematica del tema.
Dagli approfondimenti effettuati dal sottogruppo operativo tecnico sfociati nella individuazione delle prescrizioni tipo per l’estinzione delle principali contravvenzioni ambientali (v. successivo paragrafo 2.D) è stato inoltre possibile enucleare alcune indicazioni operative per valutare, nei casi concreti, la sussistenza o meno del danno ambientale ovvero del relativo pericolo (da notare che in questa sede ci si è limitati a considerare il solo danno alle risorse ambientali). Tali indicazioni, pur non esaurendo i casi nel loro complesso, possono tuttavia essere considerate quali primi orientamenti per il personale di vigilanza in vista dell’attivazione della procedura estintiva dei reati. In particolare, emerge che:
1) per alcune fattispecie non ricorrono mai le condizioni per attivare la procedura prescrittiva: si tratta in particolare del caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art.256, c. 2) con evidenza di percolamento al suolo o immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee (art. 192, c. 1 e 2);
2) in alcune fattispecie si ritiene possibile impartire le prescrizioni purché accompagnate dallo svolgimento di verifiche analitiche: è il caso dell’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art.256, c. 2) senza evidenza di sversamento di liquidi al suolo, per il quale la prescrizione dovrà prevedere la rimozione dei rifiuti, il loro avvio a recupero o smaltimento, la dimostrazione dell'avvenuto smaltimento o recupero ed infine la “verifica della non contaminazione del suolo mediante indagine preliminare”.
3) in altre fattispecie, pur in presenza di superamenti di limiti di legge, si ritiene possibile impartire la prescrizione consistente nell'adottare accorgimenti tecnici volti ad evitare il ripetersi della violazione, previa analisi delle cause. E’ questo il caso per es. di emissioni in atmosfera oltre i limiti di legge (art. 269, c.2) o di superamento dei limiti imposti dall'AIA (art. 29- quattuordecies, comma 3), se ci sono elementi di giudizio che depongono a favore della sussistenza di effetti non significativi sull'ambiente (per un chiarimento sui criteri di valutazione della significatività degli effetti si rinvia al successivo paragrafo 2.C).
Sempre dalle indicazioni contenute nel par. 2.D), possono essere tratti, infine, ulteriori spunti orientativi per gli operatori del SNPA (seppur con la precisazione che al fine di operare una corretta valutazione rispetto alle prescrizioni tipo da proporre, il documento ha preso in esame e applicato il criterio finalistico che ritiene applicabile la procedura ogniqualvolta la violazione possa essere rimossa attraverso l’adempimento di una prescrizione e quindi sia possibile il ripristino dello stato originario dei luoghi).
3. Necessità della motivazione in ordine all’applicabilità della procedura
Riguardo alla motivazione rispetto all’applicabilità della procedura, la posizione che emerge con prevalenza dall’esame dei documenti di indirizzo ritiene sussistere in capo al soggetto accertatore l'obbligo di motivare, espressamente e compiutamente la mancata applicazione, al caso specifico, della procedura di estinzione di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06. Altre posizioni minoritarie sostengono che la motivazione è dovuta sempre, sia nel caso di applicazione, che non applicazione della procedura o che è dovuta solo nel caso di applicazione della procedura.
In considerazione della natura di “favor rei” che viene riconosciuta alla procedura estintiva, l’orientamento suggerito per gli operatori del SNPA è quello di aderire alla lettura maggioritaria che ritiene necessario fornire, nella comunicazione della notizia di reato, adeguata e circostanziata motivazione nelle ipotesi in cui non si ritenga applicabile la procedura stessa (v. per mancanza dei presupposti di legge o per la sussistenza di altri elementi ostativi alla sua applicazione, come ad esempio, nel caso di notizia di reato contro ignoti). Nel caso in cui, invece, il soggetto accertatore
ritenga ricorrano i presupposti e le condizioni per attivare la procedura di estinzione, i relativi motivi (di fatto e di diritto) potranno risultare implicitamente dalla descrizione dei fatti.
4. Disciplina transitoria
L’art. 318-octies dispone che la procedura estintiva non trova applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore (29 maggio 2015) della Parte VI-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.
L’assenza di riferimento alla natura penale dei procedimenti ha determinato difformi interpretazioni riguardo all’individuazione della pendenza del procedimento, tuttavia, l’interpretazione suggerita, in linea con le indicazioni fornite dalla maggioranza delle Procure, è quella di far coincidere la pendenza del procedimento con l’iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 C.P.P. Tale interpretazione ha il pregio di fornire una data certa della pendenza, conforme a quanto stabilito dal Codice di procedura penale ed è inoltre la più favorevole per il trasgressore.
5. Principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, applicabili anche in campo ambientale
La giurisprudenza ha elaborato, nel tempo, alcuni principi per l’analoga procedura estintiva dei reati in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 758/94). Tali principi sono stati ripresi e richiamati (in via più o meno esplicita) anche in alcuni dei documenti di indirizzo esaminati dal gruppo di lavoro, in quanto ritenuti applicabili anche nell’ambito della procedura di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06. Pur non rilevando nelle posizioni espresse particolari livelli di disomogeneità, si è comunque ritenuto di segnalarne i contenuti, vista la non ampia rappresentatività delle posizioni emerse.
5.a) Finalità e contenuto della prescrizione
Dalla rilevazione compiuta risulta l’orientamento maggioritario di considerare le prescrizioni non soltanto come ordini di eliminazione o non reiterazioni delle condotte illecite accertate, bensì anche come specifiche misure atte a far cessare le conseguenti situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. Soltanto in poche posizioni si afferma che la prescrizione possa consistere soltanto nelle misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose e non anche nell’obbligo di mettersi formalmente in regola con i precetti di legge.
L’orientamento suggerito per gli enti del SNPA è dunque quello di considerare la messa in regola con gli obblighi formali, come possibile contenuto delle prescrizioni. Per ulteriori e più approfondite indicazioni sul contenuto delle prescrizioni nelle contravvenzioni di natura formale si fa inoltre rinvio al successivo paragrafo 6.
5.b) Applicabilità della procedura a reati a condotta esaurita e casi di adempimento spontaneo
Dalla rilevazione compiuta risulta pressoché univoco l’indirizzo di considerare la procedura applicabile anche ai casi in cui il trasgressore abbia provveduto autonomamente a regolarizzare la situazione, senza attendere la prescrizione dell’organo di vigilanza, con il meccanismo della c.d. prescrizione “ora per allora”.
Per quanto riguarda invece i reati a condotta esaurita, si rileva una certa difformità di orientamento, in particolare nelle indicazioni fornite dalle Procure. L’orientamento maggioritario da’ indicazioni a favore dell’applicabilità della procedura estintiva a tali casistiche. Altre posizioni minoritarie negano invece tale possibilità. Per quest’ultimo orientamento, non potendo essere impartite prescrizioni, non si dovrebbe neppure attivare la procedura estintiva.
L’orientamento suggerito per gli enti del SNPA è quello di aderire alla lettura maggioritaria che ritiene applicabile la procedura estintiva ai reati a condotta esaurita ed ai casi di adempimento spontaneo, fatta salva la verifica dell’assenza di danno o di pericolo concreto e attuale, che resta comunque condizione per l’attivazione della procedura. Tale orientamento risulta peraltro coerente con quanto previsto e consolidato a livello normativo, nel settore della sicurezza sul lavoro (v. art. 15, D.lgs. 124/2004).
5.c) Natura del termine previsto per il pagamento della sanzione pecuniaria
In merito alla natura del termine dei trenta giorni concesso per legge ai fini del pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 318-quater, comma 2, da parte del trasgressore, si rileva una totale uniformità di lettura. Le indicazioni fornite, infatti, concordano nel ritenere il termine in oggetto di natura perentoria.
In coerenza con tale lettura, alcune Procure sottolineano inoltre la “improrogabilità” del termine per il pagamento della sanzione e l’impossibilità di rateizzare il pagamento (principi già emersi nella giurisprudenza in materia di sicurezza del lavoro).
Infine, altre Procure considerano il tardivo pagamento della sanzione assimilabile al tardivo adempimento della prescrizione, ai fini dell’accesso alla procedura di oblazione in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 162-bis C.P. (aderendo, anche in questo caso, agli orientamenti minoritari della giurisprudenza già maturati in materia di sicurezza del lavoro).
L’orientamento suggerito per gli enti del SNPA è pertanto quello di considerare il termine per il pagamento di natura perentoria, sottolineando tuttavia, l’importanza di individuare con certezza il termine iniziale di decorrenza sul quale le disposizioni della Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 non si soffermano. Al fine di dare certezza a tale termine, si ritiene che il verbale di ammissione al pagamento debba essere notificato al trasgressore attraverso procedure che garantiscano la certezza della data di ricezione. Da questa posizione discende inoltre l’indicazione di considerare il pagamento non rateizzabile.
6. Indicazioni procedurali per il caso di contravvenzioni di natura formale
Alcune delle contravvenzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 puniscono l’esercizio di una determinata attività in mancanza di autorizzazione/titolo abilitativo, a prescindere dal verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Si tratta di contravvenzioni comunemente definite di “pericolo astratto” o di tipo “formale”, ossia caratterizzate dalla violazione di prescrizioni di tipo formale (come l’obbligo di ottenere un determinato titolo abilitativo per lo svolgimento di una data attività) che determinano una situazione di pericolo potenziale per l’ambiente che, di per sé, non è ostativa all’attivazione della procedura di estinzione/regolarizzazione. Tale procedura tuttavia sarà preclusa, in concreto, qualora l’organo accertatore accerti la sussistenza di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno, al pari di quanto accade per le altre ipotesi contravvenzionali che rientrano nell’ambito di applicazione della parte sesta bis (vedi art. 318 bis).
Mentre la possibilità di applicazione della procedura estintiva ai reati di natura è generalmente ammessa nei documenti analizzati, la questione maggiormente controversa riguarda il contenuto delle prescrizioni da impartire al trasgressore. Un primo orientamento sostiene che ai fini della
regolarizzazione è necessario che venga ottenuto il titolo abilitativo nel termine assegnato, con la precisazione che taluni ritengono che la prescrizione debba imporre al trasgressore solo la presentazione della relativa istanza, in considerazione del fatto che l’ottenimento del titolo non rientra nella disponibilità del trasgressore.
Un secondo orientamento, avente carattere minoritario, ritiene invece che la prescrizione non possa consistere nell’ordine di richiedere/ottenere il titolo abilitativo, ma in specifiche misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione dell’attività potenzialmente pericolosa.
Dall’esame della casistica che si può presentare nella pratica degli operatori, a seconda della situazione concreta, può risultare più adeguato l’uno o l’altro degli orientamenti. Nella tabella riportata a seguire si è suggerito l’orientamento ritenuto più adatto per regolarizzare le diverse fattispecie: o prescrivendo la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 318 ter comma 3 (qualora l’attività sia ritenuta potenzialmente pericolosa), o prescrivendo la regolarizzazione sul piano amministrativo.
Casistica reati formali | Contenuto delle prescrizioni | ||||
1. Attività totalmente abusiva autorizzazione rigettata | (mai | autorizzata) | o | con | ⮚ Sospensione delle attività (totale) |
2. Attività con modifiche sostanziali (che presupporrebbero modifiche autorizzative o differenti tipologie di autorizzazioni) per le quali la complessità delle valutazioni circa la possibilità di continuazione delle attività in assenza di pericolo, richiederebbe una istruttoria complessa (al pari di quella che dovrebbe essere condotta in fase autorizzativa) | ⮚ Sospensione delle attività totale o sospensione parziale con richiesta di regolarizzazione amministrativa | ||||
3. Attività svolta in mancanza di rinnovi di autorizzazioni o in situazioni di modifiche non autorizzate in cui, per elementi di conoscenza facilmente disponibili (e sempre che risulti invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) è possibile valutare che la continuazione delle attività avvenga in assenza di pericolo | ⮚ Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione richiesta e ottenimento titolo abilitativo) | ||||
4. Infrazioni formali che pur non comportando in se' rischi di pericoli sostanziali, comprometterebbero in maniera sostanziale la controllabilità delle attività (v. tracciabilità dei rifiuti, ecc...) | ⮚ Sospensione delle attività totale o sospensione parziale con richiesta di regolarizzazione amministrativa | ||||
5. Infrazioni di obblighi di comunicazioni/iscrizioni (v. anche adesioni ad autorizzazioni di carattere generale) per le quali sia agevole una verifica dei requisiti necessari | ⮚ Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione comunicazione/dichiarazione) |
Esaminando tale prospetto si possono dunque evidenziare tre diverse tipologie di contenuto delle prescrizioni:
1. in tutti i casi nei quali sia necessario provvedere alla sospensione totale dell'attività, la prescrizione da impartire dovrà essere del tipo “sospendere le attività non autorizzate fino all'eventuale conseguimento della relativa autorizzazione….”. I termini per l’adeguamento alla prescrizione dovranno essere congrui rispetto all’esigenza di garantire tecnicamente una sospensione delle attività che non provochi, a sua volta, danni o pericoli di danno all'ambiente. Nei casi in cui sia possibile provvedere ad una sospensione parziale delle attività (v. parti di
impianto modificate senza autorizzazione) oltre a tale misura si dovrà richiedere, quale ulteriore prescrizione, anche la regolarizzazione amministrativa (con le modalità illustrate al successivo punto 3);
2. in tutti i casi in cui per la regolarizzazione dell’attività è richiesta semplicemente una comunicazione e/o dichiarazione da parte del titolare dell'attività (ad esempio adesione all'autorizzazione alle emissioni in via generale), la prescrizione dovrà essere del tipo “presentare la comunicazione/dichiarazione ….. ”. In questo caso il termine per la regolarizzazione della prescrizione dovrà essere individuato in quello strettamente necessario per produrre la comunicazione/dichiarazione in oggetto, con i relativi allegati tecnici;
3. infine, nei casi di attività svolte senza rinnovo dell'autorizzazione o con modifiche non autorizzate, posto che sia possibile valutare (per elementi di conoscenza facilmente disponibili e sempre che risulti invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) che la continuazione delle attività avviene in assenza di pericolo potenziale, l’indirizzo che si propone è quello di impartire due tipologie di prescrizioni:
a) la prima avente ad oggetto la presentazione dell’istanza, assegnando un termine strettamente necessario per produrre la domanda ed i relativi allegati tecnici;
b) la seconda avente ad oggetto il conseguimento del titolo abilitativo (che conclude il processo di regolarizzazione avviato con la presentazione dell’istanza), assegnando un termine congruo con i tempi della PA titolare del procedimento, con la precisazione che nel caso di ritardi della PA, il trasgressore potrà avvalersi della richiesta di proroga prevista ai sensi dell’art. 318 ter, comma 1 (proprio per le ipotesi in cui il mancato rispetto del termine non è imputabile al trasgressore).
D'altra parte la previsione di un termine per la regolarizzazione che, unanimemente nei pronunciamenti raccolti, si attua con il rilascio del provvedimento richiesto, è senza dubbio indispensabile al fine di garantire una durata certa alla procedura di estinzione e, di riflesso, al periodo di sospensione del procedimento penale, che non tollera una sospensione sine die.
Del resto, il termine è essenziale anche per la verifica della regolarizzazione da parte dell’organo accertatore.
7. Asseverazione delle prescrizioni: soggetti e procedure
7.a) Finalità e contenuto dell’asseverazione
La natura dell’attività di asseverazione delle prescrizioni emesse dagli organi di PG, è stata più o meno esplicitamente trattata nei documenti di indirizzo esaminati. Dalle indicazioni formulate, emerge in maniera sostanzialmente univoca che l’asseverazione si configura come un’attività di natura tecnica che non richiede l’attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria e non ha quindi la natura di atto di PG (v. precedente paragrafo 2.a.).
Per quanto riguarda la finalità e gli elementi principali che caratterizzano l’attività di asseverazione, da una sovrapposizione delle indicazioni contenute nei documenti esaminati, si può ritenere che l’asseverazione consista nella valutazione tecnica, validazione, convalida, accertamento tecnico o, più in generale, nella verifica dei seguenti aspetti:
1. pertinenza ed efficacia delle prescrizioni rispetto agli obiettivi da conseguire;
2. fattibilità, adeguatezza, ragionevolezza delle prescrizioni e coerenza con le finalità, non solo nel rimuovere il reato, ma anche nel far cessare situazioni di pericolo ovvero prosecuzione di attività potenzialmente pericolose (in taluni casi si fa riferimento alla chiarezza e non equivocità delle prescrizioni);
3. congruità dei tempi previsti per la regolarizzazione;
4. presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza;
5. oggettività e riscontrabilità;
6. verifica di corrispondenza con le norme tecniche di settore e di coerenza con le finalità del provvedimento.
L’orientamento suggerito per gli enti del SNPA è dunque quello di considerare che il soggetto asseveratore è chiamato ad esprimere un parere, di natura tecnica, sulla prescrizione impartita dagli organi di polizia giudiziaria (siano essi interni o esterni all’ente), avente per oggetto quanto elencato sopra. Inoltre (fatto salvo il possibile coinvolgimento degli enti del SNPA nelle fasi antecedenti all’asseverazione), si ritiene che non rientri nelle competenze del soggetto asseveratore l’espressione di valutazioni circa l’applicazione o meno dell’istituto della prescrizione, che resta di esclusiva competenza dell’UPG che la impartisce. Tale orientamento risulta peraltro coerente con quanto previsto nei primi indirizzi assunti dal Consiglio federale nella Deliberazione n. 53 del 15/7/2015.
7.b) Obbligatorietà o meno dell’asseverazione
Circa l’obbligatorietà o meno di provvedere all’asseverazione delle prescrizioni emesse da parte degli operatori con funzioni di polizia giudiziaria (siano essi interni o esterni all’ente), dall’analisi dei documenti emergono indicazioni in circa la metà dei casi, con posizioni di natura piuttosto eterogenea. In particolare, alcune posizioni hanno ritenuto (alternativamente o congiuntamente) che l’asseverazione possa non essere necessaria nei casi di:
- prescrizioni impartite da un organo tecnico specializzato;
- prescrizioni meramente formali ed amministrative, che non comportino alcuna valutazione di natura tecnica;
- prescrizioni che non comportano valutazioni tecniche di un certo rilievo (superiore a quello che deve normalmente possedere un qualsiasi operatore appartenente agli organi di controllo).
Da altre posizioni emerge l’orientamento opposto, ovvero che l’asseverazione debba sempre accompagnare le prescrizioni a prescindere dal contenuto e dall’organo di PG che le emette. Da alcune Procure è stato inoltre affermato che il requisito dell’asseverazione debba essere considerato quale elemento indispensabile per la legittimità dell’atto stesso che impone le prescrizioni.
Alla luce dell’eterogeneità del quadro che emerge circa l’obbligatorietà o meno dell’asseverazione, non si è ritenuto opportuno, in sede di gruppo di lavoro, prediligere un orientamento specifico. Infatti, se da una parte potrebbe sembrare congrua la scelta di prevedere in modo sistematico l’asseverazione di tutte le prescrizioni, d’altra parte questa pratica rischierebbe di rallentare lo svolgimento del procedimento estintivo. L’indicazione che si suggerisce per gli enti del SNPA è pertanto che possa essere stabilito a livello locale, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Procure e delle specifiche modalità organizzative degli enti asseveratori, quali siano le tipologie di prescrizioni che debbano essere asseverate. Nel caso di prescrizioni emesse direttamente dagli operatori delle Agenzie che operano con qualifica di UPG, si ritiene comunque necessario, in coerenza con quanto già indicato dal Documento del Consiglio Federale n. 53/15 e altresì con le indicazioni contenute nel successivo paragrafo 7.e), che l’asseverazione venga sempre rilasciata a garanzia del più ampio apporto valutativo in termini professionali e specialistici rispetto ai contenuti delle prescrizioni e col fine di perseguire un buon livello di omogeneità di comportamento degli operatori del sistema.
7.c) Modalità di asseverazione
In merito alle modalità con cui il soggetto asseveratore possa negare l’asseverazione di una prescrizione o proporne una modifica, non esistono al momento indirizzi specifici delle Procure. Sul tema si sono pronunciate solo alcune Agenzie. L’orientamento che emerge è che si possa unicamente asseverare o non asseverare le prescrizioni così come formulate dal richiedente. Non
sarebbero invece ammesse asseverazioni condizionate all’integrazione delle prescrizioni o alla modifica del termine di adempimento. Le modifiche ritenute opportune potranno essere altrimenti proposte al richiedente, il quale potrà recepirle formulando nuove prescrizioni da sottoporre all’asseverazione.
Su questo argomento non si è ritenuto opportuno al momento formulare indicazioni specifiche per il SNPA. Rimane ovviamente sempre valida la possibilità di coordinamento con gli organi accertatori.
Riguardo alla necessità o meno di effettuare un preventivo sopralluogo, ai fini dell’asseverazione delle prescrizioni, si è espressa una sola Procura, specificando che l'asseverazione tecnica non postula necessariamente il preventivo sopralluogo dell'organo tecnico di vigilanza, al quale è rimessa la valutazione della necessità del sopralluogo medesimo.
L’orientamento suggerito per gli enti del SNPA è quello di aderire a tale lettura di non stretta necessità di effettuazione del sopralluogo, rimanendo nella facoltà del soggetto asseveratore individuare, sulla base della tipologia di violazione, della natura delle prescrizioni impartite e dello specifico contesto ambientale e territoriale, le modalità con cui acquisire gli elementi tecnici utili per la valutazione circa l’asseverabilità delle prescrizioni.
Infine, in merito al termine entro il quale l’organo asseveratore deve procedere con l’asseverazione, si è espressa una sola Procura che ha indicato il termine massimo di 30 giorni (come previsto dall’’art. 2 comma 3 della L.241/1990), dal ricevimento della richiesta di asseverazione della prescrizione, da parte dell’organo di PG.
Anche su questo tema, fermo restando una generale esigenza di celerità nel rilascio dell’asseverazione tale da garantire le finalità riparative della procedura stessa (tempestiva della regolarizzazione e prevenzione del danno), non si ritiene comunque opportuno suggerire una tempistica specifica per il completamento della procedura. Tale scelta è motivata dalla constatazione che la durata della procedura di asseverazione possa essere variabile in rapporto alla complessità tecnica delle prescrizioni impartite, all’eventuale necessità di effettuare un sopralluogo o di acquisire ulteriori elementi utili all’analisi della problematica, nonché in rapporto alle diverse capacità organizzative dell’ente chiamato ad asseverare.
7.d) Soggetto preposto all’asseverazione
In merito al soggetto titolato ad asseverare le prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, gli orientamenti che emergono dai documenti esaminati sono piuttosto eterogenei.
Le posizioni maggioritarie che emergono sono quelle che:
- attribuiscono tale funzione in via esclusiva agli enti del SNPA;
- attribuiscono tale funzione agli enti del SNPA ed ai corpi di polizia giudiziaria specializzata (anche se, su quali siano questi ultimi, le posizioni non sono univoche).
Da rilevare, infine, quale posizione minoritaria anche quella di alcune Procure che individuano come ente titolato ad asseverare anche (o solo) le amministrazioni competenti in materia ambientale, perlopiù per prescrizioni con contenuti meramente amministrativi.
Fermo restando che dai documenti esaminati gli enti del SNPA risultano pressoché unanimemente individuati quali soggetti preposti al rilascio delle asseverazioni tecniche (sia in via esclusiva, che non) in quanto enti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di controllo in campo ambientale, non si e’ ritenuto opportuno individuare uno specifico orientamento in quanto l’individuazione dell’ente preposto all’asseverazione delle prescrizioni, dovrebbe essere effettuata dalle singole Procure, tenendo conto delle competenze richieste nelle valutazioni tecniche relative alla tipologia di violazioni commesse e di prescrizioni impartite e in relazione alle specificità territoriali in termini di disponibilità di tali competenze.
7.e) Competenza al rilascio dell’asseverazione
In merito all’individuazione all’interno dell’ente asseveratore, del soggetto specifico competente al rilascio dell’asseverazione, sono state fornite indicazioni solo da 7 Procure, mentre si sono espresse in tal senso soprattutto le Agenzie Ambientali. La posizione maggioritaria che ne emerge attribuisce la competenza al rilascio dell’asseverazione alla struttura di appartenenza dell’operatore o alla struttura sovraordinata a quella di appartenenza dell’operatore. Posizioni minoritarie attribuiscono tale competenza a strutture specializzate interne all’ente, alle strutture di vigilanza competenti territorialmente o, infine, anche al singolo operatore (su autorizzazione della struttura di appartenenza).
L’orientamento che si propone per gli enti del SNPA, in coerenza con quanto già indicato dal Documento del Consiglio Federale n. 53/15 è che la competenza all’asseverazione sia demandata, nel rispetto degli ordinamenti interni delle singole Agenzie, a specifiche strutture agenziali (direzionali/territoriali) e non ai singoli operatori di vigilanza proprio per caratterizzare l’asseverazione come un parere istituzionale dell’ente e non del singolo operatore. Tale indirizzo, nel caso di asseverazione di prescrizioni emesse da operatori delle Agenzie che operano con qualifica di PG, consente peraltro di garantire una sorta di alterità tra chi elabora le prescrizioni e chi le valuta, ai fini della relativa validazione tecnica.
8. Ruolo degli organi di vigilanza che non operano con qualifica di UPG e coordinamento tra procedura estintiva e procedure amministrative ordinarie
La tematica relativa al ruolo giocato dagli enti del SNPA che non operano con personale avente qualifica di UPG è stata affrontata in diversi documenti di indirizzo emessi dalle Agenzie stesse e altresì in alcuni documenti emessi dalle Procure.
Un primo assunto condiviso che emerge è che qualora l’accertamento di una contravvenzione sia effettuato da personale non UPG, l’organo di vigilanza deve trasmettere celermente gli esiti del controllo all’Autorità Giudiziaria, segnalando la circostanza di applicabilità o meno della procedura e fornendo all’AG tutti gli elementi necessari alla valutazione dei fatti, a partire dalla presenza o meno di danno o pericolo concreto e attuale di danno.
