CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TIPO MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO
PRIVILEGIO
Set Informativo.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TIPO MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO
Il presente Set Informativo, contenente:
• Kid;
• DIP Aggiuntivo IBIP;
• Condizioni di assicurazione (comprensive di Glossario);
• Proposta di assicurazione (Fac-Simile).
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta/polizza di assicurazione.
Il presente Set Informativo è redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari.
Data di realizzazione del Set Informativo: 25 novembre 2019
Gruppo Assicurativo Amissima
PRIVILEGIO
Entra nella tua area personale, accedi al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx,
e con pochi click potrai entrare nella tua area personale “Le mie polizze”, dove troverai:
Le coperture assicurative in essere sulle tue polizze
Situazione dei pagamenti, quotazioni e scadenze Le tue condizioni Contrattuali
Comunicazioni, aggiornamenti… e molto di più
Che informazioni occorrono? Poche,
1. codice fiscale/partita iva,
2. numero di polizza posseduta,
3. indirizzo e-mail (necessario per l’invio delle credenziali di accesso).
Documento contenente le informazioni chiave
Scopo: Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
Nome del Prodotto: Privilegio (V366)
Nome dell'ideatore di PRIIP: Amissima Vita S.p.A. (l'“Impresa di Assicurazione”) Sito web dell'ideatore di PRIIP: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Per ulteriori informazioni chiamare il numero: x00 00000000
Autorità competente dell'ideatore di PRIIP per il documento contenente le informazioni chiave: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 25/11/2019
Cos’è questo prodotto?
Tipo: Privilegio (il “Prodotto”) è un contratto di assicurazione sulla vita nella forma mista a premio unico. Il Prodotto prevede che il premio unico, al netto dei costi (il “Capitale Assicurato”) sia investito nella gestione separata della Impresa di Assicurazione denominata “C.VITANUOVA” (la “Gestione Separata”).
Obiettivi: l'obiettivo del Prodotto è quello di conservare il patrimonio, perseguendo al contempo un graduale e costante incremento del Capitale Assicurato nel medio-lungo periodo. A tal fine, la Gestione Separata investe principalmente in obbligazioni quotate con qualità creditizia adeguata, puntando ad una diversificazione per settori, emittenti e scadenze.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: il Prodotto è destinato a clienti con età compresa tra i 18 e 85 anni, che ricercano un investimento in prodotti di investimento assicurativi e che hanno una conoscenza di base di tali prodotti. I clienti a cui è destinato questo Prodotto cercano la conservazione del capitale ed hanno un orizzonte temporale di almeno 6 anni. Il Prodotto è compatibile con clienti che possono sopportare perdite limitate ed hanno una tolleranza al rischio bassa, cioè non sono disposti ad accettare fluttuazioni significative dei prezzi in cambio dell’opportunità di rendimenti maggiori.
Il Prodotto appartiene alla tipologia di assicurazioni sulla vita nella forma mista e consente al Contraente, mediante il conferimento di un premio unico (il “Premio Unico”), di beneficiare del consolidamento del capitale rivalutato annualmente. Inoltre, in caso di decesso dell’Assicurato, al beneficiario designato in polizza verrà liquidato il Capitale Assicurato rivalutato secondo un meccanismo di rivalutazione predeterminato. Il Prodotto può essere sottoscritto esclusivamente per impiegare capitali rinvenenti dalla liquidazione, in misura totale o parziale, di una o più polizze vita. A fronte del versamento del Premio Unico, il cui importo minimo è pari a EUR 10.000,00, l'Impresa si impegna ad effettuare le seguenti prestazioni in favore dei beneficiari designati in polizza e, in assenza, ai suoi eredi: (i) una prestazione in caso di vita, purché l’Assicurato sia in vita, corrispondente al Capitale Assicurato comprensivo degli incrementi da rivalutazione (la “Prestazione in Caso di Vita”); (ii) una prestazione in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, corrispondente al Capitale Assicurato rivalutato fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza che precede o coincide con la data del decesso stesso (la “Prestazione in Caso di Morte”). Il valore delle prestazioni summenzionate è riportato nella sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”. Il contratto ha durata di 6 anni. Alternativamente il contratto può estinguersi per decesso dell’Assicurato, ovvero quando il Contraente esercita il diritto di recesso o quando il capitale viene riscattato. L’Impresa di Assicurazione è autorizzata a estinguere unilateralmente il contratto esclusivamente quando il Prodotto dovesse rivelarsi in contrasto con un embargo totale o parziale o qualsivoglia sanzione economica messa in atto dall’Unione Europa, dal Governo Italiano o da altro Organismo internazionale riconosciuto dal Governo Italiano.
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1
L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni. Il rischio effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento nella fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al premio pagato. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.
Xxxxxxx più basso
Rischio più
alto
Abbiamo classificato questo prodotto come 1 su 7 che corrisponde alla classe di rischio più basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello più basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Il rischio del Prodotto può variare rispetto a quello rappresentato dall'indicatore sintetico di rischio qualora il Prodotto non sia detenuto per il periodo di detenzione raccomandato. Avete diritto alla restituzione almeno del Capitale Assicurato. Qualsiasi importo superiore al Capitale Assicurato e
L'indicatore di rischio presuppone che il Prodotto sia mantenuto
per 6 anni. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'eventuale insolvenza dell'Impresa.
qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Tuttavia, in caso di disinvestimento, è possibile che il valore di riscatto risulti inferiore al Capitale Assicurato.
Maggiori informazioni sono contenute nella sezione "Per quanto devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?".
