PROVINCIA DI BELLUNO REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio n. *** COMUNE DI *********
PROVINCIA DI BELLUNO REPUBBLICA ITALIANA
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 01.01.2016/31.12.2020 – COMUNE DI *********
L'anno duemilaquindici, il giorno ( ) del mese di , nella sede
municipale del Comune di , avanti a me Nome Cognome, Segretario del Comune suddetto, avvalendomi di quanto disposto dall'art. 97, co. 4, lett. c), del D. Lgs. N. 267/2000, sono comparsi i Signori:
- Sig../Sig.ra……………………………………..nato/a a ………………..il …../……/………, che interviene nella sua qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di (in seguito indicato per brevità COMUNE o ENTE) codice fiscale con
sede in via……………………n……., in base alla delibera n……… in data….…/……/ ,
divenuta esecutiva ai sensi di legge;
- Sig../Sig.ra……………………………………..nato/a a ………………..il …../……/………, che interviene nella sua qualità di della Banca , con sede legale a
, Via/Piazza , Codice Fiscale , giusta delega di cui alla deliberazione del Consiglio d’Amministrazione in data……/……/..……/procura in data
/ / ;
I suddetti comparenti, della cui identità personale e capacità di contrarre io Segretario Comunale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, e a tal fine, premettono che:
- ai sensi dell’art.210, comma 2, del TUEL d.lgs. n.267 / 2000, la presente convenzione è stata approvata dal Comune di con delibera di Consiglio n….. del……/……/ divenuta
esecutiva ai sensi di legge;
- con determinazione del Comune di Falcade n. / del gg mese anno è stata indetta
procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020; tale gara, unica, era finalizzata all’aggiudicazione del servizio in argomento per i Comuni di Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Vallada Agordina, Voltago Agordino, nonché del Servizio di Cassa per l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”; Ente delegato all’espletamento della procedura aperta è stato il Comune di Falcade, che l’ha espletata per i sette Comuni deleganti e per se’ medesimo, nonché per l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”;
- a seguito della gara unica ogni Comune e l'Azienda Speciale deve poi procedere alla stipula della convenzione di Tesoreria valevole per se’;
- in seguito all’effettuazione della procedura aperta il Servizio di Tesoreria è stato aggiudicato alla Banca , come sopra identificata;
- l’Ente Capofila Falcade ha poi effettuato le verifiche ex articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006, che hanno confermato le risultanze dell’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di Gara alla sopra indicata Banca ;
- con determinazione n. / del gg mese anno il suddetto Ente capofila ha disposto
l’aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria alla Banca ed ha trasmesso il provvedimento in questione agli altri Comuni ed all'Azienda Speciale, convenzionati per la procedura aperta, affinché ciascuno adottasse apposito provvedimento di affidamento del servizio e conseguente stipula della specifica convenzione di Tesoreria con il soggetto aggiudicatario;
- con determinazione del Responsabile dell’Area n….. in data …………….., a seguito della suddetta procedura aperta, questo Ente, prendendo atto dell’aggiudicazione definitiva disposta dall’Ente Capofila, ha quindi affidato il proprio servizio di tesoreria alla Banca
………………………….., con sede in ……………………….. per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2020.
Tutto ciò premesso, le parti ut supra costituite convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1 – Affidamento del servizio
1) Il Comune di affida in concessione alla Banca , quale soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. n. 267/2000, il servizio di Tesoreria, da svolgersi in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti, nonché ai patti di cui alla presente convenzione. per il dal 01.01.2016 al 31.12.2020, salvo rinnovo d’intesa tra le parti e per non più di una volta, per il combinato disposto dell’art. 44, comma 2, della L. 724/1994, e dell’articolo 210, punto 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
2) Attualmente l’ente è sottoposto alla disciplina di cui alla Legge n.720 del 29 ottobre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal proposito il tesoriere, con riguardo alle disponibilità dell’Ente giacenti in tesoreria unica, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
3) Per tutta la durata della convenzione il servizio di Tesoreria deve essere svolto dal Tesoriere presso la filiale della Banca, a mezzo sportello ubicato nel territorio del Comune di , con l’orario di sportello previsto dal sistema bancario, in locali accessibili alle persone diversamente abili e con strutture idonee al buon andamento del servizio stesso, facendo impiego di personale in possesso di adeguata professionalità ed in numero idoneo a soddisfare tutti gli utenti.
4) L’Istituto di credito concessionario provvederà entro 30 giorni dall’inizio del servizio a comunicare all’ente, il proprio soggetto interno responsabile del servizio di tesoreria e in caso di assenza o impedimento, il suo legittimo sostituto.