Un'altra considerazione che risulta ampiamente condivisa è che la specializzazione tecnica degli operatori del SNPA, almeno nei casi più complessi, risulta fondamentale, in ogni caso, ai fini dell’attivazione e della verifica della procedura, anche a prescindere dalla fase di “asseverazione” che come già detto, può coinvolgere direttamente tali enti. Piuttosto, gli indirizzi esaminati si distinguono riguardo alle modalità di comunicazione, cooperazione e interlocuzione tra il personale del SNPA e la PG.
I modelli proposti infatti fanno riferimento a diversi schemi, tra cui per es.
• l’organo di vigilanza (ARPA) si farà coadiuvare da un ufficiale e/o un agente di PG, che dovrà fornire la collaborazione al fine di consentire l’espletamento della procedura estintiva;
• la PG operante, prima di redigere le prescrizioni si rivolgerà all’ARPA per ottenere gli
opportuni suggerimenti tecnici, mentre nei casi più complessi è consigliabile il coinvolgimento dell’ARPA anche in fase di verifica dell'adempimento. Inoltre, all’ARPA potrà essere richiesto un supporto consulenziale da parte della PG, ai fini della valutazione dell'esistenza del danno/pericolo concreto e attuale di danno;
• la PG potrà operare con l’ausilio di un ente specializzato (ad es. ARPA) all’uopo nominato ausiliario di PG, per l’emissione delle prescrizioni;
• nel caso in cui la PG chieda una valutazione tecnica sull’esistenza del danno o pericolo prima dell’emissione della prescrizione, l’ARPA inviterà la PG ad un esame congiunto della situazione anche mediante un nuovo accertamento della situazione riscontrata.
Alla luce di quanto sopra il modello di riferimento che si suggerisce per gli enti del SNPA, nel caso di attività svolta da personale senza qualifica di UPG, è il seguente:
1) gli organi di Polizia giudiziaria o il personale che opera con funzioni di PG, devono essere attivati, con le modalità eventualmente stabilite dall’AG di riferimento territoriale, ovvero tramite celere e circostanziata segnalazione da parte dell’organismo vigilante;
2) qualunque sia la forma di collaborazione individuata (la PG si pone a supporto degli enti del SNPA redigendo gli atti, ovvero la PG nomina gli enti del SNPA ausiliari di PG e compie gli atti congiuntamente), nel caso di accertamento svolto da operatori del SNPA resta sostanzialmente in capo ai medesimi la valutazione tecnica sull’applicabilità della procedura (ovvero l’assenza di pericolo concreto e attuale di danno), sulle prescrizioni applicabili e sui meccanismi di regolarizzazione; pertanto è necessario strutturare l’eventuale segnalazione corredandola di tali elementi;
3) se richiesto dalla PG di confermare l’applicabilità della procedura, in casi non accertati dagli operatori del SNPA, può essere necessario richiedere lo svolgimento di una specifica attività in sito;
4) è opportuno, infine, che gli operatori del SNPA, indipendentemente dalla qualifica rivestita durante l’accertamento, provvedano ad informare l’autorità competente in via amministrativa di aver proposto all’ente accertatore l’attivazione della procedura di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06, dandone altresì conto all’Autorità giudiziaria. Tale indicazione è motivata da una generale esigenza di coordinamento tra la procedura estintiva dei reati e le procedure di natura amministrativa di diffida/ordinanza previste dalla normativa a fronte di comportamenti non conformi alle norme vigenti/titoli autorizzativi (v. per esempio le procedure di cui all’art. 29-decies, commi 6 e 9 del D.Lgs. 152/06).
9. Ruolo del Pubblico Ministero e contestazione del contenuto delle prescrizioni
La questione del ruolo del PM nell’ambito della procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale è stata oggetto di specifico approfondimento, in quanto la Parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce al PM un ruolo, per così dire, “defilato” e “marginale” se paragonato al ruolo rivestito nell’ambito del procedimento penale, ove il PM assume la direzione delle indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria (vedi art. 327 C.P.P.).
Nell’ambito della procedura estintiva, all’opposto, il ruolo principale viene riconosciuto all’organo di vigilanza, che valuta autonomamente i presupposti per l’applicazione della stessa, impartisce la prescrizione e ne controlla l’avvenuto adempimento, senza alcuna preventiva interlocuzione con il PM, il quale solo in due momenti della procedura, all’inizio e alla fine della stessa, è destinatario rispettivamente della comunicazione della notizia di reato e della comunicazione di adempimento (e dell’eventuale pagamento) ovvero di inadempimento della prescrizione.
Sebbene il legislatore della parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006 non abbia previsto alcun potere di direzione in capo al PM, né alcun momento di interlocuzione preventiva con lo stesso, si ritiene ciononostante auspicabile, laddove sussista la disponibilità della relativa Procura, l’instaurarsi di una prassi di collaborazione istituzionale tra i due organi, soprattutto nei casi di maggior complessità o di incertezza.
Parimenti la Parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006 non riconosce al trasgressore la possibilità di contestare e tanto meno impugnare il verbale di prescrizione. Pertanto, considerato che le prescrizioni sono pacificamente un atto di polizia giudiziaria, non impugnabile dinanzi al TAR (vedi precedente paragrafo 2A) e che il PM non ha a disposizione strumenti per censurare l’operato dell’organo accertatore, si ritiene che le contestazioni in merito alle prescrizioni possano essere
proposte solo dinanzi al giudice penale, nell’ambito del processo penale che consegue all’inottemperanza delle stesse.
10. Indicazioni sull’incasso della sanzione amministrativa pecuniaria
L'ammissione al pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 318-quater, comma 2, D.Lgs. 152/06 costituisce un passaggio procedurale fondamentale, una volta accertato l'avvenuto adempimento, da parte del contravventore, delle prescrizioni. Il pagamento della suddetta somma, nei termini previsti per legge costituisce, infatti, condizione essenziale ai fini della positiva conclusione della procedura di estinzione dei reati, tant'è che del realizzarsi o meno della stessa, la PG è tenuta a riferire alla Procura di riferimento, in tempi peraltro abbastanza stringenti. Le disposizioni di cui alla Parte VI-bis del D.lgs 152/06 omettono, tuttavia, di fornire indicazioni espresse circa l’ente titolato ad incassare le suddette sanzioni pecuniarie. L'unica indicazione che si rintraccia nel citato art. 318-quater, comma 2, è che l'ammissione al pagamento è effettuata “in sede amministrativa”, tuttavia l’espressione appare eccessivamente generica e non idonea a risolvere i dubbi procedurali.
Dai documenti di indirizzo esaminati risulta una disomogeneità di soluzioni procedurali, pur nella condivisione della provvisorietà delle indicazioni fornite. La posizione maggioritaria individua in ciascun organo/ente accertatore il soggetto che deve incassare le somme in oggetto. Negli altri casi, minoritari, si danno indicazioni di incasso a favore dell’Erario, perlopiù tramite utilizzo del modello F23, analogamente a quanto avviene per il procedimento di oblazione in sede giudiziale di cui all’art. 162-bis C.p. oppure si danno indicazioni a favore degli enti di amministrazione attiva competenti sulle diverse tematiche ambientali.
L’orientamento suggerito per gli enti del SNPA è quello di provvedere, in via provvisoria e in attesa di indirizzi nazionali più precisi, ad effettuare direttamente l’incasso. Tale orientamento riconferma quanto già previsto nei primi indirizzi assunti dal Consiglio federale nella Deliberazione n. 53 del 15/7/2015. L’indirizzo, tra l’altro, oltre ad essere risultato maggioritario nella rilevazione, è anche quello che al momento offre maggiori garanzie di efficacia e tempestività nel controllo dei versamenti effettuati dai trasgressori e pertanto consente lo svolgersi del successivo rapporto con le Procure di riferimento, nei tempi previsti per legge. E’ essenziale tuttavia che gli enti del SNPA si dotino di un sistema di contabilizzazione separato rispetto alle entrate proprie, in vista di poter agevolmente riversare le suddette somme, una volta che saranno individuati gli enti destinatari delle risorse.
2.C) CRITERI GUIDA GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI E DELL’ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE AMBIENTALI DEI REATI
Per facilitare la lettura del rapporto tra la procedura estintiva, le norme sul danno ambientale contenute nel D.Lgs. 152/06 e l’art. 452 bis C.p. (reato di inquinamento ambientale introdotto dalla
L. 68/15), sono stati rappresentati nella tabella riportata a seguire appositi criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell’entità delle conseguenze ambientali dei reati. Tale documento, pur senza risolvere in via definitiva gli interrogativi e i margini di incertezza circa il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno, offre comunque un primo quadro di lettura sistematica del tema, sia alla luce delle definizioni rintracciabili nelle norme vigenti, sia secondo ulteriori definizioni elaborate dal gruppo di lavoro ad integrazione delle prime.
Definizioni | |
1) | Fattori di pressione: fattori quali sostanze, energia, rumore, radiazioni, rifiuti, anche radioattivi, emissioni, scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente. (v. art. 2. co. 1, n. 2, D.lgs. 195/05) |
2) | Impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente. (v. art. 5, co. 1, lett. c, D.Lgs. 152/06) |
3) | Alterazioni stimabili ma non misurabili: alterazioni stimabili di cui non è possibile fornire una misurazione per irrilevanza quali/quantitativa o per esaurimento al momento dell'accertamento del reato. |
4) | Compromissioni/deterioramenti non significativi: alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente, ma che (alternativamente): a) non siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) risultino reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali; c) risultino rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano. |
5) | Compromissioni/deterioramenti significativi: alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente e che (alternativamente): a) siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) possano compromettere i legittimi usi dell'ambiente in quanto non reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali o non rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano. |
6) | Alterazione difficilmente reversibile: alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. (v. art. 452-quater, CP) |
7) | Assenza di pericolo: assenza di modifica del rischio di alterazioni degradanti. |
8) | Pericolo eventuale: incremento della probabilità di alterazioni degradanti, ma con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi escluso o altamente improbabile o condizionato da circostanze non effettivamente presenti. |
9) | Pericolo concreto e attuale: Probabilità significativa di alterazioni degradanti con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi connesso a circostanze effettivamente presenti. |
Criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati
valutazione circa il verificarsi del pericolo per l'ambiente | |||||
valutazione circa il verificarsi del danno all'ambiente | Effetti sui fattori di pressione conseguenti alla violazione | Impatti sull'ambiente conseguenti alla violazione | Assenza di pericolo | Pericolo eventuale | Pericolo concreto e attuale |
assenza di incremento delle pressioni | assenza di alterazioni degradanti | 318-bis del TUA | 318-bis del TUA | non estinguibile | |
presenza di incremento delle pressioni | alterazioni degradanti stimabili ma non misurabili | 318-bis del TUA | 318-bis del TUA | non estinguibile | |
presenza di incremento delle pressioni | alterazioni degradanti misurabili ma con compromissioni/deterioramenti non significativi | 318-bis del TUA | 318-bis del TUA | non estinguibile | |
presenza di incremento delle pressioni | alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi | 452-bis del CP | 452-bis del CP | 452-bis del CP | |
presenza di incremento delle pressioni | alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi e morte o lesioni personali in conseguenza del reato di cui all'art. 452-bis CP | 452-ter del CP | 452-ter del CP | 452-ter del CP | |
presenza di incremento delle pressioni | alterazioni degradanti irreversibili o difficilmente reversibili o comportanti offesa alla pubblica incolumità | 452-quater del CP | 452-quater del CP | 452-quater del CP |
2.d) Individuazione di prescrizioni-tipo per l’estinzione delle principali contravvenzioni ambientali
Gli approfondimenti effettuati dal gruppo di lavoro tramite l’analisi delle prescrizioni impartite dalle Agenzie nei primi 5/6 mesi dall’entrata in vigore della L. 68/15 hanno consentito di individuare le migliori pratiche sviluppate riguardo alla formulazione delle prescrizioni stesse. Nella tabella riportata nelle pagine che seguono, sono state individuate una serie di prescrizioni-tipo per i reati di più frequente accertamento.
La tabella include tutte le casistiche di reati riconducibili alle tematiche indagate, a prescindere dalla tipologia della pena prevista. In particolare, sono stati inclusi anche i reati puniti con pena congiunta (ammenda e arresto) per i quali, secondo l’orientamento maggioritario espresso nei documenti di indirizzo delle Procure, sarebbe da escludere l’applicazione della procedura (v. più ampiamente il paragrafo 2.B, punto 1). Tale inserimento è stato ritenuto opportuno al fine di fornire indicazioni utili a quelle Agenzie le cui Procure di riferimento (contrariamente alla posizione maggioritaria) ritengano che i reati puniti con pena congiunta possano essere inclusi nel campo di applicazione della procedura.
Si precisa, inoltre, che al fine di operare una corretta valutazione rispetto alle prescrizioni tipo da proporre, è stato utilizzato il criterio finalistico che ritiene applicabile la procedura ogniqualvolta la violazione possa essere rimossa attraverso l’adempimento di una prescrizione e quindi sia possibile il ripristino dello stato originario dei luoghi).
TABELLA PRESCRIZIONI TIPO
Articolo violato | Articolo che prevede la sanzione | Contenuti prescrizione | Tempi di adeguamento | Note/Elementi da valutare con attenzione | |
RIFIUTI | art. 192 comma 1 - Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo | art. 256 comma 2 (come comma 1, differenziato per rifiuti pericolosi e non) | a) Classificazione del rifiuto (se necessario tramite analisi) | min 30 gg (i tempi possono essere più ampi nel caso la classificazione del rifiuto richieda l'esecuzione di analisi) | Nel caso in cui siano evidenti sversamenti di liquidi su suolo, si ritiene la prescrizione non impartibile in quanto a priori non è escludibile il danno o pericolo di danno sulle matrici ambientali Il percorso prescrittivo è ben delineato dallo stesso 152 (art.192 comma3) |
b) Rimozione completa con avvio a recupero o smaltimento da parte di ditta autorizzata | Può essere valutata l'opportunità di richiedere cronoprogramma di rimozione in maniera tale da consentire la vigilanza | ||||
c) Trasmissione della documentazione attestante corretto avvio a recupero/smaltimento | |||||
d) Ripristino dello stato dei luoghi | |||||
e) In seguito alla rimozione del rifiuto, verifica della non contaminazione del suolo mediante indagine preliminare | Nel caso l'indagine rilevasse contaminazione del suolo verrà avviato il relativo procedimento di messa in sicurezza/bonifica. Questo aspetto non impedisce l'applicazione della prescrizione e la verifica del relativo adempimento. | ||||
art. 192 comma 2 - Immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee | --- | --- | --- | Si ritiene non prescrivibile ai sensi dell'art.318bis in quanto non è possibile escludere pericolo di danno se non a seguito di indagini approfondite, anche onerose | |
art.208 comma 11 - Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione | art.256 comma 4 (come comma 1, differenziato per rifiuti pericolosi e non) | a) nel caso di superamento dei quantitativi giornalieri: accantonamento o allontanamento dei quantitativi in eccesso presso impianto autorizzato e mediante trasportatore autorizzato | 24-48 ore | ||
b) nel caso di superamento dei quantitativi annui nell'anno in corso: allontanamento del quantitativo in eccesso, laddove possibile, e interruzione dell'ingresso di nuovi rifiuti per l'anno in corso | 24-48 ore | Nel caso di superamento dei quantitativi annui per l'anno precedente, la prescrizione è data sempre "ora per allora", in quanto la violazione si considera già superata |
RIFIUTI | (segue) | (segue) | C) adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata (es. mancanza di cartellonistica, errata delimitazione delle aree, difformità rispetto alle planimetrie, ecc.) | congruente con la tipologia di intervento da eseguire | |
artt. 208, 209, 211, 212, 214, 216 - Mancanza di autorizzazione | art.256 comma 1 a) rifiuti non pericolosi: arresto o ammenda art.256 comma 1 b) rifiuti pericolosi: arresto e ammenda | L'autorizzazione in materia di rifiuti presuppone istruttoria, garanzie fideiussorie o altre verifiche (p. es casellario giudiziario), che difficilmente sono verificabili velocemente. Dall'altra parte anche qualora le infrazioni siano di tipo formale viene ad essere compromessa la tracciabilità dell'intero sistema. Conseguentemente si ritengono tali violazioni non prescrivibili e le attività esercite da sospendere, fino all'autorizzazione da parte dell'AC. | Si ritiene non prescrivibile ai sensi dell'art.318bis | ||
art. 212 comma 8 - trasporto rifiuti propri | art.256 comma 1 a) rifiuti non pericolosi: arresto o ammenda art.256 comma 1 b) rifiuti pericolosi: arresto e ammenda | si ritiene non rilevante | |||
art. 187 comma 1 - Divieto di miscelazione dei rifiuti (compresa diluizione) | art. 256 comma 5 - arresto e ammenda | Si veda l'art. 187 comma 3 "Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla rispetto di quanto previsto dall’articolo 177, comma 4." | Valutare cosa fare nel caso non sia possibile tecnicamente o economicamente separare i rifiuti | ||
Articolo violato | Articolo che prevede la sanzione | Contenuti prescrizione | Tempi di adeguamento | Note/Elementi da valutare con attenzione | |
a) Nel caso di scarico mai prima autorizzato (abusivo), la violazione è prescrivibile con sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto | a) immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza) | ||||
art. 124 comma 1 - Mancanza di autorizzazione | art. 137 comma 1 - arresto o ammenda | b) Nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, comunque esercito nel rispetto della precedente autorizzazione e senza che la normativa sia nel frattempo modificato: presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio dell'autorizzazione | b) presentazione dell'istanza all'AC entro 15gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'AC, da coinvolgere in fase di asseverazione | ||
a) Nel caso di scarico mai prima autorizzato (abusivo), la violazione è prescrivibile con sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto | a) immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza) | ||||
SCARICHI | art. 101 comma 1 - Mancanza di autorizzazione | art. 137 comma 1 - arresto o ammenda | b) Nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, comunque esercito nel rispetto della precedente autorizzazione e senza che la normativa sia nel frattempo modificato: presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio dell'autorizzazione | b) presentazione dell'istanza all'AC entro 15gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'AC, da coinvolgere in fase di asseverazione | |
art. 101 comma 1 - Superamento dei limiti allo scarico per sostanze pericolose | art. 137 comma 5 - arresto e ammenda | Immediata analisi delle cause e presentazione di relazione comprensiva di accorgimenti tecnici volti a evitare che il fenomeno si ripresenti | 15 gg | Prescrizione prevista solo nei casi di superamento dei limiti di sostanze pericolose e qualora l'evento non sia ricorrente | |
art. 113 comma 3 - Convogliamento acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne | art. 137 comma 1 e comma 9 - arresto o ammenda | Sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa come rifiuti sospensione delle attività che originano l'obbligo di gestione separata delle acque | immediata | ||
Articolo violato | Articolo che prevede la sanzione | Contenuti prescrizione | Tempi di adeguamento | Note/Elementi da valutare con attenzione | |
a) | |||||
art. 269 - Mancata autorizzazione | art. 279 comma 1 - arresto o ammenda | a) Nel caso si tratti di attività mai prima autorizzata: non prescrivibile, in quanto è necessario effettuare un'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione b)nel caso di autorizzazione scaduta, ma attività esercita in continuità alla precedente autorizzazione, senza sostanziali modifiche di carattere normativo: violazione prescrivibile con presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio rinnovo da parte dell'AC c) Mancanza di autorizzazione per parti di impianto: prescrizione impartibile, con sospensione delle modifiche apportate e presentazione dell'istanza di autorizzazione all'AC | b) presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC entro 15 gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'Autorità Competente, coinvolta in fase di asseverazione c) Interruzione/sosp ensione immediata funzionamento parti di impianto non autorizzate (tempi tecnici per interruzione in sicurezza), presentazione istanza di autorizzazione all'AC entro 15 gg | ||
EMISSIONI IN ATMOSFERA | artt. 272 - Mancata comunicazione | art. 279 comma 1 - arresto o ammenda | a) attività ricompresa tra le categorie soggette ad autorizzazione di carattere generale, per le quali non è necessaria una istruttoria: violazione prescrivibile con presentazione immediata domanda di adesione all'autorità competente | entro 48 ore | |
art. 269 comma 4 e 272 comma 2 - Superamento dei limiti all'emissione | art. 279 comma 2 - arresto o ammenda | Immediata analisi delle cause e presentazione di relazione comprensiva di accorgimenti tecnici volti a evitare che il fenomeno si ripresenti | 15 gg | ||
art. 269 comma 4 e 272 comma 2 - Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione | art. 279 comma 2 arresto o ammenda | Adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata (es. adeguamento punti di prelievo, …) | congruente con la tipologia di intervento da eseguire | ||
art. 269 comma 3 e 272 comma 1 - Mancata comunicazione di messa in esercizio | art. 279 comma 4 arresto o ammenda | Invio della comunicazione (nel caso la verifica sia eseguita tra la messa in esercizio e la messa a regime) | immediata | Se verificata dopo la messa a regime, la prescrizione è data sempre "ora per allora", in quanto la violazione si considera già superata | |
art. 269 comma 6 - Mancata comunicazione risultati analitici a seguito della messa a regime dell'impianto | art. 279 comma 4 arresto o ammenda | Invio risultati analitici | immediata | Qualora mancassero i risultati delle analisi, si ricade nel caso della violazione delle prescrizioni dell'atto autorizzativo. | |
Articolo violato | Articolo che prevede la sanzione | Contenuti prescrizione | Tempi di adeguamento | Note/Elementi da valutare con attenzione | |
AIA | Esercizio di attività in assenza di autorizzazione | 29-quattordecies comma 1 1) Arresto o ammenda se non comporta attività con scarico di sostanze pericolose o gestione di rifiuti pericolosi 2 Arresto e ammenda se c'è scarico di sostanze pericolose, gestione di rifiuti pericolosi o esercizio dopo l'ordine di chiusura dell'installazione | Quando si tratta di impianto esistente in possesso delle autorizzazioni di settore x.xx. AUA, 208, 216, ecc): Attuare modifiche alle modalità operative che consentano di assicurare che l'esercizio dell'attività avvenga al di sotto delle soglie previste per quella specifica categoria dalla normativa e nel rispetto delle autorizzazioni di settore possedute. Nel frattempo il gestore può richiedere l'autorizzazione. | immediata | Nel caso di nuova installazione priva di autorizzazione: la violazione non è prescrivibile, in quanto si tratta di esercizio abusivo. In questo caso è necessario chiedere la sospensione dell'attività. |
Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione, con riferimento a superamento di limiti e gestioni rifiuti | 29-quattordecies comma 3: ammenda - superamento dei limiti non delle sostanze pericolose, gestione rifiuti non pericolosi comma 4 - Ammenda e arresto: Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazion e per scarico di sostanze pericolose, gestione rifiuti epricolosi, utilizzo di combustibili non autorizzati | Adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata Si vedano anche le specifiche casistiche già commentate nel caso di violazioni relative a scarichi, emissioni in atmosfera e rifiuti | congruente con la tipologia di intervento da eseguire | ||
Modifiche sostanziali in assenza di autorizzazione | 29 quattordiecies comma 5 - arresto o ammenda | Riportare le condizioni di operatività dell'impianto a quelle autorizzate (p. es riduzione quantitativi, sospensione funzionamento nuove linee, disattivazioni parti di impianto, se possibile, ecc) | immediata | Nel caso di modifiche comportanti sicurezza e operatività complessiva dell'impianto, valutare le tempistiche di ripristino in funzione della specificità dell'impianto | |
3. PROPOSTE DI INTERVENTO/PRECISAZIONE NORMATIVA DA RIVOLGERE AGLI ORGANI ISTITUZIONALMENTE PREPOSTI
Dagli approfondimenti svolti nell’ambito delle attività demandate al gruppo di lavoro sono emerse alcune problematiche sulle quali, fermo restando la scelta di formulare (talvolta anche in via transitoria) indicazioni e orientamenti per gli enti del SNPA, si ritiene comunque auspicabile l’intervento di modifiche normative ad integrazione e/o precisazione delle disposizioni che regolano la procedura estintiva dei reati.
In particolare, si ritiene di formulare le seguenti proposte di intervento normativo:
1. Precisazioni relative al campo di applicazione della procedura estintiva con riguardo alle tipologie di reati. In particolare, individuazione delle contravvenzioni estinguibili in ragione della specie di pena prevista dal legislatore (pena edittale). Per sciogliere i dubbi interpretativi evidenziati nel precedente paragrafo 2 b) punto 1, si propone una modifica integrativa dell’art. 318 bis, rubricato “ambito di applicazione”. In particolare si propone che dopo le parole “le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previsto dal presente decreto” siano aggiunte le parole “punite con …”.
2. Introduzione di definizioni dei principali concetti utilizzati nella Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06, con riguardo alla problematica del danno/pericolo concreto e attuale di danno ed all’ambito di applicazione della procedura estintiva tra cui:
a) definizione del concetto di danno che preclude l’applicazione della procedura estintiva e precisazione dei parametri di “significatività” e “misurabilità” a cui attualmente fanno riferimento l’art. 300, D.lgs. 152/06 e l’art. 452-bis del C.P., che ha introdotto il nuovo delitto di inquinamento ambientale;
b) definizione del concetto di “pericolo concreto e attuale” di danno, anche in contrapposizione al pericolo presunto o eventuale di danno, che stante il tenore dell’art. 318-ter, comma 3, D.Lgs 152/0610, sembrerebbe non escludere l’applicabilità della procedura.
3. Precisazioni relative al campo di applicazione della procedura, tra cui:
a) chiarimenti in ordine alla valenza del superamento dei limiti tabellari previsti per legge, con particolare riferimento alle sostanze pericolose (ovvero se dai superamenti, in quanto tali, si possa desumere la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di danno, ancorché non necessariamente di danno ambientale tale da escludere la stessa applicabilità della procedura di estinzione);
b) chiarimenti in ordine alla valenza della mancanza di autorizzazione nei casi di emissioni o scarichi di sostanze pericolose (ovvero se la mancanza del titolo, in quanto tale, implica la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di danno);
c) chiarimenti in ordine alle interrelazioni tra procedura di estinzione del reato e obblighi di bonifica di siti inquinati, laddove ricorressero i presupposti per l’attivazione di entrambe le procedure, al fine di evidenziare il rapporto tra superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e/o concentrazioni soglia di rischio (CSR) e campo di applicazione della procedura estintiva con riguardo alla problematica del danno/pericolo concreto e attuale di danno.