Scenari di performance | |||
Scenari di sopravvivenza | |||
Investimento : 10.000,00 EUR | 1Anno | 3Anni | 6Anni |
Premio assicurativo : - | Periodo di | ||
detenzione | |||
raccomandato | |||
Scenario di stress Possibile rimborso al netto | €10.000,00 | €10.000,00 | €10.000,00 |
dei costi Rendimento medio per | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ciascun anno |
Scenario sfavorevole
Scenario moderato
Scenario favorevole
Possibile rimborso al netto
dei costi
Rendimento medio per
ciascun anno
Possibile rimborso al netto
dei costi
Rendimento medio per
ciascun anno
Possibile rimborso al netto
dei costi
Rendimento medio per
ciascun anno
€10.000,00 €10.000,00 €10.000,00
0,00% 0,00% 0,00%
€10.001,99 €10.010,64 €10.013,25
0,02% 0,04% 0,02%
€10.008,26 €10.070,45 €10.189,36
0,08% 0,23% 0,31%
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, ipotizzando un investimento di EUR 10.000,00. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda delle performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere previsti con precisione. Gli scenari presentati sono solo un'indicazione di alcuni dei possibili risultati sulla base dei rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.
Scenario di morte
1Anno 3Anni 6Anni
Decesso dell'assicurato
Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al
netto dei costi
€10.001,99 €10.010,64 €10.013,25
Cosa accade se Amissima Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non é previsto alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare eventuali perdite dovute all'insolvenza di Amissima Vita S.p.A. In ogni caso per gli investimenti effettuati in questo prodotto, in caso di insolvenza di Amissima Vita S.p.A., gli attivi a copertura degli impegni detenuti dall'Impresa saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori dell'Impresa stessa - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione.
Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, ricorrenti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000,00 EUR .
Andamento dei costi nel tempo
Scenari (in caso di Investimento di EUR 10.000,00) | In caso di disinvestimento dopo 1 anno | In caso di disinvestimento dopo 3 anni | In caso di disinvestimento dopo 6 anni |
Costi Totali | 130,00 | 395,37 | 803,69 |
Impatto sul rendimento (RIY) per anno | 1,30% | 1,30% | 1,30% |
Composizione dei costi
La seguente tabella presenta:
- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato,
- il significato delle differenti categorie di costi.
Costi una tantum
Costi di ingresso (%) | 0,00 | Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. |
Costi di uscita (%) | 0,00 | Impatto dei costi di uscita dall'investimento. |
Costi ricorrenti
Costi di transazione del portafoglio (%) | 0,00 | Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. |
Altri costi ricorrenti (%) | 1,30 | Impatto che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti. |
Oneri accessori
Commissioni di performance (%) | 0,00 | Impatto della commissione di performance. Tratteniamo questa commissione dal vostro investimento se la performance del prodotto supera il suo parametro di riferimento. |
Carried interests (commissioni di overperformance) (%) | 0,00 | Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa commissione se l'investimento ha ottenuto una performance superiore a una determinata percentuale. |
Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 6 anni
Il Prodotto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 6 anni. Il periodo di detenzione raccomandato è coerente con gli obiettivi del Prodotto, che si propone di far crescere in maniera costante il capitale nel medio-lungo periodo, preservando allo stesso tempo il valore dell’investimento. A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può riscuotere il valore di riscatto. Per esercitare la sua scelta il Contraente deve inviare una comunicazione scritta o tramite l’intermediario incaricato della distribuzione del Prodotto (il “Distributore”) o direttamente all’Impresa di Assicurazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il contratto. In caso di riscatto totale, il capitale residuo è pari alla somma del Capitale Assicurato in vigore all’ultimo anniversario precedente la data della richiesta, rivalutato fino alla data ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di riscatto. Non è prevista alcuna penalità.
Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il Prodotto o la condotta dell’Impresa di Assicurazione devono essere inoltrati per iscritto a quest’ultima all’indirizzo: Amissima Vita S.p.A. - Ufficio Reclami, Xxxx xx Xxxxx Xxxxxx, x. 0, 00000 Xxxxxx, fax x00 000 0000000. L’Impresa di Assicurazione gestirà direttamente i reclami presentati con riferimento ai comportamenti dei Distributori, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori. I reclami possono essere inviati altresì all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, specificando per iscritto e in maniera dettagliata, nome, cognome e domicilio del reclamante, le ragioni e i fatti invocati ed ogni altro elemento utile per la trattazione del reclamo. Per ulteriori informazioni sui reclami è possibile consultare il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx. Il preposto Ufficio Reclami evade la citata doglianza entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Altre informazioni rilevanti
PAGINA NON UTILIZZABILE
Assicurazione Mista rivalutabile a Premio unico
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Amissima Vita S.p.A.
Prodotto: Privilegio
Contratto Rivalutabile (Ramo Assicurativo I)
Data di realizzazione: 25 novembre 2019 Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Amissima Xxxx X.x.X., Xxxx xx Xxxxx Xxxxxx, x. 0; CAP 16128; Genova; tel. x00 000 00000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: XxxxxxxxxxXxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.
Amissima Vita S.p.A. Fondata nel 1971 - appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con il n. 050 all’Albo Gruppi Ivass, ed assoggettata a direzione e coordinamento del Socio Unico Amissima Holdings S.r.l. Sede legale e Direzione Generale: Mura di Xxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx T x00 000 00000 F x00 000 0000000 - sito: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; email: XxxxxxxxxxXxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx Registro delle Imprese di Genova CF 01739640157 PI 03723300103 REA GE 373333 - Albo Imprese Ivass 1.00039 Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14.3.73 (G.U. del 19.4.73 n. 103).
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2018, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del patrimonio netto di Amissima Vita S.p.A. è pari ad Euro 184.834.630: la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 50.431.778 e le Riserve patrimoniali sono pari a Euro. 100.050.849.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxx/), dove è rappresentato al 31 dicembre 2018 l’indice di Solvibilità (solvency ratio) pari a 129%, il requisito patrimoniale di solvibilità di 172.574.037 euro, il requisito patrimoniale minimo di 77.658.317 euro e l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura di 222.841.823 euro.