5) E' vietata la cessione anche parziale del contratto. Il Comune si riserva, a propria discrezione, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione in altri Istituti di credito, qualora dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economicità, e organizzazione tecnica, offerte inizialmente dal soggetto con il quale ha stipulato la presente convenzione.
6) E' prevista la possibilità di rinegoziare le condizioni contrattuali di cui alla presente convenzione in caso di modifica del regime di Tesoreria Unica attualmente in vigore.
Articolo 2 – Oggetto del servizio di tesoreria
1) Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs 267/2000, la concessione del Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune di finalizzate, in particolare, alla riscossione di qualsiasi tipo d’entrata, al pagamento delle spese, al deposito e custodia dei titoli e dei valori, nonché agli ulteriori adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali, dalla presente convenzione e da altre norme pattizie.
2) Il Tesoriere provvede anche a ricevere direttamente i depositi effettuati da terzi a favore dell’ente, per spese contrattuali, d’asta e cauzionali, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente comunque tutti gli estremi identificativi del soggetto terzo, nonché dell’operazione.
3) Esulano dall’ambito del presente accordo la riscossione delle entrate e dei contributi di spettanza del Comune, qualora affidate a terzi tramite apposito contratto o per disposizioni di legge.
4) Il Comune può ampliare a favore dei propri debitori canali di versamento al di fuori del servizio di tesoreria, fermo restando l’obbligo di riversamento dei saldi presso la tesoreria stessa.
5) Il Tesoriere provvede al pagamento delle fatture a carico dell’ente se appositamente “domiciliate” presso lo stesso tesoriere.
6) Qualora previsto nel Regolamento di contabilità dell'Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all'Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.
Articolo 3 – Servizi minimi da garantire
Il Tesoriere dovrà garantire le seguenti attività/servizi minimi:
- riscossioni;
- pagamenti e anticipazioni;
- rilascio di fideiussioni a titolo gratuito;
- custodia ed amministrazione di titoli e valori;
- consulenza in materia finanziaria;
- avere uno sportello bancario aperto per tutta la durata della concessione almeno sul territorio di uno dei Comuni facenti parte dell’Unione Montana Agordina (Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino), oppure impegnarsi ad attivarlo a decorrere dalla data di inizio del servizio ed a mantenerlo attivo per tutta la sua durata;
- installazione gratuita, a richiesta, di n. 1 terminale POS, senza oneri di installazione e manutenzione per ciascun Ente;
- servizio gratuito di recapito e ritiro della documentazione per almeno 1 giorno alla settimana (preconcordato con ogni singolo Ente) per gli Enti la cui sede dista più di 10 chilometri dallo sportello più vicino dell’Istituto Tesoriere;
- sistema di gestione degli Ordinativi di incasso e dei Mandati di pagamento informatici nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, compatibile con i sistemi contabili ed informatici dei Comuni convenzionati utilizzati nel corso del periodo del servizio.
Articolo 4 – Esercizio finanziario
1) L’esercizio finanziario dell'Ente ha durata pari all’anno solare come previsto dall’art.162, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2) Dopo il 31 dicembre non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente; eventuali regolarizzazione di scritture contabili del Tesoriere al fine del deposito del relativo conto, dovranno essere effettuate in tempi compatibili con la scadenza per la resa del conto medesimo.
Articolo 5 - Durata della concessione
1) La durata del servizio è prevista in anni cinque, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020.
2) Ai sensi del secondo periodo del comma 1) dell’art.210 del D.Lgs 267/2000, qualora ricorrano le condizioni di legge, l’Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
3) Il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio per un anno, dopo la scadenza della convenzione, se richiesto per qualsiasi motivo dall’Ente. In tal caso si applicano al periodo della “prorogatio” le pattuizioni di cui alla presente convenzione.
Articolo 6 - Estensione del contratto di tesoreria
1) Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese si estende automaticamente anche alle Istituzioni, già esistenti o eventualmente costituite dal Comune ai sensi dell’art.114, comma 2) del D.Lgs 267/2000.
2) Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese può altresì estendersi a richiesta del Comune, ad Enti, Aziende Speciali costituiti dal Comune, nonché a Società a partecipazione maggioritaria e controllate dallo stesso, tramite la stipula di apposite convenzioni regolanti il servizio di Tesoreria.
3) Le condizioni e le clausole del servizio di Tesoreria, nonché i tassi attivi e passivi previsti dalla presente convenzione si estendono a tutti gli organismi indicati nel presente articolo.