10 La citata disposizione infatti prevede “Con la prescrizione, l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose”.
4. introduzione di disposizioni, anche procedurali, che chiariscano l'ente destinatario del gettito delle entrate derivanti dall'applicazione della procedura estintiva dei reati e la destinazione finale di tali risorse, anche a favore degli Enti che svolgono attività di controllo ambientale.
4. PROPOSTA DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI OSSERVATORIO E DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULL’APPLICAZIONE DELLA L. 68/2015
In considerazione della recente entrata in vigore della L. 68/15 e della complessità delle novità introdotte (sia sul fronte della procedura estintiva dei reati, che dell’introduzione delle nuove fattispecie di delitti ambientali), sono prevedibili, a livello nazionale, ulteriori sviluppi nelle letture interpretative e nelle prassi applicative delle nuove norme, nonché l’uscita dei primi pronunciamenti giurisprudenziali.
Visto l’elevato livello di coinvolgimento degli enti del SNPA nell’applicazione delle nuove norme, si ritiene opportuno proporre, quale attività d’interesse del sistema, la prosecuzione delle attività di osservatorio sull’applicazione della L. 68/15, nonché di raccolta e confronto delle migliori pratiche sviluppate nell’esperienza applicativa degli enti del SNPA.
In particolare, si ritiene utile proporre le realizzazione delle seguenti attività di sistema:
1) pubblicazione senza restrizioni di accesso ed aggiornamento costante della banca dati degli indirizzi con gli eventuali ulteriori documenti emessi dalle Procure di riferimento, dagli altri enti interessati nonché dagli enti del SNPA. La banca dati potrà inoltre costituire un punto di raccolta e riferimento a livello nazionale degli eventuali interventi normativi/regolamentari che dovessero essere emessi riguardo alla procedura estintiva dei reati ed altresì alle nuove fattispecie di delitti ambientali, nonché delle eventuali pronunce giurisprudenziali emesse in materia. Tale aggiornamento dovrebbe essere garantito tramite un impegno stabile di segnalazione della documentazione di interesse da parte degli enti del SNPA;
2) predisposizione di un aggiornamento semestrale riguardo alle evoluzioni del quadro normativo, degli indirizzi e della giurisprudenza emessa ed eventuale revisione degli indirizzi e degli orientamenti interpretativi per gli operatori del SNPA;
3) implementazione di un sistema periodico raccolta e di rilevamento delle prescrizioni emesse o asseverate dagli enti del SNPA, al fine di disporre di dati di sistema sull’applicazione della procedura estintiva dei reati e sull’accertamento dei nuovi delitti ambientali;
4) predisposizione di una rivalutazione semestrale delle indicazioni sulle prescrizioni-tipo, ampliamento della casistica delle fattispecie di reato esaminate e svolgimento di ulteriori approfondimenti in vista dello sviluppo progressivo dei criteri tecnici di valutazione del danno/pericolo concreto e attuale di danno per gli operatori del SNPA.
ALLEGATI:
A) Ricognizione e analisi dei contenuti delle linee guida/circolari applicative emesse dalle Procure della Repubblica, dagli enti del SNPA e da altri enti
B) Tabelle sinottiche degli indirizzi emersi a livello nazionale
C) Riepilogo della procedura estintiva dei reati di cui alla Parte vi-bis del D.Lgs. 152/2006
ALLEGATO A)
“RICOGNIZIONE E ANALISI DEI CONTENUTI
DELLE LINEE GUIDA/CIRCOLARI APPLICATIVE EMESSE DALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA, DAGLI ENTI DEL SNPA E DA ALTRI ENTI”
Sommario
0. Premessa 3
1. Campo di applicazione della procedura: tipologia contravvenzioni 6
2. Campo di applicazione della procedura: criteri di ammissibilità della procedura estintiva dei reati con riferimento al danno o pericolo concreto e attuale di danno 9
3. Obbligatorietà della motivazione in ordine all’applicabilità della procedura 12
4. Disciplina transitoria 13
5. Applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro 14
6. Indicazioni procedurali per mancanza autorizzazione/titoli abilitativi 17
7. Asseverazione delle prescrizioni: soggetti e procedure 21
8. Procedura di estinzione del reato nel caso di organo di vigilanza che non opera con qualifica di UPG e coordinamento tra la procedura estintiva e le procedure amministrative ordinarie 26
9. Il ruolo del Pubblico Ministero e la contestazione del contenuto delle prescrizioni 30
10. Indicazioni sull’incasso della sanzione pecuniaria di cui all’art. 318-quater, comma
2 33
0. Premessa
La presente relazione riporta i risultati delle attività di ricognizione e analisi dei contenuti delle linee guida/circolari emesse dalle Procure della Repubblica, dagli enti del SNPA e da altri enti sull’applicazione della procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs.152/06, svolte dal sottogruppo operativo “giuridico” del GDL. “ECOREATI” N. 61, AREA 8.
Del sottogruppo operativo giuridico hanno fatto parte:
- Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx ARPA Friuli Venezia Giulia (coordinatore);
- Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx e Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx per ARPAE Xxxxxx Xxxxxxx;
- Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, per ARPA Toscana;
- Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx per APPA Provincia di Trento;
- Xxx. Xxxxxxx Xxxx, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx per ISPRA.
TAB. DOCUMENTI RACCOLTI ED ANALIZZATI (AL 04.03.2016 – DATA DI CHIUSURA DELLE RILEVAZIONI)
Totale doc. | Procure generali | Procure Circond ariali | Sistema Agenzie | Altri enti | Soggetto emittente | Territorio competenza | Rif. doc | Data emissione | |
Livello nazionale | 1 | 1 | ISPRA | Nazionale (SNPA) | 53/15 | 15/07/2015 | |||
Abruzzo | 0 | ||||||||
Basilicata | 0 | ||||||||
Bolzano | 0 | ||||||||
Calabria | 2 | 1 | 1 | ARPA | Xxxxxxx Xxxxxxxx | 00000 | 23/11/2015 | ||
Procura circondariale | Distretto di Vibo Valentia | 3833 | 24/11/2015 | ||||||
Campania | 3 | 1 | 1 | 1 | Procura circondariale | Distretto di S. Xxxxx Xxxxx Vetere | 9138 | 13/11/2015 | |
Procura Generale della Repubblica | Regione Campania | 256 | 16/12/2015 | ||||||
ARPA | Xxxxxxx Xxxxxxxx | 00000 e 47999 | 22/07/2015 29/07/2015 | ||||||
Xxxxxx Xxxxxxx | 2 | 1 | 1 | ARPAE | Regione Xxxxxx- Romagna | 4597 | 12/08/15 | ||
Procura circondariale | Distretto di Modena | 03602302 105/414 INT | 21/10/15 | ||||||
Friuli Venezia Giulia | 3 | 2 | 1 | ARPA | Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx | 00000 | 20/07/2015 | ||
Procura circondariale | Distretto di Udine | 4284/2015 e 4360/2015 | 23 e 29 /10/2015 | ||||||
Procura circondariale | Distretto di Gorizia | 146/2016 | 29/01/2016 | ||||||
Lazio | 7 | 6 | 1 | Procura circondariale | Distretto di Frosinone | 1764 | 12/08/2015 | ||
Procura circondariale | Distretto di Civitavecchia | 1818 | 24/09/2015 | ||||||
Procura circondariale | Distretto di Velletri | 77126 | 30/09/2015 | ||||||
Procura circondariale | Distretto di Roma | 2835 | 12/10/2015 | ||||||
Procura circondariale | Distretto di Latina | 16/11/2015 | |||||||
Procura circondariale | Distretto di Rieti | 1215 | 03/09/2015 | ||||||
ARPA | Xxxxxxx Xxxxx | 00000 | 00/00/0000 | ||||||
Xxxxxxx | 5 | 4 | 1 | Procura circondariale | Distretto di Genova | 116 | 02/10/2015 | ||
Procura circondariale | Distretto di La Spezia | 1566 | 19/10/2015 | ||||||
Procura circondariale | Distretto di di Savona | 1123 | 23/11/2015 | ||||||
ARPA | Regione Liguria | 870 | 20/07/2015 | ||||||
Procura circondariale | Distretto di Imperia | 212 | 30/11/2015 | ||||||
Lombardia | 2 | 1 | 1 | Procura circondariale | Distretto di Milano | 9294 | 09/07/2015 | ||
ARPA | Regione Lombardia | 3555 | 13/01/2016 | ||||||
Marche | 0 | ||||||||
Molise | 1 | 1 | Vari | Xxxxxxx Xxxxxx | 00/00/0000 |
Xxxxxxxx | 9 | 1 | 7 | 1 | Procura circondariale | Distretto di Alessandria | 2239 | 06/07/2015 | |
Procura circondariale | Distretto di Asti | 1153 | 01/09/2015 | ||||||
Procura circondariale | Distretto di Vercelli | 2445 | 10/08/2015 | ||||||
Procura circondariale | Distretto di Verbania | 1668 | 15/07/2015 | ||||||
Procura circondariale | Distretto di Ivrea | 1136 | 27/11/2015 | ||||||
XXXX | Xxxxxxx Xxxxxxxx | 00000; + 13302; + doc. indirizzi operativi | 22/07/2015 18/02/2016 18/02/2016 | ||||||
Procura generale | Regione Piemonte | 7273 | 03/12/2015 | ||||||
Procura circondariale | Distretto di Torino | 5014 | 11/12/2015 | ||||||
Procura circondariale | Distretto di Cuneo | 119 | 18/01/2016 | ||||||
Puglia | 3 | 2 | 1 | Procura circondariale | Distretto di Foggia | 293 + 67 | 21/10/2015 23/02/2016 | ||
Procura circondariale | Distretto di Bari | 936 | 08/02/2016 | ||||||
ARPA | Regione Puglia | 08/10/2015 27/10/2015 15/12/2015 | |||||||
Sardegna | 1 | 1 | ARPA | Xxxxxxx Xxxxxxxx | 00/00/0000 | ||||
Xxxxxxx | 0 | ||||||||
Toscana | 8 | 1 | 6 | 1 | Procura circondariale | Distretto di Siena | 1530 | 26/06/2015 | |
Procura circondariale | Distretto di Livorno | 1954 | 20/07/2015 | ||||||
Procura circondariale | Distretto di Firenze | 9292 | 17/09/2015 | ||||||
Procura circondariale | Distretto di Pisa | 3740 | 19/10/2015 | ||||||
Procura circondariale | Distretto di Arezzo | 02/73.2 | 30/10/2015 | ||||||
Procura generale | Regione Toscana | 8384 | 11/12/2015 | ||||||
Procura circondariale | Distretto di Grosseto | 2186 | 22/12/2015 | ||||||
ARPA | Regione Toscana | 9 + 16 | 15/06/2015 02/09/2015 | ||||||
Trento | 2 | 1 | 1 | Procura circondariale | Distretto di di Trento | 09/2015 | 04/06/15 | ||
Provincia Autonoma | Provincia di Trento | 386785 | 31/07/15 | ||||||
Umbria | 1 | 1 | ARPA | Xxxxxxx Xxxxxx | X.X.X. x. 000 | 24/11/2015 | |||
Valle d'Aosta | 0 | ||||||||
Veneto | 1 | 1 | ARPA | Regione Veneto | 69112 | 09/07/2015 | |||
Totale Posizioni esaminate | 51 | 3 | 32 | 14 | 2 |
1. Campo di applicazione della procedura: tipologia contravvenzioni
L’ambito di applicazione della procedura estintiva è individuato dal combinato disposto di cui agli articoli 318 bis e 318 quater comma 2 del D.lgs. n. 152/2006.
La prima disposizione rubricata “ambito di applicazione” stabilisce, a prima vista, l’applicazione generalizzata della procedura estintiva alle ipotesi contravvenzionali di cui al D.lgs. 152/2006, dato che non sono espressamente previste esclusioni da individuarsi in base alla specie di pena prevista per la contravvenzione commessa o sulla base del rinvio ad un elenco di contravvenzioni suscettibili di estinzione. Tuttavia la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 318 quater, nel disciplinare le modalità di estinzione delle contravvenzioni, prescrive al suddetto fine il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Tale previsione produce l’effetto di ridurre l’ambito di applicazione della procedura estintiva delineato dall’art. 318 bis, determinando l’esclusione del beneficio estintivo per le contravvenzioni punite con l’arresto.
Secondo una prima ipotesi interpretativa sarebbero escluse dall’ambito di applicazione della procedura estintiva le sole contravvenzioni punite con l’arresto, in base ad una seconda ipotesi sarebbero escluse anche le contravvenzioni punite con pena congiunta (arresto e xxxxxxx).
La questione interpretativa relativa all’ambito di applicazione è, senza dubbio, di natura prettamente giuridica, pertanto è evidente che gli Enti appartenenti al Sistema Nazionale di Protezione Ambientale si atterranno agli indirizzi delle Procure territoriali di riferimento, laddove le stesse si siano espresse in merito alla problematica in commento.
Tuttavia, considerato che la divergenza interpretativa ha importanti ripercussioni in ambito penale, potendo determinare o meno l’estinzione delle contravvenzioni punite con pena congiunta a seconda del contesto territoriale nel quale le stesse siano state commesse, il Gruppo di lavoro riterrebbe importante un intervento legislativo che definisca in modo chiaro l’ambito di applicazione del meccanismo estintivo disciplinato dalla parte sesta bis.
Ciò premesso, il Gruppo di lavoro ha esaminato gli indirizzi formulati dalle Procure agli organi di vigilanza (tra cui si annoverano tre Procure Generali) ed ha registrato in merito alla questione applicativa sopra evidenziata le seguenti posizioni:
• 19 Procure, ivi incluse le tre Procure Generali, (ossia il 54% del totale) ritengono che la procedura
estintiva sia applicabile alle contravvenzioni punite con: xxxxxxx; ammenda o arresto (pena alternativa) ed escludono pertanto dall’ambito di applicazione del meccanismo estintivo le contravvenzioni punite con l’arresto e le contravvenzioni punite con pena congiunta;
• 10 Procure (ossia il 29% del totale) ritengono che la procedura estintiva sia applicabile alle
contravvenzioni punite con: xxxxxxx; ammenda o arresto (pena alternativa); ammenda e arresto (pena congiunta) ed escludono pertanto dall’ambito di applicazione del meccanismo estintivo le sole contravvenzioni punite con l’arresto.
• 6 Procure (ossia il 17% del totale) non ha dato alcuna indicazione.
L’interpretazione maggioritaria
Le Procure che aderiscono all’interpretazione maggioritaria, che esclude dal meccanismo estintivo non solo le contravvenzioni punite con arresto ma anche quelle punite con pena congiunta, hanno espresso a sostegno della stessa le argomentazioni che seguono:
• la mancata previsione nell’ambito del comma 2 dell’art. 318 quater di un qualsiasi criterio di ragguaglio
pecuniario della pena dell’arresto esclude l’applicabilità della procedura estintiva alle contravvenzioni punite con arresto e alle contravvenzioni punite con la pena congiunta dell’arresto e xxxxxxx, considerato che in entrambe l’arresto è previsto come componente indefettibile del trattamento sanzionatorio;
• l’estinzione delle contravvenzioni punite con pena congiunta comporterebbe la violazione del principio di legalità delle pene, in quanto la pena dell’arresto, prevista dal legislatore congiuntamente all’ammenda, sarebbe sempre disapplicata, in difetto però di una norma espressa che consenta tale operazione;
• sarebbe irragionevole e illogico e probabilmente contrario ai principi costituzionali prevedere la vantaggiosa possibilità di estinzione del reato allorquando esso è punito con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda (e quindi più grave) e negare tale possibilità quando è punito con il solo arresto (e quindi meno grave);
• da un punto di vista sistematico l’interpretazione trova supporto nel parallelismo con l’oblazione penale (artt. 162 e 162 bis del codice penale), ammessa per le sole contravvenzioni punite con l’arresto e con la pena alternativa, e nel parallelismo con la disciplina prevista dagli articoli 20 e seguenti del D.lgs. n.758/1994, sulla quale è modellata la procedura estintiva di cui alla parte sesta bis del D.lgs. n. 152/2006.
L’interpretazione minoritaria
Le Procure che aderiscono all’interpretazione minoritaria, che esclude dall’ambito di applicazione della procedure estintiva le sole contravvenzioni punite con l’arresto, ad eccezione delle Procure circondariali di Torino e Cuneo, hanno fornito un’unica argomentazione a fondamento della stessa:
• La procedura estintiva non è applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, poiché
in tal caso è impossibile identificare l’importo necessario per l’estinzione della contravvenzione; la procedura estintiva è applicabile in tutti gli altri casi, anche alle contravvenzioni punite con pena congiunta, in quanto la previsione dell’ammenda all’interno del trattamento sanzionatorio consente di determinare la misura della somma da versare.
Le Procure circondariali di Torino e Cuneo hanno replicato alle critiche mosse nei confronti dell’interpretazione minoritaria. In particolare, per quanto riguarda la violazione del principio di legalità delle pene hanno sostenuto che lo stesso non entra in gioco finché si resta nell’ambito dell’estinzione in via amministrativa; per quanto riguarda le criticità sistematiche hanno evidenziato che il legislatore ha la possibilità di fornire risposte differenziate per problematiche che, pur avendo aspetti in comune, non sono però del tutto sovrapponibili e quindi non pare logicamente corretto invocare come riferimento le disposizioni in tema di sicurezza e igiene sul lavoro di cui al D.lgs. n. 758/1994 per quanto riguarda l’ambito di applicazione della procedura estintiva.
L’applicabilità del meccanismo estintivo alle contravvenzioni punite con pena congiunta, secondo le citate Procure, richiede tuttavia un’attenta valutazione da parte della Polizia Giudiziaria e da parte del P.M. riguardo all’inesistenza di profili di danno e di pericolo concreto e attuale di danno, che costituisce l’elemento specializzante della procedura in commento rispetto a quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
*****
Considerato che le due interpretazioni sopra illustrate divergono in relazione alla possibilità di applicare la procedura estintiva alle contravvenzioni punite con pena congiunta, pare utile evidenziare che da un’analisi delle contravvenzioni di cui al Testo Unico Ambientale punite con la suddetta pena è risultato che le condotte sanzionate riguardano: situazioni di una certa gravità ed estensione, oppure violazioni della normativa ambientale che coinvolgono rifiuti pericolosi o sostanze pericolose.
Sono riconducibili alla prima casistica:
• la contravvenzione prevista per la gestione di discarica non autorizzata (art. 256 comma 3);
• la contravvenzione prevista per l’inosservanza delle prescrizioni AIA nei casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria (art. 29 quattuordecies comma 4 lett c).
Sono riconducibili alla seconda casistica:
• in materia di AIA, le contravvenzioni previste per l’esercizio non autorizzato dell’attività, qualora comporti lo scarico di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza ovvero la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 29 quattuordecies comma 1) e per l’inosservanza delle prescrizioni AIA qualora l’inosservanza sia relativa alle sostanze e ai rifiuti sopra citati (art. 29 quattuordecies comma 4 lettere a), b);
• in materia di scarichi, le contravvenzioni previste per l’effettuazione di uno scarico di acque reflue
industriali contenenti le sostanze pericolose indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte III, in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione (art. 137 comma 3) e in violazione dei limiti delle tabelle 3 o 4 dell’allegato 5 alla parte terza (art. 137 comma 5);
• in materia di rifiuti, qualora si tratti di rifiuti pericolosi, le contravvenzioni previste per l’attività di gestione non autorizzata (art. 256 comma 1), l’abbandono di rifiuti commesso da titolari di imprese (art. 256 comma 2), l’omessa bonifica (art. 257 comma 2)
L’orientamento di sistema che il Gruppo di lavoro suggerisce, salvo diverse indicazioni da parte delle Procure territoriali di riferimento, è quello di aderire all’indirizzo maggioritario che esclude dall’ambito di applicazione della procedura estintiva sia le contravvenzioni punite con l’arresto sia le contravvenzioni punite con pena congiunta (arresto e ammenda).
Si ritiene altresì opportuno suggerire nell’ipotesi di adesione all’orientamento minoritario, che ammette la possibilità di applicazione della procedura alle contravvenzioni punite con pena congiunta, di prestare particolare attenzione alla valutazione relativa all’insussistenza di profili di danno o di pericolo concreto e attuale di danno, in considerazione del fatto che la pena congiunta è in genere prevista nel caso di violazioni della normativa ambientale di una certa gravità e ampiezza oppure relative a rifiuti pericolosi o a sostanze pericolose.
TAB. 1 – CAMPO APPLICAZIONE – TIPOLOGIA CONTRAVVENZIONI –
(dati di sintesi successivi ad accordo tra Procure nell’ambito della Regione Toscana)
La procedura si applica alle contravvenzioni punite con | Totale posizioni espresse | Procure | ARPA/APPA/Ispra/Al tri |
1. xxxxxxx (da sola, alternativa o cumulativa con arresto) | 16 | 10 | 6 |
2. ammenda (da sola o alternativa con arresto) | 21 | 19 | 2 |
3. (nessuna indicazione) | 14 | 6 | 8 |
2. Campo di applicazione della procedura: criteri di ammissibilità della procedura estintiva dei reati con riferimento al danno o pericolo concreto e attuale di danno
Ai sensi dell’art. 318 bis, comma 1, del D.lgs. 152/2006 il mancato cagionamento di “danno o pericolo concreto e attuale di danno” (alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette) costituisce il presupposto stesso per l’applicazione della procedura di estinzione del reato prevista dalla parte Sesta bis (gli altri presupposti previsti dalla medesima norma sono che si tratti di reato contravvenzionale, che verta in materia ambientale e che sia previsto dal D.lgs. 152/2006).
Al fine di valutare la sussistenza o meno nel caso specifico del danno ambientale ovvero del relativo pericolo (n.d.r.: in questa sede ci si limita a considerare il danno alle risorse ambientali), la definizione di danno cui far riferimento – almeno in primis, in quanto contenuta nel medesimo atto legislativo – è quella di cui all'articolo 300 del D.lgs. 152/2006: “è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”. Altra definizione di danno ambientale che può fare da riferimento al suddetto fine è quella implicitamente desumibile dall'articolo 452 bis c.p., il quale – nel delineare l’elemento oggettivo del nuovo reato (delitto) di inquinamento ambientale – parla di “compromissione o deterioramento rilevante: 1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell’ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica”.
Merita qui innanzitutto osservare che la legge 68/2015 se da una parte ha inasprito la disciplina dei reati ambientali con l'introduzione delle fattispecie delittuose di cui agli articoli 000 xxx x xx. x.x. ( xx particolare : 452 bis “Inquinamento ambientale”, 452 quater “Disastro ambientale”, 452 quinquies “Delitti colposi contro l'ambiente”, 452 sexies “Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività”, 452 septies “ Impedimento del controllo”, 452 terdecies “Omessa bonifica”), dall'altra prevede un sistema estintivo delle contravvenzioni penali previste dal D.Lgs.152/2006, demandando alla professionalità (ed alla esclusiva responsabilità) dei soggetti accertatori l'inquadramento dei casi concreti nella seconda tipologia.
Da un esame comparativo delle circolari in oggetto, emerge che sul punto in questione la posizione prevalente (24 posizioni, pari al 54%) è quella di prevedere/riconoscere l’applicazione della procedura di estinzione con riguardo non solo alle contravvenzioni formali, ma anche a quelle sostanziali, i cui effetti possono essere rimossi attraverso l’adempimento di prescrizioni.
La rimovibilità degli effetti delle contravvenzioni sostanziali, pretesa dalla posizione prevalente, si verifica allorquando – pur in presenza di un “deterioramento” o una “compromissione o deterioramento”, che però non presentino quelle caratteristiche di significatività e rilevanza di cui rispettivamente all’art. 300 TUA e all’art 000 xxx x.x. (xxx altrimenti, ai sensi delle medesime norme, integrerebbero la sussistenza di un danno e quindi l’esclusione del presupposto stesso per l’applicabilità della procedura di estinzione) – sia possibile “il ripristino dello stato dei luoghi”, la “completa reversibilità”, “la rimozione degli effetti pregiudizievoli”: ossia allorquando, attraverso l'adempimento della prescrizione, si possa ottenere l'effetto, anche sostanziale oltre che formale-giuridico, di “eliminare la contravvenzione accertata”.
Quindi, dovendo essere ripristinata la situazione di liceità compromessa dalla contravvenzione, la procedura di estinzione potrà essere attivata – e la prescrizione essere impartita – allorché il pregiudizio ambientale possa essere rimediato mediante l’attivazione di misure, oggetto di prescrizione, che non solo producano tale effetto ma che rientrino nella potestà/facoltà del contravventore (nemo tenetur ad impossibilia).
Invece, altre posizioni sostengono che – oltre che nel caso di contravvenzioni formali – la procedura si applica solo nei casi di contravvenzioni sostanziali che non abbiano comportato alcuna modifica ambientale
(8 posizioni, pari al 17%) oppure che abbiano comportato modifiche ambientali marginali tali da poter essere rimosse facilmente e immediatamente (5 posizioni, pari al 11%). Residuano 14 posizioni, pari al 18%, che hanno fornito altre indicazioni (6) o non hanno fornito alcuna indicazione (8).
Tra le posizioni che hanno fornito criteri diversi, si segnala, in particolare, quella della Procura di Foggia che per i casi in cui non vi sia evidenza dell’assenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno, prevede la necessità di effettuare una caratterizzazione del sito, secondo una procedura flessibile. In particolare:
a) laddove lo stato dei luoghi non è soggetto a immediata modifica, il trasgressore dovrebbe essere invitato a caratterizzare a proprie spese, servendosi di un laboratorio accreditato;
b) nelle ipotesi d'urgenza ossia laddove lo stato dei luoghi sia soggetto a modifica (o in altri casi che verranno specificamente indicati), l'organo accertatore dovrebbe chiedere all'ARPA di intervenire con campionamento e analisi da ultimare e inviare con giudizio conclusivo alla PG, entra 30 gg.