Al contratto si applica la legge italiana.
Il contratto prevede prestazioni principali collegate ai risultati della Gestione Separata CVitanuova, quali:
a) prestazione in caso di vita, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, ai Beneficiari designati in polizza o, in mancanza, agli eredi, è previsto il pagamento del capitale assicurato aumentato degli incrementi da rivalutazione derivanti dai risultati annui conseguiti fino alla scadenza dalla specifica Gestione Separata cui la forma assicurativa è collegata.
b) prestazione in caso di decesso, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente o, in mancanza, agli eredi, è previsto il pagamento di un capitale pari al capitale assicurato quale risulta all'ultimo anniversario di polizza trascorso, ulteriormente rivalutato in base al risultato conseguito dalla Gestione Separata fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza che precede o coincide con la data del decesso.
Quali sono le prestazioni?
Il regolamento della gestione interna separata è reperibile sul sito dell’Impresa xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx- separate/.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non ci sono rischi non assicurabili. |
Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie contrattuali.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: Per i pagamenti dell’Impresa dovrai preventivamente consegnare alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto; i suddetti documenti nei diversi casi sono: a) Per la liquidazione del capitale maturato in caso di vita dell’Assicurato: - richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto in carta semplice, con possibilità a discrezione dei soggetti predetti, di utilizzare un apposito modulo messo a disposizione dall’Impresa; - copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale del Contraente e di ciascun Beneficiario (se non già presentati o scaduti); - modello FATCA/CRS. b) Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato, si devono consegnare: - richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto in carta semplice, con possibilità a discrezione dei soggetti predetti, di utilizzare un apposito modulo messo a disposizione dall’Impresa; - copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale di ciascun Beneficiario (se non già presentati o scaduti); - certificato di morte; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio atta ad identificare gli aventi diritto alla liquidazione delle prestazioni assicurate, qualora nel contratto ne sia stata fatta menzione generica, ed a comprovare se l’Assicurato abbia o meno redatto testamento (in caso affermativo copia del testamento pubblicato); - se tra i beneficiari vi sono minori: Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l’esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione del capitale e ne determini l’impiego. - modello FATCA/CRS. Nel caso in cui l’avente diritto sia impossibilitato a recarsi presso l’Intermediario che gestisce il contratto oppure invii la richiesta direttamente all’Impresa: - modello Adeguata verifica a distanza del Beneficiario – persona fisica e persona giuridica - debitamente compilato, sottoscritto e validato da un Intermediario abilitato e/o dalle Autorità competenti e gli allegati richiesti. Il modello potrà essere reperito sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione Contatti/Liquidazione Polizze Vita, oppure potrà essere richiesto all’Impresa, la quale provvederà ad inviarlo al richiedente via posta o via email. L’Impresa si impegna ad eseguire il pagamento entro il termine di trenta giorni, e comunque non oltre i termini di legge, a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta; decorsi i termini di legge sono dovuti gli interessi di mora a favore del Contraente o dei Beneficiari. |
Prescrizione: La normativa vigente (art. 2952 comma 2 c.c.) prevede che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Si rammenta inoltre che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti ramo vita che non sono reclamati entro il termine di prescrizione, sono devoluti al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. | |
Erogazione della prestazione: I pagamenti dovuti dall’ Impresa ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento della documentazione indicata nella sezione Denuncia. L’Impresa esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall’Impresa e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | L’assicurato dichiara di essere consapevole della responsabilità derivante da mendaci affermazioni e che i dati riportati nella proposta di assicurazione corrispondono al vero. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il contratto può essere sottoscritto esclusivamente per impiegare capitali rinvenenti da reinvestimento di scadenze, ossia può essere sottoscritto utilizzando quale premio unico di perfezionamento il capitale, in misura totale o parziale, liquidabile in occasione della scadenza di una o più polizze vita. Non sono concessi versamenti integrativi se non per raggiungere il premio minimo di euro 10.000,00. Il premio massimo è pari a euro 500.000,00. Il pagamento pertanto è effettuato utilizzando il Capitale netto liquidabile per scadenza mentre, la parte di premio eventualmente integrativa alla liquidazione, necessaria per raggiungere il premio minimo, può essere pagata con le seguenti modalità: · bonifico bancario a favore di Amissima Vita S.p.A.; · bonifico bancario a favore dell’Agente di Amissima Vita S.p.A., espressamente in tale qualità; · assegno circolare non trasferibile intestato ad Amissima Vita S.p.A.; · assegno circolare non trasferibile intestato all’Agente di Amissima Vita S.p.A., espressamente in tale qualità; · tutte le altre forme di pagamento previste dalla Società e comunicate all’Intermediario, il quale è tenuto ad esporre in Agenzia apposito “avviso alla Clientela”. La Compagnia non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alla suddetta forma di pagamento. |
Xxxxxxxx | Xxxxxx chiedere il rimborso del premio corrisposto in caso di recesso; in tal caso non è prevista l’applicazione di alcun costo. |
Sconti | Il contratto può prevedere sconti in virtù di iniziative commerciali stabilite dall’Impresa. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata del contratto è inderogabilmente fissa pari a 6 anni. |
Sospensione | Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato, il Contraente ha la facoltà di revocare la propria Proposta di assicurazione. Per l’esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta stessa, indirizzata al seguente recapito: AMISSIMA VITA S.p.A. - Ufficio Assunzioni - Xxxx xx Xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX. |
Recesso | Xxxx recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui hai ricevuto comunicazione dall’impresa che il contratto è concluso. Dovrai notificare la tua volontà con lettera raccomandata indirizzata all’Impresa, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito: AMISSIMA VITA S.p.A. - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Xxxx xx Xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX. Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d’invio. L’impresa ti rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, (previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici) un importo pari al valore del premio corrisposto. |
Risoluzione | Non si prevedono casi particolari di risoluzione del contratto, in quanto è previsto il pagamento in unica soluzione, senza quindi possibilità di sospensione del pagamento. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? [x] SI [ ] NO | |
Valori di riscatto e riduzione | − È possibile esercitare il diritto di riscatto totale trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza. Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, rivalutato alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di riscatto, senza applicazione di costi. La richiesta di riscatto è irrevocabile. Il valore liquidato dall’Impresa in caso di riscatto non risulterà mai inferiore al premio versato. Il riscatto comporta l’estinzione anticipata del contratto − Il presente contratto, prevedendo un premio unico non prevede riduzioni. |
Richiesta di informazioni | − Se hai bisogno di ottenere informazioni sui valori di riscatto puoi rivolgerti a: AMISSIMA VITA S.p.A. |
Ufficio Gestione Portafoglio Mura di Santa Chiara, 0 -00000 XXXXXX Tel 010.54.98.1; Fax 000.00.00.000 | |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Non sono assicurabili persone di età inferiori ai 18 anni e persone di età superiori ai 85 anni; l’investitore/contrente può avere una età minima di 18 anni e massima di 85 anni compiuti. Inoltre, il prodotto è destinato esclusivamente al reinvestimento delle scadenze di polizze sottoscritte con Amissima Vita S.p.A.; non può in nessun modo essere utilizzato per scopi differenti. |
avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID e nella presente sezione, la quota parte percepita mediamente dagli intermediari è pari al 30% con riguardo ai costi prelevati dal rendimento della Gestione Separata.