Articolo 7 – Gestione informatizzata del servizio di tesoreria
1) Durante il periodo di validità della convenzione, tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267 del 2000, le parti di comune accordo possono apportare i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorare le modalità di espletamento del servizio.
2) Il servizio di tesoreria verrà svolto in conformità alla legge, allo Statuto dell’Ente, ai vigenti Regolamenti e disposizioni organizzative interne dell'Ente, alle istruzioni tecniche ed informatiche emanate ed emanande, nonché ai patti di cui alla presente Convenzione.
3) Ai sensi e con gli effetti dell'articolo 213 del Testo Unico degli Enti Locali, il servizio di tesoreria deve essere gestito con modalità e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei. Tuttavia, è fatta salva per l’Ente la possibilità di produrre documenti cartacei in casi di urgenza e, qualora le procedure informatiche fossero, per qualsiasi ragione, non disponibili. Con riferimento alla gestione mediante “ordinativo informatico” caratterizzato dall’applicazione della “firma digitale” così come definita dal d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono concordati, su richiesta dell’Ente, flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere ed eventuali soggetti terzi gestori del software per conto del Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale.
4) Il Tesoriere garantisce, senza costi per l’Ente, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni), dal protocollo ABI (Associazione Bancaria Italiana) sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e suoi eventuali successivi aggiornamenti), dal d.p.c.m. 13 gennaio 2004, che disciplina le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, con particolare
riferimento alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (ed eventuali successivi aggiornamenti), dall’Agenzia per l’Italia Digitale e da altre Autorità pubbliche nel campo digitale ed informatico.
5) Durante il periodo di validità della Convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi potrà procedersi con scambio di lettere o tramite posta elettronica o altri idonei mezzi di comunicazione. Qualora l’Ente decidesse di acquisire nuovi e diversi programmi di gestione finanziaria e contabile ovvero decidesse di apportare modifiche a quelli esistenti, l’adeguamento delle procedure di scambio telematico con il Tesoriere, anche nell’eventualità che il relativo software di trasmissione e gestione fosse fornito da soggetto diverso dal Tesoriere stesso, dovrà avvenire a cura e spese del Tesoriere, escludendosi sin da ora qualsiasi onere a carico dell’Ente.
Il Tesoriere ha pertanto l’onere di interfacciare le proprie procedure informatiche con quelle dell’Ente, sia attuali che future, anche tenuto conto di quanto prescritto dalle norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili, fornendo supporto operativo e collaborazione all’Ente in forma gratuita.
6) In particolare, con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.118/2011 nonché D. Lgs n.126/2014, il Tesoriere si impegna ad adeguare a tale normativa i propri sistemi informativi per la ricezione e l’esecuzione degli ordinativi di pagamento e di incasso fornendo supporto operativo e collaborazione all’Ente durante il processo di armonizzazione contabile secondo i principi di cui al DPCM 28.12.2011 e smi.
7) Il Tesoriere si impegna a garantire gratuitamente al Comune l’accesso e la fruizione dei servizi di home banking disponibili dal proprio sistema bancario, al fine del monitoraggio di cassa nonché per l’estrapolazione dei dati inerenti i movimenti del conto di tesoreria e altri conti dedicati; tale accesso e fruizione sono garantiti anche dopo la cessazione del contratto, fino a comunicazione di disattivazione da parte di ogni Ente. Il Tesoriere si impegna altresì a fornire, su supporto elettronico, nelle prime settimane di ogni esercizio, elenco completo dei movimenti provvisori in entrata e in uscita registrati nell’esercizio precedente, in formato .xls o equivalente.
Articolo 8 – Obblighi dell'Ente
1) L'Ente si impegna a trasmettere al Tesoriere quanto segue:
a) le firme autografe ed eventuali certificati digitali con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento, nonché tempestivamente le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina. Per i conseguenti effetti, il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse;
b) nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, gli stanziamenti risultanti dall’assestamento di bilancio dell’esercizio precedente e l’elenco provvisorio dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre dell’esercizio precedente;
c) copia del bilancio di previsione redatto in conformità ai modelli previsti dalle norme vigenti;
d) le copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a storni, prelevamenti dal fondo di riserva, nonché delle variazioni di bilancio;
e) le dotazioni definitive dei residui attivi e passivi approvate con il riaccertamento degli stessi in sede di approvazione del rendiconto;
f) copia del bilancio consuntivo redatto in conformità ai modelli previsti dalle disposizioni normative;
g) le delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall'Ente, per i quali il Tesoriere è tenuto a versare le relative rate di ammortamento agli istituti di credito e alle scadenze stabiliti;
h) il decreto di discarico della Corte dei Conti e gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto.
