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ALLEGATO 5 SCHEMA DI CONTRATTO
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Comunicazione, pubblicità e informazione del Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) 2014-2020”
CIG 7801921CDF CUP J89F19000110007
TRA
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Rete Rurale Nazionale, periodo 2014-2020, in persona di (di seguito nominata, per brevità, anche “Committente”), con sede legale in Roma, via xx settembre, n. 20,
E
, con sede legale in iscritta al Registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. _ P.IVA
, in persona del legale rappresentante, , xxxxxx poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “Affidatario”);
PREMESSO
- Che con determina a contrarre n. del il Committente ha disposto l’avvio di una procedura di gara aperta, ai sensi del D.lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
comma 2, del Codice, finalizzata all’affidamento del servizio di “Comunicazione, pubblicità e informazione del Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) 2014-2020;
- Che il Bando di gara relativo alla suddetta procedura è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea, che lo ha ricevuto nella stessa data e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. in data ;
- Che il Bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. ;
- Che la procedura, aveva un valore a base di gara pari a € 2.857.500,00 oltre IVA e una durata stimata in circa 46 mesi;
- Che all’esito del confronto competitivo, l’Affidatario è risultato aggiudicatario, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con /100 punti e con un’offerta economica pari ad € (oltre IVA), per un ribasso complessivo del %;
- Che l’Affidatario è obbligato a fornire la prestazione alle modalità ed ai termini stabiliti nel presente Contratto, nella Documentazione di gara e nell’Offerta tecnica ed economica;
- Che l’affidatario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- Che l’aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. a) del Codice;
- Che l’aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art.
85, co. 5 e 32, co. 7 del Codice;
- Che il Committente ha provveduto alla richiesta della certificazione antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- Che è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;
- Che l’Affidatario ha presentato valida documentazione amministrativa ai fini della stipula del presente Contratto;
- Che le Parti, con il presente Contratto, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’appalto in oggetto.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica, il Capitolato tecnico, il Patto di Integrità.
Articolo 2 – Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’erogazione del servizio oggetto del presente Contratto è regolata:
a) dal presente Contratto e dagli allegati allo stesso;
b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
d) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;
e) dalle linee guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione riguardanti l’esecuzione degli appalti pubblici;
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente ai sensi dell’art. 1339 c.c.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e l’insieme dei documenti di gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Affidatario ed accettate
dal Committente.
4. Il Committente provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Articolo 3 – Oggetto
1. Il Contratto ha ad oggetto l’attività di comunicazione, pubblicità ed informazione volta alla promozione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014/2020, consistente nei servizi tutti dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, come di seguito elencati:
1) Comunicazione online;
2) Presidio di Media Relation;
3) Eventi;
4) Pubblicazioni e strumenti di supporto;
5) Comunicazione tradizionale e strumenti pubblicitari;
6) Pianificazione media;
7) Monitoraggio.
Articolo 4 – Durata e opzioni
1. Il presente Contratto stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 decorre a far data dalla sottoscrizione in modalità elettronica fino al 30 giugno 2023.
2. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo ai sensi dell’art. 32, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
3. Nel corso di esecuzione del Contratto sarà possibile ricorrere ad un aumento o ad una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni, art. 106, comma 12, del Codice, fermo restando che in nessun caso l’importo del contratto potrà superare l’importo massimo posto a base d’asta.
4. Il Committente si riserva la facoltà di apportare varianti qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 106 del Codice.
5. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli
- xxxxxx, xxxxx e condizioni.
Articolo 5 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
1. L’Affidatario garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica ed Economica presentata in gara, pena la risoluzione del Contratto medesimo e fermo il diritto al risarcimento del danno.
2. La natura del servizio oggetto del presente contratto presuppone un raccordo assiduo e sistematico dell’Affidatario con il Committente.
3. L’Affidatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto e sarà tenuto a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle medesime.
4. L’Affidatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo. Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, per i quali l’Affidatario non potrà avanzare nei confronti del Committente alcuna pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, assumendosene ogni relativa alea.
5. L’Affidatario rinuncia espressamente fin d’ora a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi.
6. L’Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività del Contratto.
7. L’Affidatario terrà sollevato ed indenne il Committente da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.
8. L’Affidatario si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, tutti gli interventi necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della gara in oggetto.
9. Qualora l’Affidatario si trovi nella necessità di sostituire una o più soggetti facenti parte del gruppo di lavoro dovrà preventivamente darne comunicazione al Committente, indicando i nominativi ed allegando i curricula delle persone che intende proporre in sostituzione di quelle indicate all’atto dell’offerta.