costi di intermediazione
−
Per l’informativa dettagliata sui costi prendere visione delle informazioni indicate nel KID.
− costi per riscatto
non sono previsti.
Quali costi devo sostenere?
− Il prodotto è collegato ad una specifica gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Impresa e denominata Gestione Separata “C.VITANUOVA”.
L’Impresa determina il rendimento annuo da attribuire alla polizza pari al rendimento effettivo annuo della Gestione Separata, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente la data di rivalutazione.
− Il tasso di rendimento finanziario attribuito annualmente al contratto è pari al tasso di rendimento effettivo annuo della Gestione Separata trattenuti (sottratti) 1,30 punti percentuali assoluti.
− Per le prestazioni in caso di morte prima della scadenza contrattuale, in caso di riscatto ed in caso di sopravvivenza alla scadenza contrattuale è previsto il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari allo 0,00%.
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato all’impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | − È possibile adire a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie, quali l’arbitrato, qualora espressamente previsto dalle condizioni di polizza. − Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
REGIME FISCALE | |
Imposta sui premi. I premi delle assicurazioni sulla vita non sono, al momento della stipulazione del presente contratto, soggetti ad imposta. | |
Detrazione fiscale dei premi. La presente forma assicurativa non dà diritto ad alcuna detrazione fiscale. | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Tassazione delle somme assicurate. Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Documento potrebbe pertanto non fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali rilevabili, direttamente o indirettamente, in relazione alla polizza. Rimane riservata al Contraente e/o Assicurato ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del presente contratto. Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza di questo contratto, se corrisposte in caso di vita dell’assicurato (cedola e riscatto) o di decesso, sono soggette ad imposta sostitutiva sull’importo pari alla differenza fra la somma dovuta dall’Impresa e l’ammontare dei premi corrisposti dal contraente afferenti al caso vita. Tale differenza sarà opportunamente abbattuta attraverso la riduzione della base imponibile determinata in funzione della quota dei proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. L’Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a: - soggetti che esercitano attività d’impresa; - persone fisiche o enti non commerciali, in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale, qualora gli interessati presentino una dichiarazione relativa alla conclusione del contratto nell’ambito dell’attività commerciale stessa. Tutte le polizze vita liquidate e corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell’assicurato, sono comunque esenti dall’imposta sulle successioni. |
Non pignorabilità e non sequestrabilità. Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili (art. 1923 C.C.). | |
Diritto proprio del Beneficiario. Per effetto della designazione fatta dal Contraente, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. In particolare, ciò significa che le somme percepite a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario (art. 1920 C.C.). |
AVVERTENZE
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA ED UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
PAGINA NON UTILIZZABILE
PRIVILEGIO
Condizioni di Assicurazione
INDICE | |||
ART. 1 | Prestazioni, premi e garanzie del contratto PRESTAZIONI GARANTITE | pag. 1/7 | |
ART. 2 | MODALITA’ DEI VERSAMENTI | pag. 1/7 | |
ART. 3 ART. 4 | CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE 3.1 MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE 3.2 MODALITA’ DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE BENEFICIARI | pag. 1/7 pag. 1/7 pag. 1/7 pag. 2/7 | |
ART. 5 ART. 6 | Perfezionamento e limitazioni MODALITA’ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE RISCHIO DI MORTE | pag. 2/7 pag. 2/7 | |
ART. 7 | LIMITI DI ETA’ DELL’ASSICURATO | pag. 2/7 | |
ART. 8 | DURATA DEL CONTRATTO | pag. 2/7 | |
Cosa è possibile fare in corso di contratto | |||
ART. 9 ART. 10 | 10.1 | REVOCA DELLA PROPOSTA RECESSO DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE | pag. 2/7 pag. 2/7 pag. 2/7 |
ART. 11 | 10.2 | FACOLTA’ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA RISCATTO TOTALE | pag. 2/7 pag. 3/7 |
ART. 12 ART. 13 ART. 14 | CESSIONE, PEGNO E VINCOLO PRESTITI OPZIONI | pag. 3/7 pag. 3/7 pag. 3/7 | |
I pagamenti della Società | |||
ART. 15 | OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ | pag. 3/7 | |
ART. 16 | PAGAMENTI DELLA SOCIETA’ | pag. 3/7 | |
La Normativa | |||
ART. 17 | PRESCRIZIONE | pag. 4/7 | |
ART. 18 | FORO COMPETENTE | pag. 4/7 | |
ART. 19 | MEDIAZIONE CIVILE | pag. 4/7 | |
ART. 20 | TASSE E IMPOSTE | pag. 4/7 | |
ART. 21 | RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB | pag. 5/7 | |
REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA “C.VITANUOVA” | pag. 5/7 | ||
Glossario | pag. 7/7 |
Condizioni di Assicurazione
DOCUMENTO AGGIORNATO AL 25/11/2019
TARIFFA V366
Prestazioni, premi e garanzie del contratto
ART. 1 PRESTAZIONI GARANTITE
Il presente contratto di assicurazione sulla vita, a premio unico garantisce le seguenti tipologie di prestazioni:
− in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza;
− in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.
PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO A SCADENZA
Amissima Vita S.p.A. pagherà, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, ai Beneficiari designati in polizza o, in mancanza, agli eredi, il capitale assicurato aumentato degli incrementi per rivalutazione maturati in base al risultato conseguito dalla gestione separata X.Xxxxxxxxx.
PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO PRIMA DELLA SCADENZA
Amissima Vita S.p.A. pagherà, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente o, in mancanza, agli eredi, un capitale pari al capitale assicurato quale risulta all'ultimo anniversario di polizza trascorso, ulteriormente rivalutato in base al risultato conseguito dalla Gestione Separata dall'ultimo anniversario di Polizza alla ricorrenza mensile della data di decorrenza che precede o coincide con la data del decesso.
Il capitale assicurato iniziale è pari al premio versato.
Ad ogni ricorrenza della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza precedente viene rivalutato dalla Società secondo le modalità previste all’art. 3.1 Clausola di Rivalutazione.
Le garanzie cessano dopo 6 anni e pertanto il contratto rimane in vigore fino alla scadenza o si estingue prima in caso di decesso dell'assicurato oppure quando il Contraente ne chiede la liquidazione attraverso il riscatto totale.
ART. 2 MODALITA’ DEI VERSAMENTI
A fronte delle garanzie esposte, il Contraente paga un premio unico alla sottoscrizione del contratto.
Tale premio, rinveniente da Capitali in scadenza, non potrà essere di importo inferiore a euro 10.000,00 né superiore ad euro 500.000,00. Laddove l'importo del Capitale in scadenza fosse inferiore a 10.000,00 euro, è data facoltà al Contraente di integrare il Capitale in scadenza fino e non oltre l'importo complessivo del premio minimo.
Non sono previsti caricamenti di gestione applicati in dipendenza del premio versato né diritti fissi.
La Società effettua l'investimento in base a quanto dichiarato dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di assicurazione.
ART. 3 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni di seguito indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento “C.VITANUOVA”, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
3.1 MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE
La Società determina il rendimento annuo da attribuire alla polizza pari al rendimento effettivo annuo della Gestione Separata dal quale vengono trattenuti (sottratti) 1,30 punti percentuali assoluti.
Per tasso di rendimento effettivo annuo della Gestione Separata si intende quello realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente la data di rivalutazione.
Per la liquidazione del capitale assicurato in caso di riscatto totale o parziale il tasso annuo di rendimento della Gestione Separata da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con anniversario nel mese in cui è pervenuta la richiesta di riscatto.
3.2 MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELCAPITALE
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente verrà rivalutato incrementandolo sulla base del tasso annuo di rivalutazione fissato a norma dell’art. 3.1. Ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, l'aumento di capitale verrà comunicato al Contraente.
In caso di liquidazione del contratto a seguito di riscatto totale o decesso dell'Assicurato, la rivalutazione maturata è ottenuta applicando il tasso di rendimento fissato a norma dell’art. 3.1 in proporzione ai giorni intercorsi dall'ultima ricorrenza annuale fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di riscatto o di decesso dell'Assicurato.
ART. 4 BENEFICIARI
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 C.C., successivamente alla stipulazione del contratto, è possibile modificare o revocare la designazione del beneficiario con dichiarazione scritta comunicata all'Assicuratore direttamente a mezzo posta o tramite l'Intermediario. La revoca o la modifica possono essere fatte anche con testamento, a condizione che il testatore abbia espressamente attribuito la somma dovuta in forza della polizza vita a favore di una determinata persona ovvero abbia comunque espresso chiaramente la propria volontà di modificare o revocare la designazione del beneficiario richiamando la polizza stipulata.
Ai sensi dell’art. 1921 C.C., la revoca o la modifica del beneficio non può essere fatta:
− dagli eredi dopo la morte del Contraente;
− dopo che si è verificato l'evento, qualora il Beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio;
− quando il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca e il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio, purché la rinuncia del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario siano comunicate per iscritto all'Assicuratore. In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Al fine di essere certi che le somme dovute vengano effettivamente riscosse, si consiglia di: informare i beneficiari dell’esistenza del contratto, di evitare designazioni generiche dando preferenza ad indicazioni nominative, fornendo tutte le informazioni utili – indirizzo, recapito telefonico, e‐mail ‐ per consentire alla Società l’identificazione in caso di liquidazione.
Perfezionamento e limitazioni
ART. 5 MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Il contratto si considera perfezionato, a condizione che sia stato effettuato il pagamento del premio, all'atto della consegna al Contraente dell'esemplare di Polizza che va sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato (se diverso dal Contraente) o, in mancanza, al ricevimento della comunicazione scritta inviata dalla Società contenente l'accettazione della Proposta.
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il contratto è perfezionato, oppure, dalle ore 24 del giorno di effetto stabilito, se successivo alla data di perfezionamento.