Articolo 9 – Obblighi del Tesoriere
1) Ai sensi dell’art.220 del D.Lgs 267/2000, il Tesoriere è obbligato per le delegazioni di pagamento di cui all’art.206 del D.Lgs 267/2000, a versare l’importo ai rispettivi creditori alle prescritte scadenze, con comminatoria a carico dello stesso dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento a lui imputabile.
2) Il Tesoriere è obbligato ai seguenti adempimenti:
a) istituire, se non presente, sul territorio di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione Montana Agordina, a decorrere dalla data di inizio del servizio ed a mantenerlo attivo per tutta la sua durata, apposito sportello presso il quale gli operatori dell'Ente e l’utenza potranno accedere per lo svolgimento di ogni operazione di tesoreria. Il locale dovrà essere accessibile al pubblico, privo di
barriere architettoniche, con l’orario di sportello previsto dal sistema bancario, idoneo a soddisfare le esigenze dell’utenza;
b) concedere precedenza d’accesso agli operatori dell'Ente, sul resto del pubblico, presso gli sportelli delle filiali al fine dello svolgimento di qualsiasi tipo di operazioni inerenti il servizio tesoreria;
c) mantenere quotidianamente aggiornato e conservare il giornale di cassa riassuntivo di tutti i movimenti ai sensi dell’art.225 del D.Lgs 267/2000;
d) conservare la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate per ogni riscossione, tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i titoli ed i valori in deposito, trasmettendone copia all’Ente con cadenza giornaliera;
e) effettuare le imputazioni ai rispettivi codici di bilancio sia per le reversali d’incasso che per i mandati di pagamenti secondo le codifiche ufficiali previste in materia a cui l’Ente è soggetto, al fine di accertare in ogni momento lo stato degli introiti e delle spese mantenendo soprattutto distinzione tra conti residui e competenza;
f) inviare all'Ente a cadenza mensile, nonché trimestrale riassuntiva, ai fini dell’art.223 del D.Lgs 223/2000, rispettivamente per ciascun mese e trimestre solare, la situazione di cassa con la distinzione fra residui e competenza, la situazione dei valori e titoli in deposito, l’estratto conto delle risultanze dell’anticipazione di cassa, eventuali altri estratti delle risultanze di conti vincolati, del conto dedicato all’economo; tali documenti dovranno essere prodotti oltre che a cadenza mensile e trimestrale, anche a semplice richiesta dell’ente nei casi previsti dall’art.224 del D.Lgs 267/2000;
g) presentare all'Ente, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, in duplice copia il conto della propria gestione e relativi allegati di cui all’articolo 226 del D.Lgs 267/2000, redatto sull’apposito modello di cui all’art.160 del predetto X.Xxx.;
h) se non disponibile la funzione online, comunicare in forma scritta all’Ente, previa apposita richiesta, l’ammontare della giacenza di cassa distinta fra conto aperto presso la Tesoreria Locale e quella Provinciale dello Stato, dettagliando inoltre le liquidità tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione;
i) individuare e comunicare all’Ente il proprio Referente Responsabile del Servizio Tesoreria al fine di assicurare per entrambe le parti un efficace e continuativo collegamento con l’Ente;
j) adeguare la propria gestione alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.118/2011 nonché D. Lgs n.126/2014 e smi, rendendo operativi i propri sistemi dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, fornendo supporto operativo e collaborazione all’Ente durante il processo di armonizzazione contabile;
k) mantenere contabilità distinte e separate per ciascun ente nel caso di servizio di tesoreria svolto per più Enti ai sensi dell’art.212 del D.Lgs 267/2000;
l) accettare ai sensi del comma 4, dell’art.180 del D.Lgs 267/2000, la riscossione di ogni somma a favore dell’Ente, presso qualsiasi sportello delle filiali / agenzie presenti sul territorio locale nonché nazionale, anche senza avere ricevuto dall'Ente stesso o dall’utente il relativo titolo giustificativo dell’entrata, non potendo pertanto in alcun caso respingere la ricezione del pagamento, sia esso pervenuto in contanti o con altri canali di pagamento. In caso di pagamento allo sportello l’utente deve comunque identificarsi, e fornire almeno verbalmente la causale del pagamento; in caso contrario il tesoriere, solo in tale ipotesi, deve rifiutare la ricezione del pagamento.