10. Tale sostituzione resta subordinata ad una esplicita accettazione da parte del Committente e sarà autorizzata solo a condizione che il profilo curriculare del nuovo soggetto sia almeno pari o superiore a quello del soggetto da sostituire.
11. L’Affidatario riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse umane impiegate qualora fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte del Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso.
12. L’Affidatario si impegna altresì ad assumere ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati al Committente e a terzi in occasione dell'esecuzione del presente servizio.
Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L’Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Affidatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. L’Affidatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento adottato dal MIPAAFT in data 21 maggio 2015, consultabile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/0000.
6. L’affidatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Contratto.
7. L’Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Committente, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
8. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6, del D.lgs. 50/2016 a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 7 – Corrispettivo
1. Il corrispettivo contrattuale dovuto all’Affidatario è pari ad euro , XXX xxxxxxx.
2. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall’Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto fisso ed
invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea.
3. Il predetto corrispettivo è dovuto all’Affidatario a fronte di servizi prestati a regola d’arte e nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali. Nessun terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, può vantare alcuna pretesa economica nei confronti del Committente, fatto salvo quanto previsto all’art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Affidatario dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
Articolo 8 - Fatturazione e pagamento
1. Il pagamento del corrispettivo è effettuato dal Committente in favore dell’Affidatario a fronte dell’emissione da parte di quest’ultimo di regolari fatture in modalità elettronica in conformità alla normativa vigente, secondo la tempistica e le modalità di seguito indicate:
- il 20% dell’importo contrattuale, su richiesta dell’affidatario e previa verifica della regolarità e corrispondenza delle prestazioni, al completamento delle seguenti attività:
a. Progettazione ed approvazione da parte del Committente del restyling del Portale WEB;
b. Attivazione del presidio di Media Relation;
c. Predisposizione della pianificazione Media.
- il 60% dell’importo contrattuale, su richiesta dell’affidatario, con liquidazioni successive sino ad un massimo di tre, sulla base di stati di avanzamento delle attività effettivamente svolte e rendicondate;
- il 20% dell’importo contrattuale a conclusione del servizio.
2. L’Affidatario potrà emettere le suddette fatture solo successivamente all’esito positivo delle previste verifiche di conformità ed all'emissione del certificato di pagamento di cui all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Il pagamento dei singoli SAL non costituisce accettazione
parziale della prestazione e il Committente si riserva ogni contestazione e rilievo anche in sede di verifica finale delle prestazioni complessivamente svolte.
3. Il pagamento di ciascuna fattura, avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG, al CUP, alla singola tipologia di attività e al periodo di competenza.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
6. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del Codice, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte del Committente, previo rilascio del DURC.
7. I pagamenti vengono effettuati con bonifico sul conto corrente dedicato n.
, intestato all’Affidatario, presso e con le seguenti coordinate bancarie IBAN .
8. L’Affidatario rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Nel caso di riscontrato inadempimento o non corretto adempimento contrattuale e salva l’applicazione delle penali di cui all’art. 13 del presente Contratto, nonché salva la risoluzione contrattuale, il Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo senza incorrere in penalità e/o conseguenze di sorta sino all’effettivo ripristino dei livelli di servizio richiesti.
10. Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad
euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia s.p.a. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, il Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.
Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. L’affidatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del Contratto.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell’art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
3. L’Affidatario si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, lo stesso è risolto di diritto secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. L’Affidatario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.
7. L’Affidatario verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. L’Affidatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
Articolo 10 - Trasparenza
1. L’Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto il medesimo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa dell’Affidatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 11 – Verifiche sull’esecuzione del contratto
1. L’Affidatario si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel Capitolato o nel contratto, ai sensi dell’art. 1662 c.c., il Committente, a mezzo PEC, intimerà all’Affidatario di provvedere, entro il termine perentorio di quindici giorni, all’esecuzione di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l’esatto adempimento. Qualora l’Affidatario non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l’inadempimento, è salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all’art. 108 del Codice.
2. L’affidatario, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che saranno impartite dal direttore dell’esecuzione.
Articolo 12 - Penali
1. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, qualora l’Affidatario non ottemperi nei tempi e nei modi indicati dal Committente secondo la previsione di cui al precedente articolo 11 e salvo la facoltà di risoluzione del contratto, per ogni giorno di ritardo potrà essere applicata una penale pari allo 0,01 per mille del corrispettivo del servizio interessato dal ritardo.
2. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno previamente contestati all’Affidatario per iscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto. L’Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore entro il termine di quindici giorni dalla contestazione. Qualora il Committente ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, il Committente provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
4. In relazione al rispetto delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal Capitolato o successivamente definite, il Committente ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell’Affidatario.
5. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, il Committente può, a suo insindacabile giudizio, rivalersi sulla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Affidatario a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l’importo della penale sia trattenuto sulla cauzione definitiva, l’Affidatario è obbligato a reintegrare la garanzia per l’importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.
6. In ogni caso, qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (diecipercento) dell’ammontare netto contrattuale, vengono avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all’art. 108 del Codice.
7. L’applicazione della penale non solleva l’affidatario dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Affidatario.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 13 – Risoluzione
1. Ferme le ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la risoluzione
del contratto è disposta per qualunque comportamento dell’Affidatario che, a giudizio del direttore dell’esecuzione e del responsabile del procedimento, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, tale da compromettere la buona riuscita del servizio affidato. Il Committente contesta l’addebito all’Affidatario tramite PEC, secondo la procedura prevista all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione opera altresì di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dal Committente;
b) mancata proroga della validità della cauzione definitiva entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dal Committente, in caso di proroga del Contratto;
c) applicazione di penali in misura superiore al 10%, di cui all’art. 12 del presente Contratto;
d) nei casi previsti dall’art. 5 del Patto d’integrità;
e) violazione del divieto di cessione del contratto;
f) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione;
g) sostituzione non autorizzata di uno o più componenti del gruppo di lavoro e/o dei testimonial/influencer/blogger quando il profilo curriculare del nuovo soggetto non risulti almeno pari o superiore a quello del soggetto da sostituire;
h) in caso di cessazione dell’attività, fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero in caso di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Affidatario;
i) in caso di subappalto senza autorizzazione;
l) sopravvenuta situazione di incompatibilità dell’Affidatario, per essere aggiudicatario del servizio di “Valutazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020” CIG 757845206F, o un suo ausiliario, subappaltatore o soggetto che si trovi con questi soggetti
in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto per causa imputabile all’Affidatario, il Committente avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.
4. Nel caso di risoluzione è consentito al Committente di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio per il valore residuo all’operatore economico che abbia partecipato alla procedura di gara originaria e che lo segue in graduatoria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/2016.
Articolo 14 – Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all’Affidatario nelle modalità previste dalla vigente normativa.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
3. Il Committente potrà altresì recedere per giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
a) qualora sia stato depositato contro l’Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Affidatario;
b) qualora l’Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Disciplinare di gara;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione, l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’Affidatario siano
condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) nell’ipotesi in cui, per motivi non dipendenti dal Committente, il servizio dovesse essere interrotto e, conseguentemente, la durata dell’appalto dovesse risultare inferiore rispetto al periodo previsto.
4. In caso di recesso per giusta causa, l'Affidatario ha diritto al solo pagamento delle prestazioni esattamente adempiute, secondo le condizioni di contratto, esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
5. Il Committente recederà dal presente contratto qualora gli accertamenti antimafia dovessero risultare positivi ai sensi di quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.
Articolo 15 - Garanzia definitiva
1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’Affidatario ha prestato cauzione definitiva di € a mezzo garanzia n. , rilasciata da
con sede , ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice.
2. La garanzia sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
3. La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione per cause imputabili all’Affidatario la garanzia definitiva viene escussa dal Committente.
4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.
5. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e,
pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dallo stesso, e pertanto sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti vantati dal Committente verso l’affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
8. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’affidatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 16 – Subappalto e subcontratti
1. L’Affidatario affida in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dal Committente, nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
5. In particolare l’Affidatario si impegna a:
depositare il contratto di subappalto, in copia autentica, presso il Committente almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti, nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
trasmettere la documentazione, ovvero l’autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale previsti dal disciplinare di gara, nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
6. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Committente non autorizzerà il subappalto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Affidatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti del Committente dell’esecuzione del contratto. L'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati all’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 dell’art. 105 del Codice.
8. L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l’Affidatario deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione.
In tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Committente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Affidatario si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Resta inteso che il Committente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.l gs. 50/2016.
Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto senza specifica autorizzazione da parte del Committente, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
3. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il contratto si intende risolto.
Art. 18 - Responsabilità
1. L’Affidatario solleva il Committente da ogni responsabilità, anche di tipo risarcitorio, che possa derivare, direttamente o indirettamente, per fatto proprio o di terzi, nell’ambito dell’esecuzione contrattuale.