ART. 6 RISCHIO DI MORTE
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
ART. 7 LIMITI DI ETA’ DELL’ASSICURATO
Alla decorrenza del contratto, l'età minima dell'Assicurato è 18 anni, quella massima è 85 anni compiuti; per il Contraente l'età minima è 18 anni, quella massima è 85 anni compiuti.
ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO
La durata del Contratto è inderogabilmente fissa e pari a 6 anni.
Cosa è possibile fare in corso di contratto
ART. 9 REVOCA DELLA PROPOSTA
Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato, il Contraente ha facoltà, ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs. 209/200, di revocare la propria Proposta di Assicurazione. Per l’esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta stessa, indirizzata al seguente recapito: AMISSIMA VITA S.p.A.‐ Servizio Assunzioni‐ Xxxx xx Xxxxx Xxxxxx, 0 00000 XXXXXX.
ART. 10 RECESSO
10.1 DIRITTO DI RECESSO DELCONTRAENTE
Ai sensi dell’art. 177 del D. Lgs. 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo Stesso è informato che il contratto è concluso.
Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:
AMISSIMA VITA S.p.A. ‐ Ufficio Gestione Portafoglio ‐ Xxxx xx Xxxxx Xxxxxx, 0 00000 XXXXXX.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d’invio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente (previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici) un importo pari al valore del premio corrisposto.
10.2 FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA
La presente assicurazione e le relative coperture, ivi inclusi l'adempimento dell'obbligazione di indennizzo dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio economico o servizio di assistenza è garantito solo ed esclusivamente se non in contrasto con un embargo totale o parziale o qualsivoglia sanzione economica, commerciale e finanziaria messa in atto dall'Unione Europea, dal
Governo Italiano o da qualsiasi altro Organismo internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove siano applicabili anche al Contraente e/o agli Assicurati e/o ai Beneficiari della presente polizza. In tali casi il contratto si risolve di diritto senza che sia dovuta alcuna somma o altra prestazione da parte della Compagnia.
ART. 11 RISCATTO TOTALE
Su richiesta scritta del Contraente il contratto può essere riscattato totalmente, senza penalità, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza; non sono ammessi riscatti parziali.
Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato in vigore all'ultimo anniversario precedente la data della relativa richiesta, rivalutato fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di riscatto. La misura della rivalutazione del capitale fino alla data della richiesta verrà individuata considerando il tasso di rivalutazione proprio dei contratti con mese di decorrenza uguale al mese in cui viene liquidato il riscatto (art. 3.1 della Clausola di Rivalutazione). L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data della richiesta.
ART. 12 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
ART. 13 PRESTITI
In nessun caso il contratto prevede l’erogazione di prestiti.
ART. 14 OPZIONI
Il presente contratto non prevede opzioni contrattuali.
I pagamenti della Società
ART. 15 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ
Gli obblighi della Società risultano:
• da quanto stabilito nella Polizza e nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
• da eventuali Appendici firmate dalla Società stessa.
ART. 16 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Per i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto alle prestazioni.
Per velocizzare e semplificare le operazioni di liquidazione, si consiglia di rivolgersi al soggetto incaricato presso cui il contratto è stato sottoscritto o comunque ad un intermediario di Amissima Vita.
La Società effettua i pagamenti entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento corredata dalla documentazione necessaria alla liquidazione; decorsi i termini di 30 giorni, sono dovuti gli interessi di mora a favore del Contraente o degli aventi diritto.
a) Per la liquidazione in caso di riscatto totale:
La richiesta di riscatto può essere fatta solo dal Contraente (Legale rappresentante o esecutore, a seconda che il Contraente della polizza sia persona fisica, giuridica, minore, etc.).
Nel caso in cui il Contraente si rivolga al soggetto incaricato presso cui il contratto è stato sottoscritto, le operazioni risulteranno più veloci e semplici, anche mediante l’uso di modulistica che contiene tutte le informazioni necessarie e le dichiarazioni sottoscritte potranno essere autenticate direttamente dall’incaricato.
Se invece la richiesta di liquidazione viene fatta direttamente alla Società, è possibile trovare sul sito internet della Società modulistica ed indicazioni chiare su come procedere (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx sezione Contatti/Liquidazione Polizze Vita) o, comunque, sarà necessario produrre i seguenti documenti:
• richiesta di liquidazione da parte del Contraente con indicazione del codice IBAN ed identificazione dell’intestazione del conto corrente (il contraente deve essere intestatario o cointestatario del conto), indicazione se si è persona politicamente esposta (PEP), dichiarazioni FATCA/CRS;
• copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del Contraente;
• in presenza di esecutore dell’operazione, copia della procura che evidenzi i poteri conferiti ad agire per conto del Contraente;
• identificazione a distanza – persona fisica e persona giuridica ‐ sottoscritta e validata da un Intermediario abilitato e/o dalle Autorità competenti e gli allegati richiesti.
b) Per la liquidazione del capitale maturato a scadenza:
La richiesta di liquidazione a scadenza deve essere fatta dagli aventi diritto designati dal Contraente.
Nel caso in cui ci si rivolga al soggetto incaricato presso cui il contratto è stato sottoscritto, le operazioni risulteranno più veloci e semplici, anche mediante l’uso di modulistica che contiene tutte le informazioni necessarie e le dichiarazioni sottoscritte potranno essere autenticate direttamente dall’incaricato. I documenti sono pertanto i seguenti:
− richiesta di liquidazione per ogni avente diritto con indicazione del codice IBAN ed identificazione dell’intestazione del conto corrente (ciascun avente diritto deve essere intestatario o cointestatario del conto), indicazione se si è persona politicamente esposta (PEP), dichiarazioni FATCA/CRS;
− copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del Contraente;
− in presenza di esecutore dell’operazione, copia della procura che evidenzi i poteri conferiti ad agire per conto del Contraente;
− identificazione a distanza – persona fisica e persona giuridica ‐ sottoscritta e validata da un Intermediario abilitato e/o dalle Autorità competenti e gli allegati richiesti.