Articolo 10 – Riscossioni delle entrate
1) Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2) Gli ordinativi di incasso devono contenere:
a) la denominazione dell'Ente;
b) l'indicazione del debitore;
c) la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
d) la causale del versamento;
e) l'imputazione in bilancio;
f) la codifica di bilancio;
g) il codice SIOPE;
h) il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
i) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
j) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
k) l'eventuale indicazione: "entrate vincolata “: in caso di mancata indicazione le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
l) ogni altro elemento previsto dalle norme vigenti e in particolare dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e dal regolamento di Contabilità dell’Ente.
3) A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e composto da bollette numerate progressivamente.
4) Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di incasso entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n ……..", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
5) Per le entrate affluite direttamente sulle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza. In relazione a ciò, l'Ente trasmette nei termini di cui al precedente comma, i corrispondenti ordinativi a copertura.
6) In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui deve essere allegata copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l’importo corrispondente nello stesso giorno di disponibilità della somma prelevata. Le spese di prelievo sono a carico dell’Ente e sono recuperate dal Tesoriere a sensi del successivo art 16.
7) Le somme rinvenenti da depositi in contanti effettuati da terzi per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio.
8) Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale, nonché di assegni circolari se non quelli presentati dall'Economo/Cassiere dell'Ente.
9) Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.
10) La riscossione delle bollette relative a entrate da tariffe per servizi comunali (Asilo Nido, Scuolabus, Refezione scolastica, Assistenza domiciliare e altri), sarà effettuata dal Tesoriere nell’ambito della propria attività istituzionale.
11) Gli utenti dei servizi comunali possono provvedere al pagamento di rette, tariffe o contribuzioni tramite lo sportello del tesoriere dietro presentazione del documento predisposto dall’Ente (bollettini postali, avvisi di pagamento, ecc..), o con addebito permanente a mezzo domiciliazione bancaria.
Articolo 11 – Pagamento delle spese
1) I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2) L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
3) I mandati di pagamento devono contenere:
a) la denominazione dell'Ente;
b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
c) l'ammontare della somma lorda, in xxxxx e in lettere, e netta da pagare;
d) la causale del pagamento;
e) l'imputazione in bilancio e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto);
f) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
g) la codifica di bilancio;
h) il codice SIOPE;
i) il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
j) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
k) l'eventuale indicazione della modalità agevolata di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
l) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
m) l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione“. In caso di mancata annotazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
n) la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito;
o) l’eventuale annotazione “esercizio provvisorio” oppure: "pagamento indilazionabile disposto nel rispetto della norma di cui all'art. 163, punto 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in vigenza di gestione provvisoria;
p) ogni altro elemento previsto dalle norme vigenti e in particolare dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e dal Regolamento di Contabilità dell’Ente.
4) Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione ed eventuali oneri conseguenti, emesse a seguito di procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D. Lgs. 18 aoosto 2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento o mediante conferimento dell'ordine continuativo di addebito sul conto dell'Ente, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a canoni di utenze, rate assicurative ed altri pagamenti urgenti richiesti dall’Ente. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: "a copertura del sospeso n……..” rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
5) I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
6) Salvo quanto indicato al precedente comma 5, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene la competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene i residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.
7) I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere.
8) I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo articolo 9, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.
9) Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento dì mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo presenza della relativa annotazione sul mandato
.
10) Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad estinguere il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
11) I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, al massimo il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in
termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al Personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati nei termini concordati .
12) Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.
13) Il Tesoriere provvede ad eseguire i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
14) L'Ente si impegna a non presentare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
15) Nessuna commissione viene posta a carico dei beneficiari dei pagamenti ordinati dall’Ente.
16) La valuta per i pagamenti effettuati con bonifico sui conti correnti intestati ai beneficiari su filiali del tesoriere vengono stabiliti in ….. giorni lavorativi (risultanti dall’offerta presentata in sede di gara) e quelli su altri istituti in .… giorni lavorativi (risultanti dall’offerta presentata in sede di gara).
17) A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sul relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato e la data di esecuzione". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unicamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
18) Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
19) Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali l'Ente si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi medesimi, compilando contestualmente la distinta attraverso l’attivazione della procedura informatica necessaria. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei contributi corrispondenti entro la scadenza di legge, ovvero vincola a tale scopo l'anticipazione di tesoreria.
20) Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall’Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accredito delle competenze stesse in conti correnti bancari, sia presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere, sia presso un Istituto di credito diverso dal Tesoriere dovrà essere effettuato con accredito ad ogni conto corrente con valuta fissa beneficiario indicata dall’ente, così da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. I conti correnti della specie presso le filiali del Tesoriere potranno fruire, inoltre di speciali condizioni eventualmente concordate.
21) Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare, alle prescritte scadenze, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti ovvero insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
22) Qualora il pagamento, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di tesoreria provinciale dello Stato, l'Ente indica sul mandato di pagamento la seguente annotazione “Pagamento a mezzo di girofondi contabilità speciale Banca d’Italia”. Il Tesoriere non è responsabile di una esecuzione difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti, qualora l'Ente ometta la specifica indicazione.
23) Il Tesoriere è tenuto ad ogni adempimento connesso all’applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 12 - Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei pagamenti
1) Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo.
2) Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l'Ente ed il Tesoriere adottano la seguente metodologia:
- l'effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3);
- in assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell'Ente.
- in assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 20.
3) L'Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti finanziari.
Articolo 13 - Gestione di titoli e valori
1) Il Tesoriere, ai sensi dell’art.221 del D.Lgs 267/2000, assume in custodia ed in gestione l’amministrazione di titoli e valori di proprietà dell’Ente, rappresentativi di quote di partecipazione a enti e società, nonché i valori mobiliari richiamati dall’art. 6 ultimo comma del D.M. 22/11/1985 e smi.
2) Il Tesoriere, ai sensi e nei modi di cui all’art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000 rende all’Ente il conto della propria gestione, anche dei predetti titoli.
3) Il Tesoriere risponderà della custodia e della gestione dei predetti titoli e valori in giacenza presso il medesimo.
Articolo 14 – Clausole particolari
1) Per la gestione di eventuali fondi non soggetti all’obbligo del versamento in tesoreria unica, l’Istituto di credito aggiudicatario del servizio di tesoreria si impegna a non esigere alcun compenso per il servizio svolto.
2) Gli interessi attivi delle giacenze nel conto di tesoreria, saranno liquidati a favore dell’Ente con cadenza trimestrale e regolarizzati con apposita reversale d’incasso.
Articolo 15 – Servizi aggiuntivi
1) Il Tesoriere, a fronte della richiesta di necessità, avanzata dall'Ente, di assumere obbligazioni a favore di terzi, può rilasciare garanzie fidejussorie.
2) L'Ente, a fronte della necessità di contrarre mutui, potrà rivolgersi liberalmente al Tesoriere o ad altri istituti di credito e, in quest’ultimo caso, senza che il tesoriere possa pretendere alcunché.
3) Qualsiasi altro servizio migliorativo potrà essere attivato previo apposito separato accordo tra le parti in causa.
Articolo 16 – Sorveglianza sulla gestione del servizio di tesoreria
1) L’organo di revisione di cui all’art. 234 del D. Lgs. n.267/2000, unitamente al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ha facoltà di effettuare sopralluoghi presso qualsiasi sportello ed ufficio interno ove si svolga il servizio di tesoreria, al fine di verificare e attestare la regolarità della gestione del servizio stesso. Nel caso di organo di revisione costituito in forma collegiale, la facoltà compete sia collegialmente che individualmente, ai sensi del comma 5 dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000.
2) In caso di verifiche ed ispezioni presso l’Ente da parte di organi superiori (es. Ministeri, Corte dei conti ecc.), il Tesoriere è obbligato, per quanto di sua competenza, ad assistere l’Ente fornendo tempestivamente tutta la documentazione e chiarimenti richiesti dai predetti organi e, se richiesto dall’ente, dislocare il proprio referente presso gli uffici comunali per il tempo necessario all’espletamento delle verifiche da parte dei predetti organi.
Articolo 17 – Conto del tesoriere
1) Ai sensi dell’art.226 del D.Lgs 267/2000, il Tesoriere rende all'Ente, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il conto della propria gestione, redatto in duplice copia, sull’apposito modello di cui all’art.160 del predetto X.Xxx.
2) Al conto del Tesoriere dovrà essere acclusa la seguente documentazione:
a) allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti;
e) attestazione del fondo di cassa di inizio e fine esercizio;
f) il totale degli incassi e pagamenti distinti tra residui e competenza.
3) L'Ente rilascia attestazione a dimostrazione della ricezione e corrispondenza degli elementi risultanti dal conto reso dal tesoriere con le proprie scritture contabili.
Articolo 18 – Anticipazione di tesoreria
1) A norma dell’art.222 del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere, su apposita richiesta dell’Ente corredata dalla relativa deliberazione di autorizzazione dell'organo esecutivo, concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio dell'Ente. Ulteriori concessioni potranno essere disposte se opportunamente previste da fonti normative in materia.