2. Nel caso in cui dall’esecuzione contrattuale e segnatamente dalle attività di comunicazione oggetto del presente contratto come dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico derivi un danno d’immagine all’AdG, l’affidatario sarà tenuto al risarcimento dei danni. Nel caso in cui il suddetto danno all’immagine sia causato ad altro soggetto, pubblico o privato, l’Affidatario solleva il Committente da ogni responsabilità, anche di tipo risarcitorio.
Articolo 19 – Documentazione antimafia
1. L’Affidatario dovrà tempestivamente comunicare al Committente le variazioni sostanziali intervenute nel proprio assetto societario, presentando a tal fine nuova documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati.
Articolo 20 – Direzione e controllo
1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie. L’Affidatario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
2. Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell’esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.
3. Il direttore dell’esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico- contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dal Committente, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
4. Il direttore dell’esecuzione accerta la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento e del saldo secondo le tempistiche indicate all’art. 8 del presente contratto.
5. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso ed elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
Articolo 21 - Riservatezza
1. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l’Affidatario è tenuto a risarcire i danni che ne dovessero derivare.
6. L’Affidatario può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le informazioni confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto.
8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.
Articolo 22 – Trattamento dei dati personali
1. Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le Parti si impegnano a rispettare la normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed il D.Lgs. 196/2003.
2. L’Affidatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara all’art. 24 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritta.
3. Il Committente tratta i dati forniti dall’Affidatario, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dal Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Affidatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
5. L’Affidatario prende atto ed acconsente che la propria ragione sociale ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico, potranno essere utilizzati dal Committente anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, l’Affidatario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
6. Con la sottoscrizione del contratto l’Affidatario si obbliga a procedere all’esecuzione delle attività di trattamento dei dati personali, nell’integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli ulteriori obblighi ivi previsti. L’Affidatario si impegna, pertanto, ad adottare le misure di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dal Committente. L’Affidatario prende atto che il Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei dati personali applicate.
7. In ragione dell’oggetto del Contratto, ove l’Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso è nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 29 Codice privacy e dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Codice privacy e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
8. Nel caso in cui l’Affidatario violi gli obblighi del Regolamento UE, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponde integralmente del danno agli interessati. In tal caso, il Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
9. L’Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e
riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei dati personali.
Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Contratto viene stipulato, secondo le modalità previste dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 ed è soggetto a registrazione ai sensi di legge.
2. Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico a al Committente per legge.
3. Le Parti danno reciprocamente atto che, ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 (su G.U.R.I. del 25 gennaio 2017, n. 20), in attuazione dell’art. 73, comma 4, del Codice, le spese per la pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte V Contratti Pubblici, e sui quotidiani (due a diffusione nazionale e due a diffusione locale) degli avvisi e dei bandi di gara, sono poste a carico dei soggetti aggiudicatari di contratti pubblici. Pertanto, tali oneri dovranno essere versati al Committente entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti.
4. Le suddette spese stimate in circa € 3.100,00 esclusa I.V.A. sono a carico del Affidatario, e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione mediante bonifico bancario. La quietanza o il bonifico dovranno riportare la causale: “rimborso spese di pubblicazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di comunicazione, pubblicità e informazione del Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) 2014/2020”.
5. Sarà cura del Committente comunicare al Affidatario l’ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nei termini, nonché le relative modalità di versamento.
Articolo 24 – Conflitto di interessi
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, per patto espresso ed essenziale, anche ai fini della legge n. 190/2012, l’Affidatario dichiara che nello svolgimento delle relative attività non sussiste alcun conflitto di interessi, impegnandosi a comunicare preventivamente e, comunque, con la massima tempestività l'eventuale insorgere di situazioni che possano porsi in conflitto di interesse.
Articolo 25 – Proprietà e diritti
1. Il Committente acquisisce la piena proprietà delle forniture, dei materiali realizzati, degli esecutivi, e di tutti i diritti acquisiti (fotografici, musicali, ecc.), nonché dei progetti creativi che rimarranno di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Articolo 26 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Affidatario e il Committente, è competente in via esclusiva il Foro di Roma
Articolo 27 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.
Roma, lì
Il Committente L’Affidatario
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Il sottoscritto , quale
e legale
rappresentante dell’Affidatario, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata e opzioni), Articolo 5 (Condizioni e modalità di esecuzione del servizio), Articolo 7 (Corrispettivo), Articolo 8 (Fatturazione e pagamento), Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Risoluzione), Articolo 14 (Recesso), Articolo 15 (Garanzia definitiva), Articolo 16 (Subappalto e subcontratti), Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 18 (Responsabilità) Articolo 19 (Documentazione Antimafia), Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 26 (Foro competente), Articolo 27 (Clausola finale).
Il Committente L’Affidatario