− decreto del giudice tutelare se l’avente diritto alla liquidazione è minorenne.
c)Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato, si devono consegnare:
In caso di decesso dell’Assicurato, la richiesta di liquidazione deve essere fatta da parte degli aventi diritto (beneficiari in caso di morte); anche in questo caso è consigliabile rivolgersi al soggetto incaricato (intermediario) presso cui il contratto è stato sottoscritto per facilitare le operazioni di identificazione degli aventi diritto, velocizzare la liquidazione ed identificare i soggetti che beneficiano della liquidazione delle somme assicurate. In mancanza, è possibile reperire sul sito internet della società (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx sezione Contatti/Liquidazione Polizze Vita) modulistica ed indicazioni chiare su come procedere nelle diverse casistiche.
Quindi è necessario produrre:
− Richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun beneficiario contenente anche le modalità di pagamento (IBAN completo con evidenza che il beneficiario sia intestatario o cointestatario del conto), copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale di ciascun Beneficiario, indicazione se si è persona politicamente esposta (PEP), dichiarazioni FATCA/CRS e tipo di relazione con l’Assicurato;
− certificato di morte;
− dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle competenti autorità, atta ad identificare gli aventi diritto alla liquidazione delle prestazioni assicurate (sul sito della società è presente un fac‐simile).
Quindi, in caso di esistenza di testamento, deve essere presentato verbale di pubblicazione e copia dello stesso autenticata; deve essere attestato che quello presentato sia l’unico valido o l’ultimo valido e che non vi siano contestazioni, riportando data di pubblicazione e numero di repertorio.
In caso di assenza di testamento, l’atto notorio deve riportarne dichiarazione, e se i beneficiari sono “Eredi legittimi”, i nominativi degli stessi con attestazione che non ve ne siano altri.
Nel riportare i nominativi di cui sopra, occorre precisare per ciascuno: Nome, data di nascita, grado di parentela.
Se tra i beneficiari vi sono minori o incapaci occorre fornire Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l’esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione del capitale e ne determini l’impiego.
Nel caso in cui il Beneficiario sia impossibilitato a recarsi presso il soggetto incaricato (intermediario) presso cui il contratto è stato sottoscritto occorre certificare che sia l’avente diritto procedendo a far sottoscrivere la Richiesta di liquidazione nell’apposito spazio per la validazione da un Intermediario abilitato e/o dalle Autorità competenti e gli allegati richiesti. Il modello potrà essere reperito sul sito della Società.
I pagamenti della Società
ART. 17 PRESCRIZIONE
Fatto salvo quanto previsto al comma 1, ai sensi dell’art. 2952 comma 2 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art.1 comma 345 quater, legge n. 266 del 2005, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti ramo vita, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione sopra indicato, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
ART. 18 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o dei Beneficiari.
ART. 19 MEDIAZIONE CIVILE
Si rammenta che il D.Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Si rinvia al decreto sopraindicato, oltreché al decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a: Amissima Vita S.p.a., Xxxx xx Xxxxx Xxxxxx, 0 ‐ 00000 Xxxxxx, e‐mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, pec: xxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, oppure: xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.
ART. 20 TASSE E IMPOSTE
Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
ART. 21 RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB
La Società, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 22 comma 8 del D.L. 18/10/2012, n. 179 convertito con Legge 17/12/2012, n. 221, ha predisposto nella home page del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx l’apposita area riservata “Le mie polizze”, attraverso la quale il Contraente potrà accedere alla Sua posizione assicurativa.
REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA “X.XXXXXXXXX”
Art. 1 – Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Amissima Vita S.p.A., che viene contraddistinta con il nome GESTIONE SEPARATA X.XXXXXXXXX ed indicata di seguito con la sigla “C.VITANUOVA”.
Art. 2 – La valuta di denominazione della gestione C.VITANUOVA è l’Euro.
Art. 3 – Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della C.VITANUOVA decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell’anno successivo.
Art. 4 – L’obiettivo della gestione è la conservazione del patrimonio ed il suo graduale e costante incremento nel medio–lungo periodo, adottando le politiche di investimento di seguito riportate:
i) la Società investe le risorse principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario denominati in Euro e negoziati in mercati regolamentati, aventi rating creditizio di livello investment grade e connotati da un elevato grado di liquidabilità, puntando ad una diversificazione per settori, emittenti e scadenze;
ii) gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario riguardano principalmente titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti;
iii) la Società investe una parte residuale delle risorse nel settore immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore;
iv) al fine di assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, viene limitato fino ad un massimo del 20% del valore di mercato del portafoglio complessivo la quota di investimenti in titoli obbligazionari emessi o garantiti da soggetti appartenenti ad Apollo Global Management o dallo stesso controllati;
v) l’eventuale impiego di altri strumenti finanziari, compresi strumenti finanziari derivati, può avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:
Investimenti obbligazionari massimo 100% Investimenti azionari massimo 10%
Investimenti immobiliari massimo 5% Altri investimenti massimo 35%
Art. 5 – La gestione separata C.VITANUOVA raccoglie le risorse relative a diverse tipologie di polizze e, quindi, di segmenti di clientela, che la Società commercializza nel tempo senza particolari specificità.
Art. 6 – Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazione rivalutabili collegati alla Gestione, in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Art. 7 – Il presente regolamento è conforme alle norme stabilite dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3/6/2011, e potrà essere oggetto di eventuali modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con l’esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l’assicurato. Il presente regolamento potrà essere modificato anche in caso di fusione o scissione della gestione separata, come disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 14 del 18/2/2008 e successive modifiche.