2) Il ripiano dell’anticipazione verrà effettuato dal Tesoriere a cadenza giornaliera con le eventuali entrate eccedenti i pagamenti. L'Ente provvederà all’emissione dei relativi ordinativi d’incasso e di pagamento al fine della regolarizzazione delle predette operazioni, con cadenza temporale dettata dall’Ente.
3) Qualora l’Ente intenda utilizzare per la gestione corrente le somme vincolate a specifica destinazione, a norma dell’art.195 del D. Lgs. n. 267/2000, dovrà inviare alla Tesoreria apposita richiesta sottoscritta dal
Responsabile del Servizio Finanziario. Il Tesoriere provvederà ad apporre un corrispondente vincolo sull’anticipazione di tesoreria, ai sensi del medesimo art.195 comma 3.
4) Gli interessi passivi a carico dell’ente per l’anticipazione di tesoreria sono calcolati al tasso d’interesse stabilito in sede di offerta, con decorrenza dal primo giorno di utilizzo e per la somma effettivamente utilizzata; la liquidazione avverrà a cadenza trimestrale, regolarizzata dall’ente con apposito mandato di pagamento.
Articolo 19 – Garanzia fideiussoria
1) Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 18. Sulle garanzie fidejussorie rilasciate a terzi per conto dell’Ente non viene applicato alcun tasso di commissione.
Articolo 20 - Utilizzo di somme a specifica destinazione
1) L'Ente, previa apposita deliberazione dell'Organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell'esercizio finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al precedente art. 18, comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione.
2) Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale. In questo ultimo caso, qualora l'Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 4, il ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostituzione dei vincoli di cui al citato comma 4.
3) L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
4) Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1 del presente articolo, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
5) Resta ferma la possibilità per l'Ente, se sottoposto alla normativa inerente le limitazioni dei trasferimenti statali di cui all'art. 47, comma 2, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997, di attivare l'utilizzo di somme a specifica destinazione, giacenti in contabilità speciale, per spese correnti a fronte delle somme maturate nei confronti dello Stato e non ancora riscosse. A tal fine l'Ente inoltra. di volta in volta, apposita richiesta al Tesoriere corredata dell'indicazione dell'importo massimo svincolabile. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo non appena si verifichi il relativo accredito di somme da parte dello Stato.
6) L'utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal fine, il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso un'unica "scheda di evidenza", comprensiva dell'intero "monte vincoli".
Articolo 21 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1) Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità. rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2) L’operatività dei limiti di cui al precedente comma è subordinata alla quantificazione delle somme destinate alle spese di che trattasi , da operarsi con deliberazione dell’organo esecutivo.
3) L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi.
Articolo 22 - Amministrazione titoli e valori in deposito
1) Il Tesoriere assume gratuitamente in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente nel rispetto anche delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.
2) Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3) Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'Ente.
4) Il Tesoriere custodisce gratuitamente in apposita cassetta ignifuga cassette e/o CD/DVD contenenti i salvataggi degli archivi informatici dell’Ente.
5) Il Tesoriere mette a disposizione dell’Ente senza oneri il servizio di “Cassa continua”.
Articolo 23 – Imposta di bollo
L'Ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, nel rispetto delle norme sull’imposta di bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, cosi come indicato ai precedenti articoli 10 e 11, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
Articolo 24 - Altre condizioni particolari
1) Il Tesoriere s’impegna a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza all’Ente per il finanziamento di investimenti anche attraverso l’accensione di mutui a medio e lungo termine; nell’eventualità che l’Ente intenda emettere titoli obbligazionari per il finanziamento di investimenti, il Tesoriere s’impegna a fornire tutta l’assistenza necessaria, a titolo gratuito, alle operazioni per l’emissione dei titoli stessi.
Articolo 25 - Compenso e rimborso spese di gestione
1) Per il servizio di cui alla presente convenzione è previsto il seguente compenso annuo: Euro
, come da offerta in sede di gara.
Oppure: Il servizio di cui alla presente convenzione viene effettuato in forma gratuita, come da offerta in sede di gara.
2) Il Tesoriere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità annuale, delle spese vive sostenute relative al versamento e prelevamento dai c/c/p e per marche di quietanza applicate sui mandati di pagamento in quanto dovute ed a carico dell'Ente. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo all'Ente apposta nota-spese. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente articolo 11, comma 4.