Soltanto in sito a tali verifiche ed ove si sia verificato che ne ricorrono i presupposti, è infine previsto che si possa procedere ad impartire la prescrizione.
Alla luce di quanto testualmente previsto (e non previsto) dalle disposizioni in oggetto e visto quanto riportato nelle circolari applicative in esame, si rileva che molti sono i nodi che rimangono da sciogliere al fine di una corretta e omogenea applicazione della normativa. Ciò già con riguardo all’inquadramento del presupposto stesso del “danno o pericolo concreto e attuale di danno”. In particolare si rileva:
• la scarsa univocità di parametri quali la significatività e/o la rilevanza del danno e la sua misurabilità: parametri questi dalla cui definizione non solo deriva la stessa configurazione del fatto come contravvenzione o delitto (ex 452 bis c.p.), ma da cui discende anche che, nel primo caso, l’attivazione della procedura di estinzione è sostanzialmente lasciato all’apprezzamento (pur prudente) del soggetto accertatore;
• la incerta valenza del superamento dei limiti tabellari (in particolare per le sostanze pericolose): cioè se da esso, in quanto tale, si possa desumere la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di danno (se non ancora di danno ambientale) tale da escludere la stessa applicabilità della procedura di estinzione;
• la difficoltà di sostanziare i concetti di concretezza e attualità del pericolo di danno nel caso di contravvenzioni formali, con particolare riguardo alle fattispecie di mancanza di autorizzazione alle emissioni o agli scarichi di sostanze pericolose;
• la necessità – nel caso in cui si aderisca alla suddetta posizione prevalente di applicare la procedura di estinzione anche alle contravvenzioni sostanziali con effetti rimediabili, anche se non meramente minimali – di chiarire le interrelazioni tra la procedura di estinzione del reato e quella di bonifica di siti inquinati, laddove esse coesistessero a carico di una medesima situazione, ciascuna con i propri contenuti e con le proprie tempistiche e finalità.
Rispetto alle criticità sopra rilevate, con particolare riguardo alla sussistenza del danno o del pericolo concreto ed attuale di danno, il sottogruppo tecnico, sulla base di casi concreti affrontati in sede di prima applicazione della legge dagli operatori del SNPA ed applicando il criterio finalistico della rimovibilità degli effetti (posizione prevalente), ha rilevato che per alcune fattispecie non ricorrono le condizioni per attivare la procedura prescrittiva; si tratta in particolare del caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art.256, c. 2) con evidenza di percolamento al suolo o immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee (art. 192, c. 1 e 2).
In altri casi si è ritenuto possibile impartire la prescrizione purché accompagnata dallo svolgimento di verifiche analitiche: è il caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (senza evidenza di sversamento di liquidi al suolo) per il quale la prescrizione prevedrà la rimozione dei rifiuti, il loro avvio a recupero o smaltimento, la dimostrazione dell'avvenuto smaltimento o recupero ed infine la “verifica della non contaminazione del suolo mediante indagine preliminare”.
In altri casi ancora pur in presenza di superamenti dei limiti, ad. es. in caso di emissioni in atmosfera (art. 269, c.2) o anche in caso di superamento dei limiti imposti dall'AIA (art. 29 quattuordecies, comma 3) si è ritenuto possibile impartire la prescrizione consistente nell' adottare accorgimenti tecnici volti ad evitare il ripetersi della violazione, previa analisi delle cause.
La rilevanza rivestita dalle suddette questioni – attinenti ai fondamenti stessi della procedura di estinzione, dirimenti già per la relativa attivazione e non solo per le modalità di svolgimento –, nonché il fatto che numerose e sostanziali sono le divergenze tra le posizioni delle circolari in esame, sono tali da non assicurare un’uniforme applicazione della disciplina penalistica e quindi da non fornire agli operatori del SNPA il necessario punto di riferimento per operare con serenità e assistiti dalla dovute garanzie per sé stessi e per gli stessi trasgressori.
Ciò impone un intervento legislativo di precisazione e chiarimento (ad esempio, per prevedere o escludere espressamente la procedura di regolarizzazione in caso di superamenti dei limiti tabellari o di quelli relativi a sostanze pericolose).
TAB. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE -DANNO/PERICOLO DI DANNO
(dati di sintesi successivi ad accordo tra Procure nell’ambito della Regione Toscana)
La procedura si applica alle violazioni: | Totale Posizioni espresse | Procure | ARPA/APPA/ Ispra o altri |
1. formali e sostanziali senza modifiche ambientali / pericoli concreti e attuali | 8 | 6 | 2 |
2. formali e sostanziali minimali (con modifiche ambientali marginali tali da poter essere rimosse facilmente / immediatamente) | 5 | 4 | 1 |
3. formali e sostanziali rimediabili (i cui effetti possono essere rimossi attraverso le prescrizioni) | 24 | 19 | 5 |
4. altri criteri | 6 | 3 | 3 |
5. nessuna indicazione | 8 | 3 | 5 |
3. Obbligatorietà della motivazione in ordine all’applicabilità della procedura
La posizione che – con netta prevalenza (complessivamente 27 posizioni, pari al 53%) – emerge sia dalle circolari emesse dalle Procure (20 posizioni) che da quelle di ISPRA/ARPA/APPA (7 posizioni) è per la sussistenza in capo al soggetto accertatore dell'obbligo di motivare, espressamente e compiutamente, la mancata applicazione al caso specifico della procedura di estinzione.
Invece, le altre posizioni sostengono che la motivazione è dovuta nel caso di applicazione della procedura – 2 posizioni, pari al 4% – oppure che essa è dovuta sempre, sia nel caso di applicazione che non applicazione della procedura – 4 posizioni, pari all’8%. Residuano 18 posizioni, pari al 35%, che al riguardo non hanno fornito alcuna indicazione.
L’esigenza di tale motivazione risale alla natura di “favor rei” che viene riconosciuta a questo istituto, dovendo quindi esso trovare applicazione in via ordinaria tutte le volte in cui ne ricorrano i presupposti e non risultino elementi ostativi che, altrimenti, devono essere espressamente indicati e circostanziati – a titolo di motivazione – nella comunicazione della notizia di reato.
Quindi, o la mancanza dei presupposti di legge (tra cui, in primis, la mancanza di un danno o di un pericolo concreto ed attuale di danno) o la sussistenza di altri elementi ostativi alla sua applicazione (ad esempio, notizia di reato contro ignoti) devono essere esplicitati nella motivazione, la quale deve assurgere a contenuto tipico e indefettibile della stessa comunicazione di notizia di reato.
Invece, nel caso che il soggetto accertatore ritenga che nel caso specifico ricorrano i presupposti e le condizioni per attivare la procedura di estinzione, i relativi motivi (di fatto e di diritto) potranno implicitamente, ma chiaramente, risultare dalla descrizione dei fatti.
L’eventuale mancanza di un’espressa motivazione nel caso di non attivazione della procedura di estinzione espone il soggetto accertatore all’evenienza che – similmente a quanto previsto dall’art. 318 quinquies – il Pubblico Ministero gli restituisca la comunicazione di notizia di reato affinché provveda agli adempimenti di cui agli artt. 318 ter e 318 quater.
TAB. 3 OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
(dati di sintesi successivi ad accordo tra Procure nell’ambito della Regione Toscana)
Le ragioni riguardo all’esperibilità della procedura devono essere esplicitate in caso di: | Totale posizioni espresse | Procure | ARPA/APPA/Ispra o altri |
1. Non attivazione della procedura | 27 | 20 | 7 |
2. Attivazione della procedura | 2 | 2 | 0 |
3. Sempre | 4 | 4 | 0 |
4. Nessuna indicazione | 18 | 9 | 9 |
4. Disciplina transitoria
Da un punto di vista temporale l'ambito di applicazione della parte sesta bis discende dall’interpretazione della disposizione di cui all’art. 318 octies, rubricato “Norme di coordinamento e transitorie”.
Ai sensi della suddetta disposizione "le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore (29 maggio 2015) della medesima parte".
Riguardo alla disciplina transitoria le interpretazioni fornite negli indirizzi delle Procure non sono uniformi. Volendo a grandi linee schematizzare, si registrano quattro soluzioni interpretative, talvolta in combinazione tra loro.
La pendenza del procedimento è stata infatti individuata:
1) nella data di commissione del fatto;
2) nella data di accertamento del fatto;
3) nella data di trasmissione della notizia di xxxxx;
4) nella data di iscrizione della notizia di xxxxx nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.
Tuttavia l’interpretazione prevalente (alla quale hanno aderito il 48% delle Procure che si sono espresse) è quella di individuare quale limite temporale per l’applicazione della procedura estintiva di cui alla parte sesta bis il momento dell’iscrizione nel registro dei reati, anche se indubbiamente sarebbe opportuna l’aggiunta dell’aggettivo “penale” dopo il termine “procedimento”.
Tale interpretazione, alla quale il Gruppo di lavoro ritiene di aderire, è conforme a quanto stabilito dal codice di procedura penale, che individua nell’iscrizione della notizia di reato il momento iniziale del procedimento penale; fornisce una data certa ai fini dell’applicabilità della procedura in parola e rappresenta la soluzione più favorevole per il contravventore, in quanto tra le interpretazioni fornite è quella che posticipa al massimo la data della pendenza del procedimento, pendenza che preclude l'applicazione della procedura estintiva di cui alla parte sesta bis del D.lgs. n. 152/2006.
TAB. 4 - REGIME TRANSITORIO
(dati di sintesi successivi ad accordo tra Procure nell’ambito della Regione Toscana)
La procedura si applica ai fatti: | Totale posizioni espresse | Procure | ARPA/APPA/Ispra/ Altri |
1. commessi dopo il 29.05.15 | 0 | 0 | 0 |
2. accertati o per i quali siano iniziate le indagini dopo il 29.05.15 | 3 | 3 | 0 |
3. oggetto di CNR effettuate dopo il 29.05.15 | 1 | 0 | 1 |
4. oggetto di iscrizione nel registro delle CNR dopo il 29.05.15 | 19 | 17 | 2 |
5. commessi o accertati dopo il 29.05.15 | 0 | 0 | 0 |
6. commessi dopo il 29.05.15 o accertati dopo tale data se il momento della commissione non è certo | 8 | 7 | 1 |
7. Si applica ai processi avviati dopo il 29.05.15 | 1 | 1 | 0 |
8. (nessuna indicazione) | 19 | 8 | 11 |
5. Applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro
In relazione all’applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza per l’analoga procedura estintiva dei reati in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 758/94), l’esame della documentazione disponibile mette in luce una presa di posizione soltanto parziale da parte delle Procure e indicazioni minime da parte delle Agenzie. In particolare, la ricognizione è stata condotta sui seguenti orientamenti giurisprudenziali aventi risvolti pratici e procedurali di particolare rilievo:
a) Finalità e contenuto della prescrizione
Rispetto all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le prescrizioni non consistono soltanto in ordini di eliminazione o non reiterazione della condotta, bensì in specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, si rileva che soltanto nel 46% dei casi, la documentazione emessa dalle Procure prende posizione. Per quanto riguarda le posizioni degli enti delle Sistema Nazionale di Protezione Ambientale o di altri enti, si rintracciano indicazioni solo nel 18% dei documenti esaminati.
A fronte di una diffusa omissione del tema, tuttavia, è da rilevare che i documenti che riportano indicazioni, si sono espressi a favore del ritenere applicabile il suddetto principio anche alla procedura estintiva dei reati ambientali ex Parte VI-bis, D.lgs. 152/06. In realtà, la lettura dei documenti rivela che a fronte dell’omogeneità di tale affermazione, le conseguenze che sul piano “pratico” vengono menzionate, non sono del tutto equivalenti.
Tale diversità, in particolare, emerge nell’ambito delle indicazioni (più o meno esplicite) che i documenti emessi dalle Procure forniscono per il caso di violazioni di natura formale. In tale contesto, infatti, soltanto poche Procure negano espressamente che la prescrizione possa consistere nell’obbligo per il trasgressore di mettersi formalmente in regola (per. es munendosi dei dovuti titoli autorizzativi o adempiendo a obblighi di iscrizione/comunicazione ecc..), affermando parimenti che il contenuto della prescrizione può solo consistere in specifiche misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. Nella maggior parte dei casi, infatti, la messa in regola con gli obblighi formali, viene letta come possibile contenuto delle prescrizioni, da affiancare tuttavia alle ulteriori misure rivolte alla cessazione della situazione di pericolo/prosecuzione di attività potenzialmente pericolose (sul punto si veda anche, più ampiamente, il paragrafo sulle indicazioni procedurali per i reati connessi all’esercizio di attività in mancanza autorizzazione/titoli abilitativi).
In tale quadro e considerando le peculiarità della procedura estintiva dei reati disciplinata dal Parte VI-bis del D.lgs. 152/06, l’orientamento di sistema, che il gruppo di lavoro suggerisce è quello di aderire a tale ultima lettura, fatte salve le diverse indicazioni ricevute dalle Procure di riferimento.
b) Applicabilità della procedura a reati a condotta esaurita e casi di adempimento spontaneo
Sotto il profilo dell’applicabilità della procedura estintiva a quelle fattispecie a condotta esaurita (reati istantanei già perfezionatisi) o casi di adempimento spontaneo, prima dell'imposizione della prescrizione da parte dell’organo accertatore, si rintracciano indicazioni soltanto nel 54% della documentazione emessa dalle Procure. Per quanto riguarda invece i le posizioni degli enti del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale o di altri enti, si rintracciano indicazioni solo nel 13% dei documenti esaminati.
Rispetto alle indicazioni fornite, si rileva pressoché uniformità nel ritenere applicabile la procedura quando il trasgressore abbia provveduto autonomamente a regolarizzare la situazione, senza attendere la prescrizione dell’organo di vigilanza, con il meccanismo della prescrizione “ora per allora”. Diverse sembrano invece le
posizioni circa i reati a condotta esaurita. In tal caso, si rileva infatti una certa difformità di orientamento in particolare nelle indicazioni fornite dalle Procure: nel 43% dei casi si danno infatti indicazioni a favore dell’applicabilità della procedura estintiva, mentre nel 11% dei casi, si nega tale possibilità rispetto alla casistica di quei reati non più regolarizzabili perché ormai consumati. Secondo questo orientamento nei suddetti casi non potrebbero esserci prescrizioni e pertanto non potrebbe attivarsi la procedura estintiva.
Alla luce di quanto sopra, fatte salve le diverse indicazioni ricevute dalle Procure di riferimento, l’orientamento di sistema, che il gruppo di lavoro suggerisce è quello di aderire, seppur con le dovute precisazioni, alla lettura più ampia che ritiene applicabile la procedura estintiva ai reati a condotta esaurita e ai casi di adempimento spontaneo in analogia a quanto previsto e consolidato a livello normativo, nel settore della sicurezza sul lavoro (v. art. 15, D.lgs. 124/2004).
E’ da sottolineare, infatti, che rispetto alla procedura prevista in materia di sicurezza sul lavoro, per l’attivazione della procedura estintiva di cui alla nuova Parte VI-bis del D.lgs. 152/06 ai reati ambientali a condotta esaurita o ai casi di adempimento spontaneo, l’assenza di danno o di pericolo concreto e attuale alle risorse, resta comunque condizione indispensabile da verificare preliminarmente.
c) Natura del termine previsto per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
In merito alla natura del termine dei trenta giorni concesso per legge ai fini del pagamento da parte del trasgressore della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 318-quater, comma 2, si rileva che soltanto nel 29% dei documenti esaminati emessi dalle Procure si forniscono indicazioni espresse. Per quanto riguarda invece le posizioni degli enti del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale o di altri enti, si rintracciano indicazioni solo nel 13% dei documenti esaminati.
Con riferimento a questo tema, si evidenzia una totale uniformità di lettura. Le indicazioni fornite infatti concordano nel ritenere il termine in oggetto di natura perentoria.
La conseguenza di tale lettura è che il pagamento tardivo della sanzione da parte del trasgressore, non può dispiegare i propri effetti ai fini della positiva conclusione della procedura estintiva del reato tramite prescrizioni. Pertanto, in caso di tardivo pagamento, l’organo accertatore dovrà fornirne adeguata segnalazione al PM, ai fini della riattivazione del procedimento penale.
In coerenza con quanto sopra, alcune Procure sottolineano anche la “improrogabilità” del termine per il pagamento della sanzione e l’impossibilità di rateizzare il pagamento (principi già emersi nella giurisprudenza in materia di sicurezza del lavoro).1
Infine, altre Procure considerano il tardivo pagamento della sanzione assimilabile al tardivo adempimento della prescrizione ai fini dell’accesso alla procedura di oblazione in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 162-bis
C.p. (aderendo, anche in questo caso, agli orientamenti della giurisprudenza già maturati in materia di sicurezza del lavoro).
L’orientamento di sistema, che il gruppo di lavoro suggerisce, è di porsi in linea con la posizione che considera il termine per il pagamento di natura perentoria, sottolineando tuttavia, che in tale ottica risulta indispensabile individuare con certezza il termine di decorrenza (sul quale le disposizioni della Parte VI-bis non si soffermano). A tal fine è necessario che il verbale di ammissione al pagamento sia notificato/comunicato al trasgressore attraverso procedure che ne garantiscano con certezza la data di
1 Si ricorda che la rateizzazione delle pene pecuniarie è prerogativa del giudice prevista dall’art. 133-ter del C.P. per le multe e le ammende determinate con la sentenza di condanna. Analoga prerogativa è prevista dalla Legge 689 del 1981 per l'autorità amministrativa che applica la sanzione pecuniaria.
ricezione. Da questa posizione discende inoltre l’indicazione di considerare il pagamento della sanzione non rateizzabile.
TAB. 5 APPLICABILITÀ PRINCIPI ELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
a) Finalità e contenuto della prescrizione: Le prescrizioni non consistono solo in ordini di eliminazione o non reiterazione condotta, ma in specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose | Totale posizioni espresse | Procure | ARPA/APPA/Ispra/ Altri |
1. SI | 19 | 16 | 3 |
2. Nessuna indicazione | 32 | 19 | 13 |
b) Applicabilità della procedura a reati a condotta esaurita e casi di adempimento spontaneo | Totale posizioni espresse | Procure | ARPA/APPA/Ispra/ Altri |
1. SI | 17 | 15 | 2 |
2. NO (se il reato non è più regolarizzabile perché ormai consumato, non possono esserci prescrizioni e dunque non può attivarsi la procedura estintiva) | 4 | 4 | 0 |
3. Nessuna indicazione | 30 | 16 | 14 |
c) Il termine di trenta giorni per il pagamento della somma è perentorio | Tot. posizioni espresse | N. procure | N. ARPA/APPA/Ispra o Altri |
1. SI | 12 | 10 | 2 |
2. Nessuna indicazione | 38 | 24 | 14 |
6. Indicazioni procedurali per mancanza autorizzazione/titoli abilitativi
L’art. 318 bis del D.lgs. 152/2006 (TUA) definisce l’ambito di applicazione della procedura prescrittiva regolata dalle norme della Parte VI bis del TUA. Non vi è, invece, indicazione puntuale delle fattispecie di reato cui debba applicarsi la procedura stessa, salvo che per quanto attiene alla specie, deve trattarsi di contravvenzione e non delitto, e alla materia, deve trattarsi di reati ambientali previsti dal medesimo TUA e non da altre leggi.
All’indomani dell’entrata in vigore della Legge 68/2015, i primi indirizzi applicativi della nuova procedura prescrittiva, nonché i primi commenti della dottrina hanno inteso individuare le ipotesi di reato interessati dalla stessa procedura e tutti concordano nel ricomprendere tra essi le contravvenzioni cd formali.
Le contravvenzioni, punite dal TUA per l’esercizio dell’attività in difetto dell’autorizzazione/titolo abilitativo sono state indicate dalle circolari di molte Procure della Repubblica come esempio di contravvenzione formale, suscettibile di applicazione della procedura di cui agli art. 318 bis e ss. del TUA. L’argomento, invece, non è stato affrontato nei documenti emessi dagli enti del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, se si eccettua la mera inclusione dei reati contravvenzionali in parola tra quelli suscettibili di applicazione dell’art. 318 bis e ss. del TUA.
Per tale ragione il focus sulla tematica dell’applicabilità della procedura estintiva alle violazioni formali consistenti nella mancanza di autorizzazioni o altri titoli abilitativi elaborato dal sottogruppo giuridico ha avuto ad oggetto unicamente i documenti prodotti dagli uffici giudiziari.
Dall’esame dei documenti delle Procure è emerso che l’applicazione in concreto della procedura estintiva alla fattispecie di illecito per l’esercizio di attività in mancanza di autorizzazione/titolo abilitativo, in particolare, sotto il profilo dell’individuazione dei contenuti della prescrizione, dell’attività di asseverazione e della verifica dell’adempimento della prescrizione medesima, ha fatto emergere problematiche di natura interpretativa che di seguito si illustrano.
a) Applicabilità della procedura estintiva anche alle violazioni formali consistenti nella mancanza di autorizzazioni o altri titoli abilitativi
Sono stati esaminati i documenti dei trentacinque uffici giudiziari (di cui tre Procure generali). Il 66% ha ritenuto che la procedura estintiva si applichi anche nel caso di contravvenzione per esercizio in mancanza di autorizzazione/titolo abilitativo, mentre il restante 34% non se ne è occupato. Non è emersa alcuna posizione contraria.
In particolare, sei Xxxxxxx hanno affrontato l’argomento sotto il profilo dell’asseverazione della prescrizione, ritenendo implicitamente che la prescrizione, in quest’ipotesi, non abbia contenuto tecnico ma consista nell’obbligo di ottenere o quantomeno richiedere all’Amministrazione competente il rilascio dell’autorizzazione/ titolo abilitativo. Di tal che non va coinvolta ARPA per l’asseverazione.
Per taluna Procura l’asseverazione va richiesta all’Amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo/autorizzazione.
La Procura di Velletri, invece, nel trattare il tema della verifica dell’adempimento alla prescrizione, distingue il caso in cui il contravventore abbia operato senza valido titolo abilitante da quello in cui l’attività esercitata sia diversa da quella autorizzata. In quest’ultima ipotesi fa espresso riferimento all’asseverazione ad opera degli uffici di XXXXX che dovrà conseguentemente essere interpellata anche per verificare l’adempimento alla prescrizione.
Peraltro, l’esclusione della necessità di asseverazione nel caso di esercizio di attività senza autorizzazione/ titolo abilitativo troverebbe il limite nel dettato normativo che richiede espressamente che la prescrizione sia
asseverata e l’irregolarità potrebbe essere rilevata dal GIP in sede di richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 318 septies del TUA.
In tale quadro e considerando le peculiarità della procedura estintiva dei reati disciplinata dalla Parte VI-bis del TUA, in linea generale e fatta salva comunque la verifica in ordine alla mancanza di danno/pericolo concreto e attuale di danno ed altresì al campo di applicazione della procedura riguardo alla tipologia di pena, a fronte di infrazioni di natura formale, l’indicazione del gruppo di lavoro è nel senso di ritenere ammissibile l'emissione della prescrizione per l'estinzione del reato.
Rimane inteso che, comunque, laddove ve ne fossero, vanno seguite le indicazioni di segno opposto promanate dalle Procure di riferimento.
b) Il contenuto della prescrizione nel caso di contravvenzione per esercizio in mancanza di autorizzazione/titolo abilitativo
La contravvenzione per esercizio di attività senza autorizzazione/titolo abilitativo, fattispecie tipica di reato formale per la quale, come sopra visto, è ammissibile la procedura di cui all’art. 318 e ss. del TUA pone un problema in ordine al contenuto della prescrizione da impartirsi al trasgressore.
L’indirizzo del 54% delle Procure, che hanno affrontato il tema sotto il profilo dei contenuti della prescrizione è nel senso che la prescrizione stessa deve consistere nell'obbligo di ottenere l'autorizzazione e nelle ulteriori misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. Perlopiù si tratta di un riferimento implicito all’obbligo di ottenere l’autorizzazione.
I precitati Uffici giudiziari non si occupano, invece, per nulla del tema della non completa disponibilità in capo al trasgressore di un facere, cioè ottenere un provvedimento che compete alla Pubblica Amministrazione. Fanno eccezione le Procure di Torino e di Cuneo, che occupandosi della proroga del termine di adempimento della prescrizione, si riferiscono al tema in argomento laddove ammettono la proroga medesima per massimo sei mesi, proprio nel caso in cui l’adempimento stesso dipenda anche dal comportamento di un terzo. E in via esemplificativa si riferiscono al caso della PA alla quale è stata avanzata richiesta di rilascio di autorizzazione.
Il 32% delle Procure ritiene, invece, che la prescrizione deve consistere nell'obbligo di richiedere l'autorizzazione e nelle ulteriori misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, sul rilievo che il contravventore potrà garantire la presentazione della richiesta, ma non l’ottenimento dell’autorizzazione che dipende esclusivamente dalla PA. Per tali Uffici quindi il termine fissato nella prescrizione va riferito alla richiesta del provvedimento, ma la regolarizzazione può dirsi attuata solo con il rilascio del provvedimento i cui tempi possono non dipendere dal richiedente. Taluno, peraltro, oltre a ritenere nel caso di specie accordabile la proroga del termine nel massimo di 6 mesi, evidenzia l’opportunità che l'autorità amministrativa provveda con sollecitudine all'esame delle richieste inoltrate a seguito di prescrizione, potendo il ritardo pregiudicare l'esito dell'iter del provvedimento di regolarizzazione del reato (cfr. Procure circondariali del Lazio).