Art. 8 – Sulla gestione X.XXXXXXXXX gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art. 9 – Eventuali utili, derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione, verranno attribuiti alla gestione separata.
Art. 10 – Il rendimento annuo della C.VITANUOVA per l’esercizio relativo alla certificazione indicato all’Art. 11, si ottiene rapportando il risultato finanziario calcolato al termine di ciascun mese di calendario della C.VITANUOVA di quel periodo, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, al valor medio della C.VITANUOVA nello stesso periodo. Per risultato finanziario della C.VITANUOVA si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo come sopra indicato – compresi gli utili e le perdite di realizzo – per la quota di competenza della C.VITANUOVA, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese di cui all’Art. 8. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività della C.VITANUOVA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella C.VITANUOVA per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della C.VITANUOVA si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito e della consistenza media annua di ogni altra attività della C.VITANUOVA. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella C.VITANUOVA ai fini della determinazione del rendimento della C.VITANUOVA. La Società si riserva di apportare al presente Articolo le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell’attuale legislazione fiscale.
Art. 11 – La gestione C.VITANUOVA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al D. Lgs. 24/02/98 n. 58 e succ. modif., la quale attesta la rispondenza della C.VITANUOVA al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, i rendimenti quali descritti dal precedente Art. 10 e
l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche. L’esercizio relativo alla certificazione annuale decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo.
Art. 12 – Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Glossario
DOCUMENTO AGGIORNATO AL 25/11/2019
• ADEGUATA VERIFICA: La vigente normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007) prevede che le Compagnie di assicurazione, in qualità di intermediari, debbano effettuare l'attività di "adeguata verifica" dei propri Clienti consistente in:
a. identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti;
b. identificare l'eventuale titolare effettivo (la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione oppure la persona o le persone che controllano le entità giuridiche) e verificarne l'identità;
c. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
d. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
• ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
• BENEFICIARIO: persona fisica o giuridica, designata in polizza dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Beneficiario può coincidere o meno con il Contraente.
• CARICAMENTI/COSTI: oneri sul contratto a carico del Contraente.
• CONTRAENTE: persona, fisica o giuridica, che stipula il contratto con la Società impegnandosi alla corresponsione del premio.
• DATA DI PERFEZIONAMENTO: data di pagamento del premio con accettazione della proposta da parte della Società o l'invio della polizza sottoscritta dalla Società.
• DECORRENZA DEL CONTRATTO: data dalla quale si intendono valide ed efficaci le prestazioni dedotte nel contratto.
• DURATA DEL CONTRATTO: periodo di validità del contratto, vale a dire l’intera vita dell’Assicurato.
• ESTRATTO CONTO ANNUALE: estratto conto annuale della posizione assicurativa che l’impresa è tenuta a comunicare al contraente.
• FATCA, CRS: il FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è un accordo sottoscritto da Italia e Stati Uniti che prevede lo scambio di informazioni finanziarie per contrastare l’evasione fiscale internazionale, in particolare quella relativa a cittadini e residenti statunitensi attraverso conti correnti detenuti presso le istituzioni finanziarie italiane e quella relativa a residenti italiani tramite conti correnti presso le istituzioni finanziarie statunitensi. Il CRS (Common Reporting Standard) rientra nell’ambito degli accordi per lo scambio automatico internazionale delle informazioni finanziarie, questa volta però riguardante i Paesi Ocse e dell’Unione Europea.
• GESTIONE SEPARATA: fondo creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al novero delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che abbiano sottoscritto polizze rivalutabili.
• INDICE DI SOLVIBILITA’: è una misura di stabilità finanziaria della Società che rappresenta il grado o percentuale di sovra patrimonializzazione rispetto agli impegni assunti con l’attività assicurativa.
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Il 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP.
• PEP: si tratta di acronimo di Persona Esposta Politicamente e si intendono persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (Decreto Antiriciclaggio D.lgs. 231/2007).
• PREMIO: importo versato dal Contraente alla Società.
• PROPOSTA: documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in veste di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle condizioni in esso indicate.
• REFERENTE TERZO: persona designata dal Contraente di polizza, diversa dal Beneficiario, cui fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato per individuare correttamente chi ha diritto alle prestazioni.
• RENDIMENTO TRATTENUTO, PUNTI PERCENTUALI TRATTENUTI: punti percentuali assoluti che la Società trattiene (sottrae) dal rendimento finanziario lordo della Gestione Separata.
• RICORRENZA ANNUA, ANNIVERSARIO ANNUO DI POLIZZA:?è la data in cui ricorre ogni anno la decorrenza del contratto.
• RISCATTO TOTALE: facoltà del Contraente di estinguere la polizza, con conseguente liquidazione dell’importo dovuto.
• SET INFORMATIVO: l’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell’impresa (art. 2 ‐ Regolamento IVASS n. 41/2018), composta da:
‐ il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
‐ il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
‐ le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
‐ un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.
• SOCIETÀ: la Società di Assicurazione Amissima Vita S.p.A.
Amissima Vita S.p.A.Fondata nel 1971 - al Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con il n. 050 all'Albo Gruppi Ivass, ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa e Socio Unico Amissima Holdings S.r.l. Sede legale e Direzione Generale: 1, 0000 Xxxxxx, Xxxxxx T x00 000 00000 F x00 000 0000000 Capitale Sociale Euro .v. Registro delle Imprese di Genova CF 01739640157 PI 03723300103 REA GE 373333 - Albo Imprese Ivass 1.00039 Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14.3.73 (G.U. del
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19.4.73 n. 103) xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
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1.
consegnate.
2.
approvato specificatamente le Condizioni di Assicurazione che sono state loro
3.
4.
5.
6.
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Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre che gli è stato consegnato il Set Informativo relativo alla forma assicurativa prescelta.
Set
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