Articolo 26 – Responsabilità del tesoriere
1) Il Tesoriere a garanzia del corretto espletamento del servizio, in considerazione dell’esclusione dall’obbligo del deposito di garanzie fideiussorie, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti dell’Ente e di terzi ai sensi degli articoli 211 e 217 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi per eventuali danni ed irregolarità nelle operazioni di pagamento.
2) Il Tesoriere è inoltre responsabile della custodia di tutti i depositi comunque costituiti, intestati all’Ente in giacenza presso il medesimo.
Articolo 27 – Penali e risoluzione del contratto
1) Fatto salvo quanto disposto dall’art.211 del D. Lgs 267/2000, per ogni accertata violazione sia alla presente convenzione che alle norme generali in materia di gestione delle tesorerie comunali o per fatti che determinino un solo e semplice pregiudizio al regolare svolgimento del servizio di tesoreria,
verrà effettuata apposita contestazione scritta da parte dell’Ente nei confronti della Tesoreria stessa.
2) La contestazione di cui al precedente punto comporterà nei confronti della Tesoreria l’applicazione di una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00, fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno. L’ammontare della penale e del risarcimento del danno dovranno essere corrisposti dalla Tesoreria all'Ente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica della relativa richiesta.
3) L’Ente a suo insindacabile giudizio, potrà procedere alla risoluzione del contratto al verificarsi della terza violazione contestata.
4) Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per responsabilità del tesoriere, lo stesso sarà tenuto al risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Ente dovrà sostenere per un nuovo affidamento; in tale caso, l'Ente potrà a sua discrezione affidare il servizio all’istituto che segue nella graduatoria finale.
Articolo 28 – Sicurezza dei dati
1) Il Tesoriere si impegna ad utilizzare sistemi di sicurezza aggiornati in particolar modo alla lunghezza delle chiavi crittografiche ed ai sistemi server
2) Le comunicazioni telematiche tra Ente e Tesoriere devono avvenire su canali sicuri crittografati accessibili alle sole figure autorizzate.
3) Il Tesoriere adotta qualsiasi metodologia mirata a garantire che le chiavi d’accesso / credenziali assegnate individualmente alle figure dell’ente debitamente autorizzate, abbiano valenza per l’esclusivo accesso al conto di tesoreria principale e all’eventuale conto di anticipazione dell’Ente. Nel caso si verifichino accessi difformi a quanto predetto, ossia che con le stesse credenziali si possa accedere oltre ai predetti conti, anche al proprio conto corrente eventualmente intrattenuto presso la tesoreria, il fatto costituirà apposita contestazione rilevante ai fini della risoluzione del contratto come indicato nel precedente articolo 30, comma 3.
Articolo 29 – Tutela dei dati personali
Il Tesoriere è a conoscenza di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali e ne garantisce la completa applicazione nello svolgimento del servizio.
Articolo 30 – Spese contrattuali
1) Sono a carico del tesoriere tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto relativo all'affidamento del servizio in oggetto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di xxxxx, copia e registrazione, nonché il versamento dei previsti diritti di segreteria.
2) Ai fini delle registrazione del contratto, trovano applicazione gli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e smi.
3) Si applica l'importo minimo dei diritti di segreteria.
Articolo 31 – Foro competente
1) Per qualsiasi controversia inerente il servizio oggetto della presente concessione le parti di comune accordo individuano la competenza esclusiva del Foro di Belluno.
2) Resta esclusa qualsiasi forma di arbitrato.
Articolo 32 – Domicilio delle parti
1) Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze derivanti dalla stessa, l'Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi che di seguito di riportano:
a) Comune di , Via/Piazza denominazione, numero civico - CAP Luogo (Provincia);
b) Tesoreria Comunale, Via/Piazza denominazione, numero civico - CAP Luogo (Provincia).
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Articolo 33 – Norma di rinvio
1) Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione si rinvia alle restanti norme vigenti in materia.
2) L’emanazione di eventuali e future norme legislative o regolamentari governative che disciplinassero diversamente la materia oggetto della presente convenzione comporteranno automaticamente il suo adeguamento senza la necessità di approvare una nuova convenzione.
E richiesto, io Segretario del Comune di ***********, nelle vesti e funzioni sopra menzionate, ho ricevuto e rogato questo atto, scritto da me medesimo mediante strumento informatico (personal computer) su n. ** pagine a video compresa questa, che viene letto agli intervenuti, i quali, avendolo trovato conforme alla loro volontà, lo firmano assieme a me con sottoscrizione digitale.
Per il Comune – Il Responsabile del Servizio - Nome Cognome Per la Banca – Il Procuratore - Nome Cognome
Il Segretario Rogante – Nome Cognome