Il rimanente 14% delle Procure, favorevoli all’applicazione della procedura di cui all’art. 318 bis e ss. del TUA nel caso di contravvenzione per l’esercizio di attività in difetto di autorizzazione ritiene che la prescrizione non possa consistere nell’ordine di ottenere l’autorizzazione o il titolo abilitativo (già contenuto nel precetto della norma violata), ma in specifiche misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. In particolare, la Procura di Gorizia nel rilevare che le attività sottoposte ad autorizzazione da parte del TUA presuppongono logicamente la loro pericolosità, ritiene che l’organo accertatore debba vietare la prosecuzione dell’attività abusiva, in quanto fonte di pericolo almeno potenziale, sino all’ottenimento dell’autorizzazione. E fa espresso riferimento alla norma di cui all’art. 318 ter, comma 3 del TUA. Quest’ultima dispone che “Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose”.
In tale quadro, considerando le peculiarità della procedura estintiva dei reati disciplinata dalla Parte VI-bis del TUA e rimanendo inteso che in ogni caso prevalgono le diverse indicazioni che dovessero riceversi da parte delle Procure di riferimento, l’orientamento di sistema, che il gruppo di lavoro suggerisce è quello di aderire all’indirizzo delle Procure che, approfondendo la questione della non disponibilità in capo al trasgressore in ordine all’ottenimento dell’autorizzazione, dal momento che i poteri autorizzatori sono allocati esclusivamente in capo alla PA, ritiene che la prescrizione debba imporre la richiesta dell’autorizzazione, fermo restando che la regolarizzazione si ha soltanto a seguito dell’effettivo rilascio del titolo abilitativo.
c) Le specifiche misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose
La norma di cui all’art. 318 ter comma 3 più sopra richiamata attribuisce il potere all’organo accertatore di vietare la prosecuzione dell’attività abusiva, fermo restando il potere di sequestro dell’UPG e i poteri cautelari del PM previsti dal codice di procedura penale. Nessuno dei documenti esaminati, per quanto attiene alla contravvenzione che ci occupa, contiene indicazioni precise sulle condizioni per l’esercizio di tale potere di divieto.
La Procura di Rieti ritiene che la misura atta far cessare situazioni di pericolo possa anche consistere nel divieto di prosecuzione dell’attività laddove ad esempio si riscontri un rilevante pericolo potenziale.
Peraltro, in seno al gruppo di lavoro si è condiviso il fatto che la potestà interdittiva comporta indubbie ricadute sull’attività imprenditoriale e che, comunque, una lettura circa le finalità della nuova procedura prescrittiva sia nel segno di consentire la prosecuzione dell’attività di impresa laddove non vi ravvisino conseguenze dannose per l’ambiente, che costituirebbero semmai anche un limite per l’applicazione della procedura medesima.
Al fine di orientare l'operato tecnico nel modo più corretto in relazione alla gestione dei casi di “mancata autorizzazione” nelle sue più varie fattispecie (dall'attività avviata abusivamente, al mancato rinnovo di un'autorizzazione in essere o al superamento della soglia che delimita la categoria per la quale si è autorizzati), il gruppo di lavoro ritiene utile fornire alcune indicazioni sull’esercizio del potere interdittivo.
In linea generale, non essendo possibile e corretto svolgere nell'ambito di questa procedura un’istruttoria, come spesso richiesto per il rilascio del titolo abilitativo, si ritiene che in molti casi la prescrizione stessa debba sostanziarsi nell'obbligo di interrompere le attività non autorizzate e nella indicazione dei tempi e modi per una interruzione priva di conseguenze ambientali negative e di pericoli per l'ambiente.
Sono tuttavia ravvisabili anche evenienze in cui apparirebbe possibile prescrivere di dotarsi del titolo autorizzativo o di provvedere alla comunicazione/iscrizione dovuta per legge senza interrompere l’attività, o interrompendola in parte.
La casistica messa in risalto in coordinamento con il sottogruppo tecnico ha evidenziato le ipotesi, sussunte nella tabella seguente, in cui è ravvisabile la necessità o meno di prescrivere la cessazione totale o parziale delle attività.
1. attività totalmente abusiva (mai autorizzata) o con autorizzazione rigettata | ⮚ Necessità di prescrivere la cessazione delle attività (totale) |
2. attività con modifiche sostanziali (che presupporrebbero modifiche autorizzative o differenti tipologie di autorizzazioni) per le quali la complessità delle valutazioni circa la possibilità di continuazione delle attività in assenza di pericolo, richiederebbe una istruttoria complessa (al pari di quella che dovrebbe essere condotta | ⮚ Necessità di prescrivere la cessazione delle attività (totale o parziale) |
in fase autorizzativa) | |
3. mancanza di rinnovi di autorizzazioni o situazioni di modifiche in cui, per elementi di conoscenza facilmente disponibili, è possibile valutare che la continuazione delle attività avvenga in assenza di pericolo | ⮚ Non necessità di prescrivere la cessazione delle attività (salvo che si configuri come invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) |
4. infrazioni formali che pur non comportando in se' rischi di pericoli sostanziali, comprometterebbero in maniera sostanziale la controllabilità delle attività (v. tracciabilità, ecc...) | ⮚ Necessità di prescrivere la cessazione delle attività (totale o parziale) |
5. infrazioni di obblighi di comunicazioni/iscrizioni (v. anche adesioni ad autorizzazioni di carattere generale) per le quali sia agevole una verifica dei requisiti necessari | ⮚ Non Necessità di prescrivere la cessazione delle attività |
A seguire si riportano i dati di sintesi della rilevazione.
TAB. 6 Indicazioni procedurali per mancanza autorizzazione/titoli abilitativi
a) 1. La procedura estintiva si applica anche alle violazioni formali consistenti nella mancanza di autorizzazioni o altri titoli abilitativi | Posizioni Procure |
1. Si | 23 |
2. NO | 0 |
3. Nessuna indicazione | 12 |
b) nel caso si ritenga applicabile, quali indicazioni emergono circa il contenuto delle prescrizioni | |
1. la prescrizione non puo' consistere nell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione mancante, ma in specifiche misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose | 3 |
2. la prescrizione deve consistere nell'obbligo di richiedere l'autorizzazione e nelle ulteriori misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose | 7 |
3. la prescrizione deve consistere nell'obbligo di ottenere l'autorizzazione e nelle ulteriori misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose | 13 |
7. Asseverazione delle prescrizioni: soggetti e procedure
L’art. 318-ter del D.Lgs. 152/06 prevede che l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ovvero la polizia giudiziaria, impartisca al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata. Dalla lettura della norma discende, in linea generale, che il legislatore ha voluto diversificare nettamente l’attività volta ad impartire le prescrizioni (attività di PG), da quella di asseverazione tecnica delle stesse.
Dall’analisi degli indirizzi sinora formulati dalle Procure della Repubblica e dalle altre Amministrazioni, sono emersi diversi orientamenti in merito agli aspetti inerenti l’asseverazione.
a) Significato dell’asseverazione e campo di applicazione
L’asseverazione si configura sostanzialmente come un’attività di natura tecnica. Gli elementi principali che caratterizzano tale attività sono stati individuati, nelle varie circolari sinora emanate, con diverse denominazioni e con un diverso livello di dettaglio.
Sovrapponendo i contenuti dei vari pareri formulati, si può ritenere che l’asseverazione consista nella valutazione tecnica, validazione, convalida, accertamento tecnico o, più in generale, nella verifica dei seguenti aspetti:
• pertinenza ed efficacia delle prescrizioni rispetto agli obiettivi da conseguire;
• fattibilità, adeguatezza, ragionevolezza delle prescrizioni e coerenza con le finalità, non solo nel rimuovere il reato ma anche nel far cessare situazioni di pericolo ovvero prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, in taluni casi riportata sinteticamente come chiarezza e non equivocità delle prescrizioni;
• congruità dei tempi previsti per la regolarizzazione;
• presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza;
• oggettività e riscontrabilità;
• verifica di corrispondenza con le norme tecniche di settore e di coerenza con le finalità del provvedimento.
Pertanto, il soggetto asseveratore è chiamato ad esprimere un parere, di natura tecnica, sulla prescrizione impartita dagli organi di polizia giudiziaria. Fatto salvo il possibile coinvolgimento del SNPA nelle fasi antecedenti all’asseverazione, sembra evidente che non rientra nelle competenze dell’asseveratore esprimere una valutazione circa l’applicazione o meno dell’istituto della prescrizione, che resta di esclusiva competenza dell’UPG che la impartisce.
Questo orientamento, ampiamente condiviso da parte del gruppo di lavoro, emerge in modo esplicito nelle circolari di alcune Agenzie Ambientali ed è stato adottato dal SNPA, con il Documento del Consiglio Federale n. 53/15, il quale prevede che, in caso di asseverazione di prescrizioni adottate da altri organi di PG, la valutazione circa l'applicabilità del procedimento di estinzione dovrebbe permanere in capo agli stessi.
b) Obbligatorietà dell’asseverazione
Alcune Procure si sono espresse, in modo piuttosto eterogeneo, in merito alla obbligatorietà o meno di asseverazione delle prescrizioni, mentre la maggior parte di esse non ha fornito indicazioni esplicite.
In particolare, mentre alcune Procure hanno ritenuto che sia sempre necessaria l’asseverazione delle prescrizioni, altre si sono espresse ritenendo che l’asseverazione possa non essere necessaria nei casi di prescrizioni impartite da un organo tecnico specializzato o nel caso di prescrizioni formali, che non comportino valutazioni di natura tecnica.
Di seguito vengono riportati i principali orientamenti desunti dalle circolari sinora emanate.
La Procura di Asti ha indicato che l'asseverazione è da ritenersi necessaria solo nelle ipotesi in cui abbia un contenuto tecnico di livello superiore a quello che deve normalmente possedere un qualsiasi operatore appartenente agli organi di controllo.
Le Procure di Cuneo e di Torino hanno specificato che l'asseverazione della prescrizione è da ritenersi necessaria solo quando la stessa sia stata adottata dalla PG ordinaria (non specializzata in materia ambientale) ovvero quando presupponga o investa problematiche tecniche di un certo rilievo che richiedano opportuna valutazione da parte dell'organo tecnicamente competente nella materia trattata.
La logica di questa soluzione deve ravvisarsi nel fatto che un’asseverazione generalizzata delle prescrizioni impartite dagli organi accertatori comporterebbe un sensibile ritardo nella notifica della prescrizione al contravventore, con il conseguente ritardo nel ripristino della situazione ambientale violata.
Pertanto, laddove si tratti di violazioni puramente formali o comunque di prescrizioni semplici e prive di qualsivoglia problema di ordine tecnico, la qualità di UPG specializzato costituisce garanzia sufficiente della proprietà e pertinenza della prescrizione. La valutazione della necessità o meno dell’asseverazione, secondo le Procure di Cuneo e Torino, dovrebbe comunque essere di competenza della dirigenza dell’organo accertatore, che potrà così adottare decisioni omogenee per casi similari.
Un simile orientamento è stato assunto anche da altre Procure, che si sono espresse specificando che l'asseverazione è da ritenersi necessaria solo nelle ipotesi in cui abbia un contenuto tecnico, mentre non è necessaria per contenuti meramente formali e amministrativi, come ad esempio l’esercizio di un’attività in assenza di autorizzazione.
Al contrario, altre Procure hanno intravisto, anche in questi casi, la necessità comunque di asseverare la prescrizione, ma rivolgendosi all’ente competente in via amministrativa.
Completamente diverso al riguardo è l’orientamento della Procura Generale della Toscana, che ritiene invece che l’asseverazione debba sempre accompagnare le prescrizioni.
Infatti, nel documento predisposto da tale Procura Generale, che peraltro, per espresso accordo con tutte le Procure Circondariali della Toscana, dovrebbe superare eventuali indirizzi difformi precedentemente emanati, è specificato che le prescrizioni individuate dalla PG non specializzata dovranno essere asseverate dagli enti specializzati, mentre nel caso in cui la contravvenzione sia accertata dalla PG specializzata, l’asseverazione proverrà dal relativo ente di appartenenza. Secondo tali indicazioni, sembrerebbe pertanto sempre necessaria l’asseverazione, anche in caso di prescrizioni impartite da PG specializzata.
Questo orientamento è stato assunto in modo esplicito anche nel documento emanato dalla Procura di Arezzo.
In questo senso, come si evince da quanto riportato nella direttiva emanata dalla Procura di Grosseto, si è espressa anche l’ARPA Toscana, prevedendo nella propria organizzazione che, nel caso in cui la contravvenzione sia accertata da personale ARPAT, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, l’asseverazione debba essere effettuata dai dirigenti dell’Agenzia proposti alle strutture responsabili dei procedimenti di controllo, ai fini di assicurare l’“alterità” tra chi impartisce le prescrizioni e chi le assevera. Lo stesso orientamento è assunto anche da ARPA Piemonte, che prevede che l’asseverazione consista in una dichiarazione sottoscritta dal Responsabile della Struttura di Vigilanza territorialmente competente rispetto al luogo della commissione della contravvenzione accertata e che, al fine di garantire l’uniformità di contenuto delle prescrizioni in relazione a situazioni analoghe, sia dovuta anche nel caso in cui le prescrizioni siano predisposte da personale di vigilanza dell’agenzia stessa.
Infine, anche la Procura di Savona ha previsto che la prescrizione dell’organo accertatore o della polizia giudiziaria non specializzata debba essere sempre asseverata. Il requisito dell’asseverazione potrebbe infatti essere considerato elemento indispensabile per la legittimità dell’atto e la sua mancanza potrebbe essere motivo di reclamo. Nei casi più semplici l’asseverazione si limiterà ad una presa d’atto e convalida delle scelte.
Da quanto sopra esposto appare evidente che gli orientamenti delle Procure della Repubblica sono molto eterogenei tra loro e non si ritiene opportuno, in sede di gruppo di lavoro, prediligere un orientamento specifico. Infatti, se da una parte potrebbe sembrare congrua la scelta di alcune Procure di prevedere in modo sistematico l’asseverazione di tutte le prescrizioni, d’altra parte questa pratica rischierebbe di rallentare lo svolgimento del procedimento estintivo.
Si ritiene pertanto che possa essere stabilito a livello locale, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Procure e delle specifiche modalità organizzative degli enti asseveratori, quali siano le tipologie di prescrizioni che debbano essere asseverate.
Si ritiene comunque utile, come indicato anche dalle Procure di Cuneo e di Torino, che l’organo accertatore dia atto, in calce alla prescrizione, della eventuale non necessità dell’asseverazione.
c) Modalità di asseverazione
In merito alle modalità con cui il soggetto asseveratore possa negare l’asseverazione di una prescrizione o proporne una modifica, non esistono al momento indirizzi specifici delle Procure.
Su questo tema si è recentemente espressa ARPA Piemonte, prevedendo che il soggetto asseveratore possa unicamente asseverare o non asseverare le prescrizioni così come formulate dal richiedente. Non sarebbero invece ammesse asseverazioni condizionate all’integrazione delle prescrizioni o alla modifica del termine di adempimento, in quanto l’asseverazione non può che riferirsi a prescrizioni già formulate. Pertanto, secondo ARPA Piemonte, qualora le prescrizioni siano ritenute non sufficienti o il termine per l’adempimento non congruo, l’asseverazione non potrà essere rilasciata e le modifiche ritenute opportune potranno essere altrimenti proposte al richiedente, il quale potrà recepirle formulando nuove prescrizioni da sottoporre ad ARPA per l’asseverazione.
Sull’argomento si è espressa anche ARPA Lombardia, specificando che, nel caso in cui le prescrizioni predisposte della PG evidenzino carenze o necessitino di integrazioni, ARPA ne segnalerà la necessità in modo specifico, indicando le integrazioni o modifiche necessarie.
Su questo argomento il gruppo di lavoro non è al momento pervenuto ad indicazioni specifiche da riportare al SNPA. Rimane ovviamente sempre valida la possibilità di coordinamento con gli organi vigilanti, nelle varie forme possibili che saranno in parte affrontate nel capitolo relativo agli accertamenti da parte del SNPA quando i propri operatori non rivestono la qualifica di UPG.
Riguardo alla necessità o meno di effettuare un preventivo sopralluogo ai fini dell’asseverazione delle prescrizioni, si è espressa la Procura Generale della Campania, specificando che l'asseverazione tecnica non postula necessariamente il preventivo sopralluogo dell'organo tecnico di vigilanza, al quale è rimessa la valutazione della necessità del sopralluogo medesimo.
L’orientamento di ARPA Lombardia, condiviso con la Regione Lombardia, nei casi in cui è chiamata dalla PG senza aver direttamente accertato la violazione, è quello di “invitare” la PG ad un sopralluogo congiunto, o quanto meno un esame congiunto, in primo luogo per accertare l’applicabilità dell’art. 318 ter e conseguentemente anche per acquisire gli elementi per la successiva asseverazione.
Il gruppo di lavoro ritiene condivisibile un orientamento che non obbliga al sopralluogo per effettuare l’asseverazione, essendo nella facoltà del soggetto asseveratore, sulla base della tipologia di violazione, della natura delle prescrizioni impartite e dello specifico contesto ambientale e territoriale, individuare le modalità con cui acquisire gli elementi tecnici utili per la valutazione dell’asseverabilità delle prescrizioni.
In merito al termine entro il quale l’organo asseveratore deve procedere con l’asseverazione, si è espressa solo la procura di Foggia, che ha indicato il termine massimo di 30 giorni (come previsto dall’’art. 2 comma
3 della L.241/1990) dalla ricevuta della prescrizione dall’organo di vigilanza o dalla PG, con la relativa richiesta di asseverazione, per emettere il provvedimento richiesto, che dovrà essere tempestivamente trasmesso all’autorità richiedente.
Anche su questo tema il gruppo di lavoro non ritiene opportuno suggerire una tempistica unitaria per il completamento della procedura di asseverazione, ritenendo che essa possa essere variabile in rapporto alla complessità tecnica delle prescrizioni impartite, alle valutazioni dell’ente asseveratore circa l’eventuale necessità di effettuare un sopralluogo o di acquisire ulteriori elementi utili all’analisi della problematica, nonché in relazione alle diverse capacità organizzative dell’ente chiamato ad asseverare.
d) Xxxxxxxx preposto all’asseverazione delle prescrizioni
In merito al soggetto titolato ad asseverare le prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, gli orientamenti forniti dalle Procure della Repubblica e da altre amministrazioni sono piuttosto eterogenei e sintetizzati nella seguente tabella.
TAB. 7.1 SOGGETTO PREPOSTO ALL’ASSEVERAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
Soggetti che possono provvedere ad asseverare tecnicamente le prescrizioni | Tot. posizioni espresse | N. procure | N. ARPA/APPA/Ispra o Altri |
1. Solo ARPA/APPA | 14 | 12 | 2 |
2. ARPA/APPA e PG specializzata | 15 | 13 | 2 |
3. ARPA/APPA e Amministrazioni competenti in materia ambientale | 6 | 4 | 2 |
4. Solo Amministrazioni competenti in materia ambientale, anche con il supporto di ARPA/APPA | 1 | 1 | 0 |
5. ARPA/APPA, PG specializzata e Amministrazioni competenti in materia ambientale | 1 | 1 | 0 |
6. Nessuna indicazione | 15 | 4 | 11 |
L’orientamento prevalente è quello di attribuire tale funzione alle ARPA/APPA, in via esclusiva o in aggiunta ad altri soggetti.
In particolare 12 Procure hanno previsto che solo le ARPA/APPA possano provvedere ad asseverare tecnicamente le prescrizioni.
Inoltre 13 Procure hanno individuato come soggetto asseveratore, oltre alle ARPA/APPA, anche la polizia giudiziaria specializzata. In merito a questa categoria, alcune procure non individuano espressamente corpi specializzati o prevedono che vada stabilito caso per caso quale possa ritenersi polizia giudiziaria specializzata, altre invece individuano già nelle circolari alcuni soggetti, quali ad esempio NOE, Comandi del Corpo Forestale dello stato, Vigili del fuoco, ASL, NAS, Polizia Provinciale, Reparto operativo aeronavale GdF.
In misura meno rilevante (6 Procure) sono presenti anche pareri che individuano come ente titolato ad asseverare le Amministrazioni competenti in materia ambientale, in un solo caso in via esclusiva (v. Procura di Foggia che tuttavia prevede che l’ente possa interloquire con l’ARPA nell'istruttoria attraverso le forme dell'avvalimento consentite per legge), negli altri casi in aggiunta alle ARPA/APPA.
In conclusione, si può ritenere che l’individuazione dell’ente preposto all’asseverazione delle prescrizioni sia effettuata dalle singole Procure, tenendo conto delle competenze richieste nelle
valutazioni tecniche relative alla tipologia di violazioni commesse e di prescrizioni impartite e in relazione alle specificità territoriali in termini di disponibilità di tali competenze.
In tal senso si sono recentemente espresse anche le Procure di Cuneo e di Torino, indicando che l'organo competente per l'asseverazione è da stabilirsi caso per caso in relazione alle particolari problematiche tecniche emerse.
In merito al soggetto specifico che debba rilasciare l’asseverazione all’interno dell’ente a tal fine individuato sono state fornite indicazioni solo da 7 Procure, mentre si sono espresse in tal senso soprattutto le Agenzie Ambientali.
Le posizioni individuate nei pareri sinora formulati sono sintetizzate nella seguente tabella.
TAB. 7.2 STRUTTURA/SOGGETTO CHE RILASCIA L’ASSEVERAZIONE
L'asseverazione deve essere rilasciata da: | Tot. posizioni espresse | Procure | Altri |
1. Struttura di appartenenza dell'operatore | 8 | 3 | 5 |
2. Struttura sovraordinata rispetto a quella di appartenenza operatore | 6 | 2 | 4 |
3. Struttura di vigilanza competente territorialmente | 3 | 0 | 3 |
4. Struttura specializzata | 3 | 2 | 1 |
5. Struttura specializzata / Singolo operatore (su autorizzazione della struttura di appartenenza) | 1 | 0 | 1 |
6. Nessuna indicazione | 30 | 28 | 2 |
L’individuazione dello specifico soggetto a cui spetta il compito di provvedere all’asseverazione delle prescrizione pare oggi sostanzialmente influenzata dalle specificità organizzative dell’ente chiamato ad asseverare.
L’orientamento del SNPA, formulato nel Documento del Consiglio Federale n. 53/15, prevede che l’asseverazione sia competenza specifica della struttura sovra-ordinata rispetto a quella di appartenenza dell’operatore, proprio per caratterizzare l’asseverazione come un parere istituzionale dell’ente e non del singolo operatore.
A tale proposito, come già precedentemente accennato, si è espressa in modo esplicito ARPA Piemonte, prevedendo che l’asseverazione consista in una dichiarazione sottoscritta dal Responsabile della Struttura di Vigilanza territorialmente competente rispetto al luogo della commissione della contravvenzione accertata e che, al fine di garantire l’uniformità di contenuto delle prescrizioni in relazione a situazioni analoghe, sia dovuta anche nel caso in cui le prescrizioni siano predisposte da personale di vigilanza dell’agenzia stessa. In tal caso la sottoscrizione del Responsabile è resa in calce alle prescrizioni.
Si è espressa in termini simili anche l’ARPA Toscana, prevedendo che, nel caso in cui la contravvenzione sia accertata da personale ARPAT, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, l’asseverazione debba essere effettuata dai dirigenti dell’Agenzia preposti alle strutture responsabili dei procedimenti di controllo, ai fini di assicurare l’“alterità” tra chi impartisce le prescrizioni e chi le assevera.
Infine, anche le Procure di Cuneo e di Torino hanno ritenuto opportuno che l'asseveratore sia sempre un funzionario in posizione apicale dell'ente coinvolto, così da assicurare una certa omogeneità nei casi simili, anche se, come sopra evidenziato, tali Procure ritengono che non sempre sia necessaria l’asseverazione.
8. Procedura di estinzione del reato nel caso di organo di vigilanza che non opera con qualifica di UPG e coordinamento tra la procedura estintiva e le procedure amministrative ordinarie
Il procedimento di cui all’articolo 318 ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che la prescrizione è impartita dall’organo di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ovvero dalla polizia giudiziaria.
Il gruppo di lavoro, sulla base del mandato ricevuto, si è esercitato sulla risposta alla domanda: cosa accade nel caso in cui l’organo di vigilanza che accerta una violazione, sanzionata con contravvenzione e passibile di estinzione, operi con personale che non possiede la qualifica di UPG? Nel SNPA è il caso di alcune ARPA e dell’ISPRA.
Nella ricognizione delle circolari ad oggi emanate sulla materia risulta che in cinque regioni, Campania, Molise, Lazio, Lombardia e Sardegna, la problematica è stata affrontata (v. tabella a seguire).
TAB. 8 DISPOSIZIONI PER PERSONALE ARPA/APPA CHE NON OPERA CON QUALIFICA UPG
Regione | Soggetto emittente | Ambito territoriale di competenza | Contenuto disposizioni |
Livello nazionale | ISPRA | Nazionale (per il SNPA) | Nel caso l'accertamento sia effettuato da personale non UPG, l'ARPA di appartenenza provvederà a trasmettere gli esiti del controllo all'AG fornendo tutti gli elementi necessari alla valutazione dei fatti per l'attivazione della procedura, in particolare in merito al verificarsi o meno del danno o pericolo concreto e attuale di danno in connessione causale con la condotta accertata |
Campania | Procura della Repubblica | Territorio di competenza Procura S. Xxxxx Xxxxx Vetere | E' auspicabile che l'organo di PG, qualora non sia in possesso delle necessarie competenze tecniche, si avvalga dell'assistenza dell'organo tecnico di vigilanza competente (ad es. ARPA) o interpelli preventivamente il PM. Se la notizia di reato emerge da un'attività svolta d'iniziativa dell'organo di vigilanza ARPA, stante che ARPA Campania non ha operatori con qualifica di UPG, si dispone che le relative operazioni si svolgano congiuntamente a personale di polizia giudiziaria. Pertanto, l'organo di vigilanza si farà coadiuvare da un ufficiale e/o agente di PG (v .Corpo polizia municipale o forze dell'ordine indicate in indirizzo) che dovranno fornire la loro collaborazione al fine di consentire l'espletamento della procedura estintiva. Quando necessario operare una verifica sull'adempimento della prescrizione che esula dalle competenze della PG operante, si chiederà l'ausilio dell'organo di vigilanza che ha individuato le prescrizioni da impartire |
Campania | ARPA | Regione Campania | ARPAC non ha personale con qualifica di UPG, pertanto laddove nell'esercizio delle proprie attività istituzionali riscontri una situazione ricadente nell'ambito di applicazione della procedura estintiva, deve procedere immediatamente a comunicare la notizia di contravvenzione al PM. Se l'accertamento della contravvenzione avviene in presenza di personale ARPAC e di altri organi di PG (intervento congiunto) il personale dell'Agenzia deve collaborare alle valutazioni, alla individuazione delle prescrizioni e tempistiche nonché delle misure atte a far cessare la situazione di pericolo, fermo restando che l'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di PG, potrà condividerle e farle proprie al fine di ottemperare alla procedura estintiva. La fase di asseverazione dovrà comunque avvenire in un momento successivo a quello dell'ispezione congiunta, ciò alla luce della complessità della valutazione tecnica che richiede un corretta analisi anche in ambito inter agenziale. |
Lazio | Procura della Repubblica | Territorio Velletri | In generale, si raccomanda alla PG prima di redigere le prescrizioni di rivolgersi all'ARPA per ottenere gli opportuni suggerimenti tecnici. Nei casi più complessi può essere consigliabile il coinvolgimento dell'ARPA anche in fase di verifica dell'adempimento All'ARPA può essere richiesto un supporto consulenziale da parte della pg ai fini della valutazione dell'esistenza del danno/pericolo concreto e attuale di danno |
Lazio | Procura della Repubblica | Provincia di Roma | Talvolta l'intervento dell'ARPA può essere necessario ai fini della valutazione dell'esistenza del danno/pericolo di danno |
Lazio | Procura della Repubblica | Provincia Rieti | Talvolta l'intervento dell'ARPA può essere necessario ai fini della valutazione dell'esistenza del danno/pericolo concreto e attuale di danno |
Lazio | ARPA | Regione Lazio | Nel caso l'accertamento sia effettuato da personale non UPG, l'Ufficio provvede a trasmettere gli esiti del controllo all'AG segnalando la circostanza di applicabilità della procedura, fornendo all'AG tutti gli elementi necessari alla valutazione dei fatti per l'attivazione della procedura. |
Regione | Soggetto emittente | Ambito territoriale di competenza | Contenuto disposizioni |
Lombardia | Procura della Repubblica | Provincia di Milano | ARPA LOMBARDIA non opera con personale di vigilanza con qualifica di PG. Gli organi di PG devono accertare l'assenza di danno o di pericolo concreto ed attuale di danno avvalendosi di un ente tecnico specializzato (ad es. personale ARPA) all'uopo nominato ausiliario di PG Gli organi di PG, con l'ausilio di un ente specializzato (ad es. ARPA) all'uopo nominato ausiliario di PG, devono delineare le prescrizioni, asseverate tecnicamente. Per ragioni di economicità, qualora il personale dell'ente tecnico specializzato, valutasse le prescrizioni di facile individuazione, provvederà ad anticiparle al contravventore redigendo apposita sezione del verbale di comunicazione di prescrizioni. Al contrario, se il personale dell'ente valutasse le prescrizioni di difficile individuazione, la PG redigerà solo verbale di sopralluogo in attesa di ricevere le prescrizioni asseverate tecnicamente da allegare la Verbale di comunicazione di prescrizioni, che verrà in seguito notificato dalla PG al contravventore. |
Lombardia | ARPA | Regione Lombardia | ARPA Lombardia non ha operatori con qualifica di UPG. Nel caso in cui gli operatori ARPA riscontrino una violazione soggetta alla procedura estintiva, ne darà prontamente notizia alla Procura . La segnalazione sarà accompagnata anche da una proposta di quadro prescrittivo, comprensivo dei termini di regolarizzazione che potrà essere utilizzata, opportunamente condivisa e fatta propria dalla PG incaricata di impartire la prescrizione. Nel caso in cui la PG chieda una valutazione tecnica sull’esistenza del danno o pericolo prima dell’emissione della prescrizione, ARPA inviterà la PG ad un esame congiunto della situazione anche mediante riaccertamento della situazione riscontrata L’asseverazione tecnica può avvenire a seguito di attività di vigilanza svolta in autonomia dalla PG, ovvero a seguito di attività di vigilanza svolta dalla PG congiuntamente con ARPA. Nel caso di intervento ispettivo svolto congiuntamente (richiesta di supporto tecnico, nomina di APG) il procedimento estintivo rimane di competenza della PG. ARPA parteciperà agli accertamenti mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche per la verifica dell'applicazione della procedura e per l'individuazione delle prescrizioni tecniche che contestualmente provvederà ad asseverare. |
Molise | Vari | Regione Molise | ARPA MOLISE non opera con personale di vigilanza con qualifica di PG. Nel caso nelle ordinarie attività di ispezione e controllo riscontri ipotesi che rientrano nel campo di applicazione della procedura estintiva, ne darà comunicazione agli organi di PG competenti. Per le ipotesi di particolare complessità, nella valutazione dell’assenza di danno o pericolo concreto ed attuale nonché nell’impartire le prescrizioni, il Corpo forestale dello Stato potrà rivolgersi senza formalità all’Arpa Molise per eventuali indicazioni. |
Sardegna | ARPA | Regione Sardegna | Il ruolo del personale dell’Agenzia, in caso di segnalazione di ipotesi di reato verificata nell’esercizio delle relative funzioni di vigilanza e controllo, oppure in caso di richiesta di supporto tecnico da parte degli organi di polizia giudiziaria, sarà quello di integrare la relazione tecnica con elementi e valutazioni utili a fornire evidenza in merito al verificarsi o meno di danno o pericolo di danno concreto e attuale alle risorse ambientali, in connessione causale con la condotta accertata, allo scopo di fornire elementi e valutazioni tecniche al Pubblico Ministero, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 318-quinquies, D.lgs. 152/06 (notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore L’organo di Polizia Giudiziaria potrebbe comunque richiedere ad ARPAS (che non ha operatori con qualifica di PG), in qualità di ente specializzato competente nella materia trattata, un supporto nella verifica dell’eliminazione della violazione. ARPAS dovrà verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. |
L’approccio generale è riconducibile ad un modello noto e atteso nel SNPA, ovvero “ … qualora l’accertamento sia effettuato da personale non UPG, l’organo di vigilanza deve trasmettere celermente gli esiti del controllo all’Autorità Giudiziaria, segnalando la circostanza di applicabilità della procedura, e fornendo all’AG tutti gli elementi necessari alla valutazione dei fatti, a partire dall’assenza di pericolo concreto e attuale di danno …”.
La formulazione qui riportata non è un “estratto” delle circolari esaminate, quanto piuttosto una sintesi, ricondotta alla necessaria unitarietà, delle posizione riportate nei singoli documenti, con parole e aggettivazioni talora differenti.
Xxxxxx appare confermato quanto era logico attendersi, ovvero che la procedura è tipicamente attività di PG e alla PG deve essere riportata. Risulta parimenti confermata l’idea che la specializzazione tecnica degli operatori del SNPA risulta fondamentale, in ogni caso, ai fini dell’attivazione e dell’attuazione della procedura, anche a voler qui prescindere dalla fase di “asseverazione”.
Piuttosto, le circolari emanate di distinguono sulle modalità di comunicazione, di cooperazione e di interlocuzione tra il personale del SNPA e la PG.
Se infatti la Procura di Capua Vetere dispone che “… le relative operazioni si svolgano congiuntamente al personale di PG, pertanto l’organo di vigilanza si farà coadiuvare da un ufficiale e/o un agente di PG … che dovranno fornire la loro collaborazione al fine di consentire l’espletamento della procedura estintiva …” assumendo dunque che alla comunicazione della circostanza debba fare seguito anche una sostanziale assunzione in carico delle operazioni da parte del personale ARPA al quale si affiancherà la PG al fine di coprire sostanzialmente la sola mancanza di qualifica, le Procure del Lazio e le Regioni Molise e Sardegna sembrano essere certe sull’assunzione in carico da parte della PG e più possibiliste sul necessario coinvolgimento di ARPA “… in generale, si raccomanda alla PG prima di redigere le prescrizioni di rivolgersi all’ARPA per ottenere gli opportuni suggerimenti tecnici … nei casi più complessi può essere consigliabile il coinvolgimento dell’ARPA anche in fase di verifica dell'adempimento … all’ARPA può essere richiesto un supporto consulenziale da parte della PG ai fini della valutazione dell'esistenza del danno/pericolo concreto e attuale di danno …”.
La Procura di Milano e ARPA Lombardia affrontano anche nello specifico gli aspetti di economicità della procedura. ARPA Lombardia infatti, che ha concordato le posizioni con la Regione Lombardia, raccomanda che la segnalazione di ARPA sia accompagnata “ab origine” dalla valutazione di assenza di pericolo concreto e attuale di danno, ancorché potenzialmente sottintesa per il fatto stesso che ARPA abbia ritenuto che la circostanza sia riconducibile all’alveo del procedimento estintivo, e da una proposta di quadro prescrittivo, comprensivo dei termini di regolarizzazione, segnalazione che dunque rappresenta un vero e proprio pacchetto completo che dovrà essere “… condivisa e fatta propria dalla PG incaricata di impartire la prescrizione …”
La Procura di Milano infine individua anche la modalità di coordinamento “… gli organi di PG, con l’ausilio di un ente specializzato (ad es. ARPA) all’uopo nominato ausiliario di PG, devono delineare le prescrizioni …”. L’economicità del rapporto tra vigilante non UPG e PG viene affrontata proprio dalla Procura di Milano che non esclude che “… qualora il personale dell'ente tecnico specializzato, valutasse le prescrizioni di facile individuazione, provvederà ad anticiparle al contravventore redigendo apposita sezione del verbale di comunicazione di prescrizioni … al contrario, se il personale dell'ente valutasse le prescrizioni di difficile individuazione, la PG redigerà solo verbale di sopralluogo in attesa di ricevere le prescrizioni asseverate tecnicamente …”. La possibilità di anticipazione delle prescrizioni al contravventore, peraltro di non facile comprensione operativa, è menzionata solo dalla Procura di Milano.
Di particolare interesse pare qui anche il caso regolamentato da ARPA Lombardia, in cui ARPA riceva richiesta di supporto (non di asseverazione) dalla PG che ha accertato una violazione e deve stabilire l’applicabilità del procedimento ovvero individuare le possibili prescrizioni “… nel caso in cui la PG chieda una valutazione tecnica sull’esistenza del danno o pericolo prima dell’emissione della prescrizione, ARPA inviterà la PG ad un esame congiunto della situazione anche mediante ri-accertamento della situazione riscontrata …”.
Si può quindi concludere dicendo che il modello concettuale che il SNPA può condividere nel caso di attività svolta da personale senza qualifica di UPG sia il seguente:
1. l’attività prescrittiva deve essere svolta da personale UPG che deve essere attivato, con le modalità eventualmente stabilite dall’AG di riferimento territoriale, ovvero tramite celere e circostanziata segnalazione da parte dell’organismo vigilante;
2. qualunque sia la forma di collaborazione individuata (la PG si pone a supporto di ARPA redigendo gli atti, ovvero la PG nomina ARPA ausiliario di PG e compie gli atti con ARPA) nel caso di accertamento svolto dal SNPA resta sostanzialmente in capo agli operatori del SNPA la valutazione tecnica sull’applicabilità della procedura (ovvero l’assenza di pericolo concreto e
attuale di danno), sulle prescrizioni applicabili e sui meccanismi di regolarizzazione; pertanto è bene strutturare l’eventuale segnalazione corredandola di tali elementi;
3. se richiesti dalla PG di confermare l’applicabilità della procedura, in casi non accertati da ARPA, può essere necessario richiedere lo svolgimento di una specifica attività in sito.
A margine della discussione sinora illustrata il gruppo di lavoro si è altresì interrogato sulla necessità di coordinamento tra i procedimenti ex art. 318 ter e i procedimenti derivanti dall’applicazione dell’articolo 29 decies commi 6 e 9, D.Lgs. 152/06 2. Pare infatti evidente che l’oggetto della comunicazione che l’organo vigilante deve all’Autorità Competente in termini di “… misure da adottare …” a fronte di non conformità accertate non sia molto diverso da quanto il medesimo organo vigilante, indipendentemente dalla qualifica di propri operatori, esprimerà all’AG come prescrizione, impartita direttamente piuttosto che in cooperazione con la PG, ai fini dell’applicazione del procedimento di cui al 318 ter.
Detto che tale esigenza di coordinamento si pone ancor più nei casi in cui i due organi vigilanti non siano gli stessi, occorre qui dire che in tutti i casi in cui il SNPA opera, a qualsiasi titolo, per l’attuazione della procedura estintiva è l’unico soggetto in grado di garantire il necessario coordinamento con le procedure amministrative derivanti dall’articolo 29 decies.
La problematica potrebbe essere ancor più complicata ove si pensi che gli atti derivanti dal 318 ter, in quanto atti di PG di un procedimento non ancora estinto, sono potenzialmente soggetti a segreto istruttorio. Nello specifico comunque la prescrizione tecnica sembra non essere atto assimilabile agli atti di indagini anche per effetto del comma 2 del 318 ter che stabilisce che la prescrizione sia comunicata al rappresentante legale dell’ente.
In alcuni casi già sperimentati, gli operatori del SNPA hanno verificato positivamente con l’AG la facoltà di comunicare all’Autorità Competente per le verifiche di cui al 29 decies, la medesima proposta di prescrizione adottata in sede di estinzione del reato, garantendo così al soggetto controllato la necessaria coerenza degli adempimenti richiesti.
Pare in ogni caso utile, e pertanto raccomandabile, che gli operatori del SNPA, indipendentemente dalla qualifica rivestita durante l’accertamento, provvedano ad informare l’AG della necessità di coordinamento tra le due procedure di cui qui si tratta e allo stesso tempo provvedano, quanto meno, a comunicare all’Autorità Competente l’avvenuta attivazione della procedura ex art. 318 ter, in analogia alla prassi oggi largamente adottata nei casi di inoltro all’AG di una generica notizia di reato.
2 .. 6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all’autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare … 9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità.
9. Il ruolo del Pubblico Ministero e la contestazione del contenuto delle prescrizioni
a) Ruolo del Pubblico Ministero
Da un esame della documentazione raccolta sull’argomento il primo dato da evidenziare è l’assenza di indicazioni provenienti dagli enti del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale e, comunque, l’assenza di indicazioni provenienti da un’altissima percentuale di Procure (il 69%), alcune delle quali, pur non dando indicazioni specifiche dichiarano espressamente che nella nuova procedura estintiva il PM non ha strumenti per contestare l’operato dell’organo accertatore.
Tali numeri confermano il dato letterale emergente dalla nuova Parte VI-bis che assegna al P.M. una posizione difforme rispetto all’impianto sistematico della normativa processual-penalistica, in quanto, ex art. 318-ter, è l’organo accertatore che valuta autonomamente i presupposti di applicazione al reato in questione, impartisce la prescrizione e ne controlla l’avvenuto adempimento senza nessuna preventiva interlocuzione con il PM.
Anzi l’art. 318-quinquies sul PM dispone che quando lo stesso, di sua iniziativa o per mezzo di altri soggetti diversi dall’organo accertatore, riceve notizia di una contravvenzione, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza affinché quest’ultimo applichi la procedura della prescrizione ambientale.
Seguendo il dettato normativo quindi, l’organo accertatore, dopo aver riferito la N.d.R. in Procura ai sensi dell’art. 347 del c.p.p., si relaziona con il PM solo nel momento in cui comunica l’avvenuto adempimento o l’inadempimento della prescrizione.
Nel primo caso l’art. 318-septies afferma espressamente che la contravvenzione si “estingue” e che il PM “richiede” (non può richiedere) l’archiviazione, pertanto se la prescrizione è estinta correttamente, il testo letterale sembra imporre un obbligo e non indicare una facoltà per il PM. Per inciso, l’eventuale giudizio sulla congruità della valutazione effettuata dall’organo accertatore riguardo al corretto adempimento della prescrizione dovrebbe essere consentita al GIP, successivamente alla richiesta di archiviazione, visto che il principio costituzionale del giudice soggetto soltanto alla legge (art. 111 della Cost.) sembra consentirgli una valutazione conclusiva sulla prescrizione.
Nel secondo caso l’art. 318-quater prevede la sola comunicazione al PM e, conseguentemente, il procedimento penale proseguirà normalmente o, ricorrendone i presupposti, potrà essere disposta l’oblazione ex art. 162bis del c.p., secondo quanto previsto dall’art. 318-septies.
Il ruolo del PM risulta inoltre defilato in quanto, ex art. 318-sexies, il procedimento per la contravvenzione rimane sospeso dal momento in cui viene riferita la notizia di reato al momento in cui il procedimento è definito come sopra detto.
Tale previsione normativa va però necessariamente valutata e confrontata con le prerogative proprie che la Costituzione all’art. 112 attribuisce al PM, ossia con l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Una lettura della nuova legge, costituzionalmente orientata, non permette pertanto di aderire alla tesi di una mancanza totale di strumenti del PM nella procedura de quo, proprio per il ruolo costituzionale rivestito ed anche per il fatto che, lo stesso legislatore, all’art. 318-sexties, dispone che la sospensione non impedisce l’assunzione di prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo, confermando pertanto il ruolo di dominus del PM nella fase delle indagini preliminari anche in presenza della sospensione del procedimento penale prevista dalla nuova normativa.
Per i suddetti motivi pare non contestabile che il PM possa richiedere l’emissione di prescrizioni se ritiene insussistente la causa ostativa ed anche chiedere di riconsiderare quelle già emesse ai fini dell’estinzione del reato qualora ritenga che l’attività posta in essere dal contravventore non abbia completamente eliminato le irregolarità oggetto della prescrizione.
Proprio per le ragioni predette, in caso di indicazioni formalizzate della Procura territoriale di riferimento occorre, prioritariamente, che gli operatori delle Agenzie ambientali si attengano a quanto previsto dall’AG nell’interpretare il nuovo istituto.
E, comunque, sia che l’intento delle Procure risulti formalizzato, sia che manchino disposizioni al riguardo, è sempre consigliabile, nei casi dubbi, cercare un preventivo confronto con il PM per evitare che lo stesso successivamente ritenga ad es. non estinguibile la contravvenzione, esponendo oltretutto il contravventore, che nel frattempo, in ipotesi, abbia già integralmente eliminato il danno da reato e corrisposto l’importo della sanzione amministrativa comminata dall’Agenzia, a subire un ulteriore procedimento penale.
b) Contestazione del contenuto delle prescrizioni
Anche sulle contestazioni del contenuto delle prescrizioni impartite non ci sono prese di posizione da parte del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale e sono poche le Procure che si esprimono sull’argomento (circa il 9%).
L’assenza di indicazioni in merito e la concordanza dell’interpretazione delle poche Procure che si sono espresse con la giurisprudenza, che in questo caso si è sedimentata con riferimento alla legislazione “gemella”, ossia il D.lgs. 758/94, permette di affermare che la prescrizione impartita dall’organo accertatore è un atto di polizia giudiziaria e non costituisce un atto amministrativo che possa essere impugnato innanzi al TAR (ex multis Cass. Civ. S.U. n. 3694 del 9/03/2012, Cass. Pen. n. 1037 del 14/02/2000 e, da ultimo, l’Ordinanza del TAR Toscana n. 770 del 19/11/2015 che, peraltro, fa balenare possibili profili di incostituzionalità della nuova normativa).
Per il trasgressore, pertanto, l’unica sede idonea per contestare nel merito la fondatezza o ragionevolezza del contenuto della prescrizione sarà il processo penale conseguente all'eventuale inottemperanza della stessa.
Ciò comporta che il trasgressore non potrà presentare le sue contestazioni prima della scadenza del termine assegnato per l’adempimento delle prescrizioni, né all’organo accertatore, né al PM (una sola Procura ritiene che le contestazioni possano essere avanzate al PM prima della scadenza del termine).
TAB. 9 - RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO E CONTESTAZIONE DEL CONTENUTO DELLE PRESCRIZIONI
9a) Ruolo Pubblico Ministero (*) | Totale posizioni espresse | Procure | ARPA/APPA/Ispra/ Altri |
1. Il PM può chiedere all'organo accertatore di emettere le prescrizioni se ritiene insussistente la causa ostativa | 6 | 5 | 1 |
2. Chiedere all'organo accertatore di emettere le prescrizioni se ritiene insussistente la causa ostativa e/o riconsiderare le prescrizioni anche dopo l'emissione ai fini applicabilità procedimento estintivo | 6 | 6 | 0 |
3. Nessuna indicazione | 39 | 24 | 15 |
9b) Contestazione delle prescrizioni Le doglianze possono essere presentate all'ARPA/APPA prima della scadenza del termine assegnato per adempimento prescrizione | Totale posizioni espresse | Procure | ARPA/APPA/Ispra/ Altri |
1. NO | 3 | 3 | 0 |
2. Nessuna indicazione | 48 | 32 | 16 |
Le doglianze possono essere presentate al PM prima della scadenza del termine assegnato per adempimento prescrizione | Totale posizioni espresse | Procure | ARPA/APPA/Ispra/ Altri |
1. SI | 1 | 1 | 0 |
2. NO | 3 | 3 | 0 |
3. Nessuna indicazione | 47 | 31 | 16 |
Le doglianze possono essere fatte valere solo nel procedimento penale conseguente all'eventuale inottemperanza delle prescrizioni | Totale posizioni espresse | Procure | ARPA/APPA/Ispra/ Altri |
1. SI | 4 | 4 | 0 |
2. Nessuna indicazione | 47 | 31 | 16 |
10. Indicazioni sull’incasso della sanzione pecuniaria di cui all’art. 318-
QUATER, COMMA 2
Come è noto, le disposizioni di cui alla Parte VI-bis del D.lgs. 152/06, nel disciplinare la nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali in materia ambientale, omettono di fornire indicazioni sull’ente titolato ad incassare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 318-quater, comma 2. Parimenti, nessuna indicazione viene fornita circa la destinazione finale di tali proventi. A differenza di quanto definito nel sistema della sicurezza del lavoro (v. art. 13, co. 6, D.lgs. 81/08, secondo cui “l’importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.), la nuova Parte VI- bis del D.lgs. 152/06, lascia aperti rilevanti interrogativi sia procedurali, che di imputazione delle entrate che dovranno trovare definizione normativa a livello nazionale.
Il tema, seppur in via transitoria e in attesa delle dovute precisazioni normative, è stato tuttavia trattato a livello di indicazioni procedurali per il pagamento della sanzione, nel 59% del totale dei documenti oggetto della rilevazione (sia emessi dalle Procure, che dagli enti del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale
/da altri enti).
Il quadro che ne emerge è il seguente:
• Nel 50% delle posizioni espresse si individua nelle ARPA/APPA (o comunque in ciascun organo accertatore) l’ente che può incassare le somme in oggetto.
Tale indicazione, nella maggior parte dei casi, avviene precisando che si tratta di un incasso “provvisorio” e finalizzato ad un efficace controllo sull’avvenuto versamento. Si precisa infatti che tali somme dovranno essere riversate all’ente che sarà individuato dalla normativa / o direttamente allo Stato.
Soltanto in pochi casi si ritiene invece che l’ente cui appartiene il soggetto accertatore sia titolato ad incassare in via definitiva le suddette somme, salvo naturalmente diverse indicazioni normative.
In ogni caso, a prescindere dalla provvisorietà o meno dell’incasso, si sottolinea che questa soluzione facilita la verifica da parte dell’organo accertatore della tempestività e correttezza dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, anche al fine di attivare le successive necessarie comunicazioni alle Procure nel rispetto della relativa tempistica (che peraltro risulta particolarmente stringente).
• nel 30% delle posizioni espresse si danno indicazioni di incasso a favore dell’Erario in generale
tramite utilizzo del modello F23, analogamente a quanto avviene per il procedimento di oblazione in sede giudiziale (art. 162-bis C.p.). Soltanto una Procura da’ indicazione di utilizzare il modello F24 con indicazione “multe imposte dall’autorità giudiziaria”. Anche in questo caso, è sottolineare che in alcuni documenti, tale indicazione viene espressamente qualificata come transitoria, in altri sembra invece proposta quale indicazione definitiva;
• infine, nel 20% delle posizioni espresse, si individuano quali enti deputati all’incasso delle sanzioni
in oggetto, gli enti di amministrazione attiva competenti sulle diverse tematiche ambientali (o si rinvia alle indicazioni eventualmente fornite da questi ultimi). Tuttavia, in questi casi, l’indicazione viene perlopiù qualificata come transitoria.
In tale quadro, l’orientamento di sistema, che il gruppo di lavoro suggerisce, in attesa di indirizzi nazionali più precisi e fatte salve le diverse indicazioni ricevute dalle Procure/Enti di riferimento è quello di effettuare direttamente l’incasso, naturalmente in via provvisoria.
Si ritiene che tale orientamento, in coerenza con quanto già previsto nei primi indirizzi assunti dal Consiglio federale nella Deliberazione n. 53 del 15/7/2015, sia quello che al momento offre maggiori
garanzie di efficacia e tempestività nel controllo dei versamenti effettuati dai trasgressori e nel successivo rapporto con le Procure di riferimento.
Considerando tuttavia la “provvisorietà” della soluzione, è indispensabile che le ARPA/APPA che provvedono all’incasso, si dotino di un sistema di contabilizzazione di tali risorse separato rispetto alle entrate proprie, in vista di poter agevolmente riversare le suddette somme, una volta che saranno individuati gli enti destinatari delle risorse.
A seguire, si riportano i dati di sintesi della rilevazione.
TAB. 10 - INDICAZIONI SULL’INCASSO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL’ART. 318-QUATER, COMMA 2
La sanzione amministrativa pecuniaria deve essere incassata da: | Totale posizioni espresse | Procure | ARPA/APPA/Ispr a/Altri |
1. ARPA/APPA o altro organo accertatore | 15 | 6 | 9 |
3. Altri soggetti: enti amministrativi | 6 | 4 | 2 |
3. Altri soggetti: Erario | 9 | 8 | 1 |
4. Nessuna indicazione | 21 | 17 | 4 |
ALLEGATO B)
TABELLE SINOTTICHE DEGLI INDIRIZZI EMERSI A LIVELLO NAZIONALE
Il presente documento riporta i risultati delle attività di raccolta e analisi sinottica dei contenuti delle linee guida/circolari emesse dalle Procure della Repubblica, dagli enti del SNPA e da altri enti sull’applicazione della procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs.152/06, svolte dal sottogruppo operativo “giuridico” del GDL. “ECOREATI” N. 61, AREA 8.
Del sottogruppo operativo giuridico hanno fatto parte:
- Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx ARPA Friuli Venezia Giulia (coordinatore);
- Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx e Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx per ARPAE Xxxxxx Xxxxxxx;
- Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, per ARPA Toscana;
- Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx per APPA Provincia di Trento;
- Xxx. Xxxxxxx Xxxx, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx per ISPRA.
Sommario:
0. Dati generali
1. Regime transitorio
2. Campo di applicazione della procedura
3. Danno o pericolo di danno
4. Mancanza di autorizzazione/titoli abilitativi
5. Motivazione
6. Principi giurisprudenziali elaborati in materia di sicurezza sul lavoro
7. Disposizioni per personale ARPA/APPA che non opera con qualifica UPG
8. Asseverazione delle prescrizioni
9. Ruolo del Pubblico Ministero
10. Incasso della sanzione pecuniaria
11. Modulistica
0. Dati generali
n. tot. Doc /livello naz Regione /Prov aut. | n. Linee guida procure generali | N. Linee guida procure circondarial i | N. Indirizzi Sistema Agenzie | Altro | Tipologia Soggetto emittente | Territorio di competenza | Riferimenti documento | Data emissione | Vigenza | |
Livello nazionale | 1 | 1 | ISPRA | Nazionale (per il Sistema Agenziale) | 53 | 15/07/15 | SI | |||
Abruzzo | 0 | |||||||||
Basilicata | 0 | |||||||||
Bolzano | 0 | |||||||||
Calabria | 2 | 1 | 1 | ARPA | Xxxxxxx Xxxxxxxx | 00000 | 23/11/15 | SI | ||
Procura circondariale | Distretto di Vibo Valentia | 3833 | 24/11/15 | SI | ||||||
Campania | 3 | 1 | 1 | 1 | Procura circondariale | Distretto di X. Xxxxx Xxxxx vetere | 9138 | 13/11/15 | Parziale (per indirizzi procura generale) | |
Procura Generale della Repubblica | Regione Campania | 256 | 16/12/15 | SI | ||||||
ARPA | Regione Campania | 46317 47999 | 22/07/15 29/07/15 | SI | ||||||
Xxxxxx Xxxxxxx | 2 | 1 | 1 | ARPA | Regione Xxxxxx-Romagna | 4597 | 12/08/15 | SI | ||
Procura circondariale | Distretto di Modena | 03602302105/ 414 INT | 21/10/15 | SI | ||||||
Friuli Venezia Giulia | ARPA | Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx | 00000 | 20/07/15 | SI | |||||
Procura circondariale | Distretto di Udine | 4284 4360 | 23/10/15 29/10/15 | SI | ||||||
3 | 2 | 1 | Procura circondariale | Distretto di Gorizia | 146 | 29/01/16 | SI | |||
Lazio | 7 | 6 | 1 | Procura circondariale | Distretto di Frosinone | 1764 | 12/08/15 | SI | ||
Procura circondariale | distretto di Civitavecchia | 1818 | 24/09/15 | SI | ||||||
Procura circondariale | Distretto di Velletri | 77126 | 30/09/15 | SI | ||||||
Procura circondariale | Distretto di Roma | 2835 | 12/10/15 | SI | ||||||
Procura circondariale | Distretto di Latina | 16/11/15 | SI | |||||||
Procura circondariale | distretto di Rieti | 1215 | 03/09/15 | SI | ||||||
ARPA | Regione Lazio | 64516 | 10/08/15 | SI | ||||||
Liguria | 5 | 4 | 1 | Procura circondariale | distretto di Genova | 116 | 02/10/15 | SI | ||
Procura circondariale | distretto di della Spezia | 1566 | 19/10/15 | SI | ||||||
Procura circondariale | distretto di Savona | 1123 | 23/11/15 | SI | ||||||
ARPA | Regione Liguria | 870 | 20/07/15 | SI | ||||||
Procura xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx xx Xxxxxxx | 000 | 00/00/00 | XX | ||||||
Xxxxxxxxx | 2 | 1 | 1 | Procura circondariale | distretto di Milano | 9294 | 09/07/15 | SI | ||
ARPA | Regione Lombardia | 3555 | 13/01/16 | SI | ||||||
Marche | 0 | |||||||||
Molise | 1 | 1 | Vari | Xxxxxxx Xxxxxx | 00/00/00 | XX | ||||
Xxxxxxxx | 9 | 1 | 7 | 1 | Procura circondariale | distretto di Alessandria | 2239 | 06/07/15 | SI | |
Procura circondariale | distretto di Asti | 1153 | 01/09/15 | SI | ||||||
Procura circondariale | distretto di Vercelli | 2445 | 10/08/15 | SI | ||||||
Procura circondariale | distretto di Verbania | 1668 | 15/07/15 | SI | ||||||
Procura circondariale | distretto di Ivrea | 1136 | 27/11/15 | SI | ||||||
ARPA | Regione Piemonte | 60491; 13302; doc. indirizzi operativi | 22/07/15 18/02/16 18/02/16 | SI | ||||||
Procura generale | Regione Piemonte | 7273 | 03/12/15 | SI | ||||||
Procura circondariale | distretto diTorino | 5014 | 11/12/15 | SI | ||||||
Procura circondariale | distretto di Cuneo | 119 | 18/01/16 | SI | ||||||
Puglia | 3 | 2 | 1 | Procura circondariale | distretto di Foggia | 293 67 (integraz) | 21/10/15 23/02/16 | SI | ||
Procura circondariale | distretto di Bari | 936 | 08/02/16 | SI | ||||||
ARPA | Regione Puglia | 08/10/15 27/10/15 15/12/15 | SI | |||||||
Sardegna | 1 | 1 | ARPA | Xxxxxxx Xxxxxxxx | 00/00/00 | XX | ||||
Xxxxxxx | 0 | |||||||||
Xxxxxxx | 8 | 1 | 6 | 1 | Procura circondariale | distretto di Siena | 1530 | 26/06/15 | Parziale (per indirizzi procura generale) | |
Procura circondariale | distretto di Livorno | 1954 | 20/07/15 | Parziale (per indirizzi procura generale) | ||||||
Procura circondariale | distretto di Firenze | 9292 | 17/09/15 | Parziale (per indirizzi procura generale) | ||||||
Procura circondariale | distretto di Pisa | 3740 | 19/10/15 | Parziale (per indirizzi procura generale) | ||||||
Procura circondariale | distretto di Arezzo | 02/73.2 | 30/10/15 | Parziale (per indirizzi procura generale) | ||||||
Procura generale | Regione Toscana | 8384 | 11/12/15 | SI | ||||||
Procura circondariale | distretto di Grosseto | 2186 | 22/12/15 | SI | ||||||
ARPA | Regione Toscana | 9 16 (integraz) | 15/06/15 02/09/15 | Parziale (per indirizzi procura generale) | ||||||
Trento | 2 | 1 | 1 | Procura circondariale | distretto di Trento | 9 | 04/06/15 | SI | ||
Provincia Autonoma | Provincia di Trento | 386785 | 31/07/15 | SI | ||||||
Umbria | 1 | 1 | ARPA | Regione Umbria | 409 | 24/11/15 | SI | |||
Valle d'Aosta | 0 | |||||||||
Veneto | 1 | 1 | ARPA | Regione Veneto | 69112 | 09/07/15 | SI | |||
Totale | 51 | 3 | 32 | 14 | 2 |
1. Regime transitorio
1) Regime transitorio La procedura si applica ai fatti: | Tot. posizioni espresse | N. procure | N. ARPA/APPA /Ispra o Altri | Regione | Soggetto emittente | Ambito territoriale di competenza | Omogeneità/Disomo geneità con posizioni Procure Generali |
1. commessi dopo il 29.05.15 | 2 | 2 | 0 | Toscana | Procura circondariale | Distretto di Siena | Disomogeneità (superata per accordo tra Procura generale e Procure distrettuali) |
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Pisa | Disomogeneità (superata per accordo tra Procura generale e Procure distrettuali) | ||||
2. accertati o per i quali siano iniziate le indagini dopo il 29.05.15 | 4 | 4 | 0 | Lazio | Procura circondariale | Distretto di Frosinone | Dato non rilevabile |
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Civitavecchia | Dato non rilevabile | ||||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Rieti | Dato non rilevabile | ||||
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Firenze | Disomogeneità (superata per accordo tra Procura generale e Procure distrettuali) | ||||
3. oggetto di CNR effettuate dopo il 29.05.15 | 3 | 1 | 2 | Xxxxxx Xxxxxxx | ARPA | Regione Xxxxxx-Romagna | Dato non rilevabile |
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Livorno | Disomogeneità (superata per accordo tra Procura generale e Procure distrettuali) | ||||
Toscana | ARPA | Regione Toscana | Disomogeneità (superata per accordo tra Procura generale e Procure distrettuali) | ||||
4. oggetto di iscrizione nel registro delle CNR dopo il 29.05.15 | 19 | 17 | 2 | Campania | Procura circondariale | Distretto di S. Xxxxx Xxxxx vetere | Dato non rilevabile |
Friuli Venezia Giulia | Procura circondariale | Distretto di di Udine | Dato non rilevabile | ||||
Friuli Venezia Giulia | Procura circondariale | Distretto di di Gorizia | Dato non rilevabile | ||||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Velletri | Dato non rilevabile | ||||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Roma | Dato non rilevabile | ||||
Liguria | Procura circondariale | Distretto di di Genova | Dato non rilevabile | ||||
Liguria | Procura circondariale | Distretto di di Savona | Dato non rilevabile | ||||
Liguria | ARPA | Regione Liguria | Dato non rilevabile | ||||
Liguria | Procura circondariale | Distretto di di Imperia | Dato non rilevabile | ||||
Lombardia | Procura circondariale | Distretto di di Milano | Dato non rilevabile | ||||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Alessandria | Dato non rilevabile | ||||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Asti | Dato non rilevabile |
1. Regime transitorio
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Vercelli | Dato non rilevabile | ||||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Verbania | Dato non rilevabile | ||||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Ivrea | Dato non rilevabile | ||||
Piemonte | ARPA | Regione Piemonte | Dato non rilevabile | ||||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Cuneo | Dato non rilevabile | ||||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Torino | Dato non rilevabile | ||||
Trento | Procura circondariale | Distretto di di Trento | Dato non rilevabile | ||||
5. commessi o accertati dopo il 29.05.15 | 1 | 1 | 0 | Toscana | Procura circondariale | Distretto di Grosseto | Disomogeneità (superata per accordo tra Procura generale e Procure distrettuali) |
6. commessi dopo il 29.05.15 o accertati dopo tale data se il momento della commissione non è certo | 1 | 1 | 0 | Toscana | Procura generale | Regione Toscana | |
7. Si applica ai processi avviati dopo il 29.05.15 | 1 | 1 | 0 | Xxxxxx Xxxxxxx | Procura circondariale | Distretto di Modena | Dato non rilevabile |
8. (nessuna indicazione) | 20 | 8 | 12 | Livello nazionale | ISPRA | Nazionale (per il Sistema Agenziale) | Dato non rilevabile |
Calabria | ARPA | Regione Calabria | Dato non rilevabile | ||||
Calabria | Procura circondariale | Distretto di Vibo Valentia | Dato non rilevabile | ||||
Campania | Procura Generale | Regione Campania | |||||
Campania | ARPA | Regione Campania | Dato non rilevabile | ||||
Friuli Venezia Giulia | ARPA | Regione Friuli Venezia Giulia | Dato non rilevabile | ||||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Latina | Dato non rilevabile | ||||
Lazio | ARPA | Regione Lazio | Dato non rilevabile | ||||
Liguria | Procura circondariale | Distretto di della Spezia | Dato non rilevabile | ||||
Lombardia | ARPA | Regione Lombardia | Dato non rilevabile | ||||
Molise | Vari | Regione Molise | Dato non rilevabile | ||||
Piemonte | Procura Generale | Regione Piemonte | |||||
Puglia | Procura circondariale | Distretto di Foggia | Dato non rilevabile | ||||
Procura circondariale | Distretto di Bari | Dato non rilevabile | |||||
ARPA | Regione Puglia | Dato non rilevabile | |||||
Sardegna | ARPA | Regione Sardegna | Dato non rilevabile | ||||
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Arezzo | Disomogeneità (superata per accordo tra Procura generale e Procure distrettuali) | ||||
Trento | Provincia Autonoma | Provincia di Trento | Dato non rilevabile | ||||
Umbria | ARPA | Regione Umbria | Dato non rilevabile | ||||
Veneto | ARPA | Regione Veneto | 1. SI |
1) Regime transitorio (dati di sintesi delle posizioni inziali delle Procure)
La procedura si applica ai fatti:
6%
23%
11%
3%
3%
3%
3%
48%
1. commessi dopo il 29.05.15
2. accertati o per i quali siano iniziate le indagini dopo il 29.05.15
3. oggetto di CNR effettuate dopo il 29.05.15
4. oggetto di iscrizione nel registro delle CNR dopo il 29.05.15
5. commessi o accertati dopo il 29.05.15
6. commessi dopo il 29.05.15 o accertati dopo tale data se il momento della commissione non è certo
7. Si applica ai processi avviati dopo il 29.05.15
8. (nessuna indicazione)
1) Regime transitorio (dati di sintesi successivi ad accordo tra Procure Toscana) La procedura si applica ai fatti:
0%
22%
8%
0%
3%
19%
48%
0%
1. commessi dopo il 29.05.15
2. accertati o per i quali siano iniziate le indagini dopo il 29.05.15
3. oggetto di CNR effettuate dopo il 29.05.15
4. oggetto di iscrizione nel registro delle CNR dopo il 29.05.15
5. commessi o accertati dopo il 29.05.15
6. commessi dopo il 29.05.15 o accertati dopo tale data se il momento della commissione non è certo
7. Si applica ai processi avviati dopo il 29.05.15
8. (nessuna indicazione)
1) Regime transitorio (dati di sintesi delle posizion iniziali emerse) La procedura si applica ai fatti: | Tot. posizioni espresse | N. procure | N. ARPA/APPA /Ispra o Altri |
1. commessi dopo il 29.05.15 | 2 | 2 | 0 |
2. accertati o per i quali siano iniziate le indagini dopo il 29.05.15 | 4 | 4 | 0 |
3. oggetto di CNR effettuate dopo il 29.05.15 | 3 | 1 | 2 |
4. oggetto di iscrizione nel registro delle CNR dopo il 29.05.15 | 19 | 17 | 2 |
5. commessi o accertati dopo il 29.05.15 | 1 | 1 | 0 |
6. commessi dopo il 29.05.15 o accertati dopo tale data se il momento della commissione non è certo | 1 | 1 | 0 |
7. Si applica ai processi avviati dopo il 29.05.15 | 1 | 1 | 0 |
8. (nessuna indicazione) | 20 | 8 | 12 |
1) Regime transitorio (dati di sintesi successivi ad accordo tra Procure toscana) La procedura si applica ai fatti: | Tot. posizioni espresse | N. procure | N. ARPA/APPA /Ispra o Altri |
1. commessi dopo il 29.05.15 | 0 | 0 | 0 |
2. accertati o per i quali siano iniziate le indagini dopo il 29.05.15 | 3 | 3 | 0 |
3. oggetto di CNR effettuate dopo il 29.05.15 | 1 | 0 | 1 |
4. oggetto di iscrizione nel registro delle CNR dopo il 29.05.15 | 19 | 17 | 2 |
5. commessi o accertati dopo il 29.05.15 | 0 | 0 | 0 |
6. commessi dopo il 29.05.15 o accertati dopo tale data se il momento della commissione non è certo | 8 | 7 | 1 |
7. Si applica ai processi avviati dopo il 29.05.15 | 1 | 1 | 0 |
8. (nessuna indicazione) | 19 | 8 | 11 |
1. Regime transitorio
2. Campo di applicazione
2) Campo applicazione (tipologia contravvenzioni). La procedura si applica alle contravvenzioni punite con : | Tot. posizioni espresse | N. procure | N. ARPA/APP A/Ispra o Altri | Regione | Soggetto emittente | Ambito territoriale di competenza | Omogeneità/Disomogene ità con posizioni Procure Generali |
1. ammenda (da sola, alternativa o cumulativa con arresto) | 20 | 13 | 7 | Campania | Procura circondariale | Distretto di S. Xxxxx Xxxxx vetere | Disomogeneità |
Xxxxxx Xxxxxxx | ARPA | Regione Xxxxxx-Romagna | Dato non rilevabile | ||||
Friuli Venezia Giulia | Procura circondariale | Distretto di di Udine | Dato non rilevabile | ||||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Velletri | Dato non rilevabile | ||||
Lazio | ARPA | Regione Lazio | Dato non rilevabile | ||||
Liguria | Procura circondariale | Distretto di la Spezia | Dato non rilevabile | ||||
Liguria | ARPA | Regione Liguria | Dato non rilevabile | ||||
Lombardia | Procura circondariale | Distretto di Milano | Dato non rilevabile | ||||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Verbania | Disomogeneità | ||||
Piemonte | ARPA | Regione Piemonte | Disomogeneità | ||||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Torino* | Disomogeneità | ||||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Cuneo** | Disomogeneità | ||||
Puglia | Procura circondariale | Distretto di Bari | Dato non rilevabile | ||||
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Siena | Disomogeneità (superata per accordo tra Procura generale e Procure Distretto di li) | ||||
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Pisa | Disomogeneità (superata per accordo tra Procura generale e Procure Distretto di li) | ||||
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Arezzo | Disomogeneità (superata per accordo tra Procura generale e Procure Distretto di li) | ||||
Toscana | ARPA | Regione Toscana | Disomogeneità (superata per accordo tra Procura generale e Procure Distretto di li) | ||||
Trento | Procura circondariale | Distretto di Trento | Dato non rilevabile | ||||
Umbria | ARPA | Regione Umbria | Dato non rilevabile | ||||
Veneto | ARPA | Regione Veneto | Dato non rilevabile | ||||
2. ammenda (da sola o alternativa con arresto) | 16 | 15 | 1 | Campania | Procura Generale | Regione Campania | |
Friuli Venezia Giulia | Procura circondariale | Distretto di Gorizia | Dato non rilevabile | ||||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Latina | Dato non rilevabile | ||||
Liguria | Procura circondariale | Distretto di Genova | Dato non rilevabile | ||||
Liguria | Procura circondariale | Distretto di Savona | Dato non rilevabile | ||||
Liguria | Procura circondariale | Distretto di Imperia | Dato non rilevabile | ||||
Molise | Vari | Regione Molise | Dato non rilevabile | ||||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Alessandria | Omogenietà | ||||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Asti | Omogenietà | ||||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Vercelli | Omogenietà | ||||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Ivrea | Omogenietà | ||||
Piemonte | Procura generale | Regione Piemonte | |||||
Puglia | Procura circondariale | Distretto di Foggia | Dato non rilevabile | ||||
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Firenze | Omogenietà |
2. Campo di applicazione
Toscana | Procura generale | Regione Toscana | |||||
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Grosseto | Omogenietà | ||||
3. (nessuna indicazione) | 15 | 7 | 8 | Livello nazionale | ISPRA | Nazionale (per il Sistema Agenziale) | Dato non rilevabile |
Calabria | ARPA | Regione Calabria | Dato non rilevabile | ||||
Calabria | Procura circondariale | Distretto di Vibo Valentia | Dato non rilevabile | ||||
Campania | ARPA | Regione Campania | Dato non rilevabile | ||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Procura circondariale | Distretto di Modena | Dato non rilevabile | ||||
Friuli Venezia Giulia | ARPA | Regione Friuli Venezia Giulia | Dato non rilevabile | ||||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Frosinone | Dato non rilevabile | ||||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Civitavecchia | Dato non rilevabile | ||||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Roma | Dato non rilevabile | ||||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Rieti | Dato non rilevabile | ||||
Lombardia | ARPA | Regione Lombardia | Dato non rilevabile | ||||
Puglia | ARPA | Regione Puglia | Dato non rilevabile | ||||
Sardegna | ARPA | Regione Sardegna | Dato non rilevabile | ||||
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Livorno | Disomogeneità (superata per accordo tra Procura generale e Procure Distretto di li) | ||||
Trento | Provincia Autonoma | Provincia di Trento | Dato non rilevabile |
* Nb. La Procura di Cuneo si allinea alle precisazioni della Procura di Torino di cui alla nota *.
* Nb. La Procura di Torino precisa la sua posizione aggiungendo la seguente considerazione: "nel caso di non corretto adempimento della prescrizione, l'ambito di applicazione dovrà necessariamente essere ristretto alle contravvenzioni punite con pena alternativa, essendo questa forma di oblazione testualmente limitata a tale tipo di contravvenzioni, dall'art. 162 C.P. Sono da escudere le censure fondate su presunte criticità sistematiche ravvisabili in base ad un raffronto della normativa in esame con le disposizioni di cui al D.lgs. 758/94. Non pare logicamente corretto invocare tale riferimento quale criterio intepretativo applicabile anche alla L. 68/15. Il confronto sistematico non può spingersi sino al punto di negare al legislatore la possibilità di fornire risposte differenziate a problematiche, che pur presentando aspetti in comune, non possono ritenersi totalmente sovrapponibili
2) Campo applicazione (tipologia contravvenzioni). (Dati di sintesi delle posizioni iniziali delle Procure)
20%
37%
43%
2) Campo applicazione (tipologia contravvenzioni). (dati di sintesi successivi ad accordo tra Procure Toscana)
17%
29%
54%
1. xxxxxxx (da sola, alternativa o cumulativa con arresto)
2. ammenda (da sola o alternativa con arresto)
3. (nessuna indicazione)
1. xxxxxxx (da sola, alternativa o cumulativa con arresto)
2. ammenda (da sola o alternativa con arresto)
3. (nessuna indicazione)
Livello di omogeneità/disomogeneità posizioni Procure distrettuali rispetto alle eventua
)posizioni Procure generali (assoluto
19%
55%
13%
13%
Omogeneità
Disomogeneità superata per accordi raggiunti
Disomogeneità
Dato non rilevabile
2) Campo applicazione (tipologia contravvenzioni). (Dati di sintesi delle posizioni iniziali emerse) | Tot. posizioni espresse | N. procure | N. ARPA/APP A/Ispra o Altri |
1. xxxxxxx (da sola, alternativa o cumulativa con arresto) | 20 | 13 | 7 |
2. ammenda (da sola o alternativa con arresto) | 16 | 15 | 1 |
3. (nessuna indicazione) | 15 | 7 | 8 |
2) Campo applicazione (tipologia contravvenzioni). (dati di sintesi successivi ad accordo tra Procure toscana) | Tot. posizioni espresse | N. procure | N. ARPA/APP A/Ispra o Altri |
1. xxxxxxx (da sola, alternativa o cumulativa con arresto) | 16 | 10 | 6 |
2. ammenda (da sola o alternativa con arresto) | 21 | 19 | 2 |
3. (nessuna indicazione) | 14 | 6 | 8 |
Livello di omogeneità/disomogeneità posizioni Procure distrettuali rispetto alle eventuali posizioni Procure generali (assoluto) | N. posizioni |
Omogeneità | 6 |
Disomogeneità superata per accordi raggiunti | 4 |
Disomogeneità | 4 |
Dato non rilevabile | 18 |
Livello di omogeneità/disomogeneità posizioni Procure distrettuali rispetto alle eventuali posizioni Procure generali: 1. xxxxxxx (da sola, alternativa o cumulativa con arresto) | |
Omogeneità | 0 |
Disomogeneità superata per accordi raggiunti | 3 |
Disomogeneità | 4 |
Dato non rilevabile | 6 |
Livello di omogeneità/disomogeneità posizioni Procure distrettuali rispetto alle eventuali posizioni Procure generali: 2. ammenda (da sola o alternativa con arresto) | |
Omogeneità | 6 |
Disomogeneità superata per accordi raggiunti | 0 |
Disomogeneità | 0 |
Dato non rilevabile | 6 |
2. Campo di applicazione
3. Danno o pericolo
3) Campo di applicazione (criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo concreto e attuale di danno). 3.a e 3.b) La procedura si applica alle violazioni : | Tot. posizioni espresse | N. procure | N. ARPA/AP PA/Ispra o Altri | Specificazioni criterio | Regione | Soggetto emittente | Ambito territoriale di competenza | Omogeneità/Disomogen eità con posizioni Procure Generali |
1. formali e sostanziali senza modifiche ambientali / pericoli concreti e attuali | 9 | 7 | 2 | Veneto | ARPA | Regione Veneto | Dato non rilevabile | |
Quando la contravvenzione consiste nel superamento di parametri o valori limite stabiliti per legge, la valutazione sul danno/pericolo concreto e attuale di danno, va effettuata con molto rigore, potendosi ritenere in tali casi il pericolo presunto dal legislatore. Senz'altro, La procedura non si applica laddove la pericolosità della condotta è parte integrante dell'illecito penale (v. superamento limiti sostanze pericolose) | Toscana | Procura circondariale | Distretto di Arezzo | Disomogeneità (superata per accordo tra Procura generale e Procure Distretto di li) | ||||
La procedura non si applica nell'ipotesi di danno anche minimale all'ambiente; si applica in tutti i casi di periocolo di danno all'ambiente: astratto; potenzile; concreto ma futuro e non attuale; attuale ma astratto e non concreto. | Campania | Procura Generale | Regione Campania | |||||
La procedura non si applica alle ipotesi di superamento di soglie di rischio in quanto di per sé sintomatico di un pericolo concreto | Lazio | Procura circondariale | Distretto di Latina | Dato non rilevabile | ||||
La valutazione deve essere effettuata con molta cautela in quanto l'assenza di danno/pericolo concreto e attuale di danno è condizione tassativa. Con ulteriore cautela vanno valutati i superamenti di limiti tabellari. In linea di massima essi determinano | Lazio | Procura circondariale | Distretto di Frosinone | Dato non rilevabile | ||||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Civitavecchia | Dato non rilevabile | |||||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Roma | Dato non rilevabile |
3. Danno o pericolo
quantomeno un pericolo e non sono compatibili con la nuova procedura. | Lazio | Procura circondariale | Distretto di Rieti | Dato non rilevabile | ||||
La nozione di danno è riconducibile alle ipotesi di compromissione o deterioramento significativo e misurabile dell'art. 452-bis CP o al danno ambientale ex art. 300 D.lgs. 152/06. Il pericolo concreto e attuale di danno va riferito a circostanze di rischio non meramente eventuali ma rilevabili nella loro effettiva presenza e consistenza al momento in cui si valutano. In ogni caso, i superamenti di limti di emissione previsti per legge devono essere rimessi alla valutazione del PM Ove la verifica della sussistenza del danno/pericolo concreto e attuale di danno non possa essere condotta nell'ambito dell'ordinaria attitività di controllo, è necessario rimettere ogni valutazione al PM | Lazio | ARPA | Regione Lazio | Dato non rilevabile | ||||
La procedura non si applica laddove l'organo di PG ritenga irreversibili o anche solo difficilmente eliminabili gli effetti della condotta. | Campania | Procura circondariale | Distretto di S. Xxxxx Xxxxx vetere | Disomogeneità | ||||
E' necessario adottare una nozione di danno ambientale che non sia eccessivamente restrittiva e che consenta di escluderne almeno le ipotesi in cui la situazione modificativa appaia facilmente e completamente reversibile. | Friuli Venezia Giulia | Procura circondariale | Distretto di di Udine | Dato non rilevabile |
3. Danno o pericolo
2. formali e sostanziali minimali (con modifiche ambientali marginali tali da poter essere rimosse facilmente / immediatamente) | 7 | 6 | 1 | La procedura si applica laddove gli effetti della condotta siano reversibili e in particolare se con un facere del contravventore si possa ripristinare lo stato antecedente in tempi ragionevoli (compatibili con i tempi processuali). Non si applica ad effetti irreversibili o solo difficilmente eliminabili (v. interventi che durano anni) | Lazio | Procura circondariale | Distretto di Velletri | Dato non rilevabile |
Liguria | Procura circondariale | Distretto di La Spezia | Dato non rilevabile | |||||
Lombardia | ARPA | Regione Lombardia | Dato non rilevabile | |||||
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Pisa | Disomogeneità (superata per accordo tra Procura generale e Procure Distretto di li) | |||||
La procedura si applica: a) contravvenzioni formali b) fattispecie che determinano modificazioni marginali della realtà; c) fattispecie in cui, seppur a fronte di modificazioni non marginali della realtà , non si sia prodotto un pericolo concreto e attuale di danno e la situazione di pericolo (astratto e potenziale) possa all'evidenza essere sicuramente e completamente rimossa; La procedura non dovrebbe applicarsi , a priori, nel caso di superamento di limiti di legge oppure nel caso di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi poiché il pericolo può considerarsi presunto dal legislatore | Toscana | Procura circondariale | Distretto di Grosseto | Disomogeneità (superata per accordo tra Procura generale e Procure Distretto di li) | ||||
Xxxxxx Xxxxxxx | ARPA | Regione Xxxxxx-Romagna | Dato non rilevabile | |||||
“danno o pericolo di danno deve essere qualcosa di residuale rispetto all'attività riparatoria del contravventore” + “considerare se l'adempimento delle prescrizioni ha effetto eliminativo del danno ambientale | Xxxxxx Xxxxxxx | Procura circondariale | Distretto di di Modena | Dato non rilevabile | ||||
Friuli Venezia Giulia | ARPA | Regione Friuli Venezia Giulia | Dato non rilevabile | |||||
Liguria | Procura circondariale | Distretto di Imperia | Dato non rilevabile |
3. Danno o pericolo
La concreta esperibilità della rimessione in pristino è il necessario presupposto della conforme prescrizione; | Molise | Vari | Regione Molise | Dato non rilevabile |
La procedura si attiva ogni qualvolta l'illecito possa essere rimosso negli effetti attraverso la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi e sia altresì rimossa la situazione che ha determinato la condotta illecita | Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Alessandria | Disomogeneità |
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Vercelli | Disomogeneità | |
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Verbania | Disomogeneità | |
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Ivrea | Disomogeneità | |
La procedura si applica tutte le volte in cui il danno o il pericolo prodotti dalla condotta del reo siano eliminabili attraverso l'adozione di comportamenti virtuosi da parte sua. Non si applica invece se siano rimediabili con condotte di terzi. Non entrano nella valutazione considerazioni sulla gravità del danno o del pericolo, salvo nel caso siano integrati i nuovi delitti contro l'ambiente. | Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Torino | Disomogeneità |
Piemonte | Procura circondariale | Distretto dii Cuneo | Disomogeneità | |
La procedura non si applica nel caso di impossibilità di rimuovere la condizione di illegalità per essersi già irrimediabilmente prodotto quel danno o pericolo concreto di danno alle risorse | Toscana | Procura circondariale | Distretto di Siena | Omogeneità |
La procedura non si applica quando non sia più possibile disporre prescrizioni. | Toscana | Procura circondariale | Distretto di Livorno | Omogeneità |
La procedura si applica quando mediante le prescrizioni è possibile rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente della condotta, impedendo così il verificarsi in concreto di un danno o pericolo di danno | Toscana | Procura circondariale | Distretto di Firenze | Omogeneità |
3. Danno o pericolo
Il presupposto per l'applicabilità della procedura ricorre per le violazioni di natura formale e nei casi in cui la situazione di illiceità possa essere rimossa a seguito dell'adempimento delle prescrizioni | Toscana | Procura generale | Regione Toscana | |
La procedura è da attivare senz'altro laddove l'illecito possa essere rimosso negli effetti attraverso la regolarizzazione. In sostanza laddove il comportamento fattivo del trasgressore consenta la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi | Trento | Procura circondariale | Distretto di di Trento | Dato non rilevabile |
La procedura dovrà essere seguita allorquando il comportamento fattivo del trasgressore consenta la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi | Umbria | ARPA | Regione Umbria | Dato non rilevabile |
La procedura si applica solo se non si siano verificate le varie ipotesi di deterioramento della risorsa naturale protetta previste dall'art. 300 TUA e non sussista pericolo concreto ed attuale (incombente probabilità) di tale deterioramento. Per deterioramento deve intendersi non ogni contaminazione negativa dell'ambiente naturale protetto, bensì quella che, per gravità ed entità, non sia completamente reversibile e dunque non consenta di riportare la risorsa naturale, o la sua utilità, alla condizione originaria | Friuli Venezia Giulia | Procura circondariale | Distretto di Gorizia | Dato non rilevabile |
3. formali e sostanziali rimediabili (i cui effetti possono essere rimossi
attraverso le prescrizioni) 20 16 4
3. Danno o pericolo
Ove gli effetti dell'illecito possano essere rimossi mediante la regolarizzazione imposta al trasgressore e nei termini previsti dall'art. 318 ter, deve essere applicata la procedura di cui all'art. 318 bis e ss. Il concetto di "danno" è integrato nel caso di deterioramento irreversibile ovvero reversibile ma di dimensioni chiaramente evidenti ("significativo") ed oggettivamente quantificabile ("misurabile"). Un fenomeno di rilevanti proporzioni tali da determinare una alterazione irreversibile o comunque particolarmente significativa dell'ambiente. | Liguria | Procura circondariale | Distretto di Savona | Dato non rilevabile | ||||
La procedura si applica quando gli effetti della contravvenzione possono essere rimossi attraverso l'adempimento e quindi quando il comportamento fattivo del contravventore consenta la messa in pristino dello stato originario dei luoghi | Lombardia | Procura circondariale | Distretto di Milano | Dato non rilevabile |
3. Danno o pericolo
Trattandosi di una disciplina più favorevole ai soggetti interessati, il potere di prescrizione dovrà essere attivato anche nelle ipotesi dubbie. Non sarà invece attivato nei casi in cui già di per sé la normativa di riferimento individua le ipotesi di reato contravvenzionale come reati determinanti un danno o un pericolo concreto e attuale di danno e in tutti i casi in cui le conseguenze del reato non lo consentano. In questi casi, XXXXX dovrà darne evidenza nella comunicazione della notizia di reato e provvederà a proporre alle autorità competenti i provvedimenti necessari a rimuovere il pericolo di danno, impedire l’aggravarsi del danno o ripristinare lo stato dell’ambiente. | Liguria | ARPA | Regione Liguria | Dato non rilevabile | ||||
La procedura non si applica laddove il pregiudizio raggiunga il livello di compromissione di una o più componenti dell'ambiente così gravi da integrare uno dei nuovi delitti contro l'ambiente; Tuttavia è da evitare che sia solo questo il criterio. E' necessaria una graduazione nella valutazione dell'intensità del danno o pericolo. | Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Asti | Omogeneità |
3. Danno o pericolo
La nozione di danno è riconducibile alle ipotesi di compromissione o deterioramento significativo e misurabile dell'art. 452-bis CP (piuttosto che a quella di danno ambientale ex art. 300 D.lgs. 152/06) Il pericolo concreto e attuale di danno va individuato in circostanze presenti all'accertamento, non essendo sufficiente un rischio meramente eventuale | Piemonte | ARPA | Regione Piemonte | Disomogeneità |
L'interpretazione non può essere ciecamente letterale, poiché si ricadrebbe nell'assurdo che mai si potrebbe regolarizzare una situazione di contravvenzione. Non si può tuttavia sostenere che le condotte che producono danni siano solo quelle costituenti "delitti" contro l'ambiente (v. 452-bis e ss. Introdotti dalla L. 68/15). L'ambito della forbice di valutazione del danno è oggetto di prudente valutazione caso per caso da parte dell'organo di vigilanza o di polizia giudiziaria. | Piemonte | Procura generale | Regione Piemonte |
4. Altri criteri 7 3 4
3. Danno o pericolo
Se non vi è evidenza dell'assenza di danno o pericolo concreto e attuale, occorre procedere alla caratterizzazione del sito: a) laddove lo stato dei luoghi non è soggetto a immediata modifica, si inviterà il trasgressore a caratterizzare a proprie spese, servendosi di un laboratorio accreditato. In tal caso, la PG preleverà due campioni (uno da consegnare al laboratorio e uno da conservare per eventuali verifiche; b) nelle ipotesi d'urgenza ossia laddove lo stato dei luoghi sia soggetto a modifica o in alri casi che verranno specificamente indicati, l'organo accertatore chiederà all'ARPA di intervenire con campionamento e analisi da concludere e inviare con giudizio conclusivo alla PG, entra 30 gg. | Puglia | Procura circondariale | Distretto di Foggia | Dato non rilevabile |
Singoli criteri espressi nell'ambito del documento "Prima bozza di prescrizioni impartibili al contravventore in casi standard" (doc. 15|12|15) | Puglia | ARPA | Regione Puglia | Dato non rilevabile |
Nel caso di ipotesi di reato contravvenzionale già configurate dal D.lgs. 152/06 come reati di evento consistenti in un danno/pericolo concreto e attuale di danno non si darà luogo all'attivazione del potere prescrittivo. |
3. Danno o pericolo
La nozione di danno è riconducibile alle ipotesi di compromissione o deterioramento significativo e misurabile dell'art. 452-bis CP o al danno ambientale ex art. 300 D.lgs. 152/06. Il pericolo concreto e attuale di danno va riferito a circostanze di rischio non meramente eventuali ma rilevabili nella loro effettiva presenza e consistenza al momento in cui si valutano Nei casi dubbi si dovrebbe propendere per l'applicazione procedura In ogni caso, ove la verifica della sussistenza del danno/pericolo concreto e attuale di danno non possa essere condotta nell'ambito dell'ordinaria attitività di controllo, è necessario rimettere ogni valutazione al PM | Toscana | ARPA | Regione Toscana | Disomogeneità (superata per accordo tra Procura generale e Procure Distretto di li) | ||||
5. Nessuna indicazione | 8 | 3 | 5 | Livello nazionale | ISPRA | Nazionale (per il Sistema Agenziale) | Dato non rilevabile | |
Calabria | ARPA | Regione Calabria | Dato non rilevabile | |||||
Calabria | Procura circondariale | Distretto di Vibo Valentia | Dato non rilevabile | |||||
Campania | ARPA | Regione Campania | Dato non rilevabile | |||||
Liguria | Procura circondariale | Distretto di Genova | Dato non rilevabile | |||||
Puglia | Procura circondariale | Distretto di Bari | Dato non rilevabile | |||||
Sardegna | ARPA | Regione Sardegna | Dato non rilevabile | |||||
Trento | Provincia Autonoma | Provincia di Trento | Dato non rilevabile | |||||
3) Campo di applicazione (criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo concreto e attuale di danno) 3.c) Se presenti Indicazioni procedurali per risorse paesaggistiche / urbanistiche specificare : |
3. Danno o pericolo
6 | 3 | 3 | Laddove si rilevi l'interessamento di risorse urbanistiche o paesaggistiche protette, l'Agenzia, non essendo competente, dovrebbe rimetterne la valutazione alla Procura di riferimento (fatte salve diverse indicazioni della Procure stesse). | Toscana | ARPA | Regione Toscana | Dato non rilevabile | |
l'istituto si applica alle contravvenzioni che abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse paesaggistiche non protette, non si applica se risorse paesaggistiche protette | Campania | Procura Generale | Regione Campania | |||||
Qualora vi siano dubbi in ordine alla sussistenza del danno a tali risorse si ritiene opportuno che vengano contatti gli enti competenti in materia urbanistica o di tutela delle aree naturali protette, al fine di ottenere tutti gli elementi necessari alla valutazone in ordine all'applicabilità o meno della procedura estintiva. | Piemonte | ARPA | Regione Piemonte | Dato non rilevabile | ||||
L'aggettivo "protette" dovrebbe riferirsi solo alle risorse paesaggistiche, tuttavia la lettura suscita perplessità in quanto in teoria i beni paesaggistici sono quelli specificati dall'art. 134 del D.lgs 42/2004 e quindi a prescindere dalla fonte provvedimentale (legale o pianificatoria) formano oggetto di tutela. | Puglia | Procura circondariale | Distretto di Foggia | Dato non rilevabile | ||||
Nelle risorse paesaggistiche protette devono includersi aree o beni sottoposti a vincolo ovvero a speciale regime di tutela (v. da PPTR, SIC-ZPS, Piano Tutela acque, Piano assetto idrogeologico, SIN, Piano Qualità aria, Piano rifiuti, SIC, e ZPS, Aree protette nazionali, regionali, zone Ramsar). | Puglia | Procura circondariale | Distretto di Bari | Dato non rilevabile |
3. Danno o pericolo
individuazione delle strutture specializzate competenti nelle materie urbanistica e paesaggistica | Trento | Provincia Autonoma | Provincia di Trento | Dato non rilevabile |
Livello di omogeneità/disomogeneità posizioni Procure distrettuali rispetto alle eventuali posizioni Procure generali (assoluto)
13%
9%
56%
22%
Omogeneità
Disomogeneità superata per accordi raggiunti
Disomogeneità
Dato non rilevabile
Livello di omogeneità/disomogeneità posizioni Procure distrettuali rispetto alle eventuali posizioni Procure generali (assoluto) | N. posizioni |
Omogeneità | 4 |
Disomogeneità superata per accordi raggiunti | 3 |
Disomogeneità | 7 |
Dato non rilevabile | 18 |
3. Danno o pericolo
3) Campo di applicazione - danno/pericolo di danno (dati di sintesi delle posizioni iniziali emerse) | Tot. posizioni espresse | N. procure | N. ARPA/AP PA/Ispra o Altri |
1. formali e sostanziali senza modifiche ambientali / pericoli concreti e attuali | 9 | 7 | 2 |
2. formali e sostanziali minimali (con modifiche ambientali marginali tali da poter essere rimosse facilmente / immediatamente) | 7 | 6 | 1 |
3. formali e sostanziali rimediabili (i cui effetti possono essere rimossi attraverso le prescrizioni) | 20 | 16 | 4 |
4. Altri criteri | 7 | 3 | 4 |
5. Nessuna indicazione | 8 | 3 | 5 |
3) Campo di applicazione - danno/pericolo di danno (dati di sintesi delle posizioni iniziali emesse dalle Procure) 9% 9% 45% | 20% | 17% | 1. formali e sostanziali senza | |
modifiche ambientali / pericoli | ||||
concreti e attuali | ||||
2. formali e sostanziali minimali | ||||
(con modifiche ambientali | ||||
marginali tali da poter essere | ||||
rimosse facilmente / | ||||
immediatamente) | ||||
3. formali e sostanziali | ||||
rimediabili (i cui effetti possono | ||||
essere rimossi attraverso le | ||||
prescrizioni) | ||||
4. Altri criteri | ||||
5. Nessuna indicazione |
3) Campo di applicazione - danno/pericolo di danno (dati di sintesi successivi ad accordo tra Procure toscana) 3.a e 3.b) La procedura si applica alle violazioni : | Tot. Posiz. | N. procure | N. ARPA/AP PA/Ispra o Altri |
1. formali e sostanziali senza modifiche ambientali / pericoli concreti e attuali | 8 | 6 | 2 |
2. formali e sostanziali minimali (con modifiche ambientali marginali tali da poter essere rimosse facilmente / immediatamente) | 5 | 4 | 1 |
3. formali e sostanziali rimediabili (i cui effetti possono essere rimossi attraverso le prescrizioni) | 24 | 19 | 5 |
4. Altri criteri | 6 | 3 | 3 |
5. Nessuna indicazione | 8 | 3 | 5 |
Tot. Posiz. | N. procure | N. ARPA/AP PA/Ispra o Altri | |
3) Campo di applicazione (criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo concreto e attuale di danno) 3.c) Se presenti Indicazioni procedurali per risorse paesaggistiche / urbanistiche specificare : | 6 | 3 | 3 |
3) Campo di applicazione - danno/pericolo di danno (dati di sintesi successivi ad accordo tra Procure toscana) 9% 17% 9% 11% 54% | 1. formali e sostanziali senza modifiche ambientali / pericoli concreti e attuali 2. formali e sostanziali minimali (con modifiche ambientali marginali tali da poter essere rimosse facilmente / immediatamente) 3. formali e sostanziali rimediabili (i cui effetti possono essere rimossi attraverso le prescrizioni) 4. Altri criteri 5. Nessuna indicazione |
4. Mancanza autorizzazione
4. Indicazioni procedurali per Mancanza autorizzazione/titoli abilitativi a) 1. La procedura estintiva si applica anche alle violazioni formali consistenti nella mancanza di autorizzazioni o altri titoli abilitativi | N. procure | Regione | Soggetto emittente | Ambito territoriale di competenza | Ulteriori indicazioni |
1. Si | 23 | Toscana | Procura generale | Regione Toscana | |
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Arezzo | |||
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Grosseto | |||
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Siena | |||
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Firenze | |||
Toscana | Procura circondariale | Distretto di PIsa | |||
Puglia | Procura circondariale | Distretto di Foggia | |||
Puglia | Procura circondariale | Distretto di Bari | |||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Frosinone | Non essendo richiesta alcuna valutazione tecnica non è necessario coinvolgere ARPA | ||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Rieti | Non essendo richiesta alcuna valutazione tecnica non è necessario coinvolgere ARPA | ||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Civitavecchia | Non essendo richiesta alcuna valutazione tecnica non è necessario coinvolgere ARPA | ||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Roma | Non essendo richiesta alcuna valutazione tecnica non è necessario coinvolgere ARPA | ||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Velletri | Se ilcontravventore ha operato senza valido titolo abllitante la verifica dell'adempinto della prescrizione si riduce ad appurare il successivo ottenimento, diversamente se attività diversa da quella autorizzata, la valuzione diventa più complessa (rivolgersi agli uffici di ARPAL che hanno asseverato la prescrizione). | ||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Latina | Il procedimento di asseverazione non è attivato con ARPA ma con l'Ente titolare del ptere di autorizzazione (Provincia) | ||
Liguria | Procura circondariale | Distretto di Savona | Riferimento implicito: è indicato nella casistica l'art. 256 TUA ( attività di gestione rifiuti non autorizzata). | ||
Liguria | Procura circondariale | Distretto di Spezia | Non essendo richiesta alcuna valutazione tecnica non è necessario coinvolgere XXXXX | ||
Campania | Procura circondariale | Distretto di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere | |||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Asti | |||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Cuneo | |||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Torino | |||
Provincia di Trento | Procura circondariale | Distretto di Trento | |||
Friuli Venezia Giulia | Procura circondariale | Distretto di Gorizia | |||
Friuli Venezia Giulia | Procura circondariale | Distretto di Udine | Non essendo richiesta alcuna valutazione tecnica non è necessario coinvolgere ARPA | ||
2. NO | 0 | ||||
3. Nessuna indicazione | 12 | ||||
b) nel caso si ritenga applicabile, quali indicazioni emergono circa il contenuto delle prescrizioni | |||||
1. la prescrizione non puo' consistere nell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione mancante, ma in specifiche misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose | 3 | Toscana | Procura circondariale | Distretto di Pisa | |
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Firenze | |||
Friuli Venezia Giulia | Procura circondariale | Distretto di Gorizia | |||
Friuli Venezia Giulia | Procura circondariale | Distretto di Gorizia | |||
Liguria | Procura circondariale | Distretto di La Spezia |
4. Mancanza autorizzazione
2. la prescrizione deve consistere nell'obbligo di richiedere l'autorizzazione e nelle ulteriori misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose | 7 | Lazio | Procura circondariale | Distretto di Rieti | Il termine fissato nella prescrizione va riferito alla richiesta del provvedimento, ma la regolarizzazione può dirsi attuata solo con il rilascio del provvedimento i cui tempi possono non dipendere dal richiedente. E' prevista la proroga del termine (max 6 mesi) ma è opportuno che l'autorità amministrativa provveda con sollecitudine all'esame delle richieste inoltrate a seguito di prescrizione, potendo preguidicare l'esito dell'iter del provvedimento di regolarizzazione del reato |
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Roma | Il termine fissato nella prescrizione va riferito alla richiesta del provvedimento, ma la regolarizzazione può dirsi attuata solo con il rilascio del provvedimento i cui tempi possono non dipendere dal richiedente. E' prevista la proroga del termine (max 6 mesi) ma è opportuno che l'autorità amministrativa provveda con sollecitudine all'esame delle richieste inoltrate a seguito di prescrizione, potendo preguidicare l'esito dell'iter del provvedimento di regolarizzazione del reato | ||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Civitavecchia | Il termine fissato nella prescrizione va riferito alla richiesta del provvedimento, ma la regolarizzazione può dirsi attuata solo con il rilascio del provvedimento i cui tempi possono non dipendere dal richiedente. E' prevista la proroga del termine (max 6 mesi) ma è opportuno che l'autorità amministrativa provveda con sollecitudine all'esame delle richieste inoltrate a seguito di prescrizione, potendo preguidicare l'esito dell'iter del provvedimento di regolarizzazione del reato | ||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Velletri | |||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Frosinone | Il termine fissato nella prescrizione va riferito alla richiesta del provvedimento, ma la regolarizzazione può dirsi attuata solo con il rilascio del provvedimento i cui tempi possono non dipendere dal richiedente. E' la proroga del termine (max 6 mesi) ma e opportuno che l'autorità amministrativa provveda con sollecitudine all'esame delle richieste inoltrate a seguito di prescrizione, potendo preguidicare l'esito dell'iter del provvedimento di regolarizzazione del reato | ||
3. la prescrizione deve consistere nell'obbligo di ottenere l'autorizzazione e nelle ulteriori misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose | 12 | Toscana | Procura circondariale | Distretto di Grosseto | Riferimento Implicito all'obbligo di munirsi dell'autorizzazione. |
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Siena | Riferimento Implicito all'obbligo di munirsi dell'autorizzazione. | ||
Toscana | Procura circondariale | Distretto di Arezzo | Riferimento Implicito all'obbligo di munirsi dell'autorizzazione. | ||
Friuli Venezia Giulia | Procura circondariale | Distretto di Udine | Riferimento Implicito all'obbligo di munirsi dell'autorizzazione. | ||
Puglia | Procura circondariale | Distretto di Foggia | Riferimento Implicito all'obbligo di munirsi dell'autorizzazione. | ||
Puglia | Procura circondariale | Distretto di Bari | Riferimento esplicito all'obbligo di conseguire il titolo autorizzativo | ||
Lazio | Procura circondariale | Distretto di Velletri | Riferimento Implicito all'obbligo di munirsi dell'autorizzazione. | ||
Campania | Procura circondariale | Distretto di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere | Riferimento Implicito all'obbligo di munirsi dell'autorizzazione. | ||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Asti | |||
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Cuneo | Riferimento implicito all'obbligo di munirsi dell'autorizzazione. Nel caso in cui il rispetto del termine dipenda dal comportamento della PA alla quale è stata |
4. Mancanza autorizzazione
Piemonte | Procura circondariale | Distretto di Torino | avanzata la richiesta di autorizzazione, si potrà chiedere all'organo accertatore per una sola volta la proroga del termine che potrà raggiungere al massimo il termine di 6 mesi | ||
Provincia di Trento | Procura della Repubblica | Distretto di Trento | Riferimento Implicito all'obbligo di munirsi dell'autorizzazione. |